I gestori di impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti dovranno presentare entro il 6 dicembre 2021, una comunicazione obbligatoria alla Prefettura relativa alla redazione del Piano di emergenza esterno.
Sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le “Linee guida per la predisposizione del Piano di emergenza esterna e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti».
La comunicazione prevista contiene informazioni integrative rispetto a quelle già trasmesse in adempimento all’art. 26-bis del DL 113/2018, relativa al “Piano di Emergenza Interno”.
Il termine per l’invio delle informazioni integrative è fissato il 6 dicembre 2021, 60 giorni dopo l’entrata in vigore del DPCM 27/08/21.
Le Linee Guida sono state predisposte in seguito ai numerosi incendi che hanno interessato diversi impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti, con conseguenti ripercussioni sulla gestione dell’intero sistema locale di protezione civile.
Contengono, in particolare, le indicazioni per una procedura di intervento da attuare secondo livelli progressivi, con la finalità di definire in maniera sintetica e puntuale le modalità operative di intervento per la gestione dell’emergenza connessa ai possibili eventi incidentali occorrenti negli impianti di stoccaggio e trattamento, quali ad esempio gli incendi, con formazione e diffusione di sostanze inquinanti all’esterno dell’impianto stesso.
Leggi le Linee Guida per la redazione del piano di emergenza esterna
Le aziende che superano i 100 dipendenti e che sono situate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia o comunque in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti, devono redigere il Piano Spostamenti Casa Lavoro. La prima scadenza è il 23 novembre.
Come avevamo già anticipato (leggi il nostro articolo) l’obbligo di nomina del Mobility Manager e di redazione del Piano Spostamenti Casa Lavoro (PSCL) è stato esteso, dal decreto rilancio, anche ad aziende ed enti con un numero di dipendenti superiore a 100.
Si tratta di uno strumento di pianificazione per la razionalizzazione degli spostamenti del personale finalizzato a migliorare la raggiungibilità dei luoghi di lavoro e ottimizzare gli spostamenti dei propri dipendenti.
In sede di prima applicazione, le aziende devono adottare il PSCL entro 180 giorni dall’entrata in vigore del D.M. 12/05/2022 ovvero entro il 23 novembre 2021.
Successivamente il piano dovrà essere adottato entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmesso al Comune di collocazione entro i successivi 15 giorni.
Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha redatto nel mese di agosto le “Linee guida per la redazione e l’implementazione dei piani degli spostamenti casa-lavoro (PSCL)”
GU Serie Generale n. 124 del 26-05-2021
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
DECRETO 12 maggio 2021
Modalita’ attuative delle disposizioni relative alla figura del mobility manager.
Un comunicato ufficiale del MITE (Ministero della Transizione Ecologica) annuncia la piena operatività del RECer – sito ufficiale che conterrà i provvedimenti autorizzatori degli impianti di recupero dei rifiuti.
Il “Registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e degli esiti delle procedure semplificate concluse per lo svolgimento di operazioni di recupero” viene mantenuto attraverso un portale pubblico, gestito dal MITE, è conterrà i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati, nonché gli esiti delle procedure semplificate avviate per l’inizio delle operazioni di recupero di rifiuti.
L’istituzione del registro è prevista dall’art. 184-ter, comma 3-septies, D. LGs. n. 152/06, al fine del rispetto dei principi di trasparenza e di pubblicità, con riferimento alle autorizzazione degli impianti che trattano gli End of Waste (cessazione della qualifica di rifiuto).
L’accesso ai titoli autorizzatori avverrà attraverso il portale scrivaniarecer.monitorpiani.it, che diverrà pienamente operativo dal 30 settembre 2021. Ad esso le autorità competenti al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione dovranno comunicare gli esiti delle procedure semplificate avviate per l’inizio delle operazioni di recupero di rifiuti.
Leggi il comunicato del MITE di avvio del portale REcer
Vai al portale scrivaniarecer.monitorpiani.it
L’Albo Nazionale Gestori Ambientali, con Delibera n. 10 del 15 settembre 2021, ha definito le misure di sicurezza sanitaria da adottare in occasione dello svolgimento delle verifiche di idoneità dei Responsabili Tecnici, nelle sessioni di recupero e ordinarie previste dal settembre 2021.
Il calendario delle prossime verifiche è disponibile qui.
Leggi la Delibera Albo Nazionale Gestori Ambientali n. 10 del 15 settembre 2021.
“Ribaltone” nel settore dello spurgo delle fognature e fosse settiche: il produttore del rifiuto è sempre il soggetto che effettua l’attività di spurgo o pulizia manutentiva.
Avevamo evidenziato in questo articolo come fosse prevista dalla normativa una diversa attribuzione della titolarità del rifiuto derivante dalle attività di;
Ora interviene il decreto semplificazioni (legge 29.07.2021 n° 108 di conversione del D.L. n° 77/2021 che all’articolo 35) con una effettiva “semplificazione” ovvero: lo spurghista diviene sempre il produttore del rifiuto.
Non vi saranno più, pertanto, FIR con indicazione del produttore il condominio, l’edificio, il proprietario dello stabile.
Inoltre, viene data l’importante concessione allo spurghista di considerare tali rifiuti in deposito temporaneo presso la propria sede, fino a conferimento in impianto e di utilizzare un unico documento di trasporto per automezzo e percorso di raccolta di tali tipologie di rifiuti (tale documento dovrà essere meglio definito dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali).
Resta ferma la necessità per tali operatori di iscriversi nella categoria 4 dell’A.N.G.A. per il trasporto di rifiuti non pericolosi nonchè all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui all’articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298».
LEGGE 29 luglio 2021, n. 108
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. (GU Serie Generale n. 181 del 30-07-2021 – Suppl. Ordinario n. 26)
Dal 1 gennaio 2022, in arrivo ulteriori riduzioni sul Contributo Ambientale CONAI per quattro categorie di imballaggi.
Dopo la riduzione del contributo ambientale sugli imballaggi in carta, CONAI annuncia ulteriori riduzioni su quattro tipologie di materiali di imballaggio, a partire dal prossimo anno: acciaio, alluminio, vetro, plastica.
Il valore del CAC per l’acciaio scenderà da 18 €/tonnellata a 12 €/tonnellata.
Il valore del CAC per l’alluminio si ridurrà da 15 €/tonnellata a 10 €/tonnellata.
Il valore del CAC per il vetro scenderà da 37 €/tonnellata a 33 €/tonnellata.
Per la plastica è prevista l’introduzione di una ulteriore fascia contributiva (la nuova A2)
Le riduzioni avranno effetti anche sulle procedure forfettarie/semplificate per importazione di imballaggi pieni, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Le aliquote da applicare sul valore complessivo delle importazioni (in €) diminuiranno conseguentemente da 0,20 a 0,19% per i prodotti alimentari imballati e da 0,10 a 0,09% per i prodotti non alimentari imballati.
Il contributo mediante il calcolo forfettario sul peso dei soli imballaggi (tara) delle merci importate (peso complessivo senza distinzione per materiale) scenderà dagli attuali 101 a 99 €/tonnellata.
Per ogni dubbio sulle tematiche CONAI, consulta il nostro servizio di professionisti esperti.
E’ stata approvata nel mese di agosto una versione aggiornata delle Linee Guida per la Classificazione dei rifiuti, redatte dal Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) – ente che svolge compiti fondamentali di attività ispettive nell’ambito delle funzioni di controllo ambientale, monitoraggio dello stato dell’ambiente – e che costituiranno riferimento tecnico ufficiale da utilizzare ai fini delle attività di competenza della pubblica amministrazione.
Le Linee guida sulla classificazione dei rifiuti erano già state redatte ed approvate con delibera del Consiglio SNPA n. 61/2019 del 27 novembre e pubblicate come Linee guida SNPA n. 24/2020.
Nelle premesse contenute nel documento viene così evidenziata la necessità di un aggiornamento: “per tener conto delle modifiche intervenute nella normativa nazionale si è reso necessario procedere ad un aggiornamento delle Linee guida. Unitamente all’aggiornamento dei riferimenti normativi sono state apportate limitate modifiche ed integrazioni finalizzate a rispondere ad alcune richieste di chiarimento formulate dagli operatori nella fase di applicazione delle Linee guida, senza alterare in alcun modo la struttura complessiva delle stesse.”
Ecco il testo completo delle Linee Guida per la classificazione dei rifiuti di SNPA.
In allegato alle Linee Guida è stato approvato, e ne fa parte integrante, il sottoparagrafo “3.5.9 Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati “
A seguito delle modifiche alla definizione di rifiuti speciali ed urbani introdotte dal D. Lgs. n. 116/2020, si era creata una situazione di impasse normativa con riferimento alla possibilità di trasporto dei rifiuti urbani (ex assimilati) derivanti dalle attività produttive con le iscrizioni nelle categorie 2-bis e 4 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Ora l’Albo interviene con Delibera n. 7 del 28 luglio 2021, chiarendo quanto segue:
Novità che riguardano tutte le aziende che esportano prodotti imballati in Germania.
La legge tedesca sugli imballaggi VerpackG
I soggetti che immettono nel territorio tedesco merce imballata devono avere a che fare con una disciplina molto specifica e vincolante vigente nel territorio tedesco denominata VerpackG avente lo scopo di disciplinare il recupero dei materiali di imballaggio a fine vita, come in Italia avviene per mezzo del CONAI.
Tale disciplina è entrata in vigore il 1° gennaio 2019 in sostituzione della previgente ordinanza sugli imballaggi (VerpackV) ma ha subito delle progressive importanti e stringenti evoluzioni.
A chi si rivolge questa regolamentazione?
La VerpackG si rivolge a tutti coloro che immettono nel mercato tedesco imballaggi contenenti un bene destinato al consumatore finale.
Rientrano, pertanto, anche i casi di e-commerce.
Questa disciplina si basa sul principio della responsabilità estesa sul prodotto: chiunque commercializzi imballaggi contenti beni è responsabile del loro ritiro e riutilizzo.
Quali le novità ?
Il 20 gennaio 2021, il Governo tedesco ha approvato un pacchetto di modifiche alla VerpackG, che entreranno in vigore in base a scaglioni predefiniti, sia le disposizioni attuative della direttiva sulle plastiche monouso (SUP).
La disciplina riformata prevede l’estensione degli obblighi connessi all’importazione in Germania di imballaggi a tutte le categorie di imballi, anche quelli che finora erano rimasti esclusi.
L’applicazione effettiva sarà scaglionata nel tempo a partire già dal 3 luglio 2021.
Rinviamo alla lettura del documento redatta dalla DE International Italia Srl, società di servizi della CCIAA Italo-Germanica, che riporta tutte le novità e funge da riferimento per le aziende che necessitano di assistenza sull’argomento.
Leggi l’abstract con le novità sulla VerpackG.