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CONAI – Modifiche alle procedure di dichiarazione importazioni.

Con la presente vogliamo segnalare alcune significative novità che CONAI ha introdotto nelle dichiarazioni di pertinenza a partire dal 1 luglio 2017 con riferimento alla procedure di importazione di imballaggi.

Com’è noto le importazioni dall’estero di merci imballate (imballaggi pieni)  e/o di imballaggi vuoti  devono essere dichiarate al CONAI al fine di assoggettamento al Contributo Ambientale.

Fino al 30/06/2017 le dichiarazioni afferenti tali importazioni avvenivano esclusivamente attraverso le procedure (ordinaria o semplificate) previste nel modulo “6.2- import”.

A partire dal 01/07/2017 le dichiarazioni di competenza dei periodi successivi (mensile entro il 20/08/2017; trimestrale entro il 20/10/2017 ed annuale entro il 20/01/2018) dovranno avvenire come segue:

  • attraverso i moduli “6.1 imballaggi vuoti” (uno per ciascuna tipologia di materiale di imballaggio) per le dichiarazioni di tutte le importazioni di imballaggi vuoti/materiale di imballaggi per uso diretto dell’importatore
  • attraverso il modulo “6.2 import imballaggi pieni” andranno dichiarati i pesi dei soli imballaggi di confezionamento delle merci importate (procedura ordinaria) o, in alternativa, si potrà applicare –  solo in presenza di obiettive ragioni tecniche  che impediscano l’applicazione della procedura ordinaria –  la procedura semplificata basata sul valore in euro delle importazioni di imballaggi pieni.

Da notare che per il materiale “plastica” sono state introdotte  –  come già anticipato (leggi notizia ) – delle diversificazioni del contributo a seconda del circuito di recupero a cui afferiscono. Pertanto, nella relativa modulistica saranno specificate le relative fasce contributive diversificate a seconda della tipologia di plastica importata.

Per una analisi sul corretto adempimento delle procedure CONAI, da parte della Vostra azienda,  e per ogni chiarimento, contattateci ai seguenti recapiti:

consulenza@novatech-srl.it
tel. 049 8933673

 

CONAI: riduzione del contributo su acciaio e vetro da gennaio 2018

Riportiamo qui di seguito il comunicato stampa con il quale CONAI annuncia la riduzione dei contributi ambientali sugli imballaggi di acciaio e di vetro secondo le tempistiche ivi indicate.

Milano, 22 giugno 2017 – Il Consiglio di Amministrazione CONAI, sentito il parere del Consorzio Ricrea, ha deliberato la diminuzione del Contributo Ambientale per gli imballaggi in acciaio che, dagli attuali 13,00 Euro/ton, passerà 8,00 Euro/ton. La riduzione sarà operativa a partire dal 1° gennaio 2018.

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, deliberato una ulteriore diminuzione del contributo per il vetro, che dal 1° luglio 2017 scende già da 17,30 Euro/ton a 16,30, e che dal 1° gennaio 2018 si ridurrà a 13,30 Euro/ton.

Si tratta di un segnale dell’impegno del sistema consortile ad ottimizzare le risorse ed a contenere i costi per le imprese Consorziate – produttrici e utilizzatrici di imballaggi – garantendo il ritiro dei rifiuti urbani di imballaggio sull’intero territorio nazionale ed il riconoscimento ai Comuni dei corrispettivi previsti dal vigente Accordo Quadro ANCI-CONAI.

fonte: www.conai.org

 

 

Norme pubblicate nel mese di giugno 2017

GAZZETTA UFFICIALE

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 12 maggio 2017

Recepimento della direttiva 2016/2309 della Commissione del 16 dicembre 2016 che adegua per la quarta volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose.

Scadenze ambientali di luglio 2017

  • 20 luglio– CONAI  – Dichiarazione mensile/trimestrale CONAI (mod. 6.1; 6.2; 6.10) – si ricorda che le dichiarazioni vanno obbligatoriamente effettuate mediante la procedura online

ADR-RID-ADN 2017: in vigore dal 1 luglio.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2017 è stato pubblicato il Decreto 12 maggio 2017 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti “Recepimento della direttiva 2016/2309 della Commissione del 16 dicembre 2016 che adegua per la quarta volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose”.

Il 1 luglio 2017, i trasporti di merci pericolose per strada, ferrovia e vie navigabili interne devono rispettare le disposizioni contenute nelle edizioni 2017 di ADR, RID e ADN.

Leggi il D.M. 12 maggio 2017

Nuovi criteri di attribuzione per la caratteristica di pericolosità “ecotossico” (HP14).

Sulla Gazzetta Ufficiale Europea L 150 del 14 giugno 2017 è stato pubblicato il regolamento (UE) n. 2017/997 dell’8 giugno 2017, che modifica l’allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

L’allegato III della direttiva 2008/98/CE contiene le caratteristiche di pericolo H per i rifiuti. Per quanto riguarda l’attribuzione della caratteristica di pericolo H14 si doveva fare riferimento ai criteri presenti nell’allegato IV della direttiva 67/548/CEE.

Quando è stato pubblicato il regolamento (UE) n. 1357/2014 –  che ha sostituito l’allegato III della direttiva 2008/98/CE – per l’attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 si è ritenuto opportuno fare ancora riferimento all’allegato IV della direttiva 67/548/CEE in attesa di uno studio supplementare.

Con la pubblicazione di questo nuovo regolamento (UE) n. 2017/997, terminato lo studio supplementare, sono stati definiti i nuovi criteri per l’attribuzione della caratteristica di pericolo HP 14 “Ecotossico”.

Il regolamento entra in vigore il 25 giugno 2017, ma si applica a decorrere dal 5 luglio 2018.

La caratteristica HP14 deve essere attribuita ai rifiuti che soddisfano le seguenti condizioni:

  • I rifiuti che contengono una sostanza classificata come sostanza che riduce lo strato di ozono con indicazione di pericolo H420 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 , se la concentrazione di tale sostanza è pari o superiore al limite di concentrazione dello 0,1 %.
  • I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità acuta per l’ambiente acquatico con indicazione di pericolo H400 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, se la somma delle concentrazioni di tali sostanze è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 %.
    A tali sostanze si applica un valore soglia dello 0,1 %.
  • I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l’ambiente acquatico 1, 2 o 3 con il codice di indicazione di pericolo H410, H411 o H412 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 1 (H410) moltiplicata per 100, aggiunta alla somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 2 (H411) moltiplicata per 10, aggiunta alla somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 3 (H412), è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 %. Alle sostanze classificate con il codice H410 si applica un valore soglia dello 0,1 % e alle sostanze classificate con il codice H411 o H412 si applica un valore soglia dell’1 %.
  • I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l’ambiente acquatico 1, 2, 3 o 4 con il codice di indicazione di pericolo H410, H411, H412 o H413 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l’ambiente acquatico è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 %. Alle sostanze classificate con il codice H410 si applica un valore soglia dello 0,1 % e alle sostanze classificate con il codice H411, H412 o H413 si applica un valore soglia dell’1 %.

Leggi il regolamento (UE) n. 2017/997 

Responsabile tecnico Albo Gestori Ambientali: nuovi requisiti e modalità di accesso alla professione.

L’Albo Nazionale  Gestori Ambientali ha pubblicato due delibere sui nuovi requisiti della figura di Responsabile Tecnico della gestione dei rifiuti per le varie categorie dell’Albo nonchè sui criteri  di svolgimento della “verifica” di accesso alla professione e di aggiornamento periodico.

Già il D.M. 120/2014 agli art. 12 e 13 prevedeva i compiti, le responsabilità , i requisiti e la formazione del responsabile tecnico.

In particolare il D.M. de quo prevede che l’idoneità di cui all’articolo 12, comma 4, lettera c), sia attestata mediante una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza quinquennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento.

Le Delibere disciplinano, pertanto, nel dettaglio sia i requisti del  responsabile tecnico che i criteri e le modalità di svolgimento delle suddette verifiche.

La nuova disciplina entrerà in vigore il 16 ottobre 2017 e prevede un periodo transitorio di cinque anni – fino al 16 ottobre 2022 – durante il quale i responsabili tecnici delle imprese ed enti iscritti alla data di entrata in vigore possono continuare a svolgere il ruolo, anche per altre imprese iscritte o che si iscrivono nella stessa categoria, stessa classe o classi inferiori.

Leggi la Delibera n. 6 del 30 maggio 2017 Requisiti del Responsabile Tecnico

Leggi la Delibera n. 7 del 30 maggio 2017 Criteri e modalità di svolgimento delle verifiche

Leggi il D.M. 120/2014 Regolamento Albo Nazionale Gestori Ambientali

 

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