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RENTRI: attenzione alle sanzioni!

Il RENTRI è ufficialmente partito il giorno 13 febbraio 2025.

I numeri delle aziende aderenti sembrano essere molto consistenti, più del previsto, considerate le numerose organizzazioni che si sono iscritte volontariamente.

Vediamo insieme però quali sono le conseguenze per chi invece omette l’iscrizione o commette irregolarità nella gestione delle scritture o nell’invio dei dati al RENTRI.

Sanzioni per mancata o irregolare iscrizione al RENTRI.

La mancata o irregolare iscrizione al RENTRI, secondo le tempistiche e le modalità definite dal D.M. 4 aprile 2023, n. 59, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria

  • da € 500,00 a € 2000,00 per i rifiuti non pericolosi
  • e da € 1000,00 a € 3000,00 per i rifiuti pericolosi.

Le sanzioni sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all’iscrizione al RENTRI entro i 60 giorni successivi alla dalla di scadenza dei termini previsti previsti per i tre scaglioni.

Sanzioni per mancata o incompleta trasmissione dei dati al RENTRI.

La mancata o incompleta trasmissione dei dati al RENTRI, secondo le tempistiche e le modalità definite dallo stesso Decreto, comporta l’ applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria:

  • da € 500,00 a € 2000,00 per i rifiuti non pericolosi
  • e da € 1000,00 a € 3000,00 per i rifiuti pericolosi.

Operazione di rettifica nel RENTRI: non sono sanzionate!

Non è soggetta alle sanzioni di cui sopra la mera correzione di dati, quindi le operazioni di rettifica, con le modalità previste dal sistema RENTRI,  non sono sanzionate.

Le sanzioni conseguenti alla trasmissione o all’annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell’ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali.

In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo ripetitivo, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.

Il RENTRI è partito da poco e i dubbi sono ancora molti.
I nostri esperti possono esserti d’aiuto: contattaci qui.

Albo Gestori Ambientali e RENTRI: obbligo di geolocalizzazione. Cosa fare?

Le imprese che trasportano rifiuti pericolosi, iscritte al RENTRI ed alla categoria 5 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, dovranno certificare, entro la scadenza del 31 dicembre 2025, la presenza, a bordo dei mezzi, di sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato.

Chi deve avere i sistemi di geolocalizzazione?

Come abbiamo già detto, sono soggetti all’obbligo di geolocalizzazione le imprese che risultano iscritte alla categoria 5 per il traposto dei rifiuti pericolosi dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Tali soggetti, essendo obbligati anche al RENTRI, devono rispettare quanto previsto da tale disciplina. L’articolo 16 del decreto n. 59/2023, sulla disciplina del RENTRI, prevede tra i vari obblighi legati alla tracciabilità digitale dei rifiuti anche quello di geolocalizzazione che diviene requisito di idoneità tecnica per ottenere e conservare l’iscrizione alla categoria 5 dell’ANGA.

Come presentare le certificazione?

Per attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione a bordo dei veicoli, è necessario presentare, con i sistemi telematici previsti per le pratiche dell’ANGA, un’attestazione secondo il modello contenuto nella delibera n. 3 del 19/12/2024 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, entro il termine del 31 dicembre 2025.

La videoguida che spiega in breve cosa fare.

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha messo a disposizione una videoguida sintetica che illustra questo nuovo obbligo.
Guarda la videoguida dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali sulla geolocalizzazione.

 

Hai bisogno di aiuto per la tua iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali o per il RENTRI?

Gli esperti di Novatech sono pronti a supportarti: contattaci qui.

RENTRI: ancora pochi giorni alla scadenza.

Pochi giorni ci separano dall’importante scadenza del 13 febbraio 2025 relativa al nuovo Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti – RENTRI.

Cosa succederà dal 13 febbraio 2025?

Il 13 febbraio è la data che segna la prima scadenza dell’obbligo di iscrizione per le aziende del primo scaglione (quali sono gli scaglioni di iscrizione al RENTRI? l’abbiamo scritto qui) e l’avvio del nuovo modello di registro di carico e scarico e formulario di trasporto e contestuale abrogazione dei vecchi modelli (qui trovi i dettagli).

Come ci si iscrive al RENTRI?

Se ancora non hai avuto modo di verificare le modalità per procedere all’iscrizione al RENTRI ti consigliamo di consultare gli strumenti messi a disposizione nell’area di supporto del portale RENTRI, ricca di tutorial, FAQ, assistente virtuale e che include anche il materiale didattico utilizzato negli eventi formativi tenuti da Ecocerved in questo periodo antecedente l’entrata in funzione del RENTRI e le risposte ai quesiti emersi.

Come fare pratica con l’utilizzo del RENTRI?

Sempre all’interno del portale del RENTRI è a disposizione di tutti i possessori di uno SPID un’area DEMO dove poter fare pratica sia con la procedura di iscrizione che con le modalità di inserimento dei dati nel registro cronologico di carico/scarico e del formulario di trasporto dei rifiuti, nonchè con le procedure di invio dei dati al RENTRI e di conservazione digitale.

Nell’area demo, quindi, è possibile simulare tutti gli adempimenti legati al RENTRI.

Come procurarsi il nuovo formato di registro rifiuti in vigore dal 13 febbraio.

Come già anticipato,  il vecchio modello di registro di carico e scarico rifiuti (previsto dal D.M. 148/1998 che viene pertanto abrogato) andrà in pensione dal 13 febbraio.

Sarà necessario conservarlo per un periodo di 3 anni, come previsto dalla vigente normativa.
Le eventuali pagine inutilizzate devono essere annullate.

Il nuovo modello di registro (che sarà in continuità con il precedente) inizierà con il numero cronologico successivo rispetto a quello precedentemente tenuto.

Il nuovo format di registro è liberamente scaricabile dagli operatori dal portale RENTRI a questo link  e deve essere vidimato presso la competente CCIAA prima di essere utilizzato.

 

Regolamento Europeo Imballaggi: le misure per ridurre l’impatto sull’ambiente.

Il Nuovo Regolamento Imballaggi e rifiuti di imballaggio (PPWR) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea: i primi effetti concreti tra 18 mesi.

Gli obiettivi del nuovo Regolamento sugli Imballaggi.

Il Regolamento PPWR sostituisce la Direttiva 94/62/CE e introduce  importanti novità nella gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale e promuovere pratiche sostenibili nel settore del packaging.

La nuova disciplina pone alle aziende obiettivi sfidanti orientati alla riduzione della produzione di rifiuti di imballaggio, stabilendo obblighi di riduzione al minimo del packaging utilizzato (riduzione degli spazi vuoti) e limitando l’utilizzo di imballaggi monouso.

Tutti gli imballaggi dovranno essere riciclabili.

Secondo la UE gli imballaggi dovranno obbligatoriamente essere progettati per il riciclaggio materiale. Dovranno poter essere raccolti separatamente, selezionati in flussi di rifiuti specifici senza pregiudicare la riciclabilità di altri flussi e riciclati su scala. I criteri di progettazione per il riciclaggio e la metodologia per valutare se gli imballaggi sono riciclati su scala larga saranno stabiliti in atti delegati che saranno adottati dalla Commissione.

Anche il contenuto di materie prime da riciclo presenti negli imballaggi sarà disciplinato nel dettaglio.

Sono introdotti divieti di utilizzo di sostanze preoccupanti nella composizione dei materiali di  imballaggio.

Il regolamento introduce una serie di misure preventive per evitare che gli imballaggi diventino rifiuti, concentrandosi in particolare sul riutilizzo e proponendo di imporre livelli minimi di imballaggi riutilizzabili da rendere disponibili in vari settori.

Per alcune tipologie di imballaggi di bevande monouso in plastica e metallo è prevista anche l’introduzione di sistemi di deposito cauzionale e restituzione  a partire dal 1 gennaio 2029.

L’etichettatura ambientale degli imballaggi nel nuovo Regolamento PPWR

Il Regolamento prevede anche disposizione per l’etichettatura ambientale armonizzata degli imballaggi, privilegiando il formato digitale.

Entro 18 mesi dall’entrata in vigore del Regolamento, la Commissione dovrà adottare un atto di esecuzione per stabilire un’etichetta armonizzata e le specifiche sui requisiti e i formati dell’etichettatura.

Il periodo transitorio per l’applicazione.

Il Regolamento che entrerà in vigore a febbraio 2025, sarà applicabile al termine di un periodo transitorio di 18 mesi,  ovvero da agosto 2026.

 

Leggi il testo del nuovo Regolamento Europeo sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio.

CONAI: ecco la guida 2025.

E’ disponibile la guida CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi – aggiornata, edizione 2025.

 

Come ogni inizio anno, viene ripubblicata con gli opportuni aggiornamenti la Guida CONAI agli adempimenti e scadenze del Consorzio Nazionale Imballaggi.

Segnaliamo le già annunciate variazioni degli importi del Contributo Ambientale CONAI in parte già operative dal 1 gennaio 2025 e con ulteriori revisioni dal prossimo 1 luglio 2025 (leggi qui).

 

Leggi qui la Guida CONAI 2025.

 

Per ogni dubbio o necessità di formazione sul CONAI contatta i nostri esperti.

RENTRI: obbligo di geolocalizzazione per imprese di trasporto rifiuti.

I soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI che trasportano i rifiuti speciali pericolosi, iscritti nella categoria 5 dell’Albo, dovranno garantire la presenza sugli autoveicoli dedicati al trasporto di rifiuti speciali pericolosi di sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato.

 

Il RENTRI introduce l’obbligo di geolocalizzazione

Con decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 4 aprile 2023 n. 59, che disciplina il sistema di tracciabilità dei rifiuti e il registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, in particolare l’articolo 16, è stato introdotto per i soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI, che trasportano rifiuti speciali pericolosi in categoria 5, l’obbligo di presenza sui propri veicoli di opportuni sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato.

In seguito a questa disposizione l’Albo Nazionale Gestori Ambientali, ha, pertanto, disciplinato le modalità con le quali le aziende devono ottemperare a tale obbligo.

Quando scatta l’obbligo di geolocalizzazione

A partire dal 1 luglio 2025 e comunque entro il 31 dicembre 2025, le imprese iscritte alla categoria 5 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA) che trasportano rifiuti speciali pericolosi, dovranno dotare i propri autoveicoli di sistemi di geolocalizzazione e attestarlo tramite autodichiarazione sul portale dell’Albo stesso (AGEST) che dovrà includere targa e telaio dei veicoli.

La presenza dei sistemi di cui sopra diverrà, a tutti gli effetti, requisito di idoneità tecnica per l’iscrizione o permanenza nella categoria 5 dell’ANGA.

Qualora le imprese già iscritte in categoria 5 (o in corso di iscrizione in tale categoria alla data di entrata in vigore della deliberazione, 19/12/2024) non provvedano entro il termine del 31 dicembre 2025 a dichiarare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione, saranno sottoposte a procedimento disciplinare.

Soggetti esclusi

Sono esclusi dall’obbligo i motoveicoli, nonché gli autoveicoli iscritti nella categoria 5 dell’Albo autorizzati al trasporto dei soli rifiuti non pericolosi.

 

Deliberazione n. 3 del 19 dicembre 2024 “Integrazione dei requisiti di idoneità tecnica per l’iscrizione all’Albo nella categoria 5 relativa ai sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli per il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi ai sensi dell’articolo 17 del decreto 4 aprile 2023 n. 59”

Polizza eventi atmosferici: rinvio dell’obbligo per le aziende.

Con il tradizionale decreto legge milleproroghe viene stabilito il rinvio dell’obbligo di stipula della polizza contro le catastrofi naturali (Cat Nat).

L’obbligo,  in precedenza fissato per le aziende a partire dal 1 gennaio 2025 (ne avevamo parlato qui), è slittato in mancanza del necessario decreto attuativo.

Rinvio di tre mesi per assicurarsi.

Con il rinvio dell’obbligo, le imprese avranno tempo fino al 31 marzo per provvedere ad assicurarsi contro i danni causati da calamità ed eventi catastrofali.

L’obbligo riguarda tutte le imprese con sede legale in Italia o con una stabile organizzazione sul territorio nazionale, con l’eccezione delle imprese agricole, con riferimenti ai danni a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali.

Cosa deve essere incluso nella polizza Cat Nat

Gli eventi che devono essere inclusi nella copertura assicurativa sono:

  1. sismi (terremoti): sommovimenti bruschi e repentini della crosta terrestre causati da fenomeni endogeni, rilevati dalla Rete sismica nazionale;
  2. alluvioni, inondazioni ed esondazioni: fuoriuscite d’acqua che superano le normali sponde di corsi d’acqua, laghi o bacini, sia naturali che artificiali, causate da eventi atmosferici. Rientrano in questa categoria anche le alluvioni con mobilitazione di sedimenti;
  3. frane: movimenti o scivolamenti di masse di terra o roccia lungo un pendio, causati principalmente dalla gravità, anche senza infiltrazione d’acqua.

 

DECRETO-LEGGE 27 dicembre 2024, n. 202  (decreto legge Milleproroghe)
Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

CONAI: variazioni dei contributi dal 2025.

Sono in arrivo, a partire da metà del prossimo anno, alcune variazioni del Contributo Ambientale CONAI.
Sono previste due tranche di aumenti: una prima a luglio 2025 e una seconda a gennaio 2026.

Vediamo quali sono le variazioni previste per legno, plastica, vetro e carta.

Coma varia il CONAI sugli imballaggi di carta.

Dalle sei attuali si passa a otto fasce per gli imballaggi in carta.

La prima resta dedicata agli imballaggi monomateriale e la seconda ai compositi di tipo A, in cui il peso della componente carta è compreso tra il 90% e il 95% del peso complessivo dell’imballaggio.

Si sdoppia la fascia dedicata ai compositi di tipo B, in cui il peso della componente carta è compreso tra l’80% e il 90% del peso dell’imballaggio, che era stata finora esentata dal contributo. Una sarà dedicata ai compositi certificati B Aticelca® 501 (B1) e una a quelli non certificati (B2).

Una fascia a sè stante resta dedicata ai CPL.

Si sdoppia anche la fascia dedicata ai compositi di tipo C, con un peso della componente carta compreso fra il 60% e l’80% del totale: saranno considerati di tipo C1 quelli certificati C Aticelca® 501 e di tipo C2 quelli non certificati.

Infine, un’ultima fascia resta dedicata ai compositi di tipo D, in cui il peso della componente carta è inferiore al 60% del peso complessivo dell’imballaggio oppure non è esplicitato.

CAC sugli imballaggi di plastica

Restano confermate le nove fasce in vigore dal 2023, con valori sempre più legati ai costi necessari per avviare a riciclo le tipologie di imballaggi inclusi in ciascuna fascia. Per sei fasce si registra un aumento e per tre una lieve diminuzione, sempre a partire dal 1° luglio 2025.

  • Per la fascia A1.1 il CAC passerà da 24,00 €/tonnellata a 40,00 €/ tonnellata.
  • Per la fascia A1.2, da 90,00 €/ tonnellata a 87,00 €/ tonnellata.
  • Per la A2, da 220,00 €/tonnellata a 258,00 €/tonnellata.
  • Per la B1.1, da 224,00 €/ tonnellata a 219,00 €/ tonnellata.
  • Per la B1.2*, da 233,00 €/ tonnellata a 228,00 €/ tonnellata.
  • Per la B2.1, da 441,00 €/ tonnellata a 611,00 €/ tonnellata.
  • Per la B2.2, da 589,00 €/ tonnellata a 724,00 €/ tonnellata.
  • Per la B2.3, da 650,00 €/tonnellata a 785,00 €/ tonnellata.
  • Per la C, infine, da 655,00 €/tonnellata a 790,00 €/tonnellata.

Imballaggi di legno.

È stato deliberato un aumento del contributo ambientale da 7 €/tonnellata a 9 €/ tonnellata per gli imballaggi in legno, al fine di garantire l’equilibrio finanziario e patrimoniale del consorzio Rilegno.

Imballaggi di vetro.

Il contributo ambientale per il vetro passerà da 15 €/tonnellata a 35 €/tonnellata da luglio 2025 e a 40 €/tonnellata dal 1° gennaio 2026.

Le procedure semplificate per l’import

Le rimodulazioni avranno effetti anche sulle procedure forfettarie/semplificate per importazione di imballaggi pieni.

Il contributo mediante il calcolo forfettario sul peso dei soli imballaggi (tara) delle merci importate (peso complessivo senza distinzione per materiale) passerà dai 98,00 euro/tonnellata a 114,00 €/tonnellata dal 1° luglio 2025.

Con la medesima decorrenza l’aliquota da applicare sul valore complessivo delle importazioni (in euro) passerà per i prodotti alimentari imballati da 0,15% a 0,17% e per i prodotti non alimentari imballati da 0,08% a 0,09%.

RENTRI: tre nuovi decreti direttoriali

Tre nuovi ulteriori decreti direttoriali, pubblicati sul sito del RENTRI, sono stati pubblicati per disciplinare: requisiti dei sistemi di geolocalizzazione per la tracciabilità dei rifiuti, i manuali operativi a supporto degli utenti e degli operatori, e le modalità per l’accreditamento degli Enti e delle Amministrazioni.

Decreto direttoriale n. 253/2024: sistemi di geolocalizzazione

Il decreto n. 253/2024 definisce i requisiti tecnici e funzionali dei sistemi di geolocalizzazione, in linea con quanto previsto dall’articolo 16 del D.M. 59/2023 e fissa la data a partire dalla quale le informazioni sui percorsi devono essere rese disponibili.

I sistemi, chiarisce il Ministero dell’Ambiente, dovranno essere operativi a partire dal 13 febbraio 2027. Dovrà essere tenuta traccia del percorso svolto da parte dei veicoli che trasportano i rifiuti, dal punto di origine a quello di destinazione, registrando la data del trasporto e garantendo una “accuratezza sufficiente” nella localizzazione del mezzo.

La dotazione di strumenti di geolocalizzazione diventerà requisito di idoneità tecnica per l’iscrizione alla categoria 5 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali e per il mantenimento delle iscrizioni in essere.

Decreto direttoriale n. 254/2024: manuali operativi

Con il decreto n. 254/2024 sono stati approvati i manuali operativi per agevolare l’utilizzo del Sistema RENTRI:

  • manuale per la tenuta del registro di carico e scarico con i servizi di supporto;
  • manuale per l’emissione dei FIR cartacei con i servizi di supporto;
  • manuale per l’accesso e l’iscrizione al RENTRI da parte degli operatori;
  • manuale per l’accesso e l’iscrizione al RENTRI da parte dei soggetti delegati;
  • manuale per l’accesso e la registrazione al RENTRI da parte dei produttori non soggetti ad obbligo di iscrizione.

Tutti i manuali sono pubblicati sul sito del RENTRI al seguente link

Gli aggiornamenti relativi a tali manuali saranno pubblicati sul sito del RENTRI a avranno efficacia immediata.

Decreto direttoriale n. 255/2024: procedura di accreditamento

Il decreto n. 255/2024 stabilisce la procedura di accreditamento per enti, amministrazioni e organi di controllo previsti dall’articolo 19, comma 4, del D.M. 59/2023.

I testi dei tre decreti sono disponibili sul portale RENTRI.

RENTRI: come si calcola il numero dei dipendenti ai fini dell’iscrizione.

L’obbligo di iscrizione al RENTRI, com’è noto, è frazionato in termini di tempo in tre scaglioni a seconda dei soggetti obbligati, del numero di dipendenti e della tipologia di rifiuti.

I tre scaglioni per l’iscrizione al RENTRI

Giova ricordare che i tre scaglioni sono così suddivisi:

Come si calcola il numero di dipendenti?

Per fugare i possibili dubbi legati al calcolo del numero di dipendenti dell’impresa, che risulta determinante rispetto all’obbligo di iscrizione e all’individuazione dello scaglione di competenza, il RENTRI ha pubblicato un chiarimento sulla corretta modalità di conteggio del numero di dipendenti.

Le indicazioni di chiarimento sono state pubblicate in data 18 novembre 2024 nella sezione “Supporto” del portale RENTRI:

Numero di dipendenti.
Numero di persone che lavorano, con vincoli di subordinazione, per conto dell’ente o dell’impresa, in forza di un contratto di lavoro, e che percepiscono per il lavoro effettuato una remunerazione.
Il numero è riferito alla totalità dei dipendenti presenti nell’impresa o nell’Ente al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferiment
o.
Ai fini del calcolo dei dipendenti presenti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, si specifica che i dipendenti a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative così come indicato dal DM 18 aprile 2005 del Ministero delle attività produttive.
Per quanto concerne il titolare ed i soci si ritiene che questi debbano essere conteggiati solo se inquadrati anch’essi come dipendenti dell’azienda, cioè a libro paga della medesima.

Questo chiarimento sottolinea, tra l’altro, che il numero di dipendenti è da intendersi come riferito all’impresa nel suo insieme e non alla singola unità locale.

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