Novità che riguardano tutte le aziende che esportano prodotti imballati in Germania.
La legge tedesca sugli imballaggi VerpackG
I soggetti che immettono nel territorio tedesco merce imballata devono avere a che fare con una disciplina molto specifica e vincolante vigente nel territorio tedesco denominata VerpackG avente lo scopo di disciplinare il recupero dei materiali di imballaggio a fine vita, come in Italia avviene per mezzo del CONAI.
Tale disciplina è entrata in vigore il 1° gennaio 2019 in sostituzione della previgente ordinanza sugli imballaggi (VerpackV) ma ha subito delle progressive importanti e stringenti evoluzioni.
A chi si rivolge questa regolamentazione?
La VerpackG si rivolge a tutti coloro che immettono nel mercato tedesco imballaggi contenenti un bene destinato al consumatore finale.
Rientrano, pertanto, anche i casi di e-commerce.
Questa disciplina si basa sul principio della responsabilità estesa sul prodotto: chiunque commercializzi imballaggi contenti beni è responsabile del loro ritiro e riutilizzo.
Quali le novità ?
Il 20 gennaio 2021, il Governo tedesco ha approvato un pacchetto di modifiche alla VerpackG, che entreranno in vigore in base a scaglioni predefiniti, sia le disposizioni attuative della direttiva sulle plastiche monouso (SUP).
La disciplina riformata prevede l’estensione degli obblighi connessi all’importazione in Germania di imballaggi a tutte le categorie di imballi, anche quelli che finora erano rimasti esclusi.
L’applicazione effettiva sarà scaglionata nel tempo a partire già dal 3 luglio 2021.
Rinviamo alla lettura del documento redatta dalla DE International Italia Srl, società di servizi della CCIAA Italo-Germanica, che riporta tutte le novità e funge da riferimento per le aziende che necessitano di assistenza sull’argomento.
Leggi l’abstract con le novità sulla VerpackG.
A breve sarà disponibile online il registro nazionale delle imprese autorizzate in forma semplificata al recupero di rifiuti.
La possibilità di consultare l‘elenco degli operatori autorizzati, come avviene già da diversi anni per il settore del trasporto dei rifiuti attraverso il database reso disponibile dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali, sarà estesa anche all’ambito del trattamento dei rifiuti , seppur parzialmente (solo per il recupero di rifiuti autorizzato in forma semplificata).
Nasce, infatti, il REcer, il Registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi dell’art. 184-ter del D.lgs. 152/2006 (“Cessazione della qualifica di rifiuto”): gli utenti, sulla base delle abilitazioni stabilite dai rispettivi enti di competenza, potranno accedere tramite identità digitale e consultare gli elenchi degli operatori.
Il Ministero della Transizione Ecologica ha reso disponibile un’area di test REcer per consentire a una serie di enti di sperimentare le funzionalità sviluppate effettuando operazioni di inserimento e pubblicazione dei dati, per il momento senza carattere di ufficialità.
I Responsabili Tecnici attualmente abilitati ad operare si distinguono in due classi:
A proposito delle verifiche di idoneità, con Deliberazione n. 5/2021 il Comitato gestori ha informato che dal 01/07/2021 i quiz relativi alla verifica di aggiornamento (modulo obbligatorio per tutte le categorie) sono pubblicati sul sito dell’Albo in una sezione dedicata e sono periodicamente aggiornati.
Nel modulo obbligatorio per la verifica dell’idoneità professionale del Responsabile tecnico è necessario accertare la preparazione teorica relativa alla normativa ambientale e, particolarmente, sui rifiuti, al fine di garantire alle imprese di dotarsi di una figura professionale consapevole degli obblighi legislativi e degli adeguati comportamenti da adottare per una corretta gestione ambientale.
I quiz sono stati aggiornati in data 17 giugno 2021 (come riportato in Circolare del Comitato n. 6/2021).
Entro il 28 agosto 2021 molte aziende autorizzate alle emissioni in atmosfera devono presentare una relazione obbligatoria relativa alla sostituzione di alcune sostanze particolarmente pericolose adottate nei loro cicli produttivi.
Le aziende in possesso di una autorizzazione alle emissioni in atmosfera che facciano utilizzo di determinate sostanze pericolose, dovranno provvedere alla sostituzione delle stesse nei loro cicli produttivi.
Questo prevede la disciplina vigente – art. 271 comma 7-bis D. Lgs. n. 152/06, come modificato dal D. Lgs. n. 102/2020 – avente la ratio di eliminare o ridurre il più possibile le emissioni derivanti dall’utilizzo di determinate sostanze pericolose. Pertanto, tali sostanze devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni.
Gli operatori devono, quindi, effettuare delle valutazioni tecniche ed economiche con riferimento alla sostituibilità o meno di tali sostanze nei cicli di lavoro, e devono comunicarne l’esito all’ente competente attraverso la presentazione obbligatoria di una relazione.
Le sostanze da considerare sono:
– sostanze/miscele classificate come cancerogene o mutagene o tossiche per la riproduzione (H340, H350, H360) in conformità al regolamento CLP 1272/2008;
– sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) ai sensi del regolamento REACH n. 1907/2006, incluse nella cosiddetta “candidate list” (echa.europa.eu/it/candidate-list-table).
I gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui tali sostanze, singolarmente o in miscela, sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, devono inoltrare all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione per le emissioni in atmosfera, una relazione contenente:
– l’analisi delle alternative disponibili per la sostituzione,
– la valutazione dei rischi connessi a tale sostituzione,
– la verifica della fattibilità tecnica ed economica di tale sostituzione.
Gli stabilimenti autorizzati ed in esercizio devono presentare la prima relazione entro il prossimo 28 agosto 2021.
Successivamente la relazione dovrà essere presentata ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell’autorizzazione.
Sulla base della relazione l’autorità competente può chiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell’autorizzazione.
Non sussiste l’obbligo di presentazione della relazione quinquennale per quelle attività soggette ad autorizzazione di carattere generale (per le quali l’utilizzo di tali sostanze era già preclusivo dell’adesione a tali autorizzazioni generali).
In caso di omessa presentazione della relazione nei termini si applica la sanzione prevista dall’articolo 279, comma 3, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro.
Novatech Srl può aiutarti a valutare il tuo obbligo e a presentare la relazione.
Contattaci.
Ti sei accorto di essere in ritardo con la presentazione della dichiarazione MUD?
La scadenza per quest’anno era fissata al 16 giugno 2021.
Tuttavia, se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno (15 agosto 2021) dalla scadenza del termine stabilito per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.
La medesima sanzione ridotta si applica in caso di invio in sostituzione di una precedente dichiarazione inesatta o incompleta, già inviata tempestivamente entro la scadenza ordinaria.
Hai dubbi sulla presentazione del MUD?
Affidati ai nostri esperti per il servizio di compilazione ed invio del MUD.
Dal 1 luglio si risparmierà sul contributo ambientale CONAI su carta e cartone.
Il contributo base passerà dagli attuali 55 €/tonnellata a 25 €/tonnellata a partire dal 1° luglio 2021 per tutti gli imballaggi in carta e cartone.
Il risparmio previsto è di oltre 135 milioni di euro, su un immesso al consumo pari a 4,5 milioni di tonnellate.
La variazione del contributo è dovuta principalmente all’aumento dei valori di mercato della materia prima seconda: con l’inizio del 2021 le quotazioni della carta ottenuta con il macero sono aumentate significativamente con aumento conseguente dei ricavi consortili da vendita dei maceri.
Procedure forfettarie/semplificate
La variazione avrà effetti anche sulle procedure forfettarie/semplificate di dichiarazione per importazione di imballaggi pieni.
Dal 1° luglio 2021, il Contributo mediante il calcolo forfettario sul peso dei soli imballaggi delle merci importate (peso complessivo senza distinzione per materiale) passerà da 107,00 a 101,00 €/tonnellata.
Resteranno invece invariate le aliquote da applicare sul valore complessivo delle importazioni per i prodotti alimentari imballati (0,20%) e per i prodotti non alimentari imballati (0,10%).
Poliaccoppiati per liquidi
Per i poliaccoppiati a prevalenza carta idonei al contenimento di liquidi il contributo ambientale si ridurrà da 75 e/tonnellata a 45 €/tonnellata, essendo rimasto invariato il contributo aggiuntivo di 20 €/tonnellata.
Hai dubbi sull’applicazione del contributo ambientale CONAI?
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Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha pubblicato la deliberazione n. 4 del 3 giugno 2021 con la quale istituisce il registro per le imprese che svolgono la raccolta ed il trasporto di materiali metallici destinati al recupero (in applicazione di quanto previsto all’articolo 40-ter del “decreto legge semplificazioni” n. 76/2020 convertito con legge n. 120/2020).
L’entrata in vigore del provvedimento è fissata al 1 settembre 2021.
Si tratta di un’iscrizione semplificata da formalizzare con una comunicazione e che consente di abilitare l’impresa (sia italiana che estera) al trasporto dei rifiuti metallici elencati all’articolo 3 della delibera, se destinati alle attività di recupero identificate come R4, R11, R12, o R13 dell’allegato C alla parte IV del d,lgs. n. 152/2006.
L’iscrizione ha validità di 5 anni e avverrà d’ufficio per le aziende già iscritte all’Albo con procedura ordinaria (categoria 4 e 5) o iscritte alla categoria 6 limitatamente all’esercizio del trasporto transfrontaliero.
Verranno in seguito definiti i requisiti necessari per l’esercizio del ruolo di responsabile tecnico, per questa specifica attività; nel frattempo tale ruolo verrà assunto dal legale rappresentante dell’impresa.
Leggi la Delibera n. 4 del 3 giugno 2021
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Come noto il D. Lgs. 152/06 e s.m.i. (all’art. 272 comma 2) prevede la possibilità per l’Autorità competente di adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria di stabilimenti, al fine di disciplinare le emissioni in atmosfera delle stesse.
L’autorizzazione generale si applica alle aziende che vi hanno aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari ai quindici anni successivi all’adesione (art. 272, comma 3).
Con determinazione dirigenziale n. 462 del 12/5/2021 la Provincia di Padova ha prorogato la validità delle Autorizzazioni a carattere generale alle emissioni in atmosfera vigenti e prossime alla scadenza portando la loro durata complessiva a 15 anni (come previsto dall’art. 272 comma 3 del D. Lgs. nr. 152/2006 s.m.i. e art. 3 comma 4 del D. Lgs. nr. 102/2020).
Nello specifico sono state prorogate le Autorizzazioni di cui ai provvedimenti numero:
Si precisa che ogni riferimento alla precedente durata decennale, insito in ogni singolo provvedimento sopra richiamato, deve intendersi ricondotto ad una durata quindicennale rimanendo comunque invariate tutte le restanti disposizioni, prescrizioni e condizioni in esso contenute.
Le aziende che hanno aderito a tali provvedimenti per l’autorizzazione delle loro emissioni in atmosfera non devono fare nulla e i titoli autorizzatori a cui fanno riferimento si intendono prorogati come sopra.
Il decreto sostegni-bis (D.L. 25 maggio 2021, n. 73), oltre a prevedere misure di sostegno destinate a varie categorie per effetto della pandemia in atto, prevede anche il rinvio della c.d. plastic tax, che giunge ormai alla terza “falsa partenza”.
L’imposta sui manufatti in plastica monouso (MACSI) era tra le disposizioni contenute nella legge di bilancio 2020 (L. 27/12/ 2019, n. 160 – G.U. n. 304 del 30/12/19).
La plastic tax ha ad oggetto i prodotti costruiti con polimeri plastici destinati al contenimento, manipolazione, protezione o consegna di merci o prodotti alimentari.
In un periodo in cui il costo delle materie prime e la scarsità delle stesse sta colpendo tutti i settori produttivi, il provvedimento di rinvio giunge come benvenuto dal mondo industriale.
Dal suo insediamento il Ministero della Transizione Ecologica (in sigla MiTe) è stato molto attivo nella produzione di circolari applicative su diverse tematiche del settore ambientale.
Nel mese di maggio ha diffuso due circolari molto dense di contenuti che riportiamo in breve, rinviando ad attenta lettura.
Circolare del 14 maggio 2021 n. 51657 che fornisce numerose interpretazioni sugli articoli del D. Lgs. n. 152/06 come modificati dal D . Lgs. n. 116/2020, sulle seguenti tematiche:
Circolare 17 maggio n. 44802 contenente ” Chiarimenti su alcune problematiche connesse
all’obbligatorietà dell’etichettatura ambientale degli imballaggi di cui all’art. 219, comma 5 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”.
Sull’etichettatura ambientale degli imballaggi è poi intervenuto il rinvio al 1 gennaio 2022 stabilito dal decreto sostegni-bis (D.L. 25 maggio 2021, n. 73).