Sul portale istituzionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali sono disponibili i set completi dei quiz delle verifiche per l’idoneità dei responsabili tecnici previste dall’articolo 13 comma 1 del D.M. 120/2014, suddivisi nei moduli di cui all’allegato C della Delibera del Comitato Nazionale n.6 del 30/05/2017:
– Modulo Obbligatorio per tutte le categorie
– Modulo Specialistico. Raccolta e trasporto rifiuti per le categorie 1 – 4 – 5
– Modulo Specialistico. Categoria 8 – intermediazione e commercio rifiuti
– Modulo Specialistico. Categoria 9 – bonifica di siti
– Modulo Specialistico. Categoria 10 – attività di bonifica di beni contenenti amianto
La prima verifica per la Sezione Regionale del Veneto è fissata in data 19 dicembre 2017.
Il luogo e l’ora di svolgimento della verifica verranno comunicati dall’Albo attraverso il suddetto portale, ove si potrà procedere anche all’iscrizione alle prove.
Il Consiglio di amministrazione CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, sentito il parere di Comieco, ha deliberato un adeguamento del Contributo Ambientale CONAI per gli imballaggi di carta e cartone.
A partire dal 1 gennaio 2018 entrerà, quindi, in vigore il nuovo contributo ambientale per gli imballaggi in carta che passa da 4 a 10 € a tonnellata.
Sul sito di Comieco (il consorzio di filiera degli imballaggi a base cellulosica) le ragioni dell’aumento.
Newsletter di aggiornamento ambientale – n. 9 settembre 2017
IN EVIDENZA
AGGIORNAMENTO NORMATIVO
SCADENZE DEL MESE
GAZZETTA UFFICIALE
GU Serie Generale n.183 del 07-08-2017
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2017, n. 120
Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE VENETO
Bur n. 84 del 29 agosto 2017
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1347 del 22 agosto 2017
Concessione di un contributo per la rottamazione di veicoli inquinanti e sostituzione con veicoli a basso impatto ambientale di nuova immatricolazione.
Con D.P.R. 13-6-2017 n. 120 pubblicato nella Gazz. Uff. 7 agosto 2017, n. 183 è stato emanato il nuovo “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.”, entrato in vigore il 22/08/2017.
Il regolamento era atteso da tempo considerata la necessità di coordinamento e semplificazione dei numerosi provvedimenti succedutisi nel tempo sul tema.
Sono numerose le novità introdotte da questa disciplina che ha lo scopo principale di agevolare l’individuazione dei casi in cui è possibile escludere la qualifica di rifiuto alle terre e rocce scavate e applicare alle stesse la definizione di sottoprodotto.
Nel contempo il decreto definisce i criteri e requisiti necessari per disciplinare il deposito intermedio delle terre, il loro trasporto, le eventuali analisi nonchè il deposito temporaneo nel sito di scavo delle terre qualificabili come rifiuti, etc.
La normativa distingue:
Di particolare rilievo è l’onere da parte del produttore delle terre di inviare preventivamente allo scavo (secondo una tempistica che può essere di 15 giorni prima o di 90 gg prima per i cantieri soggetti a VIA/AIA) al Comune ed all’ARPA territorialmente competente un “piano di utilizzo” delle terre (art. 9) o una autodichiarazione di sussistenza delle condizioni che qualificano la terra come sottoprodotto (art. 21).
Per quanto riguarda la Regione Veneto, con particolare riferimento alla dichiarazione di utilizzo prevista dall’articolo 21 della nuova norma, si veda quanto specificato da ARPAV nella pagina dedicata:
Terre e rocce da scavo- Dichiarazioni ai sensi dell’ art. 21 del DPR n. 120/2017
Da notare, inoltre, la previsione dell’art. 23 che stabilisce, per le terre e rocce che mantengono la qualifica di rifiuto, un regime di deposito temporaneo che fa eccezione alla disciplina generale prevista dall’art. 183, comma 1, lett bb) del D. Lgs. n. 152/06 prevedendo volumi di terre più elevati rispetto a quelli ordinariamente consentiti (4.000 metri cubi di terre di cui al massimo 800 mc di pericolose).
Leggi il D.P.R. 13-6-2017 n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.”
Newsletter di aggiornamento ambientale – n. 8 agosto 2017
IN EVIDENZA
AGGIORNAMENTO NORMATIVO
SCADENZE DEL MESE
Con D. Lgs. n. 104/2017 del 16/06/2017, pubblicato sulla G.U. n. 156 del 06/07/2017, prende vita una importante riforma del procedimento di rilascio della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), in recepimento a quanto prescritto dalla Direttiva 2014/52/UE (che fissava il termine del 16/05/17 per l’adeguamento delle normative nazionali a quanto da essa prescritto).
Il decreto entra in vigore il 21 luglio 2017 ma, per arrivare alla piena operatività delle nuove regole, bisognerà attendere i decreti ministeriali attuativi, che devono essere adottati entro il 19 settembre, cioè entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del D.lgs. 104/2017.
Il testo, introdotto con il D. Lgs. 104/2017, modifica gli articoli del D. Lgs. n. 152/2006 relativi alla valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati; è prevista l’applicabilità delle nuove regole ai procedimenti avviati a partire dal 16 maggio 2017.
Tra le novità introdotte si segnalano:
Nel contempo, con D.G.R.V. n. 640 del 23/06/2017, il Veneto attua quanto previsto dalla L.R. 4/2016, norma con cui si rivedeva completamente la disciplina regionale sulla VIA, senza, tuttavia, tenere in considerazione quanto disciplinato dalla nuova normativa nazionale.
Con il suddetto provvedimento, la Regione Veneto provvede a stabilire la disciplina attuativa delle procedure in materia di VIA previste dalla L.R. n. 4/2016, nonché a stabilire gli indirizzi e le modalità di funzionamento delle conferenze di servizi relative ai procedimenti di VIA, in conformità con quanto stabilito dalla medesima legge regionale e dalla normativa statale in materia, così come recentemente modificata.
Leggi:
D. Lgs. n. 104/2017 – Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114. (GU Serie Generale n.156 del 06-07-2017)
Direttiva 2014/52/UE -DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 aprile 2014 che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati
D.G.R.V. n. 640 del 23/06/2017 – Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”. Disciplina attuativa delle procedure di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 (ai sensi dell’art. 4, comma 3, lettera b)) ed indirizzi e modalità di funzionamento delle conferenze di servizi di cui agli articoli 10 e 11 (ai sensi dell’art. 4, comma 3, lettera g)). Delibera n. 40/CR del 14/04/2017.
GAZZETTA UFFICIALE
GU Serie Generale n. 156 del 06-07-2017
DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 104
Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114.
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE VENETO
Bur. n. 68 del 18 luglio 2017
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 940 del 23 giugno 2017
Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”. Disciplina attuativa delle procedure di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 (ai sensi dell’art. 4, comma 3, lettera b)) ed indirizzi e modalità di funzionamento delle conferenze di servizi di cui agli articoli 10 e 11 (ai sensi dell’art. 4, comma 3, lettera g)). Delibera n. 40/CR del 14/04/2017.