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Archivio per Categoria Approfondimenti

Fondo Kyoto: 600 milioni di euro di finanziamenti dal Ministero dell’Ambiente

600 milioni di euro a disposizione di cittadini, imprese e persone giuridiche pubbliche e private (comprese Associazioni e Fondazioni) che potranno presentare richieste di finanziamento per progetti legati alla promozione dell’efficienza energetica, della ricerca innovativa in campo ambientale e delle fonti rinnovabili.

Il Fondo Kyoto, programma del Ministero dell’Ambiente gestito dalla Cassa depositi e prestiti (CDP) ha aperto i battenti il 16 marzo 2012.  Si tratta  di un fondo  “rotativo” cioè alimentato attraverso le rate di rimborso delle erogazioni concesse.

Le risorse di 600 milioni di euro verranno  distribuite in tre cicli da € 200 milioni l’uno.

Le domande di finanziamento si potranno presentare fino al 14 luglio 2012 attraverso l’applicativo disponibile sul sito di Cassa Depositi e prestiti www.cassaddpp.it

 

 

CONAI: anche bicchieri e piatti nella plastica

A partire dal 1° maggio 2012 i piatti e i bicchieri di plastica “usa e getta” potranno essere inseriti nella raccolta differenziata degli imballaggi di plastica. Lo hanno comunicato il 21 marzo 2012 l’ANCI (Associazione Nazionale Comuni d’Italia) insieme al Conai.

Fino ad oggi tali tipologie di rifiuto andavano inserite nella raccolta indifferenziata del secco.  Non saranno ancora ricompresi nella modifica, invece, le posate di plastica che continueranno ad essere gettate nel secco.

Non sono ancora stati pubblicati i dettagli tecnici di questa novità, attesi per la metà di aprile, di certo è che tali rifiuti di imballaggio dovranno essere ripuliti dai residui organici per non comprometterne il recupero: non sarà necessario lavarli, ma quanto meno svuotarli dai residui di cibo e bevande.

Leggi il comunicato di CONAI

 

 

REACH: modifiche all’elenco delle sostanze cancerogene

Con la pubblicazione del Regolamento n. 109/2012 è stato modificato l’allegato XVII del Regolamento REACH (n. 1907/2006) relativo alle restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato ed uso di alcune sostanze, preparati ed articoli pericolosi.

La modifica principale riguarda alcune voci nell’appendice 1 che contiene l’elenco delle sostanze cancerogene di categoria 1.

REGOLAMENTO (UE) N. 109/2012 della Commissione del 9 febbraio 2012
Recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’allegato XVII (sostanze CMR)

MUD 2012: chi, come, quando?

Anche quest’anno il Ministero dell’Ambiente non sta mancando di riservare sorprese che destano sbigottimento e confusione in materia di MUD, la denuncia annuale dei rifiuti che tradizionalmente deve essere presentata entro il 30 aprile di ogni anno.

Proviamo a ricapitolare l’attuale stato dell’arte all’indomani delle proroghe contenute nei più  recenti provvedimenti in tema di MUD e di SISTRI  (D.M. 12 novembre 2011,  D.P.C.M. 23 dicembre 2011 e D.L. 29 dicembre 2011, n. 216).

A – Soggetti obbligati alla presentazione del MUD  (dati 2011), con modello cartaceo contenuto nel D.P.C.M. 23 dicembre 2011,  entro il 30 aprile 2012:

  • Comuni, consorzi di comuni e comunità montane
  • Comuni della regione Campania e comuni che aderiscono volontariamente al SISTRI
  • Consorzio nazionale degli imballaggi di cui all’articolo 224 del d.lgs. n. 152/2006 e sistemi riconosciuti di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c) del medesimo decreto legislativo
  • Soggetti che effettuano la raccolta, il trasporto, il trattamento ed il recupero dei veicoli fuori uso
  • Soggetti di cui all’articolo 13, commi 6 e 7, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, iscritti al Registro Nazionale dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all’articolo 14 del medesimo decreto legislativo

B – Soggetti obbligati alla dichiarazione Sistri  (dati 2011), attraverso il portale del SISTRI con l’utilizzo della procedura informatica (non ancora attiva), entro il 30 aprile 2012:

  • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi tranne imprenditori agricoli con volume annuo di affari non superiore a 8000 euro
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del d.lgs n. 152/2006 con più di 10 dipendenti
Questi stessi soggetti dovranno presentare anche una dichiarazione Sistri relativa all’anno 2012 per le movimentazione di rifiuti registrate su registro cartaceo prima dell’avvio della piena operatività del Sistri (attualmente quindi per i dati dal 1 gennaio 2012 al 1 aprile 2012). Salvo eventuali ulteriore proroghe legate all’avvio del Sistri,
per questa dichiarazione la data di scadenza è il 2 ottobre 2012.

C – Soggetti esonerati dalla dichiarazione:
Non sono tenuti a presentare alcuna dichiarazione, in quanto non previsto da disposizioni legislative:

  • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti
  • Commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione
  • Consorzi istituiti per il recupero o il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati

 

Da quanto sopra si evince che i produttori iniziali di rifiuti speciali soggetti all’obbligo di dichiarazione (punto B) devono espletare questo adempimento solo attraverso il SISTRI con l’utilizzo della procedura informatica che attualmente non è ancora disponibile.  Infatti, il D.P.C.M., pubblicato in data 23 dicembre 2011, non contiene traccia delle schede cartacee relative al MUD per i produttori di rifiuti.

Questa situazione potrebbe ulteriormente cambiare nei prossimi mesi, quindi restiamo in attesa di sapere cosa accadrà.

Sicurezza sul lavoro: nuova formazione obbligatoria

Sono stati approvati in data 21 dicembre 2011 gli Accordi Stato-Regioni che disciplinano i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi obbligatori in materia di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro ai sensi del vigente D. Lgs. n. 81/2008.

Si tratta di due provvedimenti distinti, l’uno disciplinante la formazione dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti, l’altro la formazione dei datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di prevenzione protezione dai rischi.

I corsi obbligatori, pertanto, coinvolgeranno tutti questi soggetti e dovranno essere svolti entro i termini fissati dagli Accordi che spaziano dai 12 ai 18 mesi a seconda dei destinatari.

Il monte ore previsto varia da un minimo di 8 ore fino ad arrivare alle 24 ore a secondo del livello di rischio che riveste l’azienda sulla base della classificazione ATECO 2002 e 2007 (basso, medio, alto) e della qualifica che riveste il destinatario.

Leggi:

Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3 , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Regolamento CLP: sanzioni in vigore dal 30 novembre 2011

Con il regolamento 1272/2008/Ce in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose, entrato in vigore il 20 gennaio 2009, l’Ue ha adattato il sistema comunitario di classificazione al sistema mondiale armonizzato delle Nazioni Unite (Ghs).

Con  D. Lgs. 27 ottobre 2011, n. 186 – “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio di sostanze e miscele, che modifica ed abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006”  –  pubblicato in G.U. il 15 novembre 2011, n. 266, con entrata in vigore il 30 novembre 2011,  l’Italia ha fissato l’entità delle  sanzioni amministrative pecuniarie da applicare con riferimento alle violano delle disposizioni comunitarie (da un minimo di 3mila a un massimo di 90mila euro); è escluso dalle previsioni il pagamento in misura ridotta.

In caso di sperimentazione su esseri umani sono previste anche le sanzioni penali dell’arresto o l’ammenda fino a 150mila euro.

I reati ambientali e le sanzioni nel D. Lgs. n. 231/01

Con l’entrata in vigore del D. Lgs. n.121/2011, avvenuta lo scorso 16 agosto, i reati ambientali sono entrati a far parte del D. Lgs n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.

Tali illeciti, se commessi da un amministratore o da un dipendente di una società, implicano la responsabilità amministrativa della società che ne abbia tratto interesse o vantaggio oltre all’applicazione delle sanzioni penali a carico della persona imputata del reato.

La società può evitare di incorrere nelle sanzioni qualora abbia adottato ed implementato un efficace modello organizzativo che evidenzi l’idoneità a prevenire la perpetrazione di tali reati. L’applicazione del modello organizzativo deve essere sorvegliata da un organismo di vigilanza riconosciuto.

Riassumiamo qui di seguito le violazioni in campo penale che danno luogo a questa forma di responsabilità.

Da notare che il D. Lgs. n. 231/01 prevede un sistema sanzionatorio basato sul  meccanismo delle “quote” al fine di consentire all’autorità giudicante una certa elasticità nella commisurazione della pena alla fattispecie concreta.

Ogni quota va da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1549 euro.

REATO

SANZIONE PECUNIARIA 

INQUINAMENTO DELLE  ACQUE, DEL  SUOLO, DEL SOTTOSUOLO

Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze indicate nelle Tabelle 3 e 4 dell’Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006 in riferimento alle sostanze indicate nella Tabella 5 in concentrazioni superiori ai limiti o senza osservare le prescrizioni dell’autorizzazione

da 150 a 250 quote

(da Euro 38.700 ad Euro 387.250)

Scarico in mare di sostanze per le quali è imposto il divieto assoluto di scarico

da 150 a 250 quote

(da Euro 38.700 ad Euro 387.250)

Scarico di acque reflue industriali sul suolo o nel sottosuolo contenenti sostanze pericolose indicate nelle Tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006 in concentrazioni superiori ai limiti

da 200 a 300 quote

(da Euro 51.600 ad Euro 464.700)

Scarico di acque reflue non autorizzato sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo o nel sottosuolo

da 200 a 300 quote

(da Euro 51.600 ad Euro 464.700)

Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con superamento delle concentrazioni soglia di rischio

fino a 250 quote

(fino ad Euro 387.250)

Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con superamento delle concentrazioni soglia di rischio riferite a sostanze pericolose

da 150 a 250 quote

(da Euro 38.700 ad Euro 387.250)

Inquinamento colposo del mare provocato dalle navi

fino a 250 quote

(fino ad Euro 387.250)

Inquinamento doloso del mare provocato dalle navi e inquinamento colposo del mare con danni permanenti

da 150 a 250 quote

(da Euro 38.700 ad Euro 387.250)

Inquinamento doloso del mare con danni permanenti provocato dalle navi

da 200 a 300 quote

(da Euro 51.600 ad Euro 464.700)

RIFIUTI

Attività illecita di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti speciali non pericolosi

fino a 250 quote

(fino ad Euro 387.250)

Deposito temporaneo illecito di rifiuti sanitari pericolosi

fino a 250 quote

(fino ad Euro 387.250)

Attività illecita di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti speciali pericolosi

da 150 a 250 quote

(da Euro 38.700 ad Euro 387.250)

Realizzazione e gestione di discarica abusiva di rifiuti non pericolosi

da 150 a 250 quote

(da Euro 38.700 ad Euro 387.250)

Attività illecita di miscelazione di rifiuti

da 150 a 250 quote

(da Euro 38.700 ad Euro 387.250)

Realizzazione e gestione di discarica abusiva di rifiuti pericolosi

da 200 a 300 quote

(da Euro 51.600 ad Euro 464.700)

Predisposizione ed uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni

da 150 a 250 quote

(da Euro 38.700 ad Euro 387.250)

Spedizione transfrontaliera di rifiuti costituente traffico illecito

da 150 a 250 quote

(da Euro 38.700 ad Euro 387.250)

Attività organizzate per il traffico illecito di ingenti quantitativi di rifiuti

da 300 a 500 quote

(da Euro 77.400 ad Euro 774.500)

Attività organizzate per il traffico illecito di ingenti quantitativi di rifiuti radioattivi

da 400 a 800 quote

(da Euro 103.200 ad Euro 1.239.200)

VIOLAZIONI IN MATERIA DI SISTRI

Trasporto di rifiuti pericolosi in assenza della copia cartacea della scheda SISTRI e della copia del certificato analitico ove prescritto

da 150 a 250 quote

(da Euro 38.700 ad Euro 387.250)

Trasporto di rifiuti non pericolosi con scheda SISTRI fraudolentemente alterata (punito con sanzione amministrativa da 51.600 a 464.700 €);

da 150 a 250 quote

(da Euro 38.700 ad Euro 387.250)

Trasporto di rifiuti pericolosi con scheda SISTRI fraudolentemente alterata

da 200 a 300 quote

(da Euro 51.600 ad Euro 464.700)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Superamento dei valori limite di emissione in atmosfera che provochi il superamento dei valori limite di qualità dell’aria

fino a 250 quote

(fino ad Euro 387.250)

Produzione o impiego di sostanze lesive dell’ozono stratosferico non ammesse

da 150 a 250 quote

(da Euro 38.700 ad Euro 387.250)

VIOLAZIONI VERSO SPECIE PROTETTE

Commercio, importazione, esportazione di esemplari di specie animali protette

fino a 250 quote

(fino ad Euro 387.250)

Pulizia reti fognarie: nota del Ministero dei Trasporti

Il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture ha pubblicato una nota di chiarimenti relativa all’iscrizione all’Albo Nazionale Autotrasportatori per il trasporto di rifiuti derivanti da pulizia manutentiva delle reti fognarie.
Vi si afferma che tale trasporto deve essere eseguito con veicoli iscritti all’albo autotrasportatori per il trasporto di cose conto terzi qualora il committente del trasporto  sia diverso dal soggetto che effettua il trasporto stesso.

Resta necessaria l’iscrizione anche all’Albo Nazionale Gestori Ambientali prevista dall’art. 212 del D. Lgs. n. 152/2006.

Leggi la nota del Ministero

Direttiva RAEE: in attesa di restyling

E’ attesa per i prossimi mesi la pubblicazione di una nuova versione della direttiva sui rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) che prevede delle misure più severe in merito al contrasto allo smaltimento illegale dei RAEE e obiettivi più elevati del livello di raccolta delle AEE giunte a fine vita.

Com’è noto la direttiva RAEE prevede la gestione del fine vita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche garantendo un sistema di raccolta capillare attraverso i distributori e il loro avvio a processi di  recupero delle sostanze contenute.

Attualmente l’obiettivo forfetario previsto dalla normativa vigente prevede un quantitativo annuo di 4 kg pro-capite di RAEE raccolti e gestiti.

Tra gli obiettivi rivisti che la nuova Direttiva si propone c’è il raggiungimento della percentuale dell’85 % della raccolta dei rifiuti elettronici realmente prodotti entro il 2016. Anche il Consiglio Ue sostiene un obiettivo del 65%, ma basato sui beni messi in vendita e da realizzare progressivamente nella maggior parte dei Paesi Ue entro il 2020 e in altri Paesi entro il 2022.

 

Un autunno in verde. Gli appuntamenti “eco” dei prossimi mesi.

L’autunno è ricco di occasioni ed eventi legati alle tematiche dell’ambiente dello sviluppo sostenibile e della green economy.

Si seguito un riepilogo di alcune delle iniziative da segnare nel calendario per i prossimi mesi.

Ravenna 2011
Ravenna, 28-30 settembre 2011

Un festival su rifiuti, acqua, energia; tre giorni di incontri di tipo informativo – formativo dedicati alle tematiche tecnico-economiche; è previsto un ricco programma di eventi culturali.
http://www.ravenna2011.it/

 

Festival internazionale dell’ambiente
Milano, 19-22 ottobre 2011

Giunto alla IV Edizione, il Festival Internazionale dell’Ambiente propone un approfondimento
sulle opportunità offerte dalla green economy, attraverso un programma ricco di incontri, dibattiti,workshop, eventi, spettacoli, dimostrazioni e laboratori.

http://www.festival-ambiente.com/

 

Ecomondo

Rimini fiera, 9-12 novembre 2011

15° fiera internazionale del recupero di materia ed energia e dello sviluppo sostenibile
http://www.ecomondo.com/

 

Settimana europea per la riduzione dei rifiuti
Dal 19 al 27 novembre 2011

La settimana europea per la riduzione dei rifiuti ha lo scopo di:

– Promuovere le azioni di riduzione sostenibile dei rifiuti in Europa
– Incrementare la consapevolezza sulla prevenzione della produzione di rifiuti e sulle strategia di riduzione e politiche dell’Unione Europea e i suoi Stati membri
– Imprimere fermamente il concetto della riduzione dei rifiuti, sottolineando le azioni portate avanti da vari attori
– Motivare il maggior numero possibile di cittadini a diventare attivi fornendo informazioni concrete sulle giuste abitudini a comportamenti che possono essere realmente adottati
– Mostrare come i nostri consumi condizionano l’ambiente e i cambiamenti climatici ed enfatizzare i legami tra la riduzione dei rifiuti e lo sviluppo sostenibile

http://www.ecodallecitta.it/menorifiuti/
http://www.ewwr.eu/en/node/18

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