Tutti gli studi lo confermano: la plastica costituisce oltre l’80% dei rifiuti marini ed è considerata una grave minaccia per la biodiversità delle specie marine. Le stime dicono che attualmente negli oceani vi sono più di 150 milioni di tonnellate di plastica e che ogni anno vengano riversate in mare tra i 5 e i 12 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica.
Ogni anno i cittadini dell’Unione generano 26 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica, e meno del 30% viene avviato a riciclo. Una parte viene esportata per essere smaltita da Paesi terzi, mentre il resto finisce in discarica, viene bruciato in termovalorizzatori e, nel peggiore dei casi, non viene raccolto e finisce per disperdersi nell’ambiente, inquinando suolo, spiagge, fiumi e mari.
La Direttiva UE sulla riduzione del consumo di plastica
Il Parlamento Europeo ha approvato in questi giorni una proposta di direttiva che vieterà il consumo, nell’Unione Europea, di alcuni prodotti in plastica monouso, che costituiscono il 70% dei rifiuti marini.
A partire dal 2021, a seguito del recepimento della direttiva, sarà quindi vietata la vendita di questi comuni prodotti in plastica”usa e getta”: piatti, posate, bastoncini per l’igiene delle orecchie, cannucce, miscelatori per bevande, bastoncini per palloncini, sacchetti, imballaggi e contenitori per fast food in polistirolo.
La Direttiva ha previsto anche altre misure importanti:
Riportiamo qui di seguito il post del Ministro per l’ambiente, Sergio Costa, sul prossimo divieto di utilizzo di alcuni prodotti monouso in plastica.
“Oggi è una giornata importante per l’Europa, che ha votato per adottare la direttiva sul divieto dell’utilizzo, a partire dal 2021, dei prodotti in plastica monouso.
Lo abbiamo dichiarato ormai numerosissime volte: posate in plastica, bastoncini cotonati, piatti, cannucce, miscelatori per bevande e bastoncini per palloncini, costituiscono più del 70% dei rifiuti marini e dobbiamo fare di tutto per dire basta!
Sappiamo bene che l’Europa è responsabile solo di una piccola parte della plastica che inquina i nostri oceani, ma questo non ci esime dalla responsabilità di segnare la strada, di intraprendere un percorso.
Oggi l’Europa ha voluto dare un segnale forte e noi siamo orgogliosi, come Italia, di aver giocato un ruolo da protagonisti, contribuendo a questo risultato. Continueremo a fare la nostra parte non appena, a breve, saremo invitati in qualità di ministri dell’Unione europea ad assumere una posizione comune!
Ad maiora!”
In occasione del suo diciottesimo anno di vita, Novatech S.r.l. rinnova il proprio logo aziendale.
Il nuovo simbolo richiama il legame con la storia dell’azienda ma, soprattutto, rispecchia il suo orientamento al continuo rinnovamento e miglioramento: obiettivi che Novatech S.r.l. persegue sin dai suoi albori.
“Non sempre cambiare equivale a migliorare,
ma per migliorare bisogna cambiare.”
– Sir Winston Churchill –
Sfida a Palazzo: il neo Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, lancia il guanto di sfida ai colleghi degli altri dicasteri invitandoli a seguire il suo esempio nell’impegno alla riduzione dell’uso della plastica. Entro il 4 ottobre di quest’anno, infatti, il Ministero dell’Ambiente sarà completamente “plastic free“.
Immediata l’abolizione nelle stanze di palazzo di cannucce, stoviglie, bottiglie di plastica ed altri monouso che contribuiscono ad inquinare i nostri mari al passo di un camion ogni ora.
Il ministero invita tutti i cittadini a testimoniare il loro impegno alla lotta contro l’inquinamento da plastica attraverso i canali social con foto, video o testi catalogati con gli hashtag #PFC (Plastic Free Challenge) e #IoSonoAmbiente.
Questa iniziativa si colloca nella scia degli impegni assunti dalle Nazioni Unite attraverso la campagna Clean Seas, che ha raccolto adesioni dei governi ad ogni latitudine e che sta dando origine ad iniziative di sensibilizzazione in numerose realtà produttive italiane.
Ogni anno in mare finiscono almeno 8 milioni di tonnellate di rifiuti plastici, una minaccia per gli organismi marini, per gli equilibri degli ecosistemi e anche per l’uomo, visto che nemmeno la catena alimentare è immune dai rischi di contaminazione soprattutto a causa delle microplastiche.
Si segnala che dal 1 marzo 2018 deve essere applicato il regolamento (UE) 1179/2016 che costituisce il IX Adeguamento al Progresso Tecnico e scientifico (ATP) del regolamento (UE) n. 1272/2008 (CLP) e introduce e modifica le classificazioni armonizzate per alcune sostanze presenti nell’allegato IV del regolamento CLP.
Le variazioni riguardano sostanze come: l’ossido di rame (I), l’idrossido di rame (II), carbonato di rame(II), la poltglia bordolese, l’1,2 dicloropropano, il clorobenzene, l’ossido di propilene, il bisfenolo A, la glutaraldeide ecc.
Riguardo alla classificazione dei composti del rame essendo presente una discrepanza tra il testo in inglese e in italiano del Regolamento n. 2016/1179, il Ministero dell’ambiente ha emanato una circolare in cui dichiara di aderire al parere espresso dall’ECHA secondo il quale per i composti del rame è obbligatorio l’uso del fattore M solo per la determinazione della tossicità acuta.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2017 è stato pubblicato il Decreto 12 maggio 2017 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti “Recepimento della direttiva 2016/2309 della Commissione del 16 dicembre 2016 che adegua per la quarta volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose”.
Il 1 luglio 2017, i trasporti di merci pericolose per strada, ferrovia e vie navigabili interne devono rispettare le disposizioni contenute nelle edizioni 2017 di ADR, RID e ADN.
Leggi il D.M. 12 maggio 2017
Sulla Gazzetta Ufficiale Europea L 116 del 5 maggio 2017 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2017/776 del 4 maggio 2017, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (Regolamento CLP).
Nel nuovo regolamento:
– è state inserita, aggiornata o abrogata la classificazione e l’etichettatura armonizzata di alcune sostanze;
– sono stati eliminati i riferimenti alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE;
– la tabella 3.1 è diventata tabella 3 (essendo stata abrogata la tabella 3.2);
– nella penultima colonna della tabella 3 sono stati aggiunti i valori di STA armonizzati.
Il regolamento entra in vigore il 26 maggio 2017, ma le sostanze e le miscele possono essere classificate, etichettate ed imballate conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 attuale fino al 1° dicembre 2018.
Leggi il Regolamento UE 2017/776
Il 12 gennaio 2017 sono state aggiunte quattro nuove sostanze nella candidate list del REACH, che adesso contiene 173 sostanze SVHC (Substance Very High Concern).
Queste sostanze sono:
Sulla Gazzetta Ufficiale Europea L345 del 20 dicembre 2016 è stata pubblicata la Direttiva (UE) 2016/239 della Commissione del 16 dicembre 2016 che adegua per la quarta volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose.
La Direttiva prevede che gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per adeguare la normativa sul trasporto terrestre delle merci pericolose alle edizioni 2017 di ADR, RID e ADN entro il 30 giugno 2017.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà dunque emanare un Decreto del Ministero che recepisca la Direttiva (UE) 2016/239 per rendere obbligatorio il rispetto delle disposizioni contenute nelle edizioni 2017 di ADR, RID e ADN a partire dal 1° luglio 2017.
Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea L 337 del 13 dicembre 2016 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2016/2235 del 12 dicembre 2016, che modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il bisfenolo A.
Il nuovo Regolamento inserisce nell’allegato XVII il punto 66, Bisfenolo A (CAS 80-05-7, CE 201-245-8) e prevede che non sia ammessa l’immissione sul mercato di carta termica con Bisfenolo A in concentrazione uguale o superiore allo 0,02 % in peso dopo il 2 gennaio 2020.