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Archivio per Categoria Approfondimenti

Procedure per imbarco e sbarco di merci pericolose

Nella Gazzetta Ufficiale del  7 maggio 2014 n. 104 è stato pubblicato il Decreto Dirigenziale 7 aprile 2014 n. 303/2014 relativo alle procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (Transhipment) delle merci pericolose.

Successivamente è stata pubblicata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la Circolare della Serie Merci pericolose n. 29/2014 esplicativa sui contenuti del decreto.

Decreto dirigenziale n. 303 del 07/04/2014

Circolare n. 29/2014

Reach: restrizioni all’uso del diclorobenzene

Si segnala che in data 9 maggio 2014 è stato pubblicato il Regolamento (UE) n. 474/2014 della Commissione dell’8 maggio 2014 che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n.1907/2006 (Reach) per quanto riguarda le restrizioni all’uso della sostanza 1,4-diclorobenzene (n. CAS 106-46-7, n. CE 203-400-5) come deodorante per ambienti o tavoletta per WC in concentrazioni pari o superiori all’1% in peso.

 

Regolamento (UE) n. 474/2014

REACH: ultime novità.

Modificato il Regolamento UE 440/2008

E’ stato pubblicato il Regolamento UE  260/2014 del 24 gennaio 2014 recante modifica del Regolamento (CE) 440/2008 che istituisce dei metodi di prova ai sensi del Regolamento CE 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), al fine di adeguarlo al progresso tecnico.

Regolamento 260/2014

 

Modifica all’allegato XVII del Reach

Con la pubblicazione Regolamento (UE) n.317/2014 della commissione del 27 marzo 2014 viene modificati l’allegato XVII del Regolamento (CE) n.1907/2006 relativamente ad alcune sostanze CMR soggette a restrizione.

Regolamento (UE) n. 317/2014

Emissioni industriali: novità nel testo unico ambientale

Importanti modifiche andranno a variare la fisionomia del Testo Unico Ambientale, D. Lgs. n. 152/06 con riferimento alle emissioni (di vario tipo) derivanti da attività industriali ad elevato potenziale inquinante.
Così prevede il nuovo D. Lgs n. 46/2014, pubblicato sulla G. U. n. 72 del 27-3-2014 in attuazione della direttiva 2010/75/Ue, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento – che sostituisce tra le altre anche la vecchia direttiva IPPC n. 2008/1/CE)
La Direttiva 2010/75/UE è rivolta alle attività industriali aventi un alto potenziale inquinante: attività energetiche, produzione e trasformazione dei metalli, industria dei prodotti minerali, industria chimica, gestione dei rifiuti, allevamento di animali, ecc.

Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 
Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento).
(GU Serie Generale n.72 del 27-3-2014 – Suppl. Ordinario n. 27)

Direttiva n. 2010/75 UE del 24 novembre 2010

 

Gas fluorurati: modalità per la dichiarazione annuale – Scadenza 31 maggio 2014.

Come disciplinato dall’articolo 16 del Dpr 43/2012 (attuazione del regolamento 842/2006/Ce su taluni gas fluorurati ad effetto serra), gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore, nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra, devono presentare entro il 31 maggio 2014 la dichiarazione annuale sulle emissioni di gas fluorurati registrate nel 2013 (cd. “Dichiarazione F-gas”).

Il Ministero dell’Ambiente, attraverso l’Ispra, ha messo a disposizione una piattaforma online per provvedere alla dichiarazione al seguente indirizzo: www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas

La sanzione per la mancata presentazione, come previsto dal Dlgs 26/2013 (disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento 842/2006/ce) varia da euro 1.000 a 10.000.

 

Nuove restrizioni per gli IPA

E’ stato pubblicato il Regolamento (UE) n.1272/2013 del 6 dicembre 2013 recante modifica dell’allegato XVII relativo alle restrizioni all’immissione sul mercato di alcune sostanze pericolose. In questo regolamento viene vietata l’immissione in commercio per la vendita al pubblico di articoli contenenti componenti in gomma o plastica, che contengono oltre 1 mg/kg di uno degli Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) elencati, se tali componenti vengono a contatto con la pelle umana o con la cavità orale in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili. Per i giocattoli e gli altri articoli di puericultura il limite è di 0,5 mg/kg.

Regolamento n. 1272/2013

Aggiornata la candidate list

Il 16 dicembre 2013 sono state aggiunte sette sostanze della lista delle sostanze SVHC candidate all’inserimento nell’allegato XIV delle sostanze soggette ad autorizzazione. Tali sostanze sono:

  • Cadmium sulphide (CAS 1306-23-6)
  • Disodium 4-amino-3-[[4′-[(2,4-diaminophenyl)azo][1,1′-biphenyl]-4-yl]azo] -5-hydroxy-6-(phenylazo)naphthalene-2,7-disulphonate (CAS 1937-37-7)
  • Dihexyl phthalate (CAS 84-75-3)
  • Imidazolidine-2-thione; (2-imidazoline-2-thiol) (CAS 96-45-7) (CAS 96-45-7)
  • Trixylyl phosphate (CAS 25155-23-1)
  • Disodium 3,3′-[[1,1′-biphenyl]-4,4′-diylbis(azo)]bis(4-aminonaphthalene-1-sulphonate) (CAS 573-58-0)
  • Lead di(acetate) (CAS 301-04-2)
I produttori ed importatori di articoli che contengono una delle elencate sostanze se sussistono entrambi i seguenti requisiti:
  1. la sostanza è contenuta in tali articoli in quantitativi superiori a una tonnellata all’anno per produttore o importatore
  2. la sostanza è contenuta in tali articoli in concentrazione superiore allo 0,1% in peso
devono effettuare la notifica all’Echa entro il 16 giugno 2014, a meno che la sostanza non sia già stata registrata per quell’uso o si possa escludere l’esposizione.
Inoltre dovranno essere aggiornate le schede dati di sicurezza delle sostanze o di miscele che contengono tali sostanze.

Trasporto di imballaggi di scarto con residui di merci pericolose

La Francia,  con l’Accordo Multilaterale M268 a cui l’Italia non ha ancora aderito,  ha proposto di anticipare le disposizioni di trasporto dei rifiuti di imballaggi vuoti che entreranno in vigore con l’ADR 2015.

L’Accordo M268 prevede:

Classificazione

  • gli imballaggi vuoti, non ripuliti, i grandi imballaggi o i contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC) o parti di questi, trasportati ai fini dello smaltimento, riciclaggio o recupero dei loro materiali che contengono solo residui di merci pericolose aderenti alle parti degli imballaggi possono essere classificati con UN 3509 IMBALLAGGI, SCARTATI, VUOTI, NON RIPULITI, classe 9, numero di identificazione del pericolo: 90, categoria di trasporto 4, codice di restrizione in galleria E. Sono esclusi gli imballaggi destinati a riparazione, ricondizionamento, manutenzione ordinaria , ricostruzione o riutilizzo che dovranno essere trasportati secondo le modalità già previste dall’ADR;
  • Possono essere classificati con UN 3509 solo gli imballaggi che contenevano merci delle classi 3, 4.1, 5.1,6.1, 8 o 9. Eccetto quelli che contenevano merci di gruppo d’imballaggio I o di categoria di trasporto “0”,o  materie esplosive desensibilizzate della classe 3 o 4.1, o materie autoreattive della classe 4.1, o materie radioattive, o amianto (UN 2212 e UN 2590), policloro bifenili (UN 2315 e UN 3432), difenili polialogenati o terfenili polialogenati (UN 3151 e UN 3152).
Disposizioni di carico
  •  Gli IMBALLAGGI, SCARTATI, VUOTI, NON RIPULITI che contenevano materie della classe 5.1 non devono essere imballati insieme o caricati alla rinfusa insieme ad altri imballaggi. Nel sito dove avviene il carico dovranno essere messe in atto delle procedure di cernita documentate.
Disposizioni per l’ imballaggio
  • Gli imballaggi, IBC e grandi imballaggi da utilizzare per i trasporto dell’UN 3509 devono soddisfare le istruzioni di imballaggio P003, IBC08 e  LP2 rispettivamente;
  • Non è richiesto che  gli imballaggi, IBC e grandi imballaggi siano omologati;
  • Gli imballaggi, IBC e grandi imballaggi devono essere conformi ai requisiti del 6.1.1, 6.5.5 o 6.6.4 dell’ADR, realizzati a tenuta stagna o contenuti in un involucro a tenuta e resistente alla perforazione;
  • Se i residui attaccati alle pareti sono solidi, che non possono liquefarsi alle temperature che si possono avere durante il trasporto, si possono utilizzare imballaggi, IBC e grandi imballaggi flessibili;
  • Se i residui attaccati alle pareti sono liquidi si devono utilizzare imballaggi, IBC e grandi imballaggi rigidi con l’aggiunta di materiale assorbente all’interno;
  • Prima del riempimento e del carico gli imballaggi, IBC e grandi imballaggi devono essere ispezionati per assicurarsi che siano privi di corrosione,  contaminazione o altri danneggiamenti (piccole, ammaccature o graffi non sono considerati segni di indebolimento);
  • Gli imballaggi, IBC e grandi imballaggi destinati al trasporto di imballaggi con residui di materie della classe 5.1 devono essere costruiti o adattati in modo che le merci non vengano a contatto con legno o con qualsiasi altro materiale materiale combustibile.
Disposizioni per il trasporto alla rinfusa
  • Il trasporto alla rinfusa dell’UN 3509 è autorizzato in contenitori chiusi per il trasporto alla rinfusa BK2 e in veicoli telonati o contenitori chiusi (VC2+AP10 che entreranno in vigore del 01/01/2015). Sia i contenitori che i veicoli devono essere a tenuta stagna o equipaggiati con sacco interno o fodera resistenti alla perforazione e con la presenza di mezzi di ritenzione del liquido, ad  esempio materiale assorbente;
  • Gli imballaggi, IBC e grandi imballaggi destinati al trasporto di imballaggi con residui di materie con rischio della classe 5.1 devono essere trasportati in container o veicoli costruiti o adattati in modo che le merci non vengano a contatto con legno o con qualsiasi altro materiale combustibile.
Disposizioni per la documentazione
  • Nel documento di trasporto la descrizione degli imballaggi vuoti con residui dovrà essere: UN 3509 IMBALLAGGI, SCARTATI, VUOTI, NON RIPULITI (CON RESIDUI DI […]) seguita dai numeri di classe e di rischio sussidiario presentati dai residui seguendo l’ordine di numero delle classi; esempio: UN 3509 IMBALLAGGI, SCARTATI, VUOTI, NON RIPULITI (CON RESIDUI DI 3, 4.1, 6.1) ;
  • non è richiesto di indicare la quantità di merci pericolose;
  • si dovrà aggiungere la dicitura: “TRASPORTO IN ACCORDO CON LA SEZIONE 1.5.1 DELL’ADR (M268)
L’accordo M268 è valido fino al 31 dicembre 2014.

Il Conai premia la prevenzione dei Rifiuti da Imballaggio

CONAI premia la sostenibilità ambientale degli imballaggi immessi al consumo dai propri consorziati nel triennio 2011-2013, tramite l’emissione di un apposito Bando e destinando un importo complessivo pari a € 200.000,00.

I casi presentati dovranno riguardare azioni realizzate nel triennio 2011‐2013 su imballaggi già immessi al consumo in Italia e adottare uno almeno dei criteri di prevenzione raccomandati e promossi da CONAI:

Riutilizzo, risparmio di materia prima, utilizzo di materiale riciclato, facilitazione delle attività di riciclo, ottimizzazione della logistica, semplificazione del sistema imballo. C’è tempo fino al 20.02.2014.

SISTRI, qualche chiarimento con la sezione aggiornata alle domande frequenti

Nel sito www.sistri.it sono state aggiornate le risposte alle tante domande (FAQ) degli operatori in merito alla funzionalità del sistema e in particolare  in merito alla movimentazione e all’utilizzo dei dispositivi USB.

Abbiamo scelto tra le tante la risposta sulla “Compilazione della Scheda per conto del produttore [rif. FAQ-103]”.

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