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Archivio per Categoria Approfondimenti

Premio Impresa Ambiente: un riconoscimento alla sostenibilità delle imprese.

Dopo cinque anni dall’ultima edizione, si rinnova l’appuntamento con il ‘Premio Impresa Ambiente’, il più alto riconoscimento italiano per le imprese, gli enti pubblici e privati che abbiano dato un contributo innovativo a processi, sistemi, partenariati, tecnologie e prodotti in un’ottica di sviluppo sostenibile, rispetto ambientale e responsabilità sociale.

La manifestazione è promossa dalla Camera di Commercio di Venezia Rovigo, in collaborazione con Unioncamere e con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

I vincitori, che saranno premiati nel mese di dicembre a Venezia, potranno presentare la propria candidatura per l’European Business Awards for the Environment’ (E.B.A.E.) promosso dalla Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea.

Possono presentare la propria candidatura per una o più categorie, a partire dal 1 agosto 2020, tutte le imprese italiane iscritte alla Camera di Commercio

Tutte le informazioni sul sito dedicato premioimpresambiente.it 

Bonus mobilità: le istruzioni del Ministero dell’Ambiente.

Il Ministero dell’Ambiente ha stanziato dei fondi a favore della mobilità sostenibile fruibili attraverso la strumento del cosiddetto bonus mobilità: incentivo all’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica (ad es. monopattini, hoverboard e segway) ovvero per l’utilizzo di servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture.

Le modalità di fruizione del bonus sono indicate in questa pagina del sito del Ministero.

 

Emergenza COVID-19: proroga validità CFP ADR per conducenti e consulenti.

Tra le misure prorogate a seguito dell’emergenza sanitaria in corso, rientrano anche i certificati di formazione professionale dei conducenti abilitati al trasporto di merci pericolose e quelli dei consulenti per la sicurezza dei trasporti delle stesse.

Pertanto, la validità dei c.d. patentini ADR e dei certificati di formazione professionale dei consulenti, per l’effetto della sottoscrizione da parte dell’Italia dell’accordo multilaterale M324 proposto dal Lussemburgo, viene prorogata al 30 novembre 2020 per i certificati di formazione professionale scadenti tra il 1° marzo e il 1° novembre 2020.

Se l’esame di rinnovo viene superato entro il 30 novembre 2020, i certificati di formazione professionale saranno rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale.

Accordo multilaterale M324 (in inglese)

Accordo multilaterale M324 (in italiano tradotto dalla svizzera)

La gestione dei rifiuti di imballaggio

A seguito della pubblicazione delle Linee Guida sulla classificazione dei rifiuti pubblicate di recente dal SNPA (vedi ns articolo), riteniamo utile fornire alcune precisazioni rispetto alla corretta gestione dei rifiuti di imballaggio.

I rifiuti di imballaggio sono classificati facendo riferimento al sotto capitolo 15 01 dell’elenco europeo dei rifiuti:

15 01 01 imballaggi in carta e cartone

15 01 02 imballaggi in plastica

15 01 03 imballaggi in legno

15 01 04 imballaggi metallici

15 01 05 imballaggi compositi

15 01 06 imballaggi in materiali misti

15 01 07 imballaggi in vetro

15 01 09 imballaggi in materia tessile

15 01 10 * imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze

15 01 11 * imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto),

compresi i contenitori a pressione vuoti

L’aspetto che deve esser in primo luogo valutato è se i rifiuti in esame siano effettivamente da classificare come imballaggi o se siano piuttosto da classificare in base al loro contenuto.

Ne deriva che:

  • Un rifiuto deve essere classificato con un codice del sotto capitolo 15 01 se è sostanzialmente vuoto. Si intende vuoto anche qualora siano presenti solamente dei residui minimi attaccati alle pareti o sul fondo. Questo presuppone che in caso di capovolgimento, non si abbiano rilasci né di gocce né di residui solidi.
  • Viceversa, se l’imballaggio presenta un residuo consistente sul fondo deve essere classificato con riferimento alla sostanza in esso contenuta
  • Se un imballaggio non è contaminato internamente o esternamente da sostanze pericolose (e non è esso stesso pericoloso di per sé) deve essere classificato con il codice relativo alla frazione merceologica di cui è costituito (codici da 15 01 01 a 15 01 09).

Il codice 150105, imballaggi compositi, identifica gli imballaggi costituiti da poliaccoppiati, mentre il codice 150106, imballaggi in materiali misti, identifica tipologie diverse di imballaggi raccolti insieme.

Classificazione degli imballaggi pericolosi

 Secondo le linee guida di classificazione dei rifiuti, emanate dal Sistema Nazionale di Protezione dell’Ambiente, le caratteristiche di pericolo degli imballaggi pericolosi, a meno che essi non siano pericolosi di per stessi (15 01 11*), sono attribuite in base alle sostanze originariamente contenute.

Il codice 150111* deve essere attribuito ad imballaggi metallici che all’interno hanno matrici pericolose oppure alle bombolette spray vuote (contenitore a pressione vuoti).

Il codice 150110* deve essere attribuito agli imballi che hanno residui anche minimi di sostanze pericolose all’interno o che sono contaminati esternamente da tali sostanze, quindi un imballo che ha contenuto sostanze pericolose e non è stato ripulito, non può essere mai classificato con un codice non pericoloso.

Ne consegue che non è sempre necessario effettuare un’analisi chimico-fisica di classificazione del rifiuto, ma è più corretto effettuare una classificazione del rifiuto sulla base delle informazioni presenti alla sezione 3 della scheda di sicurezza della sostanza/miscela che era contenuta nell’imballo.

Ovviamente nell’imballaggio non devono essere state introdotte altre sostanze oltre a quella originariamente contenuta.

 

Concludendo, gli imballaggi possono essere classificati secondo le seguenti modalità:

1) imballaggi etichettati non contenenti evidenti residui o contaminazioni da sostanze pericolose:

1a) imballaggi sottoposti a “particolari procedure ufficiali per la pulizia” (nota) dei residui di sostanze

pericolose: codice EER da 15 01 01 a 15 01 09 in funzione del materiale costitutivo

dell’imballaggio;

1b) imballaggi non sottoposti a procedure di pulizia: codice 150110*;

2) imballaggi contenenti residui minimi di sostanze pericolose o da esse contaminati: codice 150110*

 

Si fa presente che non sempre l’assenza delle etichette sull’imballo significa che l’imballo non è pericoloso, ad esempio se la sostanza/miscela è classificata con le indicazioni di pericolo H412 (nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata) o H413 (può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata), non è previsto il pittogramma corrispondente a “pericoloso per l’ambiente” (GHS09) sull’imballo, però il rifiuto deve essere classificato pericoloso con caratteristica di pericolo HP14.

 

(nota) definizione contenuta nel paragrafo 3.5.1, pag. 107 punto 2)

 

Novatech srl ha implementato un servizio di caratterizzazione del rifiuto sulla base delle SDS, quando possibile, senza quindi la necessità di ricorrere a un’analisi chimico-fisica del rifiuto.

Per maggiori informazioni, contattaci.

 

 

Linee guida SNPA per la disciplina dell’End of Waste

Il Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente ha pubblicato in questi giorni le Linee Guida per la corretta applicazione della disciplina sulla cessazione della qualifica di rifiuto, End of Waste.

A seguito delle modifiche introdotte alla disciplina contenuta nell’art 184 ter del D Lgs n. 152/06 sulla cessazione della qualifica di rifiuto, da parte della L.128 del 02 novembre 2019 – G.U. n.257 del 2/11/19, il SNPA ritiene utile pubblicare uno strumento per assicurare l’armonizzazione, l’efficacia e l’omogeneità dei controlli sul territorio nazionale.

Leggi le Linee Guida per l’applicazione della disciplina dell’End of Waste

Linee guida sulla classificazione dei rifiuti: pubblicato manuale del SNPA.

Il 24 dicembre 2019 è stata pubblicata online la deliberazione del Consiglio del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA – formato da ISPRA, ARPA e APPA) che approva il manuale “Linee guida sulla classificazione dei rifiuti“.

L’obiettivo delle linee guida è di diffondere un approccio metodologico utile ad uniformare la procedura di classificazione dei rifiuti a livello nazionale, utile ad imprese ed enti.

 

In allegato il testo completo delle Linee Guida sulla classificazione dei rifiuti

Ministero dell’Ambiente: riorganizzazione e nuovi dipartimenti.

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, verrà arricchito di due nuovi dipartimenti: il primo gestirà la tutela dell’ambiente, in tutte le sue componenti, all’interno del quale nascerà una nuova direzione ad hoc sul mare, oltre a quelle già esistenti su natura, dissesto e acqua; il secondo si occuperà della transizione ecologica, coordinando le competenze su crescita verde, economica circolare e sviluppo sostenibile.

Abbiamo aggiunto un nuovo tassello alla strategia del Green New Deal – annuncia il ministro Sergio Costa. “Ora saremo più forti e organizzati per affrontare le sfide ambientali sia a livello nazionale sia a livello internazionale, attraverso un maggiore presidio del territorio e una maggiore capacità di monitoraggio su tutti gli enti e amministrazioni che attuano le politiche ambientali”.

Fonte:  www.minambiente.it

Convenzione CITES: nuove specie di flora e fauna protette.

La Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione, o CITES, dall’inglese Convention on International Trade of Endangered Species, è una convenzione internazionale firmata a Washington nel 1973. Ha lo scopo di regolamentare il commercio internazionale di fauna e flora selvatiche in pericolo di estinzione. Riguarda il commercio di esemplari vivi o morti, o solo parti di organismi o prodotti da essi derivati, mirando a impedire lo sfruttamento commerciale delle specie in pericolo (prima causa di estinzione, seguita dalla distruzione dell’habitat). (fonte Wikipedia)

Le circa 35.000 specie animali e vegetali tutelate dalla Cites sono riportate nelle appendici della Convenzione e negli allegati del regolamento UE.

Segnaliamo che sono state di recente introdotte delle modifiche alle appendici della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate d’estinzione (Cites) adottate dalla 18a Conferenza delle Parti che si è tenuta a Ginevra dal 17 al 28 agosto scorso. che introducono nuove specie protette che appartengono alla famiglia delle lucertole, delle tartarughe, dei gechi, lontre, gru e farfalle (Ceratophora erdeleni, Ceratophora karu, Ceratophora tennentii, Cophotis ceylanica, Cophotis dumbara, Gonatodes daudini, Achillides chikae hermeli, Parides burchellanus, intoduAonyx cinerea, Lutrogale perspicillata, Gruidae Balearica pavonina, Cuora bourreti, Cuora picturata, Mauremys annamensis, Geochelone elegans e Malacochersus tornieri).

“La tutela della fauna – afferma il ministro dell’Ambiente Sergio Costa – è tra i nostri obiettivi. L’applicazione corretta della Convenzione Cites è fondamentale a tal fine, sia a livello nazionale sia a livello internazionale. La protezione di nuove specie è una garanzia per l’ecosistema, per i suoi equilibri e il suo futuro”. (fonte MATTM)

Si ricorda che per le importazioni e le esportazioni di esemplari di specie Cites è necessaria una licenza rilasciata dal ministero dello Sviluppo economico. Le riesportazioni e la commercializzazione all’interno dell’Unione europea richiedono un certificato rilasciato dai nuclei Cites dei Carabinieri.

 

Decreto Clima: le misure del Governo Italiano contro l’emergenza climatica.

Il “green new deal” annunciato dal Governo Conte bis parte dal cosiddetto Decreto clima.

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14-10-2019 il D.L. 14 ottobre 2019, n. 111 recante “Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria e proroga del termine di cui all’articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229“,  cd. decreto clima.

Il decreto prevede misure di vario genere finalizzate ad incentivare investimenti sull’ambiente, a limitare i comportamenti altamente impattanti a livello ambientale, ad incentivare i progetti “verdi”.

Tra le misure previste si citano il cd “bonus mobilità” per l’acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale e di biciclette anche a pedalata assistita; incentivi per chi rottama auto e scooter inquinanti, ma anche finanziamenti per i Comuni che avviano progetti a valenza ambientale.

È previsto anche un fondo per finanziare gli esercenti che, al fine di ridurre la produzione di rifiuti, attrezzano spazi dedicati alla vendita di prodotti sfusi o alla spina, alimentari e detergenti.

La manovra verde prevede uno stanziamento di 450 milioni di euro in tre anni.

Leggi il testo completo del Decreto Clima.

Ecomondo – A Rimini la fiera del Green: dal 5 all’8 novembre 2019.

Avrà luogo dal 5 all’8 novembre 2019 alla Fiera di Rimini la 23esima edizione di Ecomondo:  punto di incontro rappresentativo delle filiere di economia circolare, ecodesign, recupero e  della valorizzazione di materia prima ed energia, trasporti, bonifiche e riqualificazione di aree contaminate.

La kermesse riminese si contraddistingue, come sempre, per il suo panel ricco di eventi di risonanza nazionale con la partecipazione dei principali attori del mondo dell’ecologia e dell’ambiente italiani e internazionali.

Leggi tutte le informazioni e il programma completo della manifestazione sul sito di Ecomondo.

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