Riteniamo utile riportare qui di seguito un breve sunto della disciplina relativa al rilascio e ai contenuti dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), sottolineando l’importanza di questo provvedimento che coinvolge tutte le aziende di ogni dimensione che siano in possesso di un titolo abilitativo di carattere ambientale tra quelli elencati di seguito (punto 3).
Consigliamo, pertanto, di provvedere ad una verifica delle date di scadenza di tali titoli abilitativi in quanto il loro rinnovo fa scaturire l’obbligo di presentazione dell’istanza di AUA.
1 -I riferimento normativi dell’AUA
Con Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35” è stata introdotta nel nostro ordinamento l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).
Si tratta di una semplificazione che intende fondere in un unico provvedimento autorizzativo diversi atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale che fino ad ora erano di competenza di enti diversi e che comportavano l’emanazione di atti diversi ognuno con un proprio regime, scadenza, ecc.
Sono seguite alla disciplina nazionale le seguenti:
Circolare del Ministero dell’Ambiente 7 novembre 2013, n. 49801 – Primi chiarimenti sulla disciplina dell’autorizzazione unica ambientale (Aua)
Deliberazione della Giunta Regionale Veneta n. 1775 del 03 ottobre 2013 – D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Primi indirizzi in materia di autorizzazione unica ambientale (A.U.A.).
2 -Chi è soggetto all’AUA
Tutte le imprese, a prescindere dalle dimensioni, che non siano soggette alle disposizioni relative all’autorizzazione integrata ambientale (leggi elenco delle attività soggette all’AIA)
3 – Quando va presentata la domanda di AUA
L’istanza per il rilascio dell’AUA deve essere presentata all’atto del rilascio, rinnovo e/o di modifiche all’attività produttiva o all’impianto di almeno uno dei titolo abilitativi che essa comprende, ovvero:
Pertanto, non appena uno di questi titoli è in scadenza, o deve essere rilasciato per la prima volta o modificato, è necessario presentare istanza di AUA.
L’AUA rilasciata è comprensiva e sostitutiva di tutti i titoli abilitativi sopra indicati.
4- Come va presentata l’AUA e cos’è il SUAP
L’istanza di AUA deve obbligatoriamente essere presentata in formato telematico e con firma digitale attraverso lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP).
Definizione di sportello unico per le attività produttive (SUAP): l’unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160;
5 -Esclusioni dall’AUA
La disciplina dell’AUA non si applica nei seguenti casi:
– progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA), nei casi in cui la normativa preveda che il provvedimento finale di VIA comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso in materia ambientale art. 1, comma 2 D. lgs n. 59/13
– impianti di smaltimento e recupero rifiuti, non soggetti a AIA e VIA ed autorizzati ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs n. 152/06, per i quali l’autorizzazione “sostituisce ad ogni effetto visti, pareri ed autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e d indifferibilità dei lavori”
– impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, non soggetti a AIA e VIA, in quanto già soggetti ad una autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. n. 387/03.
6 – Durata dell’AUA
L’AUA ha una durata di 15 anni dalla data del suo rilascio (art. 3 comma 6 D. Lgs n. 59/13)
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Al fine di agevolare la verifica, Vi invitiamo a compilare e restituirci la check-list allegata.
Per informazioni:
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Articolo pubblicato il 20 Maggio 2014