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Ecomondo 2023: la fiera della transizione ecologica.

26 edizione alla Fiera di Rimini per Ecomondo: una finestra sul mondo dell’economia circolare e della transizione ecologica.

Ecomondo si propone come  punto di incontro e di dialogo tra industrie, stakeholder, policy maker, opinion leader, autorità locali quali soggetti che progettano e sviluppano le  strategie della politica ambientale dell’Unione Europea.

È l’evento internazionale di riferimento in Europa e nel bacino del Mediterraneo per le tecnologie, i servizi e le soluzioni industriali nei settori della green and circular economy.
Hub di ricerca e innovazione, ospita le principali aziende di servizi, soluzioni e tecnologie del settore ambientale: dalla gestione delle acque allo smaltimento dei rifiuti, dal tessile alle bioenergie, dalla gestione e tutela dei suoli fino ai trasporti, l’agricoltura e le città sostenibili.

Nel 2023, la manifestazione sarà dal 7 al 10 novembre 2023, e si occuperà di organizzare, promuovere incontri digitali e non durante tutto l’anno, occasioni per affrontare i temi legati allo stato di implementazione dei progetti faro PNRR e allo stato di adozione dell’economia circolare nelle principali filiere industriali oltre al ripristino e la rigenerazione ecologica dei suoli e dell’idrosfera, delle coste e delle città.

Info e programma su: ecomondo.com

 

 

Scadenze ambientali di novembre 2023

  • 20 novembre  – CONAI: Dichiarazione mensile CONAI (mod. 6.1; 6.2; 6.10) – si ricorda che le dichiarazioni vanno obbligatoriamente effettuate mediante la procedura online.

 

  • 30 novembre – Versamento diritti di segreteria F-GAS. Le imprese e i soggetti che hanno una certificazione F-GAS per installazione, manutenzione, riparazione, rimozione, assistenza di apparecchiature contenenti gas effetto serra, sono tenuti entro tale data al versamento dei diritti annuali dovute alle rispettive CCIAA (Dpr. n. 146/2018)

Addio ai glitter! Cosa prevede il nuovo regolamento sulle microplastiche.

Il mondo dovrà vivere anche senza glitter!
Dal 15 ottobre 2023, in tutta Europa, non si potranno più commercializzare prodotti glitterati.
Tale divieto rientra nelle misure adottate dalla UE per combattere la dispersione di microplastiche nell’ambiente.

La disposizione è contenuta nel  Regolamento (UE) n. 2023/2055 relativo alle microparticelle di polimeri sintetici.

Nelle premesse del regolamento si afferma: “La presenza diffusa di minuscoli frammenti di polimeri naturali chimicamente modificati o sintetici, insolubili in acqua, che si degradano molto lentamente e sono facilmente ingeribili da organismi viventi, desta preoccupazioni per il loro impatto generale sull’ambiente e, potenzialmente, sulla salute umana. Tali polimeri sono diffusi nell’ambiente e sono stati rinvenuti anche nell’acqua potabile e in alimenti. Essi si accumulano nell’ambiente e contribuiscono all’inquinamento da microplastica.”

La restrizione adottata fa riferimento ad un’ampia definizione di microplastica: copre tutte le particelle di polimeri sintetici inferiori a 5 millimetri organiche, insolubili e resistenti alla degradazione.

Alcuni esempi di prodotti, che prevedono in alcune formulazioni l’utilizzo di microplastiche, che rientrano nelle nuove restrizioni:

  • materiale di riempimento granulare utilizzato sulle superfici sportive artificiali;
  • cosmetici: microplastiche aggiunte a scopo di esfoliazione (microsfere) o per ottenere una consistenza, fragranza o colore specifici; prodotti per le unghie
  • colle, prodotti per decorazioni;
  • detersivi, ammorbidenti, glitter, fertilizzanti, prodotti fitosanitari, giocattoli, medicinali e dispositivi medici.

La norma, che fa parte del progetto più ampio del Green Deal, avrà in parte effetto immediato (come appunto per i glitter sfusi e microsfere) ed in parte diluito nel tempo per consentire alle parti interessate  di sviluppare alternative sostenibili.

Leggi il Regolamento (UE) n. 2023/205

Riuso e preparazione per il riutilizzo: il regolamento che detta le condizioni.

Un regolamento specifico detta le condizioni per realizzare una forma di recupero dei rifiuti chiamata “riuso e preparazione per il riutilizzo“.
Fa riferimento alle operazioni, tra cui controllo, pulizia, smontaggio e riparazione di prodotti o componenti che sono considerati rifiuti, dando luogo alla possibilità di reimpiego e re-immissione sul mercato di un prodotto.

Le condizioni per il riutilizzo in un apposito regolamento.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1° settembre 2023, il Decreto del 10 luglio 2023, n. 119: “Regolamento recante determinazione delle condizioni per l’esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata, ai sensi dell’articolo 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

La preparazione per il riutilizzo, definita dall’articolo 183, comma 1, lett. q) del Testo Unico Ambientale, D. Lgs. n. 152/06), è una forma di recupero riferita a diverse operazioni: “di controllo, pulizia,  smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento”,

Un passo verso l’economia circolare.

Lo scopo del regolamento è di promuovere la transizione verso un’economia circolare, di cui al “Piano d’azione dell’UE per l’economia circolare” nonché di raggiungere gli obiettivi in tema di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio, posti dall’articolo 181 del Testo Unico Ambientale, D. Lgs. n. 152/06.

Dal punto di vista ambientale, le operazioni di preparazione per il riutilizzo permettono un risparmio di materie prime e di energia, ritardando inoltre il momento in cui i rifiuti dovranno essere avviati al riciclaggio o allo smaltimento con la conseguente riduzione dei costi di smaltimento finale dei rifiuti, nel rispetto dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti che vedono la prevenzione e la preparazione per il riutilizzo al vertice della gerarchia.

 

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 10 luglio 2023, n. 119
Regolamento recante determinazione delle condizioni per l’esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata, ai sensi dell’articolo 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
GU Serie Generale n.204 del 01-09-2023

Norme pubblicate nel mese di settembre

GAZZETTA UFFICIALE

GU Serie Generale n.204 del 01-09-2023

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 10 luglio 2023, n. 119
Regolamento recante determinazione delle condizioni per l’esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata, ai sensi dell’articolo 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

GU Serie Generale n.214 del 13-09-2023

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
COMUNICATO

Deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali n. 3 del 26 luglio 2023 

Deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali n. 4 del 26 luglio 2023

 

Bollettino  Ufficiale Regione Veneto

Bur n. 122 del 15 settembre 2023

LEGGE REGIONALE 12 settembre 2023, n. 24
Modifica alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela
dell’ambiente” in materia di trattamento di dati relativi alle misure per il contenimento
dell’inquinamento derivante dal traffico veicolare.

Scadenze ambientali di ottobre 2023

  • 16 ottobreAlbo Nazionale Gestori Ambientali: scadenza del periodo transitorio per il Responsabile Tecnico (leggi la notizia)
  • 20 ottobre – CONAI: Dichiarazione mensile/trimestrale CONAI (mod. 6.1; 6.2; 6.10)

RENTRI: il Ministero chiarisce le scadenze per la progressiva entrata in vigore.

Il Ministero dell’Ambiente e Sicurezza Energetica, chiarisce con un apposito decreto i termini temporali di entrata in vigore del nuovo registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI).

In una tabella tutte le scadenze per la partenza del RENTRI.

La “Tabella scadenze RENTRI” allegata al decreto, indica:
a) le tempistiche per l’iscrizione al registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI)
b) la data di entrata in vigore dei nuovi modelli di registro di carico e scarico  e di Formulario di Identificazione del Rifiuto
c) le date per la tenuta in formato digitale del registro di carico e scarico
d) la data per l’emissione del Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR) in formato digitale

Tutti adempimenti di cui al decreto ministeriale 4 aprile 2023, n. 59.

Come già anticipato, le prime scadenze ricorrono dal 15 dicembre 2024.

Leggi il decreto con la tabella delle scadenze RENTRI.

ADR: nuove regole per l’esenzione dalla nomina del consulente.

Un nuovo decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti definisce le condizioni di esenzione dalla nomina del consulente alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose (consulente ADR).

Un intervento per fare ordine e con diverse novità.

Era da tempo che si attendeva un provvedimento che riassumesse in maniera organica le ipotesi di esenzione per la imprese dalla nomina del consulente ADR. 

Le esenzioni vigenti erano infatti contenute in diversi provvedimenti che davano vita ad un quadro disorganico e con alcune importanti lacune.

Con decreto 7 agosto 2023 (G.U. n. 220 del 20/09/2023) si ricapitolano in un unico provvedimento le quattro tipologie di esenzioni vigenti e si stabiliscono alcune importanti novità.

Quali imprese sono interessate dalle esenzioni.

Il decreto specifica che l’esenzione dalla nomina del consulente per la sicurezza riguarda le imprese la cui attività comporti la spedizione, il trasporto oppure una o più delle attività correlate che comprendono l’imballaggio, il carico, il riempimento oppure lo scarico di merci pericolose per i seguenti casi:

  • esenzione per natura del trasporto, limiti quantitativi o disposizioni speciali;
  • esenzione per trasporti di merci in colli;
  • esenzione per spedizioni occasionali di merci alla rinfusa o in cisterna.

Sempre esenti dalla nomina le aziende destinatarie delle spedizioni.

Nel corpo del nuovo provvedimento troviamo anche delle conferme di quanto già in vigore:

  • è ribadita l’esenzione dalla nomina del consulente per le imprese unicamente destinatarie di spedizioni di merci pericolose, in colli, in cisterna oppure alla rinfusa, per le quali il luogo di ricezione si configuri come destinazione finale di tali merci.
  • è precisato che rientrano nell’esenzione le imprese destinatarie che provvedono direttamente allo scarico dei colli ovvero le imprese destinatarie che affidano a terzi le attività di scarico colli, svuotamento di cisterne oppure scarico di merci alla rinfusa.

Tutte le esenzioni si possono applicare indifferentemente al trasporto di merci e/o al trasporto di rifiuti rientranti nell’accordo ADR.

In dettaglio il quadro delle esenzioni.

Primo caso di esenzione.

Il primo caso di esenzione comprende le aziende che:

  • svolgono attività già rientranti in esenzioni totali previste dal testo dell’ADR;
  • effettuano trasporti, oppure operazioni connesse, in conformità con esenzioni previste in disposizioni speciali applicabili a specifici numeri ONU o presenti in determinati capitoli dell’ADR:
  1. al cap. 3.3 dell’ADR «Disposizioni speciali applicabili ad alcune materie o oggetti»;
  2. al cap. 3.4 dell’ADR «Merci pericolose imballate in quantità limitate»;

iii.  al cap. 3.5 dell’ADR «Merci pericolose imballate in quantità esenti

Per questi casi rimangono vigenti, comunque, seguenti obblighi di:

  • rispettare le specifiche condizioni previste dall’esenzione;
  • il mantenimento della formazione periodica del personale coinvolto nelle operazioni;
  • la redazione della relazione di incidente, nei casi previsti.
Secondo caso di esenzione

Il secondo caso si può applicare quando si esegue il trasporto (o le operazioni connesse) di merci pericolose in colli purché vengano rispettati sia dei quantitativi massimi di merci pericolose trasportate nell’automezzo, sia un numero massimo di operazioni al mese e all’anno.

Per “operazione” si intende la spedizione di un’unità di trasporto.

Una novità riguarda l’introduzione dell’obbligo di compilazione di un registro delle operazioni che deve riportare dettagliate informazioni su ogni spedizione.

Nello specifico:

  1. a)  per ogni azienda, è ammesso un limite massimo di:
  • ventiquattro operazioni per anno solare;
  • tre operazioni per mese solare;
  1. b)  ogni operazione deve rispettare i limiti quantitativi individuati alla tabella 1.1.3.6.3 dell’ADR ovvero alla sezione 1.1.3.6.4 dell’ADR, se tali merci appartengono a categorie di trasporto diverse (limiti dell’esenzione parziale).
  2. c)  ogni impresa deve predisporre un apposito registro interno, di monitoraggio che riporti i seguenti dati:
  • numero di spedizioni eseguite annualmente, integrato dei dati di classificazione e identificazione di ogni spedizione:
  • data di esecuzione,
  • tipo di confezionamento (genere di imballaggio, recipiente a pressione, IBC o grande imballaggio)
  • relativo quantitativo netto;

Tale registro, compilato per ogni anno solare, dovrà essere archiviato (in modalità cartacea o digitale) per un tempo minimo di cinque anni e reso disponibile all’amministrazione in caso di richiesta.

Per questo tipo di esenzione permangono, comunque, i seguenti obblighi:

  • tutte le altre disposizioni dell’ADR, nella misura e nella modalità in cui risultino applicabili, devono essere verificate e puntualmente rispettate;
  • il mantenimento della formazione periodica del personale coinvolto nelle operazioni;
  • la redazione della relazione di incidente, nei casi previsti.
Terzo caso di esenzione

Il terzo caso riguarda il trasporto occasionale di merci alla rinfusa o in cisterna, in questo caso è fissato un limite massimo di operazioni al mese e all’anno, un quantitativo massimo totale trasportato all’anno e il registro delle operazioni eseguite.

Il decreto quindi prevede:

  1. a)  le materie devono essere trasportate alla rinfusa oppure in cisterna;
  2. b)  sono comprese solo le materie assegnate al terzo gruppo di imballaggio o alla categoria di trasporto tre o quattro;
  3. c)  il numero massimo di operazioni è di:
  • dodici per anno solare
  • due per mese solare
  • con il limite massimo di 50 tonnellate di merci pericolose trasportate, per anno solare;
  1. d)  ogni impresa deve predisporre un apposito registro interno, di monitoraggio del numero di spedizioni eseguite annualmente, integrato dei dati di:
  • classificazione e identificazione di ogni spedizione,
  • data di esecuzione, tipo di confezionamento (rinfusa oppure cisterna)
  • relativo quantitativo netto.

Tale registro, compilato per ogni anno solare, dovrà essere archiviato (in modalità cartacea o digitale) per un tempo minimo di cinque anni e reso disponibile all’amministrazione in caso di richiesta.

Anche per questo caso permangono i seguenti obblighi di:

  • tutte le altre disposizioni dell’ADR, nella misura e nella modalità in cui risultino applicabili, devono essere verificate e puntualmente rispettate;
  • il mantenimento della formazione periodica del personale coinvolto nelle operazioni;
  • la redazione della relazione di incidente, nei casi previsti.

 

Leggi il decreto 7 agosto 2023 – G.U. n. 220 del 20/09/2023
Regolamentazione dei casi di esenzione dall’obbligo di nomina del consulente ADR in conformita’ a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell’ADR.

 

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