GAZZETTA UFFICIALE
G.U. Serie Generale n. 241 del 14-10-2019
DECRETO-LEGGE 14 ottobre 2019, n. 111
Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita’ dell’aria e proroga del termine di cui all’articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
G.U. Serie Generale n. 245 del 18-10-2019
LEGGE 4 ottobre 2019, n. 117
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2018.
ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
Circolare n. 10 del 16 ottobre 2019
“Chiarimenti riguardanti i responsabili tecnici dispensati dalle verifiche ai sensi dell’art. 2, comma 5, della Delibera n. 6 del 30 maggio 2019”
Newsletter di aggiornamento ambientale – n. 10 ottobre 2019
IN EVIDENZA
AGGIORNAMENTO NORMATIVO
SCADENZE DEL MESE
APPROFONDIMENTI
ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
Circolare n. 9 del 01 agosto 2019
Chiarimenti in merito all’iscrizione all’Albo da parte degli intermediari esteri
Circolare n. 6 del 10 luglio 2019
Attribuzione codice EER 20 03 07. Integrazione circolare prot. n. 691 del 12 giugno 2013
È innegabile che il tema della sicurezza alimentare sia sempre più presente e sotto la lente di ingrandimento del consumatore e dell’intera filiera alimentare dall’origine fin sulle nostre tavole e oltre.
La sicurezza non riguarda solamente gli alimenti di per sé, bensì coinvolge tutti quei materiali che con l’alimento sono destinati, per loro uso e funzionalità, a venire in contatto e sono suscettibili di migrare al cibo le sostanze in essi contenute.
Tutta la filiera alimentare, dalla produzione, al trattamento, al confezionamento, al trasporto e alla preparazione dei cibi, viene coinvolta dai MOCA (Materiali e Oggetti destinati a venire a Contatto con gli Alimenti) e dalla relativa disciplina. Ai MOCA, pertanto, si applicano i principi e i criteri di sicurezza previsti per gli alimenti.
Alcuni esempi di MOCA: imballaggi in carta, cartone, pellicole, plastiche ma anche pentole, utensili, stoviglie, macchine per la lavorazione degli alimenti a livello industriale ma anche domestico.
La disciplina europea in ambito alimentare è contenuta nel Reg. UE 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.
I Moca sono disciplinati dal Reg. UE 1935/2004 che prevede un quadro normativo armonizzato per l’UE e fissa i
principi generali di sicurezza e di inerzia per tutti i MOCA. Accanto ad esso è in vigore il Reg. UE 2023/2006 sulle Buone Pratiche di Fabbricazione (GMP). Tra le altre cose, entrambi prevedono la responsabilità dell’operatore alimentare e la rintracciabilità.
Il Reg. UE n. 10/2011 descrive le norme sulla composizione dei MOCA di plastica, compresa l’istituzione di un elenco dell’Unione di sostanze autorizzate nella fabbricazione di MOCA di plastica.
Il potenziale trasferimento delle sostanze contenute nei MOCA agli alimenti è legato ad una serie di fattori che dipendono principalmente dalla natura e dalla composizione dei materiali e delle sostanze con i quali i Moca sono prodotti, dalla natura e composizione dei cibi, dalla superficie di contatto, dal tempo e dalla temperatura di contatto tra essi ed il cibo.
I materiali e gli oggetti non devono trasferire ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da costituire un pericolo per la salute umana, comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari o causare un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche (art. 3 del citato Reg. 1935/2004).
Novatech Srl offre un servizio di consulenza e adeguamento alla disciplina sui MOCA: contattaci.
Avrà luogo dal 5 all’8 novembre 2019 alla Fiera di Rimini la 23esima edizione di Ecomondo: punto di incontro rappresentativo delle filiere di economia circolare, ecodesign, recupero e della valorizzazione di materia prima ed energia, trasporti, bonifiche e riqualificazione di aree contaminate.
La kermesse riminese si contraddistingue, come sempre, per il suo panel ricco di eventi di risonanza nazionale con la partecipazione dei principali attori del mondo dell’ecologia e dell’ambiente italiani e internazionali.
Leggi tutte le informazioni e il programma completo della manifestazione sul sito di Ecomondo.
La Regione Lombardia prende posizione sull’interpretazione della L. 55/2019 – c.d. decreto sblocca cantieri – il provvedimento che ha posto un serio blocco al settore dell’end of waste, la disciplina della “cessazione della qualifica di rifiuto” (leggi i nostri precedenti articoli qui e qui).
Con Circolare Prot. T1.2019.0030555 del 23/09/2019, la Regione Lombardia adotta l’interpretazione secondo cui con L. 55/2019 il legislatore “ fa riferimento alla “concessione” di autorizzazioni e non alle autorizzazioni vigenti, né ai prodotti da recupero rifiuti già autorizzati”, facendo salve dal rischio di revoca, pertanto, le imprese già autorizzate o con autorizzazioni in scadenza.
Dal mancato rinnovo o dalla revoca delle autorizzazioni previgenti, deriverebbe un grave danno al sistema di gestione dei rifiuti e una forte penalizzazione dei processi innovativi per il recupero dei rifiuti che contribuiscono, a tutti gli effetti, all’economia circolare.
Leggi la circolare della Regione Lombardia sull’end of waste
Newsletter di aggiornamento ambientale – n. 9 settembre 2019
IN EVIDENZA
AGGIORNAMENTO NORMATIVO
SCADENZE DEL MESE
APPROFONDIMENTI
Il D.P.R. 146/2018 istituisce la Banca dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati, e stabilisce che dal 25 settembre 2019, le imprese certificate (o le persone, nel caso di imprese non soggette ad obbligo di certificazione) devono comunicare i dati relativi agli interventi di installazione, riparazione, manutenzione, controllo delle perdite e smantellamento svolti su apparecchiature contenenti gas fluorurati.
Devono essere comunicati gli interventi svolti sulle seguenti apparecchiature, a prescindere dalla quantità di FGAS in esse contenute:
La comunicazione va effettuata, via telematica, alla Banca Dati nazionale gestita dalle Camere di commercio via telematica, entro 30 giorni:
A. dall’installazione delle apparecchiature;
B. dal primo intervento di controllo delle perdite, manutenzione o riparazione di apparecchiature già installate;
C. dallo smantellamento delle apparecchiature.
Non è prevista alcuna iscrizione, in quanto le imprese che opereranno sulla Banca Dati sono già iscritte al Registro ed in possesso di certificato.
Per la gestione e la tenuta della Banca dati, le imprese certificate, o nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, le persone fisiche certificate, versano annualmente, entro il mese di novembre, alle Camere di commercio competenti, secondo le procedure e le modalità stabilite dalle stesse, un diritto di segreteria annuale (non legato al numero di comunicazioni) pari a 21,00 €.
A partire dal 25 settembre 2019, l’obbligo di tenuta dei registri dell’apparecchiatura, previsto dal Regolamento 517/2014 sarà quindi rispettato mediante la comunicazione alla Banca dati.
Gli operatori (ovvero i proprietari , o comunque coloro che esercitano un controllo effettivo sulle apparecchiature) non dovranno più presentare la dichiarazione al vecchio portale Fgas (leggi notizia) e avranno, invece, la possibilità di scaricare da un’apposita area riservata i dati relativi agli interventi svolti sulle proprie apparecchiature.
La Banca Dati è raggiungibile dal sito: bancadati.fgas.it