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Archivio per Categoria Approfondimenti

CLP – IX Adeguamento al Progresso Tecnico

Si segnala che dal 1 marzo 2018 deve essere applicato il regolamento (UE) 1179/2016 che costituisce il IX Adeguamento al Progresso Tecnico e scientifico (ATP) del regolamento (UE) n. 1272/2008 (CLP) e introduce e modifica le classificazioni armonizzate per alcune sostanze presenti nell’allegato IV del regolamento CLP.

Le variazioni riguardano sostanze come: l’ossido di rame (I), l’idrossido di rame (II), carbonato di rame(II), la poltglia bordolese, l’1,2 dicloropropano, il clorobenzene, l’ossido di propilene, il bisfenolo A, la glutaraldeide ecc.

Riguardo alla classificazione dei composti del rame essendo presente una discrepanza tra il testo in inglese e in italiano del Regolamento n. 2016/1179, il Ministero dell’ambiente ha emanato una circolare in cui dichiara di aderire al parere espresso dall’ECHA secondo il quale per i composti del rame è obbligatorio l’uso del fattore M solo per la determinazione della tossicità acuta.

 

REGOLAMENTO 2016-1779_IX ATP

NOTA 3222 DEL 28/02/2018

ADR-RID-ADN 2017: in vigore dal 1 luglio.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2017 è stato pubblicato il Decreto 12 maggio 2017 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti “Recepimento della direttiva 2016/2309 della Commissione del 16 dicembre 2016 che adegua per la quarta volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose”.

Il 1 luglio 2017, i trasporti di merci pericolose per strada, ferrovia e vie navigabili interne devono rispettare le disposizioni contenute nelle edizioni 2017 di ADR, RID e ADN.

Leggi il D.M. 12 maggio 2017

Regolamento CLP: modifiche in vigore dal 26 maggio 2017.

Sulla Gazzetta Ufficiale Europea L 116 del 5 maggio 2017 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2017/776 del 4 maggio 2017, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (Regolamento CLP).

Nel nuovo regolamento:
– è state inserita, aggiornata o abrogata la classificazione e l’etichettatura armonizzata di alcune sostanze;
– sono stati eliminati i riferimenti alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE;
– la tabella 3.1 è diventata tabella 3 (essendo stata abrogata la tabella 3.2);
– nella penultima colonna della tabella 3 sono stati aggiunti i valori di STA armonizzati.

Il  regolamento entra in vigore il 26 maggio 2017, ma le sostanze e le miscele possono essere classificate, etichettate ed imballate conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 attuale fino al 1° dicembre 2018.

Leggi il Regolamento UE 2017/776

 

REACH: aggiornata la ‘candidate list’

Il 12 gennaio 2017 sono state aggiunte quattro nuove sostanze nella candidate list del REACH, che adesso contiene 173 sostanze  SVHC (Substance Very High Concern).

Queste sostanze sono:

  •  4,4’-isopropylidenediphenol (bisphenol A; BPA), tossica per la riproduzione (Articolo 75c); EC 201-245-8,  CAS 80-05-7
  • Nonadecafluorodecanoic acid (PFDA) and its sodium and ammonium salts, tossica per la riproduzione (Articolo 75c); EC 206-400-3, CAS 335-76-2; CAS 3830-45-3; EC 221-470-5, 3108-42-7;
  • p-(1,1-dimethylpropyl)phenol, (Articolo 57f); EC 201-280-9, CAS 80-46-6;
  • 4-heptylphenol, branched and linear, (Articolo 57f).

Lista delle sostanze candidate

Direttiva ADR-RID-ADN: adeguamento al progresso scientifico e tecnico.

Sulla Gazzetta Ufficiale Europea L345 del 20 dicembre 2016 è stata pubblicata la Direttiva (UE) 2016/239 della Commissione del 16 dicembre 2016 che adegua per la quarta volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose.

La Direttiva prevede che gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per adeguare la normativa sul trasporto terrestre delle merci pericolose alle edizioni 2017 di ADR, RID e ADN entro il 30 giugno 2017.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà dunque emanare un Decreto del Ministero  che recepisca la Direttiva (UE) 2016/239 per rendere obbligatorio il rispetto delle disposizioni contenute nelle edizioni 2017 di ADR, RID e ADN a partire dal 1° luglio 2017.

Direttiva (UE) 2016/239

REACH: restrizioni all’uso di bisfenolo A.

Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea L 337 del 13 dicembre 2016 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2016/2235 del 12 dicembre 2016, che modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il bisfenolo A.

Il nuovo Regolamento inserisce nell’allegato XVII il punto 66, Bisfenolo A (CAS 80-05-7, CE 201-245-8) e prevede che non sia ammessa l’immissione sul mercato di carta termica con Bisfenolo A in concentrazione uguale o superiore allo 0,02 % in peso dopo il 2 gennaio 2020.

Regolamento (UE) 2016/2235 del 12 dicembre 2016

SISTRI: caso d’uso – gestione rifiuti respinti dall’impianto di destinazione

Si segnala che nella Sezione Manuali e Guide del sito www.sistri.it è stato pubblicato l’aggiornamento del seguente documento:

Caso d’uso – gestione rifiuti respinti dall’impianto di destinazione” (versione del 7/12/2016)

Regolamento REACH: scenario espositivo e obblighi per l’utilizzatore a valle.

Lo Scenario Espositivo
Con Scenario Espositivo in ambito REACH si intende l’insieme delle condizioni, comprese le condizioni operative e le misure di gestione dei rischi, che descrivono il modo in cui la sostanza è fabbricata o utilizzata durante il suo ciclo di vita e il modo in cui il fabbricante o l’importatore controlla o raccomanda agli utilizzatori a valle di controllare l’esposizione delle persone e dell’ambiente.
Chi è l’utilizzatore a valle e cosa deve fare.
“Utilizzatore a valle: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità diversa dal fabbricante o importatore, che utilizza una sostanza in quanto tale o in quanto componente di un preparato, nell’esercizio delle sue attività industriali o professionali. I distributori o consumatori non sono considerati utilizzatori a valle.” (art. 3, punto 13, Reg. 18/12/2006, n. 1907/2006/ce, c.d. regolamento REACH).
La normativa considera utilizzatori a valle sia coloro che producono e immettono sul mercato miscele pericolose, sia coloro che utilizzano sostanze e miscele nell’esercizio della propria attività.
I primi soggetti (produttori/immettitore) devono accludere alle schede dati di sicurezza, relative alle miscele pericolose da loro prodotte ed immesse sul mercato, i pertinenti scenari espositivi.
I secondi (utilizzatori) sono tenuti a identificare e applicare misure appropriate che consentano di controllare adeguatamente i rischi identificati nelle schede dati di sicurezza e negli scenari espositivi allegati (verifica di conformità).
L’utilizzatore a valle, inteso come fruitore della sostanza o miscela, deve verificare che i propri usi siano identificati e le sue condizioni d’uso siano incluse nello scenario espositivo trasmesso dal fornitore.
A questo scopo dovrà raccogliere informazioni relative a condizioni d’uso delle sostanze pericolose nella propria azienda, oltre alle circostanze in cui viene usata la sostanza o la miscela.
In seguito dovrà confrontare la propria operatività con lo scenario espositivo, per dimostrare di essere in linea con quanto prescritto e che le proprie modalità d’uso di tali sostanze garantiscono di mantenere i rischi per la salute e per l’ambiente al minimo.
I servizi offerti da Novatech Srl
Novatech Srl è in grado di assistere i clienti nelle seguenti attività:
• Redazione di SDS estese per miscele, con scenari espositivi allegati
• Verifica di conformità sugli scenari espositivi, che potrà essere utilizzata per completare la valutazione del rischio chimico (D.Lgs. 81/08)

Per ogni ulteriore informazione contattaci 

CONAI: i dati sul recupero degli imballaggi in Italia.

Grazie all’attività di CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi – e dei Consorzi di filiera, che hanno sostenuto e dato impulso alla valorizzazione dei materiali di imballaggio provenienti dalla raccolta urbana, oggi in Italia più di 3 imballaggi su 4 vengono recuperati; erano 1 su 3 nel 1998.

Nel 2014 e sull’intero territorio nazionale, l’impegno di Conai  e dei Consorzi di Filiera ha permesso l’avvio a riciclo del 68,3% degli imballaggi immessi al consumo, per un totale di 8 milioni di tonnellate di rifiuti trasformati in materia prima seconda (+3,3% sul 2013), e il raggiungimento di un tasso di recupero complessivo – comprendendo anche la valorizzazione energetica – pari al 78,3%.

Tratto da www.conai.org

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