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Scadenze ambientali di giugno 2017

  • 20 giugno– CONAI  – Dichiarazione mensile CONAI (mod. 6.1; 6.2; 6.10) – si ricorda che le dichiarazioni vanno obbligatoriamente effettuate mediante la procedura online

 

Norme pubblicate nel mese di maggio 2017

GAZZETTA UFFICIALE

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 marzo 2017

Nomina del Commissario straordinario per la realizzazione di tutti gli interventi necessari all’adeguamento alla vigente normativa delle discariche.

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE COMUNICATO

Deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali del 2 maggio 2017 (Proroga termine per categoria 6 – leggi notizia)

DECRETO 20 aprile 2017

Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantita’ di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall’utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.

DECRETO 9 marzo 2017, n. 68

Regolamento concernente le modalita’ di prestazione delle garanzie finanziarie da parte dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi dell’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.

 

Sottoprodotti D.M. n. 264/16: ulteriore Circolare del Ministero dell’Ambiente

Con circolare 30 maggio 2017 il Ministero dell’Ambiente interviene con una ulteriore circolare sul tema dei sottoprodotti, a seguito di quanto già espresso dapprima con il D.M. n. 264/16 recante “Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti” (leggi notizia) e poi con la successiva circolare interpretativa del 3 marzo 2017 (leggi notizia).

Data la complessità della materia e i molteplici risvolti interpretativi cui si presta, il Ministero ha ritenuto necessario predisporre un Allegato tecnico-giuridico che tratta punto per punto le condizioni stabilite dall’art. 184-bis del D.L.vo 152/06 per la sussistenza del concetto di “sottoprodotto” e che prende in considerazione articolo per articolo i contenuti del D.M. 264/2016.

Il Ministero ha ampiamente espresso nel testo della circolare il carattere non cogente dei criteri ivi indicati per la dimostrazione dei requisiti di sottoprodotti:

“…il regolamento non ha compiuto la scelta di prevedere strumenti probatori “necessari” per dimostrare la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per la qualifica di “sottoprodotto”. Le disposizioni del decreto son infatti esplicite nell’escludere l’effetto vincolante del sistema ivi disciplinato, precisando che le modalità di prova nello stesso indicate non vanno in alcun modo intese come esclusive. È lasciata all’operatore la possibilità di scegliere mezzi di prova individuati in autonomia, e diversi dal quelli previsti dal regolamento.”

“…solo laddove il regolamento contiene elementi di chiarimento sull’applicazione di vigenti disposizioni normative a carattere cogente, tali previsioni devono ritenersi vincolanti.”

…l’utilizzazione degli strumenti indicati dal decreto rimane frutto di adesione volontaria e non può in alcun modo essere considerata condizione necessaria per il legittimo svolgimento di una attività di gestione di sottoprodotti, per l’autorizzazione della quale non potrà mai richiedersi l’obbligatoria adesione alle procedure e strumenti disciplinati dal regolamento”.

Leggi la circolare 30 maggio 2017 prot.n. 7619

CONAI: 20 anni di rifiuti di imballaggio riciclati.

Il CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) compie 20 anni.

I dati che emergono dal 2° rapporto di sostenibilità, presentato in occasione dell’assemblea pubblica di CONAI del 18 maggio u.s., evidenziano risultati molto positivi rispetto alle attività svolte dal Consorzio nato per garantire un sistema integrato di prevenzione, recupero e riciclo dei sei materiali da imballaggio: acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro.

“In 20 anni CONAI e i Consorzi di Filiera hanno avviato a riciclo 50 milioni di tonnellate di rifiuti di imballaggio sull’intero territorio nazionale. Un dato che è in continua crescita negli anni – partendo dalle 190mila tonnellate del 1998 fino ai 4 milioni del 2016 – e che ha permesso nei 20 anni di operatività del Consorzio Nazionale Imballaggi il mancato smaltimento in discarica di 130 milioni di metri cubi di imballaggi, evitando la costruzione di 130 nuovi impianti di medie dimensioni.

Nel 2016, grazie all’avvio a riciclo dei rifiuti di imballaggio, è stata risparmiata energia primaria per 19 TWh, pari al consumo di 11 centrali termoelettriche di potenza superiore a 1 GWh, mentre il recupero energetico ha consentito la produzione di energia elettrica per 140 GWh.

Inoltre, grazie all’avvio a riciclo sono state risparmiate emissioni di CO2 per 3,6 milioni di tonnellate, con un valore complessivo in 20 anni pari a 40,6 milioni di tonnellate.

Dal punto di vista economico, invece, il riciclo gestito da CONAI e dai Consorzi di Filiera ha generato nel solo 2016 benefici per 901 milioni di euro, a cui si possono aggiungere ulteriori 104 milioni di euro di benefici indiretti derivati dalla mancata emissione di 3,6 milioni di tonnellate di CO2. Dal 1998 ad oggi, il beneficio economico generato dal risparmio di CO2 è quantificabile in 1,2 miliardi di euro.

Questi dati portano con sé anche un risvolto occupazionale e di sviluppo della filiera consistente: secondo il più recente rapporto a cura della Fondazione Sviluppo Sostenibile e di FISE UNIRE, le imprese che in Italia si occupano di gestione dei rifiuti sono oltre 6.000 con 155mila addetti. A queste, vanno inoltre aggiunte ulteriori 3.000 imprese, con 180mila addetti addizionali, che vivono proprio del recupero dei materiali avviati a riciclo, come cartiere, acciaierie e vetrerie.

La filiera della gestione dei rifiuti è stata tra le poche in Italia che ha continuato a crescere anche durante gli anni più bui della crisi sia in termini di numero di imprese (dal 2008 +10%) sia in termini occupazionali.”

 

Fonte: www.conai.org

 

Presentato il 2° Rapporto di Sostenibilità CONAI

ADR 2017: dal 1 luglio obbligatorie le istruzioni scritte in italiano.

A far data dal 1 luglio 2017, diventa obbligatoria a livello europeo l’applicazione dell’Accordo ADR 2017.

L’aggiornamento prevede una revisione del modello di istruzioni scritte che entra, pertanto, in vigore a partire da tale data.

Il trasportatore si deve assicurare che ogni membro dell’equipaggio interessato comprenda correttamente le istruzioni e sia in grado di applicarle (ADR 5.4.3.2).

Le istruzioni devono essere consegnate dal trasportatore all’equipaggio del veicolo prima della partenza, in una lingua o lingue che ogni membro possa leggere e comprendere.

Per il trasporto di merci pericolose, si deve utilizzare un unico modello in quattro pagine valido per tutte le merci pericolose.

L’obbligo di fornire le istruzioni scritte all’equipaggio non ricade più sullo speditore ma sul trasportatore.

Leggi le istruzioni scritte secondo l’ADR 2017

Regolamento CLP: modifiche in vigore dal 26 maggio 2017.

Sulla Gazzetta Ufficiale Europea L 116 del 5 maggio 2017 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2017/776 del 4 maggio 2017, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (Regolamento CLP).

Nel nuovo regolamento:
– è state inserita, aggiornata o abrogata la classificazione e l’etichettatura armonizzata di alcune sostanze;
– sono stati eliminati i riferimenti alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE;
– la tabella 3.1 è diventata tabella 3 (essendo stata abrogata la tabella 3.2);
– nella penultima colonna della tabella 3 sono stati aggiunti i valori di STA armonizzati.

Il  regolamento entra in vigore il 26 maggio 2017, ma le sostanze e le miscele possono essere classificate, etichettate ed imballate conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 attuale fino al 1° dicembre 2018.

Leggi il Regolamento UE 2017/776

 

Trasporto transfrontaliero di rifiuti in Italia: prorogato il termine per l’iscrizione all’Albo.

Con Deliberazione dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali del 2 maggio 2017, è stato nuovamente prorogato il termine per la presentazione delle istanze di iscrizione all’Albo per le imprese estere che effettuano il trasporto transfrontaliero di rifiuti nel territorio italiano (categoria 6).

Il termine che inizialmente era il 15 febbraio 2017 -già prorogato al 15 maggio 2017 – è nuovamente slittato al 30 settembre 2017.

Tale scadenza riguarda le aziende estere, aventi una sede secondaria o un domicilio eletto in Italia, che avevano già presentato all’Albo l’istanza di iscrizione in via provvisoria e quindi già esercenti l’attività di trasporto di rifiuti nel territorio italiano e che intendono conseguire l’iscrizione all’Albo in via definitiva.

Per le aziende estere che debbano iscriversi ex novo e che vogliano, pertanto, autorizzarsi per il trasporto di rifiuti in Italia, vale la medesima procedura e documentazione (e non ha rilievo la scadenza qui citata).

Per verificare la procedura di iscrizione e la documentazione necessaria:

categoria 6 Albo Nazionale Gestori Ambientali (sezione Veneto).

 

 

Dichiarazione FGas 2017 (dati anno 2016): entro il 31 maggio.

Entro il 31 maggio 2017, tutti coloro che sono proprietari di apparecchiature/sistemi fissi di refrigerazione, condizionamento di aria, pompe di calore, protezione antincendio, contenenti 3 kg o più di gas fluorurati a effetto serra, dovranno obbligatoriamente compilare la Dichiarazione F-gas” relativa ai dati dell’anno 2016.

Il proprietario delle apparecchiature o impianti è considerato operatore qualora non abbia delegato ad una terza persona l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi.

L’“effettivo controllo sul funzionamento tecnico” di un’apparecchiatura o di un impianto comprende, in linea di principio, i seguenti elementi:

  • libero accesso all’impianto, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento e la possibilità di concedere l’accesso a terzi;
  • controllo sul funzionamento e la gestione ordinari (ad esempio, prendere la decisione di accensione e spegnimento);
  • il potere (compreso il potere finanziario) di decidere in merito a modifiche tecniche (ad esempio, la sostituzione di un componente, l’installazione di un sistema di rilevamento permanente delle perdite), alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell’apparecchiatura o nell’impianto e all’esecuzione di controlli (ad esempio, controlli delle perdite) o riparazioni.

Pertanto, se il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto ha delegato completamente ad una società esterna (tramite un contratto scritto) l’effettivo controllo dell’apparecchiatura o del sistema, la trasmissione dei dati contenuti nella dichiarazione deve essere fatta dalla società suddetta. In tutti gli altri casi l’operatore è il proprietario; ciò non toglie che il proprietario possa delegare (in forma scritta) a terzi la compilazione della dichiarazione.

La compilazione e la trasmissione della Dichiarazione si effettua esclusivamente tramite l’apposita Piattaforma istituita presso l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e deve essere effettuata seguendo la procedura guidata presente al seguente link:

compila la dichiarazione 

Si precisa che, per quest’anno,  l’entrata in vigore del nuovo Regolamento UE n.517/2014 non ha modificato struttura, criteri e contenuti della dichiarazione F-Gas. Il valore soglia che permette di stabilire se una apparecchiatura fissa è inclusa nel campo di applicazione della dichiarazione resta quindi fissato a 3 kg di gas fluorurato ad effetto serra, non viene quindi applicata, ai fini della Dichiarazione F-Gas la nuova unità di misura espressa in CO2 equivalenti.

Informazioni utili per provvedere alla dichiarazione e le definizioni dei soggetti obbligati e delle sostanze coinvolte sono contenute al seguente indirizzo:

approfondimenti

Scadenze ambientali di maggio 2017

  • 20 maggio– CONAI  – Dichiarazione mensile CONAI (mod. 6.1; 6.2; 6.10) – si ricorda che le dichiarazioni vanno obbligatoriamente effettuate mediante la procedura online

 

  • 31 maggio – Dichiarazione annuale F-GAS

 

 

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