L’aggiornamento 2015 dell’accordo ADR entrerà in vigore per i trasporti internazionali il 1 gennaio 2015, mentre per i trasporti nazionali quando verrà emanato il decreto di recepimento e diverrà obbligatorio dal 1 luglio 2015.
Si riporta di seguito un elenco delle principali novità presenti nell’ADR 2015.
Esenzioni:
Nuove definizioni:
Nuove classificazioni:
Procedure di spedizione:
Disposizioni per il trasporto alla rinfusa:
Disposizioni relative al carico, scarico e movimentazione:
Con la pubblicazione del Regolamento (UE) n. 900/2014 della Commissione del 15 luglio 2014, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico, del regolamento (CE) n. 440/2008 che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (Reach), sono stati inseriti 6 nuovi metodi di prova per la determinazione della tossicità e di altri effetti negativi per la salute:
Con la pubblicazione del regolamento (UE) n. 895/2014 nella GUUE L 244/6 del 19/08/2014 è stato aggiornato l’allegato XIV del regolamento Reach.
L’allegato include le sostanze soggette ad autorizzazione che, dopo la data di scadenza fissata al suo interno, non potranno essere immesse nel mercato senza autorizzazione.
Le nuove sostanze incluse nell’allegato XIV sono:
L’Agenzia Europea delle sostanze chimiche (ECHA) ha introdotto quattro nuove sostanze nella candidate list del REACH. La lista delle sostanze candidate ad essere incluse nell’allegato XIV del regolamento Reach comprende adesso 155 sostanze.
La quattro nuove sostanze sono:
Nella Gazzetta Ufficiale del 7 maggio 2014 n. 104 è stato pubblicato il Decreto Dirigenziale 7 aprile 2014 n. 303/2014 relativo alle procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (Transhipment) delle merci pericolose.
Successivamente è stata pubblicata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la Circolare della Serie Merci pericolose n. 29/2014 esplicativa sui contenuti del decreto.
Si segnala che in data 9 maggio 2014 è stato pubblicato il Regolamento (UE) n. 474/2014 della Commissione dell’8 maggio 2014 che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n.1907/2006 (Reach) per quanto riguarda le restrizioni all’uso della sostanza 1,4-diclorobenzene (n. CAS 106-46-7, n. CE 203-400-5) come deodorante per ambienti o tavoletta per WC in concentrazioni pari o superiori all’1% in peso.
Modificato il Regolamento UE 440/2008
E’ stato pubblicato il Regolamento UE 260/2014 del 24 gennaio 2014 recante modifica del Regolamento (CE) 440/2008 che istituisce dei metodi di prova ai sensi del Regolamento CE 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), al fine di adeguarlo al progresso tecnico.
Modifica all’allegato XVII del Reach
Con la pubblicazione Regolamento (UE) n.317/2014 della commissione del 27 marzo 2014 viene modificati l’allegato XVII del Regolamento (CE) n.1907/2006 relativamente ad alcune sostanze CMR soggette a restrizione.
Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46
Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento).
(GU Serie Generale n.72 del 27-3-2014 – Suppl. Ordinario n. 27)
Direttiva n. 2010/75 UE del 24 novembre 2010
Come disciplinato dall’articolo 16 del Dpr 43/2012 (attuazione del regolamento 842/2006/Ce su taluni gas fluorurati ad effetto serra), gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore, nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra, devono presentare entro il 31 maggio 2014 la dichiarazione annuale sulle emissioni di gas fluorurati registrate nel 2013 (cd. “Dichiarazione F-gas”).
Il Ministero dell’Ambiente, attraverso l’Ispra, ha messo a disposizione una piattaforma online per provvedere alla dichiarazione al seguente indirizzo: www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas
La sanzione per la mancata presentazione, come previsto dal Dlgs 26/2013 (disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento 842/2006/ce) varia da euro 1.000 a 10.000.
E’ stato pubblicato il Regolamento (UE) n.1272/2013 del 6 dicembre 2013 recante modifica dell’allegato XVII relativo alle restrizioni all’immissione sul mercato di alcune sostanze pericolose. In questo regolamento viene vietata l’immissione in commercio per la vendita al pubblico di articoli contenenti componenti in gomma o plastica, che contengono oltre 1 mg/kg di uno degli Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) elencati, se tali componenti vengono a contatto con la pelle umana o con la cavità orale in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili. Per i giocattoli e gli altri articoli di puericultura il limite è di 0,5 mg/kg.