All’inizio erano le “telenovelas“, poi sono arrivate dall’America le “soap opera“. Le prime produzioni italiane si chiamavano “sceneggiati”, poi sostituiti dalle più evolute “fiction” e dai “serials“.
In qualsivoglia modo si decida di chiamarle si tratta di produzioni – soprattutto le prime, di origine latino-americana, di scarsissimo valore artistico – rappresentanti le saghe intricate e surreali di famiglie quale la notissima e infinita serie “Beautiful”. Le telenovelas divennero negli anni ’80-’90 un fenomeno sociale e mediatico a livello planetario prima dell’avvento dei reality che ne hanno gradualmente rubato la scena.
Cosa c’entra tutto questo con il SISTRI?
Non è così difficile trovare le note in comune: ricco uso di colpi di scena, capovolgimenti imprevisti, indizi premonitori, rivelazioni clamorose e risolutive e utilizzo del meccanismo a puntate…
Con il SISTRI abbiamo assistito ad infiniti episodi sempre nuovi ma ripetitivi (sino alla noia), improvvisa morte e risurrezione, scarsissima qualità del “prodotto”, indagini penali (con tanto di squadre di calcio di serie C misteriosamente finanziate dai dirigenti di Finmeccanica coinvolti nell’affare SISTRI); il tutto condito da continue fughe di notizie dai corridoi del Ministero e da misteriose gole profonde che amano diffondere illazioni spesso senza capo nè coda.
Insomma gli ingredienti della telenovela ci sono tutti e in abbondanza: oltre ogni più sfrenata fantasia.
Non sono bastati due anni e passa di continui e inconcludenti ritocchi alla disciplina normativa, di proroghe senza fine e di milioni di euro andati a finire chissà dove (!) e di due Ministri incaricati dell’Ambiente che si sono passati la patata bollente, per arrivare ad una puntata decisiva di questa triste e desolante telenovela.
Abbiamo tutti perso il conto di quale sia il numero degli episodi ormai messi in scena ma di certo non abbiamo scordato quanto ci sia costata sino ad oggi questa “innovazione tecnologica contro la lotta alla eco-criminalità mafiosa”.
Una delle prime telenovelas che ebbe diffusione in Italia si chiamava “Anche i ricchi piangono“. Oggi questo titolo risulta alquanto inadeguato a definire questa epopea visto che di ricchi forse sono rimasti solo alcuni noti (e ignoti) signori che reggono i fili di questo teatrino dell’orrore. E pare che non stiano piangendo…
Sarebbe forse più adatto un popolare “Non ci resta che piangere” se non fosse per il richiamo ad un mitico pezzo di cinema comico italiano che non merita di essere usato a paragone con la telenovela “sistriana”.
P.S. – L’unica notizia ufficiale ad oggi sul SISTRI è che la data di avvio operativo è il 30 giugno 2012. Nei giorni scorsi si è rischiato il colpo di scena: un disegno di legge che ne prevede il rinvio al 31 dicembre 2013: non ci resta che ….attendere la prossima puntata!
Avrà luogo sabato 5 maggio, nell’ambito della quinta edizione del Festival Città Impresa (dal 2 al 6 maggio), la prima edizione della manifestazione “La Notte Verde del Nordest“, kermesse tematica sullo sviluppo sostenibile.
Il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e il Trentino Alto Adige gli scenari di giorno e di notte di una serie di iniziative di approfondimento sui temi quali energia, mobilità, paesaggio, gestione dei rifiuti, nuovi stili di vita, ecc.
Il calendario delle manifestazioni cittadine prevede visite guidate, testimonianze aziendali, dibattiti e workshop, presentazione di progetti e prodotti, esibizioni ed animazioni, degustazioni a km zero, laboratori per bambini e adulti che prenderanno vita, anche durante la notte, tra piazze e strade, ambienti naturali e impianti industriali.
Leggi il programma dettagliato di tutte le interessanti manifestazioni organizzare nell’area di Padova.
Ogni ulteriore approfondimento sul sito www.festivaldellecittaimpresa.it
Con la Deliberazione 14 marzo 2012 l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha ridefinito gli importi relativi alla dimostrazione della capacità finanziaria per l’iscrizione all’Albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti (categorie dalla 1 alla 5).
Il requisito di capacità finanziaria per l’iscrizione nelle categorie dalla 1 alla 5 si intende soddisfatto con la dimostrazione di un importo di euro novemila per il primo veicolo e di euro cinquemila per ogni veicolo aggiuntivo.
Tale requisito è dimostrato con le modalità di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto 28 aprile 1998, n. 406, ovvero mediante attestazione di affidamento bancario rilasciata da imprese autorizzate all’esercizio del credito o dell’intermediazione finanziaria con capitale sociale non inferiore a euro due milioni e cinquecentomila.
Le imprese che hanno dimostrato il requisito di capacità finanziaria ai fini dell’iscrizione all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modifiche e integrazioni, comprovano il requisito di capacità finanziaria mediante attestazione dell’iscrizione a tale Albo.
Deliberazione n. 3 del 14 marzo 2012
La Corte di Cassazione, con sentenza 9 marzo 2012, n. 3756, ha affermato che la tariffa di igiene ambientale (nella versione prevista e disciplinata dall’articolo 49, D. Lgs. n. 22/1997) non è assoggettabile a Iva considerata la sua natura di tributo.
La confusa situazione legata alla natura della tariffa è sorta a partire dall’introduzione della “nuova” TIA, ad opera dell’articolo 238 del D. Lgs. n. 152/2006 che avrebbe dovuto abrogare e sostituire la TIA del decreto Ronchi.
La TIA ha sostituito nella maggior parte dei Comuni la vecchia Tarsu (Tassa sui rifiuti solidi urbani).
La vexata quaestio legata alla sua natura tributaria o alla natura di corrispettivo di una prestazione di servizi non è mai stata definitivamente risolta nei numerosi interventi normativi e giurisprudenziali che si sono succeduti in questi anni.
La recentissima sentenza della Suprema Corte non è tuttavia destinata a chiarire le eventuali possibilità di ottenere rimborsi da parte di tutte le utenze che hanno indebitamente pagato in questi anni l’IVA sulla TIA la cui natura di tributo viene ora riaffermata dalla Corte di Cassazione.
600 milioni di euro a disposizione di cittadini, imprese e persone giuridiche pubbliche e private (comprese Associazioni e Fondazioni) che potranno presentare richieste di finanziamento per progetti legati alla promozione dell’efficienza energetica, della ricerca innovativa in campo ambientale e delle fonti rinnovabili.
Il Fondo Kyoto, programma del Ministero dell’Ambiente gestito dalla Cassa depositi e prestiti (CDP) ha aperto i battenti il 16 marzo 2012. Si tratta di un fondo “rotativo” cioè alimentato attraverso le rate di rimborso delle erogazioni concesse.
Le risorse di 600 milioni di euro verranno distribuite in tre cicli da € 200 milioni l’uno.
Le domande di finanziamento si potranno presentare fino al 14 luglio 2012 attraverso l’applicativo disponibile sul sito di Cassa Depositi e prestiti www.cassaddpp.it
A partire dal 1° maggio 2012 i piatti e i bicchieri di plastica “usa e getta” potranno essere inseriti nella raccolta differenziata degli imballaggi di plastica. Lo hanno comunicato il 21 marzo 2012 l’ANCI (Associazione Nazionale Comuni d’Italia) insieme al Conai.
Fino ad oggi tali tipologie di rifiuto andavano inserite nella raccolta indifferenziata del secco. Non saranno ancora ricompresi nella modifica, invece, le posate di plastica che continueranno ad essere gettate nel secco.
Non sono ancora stati pubblicati i dettagli tecnici di questa novità, attesi per la metà di aprile, di certo è che tali rifiuti di imballaggio dovranno essere ripuliti dai residui organici per non comprometterne il recupero: non sarà necessario lavarli, ma quanto meno svuotarli dai residui di cibo e bevande.
Leggi il comunicato di CONAI
Con la pubblicazione del Regolamento n. 109/2012 è stato modificato l’allegato XVII del Regolamento REACH (n. 1907/2006) relativo alle restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato ed uso di alcune sostanze, preparati ed articoli pericolosi.
La modifica principale riguarda alcune voci nell’appendice 1 che contiene l’elenco delle sostanze cancerogene di categoria 1.
REGOLAMENTO (UE) N. 109/2012 della Commissione del 9 febbraio 2012
Recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’allegato XVII (sostanze CMR)
Anche quest’anno il Ministero dell’Ambiente non sta mancando di riservare sorprese che destano sbigottimento e confusione in materia di MUD, la denuncia annuale dei rifiuti che tradizionalmente deve essere presentata entro il 30 aprile di ogni anno.
Proviamo a ricapitolare l’attuale stato dell’arte all’indomani delle proroghe contenute nei più recenti provvedimenti in tema di MUD e di SISTRI (D.M. 12 novembre 2011, D.P.C.M. 23 dicembre 2011 e D.L. 29 dicembre 2011, n. 216).
A – Soggetti obbligati alla presentazione del MUD (dati 2011), con modello cartaceo contenuto nel D.P.C.M. 23 dicembre 2011, entro il 30 aprile 2012:
B – Soggetti obbligati alla dichiarazione Sistri (dati 2011), attraverso il portale del SISTRI con l’utilizzo della procedura informatica (non ancora attiva), entro il 30 aprile 2012:
C – Soggetti esonerati dalla dichiarazione:
Non sono tenuti a presentare alcuna dichiarazione, in quanto non previsto da disposizioni legislative:
Da quanto sopra si evince che i produttori iniziali di rifiuti speciali soggetti all’obbligo di dichiarazione (punto B) devono espletare questo adempimento solo attraverso il SISTRI con l’utilizzo della procedura informatica che attualmente non è ancora disponibile. Infatti, il D.P.C.M., pubblicato in data 23 dicembre 2011, non contiene traccia delle schede cartacee relative al MUD per i produttori di rifiuti.
Questa situazione potrebbe ulteriormente cambiare nei prossimi mesi, quindi restiamo in attesa di sapere cosa accadrà.
Sono stati approvati in data 21 dicembre 2011 gli Accordi Stato-Regioni che disciplinano i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi obbligatori in materia di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro ai sensi del vigente D. Lgs. n. 81/2008.
Si tratta di due provvedimenti distinti, l’uno disciplinante la formazione dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti, l’altro la formazione dei datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di prevenzione protezione dai rischi.
I corsi obbligatori, pertanto, coinvolgeranno tutti questi soggetti e dovranno essere svolti entro i termini fissati dagli Accordi che spaziano dai 12 ai 18 mesi a seconda dei destinatari.
Il monte ore previsto varia da un minimo di 8 ore fino ad arrivare alle 24 ore a secondo del livello di rischio che riveste l’azienda sulla base della classificazione ATECO 2002 e 2007 (basso, medio, alto) e della qualifica che riveste il destinatario.
Leggi:
Con il regolamento 1272/2008/Ce in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose, entrato in vigore il 20 gennaio 2009, l’Ue ha adattato il sistema comunitario di classificazione al sistema mondiale armonizzato delle Nazioni Unite (Ghs).
Con D. Lgs. 27 ottobre 2011, n. 186 – “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio di sostanze e miscele, che modifica ed abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006” – pubblicato in G.U. il 15 novembre 2011, n. 266, con entrata in vigore il 30 novembre 2011, l’Italia ha fissato l’entità delle sanzioni amministrative pecuniarie da applicare con riferimento alle violano delle disposizioni comunitarie (da un minimo di 3mila a un massimo di 90mila euro); è escluso dalle previsioni il pagamento in misura ridotta.
In caso di sperimentazione su esseri umani sono previste anche le sanzioni penali dell’arresto o l’ammenda fino a 150mila euro.