fbpx

Archivio degli autori eva

Albo Gestori Ambientali: ipotesi di cambio responsabile tecnico

Con circolare n. 94 del 14 dicembre 2012, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha chiarito come è necessario comportarsi in caso di modifica del responsabile tecnico.

In particolare, il Comitato Nazionale ha chiarito che, in caso di cessazione del rapporto con il responsabile tecnico, si debba provvedere come segue:

a) l’impresa comunica il fatto alla competente Sezione regionale nei due giorni lavorativi successivi al suo verificarsi;
b) in mancanza di nomina di un nuovo responsabile tecnico, l’attività oggetto dell’iscrizione può essere proseguita per un periodo di 60 giorni consecutivi (computando anche i giorni non lavorativi) a decorrere dalla data della comunicazione di cui alla precedente lettera a).

Decorso il periodo di 60 giorni, senza che l’impresa abbia comunicato il nominativo del nuovo responsabile tecnico, la Sezione regionale procede, alla cancellazione dall’Albo dell’impresa stessa.
A partire dalla data di cessazione del rapporto tra responsabile tecnico e impresa e fino al termine del procedimento di variazione dell’iscrizione o dell’eventuale procedimento di cancellazione, le funzioni di responsabile tecnico sono esercitate dal legale rappresentante dell’impresa.

Leggi la circolare n. 94 del 14 dicembre 2012

Scadenza al 31/12/12 per impianti termici civili

Segnaliamo la scadenza del 31/12/2012 relativa alle emissioni derivanti da impianti termici civili di potenza superiore a 35 kW.

CHI RIGUARDA

I responsabili dell’esercizio e della manutenzione degli impianti termici ad uso civile di potenza superiore a 35 kW  in esercizio alla data del 29 aprile 2006.

Da notare che anche gli impianti termici inseriti in un contesto aziendale possono rientrare nel presente obbligo qualora siano adibiti ad uso civile cioè per il riscaldamento/condizionamento degli ambienti di lavoro.

COSA FARE

Il responsabile dell’esercizio e della manutenzione degli impianti termici di cui sopra deve integrare il libretto di centrale  previsto dall’art. 11 del DPR 26/8793, n. 412, con un atto in cui si dichiara che l’impianto è conforme alle caratteristiche tecniche di cui all’art. 285 del D. lgs. n. 152/06 ed è idoneo a rispettare i valori limite di cui all’art. 286 del D. lgs. n. 152/06.

Inoltre, il libretto di centrale deve essere integrato con l’indicazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui all’art. 286 del D. lgs. n. 152/06.

IL TERMINE DI SCADENZA

La dichiarazione di cui sopra deve essere effettuata entro il 31 dicembre 2012.
L’invio degli atti integrativi all’autorità competente – la Provincia –  deve avvenire entro 30 giorni dalla redazione degli stessi.

 

Si segnala, inoltre, che le Province hanno diffuso in questi giorni una nota esplicativa contenente alcuni chiarimenti relativi a questo adempimento.

Tra questi si segnala la seguente precisazione:

“Le denunce trasmesse ai sensi dell’articolo 284, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prima dell’entrata in vigore del presente decreto possono essere utilizzate ai fini dell’integrazione del libretto di centrale prevista dall’articolo 284, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal presente decreto.”

Ai fini della validità della denuncia presentata in passato ai sensi dell’art. 284 comma 2 del D.Lgs. 152/2006, ovvero il modello previsto dalla parte I dell’allegato IX (ora soppresso), si ritiene che la stessa possa assolvere anche all’obbligo determinato a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 128/2010, non ravvisando alla stato attuale specifici motivi ostativi.”

 

In allegato la nota pubblicata sul sito della Provincia di Padova e il fac-simile di atto di dichiarazione da allegare al libretto di centrale.

Lo stesso avviso è reperibile anche sui siti delle altre province:

Provincia di Vicenza

Provincia di Venezia

Provincia di Belluno

 

In allegato anche gli estratti del D. Lgs. 152/06 sopra richiamati.

Cessazione della qualifica di rifiuto per i rottami di vetro

Dopo la disciplina sull’ end of waste relativa ai rottami ferrosi (Reg. UE 333/2011) è la volta dei rottami di vetro.

Il nuovo regolamento europeo – n. 1179/2012/UE – stabilisce le condizioni affinché i rottami di vetro, destinati a processi di rifusione, cessino di essere considerati rifiuti.

Il regolamento entrerà in vigore il 31 dicembre 2012, ma la piena operatività partirà dall’11 giugno 2013. 

Si tratta di un regolamento attuativo della direttiva 2008/98/Ce sui rifiuti, la quale prevede le condizioni generali per la cessazione della qualifica di rifiuto (cd. “end of waste”), rinviando a successivi regolamenti l’individuazione dei criteri specifici per le diverse tipologie di materiali.

L’art. 3 del Reg.  UE 1179/2012, stabilisce che i rottami di vetro cesseranno di essere considerati rifiuti quando all’atto della cessione dal produttore a un altro detentore, gli stessi soddisfino tutte le condizioni prestabilite dalla norma.

Tali condizioni, previste dall’allegato I,  hanno ad oggetto:

  • Punto 1. Qualità dei rottami di vetro ottenuti dall’operazione di recupero
  • Punto 2. Rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero
  • Punto 3. Processi e tecniche di trattamento

 

Leggi il regolamento n. 1179/2012/UE

 

CONAI: riduzione contributo ambientale carta

Si segnala che a partire dal 1 aprile 2013 il contributo ambientale CONAI sugli imballaggi a base cellulosica (carta e cartone) subirà una riduzione passando dagli attuali 10 euro/tonn a 6 euro/tonn.

Come evidenziato nel comunicato stampa diffuso dal Consorzio si tratta della terza di riduzione del contributo sulla carta a partire in poco più di un anno per un decremento complessivo corrispondente al 73 %  (partendo da 20 euro/tonn).

Ulteriori informazioni su www.conai.org 

Trasporto conto proprio con autorizzazione conto terzi

La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito in maniera inequivocabile il principio che l’autorizzazione al trasporto conto terzi ricomprende anche la possibilità di trasportare in conto proprio.

Il punto era stato messo in dubbio in numerose occasioni dalle Sezioni dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali con riferimento al trasporto di rifiuti. Accadeva, infatti, che i veicoli in possesso del titolo abilitativo al trasporto conto terzi non venissero ammessi nella categoria specifica del trasporto conto proprio (212 co. 8 D. Lgs. n. 152/06).

L’Albo Gestori Ambientali si è, di conseguenza, uniformato a quanto stabilito dalla Cassazione come evidenziato nella circolare n. 1463/Albo/Pres del 30/11/2012.

Riportiamo di seguito il disposto della Sentenza di Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. II, n. 13725 del 30 maggio 2012, depositata il 31 luglio 2012):

“Per l’esercizio dei due tipi di attività (in conto proprio e per conto terzi n.d.r.) sono effettivamente previsti, dagli articoli 31 ss, della legge 6 giugno 1974, n. 298, provvedimenti abilitativi distinti. Tuttavia, come ha osservato il Giudice di pace, quello relativo al trasporto per conto di terzi ha contenuto più ampio ed è subordinato a condizioni e requisiti più rigorosi. Può quindi essere considerato senz’altro comprensivo anche del trasporto per conto proprio, che rappresenta un minus, sicché risulta ultroneo pretendere che chi ha già ottenuto il titolo ‘maggiore’ si debba munire anche dell’altro, per poter svolgere un’attività che l’articolo 31 lett. b) della legge citata, definisce come ‘complementare o accessoria nel quadro dell’attività principale’”

 

 

Scadenze ambientali di dicembre

Scadenze di DICEMBRE 2012

  • 7 dicembre – Scadenza obbligo di presentazione piano di adeguamento al Piano territoriale Acque Regione Veneto (leggi articolo)
  • 20 dicembre –  Dichiarazione mensile/trimestrale CONAI (mod. 6.1; 6.2; 6.3; 6.10) www.conai.org

Norme pubblicate nel mese di novembre 2012

GAZZETTA UFFICIALE

  •  GU n. 274 del 23-11-2012 

DELIBERA 13 novembre 2012
Adempimenti di cui al regolamento (UE) n. 601/2012 della commissione europea del 21 giugno 2012 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. (Delibera n. 27/2012).

  • GU n. 264 del 12-11-2012
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

COMUNICATO
Deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali del 16 ottobre 2012.

  •  GU n. 271 del 20-11-2012

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 12 novembre 2012

Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto 23 gennaio 2012, recante il Sistema nazionale di certificazione per biocarburanti e bioliquidi.

GAZZETTA UFFICIALE UNIONE EUROPEA

  •  GUUE n. 326/3 del 24-11-2012

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1097/2012 DELLA COMMISSIONE del 23 novembre 2012
che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera per quanto riguarda la spedizione tra Stati membri di Sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati.

  •   GUUE n. 314/5 del 14-11-2012

REGOLAMENTO (UE) N. 1063/2012 DELLA COMMISSIONE del 13 novembre 2012
che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera.

Rapporto sul riciclo in Italia nel 2012

L’Italia del Riciclo 2012 è il rapporto realizzato da FISE UNIRE e dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile sull’andamento del settore del riciclo dei rifiuti in Italia che verrà presentato mercoledì 5 Dicembre, presso la Sala delle conferenze di Piazza Montecitorio.

Attraverso l’analisi del contesto nazionale ed internazionale, svolta sulla base degli ultimi documenti e studi pubblicati, esso individua le dinamiche europee ed internazionali dei sistemi e dei mercati dei materiali riciclati, nonchè le tendenze in atto nel nostro Paese.

Per informazioni Fondazionesvilupposostenibile

Novatech si certifica ICIM

Si comunica che Novatech Srl, a partire dal 17/11/2012,  ha trasferito i propri certificati qualità e ambiente all’ente di certificazione ICIM SpA.

Nella pagina “Certificazioni” sono reperibili i certificati aggiornati ISO 9001 e ISO 14001.

 

 

LinkedIn