GAZZETTA UFFICIALE
GU Serie Generale n. 284 del 14-11-2020
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 16 ottobre 2020
Approvazione dello statuto del Consorzio nazionale per il riciclo organico degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabili (Biorepack).
GU Serie Generale n. 288 del 19-11-2020
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
COMUNICATO
Finanziamento di interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto – annualita’ 2018
GU Serie Generale n. 295 del 27-11-2020
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 30 luglio 2020
Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea (UE) 2020/362 e (UE) 2020/363 del 17 dicembre 2019, recanti modifiche all’allegato II della direttiva 2000/53/CE sui veicoli fuori uso.
Bur n. 168 del 12 novembre 2020
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1471 del 03 novembre 2020
Approvazione delle modifiche ed integrazioni apportate al Tariffario delle prestazioni e dei servizi forniti dall’ARPAV. Art. 6 comma 9 della L.R. 18.10.1996, n. 32.
Bur n. 174 del 20 novembre 2020
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 803 del 21 settembre 2020
D.G.R. n. 1235 del 20.08.2019 e D.G.R. n. 109 del 03.02.2020. Concessione di contributi per la rottamazione di veicoli inquinanti e sostituzione con veicoli a basso impatto ambientale Nuovo Bando Auto 2019. Impegno di spesa
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 803 del 21 settembre 2020
D.G.R. n. 1235 del 20.08.2019 e D.G.R. n. 946 del 14.07.2020. Concessione di contributi per la rottamazione di veicoli inquinanti e sostituzione con veicoli a basso impatto ambientale Nuovo Bando Auto 2019. Impegno di spesa.
ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
Circolare n. 12 del 9 novembre 2020
Rinvio verifiche d’idoneità RT.
Il ruolo del Responsabile Tecnico per la Gestione dei Rifiuti, figura professionale che opera nelle aziende del settore rifiuti iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, ha subito una significativa riforma con l’emanazione del D. lgs. n. 120/2014.
Tra le novità di maggior importanza si evidenzia l’introduzione di un esame vero e proprio per ottenere l’idoneità per l’accesso alla professione e l’obbligo di verifica della preparazione ed aggiornamento ogni 5 anni.
Allo scadere del periodo transitorio di 5 anni dalla riforma facciamo il punto della situazione.
Che ruolo ha il Responsabile Tecnico per la Gestione dei Rifiuti ?
“Compito del responsabile tecnico è porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa.” (art. 12 D. M. n. 120/2014)
Con la circolare n. 59 del 12 gennaio 2018 sono stati ulteriormente chiariti i compiti affidati a questa figura professionale.
L’incarico di Responsabile Tecnico può essere ricoperto dal legale rappresentante/titolare dell’impresa, da un dipendente o da un soggetto esterno all’organizzazione.
Il Responsabile Tecnico deve essere in possesso di requisiti morali e di idoneità professionale; quest’ultima deve essere dimostrata attraverso una verifica iniziale e successive verifiche periodiche con cadenza quinquennale.
Cos’è e quando scade il periodo transitorio?
La riforma ha introdotto un periodo transitorio di 5 anni durante il quale coloro che già svolgevano tale ruolo in qualità di legali rappresentanti delle aziende già iscritte alle sezioni dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali hanno potuto continuare a svolgere il ruolo senza particolari prescrizioni.
Al termine di tale periodo però, i Responsabili Tecnici devono sottoporsi ad una verifica di idoneità volta ad accertare il mantenimento del requisito di aggiornamento professionale.
Cosa fare per regolarizzare la propria posizione?
Entro la data di scadenza del periodo transitorio, il responsabile tecnico che intende continuare a svolgere il proprio ruolo all’interno dell’azienda deve sottoporsi ad una verifica di idoneità: un vero e proprio esame a quiz organizzato presso le varie sezioni dell’ANGA nelle loro sedi.
L’esame è volto a verificare il necessario aggiornamento nella preparazione del Responsabile Tecnico.
Affidamento del ruolo di Responsabile Tecnico a professionisti esperti. Il servizio che offriamo.
In alternativa alla nomina di un Responsabile Tecnico interno all’azienda, è possibile per le aziende iscritte all’Albo affidare l’incarico ad un professionista esperto che rivesta i requisiti necessari per lo svolgimento del ruolo di Responsabile Tecnico con riferimento alla categoria alla quale appartengono.
Novatech Srl offre la possibilità di affidare l’incarico di Responsabile Tecnico a propri professionisti di esperienza pluridecennale che sono in grado di coprire le categorie 1, 4 e 5 per il trasporto di rifiuti.
Scopri il servizio di Novatech Srl su Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti.
Per effetto dell’ultimo D.P.C.M. contenente le misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha disposto la sospensione delle date programmate per le verifiche di idoneità dei Responsabili Tecnici Gestione Rifiuti.
La sospensione, disposta con circolare n. 12 del 9/11/2020, avrà effetto per la durata del D.P.C.M. (fino al 3 dicembre), in attesa di nuove emanazioni.
Leggi la circolare n. 12 del 9/11/2020
Leggi il DPCM 3 novembre 2020
Il trasporto di alcuni rifiuti contenenti merci pericolose può essere fatto in deroga da alcune disposizioni ADR, grazie all’adesione dell’Italia al nuovo Accordo Multilaterale M329 il 3 novembre 2020.
Le semplificazioni previste riguardano:
L’accordo rimarrà in vigore fino al 21 settembre 2025.
ATTENZIONE!
Ricordati di scrivere nelle annotazioni del formulario:
“Trasporto in accordo con i termini del 1.5.1 ADR (M329)”
In particolare vediamo alcune specifiche dell’accordo:
– per gli imballi vuoti non ripuliti classificati con UN 3509, è tollerata la presenza di residui all’interno dopo lo svuotamento;
– per alcuni tipi di rifiuto si possono usare:
– di trasportare alla rinfusa l’UN 3509 in veicolo o contenitore telonato invece che chiuso
– di non applicare il marchio di pericoloso per l’ambiente sui colli
– di semplificare le informazioni da inserire nel documento di trasporto (formulario):
Per ogni chiarimento o informazione contattaci.
Documenti di riferimento
Leggi l’accordo M329 (in lingua inglese).
Leggi l’accordo M329 (traduzione non ufficiale in italiano).
Newsletter di aggiornamento ambientale – n. 11 novembre 2020
IN EVIDENZA
AGGIORNAMENTO NORMATIVO
SCADENZE DEL MESE
APPROFONDIMENTI
Con riferimento all’adempimento costituito dalla comunicazione al database SCIP, consigliamo la rilettura dell’articolo già pubblicato e suggeriamo di contattare i nostri uffici per una opportuna verifica sulle sostanze qui considerate.
L’Unione Europea, tar le misure dirette a tutelare gli utilizzatori e consumatori finali dei prodotti e alla tutela dell’ambiente, prevede l’istituzione di un database europeo (SCIP – Substances of Concern In articles and Products) che raccolga i riferimenti degli articoli o insiemi di articoli che contengono sostanze estremamente preoccupanti (SVHC – substances of very high concern).
L’organo deputato alla raccolta di tali dati è l’ECHA – Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche – alla quale dovranno essere trasmesse, pertanto, le informazioni riguardanti tali articoli ed oggetti contenti le SVHC, a partire dal 5 gennaio 2021.
Tale obbligo di comunicazione era già previsto dall’art 33 del Regolamento REACh (Reg. CE n. 1907/2006) in capo ai fornitori di articoli contenenti SVHC in concentrazione > 0,1% in peso.
Il database SCIP, risulterà uno strumento utile per gli addetti del settore rifiuti per una opportuna informazione sulla presenza di tali sostanze particolarmente pericolose e quindi per il loro adeguato trattamento. Sarà inoltre accessibile direttamente anche dagli utilizzatori degli articoli per trarne informazioni sull’uso sicuro e corretto smaltimento.
Sono soggetti all’obbligo di notifica allo SCIP i fornitori di articoli che contengono sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazione superiore a 0,1% in peso; nel dettaglio:
L’elenco delle sostanze SVHC (cancerogene, mutagene, tossiche per la riproduzione ecc.) di cui all’art. 57 del Reg. CE n. 1907/2006 (Reg. REACh) e pubblicate, in conformità all’art. 59, paragrafo 10 dello stesso Reg. REACh, è presente nella c.d. “Candidate List” pubblicata sul sito di ECHA
Per ulteriori informazioni e per assistenza nell’adempimento dell’obbligo di comunicazione all’ECHA, si prega di contattare gli uffici di Novatech Srl.
Candidate list sostanze estremamente pericolose
GAZZETTA UFFICIALE
GU Serie Generale n. 267 del 27-10-2020
LEGGE 8 ottobre 2020, n. 134
Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Minamata sul mercurio, con Allegati, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013.
Con L. 8 ottobre 2020, n. 134 anche l’Italia è entrata a far parte dei paesi che ha ratificato la Convenzione internazionale di Minamata sul mercurio, entrata in vigore il 16/08/2017 è già ratificata fino ad oggi da 128 paesi.
La Convenzione parte dal presupposto riconosciuto che il mercurio è una sostanza chimica che suscita preoccupazioni a livello mondiale data la sua propagazione atmosferica a lunga distanza, la sua persistenza nell’ambiente una volta introdotto dall’uomo, la sua capacità di bioaccumulo negli ecosistemi e i suoi considerevoli impatti negativi sulla salute umana e l’ambiente.
Pertanto, come dichiarato dall’art. 1 della Convenzione, essa si pone l’obiettivo di protezione della salute e dell’ambiente dalle emissioni e dai rilasci antropogenici di mercurio e di composti del mercurio.
Il testo prevede misure per ridurre i livelli di mercurio nell’ambiente e di armonizzazione con le politiche di sviluppo nazionali. Sono previste misure per lo stoccaggio temporaneo del mercurio (art. 10), per i rifiuti contenenti mercurio (art. 11) e i siti contaminati (art. 12).
Il Ministero dell’Ambiente e il CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche, nel dicembre 2012, hanno siglato un protocollo d’intesa che ha istituito il Centro Nazionale di Riferimento sul Mercurio, con lo scopo di individuare un centro di riferimento scientifico per il monitoraggio delle emissioni di mercurio.