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Rifiuti ex assimilati agli urbani: l’affidamento a privati dura 2 anni.

Nel corpo della cosiddetta  “Legge Concorrenza” (“Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”, 5 agosto 2022, n. 118, GU  12 agosto 2022) sono presenti alcune disposizione di interesse ambientale.

In particolare, l’art. 14, che modifica il comma 10 dell’art 238 del D. Lgs n. 152/2006,  riduce da 5 a 2 anni la durata del periodo di affidamento a gestori privati del servizio di asporto dei rifiuti urbani (i cosiddetti ex assimilati agli urbani di cui all’art. 183, comma 1, lett. b-ter), numero 2 ), opzione consentita alle utenze non domestiche che producono tali rifiuti.

Inoltre, viene eliminata la possibilità che il gestore del servizio pubblico riprenda l’erogazione del servizio anche prima della scadenza, a seguito di richiesta dell’utenza non domestica.

Art. 14, comma 1:

“All’articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 10 e’ sostituito dal seguente: «10. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), numero 2., che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attivita’ di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantita’ dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni”.

Cosa comporta questa modifica?

In base alla normativa vigente è possibile per le aziende ed attività economiche optare di non avvalersi del servizio pubblico per la gestione di tutti i rifiuti urbani prodotti, ma di utilizzare soggetti privati per il recupero di questi rifiuti, comunicando tale scelta al gestore del servizio pubblico di raccolta entro il 30 giugno di ciascun anno e con effetto dal 1 gennaio dell’anno successivo.

Si consideri che il ricorso a tale modalità di gestione comporta l’esenzione della sola quota variabile della tariffa rifiuti e dietro dimostrazione di avvio a recupero di tali rifiuti con attestazione rilasciata dal soggetto privato che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.

L’art. 238, comma 10, del d.lgs. 152 del 2006, ora variato, prevedeva che la scelta di non avvalersi del servizio pubblico fosse vincolante per i successivi 5 anni, fatta salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell’utenza non domestica, di riprendere l’erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

CONAI: il 30 settembre 2022 due scadenze particolari.

Entro il mese di settembre ricorre la scadenza di due procedure CONAI che interessano alcune categorie di aziende iscritte al Consorzio.

Imballaggi pieni importati dichiarati con modulo 6.2 per fasce di fatturato fino a € 2.000.000.

Per le aziende, con fatturato fino a 2.000.000 €, che scelgono di pagare il contributo CONAI relativo alle importazioni di imballaggi pieni è previsto, come opzione alternativa alla procedura standard (modulo 6.2 – import), l’invio del modulo “6.2 – procedura semplificata mediante calcolo forfetario sul fatturato dell’anno precedente”, entro il 30 settembre 2022.

In considerazione delle variazioni in diminuzione dei valori di alcuni contributi ambientali (leggi articolo) anche gli importi dovuti in base a tale procedura sono diminuiti come da recente circolare allegata.

Richiesta di rimborso per sfridi di lavorazione degli autoproduttori di imballaggi.

Agli autoproduttori di imballaggi è stata di recente concessa la possibilità di richiedere un rimborso del contributo CONAI pagato su sfridi di materie prime/semilavorati già assoggettati al contributo ambientale (ai sensi della Circolare CONAI del 1/10/21  – leggi il nostro precedente articolo).

Tra le condizioni per accedere a tale agevolazione è previsto l’invio a CONAI della stima di autoproduzione e percentuale di sfridi per l’anno successivo da effettuarsi entro la data del 30 settembre 2022.

La richiesta di rimborso andrà poi perfezionata entro il mese di febbraio 2023 in base ai dati effettivi del 2022.

Per ogni dubbio sulle procedure CONAI: consulta il nostro servizio di consulenza sul CONAI e  chiedi ai nostri esperti.

Albo Nazionale Gestori Ambientali: chiarimenti sul trasporto intermodale dei rifiuti.

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali, a seguito di richieste di chiarimenti pervenute, chiarisce in una circolare le possibilità di esecuzione del trasporto intermodale di rifiuti.

Con Circolare n. 6 del 21 luglio 2022, chiarisce che “è sempre consentito che il trasporto finale dei
rifiuti su strada possa essere effettuato da impresa diversa da quella che ha iniziato il trasporto.
Pertanto al destinatario finale può essere conferito un rifiuto mediante un complesso veicolare
composto da un trattore stradale/motrice nella disponibilità di impresa, differente da quella
che ha iniziato il trasporto dei rifiuti, e da un semirimorchio con carrozzeria mobile o
rimorchio nella disponibilità della stessa impresa che ha iniziato il trasporto.”

 

Nella medesima circolare ribadisce anche che nell’effettuazione del trasporto intermodale dovranno essere rigorosamente rispettati i punti a, b, c  indicati nella circolare del Comitato Nazionale n. 1235
del 4 dicembre 2017:

Leggi la Circolare n. 6 del 21.07.2022 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali

Leggi la Circolare n. 1235 del 4 dicembre 2017

Direttiva SUP: presentate le linee guida di CONAI.

Il CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, ha predisposto e presentato le Linee Guida per l’attuazione in Italia della Single Use Plastics (SUP), la direttiva europea sulla plastica monouso.

Cos’è la direttiva SUP?

Se ti sei perso le nostre precedenti notizie sulla Direttiva Europea che disciplina le limitazioni alle Single Use Plastics ti invitiamo a leggere qui di cosa si tratta, a quali prodotti si riferisce e quali sono le azioni da essa previste.

L’attenzione dell’Europa sulla gestione della plastica

Con la Strategia sulla Plastica, la Commissione Europea ha voluto porre l’attenzione sulla gestione di questo materiale, prevedendo obiettivi molto ambiziosi in particolare per gli imballaggi, che dovranno essere riciclabili o riutilizzabili entro il 2030.

La “Plastic strategy” della Commissione Europea ha l’obiettivo di ripensare al modo in cui gli articoli in plastica sono progettati, prodotti, utilizzati e gestiti a fine vita, al fine di ridurre l’impatto ambientale della plastica, nonché la dispersione degli articoli in plastica nell’ambiente e nel mare, prevedendo al contempo che entro il 2030 tutti gli imballaggi in plastica immessi al consumo nell’Unione Europea siano riutilizzabili o riciclabili su scala industriale. Nell’ambito di tale strategia, è stata evidenziata la necessità di un provvedimento legislativo riguardante gli articoli monouso in plastica.

In particolare, la Direttiva Single Use Plastic ha definito diversi obiettivi e misure che hanno e avranno un grande impatto anche sulle filiere di alcuni imballaggi. Molte aziende produttrici, utilizzatrici e distributrici di imballaggi in plastica hanno già iniziato, o dovranno farlo entro i prossimi anni, a ripensare ai loro prodotti in funzione di tali dettami normativi, dedicando inoltre una particolare attenzione a specifici obiettivi.

A cosa servono le linee guida di CONAI?

Come avevamo già riportato, il CONAI ha aperto delle consultazioni pubbliche per raccogliere tutti gli spunti utili alla definizione di un documento condiviso e completo, che veicoli indicazioni esaustive alle imprese del settore.

Il documento finale intende rappresentare una fotografia delle misure vigenti attualmente in Italia e relative agli imballaggi in plastica monouso.

Linee Guida CONAI sulla SUP

Documento di trasporto spurghi: chiarimenti del MiTE

Il MiTE chiarisce alcuni aspetti legati al nuovo documento di trasporto previsto per accompagnare i rifiuti provenienti dall’attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie e dalle fosse settiche e manufatti analoghi, entrato in vigore il 1 luglio 2022.

Dal 1 luglio è divenuto obbligatorio il documento di trasporto previsto dall’articolo 230, comma 5 del d.lgs. 152/2006, per tale particolare categoria di rifiuti.

Stanti i dubbi espressi dall’Albo Nazionale Gestori ambientali, il Ministero per la Transizione ecologica è intervenuto con un documento di riscontro a chiarimento:

“Tale modello, per la specifica tipologia di rifiuti, assume carattere sostitutivo del formulario previsto dal citato articolo 193 del Dlgs 152/2006, in quanto derivante dall’applicazione di una disposizione a carattere speciale.
Pertanto, il modello di cui sopra dovrà essere sempre tenuto in sostituzione del formulario di cui all’articolo 193, comma 1, del Dlgs 152/2006 per il trasporto dei citati rifiuti dal luogo dove viene effettuata l’attività di pulizia manutentiva sino all’impianto di recupero/smaltimento oppure sino al deposito temporaneo del produttore medesimo.”

 

Leggi la nota del MiTE del 30 giugno 2022

I contenuti del documento di trasporto sono espressi nella delibera del Comitato Nazionale dell’Albo Gestori ambientali n. 14 del 21 dicembre 2021.

Esportazione di merci imballate in Germania: estensione degli obblighi a tutte le tipologie di imballaggi

La norma tedesca sugli imballaggi, VerpackG, estende gli obblighi dal 1 luglio 2022 a tutte le tipologie di imballaggi importati in Germania.

La norma tedesca sul fine vita degli imballaggi.

La disciplina tedesca sul fine vita degli imballaggi prevedeva, già dal 2019, l’obbligo di iscrizione al registro “LUCID e di sottoscrizione di un contratto con le società tedesche che si occupano del circuito nazionale di raccolta e recupero degli imballaggi in Germania (leggi i nostri articoli qui e qui) .

Tale obbligo, inizialmente previsto per gli imballaggi del settore domestico, viene ora esteso ad ogni tipologia di imballaggio.

Cosa succede dal 1 luglio 2022?

Le modifiche apportate alla Legge sugli imballaggi VerpackG prevedono, dal 1° luglio 2022,

  • l’estensione dell’obbligo di iscrizione nel registro centrale tedesco LUCID a tutti gli imballaggi (anche quelli per il trasporto, quelli destinati al commercio e alle imprese, ecc);
  • l’obbligo di stipula di un contratto di smaltimento degli imballaggi prima della messa in circolazione dei prodotti imballati;
  • l’obbligo di fornire dichiarazione di partecipazione al sistema di raccolta;
  •  l’obbligo degli operatori dei marketplace e dei centri di distribuzione e riempimento di imballaggi di garantire che la merce imballata venduta tramite la propria piattaforma sia conforme agli obblighi previsti dalla legge VerpackG.

Gli operatori che esportano in Germania, dopo aver effettuato la prima registrazione su portale LUCID, possono incaricare un rappresentante autorizzato sul suolo tedesco ad adempiere ai propri obblighi di dichiarazione sul portale stesso.

Le sanzioni pecuniarie previste per l’immissione sul territorio tedesco di imballaggi in assenza dei requisiti previsti dalla VerpackG sono fino a 200.000 €.

Riferimenti per l’assistenza sulla VerpackG

– La Camera di Commercio italo-germanica, attraverso la propria società di servizi DE International, fornisce servizio di consulenza e supporto per la stipula dei contratti con le società tedesche di gestione degli imballaggi e per l’iscrizione al portale LUCID

– Anche ITKAM – Camera di Commercio Italiana per la Germania, associazione di imprese per le imprese, fornisce assistenza su queste pratiche.

 Documenti utili

-Nota della Camera di Commercio Italo-Germanica con i più recenti aggiornamenti

– Tutorial per la registrazione al portale LUCID

Il formulario di trasporto per i rifiuti fognari.

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha disposto che per la raccolta e il trasporto di rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, si utilizzi un unico documento di trasporto rifiuti per automezzo e percorso di raccolta.

Un nuovo modello di formulario per gli spurghisti.

Il modello è stato definito con Deliberazione n. 14 del 21 dicembre 2021, “Definizione del modello unico e dei contenuti del formulario di trasporto rifiuti ai sensi dell’articolo 230 comma 5 del Decreto Legislativo 152/2006”,

A giugno si sperimenta il nuovo modello di formulario.

Con successiva Deliberazione n. 4 del 21 aprile 2022, “Modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 14 del 21 dicembre 2021”, è stato disposto un periodo di sperimentazione del nuovo modello di formulario, finalizzato a testare le funzionalità e la fruibilità per le imprese interessate. La sperimentazione è dal 1 al 30 giugno 2022.

La gestione informatica del formulario per gli spurghisti.

La numerazione unica di identificazione e la vidimazione del modello di formulario verranno apposte in modalità virtuale mediante l’interconnessione applicativa del portale dell’Albo nazionale gestori ambientali con il servizio esposto dal sistema Vi.Vi.FIR, previo accreditamento.

Sarà attivata anche l’interoperabilità applicativa sul nuovo modello di formulario che consentiranno ai gestori di collegare i propri software gestionali al sistema di emissione e vidimazione virtuale del nuovo documento unico.

Ecco tutti i riferimenti utili:

Vacanza in spiaggia: come gestire correttamente i rifiuti al mare!

Pronti…partenza, relax!
Finalmente si ritorna a rilassarsi al mare e a godere delle spiagge che il nostro amato paese ci offre. Ma non scordiamo di portare nella valigia delle vacanze la nostra anima green!
Vediamo come comportarci correttamente in spiaggia in merito alla gestione dei rifiuti che produrremo durante le nostre giornate di meritato riposo.

I dati di Legambiente sui rifiuti in spiaggia.

L’indagine Beach litter 2018 di Legambiente ha monitorato 78 spiagge  con una estensione complessiva pari a circa 60 campi di calcio, arrivando a rinvenire 48.388 rifiuti, con una media di 620 rifiuti ogni 100 metri lineari di spiaggia campionata, 6,2 rifiuti per ogni metro di spiaggia.

E cosa ha scoperto? Quello che si trova sulle spiagge italiane è soprattutto plastica, circa l’80%: tappi e anelli, bottiglie e contenitori, cannucce, posate e piatti di plastica erano presenti nel 90 % delle spiagge.

Oltre la metà dei rifiuti raggiungono le spiagge perché non vengono gestiti correttamente a terra. Molti sono ancora i rifiuti abbandonati direttamente sulle spiagge o quelli che provengono direttamente dagli scarichi non depurati e dalla cattiva abitudine di utilizzare i wc come un cestino dei rifiuti.

Ecco alcune cose a cui fare attenzione per essere un “eco-turista” in spiaggia.

  • Iniziamo dalla borsa da spiaggia: questa dovrà essere rigorosamente riutilizzabile, preferibilmente in materiali naturali o da riciclo (paglia, cotone, fibre da recupero).
  • Il pic-nic ecologico: lo stesso vale per gli strumenti da spuntino in spiaggia. Vietato disperdere buste, confezioni, sacchettini di plastica che inevitabilmente finiranno per inquinare sabbia e mare: da conferire con molta attenzione nella raccolta differenziata, se presente in spiaggia, oppure da riporre con cura nella propria sacca e separare correttamente presso la propria abitazione.
    In generale attenzione a tutto ciò che può essere trasportato dal vento ed ai cassonetti o recipienti privi di coperchio (piuttosto portiamo tutto a casa).
  • Attenzione anche ai residui commestibili del nostro pranzo: alcuni rifiuti biodegradabili hanno tempi di disintegrazione molto lunghi e risultano quindi inquinanti e segno di degrado per le nostre spiagge (es. le bucce di banana impiegano anche un paio di mesi a decomporsi e in acqua i tempi sono ancora più lunghi). Le posate e i piatti saranno di tipo compostabile o in plastica rigida per essere lavate e riutilizzate il giorno dopo e molti altri ancora!
  • Dissetiamoci con la testa! Ovvio che le bottiglie di plastica sono molto facilmente sostituibili con le borracce (meglio se di alluminio o acciaio) che hanno un ciclo di vita ben più lungo ed evitano il disperdersi dei più frequenti rifiuti di cui sopra.
  • Attenzione alle scottature! La crema solare, assolutamente indispensabile per prevenire i danni delle radiazioni ultraviolette (raggi UVA, UVB e UVC) va usata appropriatamente (leggi le indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità per una abbronzatura sicura e protetta) e i relativi contenitori ovviamente non vanno dispersi nell’ambiente. Uno sguardo attento anche agli ingredienti utilizzati (specificati per legge nell’INCI apposto sulla confezione) che preferibilmente non devono contenere  sostanze dannose per gli organismi acquatici che mettono ad alto rischio la biodiversità marina. Alcuni esempi di sostanze chimiche nocive per gli ecosistemi marini:
    • 3-benzylidene camphor
    • 4-methylbenzydene camphor
    • Octocrylene
    • Benzophenone-1
    • Benzophenone-8
    • OD-PABA
    • Nano-Titanium Dioxide
  • Stop ai mozziconi! Lasciando perdere gli effetti nocivi del fumo per la salute umana (ma non del tutto: lo sapevi che dal 2016 è attivo il telefono verde contro il fumo? 800 5540 88 – servizio nazionale, anonimo e gratuito, promosso dall’Osservatorio Fumo, Alcol e Droga dell’Istituto Superiore di sanità) almeno la raccolta dei mozziconi è un segno di rispetto del bene comune alla portata di tutti. 

Allora pronti per brindare alle nostre vacanze con un fresco aperitivo in spiaggia? Certo, ma rigorosamente senza cannuccia! Cin cin!

CONAI: dal 1 luglio ancora diminuzioni nel contributo ambientale.

Il mercato del riciclo dei materiali da imballaggio sta dando ottimi risultati e il CONAI ne dà conferma attraverso ulteriori riduzioni dei contributi ambientali sugli imballaggi in acciaio, alluminio, carta, plastica e vetro a partire dal 1 luglio 2022.

Il contributo ambientale sugli imballaggi diminuisce ancora.

Dopo alcune variazioni in diminuzione già applicate da CONAI nel corso dell’ultimo biennio, ecco ulteriori significative riduzioni del contributo ambientale in vigore dal 1 luglio:

Materiale CAC in vigore (euro/tonn) CAC dal 1° luglio 2022 (euro/tonn)
ACCIAIO 12 8
ALLUMINIO 10 7
CARTA fascia 1 (base) 10 5
PLASTICA fascia A.1 104 60
PLASTICA fascia A.2 150 150
PLASTICA fascia B.1 149 20
PLASTICA fascia B.2 520 410
PLASTICA fascia C 642 560
VETRO 33 29

 

Altre novità in arrivo nel 2023.

CONAI ha annunciato anche altre novità per l’anno prossimo:

  • ulteriori suddivisioni in fasce del contributo sugli imballaggi in plastica
  • semplificazioni nelle dichiarazioni periodiche

Se hai dubbi o bisogno di aiuto in tema CONAI: contattaci, i nostri esperti ti affiancheranno.

Albo Nazionale Gestori Ambientali: sul sito le FAQ utili per tutti.

Tanti dubbi risolti sono ora a disposizione sul sito dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali alla nuova sezione delle “Frequently asked questions“.

 

L’intento dell’Albo è di  fornire le risposte ai quesiti più frequenti in tema di normativa, attraverso una vasta offerta di FAQ e video di approfondimento.

La sezione è divisa in tematiche, relative alla varie categorie di iscrizione, con lo scopo di orientare gli utenti nella ricerca delle informazioni desiderate, che verranno aggiornate regolarmente con una particolare attenzione alle tematiche più attuali.

Sul sito sono presenti anche i diversi canali di assistenza utili per richieste di tipo normativo e tecnico.

Sezione FAQ Albo Nazionale Gestori Ambientali.

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