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Differenziare bene per riciclare meglio.

Tutti noi sappiamo l’importanza di svolgere una raccolta differenziata appropriata e selettiva.

Il mercato delle materie prime secondarie ha acquistato un valore sempre maggiore negli ultimi anni e i livelli di differenziazione dei vari materiali sono sempre più spinti.

Ognuno di noi contribuisce nelle proprie abitazioni e luoghi di lavoro a realizzare e diffondere le corrette prassi di separazione dei rifiuti di imballaggi

Condividiamo, perciò, questo decalogo di CONAI per una raccolta differenziata di qualità.

  1. Separa correttamente gli imballaggi in base al materiale di cui sono fatti e mettili
    nell’apposito contenitore per la raccolta differenziata. Grazie a te che separi gli imballaggi e
    al comune che li raccoglie, CONAI e i Consorzi di filiera fanno rinascere l’acciaio, l’alluminio,
    la carta, il legno, la plastica e il vetro.
  2. Riduci sempre, se possibile, il volume degli imballaggi: schiaccia le lattine e le bottiglie di
    plastica richiudendole poi con il tappo, appiattisci carta e cartone. Se fai questo, renderai più
    efficace il servizio di raccolta differenziata.
  3. Dividi, quando è possibile, gli imballaggi composti da più materiali, ad esempio i contenitori
    di plastica delle merendine dalla vaschetta di cartone oppure i barattoli di vetro dal tappo di
    metallo. Se fai questo, limiterai le impurità e permetterai di riciclare più materiale.
  4. Togli gli scarti e i residui di cibo dagli imballaggi prima di metterli nei contenitori per la
    raccolta differenziata. Se fai questo, ridurrai le quantità di materiali che vengono scartate.
  5. Sappi che la carta sporca (di cibo, di terra, di sostanze velenose come solventi o vernici), i
    fazzoletti usati e gli scontrini non vanno nel contenitore della carta; inoltre il loro
    conferimento peggiora la qualità della raccolta differenziata di carta e cartone.
  6. Fai attenzione a non mettere nel contenitore del vetro bicchieri e oggetti di cristallo,
    stoviglie in ceramica, porcellana, pyrex e lampadine. Inserire tali materiali può vanificare i
    tuoi sforzi perché rovina la raccolta del vetro.
  7. Riconosci e conferisci correttamente gli imballaggi in alluminio. Oltre alle più note lattine
    per bevande, separa anche vaschette e scatolette per il cibo, tubetti, bombolette spray e il
    foglio sottile per alimenti.
  8. Riconosci e conferisci correttamente gli imballaggi in acciaio, solitamente riportano le sigle
    FE o ACC. Le trovi su barattoli per conserve, scatolette del tonno, lattine e bombolette,
    fustini e secchielli, tappi corona e chiusure di vario tipo per bottiglie e vasetti.
  9. Introduci nel contenitore per la raccolta differenziata della plastica tutte le tipologie di
    imballaggi. Fai attenzione a non introdurre altri oggetti, anche se di plastica, come
    giocattoli, vasi, piccoli elettrodomestici, articoli di cancelleria e da ufficio.
  10. Ricorda che se hai imballaggi in legno li puoi portare alle isole ecologiche comunali
    attrezzate. Cassette per la frutta e per il vino, piccole cassette per i formaggi, contenitori di
    legno, sono tutti imballaggi che possono essere riciclati.

Da inizio anno è entrata in vigore l’etichettatura ambientale degli imballaggi che ha proprio l’intento di agevolare la corretta separazione degli imballaggi a fine vita, guidando l’utente finale che li deve gettare nella raccolta differenziata.

La tua azienda è in regola con l’etichettatura ambientale? Vuoi saperne di più?

Contatta i nostri esperti per una verifica sulla tua conformità alle nuove disposizioni di etichettatura ambientale degli imballaggi.

Scadenze ambientali di settembre 2023

CONAI:

  • 20 settembre -Dichiarazione mensile CONAI (mod. 6.1; 6.2; 6.10) – si ricorda che le dichiarazioni vanno obbligatoriamente effettuate mediante la procedura online
  • 30 settembre – Dichiarazione annuale del contributo forfetario per fasce di fatturato per aziende fino a 2.000.000 € di fatturato
  • 30 settembre – Comunicazione preventiva della richiesta di rimborso del Contributo Ambientale CONAI sugli sfridi da autoproduzione di imballaggi 

Acquisti verdi della pubblica amministrazione: aggiornati i Criteri Ambientali Minimi

Le pubbliche amministrazioni sono tenute a rispettare i criteri ambientali minimi per i cosiddetti acquisti “verdi” di beni, servizi e forniture.
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha appena definito gli ultimi aggiornamenti attraverso il “Piano d’azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione”

I nuovi CAM per gli acquisti verdi della P.A.

Il 19 agosto 2023 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto 3 agosto 2023, con il quale il MASE ha approvato il nuovo “Piano d’azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione”.

Il nuovo Piano abroga e sostituisce quello precedente e tiene conto delle novità normative intervenute con il Codice degli appalti e il Codice dei contratti pubblici, i quali hanno sancito l’obbligo di applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) negli appalti pubblici laddove adottati da decreti ministeriali.

I CAM dovranno essere formulati con l’obiettivo di supportare la diffusione di modelli di economia circolare, ricorrendo al mercato delle materie prime seconde e dei sottoprodotti e favorendo l’acquisto di materiali più sostenibili e di prodotti riutilizzabili, riparabili e progettati con criteri ecologici.

Il set di CAM vigenti per la P.A. devono essere aggiornati periodicamente in funzione dell’evoluzione del mercato, dei progressi scientifici e tecnologici e delle modifiche normative.

Il ruolo della Pubbliche Amministrazioni appaltanti

Nella diffusione dei criteri di economia circolare sono chiamate a partecipare attivamente anche le singole stazioni appaltanti:

  • predisponendo appalti il più possibile “circolari”: minimizzando e riducendo gli impatti ambientali negativi come la creazione di rifiuti lungo l’intero ciclo di vita;
  • dando luogo ad iniziative di formazione e sensibilizzazione delle utenze;
  • implementando le azioni necessarie affinchè  le proprie attività interne ed esterne rispettino i principi dell’economia circolare e della decarbonizzazione.

GU Serie Generale n.193 del 19-08-202

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 3 agosto 2023
Approvazione del piano d’azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione 2023.

Responsabile Tecnico Albo Gestori rifiuti: date aggiuntive per la verifica periodica.

Le Sezioni Regionali dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali potranno stabilire delle sessioni straordinarie degli esami per far fronte alla imminente scadenza del 16 ottobre 2023 relativa a tutti i Responsabili Tecnici che hanno fruito del regime transitorio e che ora devono affrontare le verifica per il mantenimento del ruolo.

La scadenza del 16 ottobre 2023

Con delibera n. 6/2017 l’Albo Nazionale Gestori Ambientali  consentiva ai responsabili tecnici già nominati di continuare l’attività fino al 16 ottobre 2023, istituendo così un regime transitorio.

In vista dell’approssimarsi della scadenza per l’aggiornamento dei Responsabili tecnici per le categorie 1, 4, 5, 8, 9 e 10, che hanno usufruito di tale regime transitorio, il Comitato Nazionale ha emanato la delibera n. 3 del 26 luglio 2023 con la quale autorizza le sezioni regionali a svolgere sessioni straordinarie di verifiche di aggiornamento per poter dar modo a tutti i Responsabili tecnici già operativi di svolgere le verifiche entro la data utile del 16 ottobre 2023.

Per essere aggiornati su tutte le date degli esami ed iscriversi alle sessioni è possibile consultare il calendario di tutte le verifiche programmate.

Vedi la Delibera Albo Nazionale Gestori Ambientali n. 3 del 26/7/2023

Norme pubblicate nel mese di agosto

GAZZETTA UFFICIALE

GU Serie Generale n.183 del 07-08-2023

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
COMUNICATO
Avviso C.S.E. 2022 – Comuni per la sostenibilita’ e l’efficienza energetica – relativo alla concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di interventi di efficienza energetica anche tramite interventi per la produzione di energia rinnovabile negli edifici delle amministrazioni comunali, attraverso l’acquisto e l’approvvigionamento dei relativi beni e servizi con le procedure telematiche del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA).

GU Serie Generale n.187 del 11-08-2023

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 14 luglio 2023
Attuazione della direttiva delegata (UE) 2023/171 della Commissione, del 28 ottobre 2022, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo.

GU Serie Generale n.193 del 19-08-202

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 3 agosto 2023
Approvazione del piano d’azione nazionale per la sostenibilita’ ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione 2023.

Albo Nazionale Gestori Ambientali: precisazioni su trasporto intermodale di rifiuti.

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali fornisce con una circolare alcuni chiarimenti sul trasporto intermodale di rifiuti.

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA) fornisce alcuni chiarimenti in merito alle autorizzazioni per lo svolgimento del trasporto intermodale di rifiuti ovvero il trasporto eseguito su tratte in parte stradali ed in parte di altro tipo (nave, ferrovia, aerea).

La parte iniziale o terminale del trasporto intermodale di rifiuti può avvenire con motrice/trattore stradale appartenenti ad un soggetto iscritto all’Albo e rimorchio/semirimorchio appartenente a soggetto diverso, sempre iscritto all’ANGA nella medesima sezione ed entrambi autorizzati per i codici CER trasportati.

Precisa, inoltre, che nei documenti di trasporto devono essere riportati, negli appositi spazi, gli estremi dell’iscrizione all’Albo di entrambi i soggetti.

Leggi la Circolare 1 agosto 2023, n, 2 – Trasporto intermodale di rifiuti – chiarimenti sulla tratta stradale

Norme pubblicate nel mese di luglio

GAZZETTA UFFICIALE

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
COMUNICATO
Approvazione degli indirizzi per l’applicazione dell’articolo 272-bis del decreto legislativo n. 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attivita’ elaborato dal «Coordinamento Emissioni».

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 8 maggio 2023, n. 90
Regolamento recante inserimento del legno lamellare in forma di cippato nell’allegato X, parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

BURV

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 771 del 27 giugno 2023

Predisposizione della Strategia Regionale di adattamento ai cambiamenti climatici. Costituzione di una Cabina di regia e di un Gruppo di coordinamento regionale.

Scadenze ambientali di agosto 2023

  • 21 agosto – CONAI  – Dichiarazione mensile (luglio 2023) CONAI (mod. 6.1; 6.2; 6.10) – si ricorda che le dichiarazioni vanno obbligatoriamente effettuate mediante la procedura online

Emissioni odorigene: dal MASE le linee guida per gli impianti.

È stato firmato e pubblicato il decreto direttoriale con cui il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) adotta le linee di indirizzo per la gestione delle emissioni odorigene da impianti ed attività industriali.

Gli indirizzi del MASE sulle emissioni odorigene degli impianti.

Il documento, secondo il decreto stampa del MASE, “mira ad offrire strumenti condivisi di valutazione delle emissioni, così superando l’attuale contesto caratterizzato da iniziative a livello territoriale spesso non omogenee”.

Gli indirizzi forniscono, infatti, un importante quadro di riferimento da utilizzare nei procedimenti istruttori e decisionali delle autorità competenti in materia di autorizzazioni ambientali e per il futuro sviluppo della normativa regionale e statale.

Nel merito gli indirizzi hanno ad oggetto i criteri e le modalità di applicazione dell’articolo 272-bis del Dlgs 152/2006, norma che disciplina, su un piano generale, le emissioni odorigene prodotte da impianti e attività.

Quando di applicano le linee guida.

Gli “indirizzi” si applicano in via diretta agli stabilimenti soggetti ad AUA – autorizzazione unica ambientale,  ad autorizzazione alle emissioni o a regimi autorizzativi in deroga ed in via indiretta, come criterio di tutela da utilizzare nell’istruttoria autorizzativa, alle installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale, AIA.

Gli “Indirizzi” si applicano, altresì, nei casi in cui l’autorizzazione alle emissioni venga assorbita nelle AUA od in altre autorizzazioni uniche (come quelle in materia di rifiuti o di fonti rinnovabili) e nei casi in cui l’autorizzazione alle emissioni (o l’AUA in cui questa sia stata assorbita) sia rilasciata per impianti in cui sono attivate le procedure autorizzative semplificate in materia di rifiuti.

Leggi il Decreto Direttoriale sulle emissioni odorigene ed i suoi allegati.

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