L’obbligo di iscrizione al RENTRI, com’è noto, è frazionato in termini di tempo in tre scaglioni a seconda dei soggetti obbligati, del numero di dipendenti e della tipologia di rifiuti.
Giova ricordare che i tre scaglioni sono così suddivisi:
Per fugare i possibili dubbi legati al calcolo del numero di dipendenti dell’impresa, che risulta determinante rispetto all’obbligo di iscrizione e all’individuazione dello scaglione di competenza, il RENTRI ha pubblicato un chiarimento sulla corretta modalità di conteggio del numero di dipendenti.
Le indicazioni di chiarimento sono state pubblicate in data 18 novembre 2024 nella sezione “Supporto” del portale RENTRI:
Numero di dipendenti.
Numero di persone che lavorano, con vincoli di subordinazione, per conto dell’ente o dell’impresa, in forza di un contratto di lavoro, e che percepiscono per il lavoro effettuato una remunerazione.
Il numero è riferito alla totalità dei dipendenti presenti nell’impresa o nell’Ente al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.
Ai fini del calcolo dei dipendenti presenti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, si specifica che i dipendenti a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative così come indicato dal DM 18 aprile 2005 del Ministero delle attività produttive.
Per quanto concerne il titolare ed i soci si ritiene che questi debbano essere conteggiati solo se inquadrati anch’essi come dipendenti dell’azienda, cioè a libro paga della medesima.
Questo chiarimento sottolinea, tra l’altro, che il numero di dipendenti è da intendersi come riferito all’impresa nel suo insieme e non alla singola unità locale.
A partire dal 15 dicembre 2024 è possibile iscriversi al RENTRI.
Le aziende e gli enti facenti parte del primo scaglione individuato dal RENTRI, possono accedere alle procedure di iscrizione fino alla scadenza del 13 febbraio 2025.
- Impianti di trattamento rifiuti
- Trasportatori di rifiuti
- Commercianti/intermediari di rifiuti
- Consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
- Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi con più di 50 dipendenti
- Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali con più di 50 dipendenti
I soggetti del primo scaglione hanno l’obbligo di iscriversi al RENTRI nel periodo compreso tra il 15 dicembre 2024 e il 13 febbraio 2025.
I soggetti del primo scaglione, dopo essersi iscritti al RENTRI, inizieranno a tenere il registro cronologico di carico/scarico rifiuti speciali direttamente in formato digitale all’interno del portale RENTRI (con l’eventuale ausilio di un software privato interoperabile con il RENTRI).
Questo scaglione non è quindi soggetto all’uso per un periodo transitorio del nuovo format cartaceo di registro, come per i soggetti del secondo e terzo scaglione (leggi notizia).
Il passaggio alla completa digitalizzazione delle scritture relative ai rifiuti non avverrà, comunque, prima del 13 febbraio 2026, data a partire dalla quale verranno utilizzati anche i formulari di trasporto in versione digitale.
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Semplificazioni in arrivo per i soggetti distributori e trasportatori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) a seguito di quanto disposto dal cosiddetto “decreto infrazioni” (D.L. n. 131/24 convertito in legge n. 166/2004).
Il suddetto decreto infrazioni sancisce, all’art. 14 bis comma 7, che:
“Le operazioni di deposito preliminare alla raccolta e di trasporto effettuate dal distributore e dal soggetto da esso incaricato non sono subordinate all’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”
Ne consegue che i distributori, installatori e centri di assistenza di AEE non sono più soggetti all’obbligo di iscrizione alla categoria 3-bis dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Allo stesso modo non sono più soggetti all’obbligo di iscrizione i trasportatori di RAEE per conto di tali soggetti.
A seguito di queste novità normative, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha dichiarato che la categoria 3-bis dell’Albo gestori ambientali, rubricata “distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65”, deve ritenersi abrogata.
L’Albo sta, quindi, procedendo d’ufficio alla cancellazione delle iscrizioni alla categoria 3-bis per le imprese interessate a far data dal 15 novembre 2024.
Da sottolineare l’importanza della novità conseguente all’abolizione dell’obbligo di iscrizione alla categoria 3-bis ovvero l’obbligo di iscrizione al Centro di coordinamento RAEE dei luoghi ove avviene il deposito preliminare dei RAEE.
Il mancato rispetto di tale previsione da parte del distributore che dovesse effettuare il deposito preliminare alla raccolta comporta che non potrà avvalersi delle modalità semplificate e rischia di incorrere in una gestione dei rifiuti di terzi non autorizzata, in molti casi anche di rifiuti classificati come pericolosi.
Il percorso di semplificazione per i distributori e per i soggetti da questi incaricati si estende anche alla
documentazione che deve essere utilizzata per trasportare i RAEE che consta in un DDT attestante il luogo di produzione, la tipologia di materiale e il luogo di destinazione.
L’iscrizione necessaria per poter gestire in forma semplificata i RAEE raccolti secondo le modalità “1 contro 1” e “1 contro 0” deve quindi essere fatta da:
Il CdC RAEE mette a disposizione di questi soggetti una guida operativa per facilitare il processo di iscrizione sul proprio portale.
LEGGE 14 novembre 2024, n. 166 – GU Serie Generale n.267 del 14-11-2024
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.
E’ stato pubblicato il Decreto legge 17 ottobre 2024, n. 153, noto come decreto ambiente 2024, che introduce disposizioni con carattere di urgenza per la tutela ambientale.
Si tratta di un provvedimento di ampio respiro che coinvolge vari aspetti quali la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell’economia circolare con riferimento alla cura e manutenzione del paesaggio e verde pubblico, l’attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati (semplifica gli interventi nei cosiddetti “siti orfani”) e dissesto idrogeologico (prevenzione eventi siccitosi) ed infine, il rafforzamento del ruolo dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
In dettaglio si evidenziano aggiornamenti nei seguenti ambiti:
Decreto Legge 17 ottobre 2024, n. 153 recante “Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell’economia circolare, l’attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico” (c.d. DL Ambiente).
A partire dal 4 novembre saranno scaricabili i nuovi modelli di registro cronologico di carico e scarico rifiuti e di formulario di trasporto dei rifiuti.
Vediamo in anteprima cosa ci aspetta!
Eccolo! Questo è il nuovo format di registro per i rifiuti a cui dovremo abituarci tra breve.
Per il produttore di rifiuti non sono molte le differenze rispetto al vecchio modello di registro.
In particolare, tra le novità, evidenziamo:
Il nuovo modello di formulario di trasporto rifiuti
Questo invece il nuovo modello di formulario di trasporto rifiuti (FIR).
Anche in questo documento ci sono alcune novità:
All’interno del portale del RENTRI sono presenti le linee guida che spiegano dettagliatamente come compilare ciascun singolo campo dei nuovi modelli di registro e FIR.
Le puoi consultare e scaricare qui.
Dal 4 novembre 2024 inizia una nuova era per la tenuta del registro di carico e scarico rifiuti.
Da tale data sarà possibile scaricare il nuovo format di registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti che dovrà essere utilizzato a partire dal 13 febbraio 2025.
Le aziende che rientrano nel II° e III° scaglione dei soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI, sono tenute all’utilizzo del nuovo modello di registro cronologico in versione cartacea a partire dal 13 febbraio 2025.
Per agevolare una diluizione dei flussi delle aziende obbligate alla vidimazione di tale registro presso il sistema camerale, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha stabilito la possibilità di accedere al portale RENTRI per scaricare il format di registro a partire dal 4 novembre 2024.
Da tale data, quindi, le aziende di cui sotto, dovranno accedere al portale, scaricare il nuovo format e stamparlo, provvedere alla vidimazione presso la CCIAA territorialmente competente, iniziare poi ad utilizzare il nuovo registro a partire dal giorno 13 febbraio 2025.
Da tale data il vecchio modello di registro di carico/scarico dei rifiuti non sarà più utilizzabile.
Lo stesso passaggio intermedio, cioè il nuovo modello in versione cartacea, avverrà anche per il formulario di trasporto rifiuti (FIR) a partire dal 13 febbraio 2025.
Il FIR, che dovrà essere stampato e vidimato attraverso il sito del RENTRI, potrà essere emesso dal produttore oppure dal trasportatore con il nuovo modello in formato cartaceo a partire dal 13 febbraio 2025.
Tale modello cartaceo verrà utilizzato, per tutti i soggetti obbligati, fino al 13/02/2026, data dalla quale si utilizzeranno i FIR digitali.
Sul portale RENTRI sono state riportate alcune precisazioni relative alla stampa e vidimazione del registro cronologico di carico/scarico rifiuti relative ai soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI (in fondo alla pagina gli scaglioni di iscrizione).
Premesso che, per tutte le aziende obbligate alla tenuta del registro di carico/scarico, secondo la vigente normativa, il modello da utilizzare, a partire dal 13/02/2025, non sarà più quello attuale ma un nuovo format utilizzabile e/o scaricabile dal portale RENTRI.
Riepiloghiamo qui di seguito, per ciascuno scaglione di soggetti obbligati, le modalità di tenuta e le scadenze che li riguardano.
I soggetti che rientrano nel primo gruppo di aziende obbligate all’iscrizione a RENTRI (periodo di iscrizione dal 15/12/2024 al 13/02/2025) e che dovranno tenere il registro di carico e scarico in formato digitale a partire dal 13/02/2025, non sono tenute alla stampa del registro su carta.
Il registro digitale dovrà, invece, essere messo in conservazione sostitutiva secondo quanto previsto dalle norme dell’amministrazione digitale.
Potranno, invece, scaricare e vidimare digitalmente dal sito di RENTRI i FIR a partire dal 23/01/ 2025.
I soggetti che rientrano nel secondo gruppo (obbligo di iscrizione dal 15/06/25 al 14/08/25) e terzo gruppo (obbligo di iscrizione dal 15/12/25 al 13/02/2026) di aziende obbligate, dovranno utilizzare il nuovo format di registro di carico e scarico a partire dal 13/02/2025, tenendolo in formato cartaceo e vidimato dalla CCIAA, fino al momento in cui sarà perfezionata la loro iscrizione a RENTRI (momento a partire dal quale dovranno tenere il registro in modalità digitale).
Il FIR sarà tenuto in formato cartaceo vidimato digitalmente e scaricato dal RENTRI a partire dal 23/01/2025.
A partire dal 13 febbraio 2025 il formulario di identificazione dovrà essere stampato e vidimato digitalmente dal sito di RENTRI e dovrà essere utilizzato da parte di tutti gli operatori anche da quelli non obbligati all’iscrizione.
La funzionalità di stampa e vidimazione del formulario sarà disponibile a partire dal 23 gennaio 2025, fermo restando che fino al 12 febbraio 2025 si dovranno utilizzare i modelli di formulario attualmente in uso.
Le imprese dovranno, quindi, accedere al portale RENTRI (www.rentri.gov.it), scaricare il modello di registro cronologico da stampare su carta e farlo vidimare presso la CCIAA (la vidimazione digitale sarà possibile, invece, a partire dal 23 gennaio 2025).
Per agevolare le imprese, il MASE ha reso noto in questi giorni che a partire dal 4 novembre 2024, sarà possibile accedere al portale per scaricare il format del registro cronologico di carico/scarico (da far vidimare e poi utilizzare dal 13 febbraio 2025).
Si attendono comunque maggiori informazioni sulle modalità di accesso e scarico del registro cronologico.
È stata recepita nel nostro ordinamento la Direttiva Europea 2022/2464 sulla rendicontazione societaria di sostenibilità. Il 25/09/24 l’entrata in vigore.
Con D.Lgs. n. 125/2024, dello scorso 10 settembre è stata introdotta, a livello nazionale, la normativa europea sui doveri di informativa delle imprese sugli aspetti ESG (Environmental, Social, Governance).
Nella platea dei soggetti obbligati rientrano:
La rendicontazione di sostenibilità deve contenere le seguenti informazioni:
Le imprese devono:
La rendicontazione di sostenibilità e la relazione di attestazione della conformità seguono le modalità di pubblicità previste per il bilancio di esercizio e devono essere rese pubbliche attraverso il sito web aziendale.
GU Serie Generale n.212 del 10-09-2024
DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2024, n. 125
Attuazione della direttiva 2022/2464/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, recante modifica del regolamento 537/2014/UE, della direttiva 2004/109/CE, della direttiva 2006/43/CE e della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilita’.
Dal 1 gennaio 2025, le imprese tenute all’iscrizione al registro imprese, incorreranno nell’obbligo di stipulare una assicurazione contro i danni provocati da calamità ed eventi catastrofali.
Le aziende, secondo quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2024, dovranno necessariamente sottoscrivere una polizza che copra i potenziali danni alle immobilizzazioni materiali (ad esempio, macchinari, impianti, edifici) causati da eventi catastrofali definiti come: sismi, alluvioni, frane, inondazioni, esondazioni.
Tuttavia, non è ancora stato approvato il decreto interministeriale che dovrebbe definire i dettagli operativi e le necessarie precisazioni (quali massimali, franchigie e modalità di calcolo del premio).
LEGGE 30 dicembre 2023, n. 213
GU Serie Generale n.14 del 18-01-2024 – Suppl. Ordinario n. 4
Ripubblicazione del testo della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», corredato delle relative note. (Legge pubblicata nel Supplemento ordinario n. 40/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 303 del 30 dicembre 2023).
Il Testo Unico Ambientale (D. Lgs. n. 152/2006) non disciplina espressamente quali siano le responsabilità dell’intermediario quale soggetto della filiera di gestione dei rifiuti speciali.
Diversamente da quanto accade per gli altri operatori – produttore, trasportatore e impianti – sussiste un gap normativo rispetto alla figura costituita dall’intermediario senza detenzione, che è spesso presente nelle transazioni legate alla gestione dei rifiuti speciali.
Tale operatore, peraltro, è soggetto all’obbligo di iscrizione a specifica categoria dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali: categoria 8 “intermediario e commerciante senza detenzione di rifiuti” con stringenti obblighi quali la presenza di una determinata capacità finanziaria, l ‘obbligo di prestazione di garanzie fideiussorie per lo svolgimento della sua attività, la presenza della figura del Responsabile Tecnico, a garanzia della correttezza del suo operato.
L’intermediario nel RENTRI.
Nel predisporre i decreti attuativi del RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) il legislatore è voluto intervenire in questo vuoto normativo disponendo che la figura dell’intermediario e delle sue responsabilità debbano essere opportunamente disciplinate.
Allo stato attuale, non sono chiarite espressamente, nei decreti RENTRI, quali siano le responsabilità da attribuire all’intermediario; si attende quindi che il perimetro delle responsabilità di questa figura professionale venga definito specificamente con successivi provvedimenti in fieri.
L’intermediario nel formulario di trasporto rifiuti.
Fino ad oggi, la presenza dell’intermediario nel formulario era evidente solo grazie alla prassi di inserire i dati che lo identificano, nel campo “annotazioni” del FIR.
Il decreto RENTRI e i successivi decreti direttoriali prevedono che l’intermediario vada inserito nel formulario previsto dal modello di formulario del RENTRI in apposita sezione.
Nel nuovo schema di formulario previsto dai decreti RENTRI possono anche esserci più intermediari: il primo da inserire in apposito campo, gli altri eventuali nello spazio riservato al trasporto intermodale.
Quali le responsabilità dell’intermediario?
La Cassazione, comunque, ha più volte ribadito che l’intermediario ha una responsabilità di diligenza da esercitare attraverso una verifica documentale (non necessaria una verifica visiva, essendo intermediario senza detenzione). Dovrà quindi attuare una pre-verifica rispetto alla correttezza del codice CER assegnato dal produttore, rispetto alla validità dei provvedimenti autorizzatori in capo a trasportatori ed impianti di destinazione.
Una omessa vigilanza a monte o a valle comporta una responsabilità anche dell’intermediario al pari degli altri soggetti della filiera.
L’Albo Nazionale Gestori Ambientali stesso, nel disciplinare la figura del Responsabile Tecnico per la categoria di intermediario, cita il vincolo di assicurare un alto livello di tutela dell’ambiente, elenca i requisiti di professionalità che tale figura deve rivestire, prevede una preparazione di elevato livello per tale figura, che infatti deve superare delle verifiche iniziali e periodiche per il mantenimento della propria abilitazione.
Può, quindi, concludersi che, anche nelle more di una disciplina di rango nazionale, che regolerà in maniera esplicita le responsabilità dell’intermediario, esistono già da tempo criteri che tale figura professionale è tenuta a rispettare a garanzia del proprio operato e con conseguenze in termini di responsabilità.
Novatech: intermediario professionista da 25 anni.
Novatech Srl riveste la qualifica di intermediario senza detenzione (iscrizione categoria 8 ) da quasi 25 anni e svolge questo ruolo, nella piena conformità normativa, a beneficio di un ampio parco di Clienti nel settore industriale, artigianale e terziario, collaborando con trasportatori e impianti su tutto il territorio nazionale.
Al proprio interno operano le figure professionali di Responsabile Tecnico riconosciute dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali, sia come intermediari che per le categorie di trasporto rifiuti.
La propria professionalità è, inoltre, riconosciuta anche dai Sistemi di Gestione Qualità e Ambiente implementati e certificati a partire dai primi anni 2000 (vedi i certificati ISO 9001 e ISO 14001).
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