E’ stata pubblicata nella GUCE del 6.4.2018 n. L90/117 una “Rettifica della decisione 2014/955/UE della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all’elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.”
Il provvedimento contiene alcune rettifiche alla descrizione dei rifiuti speciali dovute per lo più ad un lavoro di revisione della traduzione dalla lingua inglese a quella italiana.
Si veda allegato con i CER rettificati.
Newsletter di aggiornamento ambientale – n. 5 maggio 2018
IN EVIDENZA
AGGIORNAMENTO NORMATIVO
SCADENZE DEL MESE
APPROFONDIMENTI
GAZZETTA UFFICIALE
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2018, n. 34 Testo unico in materia di foreste e filiere forestali.
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO
15 febbraio 2018 Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea 2017/1009/UE e 2017/1010/UE del 13 marzo 2017, 2017/1011/UE del 15 marzo 2017 e 2017/1975/UE del 7 agosto 2017, di modifica del decreto n. 27 del 4 marzo 2014 sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 marzo 2018
Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) delle falde idriche nei territori delle province di Vicenza, Verona e Padova.
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE VENETO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 439 del 10 aprile 2018
Modalità operative per la gestione e l’utilizzo nel settore delle costruzioni di prodotti ottenuti dal recupero e di rifiuti. D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., Parte IV, Titolo I. Modifica della DGRV n. 1060 del 24.06.2014
Entro il 31 maggio 2018, tutti coloro che sono proprietari di apparecchiature/sistemi fissi di refrigerazione, condizionamento di aria, pompe di calore, protezione antincendio, contenenti 3 kg o più di gas fluorurati a effetto serra, dovranno obbligatoriamente compilare la “Dichiarazione F-gas” relativa ai dati dell’anno 2017.
Il proprietario delle apparecchiature o impianti è considerato operatore qualora non abbia delegato ad una terza persona l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi.
L’“effettivo controllo sul funzionamento tecnico” di un’apparecchiatura o di un impianto comprende, in linea di principio, i seguenti elementi:
Pertanto, se il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto ha delegato completamente ad una società esterna (tramite un contratto scritto) l’effettivo controllo dell’apparecchiatura o del sistema, la trasmissione dei dati contenuti nella dichiarazione deve essere fatta dalla società suddetta. In tutti gli altri casi l’operatore è il proprietario; ciò non toglie che il proprietario possa delegare (in forma scritta) a terzi la compilazione della dichiarazione.
La compilazione e la trasmissione della Dichiarazione si effettua esclusivamente tramite l’apposita Piattaforma istituita presso l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e deve essere effettuata seguendo la procedura guidata presente al seguente link:
Si precisa che, anche per quest’anno, l’entrata in vigore del nuovo Regolamento UE n. 517/2014 non ha modificato struttura, criteri e contenuti della dichiarazione F-Gas. Il valore soglia che permette di stabilire se una apparecchiatura fissa è inclusa nel campo di applicazione della dichiarazione resta quindi fissato a 3 kg di gas fluorurato ad effetto serra, non viene quindi applicata, ai fini della Dichiarazione F-Gas la nuova unità di misura espressa in CO2 equivalenti.
Informazioni utili per provvedere alla dichiarazione e le definizioni dei soggetti obbligati e delle sostanze coinvolte sono contenute al seguente indirizzo:
Novatech S.r.l. è a disposizione per assistere le aziende nella presentazione della dichiarazione annuale F-GAS.
Newsletter di aggiornamento ambientale – n. 4 aprile 2018
IN EVIDENZA
AGGIORNAMENTO NORMATIVO
SCADENZE DEL MESE
APPROFONDIMENTI
Circolari Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Si segnala la scadenza dell’obbligo di compilazione e presentazione della Comunicazione Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche da parte dei produttori di Apparecchiature Elettriche Elettroniche, iscritti al registro nazionale, con la quale adempiere all’obbligo di comunicazione della quantità di AEE immesse sul mercato nell’anno 2017.
La dichiarazione, che fa parte del MUD e riguarda i produttori iscritti al Registro Nazionale AEE ed ai sistemi collettivi, concerne informazioni che verranno utilizzate dal Comitato di vigilanza e controllo ai fini del calcolo delle quote di mercato e delle tariffe.
Si segnala che dal 1 marzo 2018 deve essere applicato il regolamento (UE) 1179/2016 che costituisce il IX Adeguamento al Progresso Tecnico e scientifico (ATP) del regolamento (UE) n. 1272/2008 (CLP) e introduce e modifica le classificazioni armonizzate per alcune sostanze presenti nell’allegato IV del regolamento CLP.
Le variazioni riguardano sostanze come: l’ossido di rame (I), l’idrossido di rame (II), carbonato di rame(II), la poltglia bordolese, l’1,2 dicloropropano, il clorobenzene, l’ossido di propilene, il bisfenolo A, la glutaraldeide ecc.
Riguardo alla classificazione dei composti del rame essendo presente una discrepanza tra il testo in inglese e in italiano del Regolamento n. 2016/1179, il Ministero dell’ambiente ha emanato una circolare in cui dichiara di aderire al parere espresso dall’ECHA secondo il quale per i composti del rame è obbligatorio l’uso del fattore M solo per la determinazione della tossicità acuta.