GAZZETTA UFFICIALE
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 11 febbraio 2021
Criteri e modalita’ di concessione, erogazione e rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato per gli interventi di efficienza energetica e di efficientamento e risparmio idrico su edifici pubblici.
LEGGE 22 aprile 2021, n. 53
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020.
D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116. Chiarimenti su alcune problematiche anche connesse all’applicazione della TARI di cui all’art. 1 commi 639 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
Circolare n. 5 del 02 aprile 2021 “Applicazione articolo 9 comma 2 decreto 3 giugno 2014 n. 120”
Se ne parla già da un po’ di tempo, ed ora il tempo inizia a stringere: i prodotti di plastica monouso avranno dura vita a seguito degli ultimi sviluppi della normativa europea.
Com’è noto, una delle principali fonti di inquinamento dell’ambiente acquatico è costituita dai rifiuti di prodotti di plastica monouso.
La UE, con la Direttiva 2019/904 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, approvata a maggio 2019, intende porre un forte freno a questa tendenza vietando o limitando l’immissione in commercio di numerosi articoli “single use” costituiti di plastica in modo da ridurne l’incidenza sull’ambiente e sulla salute delle specie acquatiche e umana.
Quali sono i prodotti “single use” che saranno vietati o limitati?
Nell’individuare quali prodotti limitare o vietare la UE ha fatto riferimento ai 10 articoli maggiormente rinvenuti sulle spiagge europee:
I polimeri naturali ammessi.
La Direttiva SUP prevede che gli unici polimeri esclusi dal divieto sono quelli naturali non modificati chimicamente. Bioplastiche e plastiche vegetali – siano esse derivate da fonti rinnovabili (totalmente o parzialmente) o da quelle petrolchimiche – rientrano tra i polimeri modificati chimicamente e quindi fra i materiali vietati.
Saranno ammessi quindi prodotti costituiti di naturali completamente organici quali fibre di canna da zucchero, bambù, canapa, cellulosa, riso, caucciù e cocco non modificate chimicamente.
Da notare che le bottiglie di plastica ed i bicchieri non compaiono nell’elenco di oggetti vietati.
Rispetto alle bottiglie di plastica la loro esclusione è giustificata dalla volontà di valorizzare la riciclabilità del PET di cui sono costituite. La Direttiva introduce, infatti, l’obiettivo di raccolta e riciclo del 77% al 2025 e del 90% al 2029 dei contenitore in PET per bevande.
Invece per le tazze e bicchieri per bevande calde e fredde viene lasciato ai paesi membri, in fase di recepimento, la facoltà di decidere che tipo di azioni intraprendere.
DIRETTIVA (UE) 2019/904 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 giugno 2019
sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente.
E’ il tema del momento: la transizione ecologica nella quale si dovrà impegnare il nostro Paese per poter accedere ai fondi del Recovery Fund, lo strumento di aiuti dell’Unione Europea per rilanciare gli stati membri dopo la crisi dovuta alla pandemia di COVID-19.
Per accedere ai fondi del programma Next Generation EU, è necessario che sia formulato da ciascuno stato membro un Piano nazionale di ripresa e resilienza in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo.
La transizione ecologica è quel processo di innovazione tecnologica che coinvolge aziende e persone, che non tiene conto solo dei profitti economici, ma mette in primo piano il rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale.
Richiede una trasformazione radicale nel sistema produttivo, nella produzione di energia e nello stile di vita delle persone verso un modello sostenibile che sia in grado di arrecare meno danno possibile all’ambiente.
Ecco allora che si è resa necessaria la trasformazione del dicastero del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nel rinnovato Ministero della Transizione Ecologica (MiTE).
Al nuovo ministero sono sono state altresì attribuite funzioni in materia energetica, precedentemente assegnate al ministero dello sviluppo economico.
Con il medesimo decreto è stato anche ridenominato il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile ed è stato istituito il Comitato Interministeriale per la Transizione Ecologica (CITE).
Il CITE è il comitato presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, in sua vece, dal Ministro per la Transizione Ecologica ed è composto da 5 Ministri: Sud, Transizione Ecologica, Economia, Sviluppo Economico, Infrastrutture con il compito di approvare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del dl, il Piano per la Transizione Ecologica, al fine di coordinare le politiche in materia di mobilità sostenibile, contrasto al dissesto idrogeologico, risorse idriche e infrastrutture collegate, qualità dell’ aria, economia circolare.
Il Piano individua le azioni, le misure, le fonti di finanziamento, il cronoprogramma, nonchè le amministrazioni competenti all’attuazione delle singole misure.
Testo del D.L. 1 marzo 2021, n. 22 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 51 del 1° marzo 2021) coordinato con la legge di conversione 22 aprile 2021, n. 55, recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri.».
Lo scorso anno – a seguito delle modifiche normative introdotte dal D. Lgs. n. 116/2020 – sono state riviste le definizioni di rifiuti urbani e speciali con conseguenze sull’applicazione della Tariffa Rifiuti – TARI (L. 147/2013, commi dal 641 al 668). Vedi in tal senso il nostro precedente articolo.
In particolare, è stata eliminata la categoria dei rifiuti assimilati agli urbani (erano quei rifiuti analoghi per tipologia e natura agli urbani ma prodotti da utenze diverse da quelle domestiche) con effetti significativi per le realtà produttive da cui essi venivano prodotti.
Dopo diversi mesi dall’entrata in vigore di tali disposizioni, il Ministero della Transizione Ecologica, in accordo con il Ministero delle Finanze, ha emanato una circolare interpretativa sul tema della classificazione dei rifiuti urbani e speciali prevista dal cd. Testo Unico Ambientale (d.lgs. n. 152/2006), come modificato dal d.lgs. n. 116/2020.
Il provvedimento determina importanti conseguenze per le attività industriali, in particolare per quanto riguarda l’applicazione della TARI di cui all’articolo 1, commi 639 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Inoltre, l’interpretazione fornita dai suddetti ministeri ha conseguenze rispetto alla gestione dei rifiuti su registri di carico e scarico, ai formulari di trasporto, al MUD, ed al deposito temporaneo. Tali adempimenti sono da intendersi estesi anche a tali tipologie di rifiuti che diventano, a tutti gli effetti, rifiuti speciali.
La Circolare indica espressamente quali sono le superfici escluse dall’applicazione della TARI:
L’esclusione riguarda sia con la quota fissa che la quota variabile.
Le altre aree delle imprese, come mense o uffici o locali funzionalmente connessi alle stesse, che producono rifiuti urbani continuano a pagare la tariffa rifiuti in entrambe le due parti di cui è costituita: fissa e variabile.
Le utenze non domestiche, e quindi anche le attività industriali, relativamente ai rifiuti urbani prodotti hanno la possibilità di
Da sottolineare che la scelta di non avvalersi del servizio pubblico ha un vincolo di durata di almeno 5 anni e dovrà essere comunicata al Comune o al gestore del servizio rifiuti entro il 31 maggio di ogni anno con valenza dall’anno successivo.
Viene fatta salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell’utenza non domestica, di riprendere l’erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.
IN EVIDENZA
AGGIORNAMENTO NORMATIVO
SCADENZE DEL MESE
GAZZETTA UFFICIALE
GU Serie Generale n.51 del 01-03-2021
DECRETO-LEGGE 1 marzo 2021, n. 22
Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri.
GU Serie Generale n.70 del 22-03-2021
DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41
Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19.
ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
Ecco le ultime disposizioni dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali relative a chiarimenti su codici CER e su verifiche periodiche dei Responsabili Tecnici.
Hai dubbi su questi argomenti? Scopri cosa possiamo fare per te!
La Delibera n. 1 del 10 marzo 2021 fornisce chiarimenti in merito ai requisiti dei Responsabili tecnici ammessi al regime transitorio.
In particolare prevede che il termine del 16 ottobre 2022, entro il quale i responsabili tecnici che hanno fruito del regime transitorio conseguente alla revisione normativa avvenuta con D.M. n. 120/2014, debbono sostenere la verifica di aggiornamento è prorogato per un periodo di tempo pari almeno alla durata della sospensione delle verifiche stesse. Con successivo provvedimento verrà stabilito il nuovo termine.
La circolare n. 4 del 15 marzo fornisce chiarimenti sulla corretta attribuzione dei codici CER derivanti da prodotti assorbenti per la persona (PAP) nella categoria 1.
Il Consorzio Biorepack – nuovo consorzio della filiera Conai – ha definito il contributo ambientale sugli imballaggi costituiti in bio-polimeri che abbiano caratteristiche di compostabilità o biodegradabilità.
Come già riportato in precedente articolo, Biorepack – Consorzio Nazionale per il riciclo organico degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile”, è il nuovo consorzio per la gestione a fine vita degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile certificati conformi alla norma UNI EN 13432. Compito del Consorzio è l’avvio a riciclo, nel circuito della raccolta differenziata della frazione organica, degli imballaggi che a fine vita sono trasformati, con specifico trattamento industriale, in compost.
Ricordiamo che devono iscriversi al nuovo consorzio Biorepack:
I biopolimeri o bioplastiche sono polimeri ottenuti da processi industriali e che sono caratterizzati da una elevata biodegradabilità o da compostabilità.
Possono essere:
Per plastica biodegradabile e compostabile si intende quella certificata da parte di organismi accreditati, conforme alle norme europee armonizzate:
Cosa succede dal 1 luglio?
Gli imballaggi ottenuti mediante impiego di polimeri aventi caratteristiche di biodegradabilità o compostabilità, conformi alle norme UNI EN sopra richiamate, avranno dal 1 luglio 2021 un loro contributo ambientale pari a € 294,00/ton.
Attualmente – fino al 30 giugno 2021- ad essi viene applicato il contributo ambientale Conai previsto per la fascia C della plastica, pari a € 660,00/ton.
Ogni altra informazione, nonchè la modulistica per l’iscrizione al Consorzio, è disponibile sui siti dedicati:
Hai bisogno di aiuto sulle tematiche CONAI e Consorzi di Filiera?
I nostri consulenti sono disponibili! Contattaci.