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F-gas: estensione del campo di applicazione e nuovi obblighi per gli operatori.

Il 9 gennaio 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.R. n. 146 del 16 novembre 2018, che attua il Regolamento UE 517/2014 sui gas fluorati ad effetto serra e abroga il Regolamento UE 842/2006 e il precedente D.P.R n.43 del 27/01/2012.
L’articolo 15 del D.P.R conferma l’obbligo di iscrizione al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate (già previsto dal precedente D.P.R. 43/2012), per imprese e persone che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione e smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorurati nonché di controllo e recupero dei gas.
Il Registro è gestito dalle Camere di commercio capoluogo di regione e di provincia autonoma ed è suddiviso nelle seguenti sezioni:
a) Sezione degli organismi di certificazione, degli organismi di valutazione della conformità e degli organismi di attestazione;
b) Sezione delle persone fisiche e delle imprese non soggette all’obbligo di certificazione;
c) Sezione delle persone fisiche e delle imprese certificate;
d) Sezione delle persone fisiche che hanno ottenuto l’attestato;
e) Sezione delle persone fisiche con deroghe transitorie o esenzioni all’obbligo di certificazione;
f) Sezione delle persone fisiche e delle imprese certificate in un altro Stato membro che hanno trasmesso copia del proprio certificato.
Rispetto a quanto previsto dal D.P.R. 43/2012 vengono introdotte alcune sostanziali novità tra le quali:
a. Ampliamento dell’ambito di applicazione con riferimento alle apparecchiature e alle attività per le quali è richiesta l’iscrizione, a seguito dell’attuazione dei nuovi regolamenti di esecuzione 2067/2015/CE e 2066/2015/CE relativi rispettivamente alla refrigerazione e ai commutatori.
b. Ampliamento dell’ambito di applicazione con riferimento ai soggetti tenuti all’iscrizione e alla certificazione (artt. 7, 8 e 9) nonché a quelli tenuti solo all’iscrizione (art. 10).

I certificati e gli attestati emessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 842/2006, restano validi nel rispetto dei requisiti e delle condizioni in applicazione dei quali sono stati originariamente rilasciati.
Tutte le persone fisiche e le imprese che, alla data di entrata in vigore del decreto, risultano iscritte al Registro telematico nazionale, devono conseguire i pertinenti certificati entro il termine di 8 mesi dall’entrata in vigore del decreto (24 settembre 2019); analoga scadenza vale per i nuovi iscritti.

Il mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza dell’iscrizione della persona fisica e dell’impresa dal Registro telematico nazionale, previa notifica.

 

GU Serie Generale n. 7 del 09-01-2019

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 novembre 2018, n. 146

Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006.

Link al sito di F-Gas

 

CONAI: pubblicati i moduli per i commercianti di imballaggi vuoti

Come annunciato da CONAI (leggi notizia e notizia) sono stati pubblicati, a valere dal 1 gennaio 2019, i moduli per le dichiarazioni relative alle nuove procedure previste per le cessioni tra produttori e/o commercianti di imballaggi vuoti e per i “piccoli commercianti” di imballaggi vuoti (disponibili anche nel sito delle dichiarazioni online).

I nuovi moduli fanno riferimento alle modifiche statutarie e consortili introdotte da CONAI, a seguito delle quali è stata modificata la definizione di “prima cessione” e quindi il commerciante di imballaggi vuoti è stato equiparato all’ultimo produttore di imballaggi ed è tenuto agli stessi adempimenti.

Fa eccezione l’ipotesi del “piccolo commerciante” di imballaggi vuoti, che può continuare ad operare come prima, previo invio della autodichiarazione di cui al modulo 6.24

Modulo 6.23 Attestazione di “cessione tra produttori e/o commercianti di imballaggi vuoti”

Modulo 6.24 Dichiarazione di “piccolo commerciante” di imballaggi vuoti

Modulo 6.25 Attribuzione fascia contributiva per casi particolari di imballaggi in plastica

Modulo 6.26 Procedura semplificata per flussi di imballaggi/materiali di imballaggi in plastica rientranti in differenti fasce contributive

Scadenze ambientali di gennaio 2019

  • 20 gennaio– CONAI  – Dichiarazione mensile/trimestrale/annuale CONAI (mod. 6.1; 6.2; 6.10) – si ricorda che le dichiarazioni vanno obbligatoriamente effettuate mediante la procedura online
  • dal 1 gennaio 2019 CONAI – Presentazione della dichiarazione di “piccolo commercianti” di imballaggi vuoti (leggi notizia e notizia)

Impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti: obbligo predisposizione piano di emergenza.

Con il c.d. “decreto sicurezza” (convertito in L. n. 132/2018, art. 26-bis) è stato introdotto,  per gli impianti di lavorazione e di stoccaggio dei rifiuti, l’obbligo di predisporre un piano di emergenza interno.

La nuova disposizione prevede che i gestori degli impianti, esistenti e nuovi, di “stoccaggio e lavorazione” dei rifiuti hanno l’obbligo di predisporre un piano di emergenza interna allo scopo di:
«a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l’ambiente e per i beni; 
b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti; 
c) informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti; 
d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente rilevante.»

Il gestore dell’impianto, previa consultazione del personale (compreso quello delle ditte subappaltatrici a lungo termine), deve provvedere a riesaminare, sperimentare e, se necessario, ad aggiornare il piano ad «intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni».

Per gli impianti esistenti il piano di emergenza deve essere predisposto entro il 5 marzo 2019.

 

GU Serie Generale n.281 del 03-12-2018

LEGGE 1 dicembre 2018, n. 132

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche’ misure per la funzionalita’ del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

Norme pubblicate nel mese di dicembre 2018

GAZZETTA UFFICIALE

GU Serie Generale n. 302 del 31-12-2018 – Suppl. Ordinario n. 62)

LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

 

GU Serie Generale n.  301 del 29-12-2018

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE COMUNICATO Approvazione delle linee guida per la redazione dei documenti di pianificazione energetico-ambientale dei sistemi portuali.

 

GU Serie Generale n. 291 del 15-12-2018

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 26 novembre 2018 Siti e criteri per l’esecuzione del monitoraggio degli impatti dell’inquinamento atmosferico sugli ecosistemi.

GU Serie Generale n. 291 del 15-12-2018

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE COMUNICATO Deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali n. 7 del 21 novembre 2018

GU Serie Generale n. 290 del 14-12-2018

DECRETO-LEGGE 14 dicembre 2018, n. 135 Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione. (art. 6 abolizione SISTRI)

 

GU Serie Generale n. 284 del 06-12-2018

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 15 ottobre 2018 Modifica dell’allegato III del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, recante: «Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino».

 

 

Albo Nazionale Gestori Ambientali: ultimi provvedimenti.

Si riportano qui di seguito i riferimenti degli ultimi chiarimenti (Delibere e Circolari) pubblicati dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali:

Circolare n. 153 del 07 dicembre 2018
Calcolo dei requisiti minimi per l’iscrizione nella categoria 1, sottocategoria di cui alla Tab. D6

Circolare n. 152 del 07 dicembre 2018
Chiarimenti sul Responsabile Tecnico della categoria 10

Delibera n. 7 del 21 novembre 2018
La delibera n. 7 del 21 novembre 2018 modifica la deliberazione n. 2 del 20 luglio 2009 con la quale venivano disciplinati i criteri ed i requisiti per l’iscrizione all’Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell’attività di gestione dei centri di raccolta.

ADR-RID-ADN: modifiche alla Direttiva UE sul trasporto interno di merci pericolose.

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 299/58 del 26/11/2018, la Direttiva (UE) 2018/1846 del 23 novembre 2018 con la quale vengono modificati gli allegati della direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose al fine di tenere conto del progresso scientifico e tecnico e  secondo le modifiche apportate ai regolamenti  ADR, RID e ADN delle edizioni 2019.

Gli Stati membri dovranno recepire tale direttiva entro il 30 giugno 2019.

Leggi la Direttiva (UE) 2018/1846

SISTRI addio: dal 1 gennaio 2019 abolito il sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti.

E’ ufficiale: con Decreto Legge n. 135 del 14 dicembre 2018, articolo 6, recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione” è stato soppresso il sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti, meglio noto come SISTRI.

Il provvedimento, che era stato preannunciato dal Ministro dell’Ambiente Sergio Costa nei giorni scorsi, prevede:

  • la soppressione del SISTRI dal 1 gennaio 2019;
  • il venire meno dell’obbligo di pagamento dei diritti annuali di iscrizione;
  • la previsione di un futuro sistema di tracciabilità gestito direttamente del Ministero dell’Ambiente;
  • il ripristino delle versioni degli articoli del D. Lgs. n. 152/06 (Testo Unico Ambientale) antecedenti al SISTRI;
  • l’obbligo per i soggetti di garantire la tracciabilità dei rifiuti attraverso le scritture tradizionali: registro di carico-scarico rifiuti e formulari di trasporto e MUD

 

Leggi l’art. 6 del D.L. n. 135 del 14 dicembre 2018.

 

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