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Il Veneto è il più virtuoso nella raccolta differenziata

La cosiddetta “ecotassa” è il tributo che i comuni devono pagare per il deposito in discarica di rifiuti urbani indifferenziati.

L’applicazione del tributo prevede un meccanismo premiante per i comuni che riescono a raggiungere e superare determinate soglie di raccolta differenziata.

La buona notizia è che tra i 581 comuni del Veneto quasi la totalità ha ottenuto nel 2010 le agevolazioni massime previste per il pagamento dell’ecotassa (solo 10 i comuni che non hanno raggiunto il massimo sconto applicabile).

Questi i dati emersi da quanto pubblicato dall’Osservatorio Regionale Rifiuti istituto presso l’ARPAV e così commentati dall’ assessore alle politiche ambientali del Veneto Maurizio Conte:
“Questa come altre analisi mettono in evidenza la maturità raggiunta dal Veneto, regione che ormai da anni si presenta come leader nel panorama italiano per quanto riguarda la gestione e il recupero dei rifiuti urbani. In ogni caso, l’osservatorio regionale fa rilevare anche la necessità di rivedere il metodo di calcolo per la certificazione relativa all’ecotassa, allo scopo di renderlo più efficace e aderente al raggiungimento degli obiettivi normativi. Valuteremo come procedere nell’ambito del lavoro di revisione della normativa regionale in materia, attualmente in corso”.

Nel 2010 il Veneto ha raggiunto il 58,3% di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, per un totale di 1.404.000 tonnellate.

In particolare il recupero della frazione organica – composta da scarti di cucina, sfalci e ramaglie – rappresenta il 45%, pari a 631.011 tonnellate. Il dato pro-capite di organico raccolto è di circa 128 kg annui per abitante, un valore di gran lunga superiore alla media nazionale (55,6 kg).
Questi dati portano il Veneto al primo posto a livello nazionale per recupero del cosiddetto “umido”.

I dati suddivisi per singolo comune sono disponibili su: www.arpa.veneto.it/rifiuti

 

I nuovi reati ambientali: quali conseguenze?

Il 16 agosto scorso è entrato in vigore il D. Lgs. 121/11 di recepimento della Dir. 2008/99/CE e 2009/123/CE che ha introdotto nel nostro codice penale alcuni reati derivanti da violazioni delle norme ambientali.

Il decreto n. 121 ha, da un lato introdotto due nuove fattispecie penali (art. 727-bis c.p. e art. 733-bis c.p.) implementando il sistema di repressione penale degli illeciti ambientali e, dall’altro, ha introdotto la responsabilità delle persone giuridiche, prima assente per i reati contro l’ambiente, inserendola nel contesto del D.lgs. n. 231 del 2001.

La portata di tali modifiche nel nostro ordinamento non è affatto da sottovalutare.
Infatti, da ora in poi, la violazione di norme legate all’attività di gestione di rifiuti può comportare pesanti sanzioni di carattere penale quali: interdizione dai pubblici uffici, sospensione dell’autorizzazione, divieto di contrattare con la P.A., esclusione da agevolazioni, divieto di pubblicità, oltre che sanzioni pecuniarie di ingente importo.

Tutto ciò può accadere anche solo come conseguenza del mancato rispetto delle condizioni prescritte dalla legge per il mantenimento del deposito temporaneo di rifiuti che, in quanto tale, configura il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata.
Il decreto apporta modifiche anche al Codice dell’ambiente sanzionando i reati previsti dagli articoli 137, 256, 257, 259 e 260.
Per i reati commessi in violazione all’articolo 137 – relativi alla difesa del suolo, scarichi di liquami e violazioni su controlli – è prevista una sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote sulla base di quelle previste dal Codice dell’ambiente (le sanzioni vanno da 600 a 60 mila euro), quote che si raddoppiano ulteriormente se l’evento ha natura violenta e pericolosa.
Per i reati previsti dall’articolo 256 – “Attività di gestione di rifiuti non autorizzata” – la sanzione prevista va da cento a trecento quote nel caso di discarica abusiva o comunque non in regola, gestione non autorizzata e corretta di rifiuti ordinari, pericolosi e speciali. In questo caso il codice ambientale già prevede multe che vanno da 2.600 a 40 mila euro, la confisca di aree destinate a discarica e prevede pene detentive fino a due anni per i casi più gravi.
Per l’inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, così come previsto dall’articolo 257, la sanzione applicata va da 150 fino a 250 quote proporzionalmente alla gravità della violazione.
L’articolo 259 prevede per il reato di “traffico illecito di rifiuti” una sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote, mentre per i reati di violazione dell’articolo 260, la multa è moltiplicata da 300 a 500 quote nel caso previsto dal comma 1° (rifiuti non pericolosi) e da 400 a 800 quote nel caso previsto dal comma 2, cioè nel caso di rifiuti radioattivi. In questo caso la detenzione prevista tra un minimo di 6 anni di reclusione e un massimo di 8. Oltre alla novità dell’introduzione di sanzioni pecuniarie e pene detentive c’è quella della “responsabilità per negligenza”.

Queste novità non solo rispondono a una richiesta dell’UE ma dovrebbero contribuire a creare una maggiore consapevolezza e attenzione delle imprese nelle scelte, che in questo modo si ripercuotono senz’altro non solo sull’immagine aziendale ma anche sul proprio casellario giudiziale.

Dal CONAI il decalogo per la raccolta differenziata di qualità

Riportiamo di seguito alcune utili indicazioni sulla raccolta differenziata, diramate dal CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi).

1) Separare correttamente gli imballaggi in base al materiale di cui sono fatti e metterli nell’apposito contenitore per la raccolta differenziata.

2) Ridurre sempre, se possibile, il volume degli imballaggi: schiacciare le lattine e le bottiglie di plastica richiudendole poi con il tappo, comprimere carta e cartone.

3) Dividere, quando è possibile, gli imballaggi composti da più materiali, ad esempio i contenitori di plastica delle merendine dalla vaschetta di cartone oppure i barattoli di vetro dal tappo di metallo.

4) Togliere gli scarti e i residui di cibo dagli imballaggi prima di metterli nei contenitori per la raccolta differenziata.

5) La carta sporca (di cibo come i cartoni della pizza, di terra, di sostanze velenose come solventi o vernici), i fazzoletti usati e gli scontrini non vanno nel contenitore della carta. Il loro conferimento peggiora la qualità della raccolta differenziata di carta e cartone.

6) Non mettere nel contenitore del vetro oggetti di ceramica, porcellana, specchi e lampadine. Inserire tali materiali rovina la raccolta del vetro.

7) Conferire correttamente gli imballaggi in alluminio. Oltre alle più note lattine per bevande, separare anche vaschette e scatolette per il cibo, tubetti, bombolette spray e il foglio sottile per alimenti.

8 ) Conferire correttamente gli imballaggi di acciaio, solitamente riportano le sigle Fe o Acc. Si trovano su barattoli per conserve, scatolette del tonno, lattine e bombolette, fustini e secchielli, tappi corona e chiusure di vario tipo per bottiglie e vasetti.

9) Introdurre nel contenitore per la raccolta differenziata della plastica tutte le tipologie di imballaggi. Attenzione a non introdurre altri oggetti, anche se di plastica, come giocattoli, vasi, piccoli elettrodomestici, articoli di cancelleria e da ufficio.

10) Gli imballaggi di legno vanno portati alle isole ecologiche comunali attrezzate. Cassette per la frutta e per il vino, piccole cassette per i formaggi, sono tutti imballaggi che possono essere riciclati.

Una nuova Authority per l’acqua

Il cosiddetto “decreto legge sviluppo” prevede l’istituzione di un nuovo organismo indipendente dal Governo con il compito di garantire l’osservanza dei principi in tema di risorse idriche contenuti nel Testo Unico Ambientale (D. Lgs. 152/2006): si tratta dell’Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche (commi 11-26 dell’articolo 10 (servizi ai cittadini) del Dl 13 maggio 2011, n. 70) in vigore a partire dal 14 maggio 2011.

La nuova autorità rivestirà compiti legati alla tutela dell’interesse degli utenti e la promozione dell’efficienza del servizio idrico, la definizione degli standard minimi di qualità dell’acqua, la determinazione del metodo di calcolo della tariffa e l’emanazione delle direttive per la trasparenza del servizio.

L’Agenzia potrà comminare sanzioni amministrative pecuniarie comprese tra 50mila e 10 milioni di euro.

Regolamento CLP: adeguamento al GHS terza edizione

Con la pubblicazione del Regolamento UE n. 286/2011 del 10 marzo 2011, il regolamento n. 1272/2008 (Regolamento CLP – classification, labeling and packaging) relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele viene adeguato alla terza edizione riveduta del GHS (Global Harmonized System).

Le principali modifiche riguardano l’etichettatura degli imballaggi, nuove sottocategorie per la sensibilizzazione delle vie respiratorie e della pelle, la revisione dei criteri di classificazione per i pericoli a lungo termine (tossicità cronica) per l’ambiente acquatico e una nuova classe di pericolo per le sostanze e le miscele pericolose per lo strato di ozono.

Esso si applica alle sostanze a decorrere dal 1 dicembre 2012 e alle miscele a decorrere dal 1 giugno 2015.

Comunque prima di tali scadenze le sostanze e le miscele possono essere classificate, etichettate ed imballate in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 modificato dal presente regolamento.

Per le sostanze classificate, etichettate ed imballate in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 e immesse sul mercato prima del 1  dicembre 2012 non sussiste l’obbligo di rietichettarle e reimballarle in conformità del presente regolamento fino al 1 dicembre 2014.

Per le miscele classificate, etichettate ed imballate in conformità della direttiva 1999/45/CE o del regolamento (CE) n. 1272/2008 e immesse sul mercato prima del1o giugno 2015 non sussiste l’obbligo di rietichettarle e reimballarle in conformità del presente regolamento fino al 1o giugno 2017.

La terza edizione riveduta del GHS, approvata nel dicembre 2008, contiene modifiche riguardanti, tra l’altro, le disposizioni relative all’assegnazione delle indicazioni di pericolo e all’etichettatura dei piccoli imballaggi, nuove sottocategorie per la sensibilizzazione delle vie respiratorie e della pelle, la revisione dei criteri di classificazione per i pericoli a lungo termine (tossicità cronica) per l’ambiente acquatico e una nuova classe di pericolo per le sostanze e le miscele pericolose per lo strato di ozono.
Il Regolamento 286/2011 si applica alle sostanze a decorrere dal 1° dicembre 2012 e alle miscele a decorrere dal 1° giugno 2015.
Sono previste deroghe per quanto già immesso sul mercato prima di tali scadenze.

Pubblicate nuove modifiche al Regolamento REACH.

Con la pubblicazione del Regolamento 252/2011 del 15 marzo 2011 è stato modificato l’allegato I del regolamento Reach, relativo alle disposizioni generali sulla valutazione delle sostanze e all’elaborazione delle relazioni sulla sicurezza chimica,  adeguandolo ai criteri di classificazione e ad altre prescrizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Con la pubblicazione del Regolamento 253/2011 del 15 marzo 2011 (G.U. dell’Unione Europea L69 del 16/03/2011) viene modificato l’allegato XIII del regolamento 1907/2006 (REACH), che contiene i criteri per l’identificazione delle sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) e delle sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB).

E’ stato, inoltre, pubblicato in data 4 aprile 2011 il Regolamento (UE) n. 305/2011 del 9 marzo 2011 che fissa le condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.

Ai sensi  del suddetto regolamento le aziende che immettono i prodotti da costruzione sul mercato comunitario dovranno fornire, a partire dal 1° luglio 2013, le informazioni richieste dagli artt. 31 o 33 del regolamento REACH nella “dichiarazione di prestazione” relativa ad ogni prodotto.

Le informazioni richieste dagli artt. 31 e 33 del regolamento REACH e da fornire nella dichiarazione di prestazione sono, in sintesi, le seguenti:

Scheda Dati di Sicurezza ai sensi dall’Allegato II, aggiornato dal Regolamento n. 453/2010 per sostanze o miscele pericolose, per sostanza PBT o vPvB o per sostanza inclusa in candidate list redatta, eventualmente completata con l’Allegato contenente gli scenari espositivi per gli usi identificati;

Scheda Dati di Sicurezza per le  miscele non pericolose ma contenente:
– sostanze pericolose per la salute o l’ambiente, oppure
– sostanze PBT, vPvB o incluse in candidate list, oppure
– sostanze con limiti di esposizione sui luoghi di lavoro;

Informazioni concernenti le sostanze incluse in candidate list contenute negli articoli in concentrazione superiore allo 0,1% (peso sostanza/peso articolo); tali informazioni devono essere sufficienti a consentire la sicurezza d’uso dell’articolo e devono comprendere almeno il nome della sostanza.

Relazione annuale consulente ADR: posticipato il termine annuale di presentazione

Con la circolare Prot. n. 10898 DIV 3/E del 05/04/2011 emessa dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti viene ad essere posticipato al mese di febbraio il termine per la consegna della relazione annuale da parte del consulente ADR.
Secondo la precedente circolare A/9 del 6 marzo 2000 (prot. 513/4915/10) la relazione doveva essere consegnata entro il 31 dicembre di ogni anno, questo termine rendeva difficile la raccolta dai dati entro la scadenza fissata.

Il 24 marzo 2011 l’Islanda ha aderito all’accordo ADR, ora i paesi che hanno aderito all’accordo sono 47.

Accordo Multilaterale M222: novità relative ai rifiuti soggetti al Regolamento ADR

Il 14 gennaio 2011 l’Italia ha aderito ad accordo multilaterale per l’applicazione di alcune deroghe al Regolamento ADR nel trasporto di rifiuti.
L’accordo multilaterale M222 scadrà il 2 agosto 2015 e ad esso hanno aderito anche Austria, Liechtenstein e Repubblica Ceca.
Le parti principali dell’accordo sono le seguenti:

L’ accordo non potrà essere applicato al trasporto di rifiuti delle classi 1, 6.2 e 7.

Classificazione

– Se ad un rifiuto pericoloso a cui è assegnato un numero UN o ad un rifiuto non soggetto alle disposizioni dell’ADR, si aggiungono per sbaglio dei rifiuti con differenti classificazioni, l’aggiunta involontaria di tali rifiuti non deve essere considerata se non si prevede nessuna reazione pericolosa e nessuna variazione essenziale del grado di pericolo del carico totale.
– I rifiuti di prodotti farmaceutici anche se non più imballati per la vendita al dettaglio o la distribuzione non sono soggetti alle disposizioni dell’ADR (disposizione speciale 601 del capitolo 3.3).

Imballaggio

– In generale per ogni numero UN si devono usare gli imballaggi specificati nella Tabella A del capitolo 3.2.
– Gli imballaggi scaduti o che non sono stati testati possono essere usati per i seguenti rifiuti:
– rifiuti pericolosi del gruppo d’imballaggio III;
– rifiuti pericolosi del gruppo d’imballaggio II che corrispondono a rifiuti elencati nella tabella
allegata all’accordo.

– Gli imballaggi possono avere deformazioni e ammaccature, però, la loro condizione e contenuto, come pure, il loro modo di trasporto devono rispettare i requisiti di sicurezza previsti al sezione 4.1.1.

Trasporto alla rinfusa

Si potranno applicare le seguenti deroghe per il trasporto alla rinfusa:

– I rifiuti di aerosol, UN1950 rifiuti aerosol, eccetto quelli che perdono o sono molto deformati, possono essere trasportati alla rinfusa in veicoli chiusi o container chiusi. Non è necessario che siano protetti contro la perdita involontaria, premesso che siano state prese le misure per prevenire la formazione di pressioni e atmosfere pericolose. Deve essere assicurato dai requisiti di costruzione o da altre misure (come l’uso di assorbenti o vaschette a tenuta stagna) che non ci siano perdite durante il trasporto dai compartimenti di carico del veicolo o del contenitore. Prima del carico, i compartimenti di carico del veicolo e dei contenitori, incluso il loro equipaggiamento, devono essere ispezionati. I veicoli e i contenitori con i compartimento di carico danneggiati non devono essere caricati. I compartimenti di carico dei veicoli o dei contenitori non devono essere caricati a un livello superiore dell’altezza delle pareti.

– I rifiuti di UN 3175 possono essere trasportati alla rinfusa in veicoli e contenitori chiusi con adeguata ventilazione.

Marcatura degli imballaggi

Le disposizioni del capitolo 5.2 sulla marcatura degli imballaggi deve essere applicata con le seguenti deroghe:

– le etichette possono essere anche attaccate al collo anche con una targa o con ogni altro mezzo appropriato;
– il marchio previsto per le materie pericolose per l’ambiente non è richiesto per i rifiuti.

Informazioni nel documento di trasporto

Le disposizioni del capitolo 5.4.1 sulle informazioni nel documento di trasporto possono essere applicare con le seguenti deroghe:

– le quantità di merci pericolose può essere stimata;
– per i mezzi di contenimento vuoti non ripuliti è sufficiente indicare una descrizione generale del carico pericoloso senza indicare il numero di colli.
– La descrizione addizionale “pericoloso per l’ambiente” non è richiesta.
– Nel documento di trasporto deve essere indicata la seguente dicitura per i trasporti effettuati secondo le deroghe previste dell’accordo M222:
“Carico in accordo con i termini del 1.5.1 ADR (M222)”

Obbligo di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per il trasporto transfrontaliero

Il D. Lgs. 205/2010 di modifica della parte IV del Testo Unico Ambientale, ha introdotto una nuova categoria di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per gli operatori che effettuano il solo trasporto transfrontaliero di rifiuti nel territorio italiano (art. 194, comma 3).

A seguito di tale novità l’Albo ha pubblicato, con deliberazione n. 3 del 22 dicembre 2010 (“Prime disposizioni applicative per l’iscrizione all’Albo per il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri nel territorio italiano di cui all’articolo 194, comma 3, come sostituito dall’articolo 17 del D. Lgs. 205/2010”), i modelli per l’iscrizione.

In tal modo è possibile per le imprese già operanti continuare la loro attività fino alla verifica da parte dell’Albo stesso della sussistenza dei requisiti prescritti e senza comunque obbligo di prestare garanzie finanziarie per coloro che svolgono solo il trasporto transfrontaliero.

Le imprese con sede legale all’estero e non dotate di sede secondaria in Italia possono scegliere la Sezione regionale alla quale iscriversi e dovranno adeguarsi a quanto stabilito dal Dm 406/1998 entro 120 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione.

Leggi qui il testo della deliberazione n. 3/2010

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