Il 20 giugno 2013 sono state aggiunte sei nuove sostanze nella lista della sostanze candidate, prevista dall’articolo 57 del regolamento 1907/2006 (Reach). Tali sostanze sono candidate ad essere incluse nell’allegato XIV del regolamento Reach, che comprende le sostanze che saranno soggette ad autorizzazione per essere immesse nel mercato.
Le sei sostanza aggiunte nella lista sono le seguenti:
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2013, il Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 recante: “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale“,.
Il Regolamento contiene la disciplina della nuova AUA “Autorizzazione Unica Ambientale”, che andrà a sostituire con il rilascio di un unico provvedimento le seguenti autorizzazioni, che fino ad oggi dovevano essere ottenute singolarmente:
L’autorizzazione unica ambientale può essere richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito.
La data di entrata in vigore del decreto è il 13 giugno 2013.
Leggi il testo del Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59
Il 18 aprile 2013 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento (UE) n.348/2013 recante modifica del’allegato XIV del regolamento (CE) n.1907/2006 (Reach).
Il regolamento aggiunge nell’allegato XIV otto sostanze che saranno soggette ad autorizzazione, tali sostanze non potranno più essere immesse nel mercato senza autorizzazione dopo la data di scadenza indicata nel regolamento.
Le otto nuove sostanze sono:
Leggi il Reg. UE 348/2013
Leggi l’ elenco completo delle sostanze soggette ad autorizzazione
Con Decreto Ministeriale 21 gennaio 2013 è stata recepita in ambito nazionale la direttiva 2012/45/UE che adegua al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto di merci pericolose.
Con questo recepimento i Regolamenti ADR, RID e ADR 2013 entrano in vigore in ambito nazionale.
Leggi il DM 21/01/2013
Si segnala che è stato pubblicato nella G.U. del 16 marzo 2013, n. 64 il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 12 febbraio 2013 che introduce delle nuove norme integrative al codice IMDG (emendamento 35-10) per la verifica della compatibilità chimica degli imballaggi e dei contenitori intermedi IBC di plastica destinati al trasporto di materie liquide.
Il Decreto dirigenziale del Comandante del Corpo delle capitanerie di porto del 29 settembre 2006 che conteneva le norme integrative al codice IMDG (emendamento 32-04) è stato abrogato.
Leggi il Decreto 12 febbraio 2013
L’allegato XVII al Regolamento (CE) n.1907/2006 relativo alle restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di alcune sostanze pericolose è stato modificato dal Regolamento (UE) n.126/2013 del 13 febbraio 2013.
Le principali modifiche riguardano:
L’ADR 2013 è entrato in vigore il 1 gennaio 2013 e diventerà obbligatorio il 1 luglio 2013.
Riassumiamo di seguito, le principali novità di rilievo presenti nell’aggiornamento 2013 dell’ADR:
Per ogni ulteriore approfondimento contattaci
Riportiamo di seguito un sunto delle importanti novità per gli operatori che hanno a che fare con attività di installazione, manutenzione, manipolazione di gas ad effetto serra.
La norma è di particolare rilievo per gli adempimenti che implica, quali l’iscrizione in un apposito registro e l’obbligo di certificarsi per gli operatori del settore.
Le CCIAA stanno organizzando degli incontri di approfondimento in vista della piena operatività dei registri previsti dalla norma.
LA NORMATIVA
L’articolo 13 del D.P.R. n. 43/2012 istituisce presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate.
I SOGGETTI OBBLIGATI (articolo 8)
1. Le seguenti persone devono iscriversi al Registro entro 60 giorni dalla sua istituzione:
2. Le imprese che svolgono le seguenti attività devono iscriversi al Registro entro 60 giorni dalla sua istituzione:
IL REGISTRO TELEMATICO (art. 13)
A partire dalla data di istituzione del Registro, chiunque intenda svolgere le attività previste dalla norma deve preventivamente iscriversi al Registro.
La gestione del Registro è affidata alle Camere di Commercio competenti, capoluogo di regione e di provincia autonoma ove è iscritta la sede legale dell’impresa o ove risiede la persona fisica.
Il Registro è costituito dalle seguenti sezioni:
L’avvenuta istituzione del Registro viene pubblicata sul sito web del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
L’iscrizione al Registro deve essere effettuata entro 60 giorni dalla sua istituzione ed è condizione necessaria per ottenere i certificati e gli attestati.
INCONTRI DI APPROFONDIMENTO
Segnaliamo che le CCIAA stanno svolgendo degli incontri sul territorio per fornire agli operatori coinvolti le informazioni e gli strumenti necessari per comprendere e procedere correttamente all’iscrizione al registro.
Questi gli incontri nelle sedi venete delle CCIAA:
PADOVA: Mercoledì 6 febbraio 2013 (ore 09.00 – 12.00) presso Centro Conferenze Piazza Zanellato, 21 35131
VERONA: Martedì 5 febbraio 2013 (ore 09.30 – 12.00) presso Verona Mercato, nella Sala Convegni della palazzina Direzionale lato ovest, Via Sommacampagna, 63 d/e 37137
ROVIGO: Lunedì 18 febbraio 2013 (ore 09.30 – 12.00) presso Polesine Innovazione via del Commercio, 43 45100 Rovigo
BELLUNO: Giovedì 28 febbraio 2013 (ore 09.30 – 12.00), presso C.C.I.A.A. Belluno P.zza Santo Stefano n.15/17 32100
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.fgas.it dove è disponibile anche tutta la normativa sopra richiamata.
Segnaliamo questa importante opportunità di accesso ai contributi INAIL per interventi legati alla sicurezza nei luoghi di lavoro.
L’INAIL, concede contributi a fondo perduto fino a 100.000 euro alle imprese che intendono effettuare progetti di investimento volti al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori e progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.
La prenotazione delle risorse a valere sul nuovo bando può essere effettuata a partire dal 15 gennaio 2013
In particolare, sono finanziabili interventi di:
Novatech Srl è in grado di supportare le aziende interessate ad aderire al bando sia in termini di sviluppo del progetto che di iter formale per l’ottenimento dei contributi/finanziamenti.
Per ogni approfondimento contattateci ai seguenti recapiti:
tel. 049 8936673
e-mail: consulenza@novatech-srl.it
Dopo la disciplina sull’ end of waste relativa ai rottami ferrosi (Reg. UE 333/2011) è la volta dei rottami di vetro.
Il nuovo regolamento europeo – n. 1179/2012/UE – stabilisce le condizioni affinché i rottami di vetro, destinati a processi di rifusione, cessino di essere considerati rifiuti.
Il regolamento entrerà in vigore il 31 dicembre 2012, ma la piena operatività partirà dall’11 giugno 2013.
Si tratta di un regolamento attuativo della direttiva 2008/98/Ce sui rifiuti, la quale prevede le condizioni generali per la cessazione della qualifica di rifiuto (cd. “end of waste”), rinviando a successivi regolamenti l’individuazione dei criteri specifici per le diverse tipologie di materiali.
L’art. 3 del Reg. UE 1179/2012, stabilisce che i rottami di vetro cesseranno di essere considerati rifiuti quando all’atto della cessione dal produttore a un altro detentore, gli stessi soddisfino tutte le condizioni prestabilite dalla norma.
Tali condizioni, previste dall’allegato I, hanno ad oggetto:
Leggi il regolamento n. 1179/2012/UE