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Polizza eventi atmosferici: rinvio dell’obbligo per le aziende.

Con il tradizionale decreto legge milleproroghe viene stabilito il rinvio dell’obbligo di stipula della polizza contro le catastrofi naturali (Cat Nat).

L’obbligo,  in precedenza fissato per le aziende a partire dal 1 gennaio 2025 (ne avevamo parlato qui), è slittato in mancanza del necessario decreto attuativo.

Rinvio di tre mesi per assicurarsi.

Con il rinvio dell’obbligo, le imprese avranno tempo fino al 31 marzo per provvedere ad assicurarsi contro i danni causati da calamità ed eventi catastrofali.

L’obbligo riguarda tutte le imprese con sede legale in Italia o con una stabile organizzazione sul territorio nazionale, con l’eccezione delle imprese agricole, con riferimenti ai danni a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali.

Cosa deve essere incluso nella polizza Cat Nat

Gli eventi che devono essere inclusi nella copertura assicurativa sono:

  1. sismi (terremoti): sommovimenti bruschi e repentini della crosta terrestre causati da fenomeni endogeni, rilevati dalla Rete sismica nazionale;
  2. alluvioni, inondazioni ed esondazioni: fuoriuscite d’acqua che superano le normali sponde di corsi d’acqua, laghi o bacini, sia naturali che artificiali, causate da eventi atmosferici. Rientrano in questa categoria anche le alluvioni con mobilitazione di sedimenti;
  3. frane: movimenti o scivolamenti di masse di terra o roccia lungo un pendio, causati principalmente dalla gravità, anche senza infiltrazione d’acqua.

 

DECRETO-LEGGE 27 dicembre 2024, n. 202  (decreto legge Milleproroghe)
Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

CONAI: variazioni dei contributi dal 2025.

Sono in arrivo, a partire da metà del prossimo anno, alcune variazioni del Contributo Ambientale CONAI.
Sono previste due tranche di aumenti: una prima a luglio 2025 e una seconda a gennaio 2026.

Vediamo quali sono le variazioni previste per legno, plastica, vetro e carta.

Coma varia il CONAI sugli imballaggi di carta.

Dalle sei attuali si passa a otto fasce per gli imballaggi in carta.

La prima resta dedicata agli imballaggi monomateriale e la seconda ai compositi di tipo A, in cui il peso della componente carta è compreso tra il 90% e il 95% del peso complessivo dell’imballaggio.

Si sdoppia la fascia dedicata ai compositi di tipo B, in cui il peso della componente carta è compreso tra l’80% e il 90% del peso dell’imballaggio, che era stata finora esentata dal contributo. Una sarà dedicata ai compositi certificati B Aticelca® 501 (B1) e una a quelli non certificati (B2).

Una fascia a sè stante resta dedicata ai CPL.

Si sdoppia anche la fascia dedicata ai compositi di tipo C, con un peso della componente carta compreso fra il 60% e l’80% del totale: saranno considerati di tipo C1 quelli certificati C Aticelca® 501 e di tipo C2 quelli non certificati.

Infine, un’ultima fascia resta dedicata ai compositi di tipo D, in cui il peso della componente carta è inferiore al 60% del peso complessivo dell’imballaggio oppure non è esplicitato.

CAC sugli imballaggi di plastica

Restano confermate le nove fasce in vigore dal 2023, con valori sempre più legati ai costi necessari per avviare a riciclo le tipologie di imballaggi inclusi in ciascuna fascia. Per sei fasce si registra un aumento e per tre una lieve diminuzione, sempre a partire dal 1° luglio 2025.

  • Per la fascia A1.1 il CAC passerà da 24,00 €/tonnellata a 40,00 €/ tonnellata.
  • Per la fascia A1.2, da 90,00 €/ tonnellata a 87,00 €/ tonnellata.
  • Per la A2, da 220,00 €/tonnellata a 258,00 €/tonnellata.
  • Per la B1.1, da 224,00 €/ tonnellata a 219,00 €/ tonnellata.
  • Per la B1.2*, da 233,00 €/ tonnellata a 228,00 €/ tonnellata.
  • Per la B2.1, da 441,00 €/ tonnellata a 611,00 €/ tonnellata.
  • Per la B2.2, da 589,00 €/ tonnellata a 724,00 €/ tonnellata.
  • Per la B2.3, da 650,00 €/tonnellata a 785,00 €/ tonnellata.
  • Per la C, infine, da 655,00 €/tonnellata a 790,00 €/tonnellata.

Imballaggi di legno.

È stato deliberato un aumento del contributo ambientale da 7 €/tonnellata a 9 €/ tonnellata per gli imballaggi in legno, al fine di garantire l’equilibrio finanziario e patrimoniale del consorzio Rilegno.

Imballaggi di vetro.

Il contributo ambientale per il vetro passerà da 15 €/tonnellata a 35 €/tonnellata da luglio 2025 e a 40 €/tonnellata dal 1° gennaio 2026.

Le procedure semplificate per l’import

Le rimodulazioni avranno effetti anche sulle procedure forfettarie/semplificate per importazione di imballaggi pieni.

Il contributo mediante il calcolo forfettario sul peso dei soli imballaggi (tara) delle merci importate (peso complessivo senza distinzione per materiale) passerà dai 98,00 euro/tonnellata a 114,00 €/tonnellata dal 1° luglio 2025.

Con la medesima decorrenza l’aliquota da applicare sul valore complessivo delle importazioni (in euro) passerà per i prodotti alimentari imballati da 0,15% a 0,17% e per i prodotti non alimentari imballati da 0,08% a 0,09%.

RENTRI: tre nuovi decreti direttoriali

Tre nuovi ulteriori decreti direttoriali, pubblicati sul sito del RENTRI, sono stati pubblicati per disciplinare: requisiti dei sistemi di geolocalizzazione per la tracciabilità dei rifiuti, i manuali operativi a supporto degli utenti e degli operatori, e le modalità per l’accreditamento degli Enti e delle Amministrazioni.

Decreto direttoriale n. 253/2024: sistemi di geolocalizzazione

Il decreto n. 253/2024 definisce i requisiti tecnici e funzionali dei sistemi di geolocalizzazione, in linea con quanto previsto dall’articolo 16 del D.M. 59/2023 e fissa la data a partire dalla quale le informazioni sui percorsi devono essere rese disponibili.

I sistemi, chiarisce il Ministero dell’Ambiente, dovranno essere operativi a partire dal 13 febbraio 2027. Dovrà essere tenuta traccia del percorso svolto da parte dei veicoli che trasportano i rifiuti, dal punto di origine a quello di destinazione, registrando la data del trasporto e garantendo una “accuratezza sufficiente” nella localizzazione del mezzo.

La dotazione di strumenti di geolocalizzazione diventerà requisito di idoneità tecnica per l’iscrizione alla categoria 5 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali e per il mantenimento delle iscrizioni in essere.

Decreto direttoriale n. 254/2024: manuali operativi

Con il decreto n. 254/2024 sono stati approvati i manuali operativi per agevolare l’utilizzo del Sistema RENTRI:

  • manuale per la tenuta del registro di carico e scarico con i servizi di supporto;
  • manuale per l’emissione dei FIR cartacei con i servizi di supporto;
  • manuale per l’accesso e l’iscrizione al RENTRI da parte degli operatori;
  • manuale per l’accesso e l’iscrizione al RENTRI da parte dei soggetti delegati;
  • manuale per l’accesso e la registrazione al RENTRI da parte dei produttori non soggetti ad obbligo di iscrizione.

Tutti i manuali sono pubblicati sul sito del RENTRI al seguente link

Gli aggiornamenti relativi a tali manuali saranno pubblicati sul sito del RENTRI a avranno efficacia immediata.

Decreto direttoriale n. 255/2024: procedura di accreditamento

Il decreto n. 255/2024 stabilisce la procedura di accreditamento per enti, amministrazioni e organi di controllo previsti dall’articolo 19, comma 4, del D.M. 59/2023.

I testi dei tre decreti sono disponibili sul portale RENTRI.

RENTRI: come si calcola il numero dei dipendenti ai fini dell’iscrizione.

L’obbligo di iscrizione al RENTRI, com’è noto, è frazionato in termini di tempo in tre scaglioni a seconda dei soggetti obbligati, del numero di dipendenti e della tipologia di rifiuti.

I tre scaglioni per l’iscrizione al RENTRI

Giova ricordare che i tre scaglioni sono così suddivisi:

Come si calcola il numero di dipendenti?

Per fugare i possibili dubbi legati al calcolo del numero di dipendenti dell’impresa, che risulta determinante rispetto all’obbligo di iscrizione e all’individuazione dello scaglione di competenza, il RENTRI ha pubblicato un chiarimento sulla corretta modalità di conteggio del numero di dipendenti.

Le indicazioni di chiarimento sono state pubblicate in data 18 novembre 2024 nella sezione “Supporto” del portale RENTRI:

Numero di dipendenti.
Numero di persone che lavorano, con vincoli di subordinazione, per conto dell’ente o dell’impresa, in forza di un contratto di lavoro, e che percepiscono per il lavoro effettuato una remunerazione.
Il numero è riferito alla totalità dei dipendenti presenti nell’impresa o nell’Ente al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferiment
o.
Ai fini del calcolo dei dipendenti presenti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, si specifica che i dipendenti a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative così come indicato dal DM 18 aprile 2005 del Ministero delle attività produttive.
Per quanto concerne il titolare ed i soci si ritiene che questi debbano essere conteggiati solo se inquadrati anch’essi come dipendenti dell’azienda, cioè a libro paga della medesima.

Questo chiarimento sottolinea, tra l’altro, che il numero di dipendenti è da intendersi come riferito all’impresa nel suo insieme e non alla singola unità locale.

rentri.gov.it

RENTRI: al via le iscrizioni per il primo scaglione di soggetti obbligati.

A partire dal 15 dicembre 2024 è possibile iscriversi al RENTRI.

Le aziende e gli enti facenti parte del primo scaglione individuato dal RENTRI, possono accedere alle procedure di iscrizione fino alla scadenza del 13 febbraio 2025.

Chi sono i soggetti del primo scaglione?

  • Impianti di trattamento rifiuti
  • Trasportatori di rifiuti
  • Commercianti/intermediari di rifiuti
  • Consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
  • Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi con più di 50 dipendenti
  • Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali con più di 50 dipendenti

I soggetti del primo scaglione hanno l’obbligo di iscriversi al RENTRI nel periodo compreso tra il 15 dicembre 2024 e il 13 febbraio 2025.

Cosa dovranno fare a partire dal 13 febbraio 2025?

I soggetti del primo scaglione, dopo essersi iscritti al RENTRI, inizieranno a tenere il registro cronologico di carico/scarico rifiuti speciali direttamente in formato digitale all’interno del portale RENTRI (con l’eventuale ausilio di un software privato interoperabile con il RENTRI).

Questo scaglione non è quindi soggetto all’uso per un periodo transitorio del nuovo format cartaceo di registro, come per i soggetti del secondo e terzo scaglione (leggi notizia).

Il formulario di traporto digitale da febbraio 2026.

Il passaggio alla completa digitalizzazione delle scritture relative ai rifiuti non avverrà, comunque, prima del 13 febbraio 2026, data a partire dalla quale verranno utilizzati anche i formulari di trasporto in versione digitale.

 

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I nostri professionisti sono pronti ad aiutarti: contattaci.

RAEE/AEE/Albo Gestori Ambientali: semplificazioni e novità per soggetti gestori.

Semplificazioni in arrivo per i soggetti distributori e trasportatori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) a seguito di quanto disposto dal cosiddetto “decreto infrazioni” (D.L. n. 131/24 convertito in legge  n. 166/2004).

Abolizione della categoria 3-bis dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Il suddetto decreto infrazioni sancisce, all’art. 14 bis comma 7, che:

 “Le operazioni di deposito preliminare alla raccolta e di trasporto effettuate dal distributore e dal soggetto da esso incaricato non sono subordinate all’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”

Ne consegue che i distributori, installatori e centri di assistenza di AEE non sono più soggetti all’obbligo di iscrizione alla categoria 3-bis dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Allo stesso modo non sono più soggetti all’obbligo di iscrizione i trasportatori di RAEE per conto di tali soggetti.

A seguito di queste novità normative, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha dichiarato che la categoria 3-bis dell’Albo gestori ambientali, rubricata “distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65”, deve ritenersi abrogata.

L’Albo sta, quindi, procedendo d’ufficio alla cancellazione delle iscrizioni alla categoria 3-bis per le imprese interessate a far data dal 15 novembre 2024.

L’iscrizione alla categoria 3-bis è sostituita dall’iscrizione al Centro di Coordinamento RAEE.

Da sottolineare l’importanza della novità conseguente all’abolizione dell’obbligo di iscrizione alla categoria 3-bis ovvero l’obbligo di iscrizione al Centro di coordinamento RAEE dei luoghi ove avviene il deposito preliminare dei RAEE.

Il mancato rispetto di tale previsione da parte del distributore che dovesse effettuare il deposito preliminare alla raccolta comporta che non potrà avvalersi delle modalità semplificate e rischia di incorrere in una gestione dei rifiuti di terzi non autorizzata, in molti casi anche di rifiuti classificati come pericolosi.

Il percorso di semplificazione per i distributori e per i soggetti da questi incaricati si estende anche alla
documentazione che deve essere utilizzata per trasportare i RAEE che consta in un DDT attestante il luogo di produzione, la tipologia di materiale e il luogo di destinazione.

Come iscriversi al Centro di Coordinamento RAEE

L’iscrizione  necessaria per poter gestire in forma semplificata i RAEE raccolti secondo le modalità “1 contro 1” e “1 contro 0” deve quindi essere fatta da:

  • distributori, gli installatori e i gestori dei centri di assistenza tecnica di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
  • trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Il CdC RAEE mette a disposizione di questi soggetti una guida operativa per facilitare il processo di iscrizione sul proprio portale.

 

  • LEGGE 14 novembre 2024, n. 166GU Serie Generale n.267 del 14-11-2024
    Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

  • Circolare n. 3 del 25/11/2024 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali: Legge 14 novembre 2024, n. 166 – Conversione con modificazioni del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131 – Chiarimenti sull’applicazione dell’art. 14 bis Abrogazione Categoria 3bis)
  • Nota di chiarimento del Centro di Coordinamento RAEE alla Legge 166/2024 per gli operatori del commercio

Decreto Legge Ambiente: i contenuti.

E’ stato pubblicato il Decreto legge 17 ottobre 2024, n. 153, noto come decreto ambiente 2024, che introduce disposizioni con carattere di urgenza per la tutela ambientale.

Si tratta di un provvedimento di ampio respiro che coinvolge vari aspetti quali la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell’economia circolare  con riferimento alla cura e manutenzione del paesaggio e verde pubblico, l’attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati (semplifica gli interventi nei cosiddetti “siti orfani”) e dissesto idrogeologico (prevenzione eventi siccitosi) ed infine, il rafforzamento del ruolo dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

In dettaglio si evidenziano aggiornamenti nei seguenti ambiti:

  • in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali – art.1 (con modifiche al Testo unico Ambiente (TUA – D.Lgs. n.152/2006) – art.8 in particolare)
  • per la salvaguardia degli approvvigionamenti (con modifiche al decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135)
  • per la gestione della crisi idrica (con modifiche al TUA – art.74 e 77 in particolare)
  • per l’economia circolare – art.4 e 5 (istituisce il Comitato ministeriale competente e il Piano per la gestione integrata e circolare dei rifiuti e materiali della Liguria)
  • in materia di bonifica dei siti orfani – art.6 (deroghe alla disciplina del TUA previste all’art.242 del D.lgs. n.152/2006);
  • difesa del suolo – art.8 (obblighi soggetti contributori della piattaforma ReNDiS per il monitoraggio degli interventi)
  • contrasto del dissesto idrogeologico – art.9 (norme sulla Programmazione e finanziamento degli interventi affidati ai Commissari di Governo – modifiche al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito).

 

Decreto Legge 17 ottobre 2024, n. 153  recante “Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell’economia circolare, l’attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico” (c.d. DL Ambiente).

RENTRI: scopri i nuovi modelli di registro e FIR.

A partire dal 4 novembre saranno scaricabili i nuovi modelli di registro cronologico di carico e scarico rifiuti e di formulario di trasporto dei rifiuti.

Vediamo in anteprima cosa ci aspetta!

Il nuovo modello di registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti.

Eccolo! Questo è il nuovo format di registro per i rifiuti a cui dovremo abituarci tra breve.

Per il produttore di rifiuti non sono molte le differenze rispetto al vecchio modello di registro.

In particolare, tra le novità, evidenziamo:

  • causale dell’operazione di carico e scarico (punti 3-4)
  • l’operazione di rettifica (punto 6)
  • la provenienza del rifiuto urbano o speciale (punto 9)

Il nuovo modello di formulario di trasporto rifiuti

Questo invece il nuovo modello di formulario di trasporto rifiuti (FIR).

Anche in questo documento ci sono alcune novità:

  • campo “registro NO” da utilizzare per i soggetti non obbligati alla tenuta del registro di carico/scarico
  • la sezione 5 da compilare in presenza di intermediario/commerciante di rifiuti
  • sezione 12: alcune novità legate alla causali di respingimento del rifiuti da compilare da parte del destinatario
  • al foglio 2 del FIR sono state aggiunte le nuove sezioni nei casi “trasporto parziale”, “trasbordo totale”, “sosta tecnica”, “secondo destinatario”
  • sono presenti ulteriori sezioni utilizzabili nel caso di trasporto intermodale dei rifiuti

 

All’interno del portale del RENTRI sono presenti le linee guida che spiegano dettagliatamente come compilare ciascun singolo campo dei nuovi modelli di registro e FIR.

Le puoi consultare e scaricare qui.

RENTRI: dal 4 novembre il nuovo registro rifiuti scaricabile.

Dal 4 novembre 2024 inizia una nuova era per la tenuta del registro di carico e scarico rifiuti.

Da tale data sarà possibile scaricare il nuovo format di registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti che dovrà essere utilizzato a partire dal 13 febbraio 2025.

Il nuovo modello di registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti

Le aziende che rientrano nel II° e III° scaglione dei soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI, sono tenute all’utilizzo del nuovo modello di registro cronologico in versione cartacea a partire dal 13 febbraio 2025.

Per agevolare una diluizione dei flussi delle aziende obbligate alla vidimazione di tale registro presso il sistema camerale, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha stabilito la possibilità di accedere al portale RENTRI per scaricare il format di registro a partire dal 4 novembre 2024.

Da tale data, quindi, le aziende di cui sotto, dovranno accedere al portale, scaricare il nuovo format e stamparlo, provvedere alla vidimazione presso la CCIAA territorialmente competente, iniziare poi ad utilizzare il nuovo registro a partire dal giorno 13 febbraio 2025.
Da tale data il vecchio modello di registro di carico/scarico dei rifiuti non sarà più utilizzabile.

 

Il nuovo modello di Formulario di trasporto rifiuti (FIR)

Lo stesso passaggio intermedio, cioè il nuovo modello in versione cartacea, avverrà anche per il formulario di trasporto rifiuti (FIR) a partire dal 13 febbraio 2025.

Il FIR, che dovrà essere stampato e vidimato attraverso il sito del RENTRI, potrà essere emesso dal produttore oppure dal trasportatore con il nuovo modello in formato cartaceo a partire dal 13 febbraio 2025.

Tale modello cartaceo verrà utilizzato, per tutti i soggetti obbligati, fino al 13/02/2026, data dalla quale si utilizzeranno i FIR digitali.

 

www.rentri.gov.it

RENTRI: registro di carico e scarico a breve il format scaricabile.

Sul portale RENTRI sono state riportate alcune precisazioni relative alla stampa e vidimazione del registro cronologico di carico/scarico rifiuti relative ai soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI (in fondo alla pagina gli scaglioni di iscrizione).

Il vecchio registro di carico/scarico rifiuti va in pensione dal 13/02/2025.

Premesso che, per tutte le aziende obbligate alla tenuta del registro di carico/scarico, secondo la vigente normativa, il modello da utilizzare, a partire dal 13/02/2025, non sarà più quello attuale ma un nuovo format utilizzabile e/o scaricabile dal portale RENTRI.

Riepiloghiamo qui di seguito, per ciascuno scaglione di soggetti obbligati, le modalità di tenuta e le  scadenze che li riguardano.

Il registro per i soggetti del primo scaglione di aziende

I soggetti che rientrano nel primo gruppo di aziende obbligate all’iscrizione a RENTRI (periodo di iscrizione dal 15/12/2024 al 13/02/2025) e che dovranno tenere il registro di carico e scarico in formato digitale a partire dal 13/02/2025, non sono tenute alla stampa del registro su carta.
Il registro digitale dovrà, invece,  essere messo in conservazione sostitutiva secondo quanto previsto dalle norme dell’amministrazione digitale.

Potranno, invece, scaricare e vidimare digitalmente dal sito di RENTRI i FIR a partire dal 23/01/ 2025.

Il registro per i soggetti del secondo e terzo scaglione

I soggetti che rientrano nel secondo gruppo (obbligo di iscrizione dal 15/06/25 al 14/08/25) e terzo gruppo (obbligo di iscrizione dal 15/12/25 al 13/02/2026) di aziende obbligate, dovranno utilizzare il nuovo format di registro di carico e scarico a partire dal 13/02/2025, tenendolo in formato cartaceo e vidimato dalla CCIAA, fino al momento in cui sarà perfezionata la loro iscrizione a RENTRI (momento a partire dal quale dovranno tenere il registro in modalità digitale).

Il FIR sarà tenuto in formato cartaceo vidimato digitalmente e scaricato dal RENTRI a partire dal 23/01/2025.

Il formulario di trasporto rifiuti con il RENTRI

A partire dal 13 febbraio 2025 il formulario di identificazione dovrà essere stampato e vidimato digitalmente dal sito di RENTRI e dovrà essere utilizzato da parte di tutti gli operatori anche da quelli non obbligati all’iscrizione.
La funzionalità di stampa e vidimazione del formulario sarà disponibile a partire dal 23 gennaio 2025, fermo restando che fino al 12 febbraio 2025 si dovranno utilizzare i modelli di formulario attualmente in uso.

Come scaricare e vidimare il registro cronologico

Le imprese dovranno, quindi, accedere al portale RENTRI (www.rentri.gov.it), scaricare il modello di registro cronologico da stampare su carta e farlo vidimare presso la CCIAA (la vidimazione digitale sarà possibile, invece, a partire dal 23 gennaio 2025).

Per agevolare le imprese, il MASE ha reso noto in questi giorni che a partire dal 4 novembre 2024, sarà possibile accedere al portale per scaricare il format del registro cronologico di carico/scarico (da far vidimare e poi utilizzare dal 13 febbraio 2025).

Si attendono comunque maggiori informazioni sulle modalità di accesso e scarico del registro cronologico.

Portale RENTRI

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