L’I.S.S. (Istituto Superiore di Sanità) ritorna a fornire chiarimenti in merito alla corretta gestione e smaltimento dei dispositivi di protezione individuale utilizzati per la prevenzione del contagio da COVID-19.
Oltre a quanto già indicato nei nostri precedenti articoli:
riportiamo anche queste utili indicazioni che riepilogano le modalità di trattamento dei DPI a seconda dei luoghi di provenienza delle stesse e forniscono indicazioni anche in merito al codice CER da attribuire nelle casistiche in cui debbano essere trattati come rifiuti speciali.
Leggi il Rapporto ISS COVID-19, n. 26/2020.
Il Ministero dell’Ambiente ha stanziato dei fondi a favore della mobilità sostenibile fruibili attraverso la strumento del cosiddetto bonus mobilità: incentivo all’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica (ad es. monopattini, hoverboard e segway) ovvero per l’utilizzo di servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture.
Le modalità di fruizione del bonus sono indicate in questa pagina del sito del Ministero.
Tra le misure prorogate a seguito dell’emergenza sanitaria in corso, rientrano anche i certificati di formazione professionale dei conducenti abilitati al trasporto di merci pericolose e quelli dei consulenti per la sicurezza dei trasporti delle stesse.
Pertanto, la validità dei c.d. patentini ADR e dei certificati di formazione professionale dei consulenti, per l’effetto della sottoscrizione da parte dell’Italia dell’accordo multilaterale M324 proposto dal Lussemburgo, viene prorogata al 30 novembre 2020 per i certificati di formazione professionale scadenti tra il 1° marzo e il 1° novembre 2020.
Se l’esame di rinnovo viene superato entro il 30 novembre 2020, i certificati di formazione professionale saranno rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale.
Accordo multilaterale M324 (in inglese)
Accordo multilaterale M324 (in italiano tradotto dalla svizzera)
Altre scadenze prorogate a causa emergenza COVID-19:
GAZZETTA UFFICIALE
GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 – Suppl. Ordinario n. 21
D.L. 19 maggio 2020, n. 34 – Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
GU Serie Generale n.132 del 23-05-2020
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19
Testo del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 79 del 25 marzo 2020), coordinato con la legge di conversione 22 maggio 2020, n. 35 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale – alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19».
GU Serie Generale n.130 del 21-05-2020
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
COMUNICATO – Approvazione di modifiche al decreto direttoriale n. 417 del 21 dicembre 2018, recante l’istituzione del Programma di incentivazione della mobilita’ urbana sostenibile (PrIMUS).
ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
Circolare n. 5 del 22 maggio 2020 – Applicazione articolo 103 della legge 24 aprile 2020 n. 27, di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18.
Sono stati definiti, con D.M. del 10 marzo 2020, i c.d. CAM – Criteri Ambientali Minimi – relativi alla gestione e fornitura di servizi di verde pubblico e ristorazione.
I CAM sono definiti come i criteri minimi affinché un appalto possa essere definito verde in base alle indicazioni del PAN-GPP (Piano d’Azione Nazionale del Green Public Procurement) definito a livello nazionale nel 2011.
L’applicazione dei criteri ambientali minimi si pone l’intento di rispondere all’esigenza della pubblica amministrazione di razionalizzare i propri consumi, ridurre la spesa e contenere e ridurre gli impatti ambientali connessi alla proprie prestazioni.
Il Codice degli appalti (D. Lgs n. 50/2016) rende obbligatoria l’applicazione dei CAM da parte di tutte le stazioni appaltanti.
Con questo provvedimento sono stati definiti in particolare i CAM relativi a:
Per i servizi di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, i CAM riguardano in particolare:
Leggi il DM del 10 marzo 2020 – Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde.
Tra le proroghe contenute nel provvedimento di rilancio dell’economia emanato dal Governo ( art. 133, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ) è contenuto anche il rinvio dell’operatività della c.d. plastic tax.
La MACSI – imposta sui manufatti con singolo impiego – introdotta dall’ultima legge di bilancio, è uno strumento di tassazione sulle materie prime destinate alla produzione di prodotti monouso in plastica (leggi ns articolo). L’importo era stato stabilito in 0,45 €/kg di materia plastica contenuta nei MACSI.
La nuova data di entrata in vigore della plastic tax è il 1 gennaio 2021.
Leggi l’art. 133, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 – Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
L’Albo Nazionale Gestori Ambientali, con circolare n. 5 del 22 maggio 2020, ha chiarito che i provvedimenti di iscrizione nelle varie categorie dell’Albo con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, sono prorogati fino al 29 ottobre 2020.
Ciò in conseguenza di quanto disposto con il c.d. Decreto Cura Italia, art. 103, convertito in L. n. 27 del 24/04/2020.
La circolare precisa, inoltre, che le imprese dovranno in questo periodo:
a) rispettare le condizioni ed essere in possesso di tutti i requisiti previsti; l’accertata inosservanza può dare luogo all’apertura di procedimenti disciplinari e alle relative sanzioni;
b) prestare, per i casi previsti (iscrizioni nella categorie 1, relativamente alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi, 5, 8, 9 e 10), apposita fideiussione, o appendice alla fideiussione già prestata, a copertura del periodo intercorrente dalla data di scadenza dell’iscrizione e quella del 29 ottobre 2020;
c) comunicare le variazioni dell’iscrizione
Leggi la Circolare n. 5 del 22 maggio 2020.
Newsletter di aggiornamento ambientale – n. 5 maggio 2020
IN EVIDENZA
AGGIORNAMENTO NORMATIVO
SCADENZE DEL MESE
APPROFONDIMENTI
Il decreto “Cura Italia” è stato convertito in legge (L. n. 27 del 24-04-2020).
Con la conversione del Decreto Legge n. 18 17/03/2020 – GU Serie Generale n. 70 del 17-03-2020), che già aveva disposto alcuni rinvi per le scadenze di carattere ambientale (leggi questo articolo e questo articolo) e che vengono in questa sede confermate, si dispongono ulteriori rinvii delle scadenze dei provvedimenti, l’ulteriore sospensione dei procedimenti amministrativi e il significativo aumento dei quantitativi e tempi concessi per il deposito temporaneo di rifiuti speciali.
In sede di conversione del D. L. n. 18 del 17 marzo 2020 viene modificato l’art. 103 che già prevedeva la proroga della validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza dovuto al Coronavirus.
Pertanto, tutti i provvedimenti di tal genere con scadenza dal 31 gennaio 2020 al 31 luglio 2020, conserveranno la loro validità per ulteriori 90 giorni dalla data che dichiarerà la cessazione dello stato di emergenza.
Viene, inoltre, ribadita la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi per il periodo dal 23 febbraio al 15 aprile, con proroga al 15 maggio (ai sensi del D.L. n. 23/2020).
Ciò comporta che non si computa il periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 15 maggio per il calcolo dei termini ordinatori, perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento dei procedimenti amministrativi che siano pendenti dalla data del 23 febbraio o iniziati successivamente a tale data.
Viene, inoltre, introdotto con l’art. 113-bis l‘aumento dei quantitativi e dei termini di durata del deposito temporaneo di rifiuti:
“Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, il deposito temporaneo di rifiuti, di cui all’articolo 183, comma 1, lettera bb), numero 2), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è consentito fino ad un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a diciotto mesi.”
Il deposito temporaneo sarà, pertanto, ammesso nel limite di 60 metri cubi di rifiuti (di cui 20 metri cubi di rifiuti pericolosi) e per un termine massimo di diciotto mesi.
In tal senso si era già espressa la Regione Veneto con propria ordinanza contingibile e urgente (leggi articolo).
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi. (GU Serie Generale n.110 del 29-04-2020 – Suppl. Ordinario n. 16)