Con Circolare n. 4 del 23 marzo 2020, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicazione dell’articolo 103, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, c.d. Decreto Cura Italia relativo all’emergenza sanitaria COVID-19.
L’articolo citato reca: “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque
denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.
L’Albo ha precisato le condizioni di applicabilità di tali termini dilatori.
Leggi la Circolare n. 4 del 23-3-2020 Albo Nazionale Gestori Ambientali
(NOTA – Articolo aggiornato in data 22/04/2020 a seguito di disposizioni più recenti sull’argomento)
Premesso che a livello nazionale non è stata emanata una disciplina univoca relativa alla gestione dei rifiuti costituiti da dispositivi di protezione individuale utilizzati quali presidi di prevenzione dalla contaminazione da COVID-19, con riferimento ai vari contesti di utilizzo, riteniamo di poter riassumere come segue le modalità di trattamento di tali DPI.
I dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, camici ecc.) utilizzati per la protezione dalla contaminazione da COVID-19 dei lavoratori o per i pazienti delle strutture sanitarie o assimilate, sono, quindi, da classificare come rifiuti potenzialmente infettivi (Circolare n. 5443 del 22/02/2020 del Ministero della Salute).
Il codice CER da attribuire è il:
18 01 03* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
La caratteristica di pericolo è: HP9
Il trasporto dei rifiuti è soggetto alla normativa ADR.
I rifiuti devono essere confezionati negli imballaggi idonei a contenere i rifiuti infettivi rispondenti alla disposizione d’imballaggio P621: imballi omologati di tipo Y – Fusti (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G); Casse/scatole (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2).
La classificazione da utilizzare per il trasporto ADR è:
UN 3291 rifiuti (bio)medicali n.a.s.
Classe: 6.2
Gruppo di imballaggio: II
Il limite per il trasporto in esenzione parziale, secondo la sezione 1.1.3.6 ADR, è di 333 kg (categoria di trasporto 2).
Ricordiamo alcune delle disposizioni relative al deposito temporaneo e alle registrazioni dei rifiuti sanitari contenute nel D.P.R. 254/03, rinviando al testo completo della norma per ogni altra precisazione:
I locali dove hanno soggiornato persone positive al COVID-19 devono essere decontaminati secondo le indicazioni date dal Ministero della Salute. È comunque opportuno disinfettare periodicamente anche i locali degli ambienti di lavoro a prescindere dalla presenza di soggetti positivi al virus.
Novatech S.r.l. offre il servizio di disinfezione dei locali degli ambienti di lavoro.
Contattaci per ogni informazione.
Leggi la circolare del Ministero della Salute “COVID-19 Nuove indicazioni e chiarimenti”, n. 5443 del 22/02/2020.
Il Consiglio di amministrazione di CONAI, ha deliberato l’aumento del contributo ambientale per gli imballaggi in carta e in vetro.
I relativi contributi subiranno i seguenti aumenti:
Le motivazioni formulate da CONAI a fronte di tali aumenti sono:
Tali aumenti avranno effetti anche sulle procedure forfettarie/semplificate, i cui valori saranno comunicati entro la fine di marzo.
Per ogni approfondimento: www.conai.org
Per effetto delle disposizioni contenute nel c.d. decreto “Cura Italia” (D.L. 17/03/2020 – GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020), conseguente all’emergenza COVID-19, vengono sospesi i termini di alcuni procedimenti amministrativi e prorogate le scadenze di provvedimenti autorizzativi di vario ordine e grado, compresi quelli aventi carattere ambientale.
Viene, inoltre, prorogato o differito il termine per la formazione del silenzio-assenso nei procedimenti amministrativi.
L’art. 103 prevede:
“1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento.
2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020“.
Leggi anche l’articolo sulla proroga delle scadenze ambientali (MUD, A.N.G.A., RAEE, Pile/batterie).
DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18
Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
L’emergenza COVID-19 produce effetti anche nel campo degli adempimenti di carattere ambientale.
Slittano, infatti, anche alcune scadenze ambientali per effetto dell’entrata in vigore del decreto “Cura Italia” (D.L. 17/03/2020 – GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020).
Scadenze prorogate:
DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18
Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Newsletter di aggiornamento ambientale – n. 3 marzo 2020
IN EVIDENZA
AGGIORNAMENTO NORMATIVO
SCADENZE DEL MESE
APPROFONDIMENTI
A seguito della pubblicazione delle Linee Guida sulla classificazione dei rifiuti pubblicate di recente dal SNPA (vedi ns articolo), riteniamo utile fornire alcune precisazioni rispetto alla corretta gestione dei rifiuti di imballaggio.
I rifiuti di imballaggio sono classificati facendo riferimento al sotto capitolo 15 01 dell’elenco europeo dei rifiuti:
15 01 01 imballaggi in carta e cartone
15 01 02 imballaggi in plastica
15 01 03 imballaggi in legno
15 01 04 imballaggi metallici
15 01 05 imballaggi compositi
15 01 06 imballaggi in materiali misti
15 01 07 imballaggi in vetro
15 01 09 imballaggi in materia tessile
15 01 10 * imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
15 01 11 * imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto),
compresi i contenitori a pressione vuoti
L’aspetto che deve esser in primo luogo valutato è se i rifiuti in esame siano effettivamente da classificare come imballaggi o se siano piuttosto da classificare in base al loro contenuto.
Ne deriva che:
Il codice 150105, imballaggi compositi, identifica gli imballaggi costituiti da poliaccoppiati, mentre il codice 150106, imballaggi in materiali misti, identifica tipologie diverse di imballaggi raccolti insieme.
Classificazione degli imballaggi pericolosi
Secondo le linee guida di classificazione dei rifiuti, emanate dal Sistema Nazionale di Protezione dell’Ambiente, le caratteristiche di pericolo degli imballaggi pericolosi, a meno che essi non siano pericolosi di per stessi (15 01 11*), sono attribuite in base alle sostanze originariamente contenute.
Il codice 150111* deve essere attribuito ad imballaggi metallici che all’interno hanno matrici pericolose oppure alle bombolette spray vuote (contenitore a pressione vuoti).
Il codice 150110* deve essere attribuito agli imballi che hanno residui anche minimi di sostanze pericolose all’interno o che sono contaminati esternamente da tali sostanze, quindi un imballo che ha contenuto sostanze pericolose e non è stato ripulito, non può essere mai classificato con un codice non pericoloso.
Ne consegue che non è sempre necessario effettuare un’analisi chimico-fisica di classificazione del rifiuto, ma è più corretto effettuare una classificazione del rifiuto sulla base delle informazioni presenti alla sezione 3 della scheda di sicurezza della sostanza/miscela che era contenuta nell’imballo.
Ovviamente nell’imballaggio non devono essere state introdotte altre sostanze oltre a quella originariamente contenuta.
Concludendo, gli imballaggi possono essere classificati secondo le seguenti modalità:
1) imballaggi etichettati non contenenti evidenti residui o contaminazioni da sostanze pericolose:
1a) imballaggi sottoposti a “particolari procedure ufficiali per la pulizia” (nota) dei residui di sostanze
pericolose: codice EER da 15 01 01 a 15 01 09 in funzione del materiale costitutivo
dell’imballaggio;
1b) imballaggi non sottoposti a procedure di pulizia: codice 150110*;
2) imballaggi contenenti residui minimi di sostanze pericolose o da esse contaminati: codice 150110*
Si fa presente che non sempre l’assenza delle etichette sull’imballo significa che l’imballo non è pericoloso, ad esempio se la sostanza/miscela è classificata con le indicazioni di pericolo H412 (nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata) o H413 (può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata), non è previsto il pittogramma corrispondente a “pericoloso per l’ambiente” (GHS09) sull’imballo, però il rifiuto deve essere classificato pericoloso con caratteristica di pericolo HP14.
(nota) definizione contenuta nel paragrafo 3.5.1, pag. 107 punto 2)
Novatech srl ha implementato un servizio di caratterizzazione del rifiuto sulla base delle SDS, quando possibile, senza quindi la necessità di ricorrere a un’analisi chimico-fisica del rifiuto.
Per maggiori informazioni, contattaci.
Il Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente ha pubblicato in questi giorni le Linee Guida per la corretta applicazione della disciplina sulla cessazione della qualifica di rifiuto, End of Waste.
A seguito delle modifiche introdotte alla disciplina contenuta nell’art 184 ter del D Lgs n. 152/06 sulla cessazione della qualifica di rifiuto, da parte della L.128 del 02 novembre 2019 – G.U. n.257 del 2/11/19, il SNPA ritiene utile pubblicare uno strumento per assicurare l’armonizzazione, l’efficacia e l’omogeneità dei controlli sul territorio nazionale.
Leggi le Linee Guida per l’applicazione della disciplina dell’End of Waste
Il 24 dicembre 2019 è stata pubblicata online la deliberazione del Consiglio del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA – formato da ISPRA, ARPA e APPA) che approva il manuale “Linee guida sulla classificazione dei rifiuti“.
L’obiettivo delle linee guida è di diffondere un approccio metodologico utile ad uniformare la procedura di classificazione dei rifiuti a livello nazionale, utile ad imprese ed enti.
In allegato il testo completo delle Linee Guida sulla classificazione dei rifiuti