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Archivio per Categoria In Evidenza

Albo Gestori Ambientali: le ultime Delibere pubblicate.

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha recentemente pubblicato due nuove Delibere.

 

  • Deliberazione n. 1 del 6 marzo 2025 – Modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017. Dispensa dalle verifiche di idoneità per lo svolgimento del ruolo di responsabile tecnico ai sensi dell’art 212, comma 16-bis, del D. lgs 3 aprile 2006, n.152.

La delibera recepisce la recente modifica all’ art. 212, comma 16-bis, del D.lgs n. 152/2006, intervenuta a fine 2024 con la conversione in legge del D.L. ambiente ed esonera dalle verifiche di idoneità il legale rappresentante dell’impresa iscritta che, al momento della domanda, abbia ricoperto tale ruolo presso l’impresa stessa per almeno tre anni consecutivi nello specifico settore di attività oggetto di iscrizione.

 

  • Deliberazione n. 2 del 6 marzo 2025 – Regolamento per lo svolgimento dei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, rese all’Albo nazionale gestori ambientali: modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 1 del 22 aprile 2015.

La deliberazione aggiorna le regole per lo svolgimento dei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorietà rese all’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.

Qui un approfondimento sulle attività di controllo svolte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

ANGA: scadenza per il pagamento dei diritti annuali. 30 aprile 2025.

Le imprese e gli enti iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali sono tenuti al pagamento di un diritto annuale d’iscrizione in corrispondenza della/e categoria/e di iscrizione.
Il  versamento del diritto annuale d’iscrizione deve avvenire entro la scadenza annuale del  30 aprile.

Cosa succede se non pago i diritti dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali?

L’omissione del pagamento del diritto annuo entro la scadenza indicata ha come conseguenza la sospensione d’ufficio dall’Albo, che permane fino a quando non venga data prova alla Sezione di appartenenza dell’effettuazione del pagamento.

Qualora le condizioni di sospensione permangano per più di dodici mesi è previsto il provvedimento di cancellazione dall’Albo.

Modalità di pagamento dei diritti annuali.

Le imprese e gli enti già iscritti all’A.N.G.A. provvedono al pagamento dei diritti annuali collegandosi all’area riservata del sito albogestoriambientali con procedura di pagamento online o tramite MAV elettronico bancario.

Una videoguida dell’Albo illustra i passi per adempiere al pagamento.

Importi dei diritti annuali di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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MUD 2025: la scadenza è il 28 giugno.

Anche quest’anno la scadenza per la presentazione del MUD slitta a fine giugno: la data entro la quale dovrà essere inviato alla CCIAA competente è il 28 giugno 2025.

La scadenza per il 2025.

Il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) è un adempimento a cui sono tenuti,  ormai da molti anni, i produttori e gli operatori del settore rifiuti speciali e che è destinato a scomparire con la futura piena operatività del RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti).

Per l’anno in corso la scadenza per la presentazione sarà il 28 giugno 2025.

Infatti, è  stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2025, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) valido per l’anno 2025, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2024.

Ci sono novità per il MUD 2025?

Non sono presenti novità sostanziali nel nuovo modello di MUD, in particolare per la categoria di produttori di rifiuti.

Segnaliamo in particolare, tra le novità, l’allineamento delle modalità di calcolo del numero degli addetti e dipendenti dell’impresa a quanto previsto per il RENTRI:

Calcolo addetti: è un dato che ha solo valore statistico e si riferisce al personale che ha operato, a qualsiasi titolo e con qualsiasi forma contrattuale, durante l’anno di riferimento nell’Unità locale dichiarante.
Numero dei dipendenti dell’impresa: è determinante per stabilire l’obbligo di presentazione del MUD per le aziende che producono solo rifiuti non pericolosi. Corrisponde al numero di persone che lavorano, con vincoli di subordinazione per conto dell’ente o dell’impresa, in forza di un contratto di lavoro e che percepiscono per il lavoro effettuato una remunerazione. Il numero è riferito alla totalità dei dipendenti presenti nell’impresa o nell’Ente al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento. Si specifica che i dipendenti a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative. Per quanto concerne il titolare ed i soci si ritiene che questi debbano essere conteggiati solo se inquadrati anch’essi come dipendenti dell’azienda, cioè a libro paga della medesima.

Quali sono i soggetti obbligati alla presentazione del MUD?

L’obbligo di presentazione del MUD 2025 riguarda le seguenti categorie di soggetti:

  • Imprese ed enti che producono, trasportano, recuperano o smaltiscono rifiuti.
  • Imprese ed enti che producono rifiuti pericolosi.
  • Imprese con più di 10 dipendenti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali.
  • Soggetti che svolgono attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione.
  • Consorzi e sistemi riconosciuti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti.

Sono invece esentati dall’obbligo di presentazione del MUD gli imprenditori agricoli con volume d’affari inferiore a 8.000 euro, le imprese che trasportano i propri rifiuti con iscrizione alla cat. 2-bis dell’Albo Gestori Ambientali e le imprese con meno di 10 dipendenti che producono solo rifiuti non pericolosi.

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RENTRI: attenzione alle sanzioni!

Il RENTRI è ufficialmente partito il giorno 13 febbraio 2025.

I numeri delle aziende aderenti sembrano essere molto consistenti, più del previsto, considerate le numerose organizzazioni che si sono iscritte volontariamente.

Vediamo insieme però quali sono le conseguenze per chi invece omette l’iscrizione o commette irregolarità nella gestione delle scritture o nell’invio dei dati al RENTRI.

Sanzioni per mancata o irregolare iscrizione al RENTRI.

La mancata o irregolare iscrizione al RENTRI, secondo le tempistiche e le modalità definite dal D.M. 4 aprile 2023, n. 59, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria

  • da € 500,00 a € 2000,00 per i rifiuti non pericolosi
  • e da € 1000,00 a € 3000,00 per i rifiuti pericolosi.

Le sanzioni sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all’iscrizione al RENTRI entro i 60 giorni successivi alla dalla di scadenza dei termini previsti previsti per i tre scaglioni.

Sanzioni per mancata o incompleta trasmissione dei dati al RENTRI.

La mancata o incompleta trasmissione dei dati al RENTRI, secondo le tempistiche e le modalità definite dallo stesso Decreto, comporta l’ applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria:

  • da € 500,00 a € 2000,00 per i rifiuti non pericolosi
  • e da € 1000,00 a € 3000,00 per i rifiuti pericolosi.

Operazione di rettifica nel RENTRI: non sono sanzionate!

Non è soggetta alle sanzioni di cui sopra la mera correzione di dati; quindi le operazioni di rettifica, con le modalità previste dal sistema RENTRI,  non sono sanzionate.

Le sanzioni conseguenti alla trasmissione o all’annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell’ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali.

In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo ripetitivo, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.

Il RENTRI è partito da poco e i dubbi sono ancora molti.
I nostri esperti possono esserti d’aiuto: contattaci qui.

Albo Gestori Ambientali e RENTRI: obbligo di geolocalizzazione. Cosa fare?

Le imprese che trasportano rifiuti pericolosi, iscritte al RENTRI ed alla categoria 5 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, dovranno certificare, entro la scadenza del 31 dicembre 2025, la presenza, a bordo dei mezzi, di sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato.

Chi deve avere i sistemi di geolocalizzazione?

Come abbiamo già detto, sono soggetti all’obbligo di geolocalizzazione le imprese che risultano iscritte alla categoria 5 per il traposto dei rifiuti pericolosi dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Questi soggetti, essendo obbligati anche al RENTRI, devono rispettare quanto previsto da tale disciplina. L’articolo 16 del decreto n. 59/2023, sulla disciplina del RENTRI, prevede tra i vari obblighi legati alla tracciabilità digitale dei rifiuti anche quello di geolocalizzazione che diviene requisito di idoneità tecnica per ottenere e conservare l’iscrizione alla categoria 5 dell’ANGA.

Come presentare le certificazione?

Per attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione a bordo dei veicoli è necessario presentare, con i sistemi telematici previsti per le pratiche dell’ANGA, un’attestazione secondo il modello contenuto nella delibera n. 3 del 19/12/2024 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, entro il termine del 31 dicembre 2025.

La videoguida che spiega in breve cosa fare.

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha messo a disposizione una videoguida sintetica che illustra questo nuovo obbligo.
Guarda la videoguida dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali sulla geolocalizzazione.

 

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RENTRI: ancora pochi giorni alla scadenza.

Pochi giorni ci separano dall’importante scadenza del 13 febbraio 2025 relativa al nuovo Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti – RENTRI.

Cosa succederà dal 13 febbraio 2025?

Il 13 febbraio è la data che segna la prima scadenza dell’obbligo di iscrizione per le aziende del primo scaglione (quali sono gli scaglioni di iscrizione al RENTRI? l’abbiamo scritto qui) e l’avvio del nuovo modello di registro di carico e scarico e formulario di trasporto e contestuale abrogazione dei vecchi modelli (qui trovi i dettagli).

Come ci si iscrive al RENTRI?

Se ancora non hai avuto modo di verificare le modalità per procedere all’iscrizione al RENTRI ti consigliamo di consultare gli strumenti messi a disposizione nell’area di supporto del portale RENTRI, ricca di tutorial, FAQ, assistente virtuale e che include anche il materiale didattico utilizzato negli eventi formativi tenuti da Ecocerved in questo periodo antecedente l’entrata in funzione del RENTRI e le risposte ai quesiti emersi.

Come fare pratica con l’utilizzo del RENTRI?

Sempre all’interno del portale del RENTRI è a disposizione di tutti i possessori di uno SPID un’area DEMO dove poter fare pratica sia con la procedura di iscrizione che con le modalità di inserimento dei dati nel registro cronologico di carico/scarico e del formulario di trasporto dei rifiuti, nonchè con le procedure di invio dei dati al RENTRI e di conservazione digitale.

Nell’area demo, quindi, è possibile simulare tutti gli adempimenti legati al RENTRI.

Come procurarsi il nuovo formato di registro rifiuti in vigore dal 13 febbraio.

Come già anticipato,  il vecchio modello di registro di carico e scarico rifiuti (previsto dal D.M. 148/1998 che viene pertanto abrogato) andrà in pensione dal 13 febbraio.

Sarà necessario conservarlo per un periodo di 3 anni, come previsto dalla vigente normativa.
Le eventuali pagine inutilizzate devono essere annullate.

Il nuovo modello di registro (che sarà in continuità con il precedente) inizierà con il numero cronologico successivo rispetto a quello precedentemente tenuto.

Il nuovo format di registro è liberamente scaricabile dagli operatori dal portale RENTRI a questo link  e deve essere vidimato presso la competente CCIAA prima di essere utilizzato.

 

Regolamento Europeo Imballaggi: le misure per ridurre l’impatto sull’ambiente.

Il Nuovo Regolamento Imballaggi e rifiuti di imballaggio (PPWR) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea: i primi effetti concreti tra 18 mesi.

Gli obiettivi del nuovo Regolamento sugli Imballaggi.

Il Regolamento PPWR sostituisce la Direttiva 94/62/CE e introduce  importanti novità nella gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale e promuovere pratiche sostenibili nel settore del packaging.

La nuova disciplina pone alle aziende obiettivi sfidanti orientati alla riduzione della produzione di rifiuti di imballaggio, stabilendo obblighi di riduzione al minimo del packaging utilizzato (riduzione degli spazi vuoti) e limitando l’utilizzo di imballaggi monouso.

Tutti gli imballaggi dovranno essere riciclabili.

Secondo la UE gli imballaggi dovranno obbligatoriamente essere progettati per il riciclaggio materiale. Dovranno poter essere raccolti separatamente, selezionati in flussi di rifiuti specifici senza pregiudicare la riciclabilità di altri flussi e riciclati su scala. I criteri di progettazione per il riciclaggio e la metodologia per valutare se gli imballaggi sono riciclati su scala larga saranno stabiliti in atti delegati che saranno adottati dalla Commissione.

Anche il contenuto di materie prime da riciclo presenti negli imballaggi sarà disciplinato nel dettaglio.

Sono introdotti divieti di utilizzo di sostanze preoccupanti nella composizione dei materiali di  imballaggio.

Il regolamento introduce una serie di misure preventive per evitare che gli imballaggi diventino rifiuti, concentrandosi in particolare sul riutilizzo e proponendo di imporre livelli minimi di imballaggi riutilizzabili da rendere disponibili in vari settori.

Per alcune tipologie di imballaggi di bevande monouso in plastica e metallo è prevista anche l’introduzione di sistemi di deposito cauzionale e restituzione  a partire dal 1 gennaio 2029.

L’etichettatura ambientale degli imballaggi nel nuovo Regolamento PPWR

Il Regolamento prevede anche disposizione per l’etichettatura ambientale armonizzata degli imballaggi, privilegiando il formato digitale.

Entro 18 mesi dall’entrata in vigore del Regolamento, la Commissione dovrà adottare un atto di esecuzione per stabilire un’etichetta armonizzata e le specifiche sui requisiti e i formati dell’etichettatura.

Il periodo transitorio per l’applicazione.

Il Regolamento che entrerà in vigore a febbraio 2025, sarà applicabile al termine di un periodo transitorio di 18 mesi,  ovvero da agosto 2026.

 

Leggi il testo del nuovo Regolamento Europeo sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio.

CONAI: ecco la guida 2025.

E’ disponibile la guida CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi – aggiornata, edizione 2025.

 

Come ogni inizio anno, viene ripubblicata con gli opportuni aggiornamenti la Guida CONAI agli adempimenti e scadenze del Consorzio Nazionale Imballaggi.

Segnaliamo le già annunciate variazioni degli importi del Contributo Ambientale CONAI in parte già operative dal 1 gennaio 2025 e con ulteriori revisioni dal prossimo 1 luglio 2025 (leggi qui).

 

Leggi qui la Guida CONAI 2025.

 

Per ogni dubbio o necessità di formazione sul CONAI contatta i nostri esperti.

RENTRI: obbligo di geolocalizzazione per imprese di trasporto rifiuti.

I soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI che trasportano i rifiuti speciali pericolosi, iscritti nella categoria 5 dell’Albo, dovranno garantire la presenza sugli autoveicoli dedicati al trasporto di rifiuti speciali pericolosi di sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato.

 

Il RENTRI introduce l’obbligo di geolocalizzazione

Con decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 4 aprile 2023 n. 59, che disciplina il sistema di tracciabilità dei rifiuti e il registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, in particolare l’articolo 16, è stato introdotto per i soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI, che trasportano rifiuti speciali pericolosi in categoria 5, l’obbligo di presenza sui propri veicoli di opportuni sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato.

In seguito a questa disposizione l’Albo Nazionale Gestori Ambientali, ha, pertanto, disciplinato le modalità con le quali le aziende devono ottemperare a tale obbligo.

Quando scatta l’obbligo di geolocalizzazione

A partire dal 1 luglio 2025 e comunque entro il 31 dicembre 2025, le imprese iscritte alla categoria 5 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA) che trasportano rifiuti speciali pericolosi, dovranno dotare i propri autoveicoli di sistemi di geolocalizzazione e attestarlo tramite autodichiarazione sul portale dell’Albo stesso (AGEST) che dovrà includere targa e telaio dei veicoli.

La presenza dei sistemi di cui sopra diverrà, a tutti gli effetti, requisito di idoneità tecnica per l’iscrizione o permanenza nella categoria 5 dell’ANGA.

Qualora le imprese già iscritte in categoria 5 (o in corso di iscrizione in tale categoria alla data di entrata in vigore della deliberazione, 19/12/2024) non provvedano entro il termine del 31 dicembre 2025 a dichiarare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione, saranno sottoposte a procedimento disciplinare.

Soggetti esclusi

Sono esclusi dall’obbligo i motoveicoli, nonché gli autoveicoli iscritti nella categoria 5 dell’Albo autorizzati al trasporto dei soli rifiuti non pericolosi.

 

Deliberazione n. 3 del 19 dicembre 2024 “Integrazione dei requisiti di idoneità tecnica per l’iscrizione all’Albo nella categoria 5 relativa ai sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli per il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi ai sensi dell’articolo 17 del decreto 4 aprile 2023 n. 59”

Polizza eventi atmosferici: rinvio dell’obbligo per le aziende.

Con il tradizionale decreto legge milleproroghe viene stabilito il rinvio dell’obbligo di stipula della polizza contro le catastrofi naturali (Cat Nat).

L’obbligo,  in precedenza fissato per le aziende a partire dal 1 gennaio 2025 (ne avevamo parlato qui), è slittato in mancanza del necessario decreto attuativo.

Rinvio di tre mesi per assicurarsi.

Con il rinvio dell’obbligo, le imprese avranno tempo fino al 31 marzo per provvedere ad assicurarsi contro i danni causati da calamità ed eventi catastrofali.

L’obbligo riguarda tutte le imprese con sede legale in Italia o con una stabile organizzazione sul territorio nazionale, con l’eccezione delle imprese agricole, con riferimenti ai danni a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali.

Cosa deve essere incluso nella polizza Cat Nat

Gli eventi che devono essere inclusi nella copertura assicurativa sono:

  1. sismi (terremoti): sommovimenti bruschi e repentini della crosta terrestre causati da fenomeni endogeni, rilevati dalla Rete sismica nazionale;
  2. alluvioni, inondazioni ed esondazioni: fuoriuscite d’acqua che superano le normali sponde di corsi d’acqua, laghi o bacini, sia naturali che artificiali, causate da eventi atmosferici. Rientrano in questa categoria anche le alluvioni con mobilitazione di sedimenti;
  3. frane: movimenti o scivolamenti di masse di terra o roccia lungo un pendio, causati principalmente dalla gravità, anche senza infiltrazione d’acqua.

 

DECRETO-LEGGE 27 dicembre 2024, n. 202  (decreto legge Milleproroghe)
Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

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