GAZZETTA UFFICIALE
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE COMUNICATO
Definizione delle quote di mercato dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) relative all’anno 2015.
ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
Modulistica relativa alle variazioni dell’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 6 (imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all’articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
Come noto il D. Lgs. 152/06 e s.m.i. all’art. 272 comma 2 prevede la possibilità per l’Autorità competente di adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria di stabilimenti, al fine di disciplinare le emissioni in atmosfera delle stesse.
Tali autorizzazioni, consentono di esercitare l’attività per un periodo di 10 anni dalla data di invio della istanza di adesione presentata dalle aziende.
La richiesta di rinnovo delle stesse deve essere presentata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine (ossia 10 anni dalla data di spedizione della domanda di adesione; fa fede il timbro postale).
Si sottolinea l’importanza per tutte le aziende autorizzate di presentare tempestivamente la richiesta di rinnovo della propria adesione all’autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera onde non incorrere in gravi violazioni (esercizio dell’attività in assenza della prescritta autorizzazione sanzionato dall’art. 279 D. lgs. n. 152/2006).
APPROFONDIMENTI
A tal proposito la Provincia di Padova ha redatto un’apposita nota che riportiamo di seguito.
Attualmente in Provincia di Padova sono vigenti le seguenti autorizzazioni a carattere “generale” che hanno sostituito precedenti provvedimenti come di seguito elencati:
Categoria
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Autorizzazione generale VIGENTE
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Provvedimenti sostituiti
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Autorizzazione generale generica | n. 6204/EM del 30/06/2011 | n. 5200/EM del 24/10/2006n. 5560/EM del 11/09/2008 |
Stabilimenti di produzione calcestruzzi | n. 6199/EM del 13/12/2010 | n. 5300/EM del 14/03/2007n. 5564/EM del 11/09/2008 |
Stabilimenti di frantumazione inerti | n. 6201/EM del 30/06/2011 | n. 5201/EM del 24/10/2006n. 5563/EM del 11/09/2008 |
Stabilimenti costituiti da uno o più impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, incluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso | n. 6202/EM del 30/06/2011 | n. 4654/EM del 15/12/2004n. 5203/EM del 24/10/2006
n. 5562/EM del 11/09/2008 |
Impianti termici | n. 6203/EM del 30/06/2011 | n. 5200/EM del 24/10/2006n. 5659/EM del 30/09/2008 |
Allevamenti zootecnici effettuati in ambienti confinati | n. 6457/EM del 26/07/2012 | n. 5202/EM del 24/10/2006n. 5565/EM del 11/09/2008
n. 6200/EM del 30/06/2011 |
Il comma 3 dell’art. 272 del D.Lgs. 152/06 prevede che “L’autorizzazione generale si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari ai dieci anni successivi all’adesione. Non hanno effetto su tale termine le domande di adesione relative alle modifiche dello stabilimento. Almeno quarantacinque giorni prima della scadenza di tale periodo il gestore presenta una domanda di adesione all’autorizzazione generale vigente, corredata dai documenti ivi prescritti… (omissis) … In caso di mancata presentazione della domanda di adesione nei termini previsti dal presente comma lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione alle emissioni”.
Si ricorda pertanto che le Ditte che hanno presentato domanda di adesione alle varie autorizzazioni generali devono presentare richiesta di rinnovo della stessa almeno 45 giorni prima della scadenza dei 10 anni dalla data di presentazione della prima domanda di adesione (fa fede la data di spedizione).
Si precisa che:
1) la Ditta deve presentare domanda di rinnovo anche se ha presentato successive richieste di modifica (sia di tipo sostanziale che non sostanziale) dello stabilimento. La data di riferimento rimane la data di presentazione della prima domanda di adesione;
2) qualora la Ditta intenda apportare modifiche allo stabilimento, rispetto a quanto già comunicato e acquisito agli atti dalla Provincia di Padova, deve barrare nella richiesta, oltre al rinnovo decennale, anche la richiesta di modifica dell’impianto e indicare la relativa data di avvio dello stesso che dovrà essere di almeno 45 gg. successiva alla data della comunicazione;
3) le eventuali comunicazioni di cambio ragione sociale intervenute nel frattempo devono intendersi come nuova comunicazione di adesione e quindi la durata decennale dell’adesione è decorsa dal momento di presentazione di tale richiesta;
4) a partire dal 09/11/2011 la Provincia di Padova ha previsto, con parere della Commissione Tecnica Provinciale Ambiente (si veda allegato), “l’obbligo di convogliamento a camino delle emissioni diffuse per tutte le attività/impianti sottoposti alla disciplina del titolo V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.”; conseguentemente le emissioni diffuse (comprese le reimmissioni in ambiente di lavoro), dichiarate nelle precedenti adesioni alle autorizzazioni generali, dovranno essere convogliate all’esterno dello stabilimento ad un punto di emissione. Con l’eccezione di quanto disposto, l’Amministrazione, con successivo parere della Commissione Tecnica Provinciale Ambiente del 27/10/2015 (si veda allegato), ha stabilito per le Ditte che aderiscono all’autorizzazione a carattere generale di “permettere l’aspirazione ed il convogliamento delle emissioni di polveri a filtri assoluti con reimmissione dell’aria depurata in ambiente di lavoro purché tali filtri siano classificati H12, H13 o H14”.In caso di motivata impossibilità tecnica a procedere al convogliamento la Ditta dovrà presentare domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D. Lgs. 152/06 (procedura ordinaria) dichiarando la “motivata e dimostrabile impossibilità tecnica al convogliamento (sulla base delle migliori tecniche disponibili)” come previsto dal parere della Commissione Tecnica Provinciale Ambiente del 09/11/2011. Tali motivazioni verranno evidenziate allo SPISAL contestualmente all’invio di copia del provvedimento di autorizzazione.
5) gli adempimenti illustrati al punto precedente (relativi alle emissioni diffuse) non si applicano agli stabilimenti che hanno aderito a:
-autorizzazione generale di allevamenti effettuati in ambiente confinato,
-autorizzazione generale di frantumazione inerti,
-autorizzazione generale per pulisecco,
-autorizzazione generale di impianti di produzione calcestruzzi,
in quanto le stesse sono espressione di specifici pareri della Commissione Tecnica per l’Ambiente in seguito all’analisi del ciclo produttivo e stabiliscono pertanto anche apposite prescrizioni per le emissioni diffuse.
Si ricorda infine, che i gestori dovranno appurare la loro posizione in merito alla “Verifica di Assoggettabilità” alla procedura di VIA, così come previsto dall’art. 13 della L.R. 4/2016 del 18/02/2016.
Si ricorda che sono soggette al rinnovo decennale tutte le richieste di adesione presentate alla Provincia di Padova sulle quali la Provincia non ha espresso parere negativo.
Si raccomanda un’attenta lettura dell’autorizzazione generale per cui la Ditta chiede il rinnovo e in particolare delle condizioni per le quali l’adesione può essere richiesta.
La richiesta di rinnovo va presentata esclusivamente:
– tramite SUAP competente per territorio;
– con la modulistica reperibile sul sito internet http://www.provincia.pd.it/index.php?page=aut_generali;
– completa di allegati, compresa la copia (ove previsto) delle ultime analisi effettuate nei 2 o 5 anni precedenti.”
Novatech Srl è in grado di assistere le aziende nelle pratiche di rinnovo della richiesta di adesione all’autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera.
Contatti:
consulenza@novatech-srl.it
tel. 049 8936673
20 ottobre– CONAI – Dichiarazione mensile/trimestrale CONAI (mod. 6.1; 6.2; 6.10) – si ricorda che le dichiarazioni vanno obbligatoriamente effettuate online
Newsletter di aggiornamento ambientale – n. 9 settembre 2016
IN EVIDENZA
AGGIORNAMENTO NORMATIVO
SCADENZE DEL MESE
APPROFONDIMENTI
GAZZETTA UFFICIALE
GU Serie Generale n.193 del 19-8-2016
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
ACCORDO 7 luglio 2016
Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
GU Serie Generale n. 192 del 18-8-2016
DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2016, n. 159
Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE.
GU Serie Generale n. 188 del 12-8-2016
DECRETO 12 luglio 2016
Nomina del presidente del Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del SISTRI.
GU Serie Generale n. 188 del 12-8-2016
DECRETO 25 luglio 2016
Misure volte a promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie per il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
GU Serie Generale n. 187 del 11-8-2016
Deliberazione n. 3 del 13 luglio 2016.
Criteri, requisiti e modalità per l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 6 (imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all’articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
GU Serie Generale n.186 del 10-8-2016
LEGGE 28 luglio 2016, n. 154
Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita’ dei settori agricolo e agroalimentare, nonche’ sanzioni in materia di pesca illegale. (NDR -presenti modifiche al Testo Unico Ambientale D. Lgs. n. 152/06)
GU Serie Generale n.179 del 2-8-2016
DECRETO 1 luglio 2016, n. 148
Regolamento recante criteri e procedure per la valutazione dei pericoli di incidente rilevante di una particolare sostanza pericolosa, ai fini della comunicazione alla Commissione europea, di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.
Sarà un team di tre operatori a gestire il futuro “nuovo” SISTRI: AlmavivA e TIM, con Agriconsulting, si sono aggiudicate la gara per il Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) indetta da Consip per conto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
“L’innovativa proposta progettuale presentata dal Raggruppamento temporaneo d’impresa composto da AlmavivA, TIM e Agriconsulting ha ottenuto il massimo punteggio tecnico e si caratterizza per la semplicità e velocità del sistema: grazie all’utilizzo di interfacce di facile accesso tramite smartphone ed app, sarà possibile una migliore esperienza d’uso anche al fine di ampliare il bacino degli utilizzatori dei servizi, stimato in una platea potenziale di 600.000 operatori“.
Questo quanto dichiarato attraverso comunicato stampa pubblicato da AlmavivA, la società di information technology che si occuperà della gestione e dello sviluppo delle applicazioni per l’informatizzazione degli adempimenti e la completa dematerializzazione del sistema.
Sui tempi di realizzazione del sistema rinnovato non ci sono, al momento, indicazioni.
Resta vigente, fino a fine 201,6 il sistema transitorio del cosiddetto “doppio binario”: utilizzo del “vecchio” SISTRI e registrazione cartacea per i rifiuti pericolosi.
Ai sensi del regolamento CLP (regolamento europeo che disciplina la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle miscele e delle sostanze pericolose – Reg. CE n. 1272/2008), i produttori e fornitori di sostanze e miscele pericolose hanno l’obbligo di trasmettere ai propri clienti/acquirenti le Schede Dati di Sicurezza (SdS) conformi ai contenuti del regolamento (UE) 2015/830.
Inoltre, l’etichettatura che compare sull’imballaggio dev’essere conforme al CLP e coerente con le informazioni contenuti nella scheda dati di sicurezza (per le miscele già immesse nel mercato, l’obbligo di rietichettatura scatta dal 1 giugno 2017).
Si segnala che anche l’utilizzatore a valle è tenuto a verificare la conformità della SdS alle prescrizioni della citata normativa ed ha l’obbligo di comunicare al proprio fornitore le eventuali irregolarità presenti nella SdS.
IL SERVIZIO DI NOVATECH SRL
Novatech Srl è in grado di assistere i produttori di sostanze e miscele con le seguenti attività:
– verifica della conformità normativa delle schede dati di sicurezza dei prodotti acquistati
– redazione e/o aggiornamento delle schede dati di sicurezza per sostanze e miscele pericolose (in lingua italiano/inglese)
– predisposizione dell’etichettatura
Leggi il regolamento (UE) 2015/830
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MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 31 maggio 2016, n. 121
Regolamento recante modalita’ semplificate per lo svolgimento delle attivita’ di ritiro gratuito da parte dei distributori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di piccolissime dimensioni, nonche’ requisiti tecnici per lo svolgimento del deposito preliminare alla raccolta presso i distributori e per il trasporto, ai sensi dell’articolo 11, commi 3 e 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Recepimento della direttiva 2014/80/UE della Commissione del 20 giugno 2014 che modifica l’allegato II della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento.
DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2016, n. 124
Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE VENETO
DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA ATMOSFERA n. 222 del 16 giugno 2016
Contributo per l’acquisto di apparecchi per il riscaldamento domestico di potenza inferiore o uguale a 35 kW, alimentati a biomassa, a basse emissioni in atmosfera e ad alta efficienza energetica, di cui al bando approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 2065 del 03.11.2014. Decreto Direttore della Sezione Coordinamento Attività Operative n. 129 del 31.12.2014 di approvazione delle graduatorie. Liquidazione del contributo.
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1020 del 29 giugno 2016
Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”. Modalità di attuazione dell’art. 13.