Il MASE ha pubblicato una nota di chiarimento relativa alla disciplina del contenuto di riciclato nelle bottiglie in PET con riferimento all’entrata in vigore dell’obbligo prevista per febbraio 2025.
La cosiddetta Direttiva SUP, 2019/904/UE, stabilisce i requisiti specifici di contenuto di riciclato, gli obiettivi di raccolta differenziata per le bottiglie per bevande con capacità fino a 3 litri e relativi tappi e coperchi nonchè l’obbligo di rendicontazione di tali prodotti.
La direttiva prevede che il contenuto minimo di riciclato deve essere garantito da ciascuno Stato Membro.
Nel nostro ordinamento la Direttiva SUP è stata recepita con il D. Lgs. n.196/2021 che all’art. 6, commi 4 e 5 stabilisce quanto segue:
Le bottiglie per bevande elencate nella parte F dell’Allegato:
a) a partire dal 2025, fabbricate con polietilene tereftalato come componente principale («bottiglie in PET»), devono contenere almeno il 25 per cento di plastica riciclata, calcolato come media per tutte le bottiglie in PET immesse sul mercato nazionale;
b) a partire dal 2030, devono contenere almeno il 30 per cento di plastica riciclata, calcolato come media per tutte tali bottiglie per bevande immesse sul mercato nazionale.
Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 3, i sistemi istituiti ai sensi dell’articolo 9, comma 1, assicurano il rientro in possesso del materiale post-consumo ai produttori per bottiglie per bevande elencate nella parte F dell’allegato, definendo la quota percentuale da restituire e le relative modalità di restituzione.
In relazione ai richiamati obblighi, si forniscono, pertanto, i seguenti chiarimenti:
1. Calcolo del contenuto di riciclato
La Decisione della Commissione Europea 2023/2683 all’articolo 2 punto 1, stabilisce che “la quota di plastica riciclata presente nelle bottiglie per bevande è calcolata dividendo il peso della plastica riciclata [..] per il peso delle parti in plastica di tali bottiglie” includendo quindi tutte le componenti delle bottiglie (corpo, tappi ed etichette). Ciò implica che il computo e il relativo reporting devono essere fatti per singola componente. Il 25% di contenuto minimo di R-PET deve essere quindi ottenuto considerando il peso complessivo delle parti in plastica della bottiglia, anche se non in PET (tappi ed etichette incluse). L’articolo 5 comma 3 della Decisione prevede inoltre quanto segue: “La percentuale di contenuto riciclato di una parte della bottiglia è quella indicata nella dichiarazione di conformità di cui all’allegato III, parte B, campo 2.1.4, del regolamento (UE) 2022/1616.”
2. Calcolo degli obiettivi di contenuto di riciclato
L’articolo 6, paragrafo 5, della direttiva SUP stabilisce che ciascuno Stato membro “garantisce” il rispetto del contenuto minimo di riciclato, che assume quindi carattere vincolante.
La Decisione della Commissione Europea 2023/2683 nell’allegato 3, punto 3.1, offre diverse opzioni distinte per la definizione degli obiettivi: “«[..] Per esempio gli obiettivi potrebbero configurarsi come requisiti obbligatori per ciascuna bottiglia per bevande immessa sul mercato, come media per le bottiglie per bevande immesse sul mercato da ciascun operatore economico o come media per tutte le bottiglie per bevande immesse sul mercato nello Stato membro».
Nell’ordinamento nazionale, come ricordato sopra, il D.Lgs. 196/2021, art. 6 c. 4, stabilisce che, a partire dal 2025, le bottiglie per bevande “«[..] devono contenere almeno il 25 % di plastica riciclata, calcolato come media per tutte le bottiglie in PET immesse sul mercato nazionale”. Si tratta comunque di un obiettivo vincolante e di una media il cui raggiungimento, come previsto dall’articolo 6, paragrafo 5, della direttiva SUP, lo Stato deve “garantire” nei confronti dell’UE.
Il 16 dicembre il Consiglio Europeo ha formalmente adottato il Regolamento Imballaggi (PPWR) che verrà quindi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Europea, ai fini dell’entrata in vigore e applicato entro i 18 mesi successivi. Detto regolamento introduce anche nuove specifiche in materia di contenuto riciclato e gestione degli imballaggi, imponendo ulteriori obblighi ai produttori. Nello specifico, l’art 7 sul Contenuto riciclato minimo negli imballaggi di plastica riporta: “[..] tutte le parti di plastica di un imballaggio immesso sul mercato contengono la seguente percentuale minima di contenuto riciclato recuperato da rifiuti di plastica post-consumo, per tipo e formato di imballaggio quali elencati nella tabella 1 dell’allegato II, calcolata come media per impianto di produzione e per anno”.
Sul punto, tenendo conto della necessità di garantire e accompagnare l’adeguamento alle disposizioni di nuova introduzione, appare necessario che entro il 2025 ciascun operatore economico garantisca l’utilizzo della quota minima del 25% di R-PET sul peso totale delle bottiglie in plastica immesse al consumo sul territorio nazionale, in modo da rendere effettivo il contributo all’obiettivo medio nazionale vincolante, per poi supportare la graduale transizione al calcolo per impianto di produzione previsto dal regolamento PPWR.
3. Obblighi dei sistemi EPR
Con riferimento agli obblighi dei sistemi EPR, si chiede ai consorzi e ai sistemi autonomi di filiera di assicurarne l’adempimento, in coordinamento con gli operatori industriali che, per detta finalità nonché per garantire gli obblighi di reporting nazionale, dovranno assicurare la puntuale trasmissione e la completezza dei dati per la successiva validazione da parte di ISPRA.
Fonte: conai.org
Qui in Novatech c’è molto fermento per l’imminente partenza del RENTRI.
I nostri professionisti si stanno preparando sin dalla prima ora e ormai siamo pronti ai blocchi di partenza.
Abbiamo pensato di mettere a disposizione degli iscritti alla newsletter una breve guida riassuntiva degli adempimenti legati al RENTRI con le principali nozioni.
Tra i servizi svolti dai professionisti che operano all’interno di Novatech segnaliamo l’assistenza nell’iter di ottenimento dell‘Autorizzazione Unica Ambientale.
Scopri di cosa si tratta, i contenuti, chi la rilascia e quanto dura.
Qui tutte le informazioni sull’Autorizzazione Unica Ambientale.
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Avrà luogo dal 5 all’8 novembre a Rimini Fieri, la Fiera annuale della green and circular economy,
Ecomondo, manifestazione giunta alla 27esima edizione, è un evento fieristico internazionale di riferimento per le tecnologie, i servizi e le soluzioni industriali nei settori della green and circular economy.
L’edizione di quest’anno si caratterizza per sei macroaree tematiche:
Per ogni info: ecomondo.com
Ci risiamo: il caldo umido e insopportabile ci mette a dura prova in questa stagione facendoci accumulare stanchezza e malumori dovuti all’eccesso di umidità, temperatura e nottate poco riposanti.
L’aria condizionata è un ottimo alleato per sopravvivere a questi inconvenienti anche se, come sempre, c’è chi la ama e chi la odia!
Dal punto di vista ambientale gli impianti di climatizzazione e raffrescamento sono anch’essi un tema “caldo” in quanto sia sotto il profilo del consumo energetico sia dei gas ad effetto serra hanno un impatto ambientale spesso poco sostenibile, anche se il progresso tecnologico è orientato alla riduzione di questi effetti negativi.
I consigli per un uso senza danni alla salute e all’ambiente
Ecco alcuni consigli per un uso appropriato del climatizzatore a casa e negli ambienti di lavoro, in termini di salute e di ecologia.
Il Regolamento REACH, adottato dalla UE per migliorare la protezione della salute umana e dell’ambiente dai rischi che possono derivare dalle sostanze chimiche, prevede una lista di sostanza chimiche particolarmente pericolose per la salute denominate SVHC (Substances of Very High Concern)
L’elenco viene periodicamente aggiornato con l’aggiunta di nuove sostanze ritenute appunto SVHC.
In data 27 giugno 2024 è stato pubblicato sul sito di ECHA, Agenzia europea per le sostanze chimiche, l’aggiornamento della Candidate List, con l’inserimento di una ulteriore sostanza:
Nome della sostanza: Bis(α,α-dimethylbenzyl) peroxide
Numero EC: 201-279-3
Numero CAS: 80-43-3
Motivo dell’inclusione: tossico per la riproduzione
Tipologia di uso: ritardante di fiamma
Si tratta di un ritardante di fiamma che viene inserito nella lista in quanto valutato tossico per la riproduzione.
Le realtà produttive dove vengono utilizzate sostanze chimiche hanno l’obbligo di verificare la presenza di sostanze considerate SVHC all’interno dei propri processi, nelle sostanze e miscele prodotte ed utilizzate, tal quali o all’interno di articoli e vanno incontro ad una serie di importanti adempimenti previsti dalla normativa REACH.
Vuoi approfondire cosa deve fare la tua azienda?
Hai dubbi in merito all’applicabilità del REACH?
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Un premio per le aziende e le pubbliche amministrazioni che si distinguono per eco-innovazione ed efficacia nei risultati ambientali ed economici.
La quattordicesima edizione del Premio per lo Sviluppo Sostenibile.
La Fondazione per lo sviluppo sostenibile ed Ecomondo-Italian Exhibition Group istituiscono per l’anno 2024, la 14^ Edizione del Premio destinato a Imprese, start up e Amministrazioni Locali Italiane o che operano anche nel territorio italiano, che si siano particolarmente distinte per eco-innovazione ed efficacia dei risultati ambientali ed economici, nonché del loro potenziale di diffusione.
Per l’anno 2024 il Premio per lo sviluppo sostenibile è articolato in 3 settori: Economia Circolare, Neutralità climatica e soluzioni Nature Positive, Edilizia green. La scadenza per le candidature è prorogata al 30 luglio 2024.
Il termine di scadenza per la partecipazione è il 30 luglio 2024.
La premiazione avrà luogo a Ecomondo, presso il quartiere fieristico di Rimini, giovedì 7 Novembre 2024.
Per la sezione Startup Imballaggi con CONAI, la premiazione avverrà in occasione della Conferenza Nazionale dell’Industria del riciclo in programma il 12 dicembre 2024 a Milano.
Per partecipare al bando: premiosvilupposostenibile.org
È stata pubblicata una circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha per oggetto “Commenti e chiarimenti operativi all’applicazione del D.M. 7 agosto 2023, inerente alle condizioni di esenzione dalla nomina del Consulente ADR”.
Si evidenziano le seguenti parti della circolare:
Il documento, chiarisce ulteriormente che le imprese che possono usufruire dell’esenzione per esclusione dall’applicazione della norma sono le quelle:
Devono nominare il consulente per la sicurezza, (a meno che non rientrino nelle esenzioni previste all’art. 5 del D.M. 7 agosto 2024), le imprese:
Si deduce, anche, che devono nominare il consulente per la sicurezza – a meno che non rispettino le esenzioni previste all’art. 4 o 5 del D.M. 7 agosto 2024 – anche le imprese:
Leggi il testo della circolare prot. 13921 del 14/05/2024 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
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Com’è noto, è stato più volte rinviato negli ultimi anni l’avvio della cosiddetta Plastic Tax, originariamente prevista per il 1° luglio 2020, a seguito del recepimento della Direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente.
La Plastic Tax è un’imposta prevista per la produzione di “manufatti con singolo impiego” (MACSI) che graverà su questi soggetti:
L’imposta, il cui aggravio dovrebbe pesare 0,45 euro/kg per materia prima plastica, si applicherà a numerose tipologie di prodotti e settori merceologici:
La liquidazione della plastic tax, dovrebbe avvenire attraverso dichiarazioni trimestrali da presentarsi all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Le modalità non sono ancora state ufficializzate, essendo mancanti i decreti attuativi attesi ormai da parecchio tempo.
La stessa misura fiscale è introdotta o in corso di introduzione anche negli altri Stati membri, ed in particolare già operativa in Spagna. Quindi le aziende italiane che esportano in tale Paese possono già da un po’ di tempo trovarsi ad aver a che fare con le misure introdotte dal governo Spagnolo.
Al momento nessuna fonte ufficiale ha ipotizzato un ulteriore rinvio della plastic tax previsto per il 1 luglio 2024, scadenza ormai piuttosto imminente.
Si auspica che le aziende possano essere messe in grado di prepararsi all’avvio di questo nuovo adempimento fiscale con opportune attività informative e chiare linee guida applicative.
E’ di questi giorni l’approvazione da parte della Camera e del Senato del disegno di legge di recepimento della Direttiva 2022/2464/UE sugli obblighi delle imprese in materia di rendicontazione di sostenibilità.
Lo scenario attuale è che sempre più aziende incorreranno negli obblighi di rendicontazione dei loro aspetti ambientali, sociali e di governance (ESG).
Nei mercati nazionali ed internazionali il rating ESG non serve ormai solo per prendere decisioni di natura finanziaria. Sta divenendo sempre più un elemento chiave nelle scelte strategiche degli stakeholders: banche, fornitori, clienti, pubblico in generale.
Gli studi recenti dimostrano che le organizzazioni con un buon controllo dei propri aspetti di sostenibilità sono più stabili ed hanno maggior garanzia di successo sul mercato e durabilità nel tempo oltre a vantaggi di reputazione.
Sono sempre più necessarie nei rapporti con banche, investitori e stakeholders le misurazioni delle performance di sostenibilità attraverso punteggi attribuiti con metodologie varie che analizzano le tre dimensioni chiave ambiente, sociale e governance (ESG).
Sono disponibili sul mercato diverse piattaforme – tra le quali alcune anche di tipo “open” – che consentono di svolgere tale misurazione valutando appunto la sostenibilità delle realtà aziendali (alcuni esempi: Ecovadis, Synesgy by Cribis, Open-es ed Ecomate).
Tali strumenti vengono anche utilizzati dalle imprese per misurare il grado di sostenibilità dei propri partner di filiera (fornitori).
Attendiamo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della nuova disciplina per conoscerne più a fondo i contenuti e le implicazioni per le imprese.