600 milioni di euro a disposizione di cittadini, imprese e persone giuridiche pubbliche e private (comprese Associazioni e Fondazioni) che potranno presentare richieste di finanziamento per progetti legati alla promozione dell’efficienza energetica, della ricerca innovativa in campo ambientale e delle fonti rinnovabili.
Il Fondo Kyoto, programma del Ministero dell’Ambiente gestito dalla Cassa depositi e prestiti (CDP) ha aperto i battenti il 16 marzo 2012. Si tratta di un fondo “rotativo” cioè alimentato attraverso le rate di rimborso delle erogazioni concesse.
Le risorse di 600 milioni di euro verranno distribuite in tre cicli da € 200 milioni l’uno.
Le domande di finanziamento si potranno presentare fino al 14 luglio 2012 attraverso l’applicativo disponibile sul sito di Cassa Depositi e prestiti www.cassaddpp.it
A partire dal 1° maggio 2012 i piatti e i bicchieri di plastica “usa e getta” potranno essere inseriti nella raccolta differenziata degli imballaggi di plastica. Lo hanno comunicato il 21 marzo 2012 l’ANCI (Associazione Nazionale Comuni d’Italia) insieme al Conai.
Fino ad oggi tali tipologie di rifiuto andavano inserite nella raccolta indifferenziata del secco. Non saranno ancora ricompresi nella modifica, invece, le posate di plastica che continueranno ad essere gettate nel secco.
Non sono ancora stati pubblicati i dettagli tecnici di questa novità, attesi per la metà di aprile, di certo è che tali rifiuti di imballaggio dovranno essere ripuliti dai residui organici per non comprometterne il recupero: non sarà necessario lavarli, ma quanto meno svuotarli dai residui di cibo e bevande.
Leggi il comunicato di CONAI
Con la pubblicazione del Regolamento n. 109/2012 è stato modificato l’allegato XVII del Regolamento REACH (n. 1907/2006) relativo alle restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato ed uso di alcune sostanze, preparati ed articoli pericolosi.
La modifica principale riguarda alcune voci nell’appendice 1 che contiene l’elenco delle sostanze cancerogene di categoria 1.
REGOLAMENTO (UE) N. 109/2012 della Commissione del 9 febbraio 2012
Recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’allegato XVII (sostanze CMR)
Anche quest’anno il Ministero dell’Ambiente non sta mancando di riservare sorprese che destano sbigottimento e confusione in materia di MUD, la denuncia annuale dei rifiuti che tradizionalmente deve essere presentata entro il 30 aprile di ogni anno.
Proviamo a ricapitolare l’attuale stato dell’arte all’indomani delle proroghe contenute nei più recenti provvedimenti in tema di MUD e di SISTRI (D.M. 12 novembre 2011, D.P.C.M. 23 dicembre 2011 e D.L. 29 dicembre 2011, n. 216).
A – Soggetti obbligati alla presentazione del MUD (dati 2011), con modello cartaceo contenuto nel D.P.C.M. 23 dicembre 2011, entro il 30 aprile 2012:
B – Soggetti obbligati alla dichiarazione Sistri (dati 2011), attraverso il portale del SISTRI con l’utilizzo della procedura informatica (non ancora attiva), entro il 30 aprile 2012:
C – Soggetti esonerati dalla dichiarazione:
Non sono tenuti a presentare alcuna dichiarazione, in quanto non previsto da disposizioni legislative:
Da quanto sopra si evince che i produttori iniziali di rifiuti speciali soggetti all’obbligo di dichiarazione (punto B) devono espletare questo adempimento solo attraverso il SISTRI con l’utilizzo della procedura informatica che attualmente non è ancora disponibile. Infatti, il D.P.C.M., pubblicato in data 23 dicembre 2011, non contiene traccia delle schede cartacee relative al MUD per i produttori di rifiuti.
Questa situazione potrebbe ulteriormente cambiare nei prossimi mesi, quindi restiamo in attesa di sapere cosa accadrà.
Sono stati approvati in data 21 dicembre 2011 gli Accordi Stato-Regioni che disciplinano i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi obbligatori in materia di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro ai sensi del vigente D. Lgs. n. 81/2008.
Si tratta di due provvedimenti distinti, l’uno disciplinante la formazione dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti, l’altro la formazione dei datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di prevenzione protezione dai rischi.
I corsi obbligatori, pertanto, coinvolgeranno tutti questi soggetti e dovranno essere svolti entro i termini fissati dagli Accordi che spaziano dai 12 ai 18 mesi a seconda dei destinatari.
Il monte ore previsto varia da un minimo di 8 ore fino ad arrivare alle 24 ore a secondo del livello di rischio che riveste l’azienda sulla base della classificazione ATECO 2002 e 2007 (basso, medio, alto) e della qualifica che riveste il destinatario.
Leggi:
Con il regolamento 1272/2008/Ce in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose, entrato in vigore il 20 gennaio 2009, l’Ue ha adattato il sistema comunitario di classificazione al sistema mondiale armonizzato delle Nazioni Unite (Ghs).
Con D. Lgs. 27 ottobre 2011, n. 186 – “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio di sostanze e miscele, che modifica ed abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006” – pubblicato in G.U. il 15 novembre 2011, n. 266, con entrata in vigore il 30 novembre 2011, l’Italia ha fissato l’entità delle sanzioni amministrative pecuniarie da applicare con riferimento alle violano delle disposizioni comunitarie (da un minimo di 3mila a un massimo di 90mila euro); è escluso dalle previsioni il pagamento in misura ridotta.
In caso di sperimentazione su esseri umani sono previste anche le sanzioni penali dell’arresto o l’ammenda fino a 150mila euro.
Con l’entrata in vigore del D. Lgs. n.121/2011, avvenuta lo scorso 16 agosto, i reati ambientali sono entrati a far parte del D. Lgs n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.
Tali illeciti, se commessi da un amministratore o da un dipendente di una società, implicano la responsabilità amministrativa della società che ne abbia tratto interesse o vantaggio oltre all’applicazione delle sanzioni penali a carico della persona imputata del reato.
La società può evitare di incorrere nelle sanzioni qualora abbia adottato ed implementato un efficace modello organizzativo che evidenzi l’idoneità a prevenire la perpetrazione di tali reati. L’applicazione del modello organizzativo deve essere sorvegliata da un organismo di vigilanza riconosciuto.
Riassumiamo qui di seguito le violazioni in campo penale che danno luogo a questa forma di responsabilità.
Da notare che il D. Lgs. n. 231/01 prevede un sistema sanzionatorio basato sul meccanismo delle “quote” al fine di consentire all’autorità giudicante una certa elasticità nella commisurazione della pena alla fattispecie concreta.
Ogni quota va da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1549 euro.
REATO |
SANZIONE PECUNIARIA |
INQUINAMENTO DELLE ACQUE, DEL SUOLO, DEL SOTTOSUOLO |
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Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze indicate nelle Tabelle 3 e 4 dell’Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006 in riferimento alle sostanze indicate nella Tabella 5 in concentrazioni superiori ai limiti o senza osservare le prescrizioni dell’autorizzazione |
da 150 a 250 quote (da Euro 38.700 ad Euro 387.250) |
Scarico in mare di sostanze per le quali è imposto il divieto assoluto di scarico |
da 150 a 250 quote (da Euro 38.700 ad Euro 387.250) |
Scarico di acque reflue industriali sul suolo o nel sottosuolo contenenti sostanze pericolose indicate nelle Tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006 in concentrazioni superiori ai limiti |
da 200 a 300 quote (da Euro 51.600 ad Euro 464.700) |
Scarico di acque reflue non autorizzato sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo o nel sottosuolo |
da 200 a 300 quote (da Euro 51.600 ad Euro 464.700) |
Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con superamento delle concentrazioni soglia di rischio |
fino a 250 quote (fino ad Euro 387.250) |
Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con superamento delle concentrazioni soglia di rischio riferite a sostanze pericolose |
da 150 a 250 quote (da Euro 38.700 ad Euro 387.250) |
Inquinamento colposo del mare provocato dalle navi |
fino a 250 quote (fino ad Euro 387.250) |
Inquinamento doloso del mare provocato dalle navi e inquinamento colposo del mare con danni permanenti |
da 150 a 250 quote (da Euro 38.700 ad Euro 387.250) |
Inquinamento doloso del mare con danni permanenti provocato dalle navi |
da 200 a 300 quote (da Euro 51.600 ad Euro 464.700) |
RIFIUTI |
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Attività illecita di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti speciali non pericolosi |
fino a 250 quote (fino ad Euro 387.250) |
Deposito temporaneo illecito di rifiuti sanitari pericolosi |
fino a 250 quote (fino ad Euro 387.250) |
Attività illecita di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti speciali pericolosi |
da 150 a 250 quote (da Euro 38.700 ad Euro 387.250) |
Realizzazione e gestione di discarica abusiva di rifiuti non pericolosi |
da 150 a 250 quote (da Euro 38.700 ad Euro 387.250) |
Attività illecita di miscelazione di rifiuti |
da 150 a 250 quote (da Euro 38.700 ad Euro 387.250) |
Realizzazione e gestione di discarica abusiva di rifiuti pericolosi |
da 200 a 300 quote (da Euro 51.600 ad Euro 464.700) |
Predisposizione ed uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni |
da 150 a 250 quote (da Euro 38.700 ad Euro 387.250) |
Spedizione transfrontaliera di rifiuti costituente traffico illecito |
da 150 a 250 quote (da Euro 38.700 ad Euro 387.250) |
Attività organizzate per il traffico illecito di ingenti quantitativi di rifiuti |
da 300 a 500 quote (da Euro 77.400 ad Euro 774.500) |
Attività organizzate per il traffico illecito di ingenti quantitativi di rifiuti radioattivi |
da 400 a 800 quote (da Euro 103.200 ad Euro 1.239.200) |
VIOLAZIONI IN MATERIA DI SISTRI |
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Trasporto di rifiuti pericolosi in assenza della copia cartacea della scheda SISTRI e della copia del certificato analitico ove prescritto |
da 150 a 250 quote (da Euro 38.700 ad Euro 387.250) |
Trasporto di rifiuti non pericolosi con scheda SISTRI fraudolentemente alterata (punito con sanzione amministrativa da 51.600 a 464.700 €); |
da 150 a 250 quote (da Euro 38.700 ad Euro 387.250) |
Trasporto di rifiuti pericolosi con scheda SISTRI fraudolentemente alterata |
da 200 a 300 quote (da Euro 51.600 ad Euro 464.700) |
EMISSIONI IN ATMOSFERA |
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Superamento dei valori limite di emissione in atmosfera che provochi il superamento dei valori limite di qualità dell’aria |
fino a 250 quote (fino ad Euro 387.250) |
Produzione o impiego di sostanze lesive dell’ozono stratosferico non ammesse |
da 150 a 250 quote (da Euro 38.700 ad Euro 387.250) |
VIOLAZIONI VERSO SPECIE PROTETTE |
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Commercio, importazione, esportazione di esemplari di specie animali protette |
fino a 250 quote (fino ad Euro 387.250) |
Il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture ha pubblicato una nota di chiarimenti relativa all’iscrizione all’Albo Nazionale Autotrasportatori per il trasporto di rifiuti derivanti da pulizia manutentiva delle reti fognarie.
Vi si afferma che tale trasporto deve essere eseguito con veicoli iscritti all’albo autotrasportatori per il trasporto di cose conto terzi qualora il committente del trasporto sia diverso dal soggetto che effettua il trasporto stesso.
Resta necessaria l’iscrizione anche all’Albo Nazionale Gestori Ambientali prevista dall’art. 212 del D. Lgs. n. 152/2006.
Leggi la nota del Ministero
E’ attesa per i prossimi mesi la pubblicazione di una nuova versione della direttiva sui rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) che prevede delle misure più severe in merito al contrasto allo smaltimento illegale dei RAEE e obiettivi più elevati del livello di raccolta delle AEE giunte a fine vita.
Com’è noto la direttiva RAEE prevede la gestione del fine vita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche garantendo un sistema di raccolta capillare attraverso i distributori e il loro avvio a processi di recupero delle sostanze contenute.
Attualmente l’obiettivo forfetario previsto dalla normativa vigente prevede un quantitativo annuo di 4 kg pro-capite di RAEE raccolti e gestiti.
Tra gli obiettivi rivisti che la nuova Direttiva si propone c’è il raggiungimento della percentuale dell’85 % della raccolta dei rifiuti elettronici realmente prodotti entro il 2016. Anche il Consiglio Ue sostiene un obiettivo del 65%, ma basato sui beni messi in vendita e da realizzare progressivamente nella maggior parte dei Paesi Ue entro il 2020 e in altri Paesi entro il 2022.
L’autunno è ricco di occasioni ed eventi legati alle tematiche dell’ambiente dello sviluppo sostenibile e della green economy.
Si seguito un riepilogo di alcune delle iniziative da segnare nel calendario per i prossimi mesi.
Ravenna 2011
Ravenna, 28-30 settembre 2011
Un festival su rifiuti, acqua, energia; tre giorni di incontri di tipo informativo – formativo dedicati alle tematiche tecnico-economiche; è previsto un ricco programma di eventi culturali.
http://www.ravenna2011.it/
Festival internazionale dell’ambiente
Milano, 19-22 ottobre 2011
Giunto alla IV Edizione, il Festival Internazionale dell’Ambiente propone un approfondimento
sulle opportunità offerte dalla green economy, attraverso un programma ricco di incontri, dibattiti,workshop, eventi, spettacoli, dimostrazioni e laboratori.
http://www.festival-ambiente.com/
Ecomondo
Rimini fiera, 9-12 novembre 2011
15° fiera internazionale del recupero di materia ed energia e dello sviluppo sostenibile
http://www.ecomondo.com/
Settimana europea per la riduzione dei rifiuti
Dal 19 al 27 novembre 2011
La settimana europea per la riduzione dei rifiuti ha lo scopo di:
– Promuovere le azioni di riduzione sostenibile dei rifiuti in Europa
– Incrementare la consapevolezza sulla prevenzione della produzione di rifiuti e sulle strategia di riduzione e politiche dell’Unione Europea e i suoi Stati membri
– Imprimere fermamente il concetto della riduzione dei rifiuti, sottolineando le azioni portate avanti da vari attori
– Motivare il maggior numero possibile di cittadini a diventare attivi fornendo informazioni concrete sulle giuste abitudini a comportamenti che possono essere realmente adottati
– Mostrare come i nostri consumi condizionano l’ambiente e i cambiamenti climatici ed enfatizzare i legami tra la riduzione dei rifiuti e lo sviluppo sostenibile
http://www.ecodallecitta.it/menorifiuti/
http://www.ewwr.eu/en/node/18