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Rifiuti da pulizia manutentiva reti fognarie e fosse settiche: il nuovo documento unico di trasporto.

Tra le misure previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (L. 29/7/2021, n. 108, art. 35, comma 1, lettera e-bis) era inclusa anche una forma di semplificazione nella documentazione relativa ai trasporti di rifiuti provenienti dalla pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia.

Si prevedeva, infatti, la formulazione di un unico documento di trasporto rifiuti per automezzo e percorso di raccolta.

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali, recependo tale disposto, ha formulato il modello del nuovo formulario di trasporto rifiuti da utilizzare per tali tipologie di trasporti, in sostituzione del formulario di identificazione del rifiuto, da parte dei soggetti che effettuano l’attività di pulizia manutentiva delle fognature e fosse settiche (ai sensi dell’art. 230, comma 5, D. Lgs n. 152/06).

Di quali rifiuti si tratta?

  • I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, compresi le fosse settiche e manufatti analoghi nonché i sistemi individuali di cui all’articolo 100, comma 3, e i bagni mobili, (tali rifiuti si considerano prodotti dal soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva.)

Cosa prevede il nuovo documento unico di trasporto?

Il nuovo formulario sostitutivo del FIR permette di utilizzare un unico documento per effettuare il trasporto di più interventi eseguiti dallo spurghista/manutentore.

Si possono registrare fino a 10 interventi nelle apposite righe e, nel caso in cui gli interventi dovessero superare il numero di 10, i successivi saranno riportati in ordine cronologico nel campo relativo alle annotazioni.

Quando va utilizzato?

  • esclusivamente per il trasporto del rifiuto dai diversi luoghi in cui viene effettuata l’attività di pulizia manutentiva, fino al raggruppamento temporaneo
  • oppure per il trasporto direttamente ad impianto autorizzato al trattamento o che ha effettuato la comunicazione

A partire da quando deve essere utilizzato?

Il nuovo modello entrerà in vigore a partire dal 30 aprile 2022.

Ecco il “modello di formulario di trasporto rifiuti, documento unico art. 230, comma 5, del D.Lgs n.  152/06” e le istruzioni per la compilazione: Delibera Albo Nazionale Gestori Ambientali n.14 del 21 dicembre 2021

L’Albo Gestori Ambientali ha anche messo a disposizione un breve filmato guida sulla compilazione del nuovo documento.

Etichettatura ambientale imballaggi: prorogata al 1 luglio 2022.

Il decreto milleproroghe di fine anno concede una ulteriore proroga al termine per l’entrata in vigore dell’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi.

Doveva essere operativo dal 1 gennaio 2022 l’obbligo di apporre su tutti gli imballaggi immessi sul mercato le informazioni “ambientali” per il corretto conferimento dei rifiuti di imballaggi nella raccolta differenziata.

Invece, il decreto milleproroghe ha concesso un ulteriore termine di 6 mesi, dopo i precedenti rinvii già avvenuti, fino al 30 giugno per l’entrata in vigore delle disposizioni.

Il medesimo decreto prevede anche l’ufficializzazione delle linee guida da parte del Ministero della Transizione, che dovrebbe avvenire entro 30 giorni dall’entrata in vigore dello stesso.

 

La tua azienda è in regola con l’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi?
Per ogni chiarimento o dubbio applicativo, contatta i nostri esperti.

 

GU Serie Generale n.309 del 30-12-2021

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 228
Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

REACH: dal 4 gennaio le restrizioni nelle miscele per tatuaggi.

Non è la fine dei tatuaggi a colori, come intitolato da diverse testate in questi giorni, bensì l’introduzione di una disciplina più rigida e consapevole sull’uso delle sostanze chimiche potenzialmente pericolose contenute nei tattoo.

Un pericoloso vuoto normativo.

Siamo abituati da anni alle limitazioni imposte nel mondo della cosmesi e detergenza rispetto all’utilizzo di determinate sostanze chimiche allo scopo di tutelare la nostra salute e l’ambiente. Nel settore della tatuazione, invece, non erano ancora state introdotte regole su inchiostri e sostanze utilizzate in queste tecniche che comportano iniezioni negli strati profondi del derma con notevole esposizione a rischi.

Le restrizioni introdotte nel REACH per i materiali da tatuaggio.

Un team di studiosi dell’ECHA, l’Agenzia Europea per le sostanze chimiche, ha svolto un’approfondita revisione scientifica delle sostanze in uso e un’analisi delle ricerche disponibili sugli eventuali effetti sul nostro organismo.

Tale percorso ha portato all’inserimento di una specifica voce all’interno del Regolamento REACH, 1907/2006/CE che prevede:

  • restrizioni in materia di fabbricazione, uso, immissione sul mercato di determinate sostanze, miscele e articoli pericolosi
  • obblighi di informazione a carico dei produttori che le immettono sul mercato
  • la messa al bando di sostanze mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione, sensibilizzanti e corrosive ai sensi del Regolamento CLP 1271/2008/CE

A seguito di tali disposizioni sono stati limitati l’utilizzo intenzionale o le concentrazioni di circa 4000 sostanze classificate come pericolose negli inchiostri

Chi può eseguire i tatuaggi?

Relativamente all’esecuzione dei tatuaggi, in Italia sono abilitati ad effettuare tale pratica solo coloro che sono in possesso dell’attestato di frequenza di uno specifico corso di formazione regionale e che operino nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari previsti dalle linee guida del Ministero della Salute.

Le regole non vietano insomma i tatuaggi a colori, ma chiedono che gli inchiostri colorati siano realizzati limitando l’uso di sostanze rischiose per la salute e introducono norme più chiare, a tutela sia degli operatori sia di chi vuole farsi un tatuaggio.

SUP: l’attuazione della direttiva prodotti in plastica monouso in Italia.

Dopo alcuni rinvii, entra in vigore in Italia, il 14 gennaio 2022 il decreto attuativo della Direttiva SUP – Single Use Plastic. Una norma quadro che punta a ridurre la produzione e la diffusione nell’ambiente di prodotti in plastica monouso, tra i principali oggetti di inquinamento ambientale e marino da micro-plastiche.

Quali sono i principi della Direttiva SUP?

Il testo del decreto è piuttosto corposo e si basa su principi quali:

– prevenzione e riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente e sulla salute umana;
– promozione dell’economia circolare, contribuendo alla riduzione della produzione di rifiuti;
– promozione dell’utilizzo di plastica riciclata idonea al diretto contatto alimentare nelle bottiglie per bevande.

A quali genere di prodotti si riferiscono le misure restrittive?

In generale il campo di applicazione si riferisce a

  • uso di prodotti in plastica monouso
  • in plastica oxo-degradabile
  • di attrezzi per la pesca contenenti plastica

Quali sono le azioni previste dalla nuova norma?

L’ampio spettro di misure previste dal decreto comprende:

  • riduzione dell’uso
  • restrizioni nell’immissione sul mercato
  • requisiti di marcatura
  • misure di sensibilizzazione
  • accordi e piani di programma

 

D.lgs. n. 196 del 2021 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente”.

CONAI: rimborso contributo per autoproduttori di imballaggi

Da CONAI buone notizie: chi si auto-produce gli imballaggi può accedere ad una richiesta di rimborso sugli sfridi della lavorazione.

Chi è l’auto-produttore di imballaggi?

L’azienda che acquista materie prime o semilavorati per produrre i propri imballaggi destinati a contenere i prodotti delle proprie lavorazioni rientra nella definizione di auto-produttore di imballaggi.

A livello di procedure CONAI questo soggetto della filiera assolve il Contributo Ambientale CONAI  (CAC) direttamente al proprio fornitore di materie prime/semilavorati destinati all’auto-produzione di imballaggi.

Quale la novità per l’auto-produttore?

A partire dal prossimo anno l’auto-produttore di imballaggi potrà presentare a CONAI una richiesta di rimborso del Contributo Ambientale CONAI pagato sulle materie prime/semilavorati che diventano scarto nel processo di auto-produzione dell’imballaggio.

Come chiedere il rimborso?

Per ottenere il rimborso ex post del contributo pagato  su tali materiali sarà necessario:

  • presentare una stima delle quantità di imballaggi autoprodotti e dei relativi sfridi (entro il 30/09)
  • allegare la prima volta una relazione contenente le informazioni sulla generazione e gestione di tali sfridi di lavorazione
  • presentare l’istanza di rimborso entro il mese di febbraio dell’anno successivo

Ecco la circolare esplicativa di CONAI:

ANGA: Raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua – Chiarimenti

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha chiarito con un’apposita Circolare i casi in cui sussiste l’obbligo dell’iscrizione all’Albo nella categoria 1, sottocategoria D7 per l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua.

In particolare è stato chiarito che “l’attività di mera pulizia delle spiagge e rive, anche se effettuata mediante l’utilizzo di macchine operatrici e/o veicoli uso speciale, finalizzata al solo raggruppamento dei rifiuti, non necessita di iscrizione all’Albo in quanto attività preliminare alla raccolta”.

Non si configura in tali casi un’attività di gestione dei rifiuti e, pertanto, lo svolgimento della stessa non necessita dell’iscrizione all’Albo.

La circolare specifica anche che le fasi del mero trasporto di tali rifiuti non ricadono in tale esclusione e sono, pertanto, soggette all’iscrizione nelle pertinenti categorie o sottocategorie.

 

Leggi la Circolare dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali n. 162 del 22/11/2021.

Plastic tax: ancora un rinvio in arrivo.

Dalla Legge di Bilancio 2022, un ulteriore rinvio di plastic e sugar tax. 

Era nell’aria già alcune settimane ed arriva ora la conferma nel documento programmatico di bilancio: l’avvio dell’eco-tassa sui  MACSI, manufatti a singolo uso in plastica, viene ulteriormente rinviato.

L’entrata in vigore sarebbe slittata al 2023.

Per l”ufficialità attendiamo la pubblicazione della Legge di Bilancio.

Maggiori informazioni

Albo Gestori: nuova modulistica per rifiuti metallici.

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali perfeziona le modalità per l’iscrizione al registro semplificato per le attività di raccolta e  trasporto dei rifiuti metallici.

Il cosiddetta registro è una categoria dell’Albo a cui possono iscriversi le imprese per il trasporto, con un regime semplificato, dei rifiuti metallici con destinazione recupero (introdotto con la legge 11 settembre 2020 n. 120, di conversione del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76).

I criteri e le modalità di iscrizione al registro sono state definite dall’Albo con Deliberazione n. 4 del 3 giugno 2021.
“Criteri e modalità di iscrizione semplificata al registro di cui all’articolo 40-ter della legge 11 settembre 2020, n. 120.”

 

Leggi la Delibera n. 11 del 14 ottobre 2021.

CONAI: ulteriori riduzioni contributi carta e plastica da gennaio 2022.

Annunciate da CONAI ulteriori diminuzioni del valore del contributo ambientale per gli imballaggi in carta e cartone e plastica, a partire dal 1 gennaio 2022.

Si tratta di un secondo annuncio di riduzione dei contributi ambientali a breve distanza dal precedente e conseguente alle variate quotazioni delle materie prime di imballaggio cellulosiche e plastiche, i cui valori di mercato continuano a mantenersi a livelli molto alti.

Le riduzioni sulla carta e cartone.

Il valore del Contributo Ambientale CONAI (CAC) per carta e cartone diminuirà da 25 €/tonnellata a 10 €/tonnellata.

Da inizio anno la riduzione complessiva risulta dell’81% (rispetto ai 55 €/t iniziali).

CONAI, giustifica con i seguenti fattori concomitanti tale riduzione:

  • l’incremento dei volumi dell’immesso al consumo di imballaggi cellulosici, con conseguenti maggiori ricavi da CAC;
  • i minori costi, correlati a una quantità di raccolta gestita inferiore rispetto alle previsioni;
  • l’incremento dei ricavi per i materiali a riciclo per effetto delle quotazioni dei maceri.

Rimangono inalterati i valori dei CAC aggiuntivi da applicare agli imballaggi poliaccoppiati a base carta idonei al contenimento di liquidi (in vigore dal 1° gennaio 2019), a quelli di tipo C (con componente cellulosica superiore o uguale al 60% e inferiore all’80%) e a quelli di tipo D (con componente cellulosica inferiore al 60% o non esplicitata). Pertanto dal 1° gennaio 2022 i valori complessivi saranno:

  • poliaccoppiati per contenimento di liquidi: 30 €/tonnellata
  • poliaccoppiati di tipo C: 120 €/tonnellata
  • poliaccoppiati di tipo D: 250 €/tonnellata.

Le riduzioni sulla plastica

Ecco, invece,  i “ritocchi” ai contributi ambientali sugli imballaggi in plastica:

  • fascia A1 (imballaggi rigidi e flessibili con una filiera industriale di selezione e riciclo efficace e consolidata, in prevalenza gestiti in circuiti commercio&industria): il contributo si riduce dagli attuali 150 a 104 €/tonnellata.
  • fascia B1 (imballaggi con una filiera industriale di selezione e riciclo efficace e consolidata, in prevalenza da circuito domestico) si riduce dagli attuali 208 a 149 €/tonnellata.
  • fascia B2 (altri imballaggi selezionabili/riciclabili da circuito domestico e/o commercio&industria) passa dagli attuali 560 a 520 €/tonnellata.
  • fascia C (imballaggi con attività sperimentali di selezione/riciclo in corso o non selezionabili/riciclabili allo stato delle tecnologie attuali): dagli attuali 660 a 642 €/tonnellata.

Diversamente dai casi precedenti, è invece previsto un incremento del contributo ambientale per gli imballaggi compresi nella fascia A2 (imballaggi flessibili con una filiera industriale di selezione e riciclo efficace e consolidata, in prevalenza da circuito commercio&industria, ma significativamente presenti in raccolta differenziata urbana), stante il continuo incremento dei volumi presenti nella raccolta differenziata urbana, con costi crescenti per la gestione consortile.
Fino al 30 giugno 2022 il contributo di questa fascia resterà invariato, pari a 150 €/tonnellata.
Dal 1° luglio 2022 aumenterà a 168 €/tonnellata, coerentemente con i maggiori costi di avvio a riciclo.

Procedure semplificate per l’import.

Le ulteriori riduzioni avranno effetti anche sulle procedure forfettarie/semplificate per importazione di imballaggi pieni, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Le aliquote da applicare sul valore complessivo delle importazioni (in €) diminuiranno:

  • per i prodotti alimentari imballati da 0,20 a 0,17% 
  • per i prodotti non alimentari imballati da 0,10 a 0,08% 
  • il contributo mediante il calcolo forfettario sul peso dei soli imballaggi (tara) delle merci importate (peso complessivo senza distinzione per materiale) scenderà dagli attuali 101 a 90 €/tonnellata.

I nuovi valori delle altre procedure semplificate saranno a breve disponibili sul sito CONAI.

Per ogni dubbio sulle tematiche CONAI, consulta il nostro servizio di professionisti esperti.

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