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RAEE – Novità derivanti dalla disciplina Europea

Con L. n. 37 del 03/05/2019 sono state recepite nell’ordinamento nazionale le «Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea – Legge europea 2018» .

Nel testo degli artt. da 18 al 21 sono contenute le disposizioni di carattere ambientale; tra queste alcune novità vanno ad incidere sulla disciplina nazionale in materia di RAEE – Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (art. 19).

Le principali modifiche riguardano:

  • Monitoraggio dell’ISPRA sul tasso di raccolta dei RAEE
    L’art. 14 del d.lgs. n. 49/2014 individua gli obiettivi di raccolta differenziata dei RAEE e stabilisce che il monitoraggio sul raggiungimento di tali obiettivi sia effettuato da ISPRA. La nuova previsione normativa prevede che, al fine di consentire ad ISPRA di effettuare il monitoraggio, “i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i terzi che agiscono in loro nome” (cioè i sistemi collettivi) provvedono a comunicare, annualmente e gratuitamente, ad ISPRA le seguenti informazioni:
    – RAEE ricevuti presso i distributori,
    – RAEE ricevuti presso impianti di raccolta e trattamento,
    – RAEE oggetto di raccolta differenziata.
  • Rimborso dei contributi per il finanziamento della gestione dei RAEE
    L’art. 23, comma 3 del d.lgs. n. 49/2014, prevedeva un rimborso a favore dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, del contributo previsto sui RAEE domestici qualora questi venissero avviati a recupero al di fuori dei sistemi collettivi. Tale previsione viene abrogata dall’art 19 della Legge citata.
    Il Ministero dell’ambiente dovrà, invece, prevedere e disciplinare “dei meccanismi o procedure di rimborso dei contributi ai produttori qualora le AEE siano trasferite per l’immissione sul mercato al di fuori del territorio nazionale”.
  • Marcatura delle apparecchiature elettriche ed elettroniche
    In merito alla marcatura delle AEE viene stabilito che, qualora a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto, non sia possibile apporre sull’apparecchiatura il marchio del produttore (come previsto dall’articolo 28 del d.gs. n. 49/2014) e il simbolo (previsto dall’allegato IX del d.gs. n. 49/2014) “gli stessi sono apposti sull’imballaggio, sulle istruzioni per l’uso e sulla garanzia, anche se in formato digitale” dell’AEE stessa.

 

Leggi la LEGGE 3 maggio 2019, n. 37
Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2018. (disposizioni di carattere ambientale artt. 18-21)

MUD 2019: verso la scadenza del 22 giugno.

Si ricorda la scadenza, quest’anno fissata per sabato 22 giugno 2019, relativa all’obbligo di presentazione del MUD, il modello unico per la dichiarazione dei rifiuti prodotti, gestiti, trasportati dalle aziende nell’anno 2018.

Il modello di quest’anno è contenuto nel DPCM 24 dicembre 2018 “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2019.”

 

Come ogni anno, Novatech Srl offre un servizio di compilazione del MUD e verifica di tutta la documentazione correlata.

Per ogni ulteriore informazione ed un preventivo personalizzato, contattaci ai seguenti recapiti:

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mud@novatech-srl.it

Norme pubblicate nel mese di aprile 2019

GAZZETTA UFFICIALE

GU Serie Generale n.87 del 12-04-2019

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 aprile 2019

Proroga dello stato di emergenza in relazione alla contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) delle falde idriche nei territori delle province di Vicenza, Verona e Padova.

 

GU Serie Generale n.81 del 05-04-2019

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 12 febbraio 2019

Recepimento della direttiva (UE) n. 2018/1846 che modifica gli allegati della direttiva n. 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al trasporto interno di merci pericolose, al fine di tenere conto del progresso scientifico e tecnico.

 

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE VENETO

Bur n. 32 del 05 aprile 2019

LEGGE REGIONALE n. 14 del 04 aprile 2019
Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.

Scadenze ambientali di maggio 2019

  • 20 maggio – CONAI  – Dichiarazione mensile CONAI (mod. 6.1; 6.2; 6.10) – si ricorda che le dichiarazioni vanno obbligatoriamente effettuate mediante la procedura online

 

F-gas: la nuova disciplina abolisce la dichiarazione.

Il 9 gennaio 2019 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il D.P.R. 146 del 16 novembre 2018 sui gas fluorurati ad effetto serra (F-gas), il quale dà attuazione al regolamento (UE) n. 517/2014 (abrogando il D.P.R. 43/2012 e il regolamento UE 842/2006).

Il nuovo D.P.R. è entrato in vigore il 24 gennaio 2019.

 

Abolita la dichiarazione F-GAS sostituita da una banca dati con dichiarazione a cura degli operatori certificati.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018, è abrogato l’articolo 16, comma 1 del D.P.R. n. 43/2012 relativo alla comunicazione ad ISPRA, entro il 31 maggio di ogni anno, delle informazioni riguardanti le quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati, che non dovranno, pertanto, essere più trasmesse da parte dei detentori delle apparecchiature.

Tuttavia restano invariati gli obblighi di mantenimento dei registri.

In sostituzione di tale onere, è stata istituita la Banca dati (articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018) in materia di raccolta e conservazione delle informazioni relative alle attività di controllo delle perdite nonché le attività di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione, smantellamento delle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra.

A partire dal 24 settembre 2019, a seguito del primo intervento utile di controllo delle perdite, di manutenzione, di assistenza, di riparazione e/o di smantellamento delle apparecchiature già installate alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018, l’impresa certificata o, nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, la persona fisica certificata comunica, per via telematica, alla Banca dati le informazioni di cui ai commi 4, 5 e 7 dell’articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018.

Leggi qui per approfondimenti

 

 

 

Applicazione ADR/RID/ADN 2019 ai trasporti nazionali

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 5 aprile 2019 del Decreto Ministeriale del 12 febbraio 2019 viene recepita la direttiva (UE) n. 2018/1846 che modifica gli allegati della direttiva n. 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al trasporto interno di merci pericolose, al fine di tenere conto del progresso scientifico e tecnico.

A partire dal 1 luglio 2019, quindi, i trasporti nazionali, stradali, ferroviari e per le vie di navigazione interna, di merci pericolose dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nelle edizioni 2019 di ADR, RID e ADN.

Leggi il decreto

 

Regolamento CLP – XIII Adeguamento al Progresso Tecnico

Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L86 del 28/03/2019 è stato pubblicato il regolamento (UE) 2019/521 del 27/03/2019 che costituisce il XIII adeguamento al progresso tecnico e scientifico del CLP (Regolamento  n. 1272/2008/CE).

Il regolamento apporta delle modifiche agli allegati I, II, III, IV, V e VI del CLP, che consistono principalmente in:

  • introduzione nella Tabella 1.1 dei valori di soglia generici, i valori di soglia relativi alla tossicità specifica per organi bersaglio, esposizione singola, categoria 3 e alla tossicità in caso di aspirazione
  • introduzione della classe di pericolo relativa agli esplosivi desensibilizzati
  • modificati i criteri di classificazione dei gas infiammabili, con l’introduzione dei gas piroforici
  • modificati i criteri di classificazione delle sostanze e miscele che, a contatto con l’acqua, sviluppano gas infiammabili,
  • la definizione di tossicità acuta,
  • le definizioni  di  diverse categorie di pericolo
  • introduzione di nuove indicazioni di pericolo
  • modifica di alcune indicazioni di pericolo e di alcuni consigli di prudenza
  • l’eliminazione della indicazione di pericolo supplementare EUH001 (esplosivo allo stato secco).

Leggi il nuovo regolamento

CONAI – Aumento dei contributi dal 1 luglio 2019.

A partire dal 1 luglio 2019, il contributo ambientale sul vetro subirà un aumento dall’attuale importo di € 24,00/ton a € 27.00/ton.

Tale variazione avrà effetto, con la stessa decorrenza, anche sul contributo relativo al calcolo forfettario sul peso dei soli imballaggi delle merci importate (peso complessivo senza distinzione per materiale) che passerà da 64,00 a 65,00 €/ton.

 

Leggi il comunicato stampa di CONAI

Dichiarazione PRTR 2019 – anno di riferimento 2018. Scadenza 30 aprile 2019.

Si informano i Gestori soggetti all’obbligo di comunicazione della dichiarazione PRTR 2019 (art. 4 del DPR 157/2011) che anche quest’anno  il portale www.eprtr.it non dovrà essere utilizzato.

Le dichiarazioni PRTR2019, riferite al 2018, dovranno essere comunicate secondo le modalità illustrate al seguente link:  

http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/Aria/emissioni-in-atmosfera/dichiarazione-prtr-2019-dati-2018

Allo stesso link è anche disponibile il modulo excel da utilizzare per la compilazione della dichiarazione.

La scadenza per la presentazione della dichiarazione è il 30 aprile 2019.

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