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Archivio per Categoria Approfondimenti

Trasporto via mare: modifiche al codice IMDG.

Si segnala che è stato pubblicato nella G.U. del 16 marzo 2013, n.  64 il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 12 febbraio 2013 che introduce delle nuove norme integrative al codice IMDG (emendamento 35-10) per la verifica della compatibilità chimica degli imballaggi e dei contenitori intermedi IBC di plastica destinati al trasporto di materie liquide.

Il Decreto dirigenziale del Comandante del Corpo delle capitanerie di porto del 29 settembre 2006 che conteneva le norme integrative al codice IMDG (emendamento 32-04) è stato abrogato.

Leggi il Decreto 12 febbraio 2013

REACH: modifiche all’Allegato XVII

L’allegato XVII al Regolamento (CE) n.1907/2006 relativo alle restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di alcune sostanze pericolose è stato modificato dal Regolamento (UE) n.126/2013 del 13 febbraio 2013.

Le principali modifiche riguardano:

  • la voce  6, relativa alle fibre di amianto, in cui si precisa che è vietato l’uso delle fibre anche nelle miscele;
  • la voce 42, relativa agli alcani C10-C13, cloro (paraffine clorurate a catena corta) è stata cancellata;
  • la voce 56, relativa al Diisocianato di metilendifenile (MDI), in cui sono stati inclusi degli isomeri;
  • la colonna “Note” dell’appendice 4, punto 29 sostanze mutagene di categoria 2, dove sono stati cancellati i riferimenti alle note E, H e S;
  • l’appendice 6, punto 30 sostanze tossiche per la riproduzione di categoria 2, dove è stata modificata la riga dell’acido 1,2-benzendicarbossilico, dipentilestere, ramificato e lineare;
  • l’appendice 10, punto 43 coloranti azoici,  che è stata sostituita.

ADR 2013: tutte le novità in breve.

L’ADR 2013 è entrato in vigore il 1 gennaio 2013 e diventerà obbligatorio il 1 luglio 2013.

Riassumiamo di seguito, le principali  novità di rilievo presenti nell’aggiornamento 2013 dell’ADR:

  • La proroga dell’utilizzo delle cisterne IMO (1, 2, 5 e 7), che non soddisfano le disposizioni dei capitoli 6.7 o 6.8, ma che sono state costruite e approvate prima del 1° gennaio 2003 conformemente alle disposizioni del Codice IMDG;
  • La definizione dell’ADR come norma prevalente quando vi è un qualsiasi tipo di conflitto tra una norma e le disposizioni dell’ADR;
  • La definizione dei recipienti a pressione di soccorso;
  • Lo speditore deve fornire al trasportatore informazioni e dati sulle merci pericolose che deve spedire in una maniera tracciabile;
  • Le merci imballate in quantità limitate trasportate in quantità superiore a 8 ton sono soggette alla restrizione al trasporto nella Categoria di galleria E; ed inoltre è stato chiarito che quando si superano le 8 ton nell’automezzo non si può esporre il pannello arancione invece del marchio apposito a meno che il trasporto non sia in ADR per il trasporto di altre merci pericolose;
  • Nel capitolo della security vengono specificate le soglie di security per tutti i radionuclidi;
  • Nella classe 1 è stato inserito un nuovo paragrafo riguardante i criteri di esclusione della classe 1 e nel glossario è stata aggiunta la nuova definizione “cartucce a salve per utensili”;
  • Nella classe 2 sono stati definiti i prodotti chimici sotto pressione;
  • Nella classe 3 è stato aggiunto il codice di classificazione F3  “Oggetti contenenti liquidi infiammabili”;
  • Nella classe 6.2 è stata aggiunta la seguente sezione riguardante il materiale o le attrezzature mediche;
  • Nella classe 8 è stato aggiunto il codice di classificazione CT3 “Oggetti che comprende l’UN 3506 mercurio contenuto in manufatti”;
  • Sono state variate e introdotte numerose disposizioni speciali del capitolo 3.3;
  • Molte istruzioni d’imballaggio del capitolo 4.1 sono variate e ne sono  sono state introdotte alcune di nuove;
  • Sono state definite le dimensioni dell’iscrizione UN n. ONU sui colli;
  • Sono stati definiti 2 nuovi numeri d’identificazione del pericolo: 28 gas corrosivo e 238 gas infiammabile corrosivo, necessari per i numeri ONU 3503 e 3505;
  • È stata aggiunta la nuova sezione 5.5.3 relativa alle disposizioni speciali da applicare ai colli, ai veicoli e ai container quando sono presenti materie che presentano un rischio d’asfissia utilizzate per scopi di refrigerazione o condizionamento;
  • È stata definita la cassa 4N di metallo diverso dall’acciaio o dall’alluminio;
  • È stato ribadito che l’interno e l’esterno di un veicolo o container devono essere ispezionati prima del carico per assicurarsi che non sia presente alcun danneggiamento tale da compromettere la sua integrità o quella dei colli da caricare;
  • È stato aggiunto il punto 7.5.2.4 che proibisce il carico in comune di merci pericolose imballate in quantità limitate con qualsiasi tipo di materie ed oggetti esplosivi, ad eccezione di quelli della divisione 1.4 e dei N. ONU 0161 e 0499;
  • Le prescrizioni del paragrafo che riguarda la movimentazione e lo stivaggio  si considerano rispettate se il carico viene stivato conformemente alla norma tecnica UNI EN 12195-1:2010 (Dispositivi di ancoraggio del carico su veicoli stradali).

Per ogni ulteriore approfondimento contattaci

 

Registro Nazionale Gas Fluorurati ad effetto serra

Riportiamo di seguito un sunto delle importanti novità per gli operatori che hanno a che fare con attività di installazione, manutenzione, manipolazione di gas ad effetto serra.

La norma è di particolare rilievo per gli adempimenti che implica, quali l’iscrizione in un apposito registro e l’obbligo di certificarsi per gli operatori del settore.

Le CCIAA stanno organizzando degli incontri di approfondimento in vista della piena operatività dei registri previsti dalla norma.

 

LA NORMATIVA

L’articolo 13 del D.P.R. n. 43/2012 istituisce presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate.

I SOGGETTI OBBLIGATI (articolo 8)

1.  Le seguenti persone devono iscriversi al Registro entro 60 giorni dalla sua istituzione:

a)  persone che svolgono una o più delle seguenti attività su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore che contengono gas fluorurati ad effetto serra:
            1)  controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e dalle applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali;
             2)  recupero di gas fluorurati ad effetto serra;
             3)  installazione;
             4)  manutenzione o riparazione;
b)  persone che svolgono una o più delle seguenti attività su impianti fissi di protezione antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra:
              1)  controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra;
              2)  recupero di gas fluorurati ad effetto serra, anche per quanto riguarda gli estintori;
              3)  installazione;
              4)  manutenzione o riparazione;
c)  persone addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione;
d)  persone addette al recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono;
e)  persone addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore, che rientrano nel campo d’applicazione della direttiva 2006/40/CE.

2.  Le imprese che svolgono le seguenti attività devono iscriversi al Registro entro 60 giorni dalla sua istituzione:

a)  installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra;
b)  installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti gas fluorurati ad effetto serra;
c)  recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione;
d)  recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono;
e)  recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore.
LA CERTIFICAZIONE E LE ATTESTAZIONI DEGLI OPERATORI  (art. 9)
1.  Le persone che svolgono le attività di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) e d), devono essere in possesso del pertinente certificato rilasciato da un organismo di certificazione designato ai sensi dell’articolo 5, comma 1, a seguito del superamento di un esame teorico e pratico basato sui requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze previste negli allegati rispettivamente dei regolamenti (CE) n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008 e n. 306/2008.
2.  Le persone che svolgono le attività di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a) e b), in possesso di un certificato provvisorio di cui all’articolo 10, comma 1, devono conseguire, entro sei mesi dal rilascio del predetto certificato provvisorio, il certificato di cui al comma 1.
3. Le persone che svolgono l’attività di cui all’articolo 8, comma 1, lettera e), devono essere in possesso di un attestato rilasciato da un organismo di attestazione di cui all’articolo 7, comma 1, a seguito del completamento di un corso di formazione basato sui requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze previste nell’allegato del regolamento (CE) n. 307/2008.
4.  Il certificato di cui al comma 1 ha una durata di dieci anni. Trascorso tale periodo, l’organismo di certificazione che ha rilasciato il certificato rinnova quest’ultimo su domanda dell’interessato.
5.  Le imprese possono svolgere le attività di cui all’articolo 8, comma 2, lettere a) e b), e prendere in consegna gas fluorurati ad effetto serra solo se in possesso del pertinente certificato rilasciato da un organismo di certificazione designato ai sensi dell’articolo 5, comma 1.

IL REGISTRO TELEMATICO (art. 13)

A partire dalla data di istituzione del Registro, chiunque intenda svolgere le attività previste dalla norma deve preventivamente iscriversi al Registro.

La gestione del Registro è affidata alle Camere di Commercio competenti, capoluogo di regione e di provincia autonoma ove è iscritta la sede legale dell’impresa o ove risiede la persona fisica.

Il Registro è costituito dalle seguenti sezioni:

  • Sezione degli organismi di certificazione di cui all’articolo 5, nonché degli organismi di valutazione della conformità e di attestazione di cui all’articolo 7;
  • Sezione delle persone e delle imprese in possesso di un certificato provvisorio in base all’articolo 10;
  • Sezione delle persone e delle imprese certificate ai sensi dell’articolo 9, commi 1 e 5;
  • Sezione delle persone che hanno ottenuto l’attestato in base all’articolo 9, comma 3;
  • Sezione delle persone che non sono soggette ad obbligo di certificazione in base alle deroghe o esenzioni previste rispettivamente dagli articoli 11 e 12;
  • Sezione delle persone e delle imprese che hanno ottenuto la certificazione in un altro Stato membro e che hanno trasmesso copia del proprio certificato ai sensi dell’articolo 14.

L’avvenuta istituzione del Registro viene pubblicata sul sito web del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

L’iscrizione al Registro deve essere effettuata entro 60 giorni dalla sua istituzione ed è condizione necessaria per ottenere i certificati e gli attestati.

INCONTRI DI APPROFONDIMENTO

Segnaliamo che le CCIAA stanno svolgendo degli incontri sul territorio per fornire  agli operatori coinvolti le informazioni e gli strumenti necessari per comprendere e procedere correttamente all’iscrizione al registro.

Questi gli incontri nelle sedi venete delle CCIAA:

PADOVA: Mercoledì 6 febbraio 2013 (ore 09.00 – 12.00) presso Centro Conferenze Piazza Zanellato, 21 35131

VERONA: Martedì 5 febbraio 2013 (ore 09.30 – 12.00) presso Verona Mercato, nella Sala Convegni della palazzina Direzionale lato ovest, Via Sommacampagna, 63 d/e 37137

ROVIGO: Lunedì 18 febbraio 2013 (ore 09.30 – 12.00) presso Polesine Innovazione via del Commercio, 43 45100 Rovigo

BELLUNO: Giovedì 28 febbraio 2013 (ore 09.30 – 12.00), presso C.C.I.A.A. Belluno P.zza Santo Stefano n.15/17 32100

 

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.fgas.it dove è disponibile anche tutta la normativa sopra richiamata.

 

Incentivi INAIL per la sicurezza sul lavoro

Segnaliamo questa importante opportunità di accesso ai contributi INAIL per interventi legati alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’INAIL, concede contributi a fondo perduto fino a 100.000 euro alle imprese che intendono effettuare progetti di investimento volti al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori e progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.

La prenotazione delle risorse  a valere sul nuovo bando può essere effettuata a partire dal 15 gennaio 2013

In particolare, sono finanziabili interventi di:

  • Ristrutturazione o modifica strutturale e/o impiantistica degli ambienti di lavoro;
  • Installazione e/o sostituzione di macchine, dispositivi e/o attrezzature;
  • Modifiche del layout produttivo;
  • Interventi relativi alla riduzione/eliminazione di fattori di rischio. Ad esempio: esposizione ad agenti biologici, sostanze pericolose, agenti chimici, cancerogeni (amianto) e mutageni, agenti fisici (rumore, vibrazioni, radiazioni ionizzanti / non ionizzanti, radiazioni ottiche artificiali), movimentazione manuale dei carichi e movimenti ripetuti, ecc.
  • Adozione di sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) di settore previsti da accordi INAIL- Parti Sociali;
  • Adozione ed eventuale certificazione di un Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro;
  • Adozione di un modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs. 231/01 (c.d. responsabilità amministrativa delle persone giuridiche);
  • Adozione di un sistema certificato SA 8000 (responsabilità sociale d’impresa ed etica);
  • Modalità di rendicontazione sociale asseverata da parte terza indipendente.

 

Novatech Srl è in grado di supportare le aziende interessate ad aderire al bando  sia in termini di sviluppo del progetto che di iter formale per l’ottenimento dei contributi/finanziamenti.

Per ogni approfondimento contattateci ai seguenti recapiti:

tel. 049 8936673

e-mail: consulenza@novatech-srl.it

 

 

Cessazione della qualifica di rifiuto per i rottami di vetro

Dopo la disciplina sull’ end of waste relativa ai rottami ferrosi (Reg. UE 333/2011) è la volta dei rottami di vetro.

Il nuovo regolamento europeo – n. 1179/2012/UE – stabilisce le condizioni affinché i rottami di vetro, destinati a processi di rifusione, cessino di essere considerati rifiuti.

Il regolamento entrerà in vigore il 31 dicembre 2012, ma la piena operatività partirà dall’11 giugno 2013. 

Si tratta di un regolamento attuativo della direttiva 2008/98/Ce sui rifiuti, la quale prevede le condizioni generali per la cessazione della qualifica di rifiuto (cd. “end of waste”), rinviando a successivi regolamenti l’individuazione dei criteri specifici per le diverse tipologie di materiali.

L’art. 3 del Reg.  UE 1179/2012, stabilisce che i rottami di vetro cesseranno di essere considerati rifiuti quando all’atto della cessione dal produttore a un altro detentore, gli stessi soddisfino tutte le condizioni prestabilite dalla norma.

Tali condizioni, previste dall’allegato I,  hanno ad oggetto:

  • Punto 1. Qualità dei rottami di vetro ottenuti dall’operazione di recupero
  • Punto 2. Rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero
  • Punto 3. Processi e tecniche di trattamento

 

Leggi il regolamento n. 1179/2012/UE

 

Rapporto sul riciclo in Italia nel 2012

L’Italia del Riciclo 2012 è il rapporto realizzato da FISE UNIRE e dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile sull’andamento del settore del riciclo dei rifiuti in Italia che verrà presentato mercoledì 5 Dicembre, presso la Sala delle conferenze di Piazza Montecitorio.

Attraverso l’analisi del contesto nazionale ed internazionale, svolta sulla base degli ultimi documenti e studi pubblicati, esso individua le dinamiche europee ed internazionali dei sistemi e dei mercati dei materiali riciclati, nonchè le tendenze in atto nel nostro Paese.

Per informazioni Fondazionesvilupposostenibile

Novatech si certifica ICIM

Si comunica che Novatech Srl, a partire dal 17/11/2012,  ha trasferito i propri certificati qualità e ambiente all’ente di certificazione ICIM SpA.

Nella pagina “Certificazioni” sono reperibili i certificati aggiornati ISO 9001 e ISO 14001.

 

 

Da CONAI: le 10 regole per la raccolta differenziata di qualità

“Differenziare bene per riciclare meglio”

Questo lo slogan scelto da CONAI per promuovere la propria campagna di sensibilizzazione alla corretta differenziazione dei rifiuti di origine domestica

Fare bene la raccolta differenziata è il primo passo per migliorare i risultati di riciclo degli imballaggi di acciaioalluminiocartalegnoplasticavetro.

Infatti, è sufficiente seguire pochi semplici accorgimenti – come separare correttamente gli imballaggi o pulirli prima di gettarli – per ridurre le impurità nei rifiuti raccolti e consentire una maggiore resa in termini di riciclo.

La campagna prevede degli eventi sul territorio durante i mesi di ottobre e novembre: leggi il calendario

Scarica il decalogo della raccolta differenziata di qualità.

Per ogni ulteriore informazione www.raccolta10piu.it

Premio Impresa Ambiente: alla sesta edizione.

Il Premio Impresa Ambiente, promosso dalla Camera di Commercio di Roma (Asset Camera) e dal Ministero dell’Ambiente, si ripropone quest’anno per la sesta edizione.

Si tratta di un importante riconoscimento per le aziende che si sono distinte nei campi dello sviluppo sostenibile, del rispetto ambientale e della responsabilità sociale.

Possono partecipare le imprese iscritte regolarmente alla Camera di Commercio (microimprese, piccole, medie e grandi imprese) e le imprese pubbliche (come definite dalla Direttiva 2000/52/CE).

Il concorso prevede quattro categorie:

  • migliore gestione
  • miglior prodotto
  • miglior processo/tecnologia
  • migliore cooperazione internazionale

Tra le sezioni è previsto anche un “Premio Speciale Giovane Imprenditore” riservato a titolari o dirigenti d’impresa under 40 che si siano distinti per spiccate capacità imprenditoriali, innovazione ed attività di ricerca nell’ambito dello sviluppo ecosostenibile.

Leggi il bando e le modalità di partecipazione

Partecipa compilando il form on-line entro il 12 Novembre 2012.

Per ogni ulteriore informazione www.premioimpresambiente.it

 

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