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Aggiornata la candidate list

Il 16 dicembre 2013 sono state aggiunte sette sostanze della lista delle sostanze SVHC candidate all’inserimento nell’allegato XIV delle sostanze soggette ad autorizzazione. Tali sostanze sono:

  • Cadmium sulphide (CAS 1306-23-6)
  • Disodium 4-amino-3-[[4′-[(2,4-diaminophenyl)azo][1,1′-biphenyl]-4-yl]azo] -5-hydroxy-6-(phenylazo)naphthalene-2,7-disulphonate (CAS 1937-37-7)
  • Dihexyl phthalate (CAS 84-75-3)
  • Imidazolidine-2-thione; (2-imidazoline-2-thiol) (CAS 96-45-7) (CAS 96-45-7)
  • Trixylyl phosphate (CAS 25155-23-1)
  • Disodium 3,3′-[[1,1′-biphenyl]-4,4′-diylbis(azo)]bis(4-aminonaphthalene-1-sulphonate) (CAS 573-58-0)
  • Lead di(acetate) (CAS 301-04-2)
I produttori ed importatori di articoli che contengono una delle elencate sostanze se sussistono entrambi i seguenti requisiti:
  1. la sostanza è contenuta in tali articoli in quantitativi superiori a una tonnellata all’anno per produttore o importatore
  2. la sostanza è contenuta in tali articoli in concentrazione superiore allo 0,1% in peso
devono effettuare la notifica all’Echa entro il 16 giugno 2014, a meno che la sostanza non sia già stata registrata per quell’uso o si possa escludere l’esposizione.
Inoltre dovranno essere aggiornate le schede dati di sicurezza delle sostanze o di miscele che contengono tali sostanze.

Trasporto di imballaggi di scarto con residui di merci pericolose

La Francia,  con l’Accordo Multilaterale M268 a cui l’Italia non ha ancora aderito,  ha proposto di anticipare le disposizioni di trasporto dei rifiuti di imballaggi vuoti che entreranno in vigore con l’ADR 2015.

L’Accordo M268 prevede:

Classificazione

  • gli imballaggi vuoti, non ripuliti, i grandi imballaggi o i contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC) o parti di questi, trasportati ai fini dello smaltimento, riciclaggio o recupero dei loro materiali che contengono solo residui di merci pericolose aderenti alle parti degli imballaggi possono essere classificati con UN 3509 IMBALLAGGI, SCARTATI, VUOTI, NON RIPULITI, classe 9, numero di identificazione del pericolo: 90, categoria di trasporto 4, codice di restrizione in galleria E. Sono esclusi gli imballaggi destinati a riparazione, ricondizionamento, manutenzione ordinaria , ricostruzione o riutilizzo che dovranno essere trasportati secondo le modalità già previste dall’ADR;
  • Possono essere classificati con UN 3509 solo gli imballaggi che contenevano merci delle classi 3, 4.1, 5.1,6.1, 8 o 9. Eccetto quelli che contenevano merci di gruppo d’imballaggio I o di categoria di trasporto “0”,o  materie esplosive desensibilizzate della classe 3 o 4.1, o materie autoreattive della classe 4.1, o materie radioattive, o amianto (UN 2212 e UN 2590), policloro bifenili (UN 2315 e UN 3432), difenili polialogenati o terfenili polialogenati (UN 3151 e UN 3152).
Disposizioni di carico
  •  Gli IMBALLAGGI, SCARTATI, VUOTI, NON RIPULITI che contenevano materie della classe 5.1 non devono essere imballati insieme o caricati alla rinfusa insieme ad altri imballaggi. Nel sito dove avviene il carico dovranno essere messe in atto delle procedure di cernita documentate.
Disposizioni per l’ imballaggio
  • Gli imballaggi, IBC e grandi imballaggi da utilizzare per i trasporto dell’UN 3509 devono soddisfare le istruzioni di imballaggio P003, IBC08 e  LP2 rispettivamente;
  • Non è richiesto che  gli imballaggi, IBC e grandi imballaggi siano omologati;
  • Gli imballaggi, IBC e grandi imballaggi devono essere conformi ai requisiti del 6.1.1, 6.5.5 o 6.6.4 dell’ADR, realizzati a tenuta stagna o contenuti in un involucro a tenuta e resistente alla perforazione;
  • Se i residui attaccati alle pareti sono solidi, che non possono liquefarsi alle temperature che si possono avere durante il trasporto, si possono utilizzare imballaggi, IBC e grandi imballaggi flessibili;
  • Se i residui attaccati alle pareti sono liquidi si devono utilizzare imballaggi, IBC e grandi imballaggi rigidi con l’aggiunta di materiale assorbente all’interno;
  • Prima del riempimento e del carico gli imballaggi, IBC e grandi imballaggi devono essere ispezionati per assicurarsi che siano privi di corrosione,  contaminazione o altri danneggiamenti (piccole, ammaccature o graffi non sono considerati segni di indebolimento);
  • Gli imballaggi, IBC e grandi imballaggi destinati al trasporto di imballaggi con residui di materie della classe 5.1 devono essere costruiti o adattati in modo che le merci non vengano a contatto con legno o con qualsiasi altro materiale materiale combustibile.
Disposizioni per il trasporto alla rinfusa
  • Il trasporto alla rinfusa dell’UN 3509 è autorizzato in contenitori chiusi per il trasporto alla rinfusa BK2 e in veicoli telonati o contenitori chiusi (VC2+AP10 che entreranno in vigore del 01/01/2015). Sia i contenitori che i veicoli devono essere a tenuta stagna o equipaggiati con sacco interno o fodera resistenti alla perforazione e con la presenza di mezzi di ritenzione del liquido, ad  esempio materiale assorbente;
  • Gli imballaggi, IBC e grandi imballaggi destinati al trasporto di imballaggi con residui di materie con rischio della classe 5.1 devono essere trasportati in container o veicoli costruiti o adattati in modo che le merci non vengano a contatto con legno o con qualsiasi altro materiale combustibile.
Disposizioni per la documentazione
  • Nel documento di trasporto la descrizione degli imballaggi vuoti con residui dovrà essere: UN 3509 IMBALLAGGI, SCARTATI, VUOTI, NON RIPULITI (CON RESIDUI DI […]) seguita dai numeri di classe e di rischio sussidiario presentati dai residui seguendo l’ordine di numero delle classi; esempio: UN 3509 IMBALLAGGI, SCARTATI, VUOTI, NON RIPULITI (CON RESIDUI DI 3, 4.1, 6.1) ;
  • non è richiesto di indicare la quantità di merci pericolose;
  • si dovrà aggiungere la dicitura: “TRASPORTO IN ACCORDO CON LA SEZIONE 1.5.1 DELL’ADR (M268)
L’accordo M268 è valido fino al 31 dicembre 2014.

Discarica: ancora una proroga per i rifiuti con PCI superiore a 13.000 kJ/Kg

A partire dal 1 gennaio 2014 avrebbe dovuto entrare in vigore il divieto di conferimento in discarica dei rifiuti con PCI (potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/Kg, divieto previsto dall’articolo 6, comma 1, lett. p)  del Dlgs 36/2003 .

Il Governo ha ulteriormente prorogato la data di decorrenza del divieto di conferimento facendola slittare al 31 dicembre 2014 come stabilito dall’art. 10 comma 1 del DL 30 dicembre 2013, n. 150 (cd. “Milleproroghe”) entrato in vigore il 31/12/2013.

DL 30 dicembre 2013 n.150

MUD 2014

Sono stati pubblicati con il DPCM 12 dicembre 2013 i nuovi modelli per la dichiarazione dei rifiuti, MUD 2014 con riferimento ai dati 2013, che sostituiscono integralmente i moduli precedenti.

La dichiarazione va presentata alla Camera di Commercio territorialmente competente entro il 30 aprile 2014 Il MUD 2014 deve essere presentato da:

  • Chiunque effettua attività professionale di raccolta e trasporto rifiuti, operazioni di recupero e smaltimento;
  • Commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione;
  • Imprese ed enti (quindi escludi i professionisti) che producono rifiuti pericolosi;
  • Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume d’affari anno superiore a 8000 euro;
  • Imprese ed enti con più di 10 dipendenti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e trattamento delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi come previsto dall’art. 184 comma 3, lett. c), d) e g).

Novatech S.r.l. offre un servizio di consulenza, compilazione e presentazione del MUD con controllo di tutta la documentazione correlata (registri e formulari).

DPCM 12 dicembre 2013

Dal 1° gennaio 2014 vige l’end of waste per i rottami di rame

Come anticipato nella newsletter di agosto 2013, a partire dal 1° gennaio 2014 entra in vigore il Regolamento UE del 25 giugno 2013, n. 715/2013/Ue (Guue 26 luglio 2013 n. L 201), recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio. Si stabiliscono quindi le condizioni per le quali i rottami di RAME cessano di essere rifiuti.

In sintesi i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti quando all’atto del conferimento dal produttore (recuperatore) a un altro detentore, sono soddisfatte tutte le condizioni elencate ai punto 1 (Qualità dei rottami di rame ottenuti dall’operazione di recupero), 2 (Rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero) e 3 (Processi e tecniche di trattamento) dell’allegato I .

Anche in questo caso come per i regolamenti precedenti il produttore (recuperatore) deve predisporre una dichiarazione di conformità (art.4) per ciascuna partita di rottami di rame e trasmetterla al detentore successivo.

Inoltre deve adottare un Sistema di gestione (art.5) atto a dimostrare la conformità ai criteri sopra citati; il sistema di gestione viene verificato da parte di un ente di certificazione accreditato con cadenza triennale.

Regolamento 25 giugno 2013, n. 715/2013/Ue (Guue 26 luglio 2013 n. L 201)

Cancellazione/riallineamento al SISTRI

Le aziende iscritte al SISTRI prima del 31/12/2013 devono effettuare l’operazione di riallineamento dei dati inseriti al momento dell’iscrizione, tale operazione si può effettuare autonomamente entrando nel sito SISTRI con la propria USB.

Le aziende iscritte solo per produzione o trasporto di rifiuti non pericolosi,  categorie non più obbligate all’utilizzo del SISTRI secondo il DL 101/2013 e con la relativa legge di conversione,  devono provvedere a cancellarsi dal SISTRI per non pagare i diritti per l’anno 2014.

I produttori di rifiuti solo non pericolosi, per procedere alla cancellazione, devono, inviare all’indirizzo e-mail del SISTRI (iscrizionemail@sistri.it) un’autocertificazione in cui si richiede di procedere alla cancellazione allegando il documento di identità del legale rappresentante. Al ricevimento della comunicazione di avvenuta cancellazione si deve restituire il dispositivo USB secondo le modalità indicate.

I trasportatori di rifiuti solo non pericolosi devono recarsi alla sezione regionale dell’Albo Gestori Ambientali e consegnare i dispositivi USB, riceveranno un voucher e verranno chiamati dall’officina per la disinstallazione delle black box.

I trasportatori di rifiuti pericolosi e non pericolosi è consigliabile all’interno della propria posizione SISTRI togliere la spunta alla categoria dei rifiuti non pericolosi, per non pagare i diritti anche sulle quantità trasportate di rifiuti non pericolosi.

Per maggiori informazioni vi consigliamo di contattare il numero verde del SISTRI.

Il Conai premia la prevenzione dei Rifiuti da Imballaggio

CONAI premia la sostenibilità ambientale degli imballaggi immessi al consumo dai propri consorziati nel triennio 2011-2013, tramite l’emissione di un apposito Bando e destinando un importo complessivo pari a € 200.000,00.

I casi presentati dovranno riguardare azioni realizzate nel triennio 2011‐2013 su imballaggi già immessi al consumo in Italia e adottare uno almeno dei criteri di prevenzione raccomandati e promossi da CONAI:

Riutilizzo, risparmio di materia prima, utilizzo di materiale riciclato, facilitazione delle attività di riciclo, ottimizzazione della logistica, semplificazione del sistema imballo. C’è tempo fino al 20.02.2014.

Scadenze del mese di dicembre 2013

Amianto: mappatura regionale degli edifici aperti al pubblico entro il 15 dicembre 2013

Con la delibera n. 2016 del 08 ottobre 2012 la Regione Veneto ha avviato il progetto di realizzazione di una banca dati informatizzata degli edifici adibiti a scuole pubbliche e private e degli edifici pubblici aperti al pubblico di Comuni e Province interessati dalla presenza di amianto.

ARPAV provvede alla raccolta dati, che devono essere trasmessi entro il 15 dicembre 2013, e a pubblicare l’aggiornamento costante.  Lo scopo è quello di stabilire delle priorità di intervento di bonifica, partendo da una base informativa dettagliata. Link mappatura regionale amianto

 

Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: entro il 31 dicembre 2013 la presentazione della domanda per gli stabilimenti sorti dopo il 1988 e autorizzati per le emissioni in atmosfera prima del 1 gennaio 2000.

Il D.Lgs. 152/2006 stabilisce all’art. 281 comma 1 che i gestori degli stabilimenti autorizzati, anche in via provvisoria o in forma tacita, ai sensi del DPR 203/88 (esclusi gli stabilimenti dotati di autorizzazione generale di cui all’art. 272 comma 3), devono presentare una domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 269 entro delle scadenze prefissate. Entro il termine del 31/12/2013 devono presentare domanda gli stabilimenti sorti dopo il 1988 e autorizzati alle emissioni in atmosfera prima del 1 gennaio 2000. La mancata presentazione della domanda nei termini comporta la decadenza della precedente autorizzazione.

L’autorizzazione alle emissioni è oggi ricomprese tra le autorizzazioni rilasciate con l’Autorizzazione Unica Ambientale, di cui al  DPR 59/20139. Per molte aziende potrebbe oggi risultare necessario presentare alla Provincia competente una richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale anziché la sola domanda di autorizzazione in atmosfera.

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