Dopo cinque anni dall’ultima edizione, si rinnova l’appuntamento con il ‘Premio Impresa Ambiente’, il più alto riconoscimento italiano per le imprese, gli enti pubblici e privati che abbiano dato un contributo innovativo a processi, sistemi, partenariati, tecnologie e prodotti in un’ottica di sviluppo sostenibile, rispetto ambientale e responsabilità sociale.
La manifestazione è promossa dalla Camera di Commercio di Venezia Rovigo, in collaborazione con Unioncamere e con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
I vincitori, che saranno premiati nel mese di dicembre a Venezia, potranno presentare la propria candidatura per l’European Business Awards for the Environment’ (E.B.A.E.) promosso dalla Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea.
Possono presentare la propria candidatura per una o più categorie, a partire dal 1 agosto 2020, tutte le imprese italiane iscritte alla Camera di Commercio
Tutte le informazioni sul sito dedicato premioimpresambiente.it
GAZZETTA UFFICIALE
GU Serie Generale n.182 del 21-07-2020
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 31 marzo 2020, n. 78 – Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso, ai sensi dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
GU Serie Generale n.180 del 18-07-2020
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 27 maggio 2020 – Riparto del contributo dovuto per l’anno 2017, previsto dall’articolo 206-bis, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE VENETO
DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 571 del 22 giugno 2020
DGR n. 733 del 9 giugno 2020 “Protocollo d’Intesa tra la Regione Veneto e il Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente, Gruppo T.A. di Milano, inerente l’attività di vigilanza e controllo sul trasporto transfrontaliero dei rifiuti.”. Impegno di spesa.
Il CONAI ha annunciato con un circolare inviata ai consorziati l’avvio di una fase sperimentale di diversificazione del Contributo Ambientale applicato agli imballaggi poliaccoppiati, come già effettuato per gli imballaggi poliaccoppiati a prevalenza carta idonei al contenimento di liquidi (CPL).
Ai fini del Contributo ambientale Conai, per imballaggi poliaccoppiati a prevalenza carta (o imballaggi accoppiati con altri materiali) si intendono gli imballaggi costituiti in modo strutturale da due o più materiali non separabili manualmente, in cui il materiale prevalente in termini di peso è la carta e il peso del materiale non cellulosico è comunque superiore al 5% del peso complessivo dell’imballaggio.
Gli imballaggi poliaccoppiati saranno classificati in base alla percentuale della componente cellulosica presente ed alla corrispondente resa in termini di riciclo, come segue:
Il percorso prevede una fase sperimentale che partirà da ottobre 2020 (con introduzione nella modulistica delle distinzioni tra le varie tipologie di imballaggi oggetto di diversificazione) e l’entrata a regime non prima di ottobre 2021.
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 182 del 21 luglio 2020 il D.M. n. 78/2020 contenente la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuti per il settore della gomma riciclata proveniente da pneumatici fuori uso.
Un altro provvedimento si aggiunge alla disciplina dell’End of Waste, frontiera per l’avanzamento dell’economia circolare in Italia.
In particolare il provvedimento stabilisce:
Leggi la nota di Ecopneus – società senza scopo di lucro per il rintracciamento, la raccolta, il trattamento e il recupero dei Pneumatici Fuori Uso (PFU), costituita dai principali produttori di pneumatici operanti in Italia –
sul “Decreto End of Waste per la gomma vulcanizzata granulare da pneumatici fuori uso e lo scenario italiano”.
Leggi il D.M. n. 78/2020 – Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso, ai sensi dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (GU Serie Generale n.182 del 21-07-2020)
Nel decreto di conversione del c.d. Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020 convertito in L. 17/07/2020 n. 77) è stata abrogata la deroga prevista ai quantitativi e alle tempistiche per il deposito temporaneo dei rifiuti speciali.
Ricordiamo che il decreto, conseguente al periodo di emergenza sanitaria, aveva aumentato sia in termini quantitativi (raddoppio dei volumi previsti) sia in termini temporali (aumentandoli a 18 mesi) gli ordinari parametri previsti dal D. Lgs. n. 152/06. Vedi il nostro precedente articolo in proposito.
Si rammenta che il deposito temporaneo è così definito, dalla vigente normativa, di cui all’art 183, comma 3 del testo unico ambientale, D. lgs. n 152/06, che rientra pienamente in auge:
“Il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini di trasporto in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in ci gli stessi sono prodotti…”
“2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi, In ogni caso, allorchè il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.”
Newsletter di aggiornamento ambientale – n. 7 luglio 2020
IN EVIDENZA
AGGIORNAMENTO NORMATIVO
SCADENZE DEL MESE
APPROFONDIMENTI
Il regolamento (UE) 2020/878, che entra in vigore il 16/07/2020 e dovrà essere applicato a partire dal 1 gennaio 2021, prevede l’aggiornamento delle prescrizioni per la compilazione delle schede dati di sicurezza contenute nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).
Le schede di sicurezza, compilate secondo il precedente regolamento n. 830/2015, potranno essere fornite fino al 31 dicembre 2022.
Le principali novità introdotte riguardano dei chiarimenti sull’identificatore unico di formula, nuove prescrizioni per le nanoforme delle sostanze e per le sostanze e miscele aventi proprietà di interferenza con il sistema endocrino.
Si ricorda che il 30 giugno 2020 è in scadenza il termine per la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale MUD riferito all’anno 2019.
La normativa vigente prevede che la presentazione della Dichiarazione MUD effettuata dopo il termine previsto, ma entro 60 giorni dalla scadenza, quindi entro il 29 agosto 2020, comporta una sanzione da Euro 26,00 ad Euro 160,00.
La presentazione successiva ai 60 giorni dalla scadenza, l’omessa dichiarazione e la dichiarazione incompleta o inesatta comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600,00 euro a 15.500,00 euro (così come previsto dall’art. 258, comma 1, del D. Lgs. 152/2006).
Novatech S.r.l., come ogni anno, assiste le aziende nella pratica di raccolta dati, analisi, compilazione e presentazione del MUD.
Il servizio offerto da Novatech è sempre comprensivo di un’attenta verifica sulla correttezza delle modalità di tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari di trasporto dei rifiuti, quindi è anche un importante momento di controllo dell’attività svolta nell’anno.
Per ogni informazione:
mud@novatech-srl.it
tel. 049 8936673
Non riesce ad arrivare ad un punto definitivo la vexata quaestio sull’assoggettabilità all’IVA della Tariffa di Igiene Ambientale (TIA2).
Segnaliamo in tal senso la recente sentenza della Suprema Corte in un contenzioso promosso da un utente di VERITAS (la società pubblica che si occupa della gestione dei rifiuti nel territorio Veneziano). Mentre i precedenti gradi di giudizio avevano dato ragione all’utente ,stabilendo la non applicabilità dell’IVA nelle fatture della tariffa di igiene ambientale, la Cassazione ha ribaltato l’esito con una sentenza che obbliga al pagamento dell’IVA.
La sentenza ha assegnato natura di corrispettivo alla tariffa, parametrando l’entità del dovuto alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti. «Ne consegue che la natura privatistica della tariffa consente di ritenere il prelievo assoggettabile ad IVA”, si legge.
Molti enti gestori, adottando una interpretazione cautelativa, hanno sempre fatturato e applicato l’Iva, specialmente nella considerazione che l’Agenzia delle Entrate, con risoluzioni n. 25 del 5 febbraio 2003 e n. 250 del 17/6/2008, aveva affermato che l’IVA era applicabile sulla TIA, proprio in considerazione della sua denominazione (tariffa, sinonimo di corrispettivo).
Con Sentenza n. 8631 del 7 maggio 2020, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno formalmente qualificato la TIA 2 come corrispettivo del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
Quindi, si tratta di corrispettivo con carattere sinallagmatico e, conseguentemente, con applicazione dell’IVA.
La sentenza fa seguito ad una storia di analoghi provvedimenti che nel tempo hanno affermato e disatteso il principio di applicazione dell’IVA alla TIA.
Sarà questa la parola fine?
Cass. Sez. Un. sent. n. 8631 del 7 maggio 2020.