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CONAI: ulteriori riduzioni contributi carta e plastica da gennaio 2022.

Annunciate da CONAI ulteriori diminuzioni del valore del contributo ambientale per gli imballaggi in carta e cartone e plastica, a partire dal 1 gennaio 2022.

Si tratta di un secondo annuncio di riduzione dei contributi ambientali a breve distanza dal precedente e conseguente alle variate quotazioni delle materie prime di imballaggio cellulosiche e plastiche, i cui valori di mercato continuano a mantenersi a livelli molto alti.

Le riduzioni sulla carta e cartone.

Il valore del Contributo Ambientale CONAI (CAC) per carta e cartone diminuirà da 25 €/tonnellata a 10 €/tonnellata.

Da inizio anno la riduzione complessiva risulta dell’81% (rispetto ai 55 €/t iniziali).

CONAI, giustifica con i seguenti fattori concomitanti tale riduzione:

  • l’incremento dei volumi dell’immesso al consumo di imballaggi cellulosici, con conseguenti maggiori ricavi da CAC;
  • i minori costi, correlati a una quantità di raccolta gestita inferiore rispetto alle previsioni;
  • l’incremento dei ricavi per i materiali a riciclo per effetto delle quotazioni dei maceri.

Rimangono inalterati i valori dei CAC aggiuntivi da applicare agli imballaggi poliaccoppiati a base carta idonei al contenimento di liquidi (in vigore dal 1° gennaio 2019), a quelli di tipo C (con componente cellulosica superiore o uguale al 60% e inferiore all’80%) e a quelli di tipo D (con componente cellulosica inferiore al 60% o non esplicitata). Pertanto dal 1° gennaio 2022 i valori complessivi saranno:

  • poliaccoppiati per contenimento di liquidi: 30 €/tonnellata
  • poliaccoppiati di tipo C: 120 €/tonnellata
  • poliaccoppiati di tipo D: 250 €/tonnellata.

Le riduzioni sulla plastica

Ecco, invece,  i “ritocchi” ai contributi ambientali sugli imballaggi in plastica:

  • fascia A1 (imballaggi rigidi e flessibili con una filiera industriale di selezione e riciclo efficace e consolidata, in prevalenza gestiti in circuiti commercio&industria): il contributo si riduce dagli attuali 150 a 104 €/tonnellata.
  • fascia B1 (imballaggi con una filiera industriale di selezione e riciclo efficace e consolidata, in prevalenza da circuito domestico) si riduce dagli attuali 208 a 149 €/tonnellata.
  • fascia B2 (altri imballaggi selezionabili/riciclabili da circuito domestico e/o commercio&industria) passa dagli attuali 560 a 520 €/tonnellata.
  • fascia C (imballaggi con attività sperimentali di selezione/riciclo in corso o non selezionabili/riciclabili allo stato delle tecnologie attuali): dagli attuali 660 a 642 €/tonnellata.

Diversamente dai casi precedenti, è invece previsto un incremento del contributo ambientale per gli imballaggi compresi nella fascia A2 (imballaggi flessibili con una filiera industriale di selezione e riciclo efficace e consolidata, in prevalenza da circuito commercio&industria, ma significativamente presenti in raccolta differenziata urbana), stante il continuo incremento dei volumi presenti nella raccolta differenziata urbana, con costi crescenti per la gestione consortile.
Fino al 30 giugno 2022 il contributo di questa fascia resterà invariato, pari a 150 €/tonnellata.
Dal 1° luglio 2022 aumenterà a 168 €/tonnellata, coerentemente con i maggiori costi di avvio a riciclo.

Procedure semplificate per l’import.

Le ulteriori riduzioni avranno effetti anche sulle procedure forfettarie/semplificate per importazione di imballaggi pieni, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Le aliquote da applicare sul valore complessivo delle importazioni (in €) diminuiranno:

  • per i prodotti alimentari imballati da 0,20 a 0,17% 
  • per i prodotti non alimentari imballati da 0,10 a 0,08% 
  • il contributo mediante il calcolo forfettario sul peso dei soli imballaggi (tara) delle merci importate (peso complessivo senza distinzione per materiale) scenderà dagli attuali 101 a 90 €/tonnellata.

I nuovi valori delle altre procedure semplificate saranno a breve disponibili sul sito CONAI.

Per ogni dubbio sulle tematiche CONAI, consulta il nostro servizio di professionisti esperti.

Pubblicate Linee Guida Piano di Emergenza Esterno per impianti di gestione rifiuti.

I gestori di impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti dovranno presentare entro il 6 dicembre 2021, una comunicazione obbligatoria alla Prefettura relativa alla redazione del Piano di emergenza esterno.

Sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le “Linee guida per la predisposizione del Piano di emergenza esterna e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti».

La comunicazione prevista contiene  informazioni integrative rispetto a quelle già trasmesse in adempimento all’art. 26-bis del DL 113/2018, relativa al “Piano di Emergenza Interno”.

Il termine per l’invio delle informazioni integrative è fissato il 6 dicembre 2021, 60 giorni dopo l’entrata in vigore del DPCM 27/08/21.

A cosa serve il Piano di Emergenza negli impianti di rifiuti.

Le Linee Guida sono state predisposte in seguito ai numerosi incendi che hanno interessato diversi impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti, con conseguenti ripercussioni sulla gestione dell’intero sistema locale di protezione civile.

Contengono, in particolare, le indicazioni per una procedura di intervento da attuare secondo livelli progressivi, con la finalità di definire in maniera sintetica e puntuale le modalità operative di intervento per la gestione dell’emergenza connessa ai possibili eventi incidentali occorrenti negli impianti di stoccaggio e trattamento, quali ad esempio gli incendi, con formazione e diffusione di sostanze inquinanti all’esterno dell’impianto stesso.

Leggi le Linee Guida per la redazione del piano di emergenza esterna

Piano Spostamenti Casa Lavoro: obbligo di presentazione entro il 23 novembre.

Le aziende che superano i 100 dipendenti e che sono situate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia o comunque in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti, devono redigere il Piano Spostamenti Casa Lavoro. La prima scadenza è il 23 novembre.

Cos’è il Piano Spostamenti Casa Lavoro?

Come avevamo già anticipato (leggi il nostro articolo) l’obbligo di nomina del Mobility Manager e di redazione del Piano Spostamenti Casa Lavoro (PSCL) è stato esteso, dal decreto rilancio, anche ad aziende ed enti con un numero di dipendenti superiore a 100.

Si tratta di uno strumento di pianificazione per la razionalizzazione degli spostamenti del personale finalizzato a migliorare la raggiungibilità dei luoghi di lavoro e ottimizzare gli spostamenti dei propri dipendenti.

Quando va adottato?

In sede di prima applicazione, le aziende devono adottare il PSCL entro 180 giorni dall’entrata in vigore del D.M. 12/05/2022 ovvero entro il 23 novembre 2021.

Successivamente il piano dovrà essere adottato entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmesso al Comune di collocazione entro i successivi 15 giorni.

Le linee guida ministeriali per la redazione del PSCL.

Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha redatto nel mese di agosto le “Linee guida per la redazione e l’implementazione dei piani degli spostamenti casa-lavoro (PSCL)”

 

GU Serie Generale n. 124 del 26-05-2021

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
DECRETO 12 maggio 2021
Modalita’ attuative delle disposizioni relative alla figura del mobility manager.

REcer: dal 30 settembre il portale è operativo.

Un comunicato ufficiale del MITE (Ministero della Transizione Ecologica) annuncia la piena operatività del RECer – sito ufficiale che conterrà i provvedimenti autorizzatori degli impianti di recupero dei rifiuti.

Cos’è il REcer?

Il “Registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e degli esiti delle procedure semplificate concluse per lo svolgimento di operazioni di recupero” viene mantenuto attraverso un portale pubblico, gestito dal MITE, è conterrà i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati, nonché gli esiti delle procedure semplificate avviate per l’inizio delle operazioni di recupero di rifiuti.

L’istituzione del registro è prevista dall’art. 184-ter, comma 3-septies, D. LGs. n. 152/06, al fine del rispetto dei principi di trasparenza e di pubblicità, con riferimento alle autorizzazione degli impianti che trattano gli End of Waste (cessazione della qualifica di rifiuto).

Il portale REcer operativo dal 30 settembre 2021

L’accesso ai titoli autorizzatori avverrà attraverso il portale scrivaniarecer.monitorpiani.it, che diverrà pienamente operativo dal 30 settembre 2021. Ad esso le autorità competenti al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione dovranno comunicare gli esiti delle procedure semplificate avviate per l’inizio delle operazioni di recupero di rifiuti.

 

Leggi il comunicato del MITE di avvio del portale REcer

Vai al portale scrivaniarecer.monitorpiani.it

 

Albo Nazionale Gestori Ambientali: le misure di sicurezza sanitaria per le verifiche Responsabile Tecnico.

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali, con Delibera n. 10 del 15 settembre 2021, ha definito le misure di sicurezza sanitaria da adottare in occasione dello svolgimento delle verifiche di idoneità dei Responsabili Tecnici, nelle sessioni di recupero e ordinarie previste dal settembre 2021.

Il calendario delle prossime verifiche è disponibile qui.

Leggi la Delibera Albo Nazionale Gestori Ambientali n. 10 del 15 settembre 2021.

Attività di spurgo: si cambia di nuovo! Lo spurghista è sempre produttore del rifiuto.

“Ribaltone” nel settore dello spurgo delle fognature e fosse settiche: il produttore del rifiuto è sempre il soggetto che effettua l’attività di spurgo o pulizia manutentiva.

I precedenti

Avevamo evidenziato in questo articolo come fosse prevista dalla normativa una diversa attribuzione della titolarità del rifiuto derivante dalle attività di;

  • pulizia manutentiva delle reti fognarie, CER 20 03 6 (il produttore del rifiuto veniva considerato lo spurghista/manutentore)
  • attività di espurgo pozzi neri, fosse settiche, vasche imhoff, bagni chimici, CER 20 03 04 (il produttore del rifiuto veniva considerato il proprietario della struttura- edificio, fossa, vasca etc.)

Le semplificazioni introdotte

Ora interviene il decreto semplificazioni (legge 29.07.2021 n° 108 di conversione del D.L. n° 77/2021 che all’articolo 35) con una effettiva “semplificazione” ovvero: lo spurghista diviene sempre il produttore del rifiuto.

Non vi saranno più, pertanto, FIR con indicazione del produttore il condominio, l’edificio, il proprietario dello stabile.

Inoltre, viene data l’importante concessione allo spurghista di considerare tali rifiuti in deposito temporaneo presso la propria sede, fino a conferimento in impianto e di utilizzare un unico documento di trasporto per automezzo e percorso di raccolta di tali tipologie di rifiuti (tale documento dovrà essere meglio definito dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali).

Resta ferma la necessità per tali operatori di iscriversi nella categoria 4 dell’A.N.G.A. per il trasporto di rifiuti non pericolosi nonchè all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui all’articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298».

 

LEGGE 29 luglio 2021, n. 108

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.  (GU Serie Generale n. 181 del 30-07-2021 – Suppl. Ordinario n. 26)

 

CONAI: ulteriori riduzioni dei contributi ambientali sugli imballaggi.

Dal 1 gennaio 2022, in arrivo ulteriori riduzioni sul Contributo Ambientale CONAI per quattro categorie di imballaggi.

Quali saranno le riduzioni di contributo dal 1 gennaio 2022?

Dopo la riduzione del contributo ambientale sugli imballaggi in carta, CONAI annuncia ulteriori riduzioni su quattro tipologie di materiali di imballaggio, a partire dal prossimo anno: acciaio, alluminio, vetro, plastica.

Il valore del CAC per l’acciaio scenderà da 18 €/tonnellata a 12 €/tonnellata.

Il valore del CAC per l’alluminio si ridurrà da 15 €/tonnellata a 10 €/tonnellata.

Il valore del CAC per il vetro scenderà da 37 €/tonnellata a 33 €/tonnellata.

Per la plastica è prevista l’introduzione di una ulteriore fascia contributiva (la nuova A2)

Cosa accadrà alle procedure semplificate per l’import?

Le riduzioni avranno effetti anche sulle procedure forfettarie/semplificate per importazione di imballaggi pieni, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Le aliquote da applicare sul valore complessivo delle importazioni (in €) diminuiranno conseguentemente da 0,20 a 0,19% per i prodotti alimentari imballati e da 0,10 a 0,09% per i prodotti non alimentari imballati.

Il contributo mediante il calcolo forfettario sul peso dei soli imballaggi (tara) delle merci importate (peso complessivo senza distinzione per materiale) scenderà dagli attuali 101 a 99 €/tonnellata.

Per ogni dubbio sulle tematiche CONAI, consulta il nostro servizio di professionisti esperti.

Approvate le Linee Guida per la classificazione dei rifiuti.

E’ stata approvata  nel mese di agosto una versione aggiornata delle Linee Guida per la Classificazione dei rifiuti, redatte dal  Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) – ente che svolge compiti fondamentali di attività ispettive nell’ambito delle funzioni di controllo ambientale, monitoraggio dello stato dell’ambiente – e che costituiranno riferimento tecnico ufficiale da utilizzare ai fini delle attività di competenza della pubblica amministrazione.

Le Linee guida sulla classificazione dei rifiuti erano già state redatte ed approvate con delibera del Consiglio SNPA n. 61/2019 del 27 novembre e pubblicate come Linee guida SNPA n. 24/2020.

Nelle premesse contenute nel documento viene così evidenziata la necessità di un aggiornamento: “per tener conto delle modifiche intervenute nella normativa nazionale si è reso necessario procedere ad un aggiornamento delle Linee guida. Unitamente all’aggiornamento dei riferimenti normativi sono state apportate limitate modifiche ed integrazioni finalizzate a rispondere ad alcune richieste di chiarimento formulate dagli operatori nella fase di applicazione delle Linee guida, senza alterare in alcun modo la struttura complessiva delle stesse.”

Ecco il testo completo delle Linee Guida per la classificazione dei rifiuti di SNPA.

In allegato alle Linee Guida è stato approvato, e ne fa parte integrante, il sottoparagrafo “3.5.9 Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati “

 

Albo Nazionale Gestori Ambientali: novità e ulteriori proroghe.

  • Con Circolare n. 9 del 29 luglio 2021 è stata ulteriormente proroga la validità dei provvedimenti di iscrizione all’A.N.G.A.. A seguito della proroga dello stato di emergenza sanitaria, i provvedimenti in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, sono automaticamente prorogati al 31 marzo 2022.

 

 

  • Con Delibera n. 8 del 28 luglio 2021 è stata definita la nuova modulistica per il rinnovo dell’iscrizione alla categoria 6 delle imprese stabilite in Italia o nella UE che effettuano il solo trasporto transfrontaliero di rifiuti ai sensi dell’art. 194, comma 3, D . lgs. n  152/06.

 

  • Con Delibera n. 9 del 28 luglio 2021 sono state stabilite le modifiche e integrazioni alle Delibere n. 6 del 30 maggio 2017 e n. 1 del 10 marzo 2021, recanti requisiti del Responsabile Tecnico per la gestione dei rifiuti.
    Il provvedimento dispone la proroga del regime transitorio per i responsabili tecnici fino a 16 ottobre 2023 con la possibilità di sostenere la verifica di aggiornamento a partire dal 1 gennaio 2022.

Albo Nazionale Gestori Ambientali: chiarimenti per trasporto dei rifiuti urbani prodotti dalle aziende.

A seguito delle modifiche alla definizione di rifiuti speciali ed urbani introdotte dal D. Lgs. n. 116/2020, si era creata una situazione di impasse normativa con riferimento alla possibilità di trasporto dei rifiuti urbani (ex assimilati) derivanti dalle attività produttive con le iscrizioni nelle categorie 2-bis e 4 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Ora l’Albo interviene con Delibera n. 7 del 28 luglio 2021, chiarendo quanto segue:

  • con l’iscrizione alla categoria 2-bis si possono trasportare i rifiuti dell’allegato L-quater prodotti dalla propria attività e non conferiti al servizio pubblico
  • con l’iscrizione alla categoria 4 (trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi) si possono trasportare i rifiuti derivanti da attività diverse dalle domestiche, se non conferiti al servizio pubblico (rifiuti dell’allegato L-quater se prodotti dalle attività di cui all’allegato L-quinquies)

Leggi la Delibera n. 7 del 28 luglio 2021

Allegato L-quater e L-quinquies D. Lgs. n. 116/2020

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