Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha pubblicato la deliberazione n. 4 del 3 giugno 2021 con la quale istituisce il registro per le imprese che svolgono la raccolta ed il trasporto di materiali metallici destinati al recupero (in applicazione di quanto previsto all’articolo 40-ter del “decreto legge semplificazioni” n. 76/2020 convertito con legge n. 120/2020).
L’entrata in vigore del provvedimento è fissata al 1 settembre 2021.
Si tratta di un’iscrizione semplificata da formalizzare con una comunicazione e che consente di abilitare l’impresa (sia italiana che estera) al trasporto dei rifiuti metallici elencati all’articolo 3 della delibera, se destinati alle attività di recupero identificate come R4, R11, R12, o R13 dell’allegato C alla parte IV del d,lgs. n. 152/2006.
L’iscrizione ha validità di 5 anni e avverrà d’ufficio per le aziende già iscritte all’Albo con procedura ordinaria (categoria 4 e 5) o iscritte alla categoria 6 limitatamente all’esercizio del trasporto transfrontaliero.
Verranno in seguito definiti i requisiti necessari per l’esercizio del ruolo di responsabile tecnico, per questa specifica attività; nel frattempo tale ruolo verrà assunto dal legale rappresentante dell’impresa.
Leggi la Delibera n. 4 del 3 giugno 2021
Hai bisogno di aiuto per le tue pratiche dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali?
Visita la pagina del nostro servizio dedicato o contatta gli esperti di Novatech Srl.
Come noto il D. Lgs. 152/06 e s.m.i. (all’art. 272 comma 2) prevede la possibilità per l’Autorità competente di adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria di stabilimenti, al fine di disciplinare le emissioni in atmosfera delle stesse.
L’autorizzazione generale si applica alle aziende che vi hanno aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari ai quindici anni successivi all’adesione (art. 272, comma 3).
Con determinazione dirigenziale n. 462 del 12/5/2021 la Provincia di Padova ha prorogato la validità delle Autorizzazioni a carattere generale alle emissioni in atmosfera vigenti e prossime alla scadenza portando la loro durata complessiva a 15 anni (come previsto dall’art. 272 comma 3 del D. Lgs. nr. 152/2006 s.m.i. e art. 3 comma 4 del D. Lgs. nr. 102/2020).
Nello specifico sono state prorogate le Autorizzazioni di cui ai provvedimenti numero:
Si precisa che ogni riferimento alla precedente durata decennale, insito in ogni singolo provvedimento sopra richiamato, deve intendersi ricondotto ad una durata quindicennale rimanendo comunque invariate tutte le restanti disposizioni, prescrizioni e condizioni in esso contenute.
Le aziende che hanno aderito a tali provvedimenti per l’autorizzazione delle loro emissioni in atmosfera non devono fare nulla e i titoli autorizzatori a cui fanno riferimento si intendono prorogati come sopra.
IN EVIDENZA
AGGIORNAMENTO NORMATIVO
SCADENZE DEL MESE
APPROFONDIMENTI
I NOSTRI SERVIZI IN EVIDENZA
Il decreto sostegni-bis (D.L. 25 maggio 2021, n. 73), oltre a prevedere misure di sostegno destinate a varie categorie per effetto della pandemia in atto, prevede anche il rinvio della c.d. plastic tax, che giunge ormai alla terza “falsa partenza”.
L’imposta sui manufatti in plastica monouso (MACSI) era tra le disposizioni contenute nella legge di bilancio 2020 (L. 27/12/ 2019, n. 160 – G.U. n. 304 del 30/12/19).
La plastic tax ha ad oggetto i prodotti costruiti con polimeri plastici destinati al contenimento, manipolazione, protezione o consegna di merci o prodotti alimentari.
In un periodo in cui il costo delle materie prime e la scarsità delle stesse sta colpendo tutti i settori produttivi, il provvedimento di rinvio giunge come benvenuto dal mondo industriale.
Dal suo insediamento il Ministero della Transizione Ecologica (in sigla MiTe) è stato molto attivo nella produzione di circolari applicative su diverse tematiche del settore ambientale.
Nel mese di maggio ha diffuso due circolari molto dense di contenuti che riportiamo in breve, rinviando ad attenta lettura.
Circolare del 14 maggio 2021 n. 51657 che fornisce numerose interpretazioni sugli articoli del D. Lgs. n. 152/06 come modificati dal D . Lgs. n. 116/2020, sulle seguenti tematiche:
Circolare 17 maggio n. 44802 contenente ” Chiarimenti su alcune problematiche connesse
all’obbligatorietà dell’etichettatura ambientale degli imballaggi di cui all’art. 219, comma 5 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”.
Sull’etichettatura ambientale degli imballaggi è poi intervenuto il rinvio al 1 gennaio 2022 stabilito dal decreto sostegni-bis (D.L. 25 maggio 2021, n. 73).
Il Ministero della Transizione Ecologica, ha fornito in una nota interpretativa alcuni chiarimenti rispetto alle più frequenti questioni afferenti l’etichettatura ambientale degli imballaggi.
Com’è noto, a partire dal 26 settembre 2020, per mezzo delle disposizione del D. Lgs. n. 116/2020 è stata resa obbligatoria l’apposizione di “simboli ambientali” agli imballaggi allo scopo di agevolarne la corretta destinazione finale all’atto della raccolta differenziata (vedi il nostro precedente articolo).
La disposizione contenuta nel suddetto testo di legge è piuttosto sintetica ed ha suscitato un’intesa attività interpretativa che è stata svolta da CONAI attraverso la redazione di linee guida e di FAQ fornite dal Consorzio mediante il sito tematico etichetta-conai.com.
Con la circolare 17 maggio n. 44802 contenente “Chiarimenti su alcune problematiche connesse
all’obbligatorietà dell’etichettatura ambientale degli imballaggi di cui all’art. 219, comma 5 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”, il MiTe giunge a ratificare alcune delle questione già affrontate appunto da CONAI ad esempio sulla responsabilità dei soggetti della filiera degli imballaggi, sull’export e su altri aspetti tecnici legati all’etichettatura stessa.
Alla circolare è poi seguito il testo del c.d. decreto sostegni-bis (D.L. 25 maggio 2021, n. 73) che prevede un rinvio al 1 gennaio 2022 degli obblighi inerenti l’etichettatura in questione (sia per la parte legata alle indicazioni al consumatore – che era già stata oggetto di proroga con il c.d. “decreto milleproroghe” di fine 2020 – sia per la parte relativa al materiale di cui è costituito l’imballo).
Di fondamentale importanza il chiarimento fornito dalla circolare che prevede la possibilità di immettere sul mercato le scorte di magazzino non conformi alle nuove disposizioni: “i prodotti privi dei requisiti prescritti dall’art. 219, comma 5 e già immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2022, potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.”
GAZZETTA UFFICIALE
DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73
Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI
COMUNICATO
Adozione della delibera n. 2 del 6 maggio 2021, recante definizione dei requisiti in materia di certificazione di qualita’ delle imprese che effettuano trasporti di merci pericolose, di dettate deperibili, di rifiuti industriali e di prodotti farmaceutici.
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
DECRETO 12 maggio 2021
Modalita’ attuative delle disposizioni relative alla figura del mobility manager.
ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
Altre scadenze prorogate a causa emergenza COVID-19:
Nel D. L. Rilancio è prevista la riduzione della soglia a 100 dipendenti per l’obbligo di nomina del mobility manager aziendale e di redazione del piano di mobilità casa-lavoro.
Le aziende devono essere situate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia o comunque in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti
La figura del mobility manager è stata introdotta nel nostro ordinamento nel 1998 con lo scopo di gestire i flussi di spostamenti dei dipendenti nelle tratte casa-lavoro-casa e contribuire così al contenimento e alla riduzione delle emissioni in atmosfera.
L’obbligo di nomina era previsto fino al 2019 per gli enti pubblici con più di 300 dipendenti e per le realtà produttive con almeno 800 unità di personale, e solamente in alcuni comuni identificati come a rischio inquinamento atmosferico.
Il compito principale di questa figura professionale è di studiare ed adottare nella realtà aziendale o nell’ente pubblico un Piano Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL).
Il piano deve essere adottato entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmesso al Comune di collocazione entro i successivi 15 giorni.
Si tratta di uno strumento di pianificazione per la razionalizzazione degli spostamenti del personale finalizzato a migliorare la raggiungibilità dei luoghi di lavoro e ottimizzare gli spostamenti dei propri dipendenti.
Con il recente Decreto Rilancio, la sua adozione obbligatoria è stata estesa a tutte le società con 100 o più dipendenti localizzati in comuni, capoluoghi di provincia e regione e città metropolitane con popolazione superiore a 50 mila abitanti.
Le nuove disposizioni entrano in vigore il 27 maggio 2021 e, in fase di prima applicazione, le aziende devono adottare il PSCL entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore: entro il 23 novembre 2021.
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
DECRETO 12 maggio 2021
Modalita’ attuative delle disposizioni relative alla figura del mobility manager.
E’ in scadenza il 16 giugno la presentazione del MUD, la dichiarazione annuale dei rifiuti prodotti e gestiti dalle aziende.
Il MUD deve essere presentato alla CCIAA competente per territorio, attraverso le modalità messe a disposizione dalle società camerali (software per la compilazione e sito del MUD telematico).
Ricordiamo che in caso di ritardata presentazione avvenuta entro il termine di 60 giorni, è prevista l’irrogazione di una sanzione ridotta da € 26,00 a € 160,00; oltre tale termine la sanzione per la mancata o ritardata presentazione risulta da € 2.000,00 a € 10.000,00.
Per approfondire chi sono i soggetti obbligati e come Novatech può aiutarti in questa importante scadenza, non esitare a contattare i nostri uffici.