GAZZETTA UFFICIALE
GU Serie Generale n.51 del 01-03-2021
DECRETO-LEGGE 1 marzo 2021, n. 22
Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri.
GU Serie Generale n.70 del 22-03-2021
DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41
Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19.
ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
Ecco le ultime disposizioni dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali relative a chiarimenti su codici CER e su verifiche periodiche dei Responsabili Tecnici.
Hai dubbi su questi argomenti? Scopri cosa possiamo fare per te!
La Delibera n. 1 del 10 marzo 2021 fornisce chiarimenti in merito ai requisiti dei Responsabili tecnici ammessi al regime transitorio.
In particolare prevede che il termine del 16 ottobre 2022, entro il quale i responsabili tecnici che hanno fruito del regime transitorio conseguente alla revisione normativa avvenuta con D.M. n. 120/2014, debbono sostenere la verifica di aggiornamento è prorogato per un periodo di tempo pari almeno alla durata della sospensione delle verifiche stesse. Con successivo provvedimento verrà stabilito il nuovo termine.
La circolare n. 4 del 15 marzo fornisce chiarimenti sulla corretta attribuzione dei codici CER derivanti da prodotti assorbenti per la persona (PAP) nella categoria 1.
Il Consorzio Biorepack – nuovo consorzio della filiera Conai – ha definito il contributo ambientale sugli imballaggi costituiti in bio-polimeri che abbiano caratteristiche di compostabilità o biodegradabilità.
Come già riportato in precedente articolo, Biorepack – Consorzio Nazionale per il riciclo organico degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile”, è il nuovo consorzio per la gestione a fine vita degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile certificati conformi alla norma UNI EN 13432. Compito del Consorzio è l’avvio a riciclo, nel circuito della raccolta differenziata della frazione organica, degli imballaggi che a fine vita sono trasformati, con specifico trattamento industriale, in compost.
Ricordiamo che devono iscriversi al nuovo consorzio Biorepack:
I biopolimeri o bioplastiche sono polimeri ottenuti da processi industriali e che sono caratterizzati da una elevata biodegradabilità o da compostabilità.
Possono essere:
Per plastica biodegradabile e compostabile si intende quella certificata da parte di organismi accreditati, conforme alle norme europee armonizzate:
Cosa succede dal 1 luglio?
Gli imballaggi ottenuti mediante impiego di polimeri aventi caratteristiche di biodegradabilità o compostabilità, conformi alle norme UNI EN sopra richiamate, avranno dal 1 luglio 2021 un loro contributo ambientale pari a € 294,00/ton.
Attualmente – fino al 30 giugno 2021- ad essi viene applicato il contributo ambientale Conai previsto per la fascia C della plastica, pari a € 660,00/ton.
Ogni altra informazione, nonchè la modulistica per l’iscrizione al Consorzio, è disponibile sui siti dedicati:
Hai bisogno di aiuto sulle tematiche CONAI e Consorzi di Filiera?
I nostri consulenti sono disponibili! Contattaci.
Abbiamo provato il funzionamento del portale online di vidimazione dei formulari di trasporto dei rifiuti.
Vi raccontiamo cosa abbiamo scoperto e come possiamo aiutarvi a prendere confidenza con il nuovo sistema messo a disposizione dalle Camere di Commercio.
Certo! La prima forma di risparmio è riferibile al tuo tempo: con questo metodo non dovrai più programmare uscite dalla tua sede di lavoro per recarti presso sportelli affrontando code e tempi di attesa.
Inoltre, eviterai le emissioni in atmosfera legate allo spostamento.
Il sistema di vidimazione online è gratuito ed accessibile, previa autenticazione, a tutte le imprese ed enti che debbano fare uso di un formulario di trasporto dei rifiuti.
L’utente che vuole accedere deve essere in possesso di un sistema di autenticazione quale CNS o SPID intestati al titolare d’impresa o rappresentante dell’ente.
All’interno del portale possono poi essere inseriti dei delegati o sub-delegati (interni o esterni all’organizzazione) che possono provvedere alla vidimazione per conto dell’azienda/ente.
Il sistema prevede due possibilità:
All’interno del portale, dopo aver effettuato le operazioni preliminari di configurazione (definizione dei soggetti che possono accedere e delle unità locali dell’azienda/ente che si vogliono inserire) si procede con la creazione di “blocchi virtuale di formulari“, funzione utile, ad esempio, per associare un gruppo di fir alla targa di un mezzo di trasporto rifiuti.
I Fir generati dal sistema e scaricabili in formato pdf si presentano esattamente uguali a quelli cartacei attualmente utilizzati e stampati dalle tipografie autorizzate conformi al D.M. 145/98.
Riportano sia in alto che in basso il codice univoco del formulario attribuito dal sistema, la data di vidimazione e la CCCIA di riferimento e si distinguono per la presenza, nel margine in basso a destra, di un QR-Code che consente la lettura del Fir con smartphone o altri dispositivi elettronici.
Attenzione: non sono variate le informazioni da inserire e le modalità di compilazione del Fir. La compilazione avverrà manualmente una volta stampati i Fir oppure attraverso propri gestionali in dotazione all’azienda/ente.
Il formulario deve essere stampato in due copie:
Gli altri soggetti coinvolti nella transazione (trasportatore, intermediario) devono dotarsi di una fotocopia del Fir completato in tutte le sue parti.
Nella homepage del portale Vi.Vi.Fir è presente la voce del menu “verifica”, pubblica e quindi accessibile a chiunque senza registrazione, che consente a chiunque di visualizzare le informazioni riferite alla vidimazione di un Fir avendo a disposizione il numero univoco dello stesso.
Tutto chiaro?
Se sei in difficoltà, affidati ai nostri consulenti per questo o altri temi: saranno in grado di aiutarti a risolvere i tuoi dubbi in tema di rifiuti, registrazione e formulari di trasporto.
Questo il sito per la vidimazione telematica dei formulari: vivifir.ecocamere.it
IN EVIDENZA
AGGIORNAMENTO NORMATIVO
SCADENZE DEL MESE
GAZZETTA UFFICIALE
GU Serie Generale n.33 del 09-02-2021
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 22 settembre 2020, n. 188
Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
GU Serie Generale n.39 del 16-02-2021 – Suppl. Ordinario n. 10
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2020
Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2021.
GU Serie Generale n.42 del 19-02-2021
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 29 gennaio 2021
Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti.
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 2 febbraio 2021
Aggiornamento dei programmi di monitoraggio coordinati per la valutazione continua dello stato ambientale delle acque marine.
ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
Nel mese di febbraio l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha emanato tre circolari.
E’ stata resa disponibile in questi giorni la nuova guida al contributo ambientale CONAI aggiornata al 2021.
Come sempre il corposo documento è diviso in due parti:
Tra le principali novità della Guida CONAI 2021, si segnalano:
Per ogni informazione sul CONAI e Consorzi di Filiera, contatta il nostro servizio di consulenza.
Il MUD – Modello Unico di Dichiarazione Ambientale – di quest’anno andrà presentato entro il 16 giugno 2021.
La scadenza è prorogata rispetto al termine ordinario del 30 aprile in quanto è stato pubblicato un nuovo modello di dichiarazione ambientale dei rifiuti.
Il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale è la comunicazione che enti e imprese presentano ogni anno. Nel MUD sono indicati quanti e quali rifiuti hanno prodotto e/o gestito durante l’anno precedente.
La dichiarazione è costituita di diverse parti destinate ai diversi soggetti che la devono compilare:
Deve essere presentato un MUD per ogni unità locale che sia soggetta all’obbligo.
I soggetti tenuti alla presentazione del MUD, per le sue diverse parti, sono:
Sono esonerati dall’obbligo di presentazione del MUD:
I soggetti che possono ricorrere al rgime agevolato sono:
Queste categorie hanno la possibilità di adempiere alla comunicazione MUD attraverso la conservazione progressiva per tre anni:
Gli esperti di Novatech sono specialisti nel servizio di redazione ed invio del MUD.
Tutta la documentazione di riferimento (registri e MUD) viene accuratamente controllata e vengono segnalate eventuali irregolarità o possibili osservazioni di miglioramento.
Il servizio viene gestito in piena sicurezza attraverso mezzi informatici che non richiedono contatto o presenza fisica se non necessario.
Contattaci per ogni informazione e per un preventivo personalizzato!
Basta code allo sportello per la vidimazione dei formulari di trasporto rifiuti!
A partire dall’8 marzo prenderà avvio il nuovo sistema di vidimazione telematica dei FIR istituito dal sistema camerale.
Il portale EcoCamere, infatti, attiverà a partire dal primo marzo l’area vivifir.ecocamere.it, attualmente ancora non disponibile.
Per vidimare i FIR on line, sarà possibile stampare “in autonomia” i FIR attraverso il portale vivifir.ecocamere.it
I FIR, quindi, saranno identificati da un numero univoco, assegnato dal sistema online, e da un QR-code.
I FIR dovranno essere stampati (su fogli A4 su format conforme al D.M. 1° aprile 1998, n. 145) e compilati in duplice copia.
Attenzione!
A breve, ci saranno dei chiarimenti da parte del Ministero sull’applicazione pratica di tutta la procedura
Le due copie prodotte dal sistema on line saranno di pertinenza del produttore del rifiuto e del destinatario.
Gli altri soggetti della filiera (trasportatore, eventuale intermediario) dovranno dotarsi di fotocopie del FIR compilato.
Ad esse si applica il nuovo termine di conservazione dei FIR di 3 anni dalla data di effettuazione del trasporto (art. 193, comma 5, D. Lgs. n. 152/2006)
I Registri di carico e scarico dei rifiuti manterranno la normale apposizione del timbro a secco presso la CCIAA come tipologia di vidimazione.
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