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Scadenze ambientali di luglio 2013

Scadenze di  LUGLIO  2013

  • 20 luglio –  Dichiarazione mensile/trimestrale CONAI (mod. 6.1; 6.2; 6.3; 6.10)
  • 31 luglio – Tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi – Versamento trimestrale

Norme pubblicate nel mese di giugno

GAZZETTA UFFICIALE

  •  GU Serie Generale n.144 del 21-6-2013 – Suppl. Ordinario n. 50
     

DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69

Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia

 

  • GU n.97 del 26-4-2013

 DECRETO-LEGGE 26 aprile 2013 n. 43

Disposizioni urgenti per il rilancio dell’area industriale di Piombino,  di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015.

 

GAZZETTA UFFICIALE UNIONE EUROPEA

  • GUCE n. L 149 del 01-06-2013

REGOLAMENTO (UE) N. 487/2013 DELLA COMMISSIONE del 8 maggio 2013 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Aggiornamento del Regolamento n.1272/2008 (CLP)

Il Regolamento (UE) n.487/2013 costituisce il terzo adeguamento al progresso tecnico e scientifico del Regolamento n.1272/2008 (CLP) relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, è stato pubblicato il 1 giugno 2013 ed entra in vigore il 21 giugno 2013. A partire dal 1 dicembre 2014 si applicano le modifiche  alle sostanze e a partire dal 1 giugno 2015 si applicano le modifiche alle miscele.

Le principali modifiche riguardano:

  • l’introduzione di nuove categorie di pericolo di gas chimicamente instabili (un gas infiammabile in grado di reagire in modo esplosivo anche in assenza di aria o di ossigeno), sull’etichetta non devono avere nessun pittogramma di pericolo, non deve avere l’avvertenza, devono essere indicate le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza,
  • l’introduzione della categoria 3 per gli aerosol non infiammabili, sull’etichetta non devono avere nessun pittogramma di pericolo, ma devono avere l’avvertenza “attenzione”,  l’indicazione di pericolo e i consigli di prudenza;
  • le sostanze o miscele classificate come corrosive per i metalli, ma non corrosive per la pelle e/o occhi che sono in forma finita per essere utilizzate dai consumatori non richiedono sull’etichetta il pittogramma di pericolo GHS05;
  • gli elementi dell’etichetta prescritti all’articolo 17 possono essere omessi se la quantità contenuta nell’imballaggio interno non è superiore a 10 ml, oppure la sostanza è fornita ad un utilizzatore a valle o distributore a fini di ricerca e sviluppo oppure l’imballaggio interno è contenuto in un imballaggio esterno che soddisfa le prescrizioni dell’articolo 17.

Aggiornamento della Candidate List

Il 20 giugno 2013 sono state aggiunte sei nuove sostanze nella lista della sostanze candidate, prevista dall’articolo 57 del regolamento 1907/2006 (Reach). Tali sostanze sono candidate ad essere incluse nell’allegato XIV del regolamento Reach, che comprende le sostanze che saranno soggette ad autorizzazione per essere immesse nel mercato.

Le sei sostanza aggiunte nella lista sono le seguenti:

  • Cadmio (CAS 7440-43-9)
  • Ammonium pentadecafluorooctanoate (APFO) (CAS 3825-26-1)
  • Pentadecafluorooctanoic acid (PFOA) (CAS 335-67-1)
  • Dipentyl phthalate (DPP) (CAS 131-18-0)
  • 4-Nonylphenol, branched and linear, ethoxylated (CAS -)
  • Cadmium oxide (CAS 1306-19-0)
La lista aggiornata con le 144 sostanze si trova nel sito dell’Agenzia Chimica europea (ECHA).
Gli importatori e i produttori di articoli devono effettuare una notifica all’Agenzia ECHA se sono soddisfatte le due seguenti condizioni:
  • la sostanza della Candidate List  è contenuta negli articoli in quantità complessiva superiore a 1 tonnellata all’anno;
  • la sostanza è contenuta negli articoli in concentrazione superiore allo 0,1% in peso/peso.
A meno che non si possa escludere l’esposizione di persone o dell’ambiente in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili, anche in fase di smaltimento.
La notifica deve essere effettuata entro sei mesi dall’inclusione della sostanza nella lista.
Inoltre il fornitore di un articolo che contiene una sostanza inclusa nella Candidate List in concentrazione superiori allo 0,1% in peso/peso deve fornire al destinatario dell’articolo informazioni sufficienti a consentire la sicurezza d’uso dell’articolo e comprendenti quanto meno il nome della sostanza.

Deroghe per le terre e rocce da scavo

Con una deroga alla disciplina sulle terre e rocce da scavo il Governo ha snellito le disposizioni del regolamento di cui al DM 161/2012 prevedendo in sintesi che:

  •  Le disposizioni del DM 161/2012 si applicano solo alle terre e rocce da scavo prodotte nell’esecuzione di opere soggette ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) o a valutazione di impatto ambientale (VIA);
  •  In merito ai materiali da scavo prodotti dai cantieri in quantità inferiore a 6000 mc ritorna ad applicarsi l’art. 186 del D.Lgs. 152/2006, in precedenza abrogato.

La norma non precisa cosa deve essere applicato ai cantieri dove si producono terre e rocce in quantitativi maggiori di 6000 mc che non sono però oggetto di VIA o AIA. E’ opportuno attendere i chiarimenti o le modifiche  che da quanto emerge, interverranno a breve.

Riferimenti normativi:

Art. 8-bis, comma 1 e 2, del Dl 43/2013 entrato in vigore il 26/6/2013 con la Legge 24 giugno 2013, n. 71 (Conversione in legge del Dl 43/2013 recante disposizioni urgenti di contrasto ad emergenze ambientali e a favore delle zone terremotate del maggio 2012).

Decreto legge 26 aprile 2013 n.43

 

Esclusione delle “matrici materiali di riporto” dalla normativa dei rifiuti e delle terre e roccia da scavo

Le disposizioni in materia ambientale dettate dall’art. 41 del Decreto Legge n.69 del 21/06/2013 (cd. Decreto Fare entrato in vigore il 22/06/2013) hanno determinato una modifica dei riferimenti al termine “suolo”, ampliando le esclusioni previste dall’art. 185 “Esclusioni dall’ambito di applicazione” del D.Lgs. 152/2006.

Questa importante modifica prevede che anche le “matrici materiali di riporto” (di cui all’All.2 del D.Lgs. 152/2006) costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito e utilizzati per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri, rimangano escluse dal campo di applicazione della normativa “rifiuti”.

Dal punto di vista applicativo, la norma specifica che ai fini di tale esclusione, le matrici materiali di riporto devono essere sottoposte a test di cessione effettuato sui materiali granulari ai sensi dell’articolo 9 del DM 5 febbraio 1998, per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e, ove conformi ai limiti del test di cessione, devono rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati.

Nel caso risultino non conformi ai limiti del test di cessione le matrici sono fonti di contaminazione e come tali devono essere rimosse o devono essere rese conformi al test di cessione tramite operazioni di trattamento che rimuovono i contaminanti o devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentono di utilizzare l’area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute.

Link: Dl 69/2013 Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia (cd. “Decreto Fare”) 

 

Scadenze ambientali di giugno 2013

Scadenze di  GIUGNO 2013

  • 20 giugno- Dichiarazione mensile  CONAI (mod. 6.1; 6.2; 6.3; 6.10)

Norme pubblicate nel mese di maggio 2013

GAZZETTA UFFICIALE

  •  GU n. 111 del 14-5-2013

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
COMUNICATO
Informazioni sui gas fluorurati ad effetto serra di cui all’articolo 16, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/2012, recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra.

 

  • GU n.124 del 29-5-2013 – S. O. n. 42

 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59
Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

 

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE VENETO

  • BUR N. 43 del 21/05/2013

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 575 del 03/05/2013 
Adeguamento alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale delle disposizioni applicative concernenti le procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla Dgr n. 1539 del 27 settembre 2011 e sua contestuale revoca. 

In Gazzetta Ufficiale il regolamento sull’Autorizzazione Unica Ambientale

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2013, il  Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 recante: “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale“,.

Il Regolamento contiene la disciplina della nuova AUA “Autorizzazione Unica Ambientale”, che andrà a sostituire con il rilascio di un unico provvedimento le seguenti autorizzazioni, che fino ad oggi dovevano essere ottenute singolarmente:

  1. autorizzazione agli scarichi idrici (capo II, titolo IV,  sezione II, Parte terza D. Lgs n. 152/2006);
  2. comunicazione preventiva  per l’utilizzazione  agronomica degli effluenti di  allevamento, delle acque di vegetazione  dei frantoi oleari e delle acque reflue  provenienti dalle aziende ivi previste (art. 112  D. Lgs n. 152/2006);
  3. autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti (art. 269  D. Lgs n. 152/2006);
  4. autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera (art. 272  D. Lgs n. 152/2006);
  5. comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (disposizioni in materia di impatto acustico);
  6. autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal  processo di depurazione in agricoltura di cui  all’articolo 9  del  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
  7. comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D. Lgs n. 152/2006.

L’autorizzazione unica ambientale può essere richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito.

La data di entrata in vigore del decreto è il 13 giugno 2013.

Leggi il testo del Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 

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