Con la Circolare n. 1192 del 5 novembre 2013 l’Albo Gestori Ambientali detta le regole per l’utilizzo dei dispositivi black box previsti dal SISTRI nei casi di compravendita, usufrutto, locazione senza conducente, comodato senza conducente che comportano una variazione dell’iscrizione all’Albo del parco veicoli a motore dell’azienda.
Vengono esplicitate le modalità di installazione e di disinstallazione di black box in caso di inserimento o di cancellazione di mezzi dal parco veicoli aziendale, così come in caso di variazioni societarie tra cui la cessione del ramo d’azienda che comportino la titolarità degli autoveicoli e dei relativi dispositivi USB.
Il ministero dell’ambiente risponde alle domande sul SISTRI poste dalle associazioni di categoria degli operatori coinvolti e pubblica il quadro sinottico degli adempimenti.
Il regolamento ADR disciplina il trasporto delle merci pericolose su strada e si applica anche ai rifiuti che presentano una o più caratteristiche di pericolo elencate nell’ADR.
I criteri adottati per classificare un rifiuto pericoloso secondo la normativa ADR sono diversi da quelli presenti nel D. Lgs. 152/2006, per cui non sempre un rifiuto classificato con CER pericoloso è soggetto all’ADR e viceversa.
L’obbligo di adottare una corretta classificazione ADR del rifiuto spetta al produttore del rifiuto.
Obbligo di formazione del personale
Il regolamento ADR prevede che le aziende i cui operatori effettuano operazioni di spedizione, imballaggio, carico, riempimento di cisterne, scarico e trasporto di merci pericolose devono avere una formazione adeguata alle responsabilità e funzioni svolte. Tale formazione deve essere documentata e il datore di lavoro deve conservare la registrazione di tale formazione e renderla disponibile al dipendente o all’autorità competente su richiesta.
Quindi anche le aziende che effettuano l’imballaggio, il carico, il riempimento e la spedizione di rifiuti soggetti al regolamento ADR sono obbligate a formare il personale coinvolto nelle operazioni sopra citate.
Obbligo di nomina del consulente ADR
In generale il legale rappresentante di un’azienda che effettua il trasporto, l’imballaggio, il carico, il riempimento o lo scarico di rifiuti soggetti all’ADR ha l’obbligo di nominare il consulente per la sicurezza dei trasporti delle merci pericolose, (D. Lgs. 35/2010).
Sono previste delle esenzioni alla nomina del consulente, attualmente sono ancora in vigore le esenzioni previste dal D.Lgs. n.40/2000.
Se un’azienda effettua il carico e la spedizione dei rifiuti soggetti all’ADR è esentata dalla nomina del consulente se:
Un esempio pratico
Un rifiuto presente in molte aziende sono gli imballaggi contenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze, CER 150110*, secondo il regolamento ADR, se le sostanze pericolose contenute sono soggette al regolamento ADR, anche il rifiuto di imballaggio lo è, senza la necessità di effettuare alcuna analisi di classificazione sull’imballaggio. L’imballaggio contaminato deve essere trasportato secondo le disposizioni previste per gli imballaggi vuoti non ripuliti.
In data 10 agosto 2013 è stato pubblicato il Regolamento (UE) n.758/2013 della Commissione del 7 agosto 2013 recante modifiche all’allegato VI, parte 3, del Regolamento (CE) n.1272/2008, che era già stato modificato dal Regolamento (CE) n.790/2009.
Il Regolamento (UE) n.758/2013 comprende quattro allegati:
Il nuovo regolamento è entrato in vigore il 13 agosto 2013, solo le sostanze e le miscele che sono immesse nel mercato dopo tale data devono essere rietichettate.
Dopo i Regolamenti UE sui rottami di ferro e sui rottami di vetro, la Commissione UE ha pubblicato il nuovo Regolamento UE del 25 giugno 2013, n. 715/2013/Ue (Guue 26 luglio 2013 n. L 201), recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio. Si stabiliscono quindi le condizioni per le quali i rottami di RAME cessano di essere rifiuti. Il Regolamento sarà pienamente applicabile dal 1 gennaio 2014.
In sintesi i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti quando all’atto del conferimento dal produttore (recuperatore) a un altro detentore, sono soddisfatte tutte le condizioni elencate ai punto 1 (Qualità dei rottami di rame ottenuti dall’operazione di recupero), 2 (Rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero) e 3 (Processi e tecniche di trattamento) dell’allegato I .
Anche in questo caso come per i regolamenti precedenti il produttore (recuperatore) deve redigere una dichiarazione di conformità (art.4) per ciascuna partita di rottami di rame e trasmetterla al detentore successivo.
Inoltre deve adottare un Sistema di gestione (art.5) un sistema di gestione atto a dimostrare la conformità ai criteri sopra citati; il sistema di gestione viene verificato da parte di un ente di certificazione accreditato con cadenza triennale.
Regolamento 25 giugno 2013, n. 715/2013/Ue (Guue 26 luglio 2013 n. L 201)
Il Regolamento (UE) n.487/2013 costituisce il terzo adeguamento al progresso tecnico e scientifico del Regolamento n.1272/2008 (CLP) relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, è stato pubblicato il 1 giugno 2013 ed entra in vigore il 21 giugno 2013. A partire dal 1 dicembre 2014 si applicano le modifiche alle sostanze e a partire dal 1 giugno 2015 si applicano le modifiche alle miscele.
Le principali modifiche riguardano:
Il 20 giugno 2013 sono state aggiunte sei nuove sostanze nella lista della sostanze candidate, prevista dall’articolo 57 del regolamento 1907/2006 (Reach). Tali sostanze sono candidate ad essere incluse nell’allegato XIV del regolamento Reach, che comprende le sostanze che saranno soggette ad autorizzazione per essere immesse nel mercato.
Le sei sostanza aggiunte nella lista sono le seguenti:
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2013, il Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 recante: “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale“,.
Il Regolamento contiene la disciplina della nuova AUA “Autorizzazione Unica Ambientale”, che andrà a sostituire con il rilascio di un unico provvedimento le seguenti autorizzazioni, che fino ad oggi dovevano essere ottenute singolarmente:
L’autorizzazione unica ambientale può essere richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito.
La data di entrata in vigore del decreto è il 13 giugno 2013.
Leggi il testo del Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59
Il 18 aprile 2013 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento (UE) n.348/2013 recante modifica del’allegato XIV del regolamento (CE) n.1907/2006 (Reach).
Il regolamento aggiunge nell’allegato XIV otto sostanze che saranno soggette ad autorizzazione, tali sostanze non potranno più essere immesse nel mercato senza autorizzazione dopo la data di scadenza indicata nel regolamento.
Le otto nuove sostanze sono:
Leggi il Reg. UE 348/2013
Leggi l’ elenco completo delle sostanze soggette ad autorizzazione
Con Decreto Ministeriale 21 gennaio 2013 è stata recepita in ambito nazionale la direttiva 2012/45/UE che adegua al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto di merci pericolose.
Con questo recepimento i Regolamenti ADR, RID e ADR 2013 entrano in vigore in ambito nazionale.
Leggi il DM 21/01/2013