DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1951 del 23 dicembre 2015
Approvazione delle modifiche ed integrazioni apportate al Tariffario delle prestazioni e dei servizi forniti dall’ARPAV. Art. 6 comma 9 della L.R. 18.10.1996, n. 32.
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/9 DELLA COMMISSIONE del 5 gennaio 2016 relativo alla trasmissione comune di dati e alla condivisione di dati a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
Lo Scenario Espositivo
Con Scenario Espositivo in ambito REACH si intende l’insieme delle condizioni, comprese le condizioni operative e le misure di gestione dei rischi, che descrivono il modo in cui la sostanza è fabbricata o utilizzata durante il suo ciclo di vita e il modo in cui il fabbricante o l’importatore controlla o raccomanda agli utilizzatori a valle di controllare l’esposizione delle persone e dell’ambiente.
Chi è l’utilizzatore a valle e cosa deve fare.
“Utilizzatore a valle: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità diversa dal fabbricante o importatore, che utilizza una sostanza in quanto tale o in quanto componente di un preparato, nell’esercizio delle sue attività industriali o professionali. I distributori o consumatori non sono considerati utilizzatori a valle.” (art. 3, punto 13, Reg. 18/12/2006, n. 1907/2006/ce, c.d. regolamento REACH).
La normativa considera utilizzatori a valle sia coloro che producono e immettono sul mercato miscele pericolose, sia coloro che utilizzano sostanze e miscele nell’esercizio della propria attività.
I primi soggetti (produttori/immettitore) devono accludere alle schede dati di sicurezza, relative alle miscele pericolose da loro prodotte ed immesse sul mercato, i pertinenti scenari espositivi.
I secondi (utilizzatori) sono tenuti a identificare e applicare misure appropriate che consentano di controllare adeguatamente i rischi identificati nelle schede dati di sicurezza e negli scenari espositivi allegati (verifica di conformità).
L’utilizzatore a valle, inteso come fruitore della sostanza o miscela, deve verificare che i propri usi siano identificati e le sue condizioni d’uso siano incluse nello scenario espositivo trasmesso dal fornitore.
A questo scopo dovrà raccogliere informazioni relative a condizioni d’uso delle sostanze pericolose nella propria azienda, oltre alle circostanze in cui viene usata la sostanza o la miscela.
In seguito dovrà confrontare la propria operatività con lo scenario espositivo, per dimostrare di essere in linea con quanto prescritto e che le proprie modalità d’uso di tali sostanze garantiscono di mantenere i rischi per la salute e per l’ambiente al minimo.
I servizi offerti da Novatech Srl
Novatech Srl è in grado di assistere i clienti nelle seguenti attività:
• Redazione di SDS estese per miscele, con scenari espositivi allegati
• Verifica di conformità sugli scenari espositivi, che potrà essere utilizzata per completare la valutazione del rischio chimico (D.Lgs. 81/08)
Per ogni ulteriore informazione contattaci
Mettiamo in evidenza, qui di seguito, le principali novità comunicate da CONAI per l’anno 2016, nonchè il calendario degli adempimenti per l’anno in corso.
I nostri uffici sono a disposizione per ogni chiarimento legato all’applicabilità delle procedure previste da CONAI.
Leggi le principali novità CONAI
Leggi il calendario degli adempimenti CONAI
Leggi la Guida CONAI completa per l’anno 2016
Newsletter di aggiornamento ambientale – n. 1 gennaio 2016
IN EVIDENZA
AGGIORNAMENTO NORMATIVO
SCADENZE DEL MESE
APPROFONDIMENTI
GAZZETTA UFFICIALE
DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2015, n. 210
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (c.d. “milleproroghe”)
SITO WEB MINISTERO DELL’AMBIENTE (www.minambiente.it)
DEC MIN/274/2015 del 16/12/2015
Direttiva per disciplinare la conduzione dei procedimenti di rilascio, riesame e aggiornamento dei provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale di competenza del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare.
BURV
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI n. 245 del 15 dicembre 2015
Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi – Approvazione modello di dichiarazione anno 2015.
Grazie all’attività di CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi – e dei Consorzi di filiera, che hanno sostenuto e dato impulso alla valorizzazione dei materiali di imballaggio provenienti dalla raccolta urbana, oggi in Italia più di 3 imballaggi su 4 vengono recuperati; erano 1 su 3 nel 1998.
Nel 2014 e sull’intero territorio nazionale, l’impegno di Conai e dei Consorzi di Filiera ha permesso l’avvio a riciclo del 68,3% degli imballaggi immessi al consumo, per un totale di 8 milioni di tonnellate di rifiuti trasformati in materia prima seconda (+3,3% sul 2013), e il raggiungimento di un tasso di recupero complessivo – comprendendo anche la valorizzazione energetica – pari al 78,3%.
Tratto da www.conai.org
Con D.P.C.M. 21 dicembre 2015 è stato confermato l’utilizzo anche per l’anno 2016 della modulistica già in uso per il MUD.
Non vi sono pertanto novità in merito alle modalità di compilazione della denuncia annuale dei rifiuti da presentarsi entro la scadenza del 30 aprile 2016 e riferita ai rifiuti dell’anno 2015.
Il testo del decreto “milleproroghe” (classico di fine anno) contiene l’ennesima proroga dell’avvio operativo del SISTRI al 1 gennaio 2017.
Per tutto l’anno 2016 rimane obbligatorio il regime del cosiddetto”doppio binario”: dovranno essere mantenute le scritture cartacee su registro di carico e scarico e formulario di trasporto rifiuti e dovranno essere effettuate le registrazioni sul SISTRI per i rifiuti pericolosi.
Restano non applicabili le sanzioni legate all’operatività del SISTRI, mentre sono applicative quelle per la mancata adesione (per i soggetti obbligati) e il mancato versamento del contributo annuale di iscrizione (già operative dal 1 aprile 2015 – leggi notizia) da versare entro il 30 aprile 2016.
Leggi il decreto milleproroghe (D.L. 30/12/2015, n. 210)