Nel decreto di conversione del c.d. Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020 convertito in L. 17/07/2020 n. 77) è stata abrogata la deroga prevista ai quantitativi e alle tempistiche per il deposito temporaneo dei rifiuti speciali.
Ricordiamo che il decreto, conseguente al periodo di emergenza sanitaria, aveva aumentato sia in termini quantitativi (raddoppio dei volumi previsti) sia in termini temporali (aumentandoli a 18 mesi) gli ordinari parametri previsti dal D. Lgs. n. 152/06. Vedi il nostro precedente articolo in proposito.
Si rammenta che il deposito temporaneo è così definito, dalla vigente normativa, di cui all’art 183, comma 3 del testo unico ambientale, D. lgs. n 152/06, che rientra pienamente in auge:
“Il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini di trasporto in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in ci gli stessi sono prodotti…”
“2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi, In ogni caso, allorchè il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.”
Newsletter di aggiornamento ambientale – n. 7 luglio 2020
IN EVIDENZA
AGGIORNAMENTO NORMATIVO
SCADENZE DEL MESE
APPROFONDIMENTI
Il regolamento (UE) 2020/878, che entra in vigore il 16/07/2020 e dovrà essere applicato a partire dal 1 gennaio 2021, prevede l’aggiornamento delle prescrizioni per la compilazione delle schede dati di sicurezza contenute nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).
Le schede di sicurezza, compilate secondo il precedente regolamento n. 830/2015, potranno essere fornite fino al 31 dicembre 2022.
Le principali novità introdotte riguardano dei chiarimenti sull’identificatore unico di formula, nuove prescrizioni per le nanoforme delle sostanze e per le sostanze e miscele aventi proprietà di interferenza con il sistema endocrino.
Si ricorda che il 30 giugno 2020 è in scadenza il termine per la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale MUD riferito all’anno 2019.
La normativa vigente prevede che la presentazione della Dichiarazione MUD effettuata dopo il termine previsto, ma entro 60 giorni dalla scadenza, quindi entro il 29 agosto 2020, comporta una sanzione da Euro 26,00 ad Euro 160,00.
La presentazione successiva ai 60 giorni dalla scadenza, l’omessa dichiarazione e la dichiarazione incompleta o inesatta comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600,00 euro a 15.500,00 euro (così come previsto dall’art. 258, comma 1, del D. Lgs. 152/2006).
Novatech S.r.l., come ogni anno, assiste le aziende nella pratica di raccolta dati, analisi, compilazione e presentazione del MUD.
Il servizio offerto da Novatech è sempre comprensivo di un’attenta verifica sulla correttezza delle modalità di tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari di trasporto dei rifiuti, quindi è anche un importante momento di controllo dell’attività svolta nell’anno.
Per ogni informazione:
mud@novatech-srl.it
tel. 049 8936673
Non riesce ad arrivare ad un punto definitivo la vexata quaestio sull’assoggettabilità all’IVA della Tariffa di Igiene Ambientale (TIA2).
Segnaliamo in tal senso la recente sentenza della Suprema Corte in un contenzioso promosso da un utente di VERITAS (la società pubblica che si occupa della gestione dei rifiuti nel territorio Veneziano). Mentre i precedenti gradi di giudizio avevano dato ragione all’utente ,stabilendo la non applicabilità dell’IVA nelle fatture della tariffa di igiene ambientale, la Cassazione ha ribaltato l’esito con una sentenza che obbliga al pagamento dell’IVA.
La sentenza ha assegnato natura di corrispettivo alla tariffa, parametrando l’entità del dovuto alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti. «Ne consegue che la natura privatistica della tariffa consente di ritenere il prelievo assoggettabile ad IVA”, si legge.
Molti enti gestori, adottando una interpretazione cautelativa, hanno sempre fatturato e applicato l’Iva, specialmente nella considerazione che l’Agenzia delle Entrate, con risoluzioni n. 25 del 5 febbraio 2003 e n. 250 del 17/6/2008, aveva affermato che l’IVA era applicabile sulla TIA, proprio in considerazione della sua denominazione (tariffa, sinonimo di corrispettivo).
Con Sentenza n. 8631 del 7 maggio 2020, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno formalmente qualificato la TIA 2 come corrispettivo del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
Quindi, si tratta di corrispettivo con carattere sinallagmatico e, conseguentemente, con applicazione dell’IVA.
La sentenza fa seguito ad una storia di analoghi provvedimenti che nel tempo hanno affermato e disatteso il principio di applicazione dell’IVA alla TIA.
Sarà questa la parola fine?
Cass. Sez. Un. sent. n. 8631 del 7 maggio 2020.
GAZZETTA UFFICIALE
GU Serie Generale n. 142 del 05-06-2020
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 21 aprile 2020
Modalita’ di organizzazione e di funzionamento del registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e degli esiti delle procedure semplificate concluse per lo svolgimento di operazioni di recupero. (Leggi notizia)
GU Serie Generale n. 144 del 08-06-2020
DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 2020, n. 42
Attuazione della direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
GU Serie Generale n. 146 del 10-06-2020
DECRETO LEGISLATIVO 9 giugno 2020, n. 47
Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni piu’ efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonche’ adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attivita’ di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all’istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato.
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE VENETO
Bur n. 87 del 12 giugno 2020
DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 550 del 09 giugno 2020
Azioni finalizzate alla concessione di contributi per la rottamazione di veicoli inquinanti e sostituzione con veicoli a basso impatto ambientale di nuova immatricolazione, in conformità agli impegni assunti con il “Nuovo Accordo di Programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano” – DGRV n. 836 del 2017. Bando 2020. Riapertura dei termini per la presentazione delle domande a seguito dell’emergenza epidemiologica da
COVID-2019
Come previsto dalla disciplina nazionale, – art. 184-ter – comma 3-septies D. Lgs. n. 152/06, vedi sotto* – è stato istituito il Registro nazionale delle autorizzazioni end of waste.
Il registro – denominato REcer– risponde alla finalità di rendere disponibili, conformemente ai principi di trasparenza e pubblicità, tutti i provvedimenti autorizzatori (ordinari e semplificati) rilasciati dalle autorità nell’ambito della disciplina cessazione della qualifica del rifiuto.
Con D. M. 21/04/2020, G.U. 05/06/2020, recante e “Modalità di organizzazione e di funzionamento del registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e degli esiti delle procedure semplificate concluse per lo svolgimento di operazioni di recupero” , si aggiunge un tassello al regime che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto – c.d. end of waste.
Il registro verrà inserito in senso alla piattaforma telematica Monitor Piani istituita dal Ministero presso l’Albo nazionale gestori ambientali, già operativa e finalizzata al monitoraggio dei piani regionali di gestione dei rifiuti.
Il REcer sarà interoperabile con il Catasto Rifiuti e con il Registro Elettronico Nazionale, e sarà costituito da due sezioni:
I provvedimenti autorizzatori verranno inseriti direttamente dalle autorità competenti, contestualmente alla comunicazione al Ministero.
Ai dati del REcer avrà accesso anche l’ISPRA (o la delegata Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente) ai fini dei controlli a campione sulla conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti (compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero e le sostanze o oggetti in uscita) agli atti autorizzatori rilasciati e alle condizioni generali di cessazione della qualifica di rifiuto definite dalla legge.
L’effettiva operatività del REcer sarà comunicata con apposito link sul sito web del Ministero dell’Ambiente.
* art. 184-ter – comma 3-septies. “Al fine del rispetto dei princìpi di trasparenza e di pubblicità, è istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare il registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse ai sensi del presente articolo. Le autorità competenti, al momento del rilascio, comunicano al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati nonché gli esiti delle procedure semplificate avviate per l’inizio di operazioni di recupero di rifiuti ai fini del presente articolo. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le modalità di funzionamento e di organizzazione del registro di cui al presente comma. A far data dall’effettiva operatività del registro di cui al presente comma, la comunicazione di cui al comma 3-bis si intende assolta con la sola comunicazione al registro. Alle attività di cui al presente comma le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.”
Leggi il D.M. 21/04/2020
Vedi i precedenti articoli sulla disciplina dell’end of waste:
Newsletter di aggiornamento ambientale – n. 6 giugno 2020
IN EVIDENZA
AGGIORNAMENTO NORMATIVO
SCADENZE DEL MESE
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