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Norme pubblicate nel mese di gennaio 2013

GAZZETTA UFFICIALE

  •  GU n. 2 del 3-1-2013

Legge 24 dicembre 2012, n. 231 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell’ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.

  •   GU n. 2 del 3-1-2013

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 3 dicembre 2012, n. 207
Testo del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 (in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 282 del 3 dicembre 2012), coordinato con la legge di conversione 24 dicembre 2012, n. 231 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell’ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.».

  • GU n. 6 del 8-1-2013

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
COMUNICATO
Deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali del 12 dicembre 2012

  • GU n. 11 del 14-1-2013

DECRETO-LEGGE 14 gennaio 2013, n. 1
Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticita’ nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale.

  • GU n. 23 del 28-1-2013

DECRETO LEGISLATIVO 24 dicembre 2012, n. 250.
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualita’ dell’aria ambiente e per un’aria piu’ pulita in Europa.

 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO

  • BURV n. 7 del 18-01-2013

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2873 del 28 dicembre 2012
Approvazione delle modifiche ed integrazioni apportate al Tariffario delle prestazioni e dei servizi forniti dall’ARPAV. Art. 6

  • Bur n. 9 del 22 gennaio 2013

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 2872 DEL 28 DICEMBRE 2012
Aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera. Adozione del Documento di Piano, del Rapporto ambientale, del Rapporto ambientale – sintesi non tecnica. D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i, D.Lgs 155/2010.

Scadenze ambientali di febbraio 2013

Scadenze periodiche CONAI:
  • 20 febbraio- Dichiarazione mensile CONAI, gennaio 2012 (mod. 6.1; 6.2; 6.3; 6.10)

Relazione amianto

  • 28 febbraio – entro questa data le imprese che svolgono attività di smaltimento e bonifica dell’amianto devono presentare alle  Regione e alle USL competenti una relazione annuale sull’attività svolta come previsto dall’art. 9, comma 1,  L. 27 marzo 1992, n. 257.

 

 

 

Registro Nazionale Gas Fluorurati ad effetto serra

Riportiamo di seguito un sunto delle importanti novità per gli operatori che hanno a che fare con attività di installazione, manutenzione, manipolazione di gas ad effetto serra.

La norma è di particolare rilievo per gli adempimenti che implica, quali l’iscrizione in un apposito registro e l’obbligo di certificarsi per gli operatori del settore.

Le CCIAA stanno organizzando degli incontri di approfondimento in vista della piena operatività dei registri previsti dalla norma.

 

LA NORMATIVA

L’articolo 13 del D.P.R. n. 43/2012 istituisce presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate.

I SOGGETTI OBBLIGATI (articolo 8)

1.  Le seguenti persone devono iscriversi al Registro entro 60 giorni dalla sua istituzione:

a)  persone che svolgono una o più delle seguenti attività su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore che contengono gas fluorurati ad effetto serra:
            1)  controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e dalle applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali;
             2)  recupero di gas fluorurati ad effetto serra;
             3)  installazione;
             4)  manutenzione o riparazione;
b)  persone che svolgono una o più delle seguenti attività su impianti fissi di protezione antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra:
              1)  controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra;
              2)  recupero di gas fluorurati ad effetto serra, anche per quanto riguarda gli estintori;
              3)  installazione;
              4)  manutenzione o riparazione;
c)  persone addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione;
d)  persone addette al recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono;
e)  persone addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore, che rientrano nel campo d’applicazione della direttiva 2006/40/CE.

2.  Le imprese che svolgono le seguenti attività devono iscriversi al Registro entro 60 giorni dalla sua istituzione:

a)  installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra;
b)  installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti gas fluorurati ad effetto serra;
c)  recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione;
d)  recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono;
e)  recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore.
LA CERTIFICAZIONE E LE ATTESTAZIONI DEGLI OPERATORI  (art. 9)
1.  Le persone che svolgono le attività di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) e d), devono essere in possesso del pertinente certificato rilasciato da un organismo di certificazione designato ai sensi dell’articolo 5, comma 1, a seguito del superamento di un esame teorico e pratico basato sui requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze previste negli allegati rispettivamente dei regolamenti (CE) n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008 e n. 306/2008.
2.  Le persone che svolgono le attività di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a) e b), in possesso di un certificato provvisorio di cui all’articolo 10, comma 1, devono conseguire, entro sei mesi dal rilascio del predetto certificato provvisorio, il certificato di cui al comma 1.
3. Le persone che svolgono l’attività di cui all’articolo 8, comma 1, lettera e), devono essere in possesso di un attestato rilasciato da un organismo di attestazione di cui all’articolo 7, comma 1, a seguito del completamento di un corso di formazione basato sui requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze previste nell’allegato del regolamento (CE) n. 307/2008.
4.  Il certificato di cui al comma 1 ha una durata di dieci anni. Trascorso tale periodo, l’organismo di certificazione che ha rilasciato il certificato rinnova quest’ultimo su domanda dell’interessato.
5.  Le imprese possono svolgere le attività di cui all’articolo 8, comma 2, lettere a) e b), e prendere in consegna gas fluorurati ad effetto serra solo se in possesso del pertinente certificato rilasciato da un organismo di certificazione designato ai sensi dell’articolo 5, comma 1.

IL REGISTRO TELEMATICO (art. 13)

A partire dalla data di istituzione del Registro, chiunque intenda svolgere le attività previste dalla norma deve preventivamente iscriversi al Registro.

La gestione del Registro è affidata alle Camere di Commercio competenti, capoluogo di regione e di provincia autonoma ove è iscritta la sede legale dell’impresa o ove risiede la persona fisica.

Il Registro è costituito dalle seguenti sezioni:

  • Sezione degli organismi di certificazione di cui all’articolo 5, nonché degli organismi di valutazione della conformità e di attestazione di cui all’articolo 7;
  • Sezione delle persone e delle imprese in possesso di un certificato provvisorio in base all’articolo 10;
  • Sezione delle persone e delle imprese certificate ai sensi dell’articolo 9, commi 1 e 5;
  • Sezione delle persone che hanno ottenuto l’attestato in base all’articolo 9, comma 3;
  • Sezione delle persone che non sono soggette ad obbligo di certificazione in base alle deroghe o esenzioni previste rispettivamente dagli articoli 11 e 12;
  • Sezione delle persone e delle imprese che hanno ottenuto la certificazione in un altro Stato membro e che hanno trasmesso copia del proprio certificato ai sensi dell’articolo 14.

L’avvenuta istituzione del Registro viene pubblicata sul sito web del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

L’iscrizione al Registro deve essere effettuata entro 60 giorni dalla sua istituzione ed è condizione necessaria per ottenere i certificati e gli attestati.

INCONTRI DI APPROFONDIMENTO

Segnaliamo che le CCIAA stanno svolgendo degli incontri sul territorio per fornire  agli operatori coinvolti le informazioni e gli strumenti necessari per comprendere e procedere correttamente all’iscrizione al registro.

Questi gli incontri nelle sedi venete delle CCIAA:

PADOVA: Mercoledì 6 febbraio 2013 (ore 09.00 – 12.00) presso Centro Conferenze Piazza Zanellato, 21 35131

VERONA: Martedì 5 febbraio 2013 (ore 09.30 – 12.00) presso Verona Mercato, nella Sala Convegni della palazzina Direzionale lato ovest, Via Sommacampagna, 63 d/e 37137

ROVIGO: Lunedì 18 febbraio 2013 (ore 09.30 – 12.00) presso Polesine Innovazione via del Commercio, 43 45100 Rovigo

BELLUNO: Giovedì 28 febbraio 2013 (ore 09.30 – 12.00), presso C.C.I.A.A. Belluno P.zza Santo Stefano n.15/17 32100

 

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.fgas.it dove è disponibile anche tutta la normativa sopra richiamata.

 

Divieto ammissibilità rifiuti in discarica: nuova proroga al 31 dicembre 2013

A partire dal 1 gennaio 2013 avrebbe dovuto entrare in vigore il divieto di conferimento in discarica dei rifiuti con PCI (potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/Kg, come previsto dal Dl 216/2011, convertito in legge 14/2012.

Tuttavia, il Governo venendo incontro alle richieste di molti operatori ha ulteriormente prorogato la data di decorrenza del divieto di conferimento facendola slittare al 31 dicembre 2013 (decreto legge 14 gennaio 2013, n. 1, in vigore dal 15 gennaio 2013).

 

 

In scadenza: entro il 30/01/13 invio della documentazione degli impianti termici

Come già segnalato con notizia inviata durante lo scorso mese di dicembre, i responsabili dell’esercizio e della manutenzione degli impianti termici ad uso civile di potenza superiore a 35 kW,  in esercizio alla data del 29 aprile 2006, dovevano, entro la data del 31/12/2012,  integrare il libretto di centrale  previsto dall’art. 11 del DPR 26/8793, n. 412, con un atto in cui si dichiarava che l’impianto è conforme alle caratteristiche tecniche di cui all’art. 285 del D. lgs. n. 152/06 ed è idoneo a rispettare i valori limite di cui all’art. 286 del D. lgs. n. 152/06.

Inoltre, il libretto di centrale deve essere integrato con l’indicazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui all’art. 286 del D. lgs. n. 152/06.

Il termine per l’invio all’autorità competente di tali integrazioni al libretto di centrale è di 30 giorni dalla scadenza del termine di compilazione di cui sopra, pertanto deve avvenire entro il 30/1/2013.

L’autorità competente per l’invio è la Provincia.

Riportiamo nuovamente, la nota pubblicata sul sito della Provincia di Padova e il fac-simile di atto di dichiarazione da allegare al libretto di centrale.

Lo stesso avviso è reperibile anche sui siti delle altre province:

Provincia di Vicenza

Provincia di Venezia

Provincia di Belluno

 

Scadenze ambientali di gennaio 2013

  • Scadenze periodiche  CONAI

 

  • 20 gennaio – Dichiarazione annuale 2012 (mod. 6.1; 6.2; 6.3; 6.10)
  • 20 gennaio – Dichiarazione trimestrale CONAI, 4° trimestre 2012 (mod. 6.1; 6.2; 6.3; 6.10)
  • 20 gennaio – Dichiarazione mensile CONAI, dicembre 2012 (mod. 6.1; 6.2; 6.3; 6.10)

 

  • Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi – dichiarazione e versamento:


  • 31 gennaio – Scadenza dell’obbligo per i gestori di discariche di rifiuti solidi di produrre alla Regione la
    dichiarazione relativa alle quantità dei rifiuti conferiti ed ai versamenti effettuati per il 2012.
  • 31 gennaio – Entro lo stesso giorno deve avvenire anche il versamento del tributo relativo alle operazioni
    dell’ultimo trimestre del 2012.
Per la Regione Veneto: vedi Ecotassa

Norme pubblicate nel mese di dicembre 2012

GAZZETTA UFFICIALE

  •  GU n. 284 del 5-12-2012 

DECRETO 17 ottobre 2012, n. 210
Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 maggio 2012, n. 141 (SISTRI).

  •  GU n. 294 del 18-12-2012 

 LEGGE 17 dicembre 2012, n. 221
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.

TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179
Testo del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 194/L alla Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245), coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.».

 

  • GU 29 dicembre 2012 n. 302, So n. 213

Dpcm 20 dicembre 2012
Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale (Mud) 2013

 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO

  • BUR N. 109 del 28/12/2012

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2633 del 18/12/2012 
Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 – articolo 5, comma 4. D.C.R. 15.06.2006, n. 76. “Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da avviare in discarica” – Aggiornamento relativo all’annualità 2011.

Incentivi INAIL per la sicurezza sul lavoro

Segnaliamo questa importante opportunità di accesso ai contributi INAIL per interventi legati alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’INAIL, concede contributi a fondo perduto fino a 100.000 euro alle imprese che intendono effettuare progetti di investimento volti al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori e progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.

La prenotazione delle risorse  a valere sul nuovo bando può essere effettuata a partire dal 15 gennaio 2013

In particolare, sono finanziabili interventi di:

  • Ristrutturazione o modifica strutturale e/o impiantistica degli ambienti di lavoro;
  • Installazione e/o sostituzione di macchine, dispositivi e/o attrezzature;
  • Modifiche del layout produttivo;
  • Interventi relativi alla riduzione/eliminazione di fattori di rischio. Ad esempio: esposizione ad agenti biologici, sostanze pericolose, agenti chimici, cancerogeni (amianto) e mutageni, agenti fisici (rumore, vibrazioni, radiazioni ionizzanti / non ionizzanti, radiazioni ottiche artificiali), movimentazione manuale dei carichi e movimenti ripetuti, ecc.
  • Adozione di sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) di settore previsti da accordi INAIL- Parti Sociali;
  • Adozione ed eventuale certificazione di un Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro;
  • Adozione di un modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs. 231/01 (c.d. responsabilità amministrativa delle persone giuridiche);
  • Adozione di un sistema certificato SA 8000 (responsabilità sociale d’impresa ed etica);
  • Modalità di rendicontazione sociale asseverata da parte terza indipendente.

 

Novatech Srl è in grado di supportare le aziende interessate ad aderire al bando  sia in termini di sviluppo del progetto che di iter formale per l’ottenimento dei contributi/finanziamenti.

Per ogni approfondimento contattateci ai seguenti recapiti:

tel. 049 8936673

e-mail: consulenza@novatech-srl.it

 

 

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