La Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione, o CITES, dall’inglese Convention on International Trade of Endangered Species, è una convenzione internazionale firmata a Washington nel 1973. Ha lo scopo di regolamentare il commercio internazionale di fauna e flora selvatiche in pericolo di estinzione. Riguarda il commercio di esemplari vivi o morti, o solo parti di organismi o prodotti da essi derivati, mirando a impedire lo sfruttamento commerciale delle specie in pericolo (prima causa di estinzione, seguita dalla distruzione dell’habitat). (fonte Wikipedia)
Le circa 35.000 specie animali e vegetali tutelate dalla Cites sono riportate nelle appendici della Convenzione e negli allegati del regolamento UE.
Segnaliamo che sono state di recente introdotte delle modifiche alle appendici della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate d’estinzione (Cites) adottate dalla 18a Conferenza delle Parti che si è tenuta a Ginevra dal 17 al 28 agosto scorso. che introducono nuove specie protette che appartengono alla famiglia delle lucertole, delle tartarughe, dei gechi, lontre, gru e farfalle (Ceratophora erdeleni, Ceratophora karu, Ceratophora tennentii, Cophotis ceylanica, Cophotis dumbara, Gonatodes daudini, Achillides chikae hermeli, Parides burchellanus, intoduAonyx cinerea, Lutrogale perspicillata, Gruidae Balearica pavonina, Cuora bourreti, Cuora picturata, Mauremys annamensis, Geochelone elegans e Malacochersus tornieri).
“La tutela della fauna – afferma il ministro dell’Ambiente Sergio Costa – è tra i nostri obiettivi. L’applicazione corretta della Convenzione Cites è fondamentale a tal fine, sia a livello nazionale sia a livello internazionale. La protezione di nuove specie è una garanzia per l’ecosistema, per i suoi equilibri e il suo futuro”. (fonte MATTM)
Si ricorda che per le importazioni e le esportazioni di esemplari di specie Cites è necessaria una licenza rilasciata dal ministero dello Sviluppo economico. Le riesportazioni e la commercializzazione all’interno dell’Unione europea richiedono un certificato rilasciato dai nuclei Cites dei Carabinieri.
L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha pubblicato il calendario delle date programmate per l’anno 2020, nelle varie sezioni regionali, per lo svolgimento delle verifiche che permettono di accedere alla professione di Responsabile Tecnico per la Gestione dei Rifiuti.
Com’è noto, la verifica iniziale, come previsto dall’art. 13 del Regolamento sulla disciplina dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali (D.M. n. 120/2014) è necessaria per poter svolgere l’incarico di Responsabile Tecnico per la Gestione dei Rifiuti nelle categorie che prevedono come obbligatoria questa figura professionale (cat. 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10)
Il ruolo del cosiddetto R.T. è così delineato dalla disciplina stabilita dall’A.N.G.A. (in particolare dalla Delibera n. 1 del 23/01/2019):
a) coordina l’attività degli addetti dell’impresa;
b) definisce, per quanto di competenza, le procedure per gestire eventuali situazioni d’urgenza, incidenti o eventi imprevisti e per evitare l’eventuale ripetersi di dette circostanze;
c) vigila sulla corretta osservanza delle prescrizioni riportate o richiamate nei provvedimenti d’iscrizione;
d) verifica la validità delle iscrizioni e delle autorizzazioni in capo ai soggetti ai quali vengono affidati i rifiuti.
Riassumiamo qui di seguito le disposizioni che disciplinano i compiti, le modalità di accesso alle verifiche e i chiarimenti legati alla figura dell’R.T. pubblicate nel corso del 2019:
GAZZETTA UFFICIALE
GU Serie Generale n. 261 del 07-11-2019
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 17 ottobre 2019
Criteri ambientali minimi per le forniture di cartucce toner e a getto di inchiostro; criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio integrato di ritiro di cartucce di toner e a getto di inchiostro esauste, preparazione per il riutilizzo e la fornitura di cartucce di toner e a getto di inchiostro rigenerate.
GU Serie Generale n. 261 del 07-11-2019
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 17 ottobre 2019
Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di stampa gestita; l’affidamento del servizio di noleggio di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio; l’acquisto o il leasing di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio.
GU Serie Generale n. 264 del 11-11-2019
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 22 ottobre 2019
Approvazione dello Statuto del Consorzio Recupero Vetro (CoReVe).
GU Serie Generale n. 267 del 14-11-2019
AVVISO DI RETTIFICA
Comunicato relativo al decreto del Ministro della salute 9 maggio 2019, n. 72 concernente il «Regolamento recante l’aggiornamento al decreto del Ministro della sanita’ 21 marzo 1973, recante: “Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale”, limitatamente agli acciai inossidabili». (Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 179 del 1° agosto 2019).
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE VENETO
Bur n. 127 del 08 novembre 2019
DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 459 del 23 ottobre 2019
Approvazione della graduatoria per l’assegnazione di risorse previste dall’art. 20, comma 2, della L.R. 12/01/2009, n. 1, in relazione al Bando approvato con D.G.R. n. 1234 del 20 agosto 2019, a sostegno di interventi di bonifica ed il ripristino ambientale di siti inquinati
Newsletter di aggiornamento ambientale – n. 11 novembre 2019
IN EVIDENZA
AGGIORNAMENTO NORMATIVO
SCADENZE DEL MESE
APPROFONDIMENTI
Il “green new deal” annunciato dal Governo Conte bis parte dal cosiddetto Decreto clima.
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14-10-2019 il D.L. 14 ottobre 2019, n. 111 recante “Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria e proroga del termine di cui all’articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229“, cd. decreto clima.
Il decreto prevede misure di vario genere finalizzate ad incentivare investimenti sull’ambiente, a limitare i comportamenti altamente impattanti a livello ambientale, ad incentivare i progetti “verdi”.
Tra le misure previste si citano il cd “bonus mobilità” per l’acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale e di biciclette anche a pedalata assistita; incentivi per chi rottama auto e scooter inquinanti, ma anche finanziamenti per i Comuni che avviano progetti a valenza ambientale.
È previsto anche un fondo per finanziare gli esercenti che, al fine di ridurre la produzione di rifiuti, attrezzano spazi dedicati alla vendita di prodotti sfusi o alla spina, alimentari e detergenti.
La manovra verde prevede uno stanziamento di 450 milioni di euro in tre anni.
Leggi il testo completo del Decreto Clima.
Come già riferito – leggi articolo – con il c.d. decreto “Sblocca Cantieri” (articolo 1, comma 19, legge n. n. 55/2019) sono state poste delle forti limitazioni al settore del recupero dei rifiuti attraverso la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto, nota come End of Waste.
Dopo gli interventi della Regione Lombardia, anche la Regione Veneto ha chiarito, con una circolare, la propria posizione con riferimento, in particolare, a quelle “autorizzazioni caso per caso” che erano state legittimamente rilasciate dalle autorità competenti e che in prima battuta, sembrava dovessero decadere – hic et nunc o con specifici provvedimenti di revoca – per effetto del suddetto decreto.
La Regione Veneto, nella circolare del 04/10/2019, ritiene che:
– la disposizione contenuta nel cd. decreto “Sblocca Cantieri” si riferisca solo alle future autorizzazioni;
– le autorizzazioni in essere all’entrata in vigore del citato decreto continuino ad esplicare la loro efficacia fino alla naturale scadenza e non debbano essere riesaminate prima di tale data.
Infine, la circolare regionale prevede che «i provvedimenti relativi alla richiesta di nuove autorizzazioni o a rinnovi di autorizzazioni vigenti dovranno essere valutati sulla base del nuovo (futuro) testo dell’articolo 184-ter, non potendosi autorizzare cessazioni di qualifica del rifiuto non previste da regolamenti comunitari o da decreti ministeriali e norme nazionali.».
Nel frattempo il nuovo Governo ha inserito un disposto sul tema, all’interno del disegno di legge del c.d. “decreto crisi industriali”, che mira a risolvere la questione con un provvedimento di rango nazionale (leggi la notizia).
Leggi la Circolare della Regione Veneto sull’end of waste
Nel Disegno di Legge di conversione del D.L. n. 101/2019 recante “Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e la risoluzione di crisi aziendali” è inserito un emendamento al testo che attribuisce alle Regioni il compito di rilasciare e rinnovare le autorizzazioni End of waste “caso per caso” rilasciate sulla base di criteri e condizioni definiti nell’ambito degli stessi processi autorizzatori.
L’emendamento, quindi, andrebbe a sciogliere la situazione di empasse originata dal c.d. decreto “Sblocca Cantieri“, che rinviando al vecchio D.M. 5/2/1998 per definire in quali casi sia possibile rilasciare una autorizzazione alla cessazione della qualifica di rifiuto, ha di fatto fortemente limitato il rilascio di autorizzazioni end of waste alle sole ipotesi ivi previste.
In tal modo, molte autorizzazioni in scadenza o per nuove attività di riciclo risultano bloccate, in netto contrasto con il raggiungimento degli obiettivi dell’economia circolare.
Secondo il nuovo emendamento – quindi, nelle ipotesi in cui la legislazione europea o nazionale vigente non preveda criteri specifici per la disciplina dell’End of waste e fino all’adozione di criteri generali estesi ai vari settori del recupero – saranno le Regioni a regolamentare il rilascio caso per caso delle autorizzazioni, ovviamente nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6 della Dir. 2008/98/CE sulla cessazione della qualifica di rifiuto.
Tuttavia, c’è chi ritiene che questa disciplina sia ab origine caratterizzata da un difetto di incostituzionalità essendo la tutela ambientale materia di competenza esclusiva dello Stato (art. 117 comma 2 Costituzione) – questo quanto affermato dall’ex Magistrato Gianfranco Amendola.
Restiamo in attesa di scoprire l’epilogo di questa vexata quaestio.