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Archivio per Categoria Approfondimenti

Sottoprodotti di origine animale: una risorsa per l’economia circolare.

In un tempo in cui ogni scarto della produzione può essere utilmente impiegato per altri scopi, è utile conoscere gli impieghi dei sottoprodotti delle lavorazioni alimentari nei quali Novatech Srl è particolarmente specializzata e assiste importanti aziende del settore.

Cosa sono i Sottoprodotti di Origine Animale (S.O.A.)?

La gestione e il trattamento dei  sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (S.O.A.) sono disciplinati dal regolamento 1069/2009/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio “Recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale)”.

sottoprodotti di origine animale si ottengono prevalentemente:

  • durante la macellazione di animali destinati al consumo umano,
  • durante la produzione di prodotti di origine animale come i prodotti lattiero-caseari,
  • durante lo smaltimento dei cadaveri di animali e nell’ambito di provvedimenti di lotta alle malattie.

Perchè i S.O.A. vanno trattati in modo adeguato?

I SOA devono ricevere uno specifico trattamento perchè costituiscono un rischio potenziale per la salute pubblica e degli animali nonché per l’ambiente.

Questo rischio deve essere tenuto sotto controllo in modo adeguato.
Le modalità possono essere:

  • o destinare  tali prodotti a sistemi di smaltimento sicuri
  • oppure utilizzare i SOA a fini diversi, a condizione che trovino applicazione requisiti rigorosi che riducono al minimo i rischi sanitari connessi. Ad esempio, le farine animali utilizzate per l’alimentazione per gli animali.

Quali sono le categorie dei sottoprodotti di origine animale?

I S.O.A. si suddividono in:

  • materiali di categoria 1: tutte le parti di animali sospettati di essere affetti da BSE (encefalopatia spongiforme bovina) o che devono essere abbattuti per eradicazione BSE; animali da compagnia, da giardino zoologico e da circo; animali selvatici che si sospetta siano affetti da malattie trasmissibili all’uomo;
  • materiali di categoria 2 : tutti i sottoprodotti diversi dalla categoria 1 e i prodotti di origine animale contenenti residui di farmaci o agenti contaminati oltre i limiti comunitari; lo stallatico e il contenuto del tubo digerente;
  • materiali di categoria 3: tutti i sottoprodotti derivanti da animali idonei al consumo umano ma ad esso non destinati per motivi commerciali o problemi di lavorazione o difetti di imballaggi o perchè scaduti.

Che servizi offre Novatech Srl per i Sottoprodotti di Origine Animale?

Per la gestione dei S.O.A.Novatech S.r.l. si appoggia ad operatori ed impianti specializzati, autorizzati al trasporto degli stessi ed al loro appropriato trattamento.

Contatta i nostri uffici per ogni informazione a riguardo.

Trasporto merci pericolose: adeguamenti di ADR, ADN e RID.

Con Direttiva della Commissione Europea n. 2020/1833 del 2 ottobre 2020 vengono modificati gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio con riferimento all’adeguamento al progresso scientifico e tecnico delle disposizioni stabilite in accordi internazionali sul trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per vie navigabili interne.

Vengono di conseguenza adeguati gli allegati delle direttive ADR, ADN e RID ivi richiamati con effetto dal 1 gennaio 2021.

Gli strati membri dovranno adottare le relative modifiche alle disposizioni nazionali entro il 30 giugno 2021.

Leggi la Direttiva delegata (UE) 2020/1833 della Commissione del 2 ottobre 2020 che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’adeguamento al progresso scientifico e tecnico (Testo rilevante ai fini del SEE).


Conosci il nostro servizio di consulenza per il trasporto di merci pericolose? Contattaci per ogni informazione in merito.

Sostanze pericolose: l’Italia ratifica la convenzione per le restrizioni sul mercurio.

Con L. 8 ottobre 2020, n. 134 anche l’Italia è entrata a far parte dei paesi che ha ratificato la Convenzione internazionale di Minamata sul mercurio, entrata in vigore il 16/08/2017 è già ratificata  fino ad oggi da 128 paesi.

La Convenzione parte dal presupposto riconosciuto che il mercurio è una sostanza chimica che suscita preoccupazioni a livello mondiale data la sua propagazione atmosferica a lunga distanza, la sua persistenza nell’ambiente una volta introdotto dall’uomo, la sua capacità di bioaccumulo negli ecosistemi e i suoi considerevoli impatti negativi sulla salute umana e l’ambiente.
Pertanto, come dichiarato dall’art. 1 della Convenzione, essa si pone l’obiettivo di protezione della salute e dell’ambiente dalle emissioni e dai rilasci antropogenici di mercurio e di composti del mercurio.
Il testo prevede misure per ridurre i livelli di mercurio nell’ambiente e di armonizzazione con le politiche di sviluppo nazionali. Sono previste misure per lo stoccaggio temporaneo del mercurio (art. 10), per i rifiuti contenenti mercurio (art. 11) e i siti contaminati (art. 12).

Il Ministero dell’Ambiente e il CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche, nel dicembre 2012, hanno siglato un protocollo d’intesa che ha istituito il Centro Nazionale di Riferimento sul Mercurio, con lo scopo di individuare un centro di  riferimento scientifico per il monitoraggio delle emissioni di mercurio.

Leggi ulteriori informazioni sulla Convenzione di Minamata.

Bonus mobilità: pubblicato il regolamento attuativo per ricevere il contributo.

E’ stato pubblicato il  Decreto 14 agosto 2020 “Programma sperimentale buono mobilita’ – anno 2020” (GU Serie Generale n.221 del 05-09-2020), con il quale vengono dettagliate le modalità per fruire del cosiddetto “bonus mobilità“, l’incentivo alla mobilità sostenibile erogato dal Ministero dell’Ambiente.

Per richiedere il buono mobilità  o il rimborso per gli acquisti effettuati,  i beneficiari dovranno registrarsi  sull’applicazione  web dedicata al “Programma Sperimentale Buono Mobilità 2020”.

Il buono mobilità è un contributo pari al 60 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500 per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica (ad es. monopattini, hoverboard e segway) ovvero per l’utilizzo di servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture.  

 

hwww.minambiente.it/bonus-mobilita

Premio Impresa Ambiente: un riconoscimento alla sostenibilità delle imprese.

Dopo cinque anni dall’ultima edizione, si rinnova l’appuntamento con il ‘Premio Impresa Ambiente’, il più alto riconoscimento italiano per le imprese, gli enti pubblici e privati che abbiano dato un contributo innovativo a processi, sistemi, partenariati, tecnologie e prodotti in un’ottica di sviluppo sostenibile, rispetto ambientale e responsabilità sociale.

La manifestazione è promossa dalla Camera di Commercio di Venezia Rovigo, in collaborazione con Unioncamere e con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

I vincitori, che saranno premiati nel mese di dicembre a Venezia, potranno presentare la propria candidatura per l’European Business Awards for the Environment’ (E.B.A.E.) promosso dalla Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea.

Possono presentare la propria candidatura per una o più categorie, a partire dal 1 agosto 2020, tutte le imprese italiane iscritte alla Camera di Commercio

Tutte le informazioni sul sito dedicato premioimpresambiente.it 

Bonus mobilità: le istruzioni del Ministero dell’Ambiente.

Il Ministero dell’Ambiente ha stanziato dei fondi a favore della mobilità sostenibile fruibili attraverso la strumento del cosiddetto bonus mobilità: incentivo all’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica (ad es. monopattini, hoverboard e segway) ovvero per l’utilizzo di servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture.

Le modalità di fruizione del bonus sono indicate in questa pagina del sito del Ministero.

 

Emergenza COVID-19: proroga validità CFP ADR per conducenti e consulenti.

Tra le misure prorogate a seguito dell’emergenza sanitaria in corso, rientrano anche i certificati di formazione professionale dei conducenti abilitati al trasporto di merci pericolose e quelli dei consulenti per la sicurezza dei trasporti delle stesse.

Pertanto, la validità dei c.d. patentini ADR e dei certificati di formazione professionale dei consulenti, per l’effetto della sottoscrizione da parte dell’Italia dell’accordo multilaterale M324 proposto dal Lussemburgo, viene prorogata al 30 novembre 2020 per i certificati di formazione professionale scadenti tra il 1° marzo e il 1° novembre 2020.

Se l’esame di rinnovo viene superato entro il 30 novembre 2020, i certificati di formazione professionale saranno rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale.

Accordo multilaterale M324 (in inglese)

Accordo multilaterale M324 (in italiano tradotto dalla svizzera)

La gestione dei rifiuti di imballaggio

A seguito della pubblicazione delle Linee Guida sulla classificazione dei rifiuti pubblicate di recente dal SNPA (vedi ns articolo), riteniamo utile fornire alcune precisazioni rispetto alla corretta gestione dei rifiuti di imballaggio.

I rifiuti di imballaggio sono classificati facendo riferimento al sotto capitolo 15 01 dell’elenco europeo dei rifiuti:

15 01 01 imballaggi in carta e cartone

15 01 02 imballaggi in plastica

15 01 03 imballaggi in legno

15 01 04 imballaggi metallici

15 01 05 imballaggi compositi

15 01 06 imballaggi in materiali misti

15 01 07 imballaggi in vetro

15 01 09 imballaggi in materia tessile

15 01 10 * imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze

15 01 11 * imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto),

compresi i contenitori a pressione vuoti

L’aspetto che deve esser in primo luogo valutato è se i rifiuti in esame siano effettivamente da classificare come imballaggi o se siano piuttosto da classificare in base al loro contenuto.

Ne deriva che:

  • Un rifiuto deve essere classificato con un codice del sotto capitolo 15 01 se è sostanzialmente vuoto. Si intende vuoto anche qualora siano presenti solamente dei residui minimi attaccati alle pareti o sul fondo. Questo presuppone che in caso di capovolgimento, non si abbiano rilasci né di gocce né di residui solidi.
  • Viceversa, se l’imballaggio presenta un residuo consistente sul fondo deve essere classificato con riferimento alla sostanza in esso contenuta
  • Se un imballaggio non è contaminato internamente o esternamente da sostanze pericolose (e non è esso stesso pericoloso di per sé) deve essere classificato con il codice relativo alla frazione merceologica di cui è costituito (codici da 15 01 01 a 15 01 09).

Il codice 150105, imballaggi compositi, identifica gli imballaggi costituiti da poliaccoppiati, mentre il codice 150106, imballaggi in materiali misti, identifica tipologie diverse di imballaggi raccolti insieme.

Classificazione degli imballaggi pericolosi

 Secondo le linee guida di classificazione dei rifiuti, emanate dal Sistema Nazionale di Protezione dell’Ambiente, le caratteristiche di pericolo degli imballaggi pericolosi, a meno che essi non siano pericolosi di per stessi (15 01 11*), sono attribuite in base alle sostanze originariamente contenute.

Il codice 150111* deve essere attribuito ad imballaggi metallici che all’interno hanno matrici pericolose oppure alle bombolette spray vuote (contenitore a pressione vuoti).

Il codice 150110* deve essere attribuito agli imballi che hanno residui anche minimi di sostanze pericolose all’interno o che sono contaminati esternamente da tali sostanze, quindi un imballo che ha contenuto sostanze pericolose e non è stato ripulito, non può essere mai classificato con un codice non pericoloso.

Ne consegue che non è sempre necessario effettuare un’analisi chimico-fisica di classificazione del rifiuto, ma è più corretto effettuare una classificazione del rifiuto sulla base delle informazioni presenti alla sezione 3 della scheda di sicurezza della sostanza/miscela che era contenuta nell’imballo.

Ovviamente nell’imballaggio non devono essere state introdotte altre sostanze oltre a quella originariamente contenuta.

 

Concludendo, gli imballaggi possono essere classificati secondo le seguenti modalità:

1) imballaggi etichettati non contenenti evidenti residui o contaminazioni da sostanze pericolose:

1a) imballaggi sottoposti a “particolari procedure ufficiali per la pulizia” (nota) dei residui di sostanze

pericolose: codice EER da 15 01 01 a 15 01 09 in funzione del materiale costitutivo

dell’imballaggio;

1b) imballaggi non sottoposti a procedure di pulizia: codice 150110*;

2) imballaggi contenenti residui minimi di sostanze pericolose o da esse contaminati: codice 150110*

 

Si fa presente che non sempre l’assenza delle etichette sull’imballo significa che l’imballo non è pericoloso, ad esempio se la sostanza/miscela è classificata con le indicazioni di pericolo H412 (nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata) o H413 (può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata), non è previsto il pittogramma corrispondente a “pericoloso per l’ambiente” (GHS09) sull’imballo, però il rifiuto deve essere classificato pericoloso con caratteristica di pericolo HP14.

 

(nota) definizione contenuta nel paragrafo 3.5.1, pag. 107 punto 2)

 

Novatech srl ha implementato un servizio di caratterizzazione del rifiuto sulla base delle SDS, quando possibile, senza quindi la necessità di ricorrere a un’analisi chimico-fisica del rifiuto.

Per maggiori informazioni, contattaci.

 

 

Linee guida SNPA per la disciplina dell’End of Waste

Il Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente ha pubblicato in questi giorni le Linee Guida per la corretta applicazione della disciplina sulla cessazione della qualifica di rifiuto, End of Waste.

A seguito delle modifiche introdotte alla disciplina contenuta nell’art 184 ter del D Lgs n. 152/06 sulla cessazione della qualifica di rifiuto, da parte della L.128 del 02 novembre 2019 – G.U. n.257 del 2/11/19, il SNPA ritiene utile pubblicare uno strumento per assicurare l’armonizzazione, l’efficacia e l’omogeneità dei controlli sul territorio nazionale.

Leggi le Linee Guida per l’applicazione della disciplina dell’End of Waste

Linee guida sulla classificazione dei rifiuti: pubblicato manuale del SNPA.

Il 24 dicembre 2019 è stata pubblicata online la deliberazione del Consiglio del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA – formato da ISPRA, ARPA e APPA) che approva il manuale “Linee guida sulla classificazione dei rifiuti“.

L’obiettivo delle linee guida è di diffondere un approccio metodologico utile ad uniformare la procedura di classificazione dei rifiuti a livello nazionale, utile ad imprese ed enti.

 

In allegato il testo completo delle Linee Guida sulla classificazione dei rifiuti

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