Con l’entrata in vigore del D. Lgs. n.121/2011, avvenuta lo scorso 16 agosto, i reati ambientali sono entrati a far parte del D. Lgs n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.
Tali illeciti, se commessi da un amministratore o da un dipendente di una società, implicano la responsabilità amministrativa della società che ne abbia tratto interesse o vantaggio oltre all’applicazione delle sanzioni penali a carico della persona imputata del reato.
La società può evitare di incorrere nelle sanzioni qualora abbia adottato ed implementato un efficace modello organizzativo che evidenzi l’idoneità a prevenire la perpetrazione di tali reati. L’applicazione del modello organizzativo deve essere sorvegliata da un organismo di vigilanza riconosciuto.
Riassumiamo qui di seguito le violazioni in campo penale che danno luogo a questa forma di responsabilità.
Da notare che il D. Lgs. n. 231/01 prevede un sistema sanzionatorio basato sul meccanismo delle “quote” al fine di consentire all’autorità giudicante una certa elasticità nella commisurazione della pena alla fattispecie concreta.
Ogni quota va da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1549 euro.
REATO |
SANZIONE PECUNIARIA |
INQUINAMENTO DELLE ACQUE, DEL SUOLO, DEL SOTTOSUOLO |
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Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze indicate nelle Tabelle 3 e 4 dell’Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006 in riferimento alle sostanze indicate nella Tabella 5 in concentrazioni superiori ai limiti o senza osservare le prescrizioni dell’autorizzazione |
da 150 a 250 quote (da Euro 38.700 ad Euro 387.250) |
Scarico in mare di sostanze per le quali è imposto il divieto assoluto di scarico |
da 150 a 250 quote (da Euro 38.700 ad Euro 387.250) |
Scarico di acque reflue industriali sul suolo o nel sottosuolo contenenti sostanze pericolose indicate nelle Tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006 in concentrazioni superiori ai limiti |
da 200 a 300 quote (da Euro 51.600 ad Euro 464.700) |
Scarico di acque reflue non autorizzato sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo o nel sottosuolo |
da 200 a 300 quote (da Euro 51.600 ad Euro 464.700) |
Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con superamento delle concentrazioni soglia di rischio |
fino a 250 quote (fino ad Euro 387.250) |
Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con superamento delle concentrazioni soglia di rischio riferite a sostanze pericolose |
da 150 a 250 quote (da Euro 38.700 ad Euro 387.250) |
Inquinamento colposo del mare provocato dalle navi |
fino a 250 quote (fino ad Euro 387.250) |
Inquinamento doloso del mare provocato dalle navi e inquinamento colposo del mare con danni permanenti |
da 150 a 250 quote (da Euro 38.700 ad Euro 387.250) |
Inquinamento doloso del mare con danni permanenti provocato dalle navi |
da 200 a 300 quote (da Euro 51.600 ad Euro 464.700) |
RIFIUTI |
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Attività illecita di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti speciali non pericolosi |
fino a 250 quote (fino ad Euro 387.250) |
Deposito temporaneo illecito di rifiuti sanitari pericolosi |
fino a 250 quote (fino ad Euro 387.250) |
Attività illecita di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti speciali pericolosi |
da 150 a 250 quote (da Euro 38.700 ad Euro 387.250) |
Realizzazione e gestione di discarica abusiva di rifiuti non pericolosi |
da 150 a 250 quote (da Euro 38.700 ad Euro 387.250) |
Attività illecita di miscelazione di rifiuti |
da 150 a 250 quote (da Euro 38.700 ad Euro 387.250) |
Realizzazione e gestione di discarica abusiva di rifiuti pericolosi |
da 200 a 300 quote (da Euro 51.600 ad Euro 464.700) |
Predisposizione ed uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni |
da 150 a 250 quote (da Euro 38.700 ad Euro 387.250) |
Spedizione transfrontaliera di rifiuti costituente traffico illecito |
da 150 a 250 quote (da Euro 38.700 ad Euro 387.250) |
Attività organizzate per il traffico illecito di ingenti quantitativi di rifiuti |
da 300 a 500 quote (da Euro 77.400 ad Euro 774.500) |
Attività organizzate per il traffico illecito di ingenti quantitativi di rifiuti radioattivi |
da 400 a 800 quote (da Euro 103.200 ad Euro 1.239.200) |
VIOLAZIONI IN MATERIA DI SISTRI |
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Trasporto di rifiuti pericolosi in assenza della copia cartacea della scheda SISTRI e della copia del certificato analitico ove prescritto |
da 150 a 250 quote (da Euro 38.700 ad Euro 387.250) |
Trasporto di rifiuti non pericolosi con scheda SISTRI fraudolentemente alterata (punito con sanzione amministrativa da 51.600 a 464.700 €); |
da 150 a 250 quote (da Euro 38.700 ad Euro 387.250) |
Trasporto di rifiuti pericolosi con scheda SISTRI fraudolentemente alterata |
da 200 a 300 quote (da Euro 51.600 ad Euro 464.700) |
EMISSIONI IN ATMOSFERA |
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Superamento dei valori limite di emissione in atmosfera che provochi il superamento dei valori limite di qualità dell’aria |
fino a 250 quote (fino ad Euro 387.250) |
Produzione o impiego di sostanze lesive dell’ozono stratosferico non ammesse |
da 150 a 250 quote (da Euro 38.700 ad Euro 387.250) |
VIOLAZIONI VERSO SPECIE PROTETTE |
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Commercio, importazione, esportazione di esemplari di specie animali protette |
fino a 250 quote (fino ad Euro 387.250) |
Il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture ha pubblicato una nota di chiarimenti relativa all’iscrizione all’Albo Nazionale Autotrasportatori per il trasporto di rifiuti derivanti da pulizia manutentiva delle reti fognarie.
Vi si afferma che tale trasporto deve essere eseguito con veicoli iscritti all’albo autotrasportatori per il trasporto di cose conto terzi qualora il committente del trasporto sia diverso dal soggetto che effettua il trasporto stesso.
Resta necessaria l’iscrizione anche all’Albo Nazionale Gestori Ambientali prevista dall’art. 212 del D. Lgs. n. 152/2006.
Leggi la nota del Ministero
E’ attesa per i prossimi mesi la pubblicazione di una nuova versione della direttiva sui rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) che prevede delle misure più severe in merito al contrasto allo smaltimento illegale dei RAEE e obiettivi più elevati del livello di raccolta delle AEE giunte a fine vita.
Com’è noto la direttiva RAEE prevede la gestione del fine vita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche garantendo un sistema di raccolta capillare attraverso i distributori e il loro avvio a processi di recupero delle sostanze contenute.
Attualmente l’obiettivo forfetario previsto dalla normativa vigente prevede un quantitativo annuo di 4 kg pro-capite di RAEE raccolti e gestiti.
Tra gli obiettivi rivisti che la nuova Direttiva si propone c’è il raggiungimento della percentuale dell’85 % della raccolta dei rifiuti elettronici realmente prodotti entro il 2016. Anche il Consiglio Ue sostiene un obiettivo del 65%, ma basato sui beni messi in vendita e da realizzare progressivamente nella maggior parte dei Paesi Ue entro il 2020 e in altri Paesi entro il 2022.
L’autunno è ricco di occasioni ed eventi legati alle tematiche dell’ambiente dello sviluppo sostenibile e della green economy.
Si seguito un riepilogo di alcune delle iniziative da segnare nel calendario per i prossimi mesi.
Ravenna 2011
Ravenna, 28-30 settembre 2011
Un festival su rifiuti, acqua, energia; tre giorni di incontri di tipo informativo – formativo dedicati alle tematiche tecnico-economiche; è previsto un ricco programma di eventi culturali.
http://www.ravenna2011.it/
Festival internazionale dell’ambiente
Milano, 19-22 ottobre 2011
Giunto alla IV Edizione, il Festival Internazionale dell’Ambiente propone un approfondimento
sulle opportunità offerte dalla green economy, attraverso un programma ricco di incontri, dibattiti,workshop, eventi, spettacoli, dimostrazioni e laboratori.
http://www.festival-ambiente.com/
Ecomondo
Rimini fiera, 9-12 novembre 2011
15° fiera internazionale del recupero di materia ed energia e dello sviluppo sostenibile
http://www.ecomondo.com/
Settimana europea per la riduzione dei rifiuti
Dal 19 al 27 novembre 2011
La settimana europea per la riduzione dei rifiuti ha lo scopo di:
– Promuovere le azioni di riduzione sostenibile dei rifiuti in Europa
– Incrementare la consapevolezza sulla prevenzione della produzione di rifiuti e sulle strategia di riduzione e politiche dell’Unione Europea e i suoi Stati membri
– Imprimere fermamente il concetto della riduzione dei rifiuti, sottolineando le azioni portate avanti da vari attori
– Motivare il maggior numero possibile di cittadini a diventare attivi fornendo informazioni concrete sulle giuste abitudini a comportamenti che possono essere realmente adottati
– Mostrare come i nostri consumi condizionano l’ambiente e i cambiamenti climatici ed enfatizzare i legami tra la riduzione dei rifiuti e lo sviluppo sostenibile
http://www.ecodallecitta.it/menorifiuti/
http://www.ewwr.eu/en/node/18
La cosiddetta “ecotassa” è il tributo che i comuni devono pagare per il deposito in discarica di rifiuti urbani indifferenziati.
L’applicazione del tributo prevede un meccanismo premiante per i comuni che riescono a raggiungere e superare determinate soglie di raccolta differenziata.
La buona notizia è che tra i 581 comuni del Veneto quasi la totalità ha ottenuto nel 2010 le agevolazioni massime previste per il pagamento dell’ecotassa (solo 10 i comuni che non hanno raggiunto il massimo sconto applicabile).
Questi i dati emersi da quanto pubblicato dall’Osservatorio Regionale Rifiuti istituto presso l’ARPAV e così commentati dall’ assessore alle politiche ambientali del Veneto Maurizio Conte:
“Questa come altre analisi mettono in evidenza la maturità raggiunta dal Veneto, regione che ormai da anni si presenta come leader nel panorama italiano per quanto riguarda la gestione e il recupero dei rifiuti urbani. In ogni caso, l’osservatorio regionale fa rilevare anche la necessità di rivedere il metodo di calcolo per la certificazione relativa all’ecotassa, allo scopo di renderlo più efficace e aderente al raggiungimento degli obiettivi normativi. Valuteremo come procedere nell’ambito del lavoro di revisione della normativa regionale in materia, attualmente in corso”.
Nel 2010 il Veneto ha raggiunto il 58,3% di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, per un totale di 1.404.000 tonnellate.
In particolare il recupero della frazione organica – composta da scarti di cucina, sfalci e ramaglie – rappresenta il 45%, pari a 631.011 tonnellate. Il dato pro-capite di organico raccolto è di circa 128 kg annui per abitante, un valore di gran lunga superiore alla media nazionale (55,6 kg).
Questi dati portano il Veneto al primo posto a livello nazionale per recupero del cosiddetto “umido”.
I dati suddivisi per singolo comune sono disponibili su: www.arpa.veneto.it/rifiuti
Il 16 agosto scorso è entrato in vigore il D. Lgs. 121/11 di recepimento della Dir. 2008/99/CE e 2009/123/CE che ha introdotto nel nostro codice penale alcuni reati derivanti da violazioni delle norme ambientali.
Il decreto n. 121 ha, da un lato introdotto due nuove fattispecie penali (art. 727-bis c.p. e art. 733-bis c.p.) implementando il sistema di repressione penale degli illeciti ambientali e, dall’altro, ha introdotto la responsabilità delle persone giuridiche, prima assente per i reati contro l’ambiente, inserendola nel contesto del D.lgs. n. 231 del 2001.
La portata di tali modifiche nel nostro ordinamento non è affatto da sottovalutare.
Infatti, da ora in poi, la violazione di norme legate all’attività di gestione di rifiuti può comportare pesanti sanzioni di carattere penale quali: interdizione dai pubblici uffici, sospensione dell’autorizzazione, divieto di contrattare con la P.A., esclusione da agevolazioni, divieto di pubblicità, oltre che sanzioni pecuniarie di ingente importo.
Tutto ciò può accadere anche solo come conseguenza del mancato rispetto delle condizioni prescritte dalla legge per il mantenimento del deposito temporaneo di rifiuti che, in quanto tale, configura il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata.
Il decreto apporta modifiche anche al Codice dell’ambiente sanzionando i reati previsti dagli articoli 137, 256, 257, 259 e 260.
Per i reati commessi in violazione all’articolo 137 – relativi alla difesa del suolo, scarichi di liquami e violazioni su controlli – è prevista una sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote sulla base di quelle previste dal Codice dell’ambiente (le sanzioni vanno da 600 a 60 mila euro), quote che si raddoppiano ulteriormente se l’evento ha natura violenta e pericolosa.
Per i reati previsti dall’articolo 256 – “Attività di gestione di rifiuti non autorizzata” – la sanzione prevista va da cento a trecento quote nel caso di discarica abusiva o comunque non in regola, gestione non autorizzata e corretta di rifiuti ordinari, pericolosi e speciali. In questo caso il codice ambientale già prevede multe che vanno da 2.600 a 40 mila euro, la confisca di aree destinate a discarica e prevede pene detentive fino a due anni per i casi più gravi.
Per l’inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, così come previsto dall’articolo 257, la sanzione applicata va da 150 fino a 250 quote proporzionalmente alla gravità della violazione.
L’articolo 259 prevede per il reato di “traffico illecito di rifiuti” una sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote, mentre per i reati di violazione dell’articolo 260, la multa è moltiplicata da 300 a 500 quote nel caso previsto dal comma 1° (rifiuti non pericolosi) e da 400 a 800 quote nel caso previsto dal comma 2, cioè nel caso di rifiuti radioattivi. In questo caso la detenzione prevista tra un minimo di 6 anni di reclusione e un massimo di 8. Oltre alla novità dell’introduzione di sanzioni pecuniarie e pene detentive c’è quella della “responsabilità per negligenza”.
Queste novità non solo rispondono a una richiesta dell’UE ma dovrebbero contribuire a creare una maggiore consapevolezza e attenzione delle imprese nelle scelte, che in questo modo si ripercuotono senz’altro non solo sull’immagine aziendale ma anche sul proprio casellario giudiziale.
Riportiamo di seguito alcune utili indicazioni sulla raccolta differenziata, diramate dal CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi).
1) Separare correttamente gli imballaggi in base al materiale di cui sono fatti e metterli nell’apposito contenitore per la raccolta differenziata.
2) Ridurre sempre, se possibile, il volume degli imballaggi: schiacciare le lattine e le bottiglie di plastica richiudendole poi con il tappo, comprimere carta e cartone.
3) Dividere, quando è possibile, gli imballaggi composti da più materiali, ad esempio i contenitori di plastica delle merendine dalla vaschetta di cartone oppure i barattoli di vetro dal tappo di metallo.
4) Togliere gli scarti e i residui di cibo dagli imballaggi prima di metterli nei contenitori per la raccolta differenziata.
5) La carta sporca (di cibo come i cartoni della pizza, di terra, di sostanze velenose come solventi o vernici), i fazzoletti usati e gli scontrini non vanno nel contenitore della carta. Il loro conferimento peggiora la qualità della raccolta differenziata di carta e cartone.
6) Non mettere nel contenitore del vetro oggetti di ceramica, porcellana, specchi e lampadine. Inserire tali materiali rovina la raccolta del vetro.
7) Conferire correttamente gli imballaggi in alluminio. Oltre alle più note lattine per bevande, separare anche vaschette e scatolette per il cibo, tubetti, bombolette spray e il foglio sottile per alimenti.
8 ) Conferire correttamente gli imballaggi di acciaio, solitamente riportano le sigle Fe o Acc. Si trovano su barattoli per conserve, scatolette del tonno, lattine e bombolette, fustini e secchielli, tappi corona e chiusure di vario tipo per bottiglie e vasetti.
9) Introdurre nel contenitore per la raccolta differenziata della plastica tutte le tipologie di imballaggi. Attenzione a non introdurre altri oggetti, anche se di plastica, come giocattoli, vasi, piccoli elettrodomestici, articoli di cancelleria e da ufficio.
10) Gli imballaggi di legno vanno portati alle isole ecologiche comunali attrezzate. Cassette per la frutta e per il vino, piccole cassette per i formaggi, sono tutti imballaggi che possono essere riciclati.
Il cosiddetto “decreto legge sviluppo” prevede l’istituzione di un nuovo organismo indipendente dal Governo con il compito di garantire l’osservanza dei principi in tema di risorse idriche contenuti nel Testo Unico Ambientale (D. Lgs. 152/2006): si tratta dell’Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche (commi 11-26 dell’articolo 10 (servizi ai cittadini) del Dl 13 maggio 2011, n. 70) in vigore a partire dal 14 maggio 2011.
La nuova autorità rivestirà compiti legati alla tutela dell’interesse degli utenti e la promozione dell’efficienza del servizio idrico, la definizione degli standard minimi di qualità dell’acqua, la determinazione del metodo di calcolo della tariffa e l’emanazione delle direttive per la trasparenza del servizio.
L’Agenzia potrà comminare sanzioni amministrative pecuniarie comprese tra 50mila e 10 milioni di euro.
Con la pubblicazione del Regolamento UE n. 286/2011 del 10 marzo 2011, il regolamento n. 1272/2008 (Regolamento CLP – classification, labeling and packaging) relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele viene adeguato alla terza edizione riveduta del GHS (Global Harmonized System).
Le principali modifiche riguardano l’etichettatura degli imballaggi, nuove sottocategorie per la sensibilizzazione delle vie respiratorie e della pelle, la revisione dei criteri di classificazione per i pericoli a lungo termine (tossicità cronica) per l’ambiente acquatico e una nuova classe di pericolo per le sostanze e le miscele pericolose per lo strato di ozono.
Esso si applica alle sostanze a decorrere dal 1 dicembre 2012 e alle miscele a decorrere dal 1 giugno 2015.
Comunque prima di tali scadenze le sostanze e le miscele possono essere classificate, etichettate ed imballate in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 modificato dal presente regolamento.
Per le sostanze classificate, etichettate ed imballate in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 e immesse sul mercato prima del 1 dicembre 2012 non sussiste l’obbligo di rietichettarle e reimballarle in conformità del presente regolamento fino al 1 dicembre 2014.
Per le miscele classificate, etichettate ed imballate in conformità della direttiva 1999/45/CE o del regolamento (CE) n. 1272/2008 e immesse sul mercato prima del1o giugno 2015 non sussiste l’obbligo di rietichettarle e reimballarle in conformità del presente regolamento fino al 1o giugno 2017.
La terza edizione riveduta del GHS, approvata nel dicembre 2008, contiene modifiche riguardanti, tra l’altro, le disposizioni relative all’assegnazione delle indicazioni di pericolo e all’etichettatura dei piccoli imballaggi, nuove sottocategorie per la sensibilizzazione delle vie respiratorie e della pelle, la revisione dei criteri di classificazione per i pericoli a lungo termine (tossicità cronica) per l’ambiente acquatico e una nuova classe di pericolo per le sostanze e le miscele pericolose per lo strato di ozono.
Il Regolamento 286/2011 si applica alle sostanze a decorrere dal 1° dicembre 2012 e alle miscele a decorrere dal 1° giugno 2015.
Sono previste deroghe per quanto già immesso sul mercato prima di tali scadenze.
Con la pubblicazione del Regolamento 252/2011 del 15 marzo 2011 è stato modificato l’allegato I del regolamento Reach, relativo alle disposizioni generali sulla valutazione delle sostanze e all’elaborazione delle relazioni sulla sicurezza chimica, adeguandolo ai criteri di classificazione e ad altre prescrizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1272/2008.
Con la pubblicazione del Regolamento 253/2011 del 15 marzo 2011 (G.U. dell’Unione Europea L69 del 16/03/2011) viene modificato l’allegato XIII del regolamento 1907/2006 (REACH), che contiene i criteri per l’identificazione delle sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) e delle sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB).
E’ stato, inoltre, pubblicato in data 4 aprile 2011 il Regolamento (UE) n. 305/2011 del 9 marzo 2011 che fissa le condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.
Ai sensi del suddetto regolamento le aziende che immettono i prodotti da costruzione sul mercato comunitario dovranno fornire, a partire dal 1° luglio 2013, le informazioni richieste dagli artt. 31 o 33 del regolamento REACH nella “dichiarazione di prestazione” relativa ad ogni prodotto.
Le informazioni richieste dagli artt. 31 e 33 del regolamento REACH e da fornire nella dichiarazione di prestazione sono, in sintesi, le seguenti:
Scheda Dati di Sicurezza ai sensi dall’Allegato II, aggiornato dal Regolamento n. 453/2010 per sostanze o miscele pericolose, per sostanza PBT o vPvB o per sostanza inclusa in candidate list redatta, eventualmente completata con l’Allegato contenente gli scenari espositivi per gli usi identificati;
Scheda Dati di Sicurezza per le miscele non pericolose ma contenente:
– sostanze pericolose per la salute o l’ambiente, oppure
– sostanze PBT, vPvB o incluse in candidate list, oppure
– sostanze con limiti di esposizione sui luoghi di lavoro;
Informazioni concernenti le sostanze incluse in candidate list contenute negli articoli in concentrazione superiore allo 0,1% (peso sostanza/peso articolo); tali informazioni devono essere sufficienti a consentire la sicurezza d’uso dell’articolo e devono comprendere almeno il nome della sostanza.