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Registro autorizzazioni al recupero: a breve attivo.

A breve sarà disponibile online il registro nazionale delle imprese autorizzate  in forma semplificata al recupero di rifiuti.

La possibilità di consultare l‘elenco degli operatori autorizzati, come avviene già da diversi anni per il settore del trasporto dei rifiuti attraverso il database reso disponibile dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali, sarà estesa anche all’ambito del trattamento dei rifiuti , seppur parzialmente (solo per il recupero di rifiuti autorizzato in forma semplificata).

Nasce, infatti, il REcer, il Registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi dell’art. 184-ter del D.lgs. 152/2006 (“Cessazione della qualifica di rifiuto”): gli utenti, sulla base delle abilitazioni stabilite dai rispettivi enti di competenza, potranno accedere tramite identità digitale  e consultare gli elenchi degli operatori.

Il Ministero della Transizione Ecologica ha reso disponibile un’area di test REcer per consentire a una serie di enti di sperimentare le funzionalità sviluppate effettuando operazioni di inserimento e pubblicazione dei dati, per il momento senza carattere di ufficialità.

scrivaniarecer.monitorpiani.it

Calendario verifiche Responsabile Tecnico per chi deve mantenere il ruolo.

Sessioni straordinarie e ordinarie per la verifica di mantenimento dell’idoneità del responsabile tecnico.

Come disposto dalla Delibera n. 3 del 3 giugno 2021 sono previste sessioni straordinarie della verifica d’idoneità per responsabili tecnici per la gestione dei rifiuti iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
L’ANGA ha, infatti, pubblicato di recente il calendario di alcune sessioni di verifica straordinarie e contestualmente delle prossime  verifiche ordinarie, che si svolgeranno da settembre a dicembre 2021.

Cos’è la verifica di idoneità periodica del Responsabile Tecnico?

I Responsabili Tecnici attualmente abilitati ad operare si distinguono in due classi:

– R.T. che fruiscono del regime transitorio previsto dal D.M. n. 120/2014 e successiva Delibera attuativa n. 6/2017,  che possono conservare il ruolo precedentemente svolto presso le aziende, fino al termine del periodo transitorio di 5 anni stesso fissato il 16/10/2022.
– professionisti che hanno superato l’esame di accesso alla professione di R.T. disciplinato dall’ANGA e che devono periodicamente sottoporsi a verifiche di mantenimento dei requisiti di idoneità professionale (ogni 5 anni).
Stante la prossima scadenza del regime transitorio, i soggetti del primo gruppo dovranno superare la verifica di mantenimento dell’idoneità professionale per poter continuare ad esercitare il ruolo di R.T.; essi possono, a partire già dal 2 gennaio 2021, partecipare alle prove di verifica di idoneità.
Su tali scadenze ha in parte interferito la contingente emergenza sanitaria che non ha consentito il regolare svolgimento delle sessioni di verifica che ora l’ANGA sta cercando di recuperare.
Responsabili tecnici e verifiche di idoneità

A proposito delle verifiche di idoneità, con Deliberazione n. 5/2021 il Comitato gestori ha informato che dal 01/07/2021 i quiz relativi alla verifica di aggiornamento (modulo obbligatorio per tutte le categorie) sono pubblicati sul sito dell’Albo in una sezione dedicata e sono periodicamente aggiornati.

Cosa contiene il Modulo obbligatorio per la verifica di idoneità del responsabile tecnico?

Nel modulo obbligatorio per la verifica dell’idoneità professionale del Responsabile tecnico è necessario accertare  la preparazione teorica relativa  alla normativa  ambientale e, particolarmente, sui rifiuti, al fine di garantire  alle imprese  di dotarsi  di una  figura  professionale  consapevole degli obblighi  legislativi e degli adeguati comportamenti da adottare per una corretta gestione ambientale.

I quiz sono stati aggiornati in data 17 giugno 2021 (come riportato in Circolare del Comitato n. 6/2021).

Emissioni in atmosfera di sostanze nocive – Obbligo di relazione entro il 28 agosto 2021.

Entro il 28 agosto 2021 molte aziende autorizzate alle emissioni in atmosfera devono presentare una relazione obbligatoria relativa alla sostituzione di alcune sostanze particolarmente pericolose adottate nei loro cicli produttivi.

Cosa prevede la legge.

Le aziende in possesso di una autorizzazione alle emissioni in atmosfera che facciano utilizzo di determinate sostanze pericolose, dovranno provvedere alla sostituzione delle stesse nei loro cicli produttivi.
Questo prevede la disciplina vigente – art. 271 comma 7-bis D. Lgs. n. 152/06, come modificato dal D. Lgs. n. 102/2020 – avente la ratio di eliminare o ridurre il più possibile le emissioni derivanti dall’utilizzo di determinate sostanze pericolose. Pertanto, tali sostanze devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni.

Gli operatori devono, quindi, effettuare delle valutazioni tecniche ed economiche con riferimento alla sostituibilità o meno di tali sostanze nei cicli di lavoro, e devono comunicarne l’esito all’ente competente attraverso la presentazione obbligatoria di una relazione.

Quali sono le sostanze pericolose da sostituire?

Le sostanze da considerare sono:
– sostanze/miscele classificate come cancerogene o mutagene o tossiche per la riproduzione (H340, H350, H360) in conformità al regolamento CLP 1272/2008;
– sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) ai sensi del regolamento REACH n. 1907/2006, incluse nella cosiddetta “candidate list” (echa.europa.eu/it/candidate-list-table).

Chi deve presentare la relazione e quando?

I gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui tali sostanze, singolarmente o in miscela, sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, devono inoltrare all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione per le emissioni in atmosfera, una relazione contenente:
– l’analisi delle alternative disponibili per la sostituzione,
– la valutazione dei rischi connessi a tale sostituzione,
– la verifica della fattibilità tecnica ed economica di tale sostituzione.

Gli stabilimenti autorizzati ed in esercizio devono presentare la prima relazione entro il prossimo 28 agosto 2021.
Successivamente la relazione dovrà essere presentata ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell’autorizzazione.
Sulla base della relazione l’autorità competente può chiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell’autorizzazione.

Esenzione dall’obbligo di presentazione della relazione quinquennale.

Non sussiste l’obbligo di presentazione della relazione quinquennale per quelle attività soggette ad autorizzazione di carattere generale (per le quali l’utilizzo di tali sostanze era già preclusivo dell’adesione a tali autorizzazioni generali).

Le sanzioni per chi non presenta la relazione.

In caso di omessa presentazione della relazione nei termini si applica la sanzione prevista dall’articolo 279, comma 3, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro.

Novatech Srl può aiutarti a valutare il tuo obbligo e a presentare la relazione.
Contattaci.

MUD per ritardatari.

Ti sei accorto di essere in ritardo con la presentazione della dichiarazione MUD?

La scadenza per quest’anno era fissata al 16 giugno 2021.

Tuttavia, se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno (15 agosto 2021) dalla scadenza del termine stabilito per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

La medesima sanzione ridotta si applica in caso di invio in sostituzione di una precedente dichiarazione  inesatta o incompleta, già inviata tempestivamente entro la scadenza ordinaria.

Hai dubbi sulla presentazione del MUD?

Affidati ai nostri esperti per il servizio di compilazione ed invio del MUD.

CONAI: ridotto il contributo su carta e cartone.

Dal 1 luglio si risparmierà sul contributo ambientale CONAI su carta e cartone.

Il contributo base passerà dagli attuali  55 €/tonnellata a 25 €/tonnellata a partire dal 1° luglio 2021 per tutti gli imballaggi in carta e cartone.

Il risparmio previsto è di oltre 135 milioni di euro, su un immesso al consumo pari a 4,5 milioni di tonnellate.

La variazione del contributo è dovuta principalmente all’aumento dei valori di mercato della materia prima seconda: con l’inizio del 2021 le quotazioni della carta ottenuta con il macero sono aumentate significativamente con aumento conseguente dei ricavi consortili da vendita dei maceri.

Procedure forfettarie/semplificate

La variazione avrà effetti anche sulle procedure forfettarie/semplificate di dichiarazione per importazione di imballaggi pieni.

Dal 1° luglio 2021, il Contributo mediante il calcolo forfettario sul peso dei soli imballaggi delle merci importate (peso complessivo senza distinzione per materiale) passerà da 107,00 a 101,00 €/tonnellata.

Resteranno invece invariate le aliquote da applicare sul valore complessivo delle importazioni per i prodotti alimentari imballati (0,20%) e per i prodotti non alimentari imballati (0,10%).

Poliaccoppiati per liquidi

Per i poliaccoppiati a prevalenza carta idonei al contenimento di liquidi il contributo ambientale si ridurrà da 75 e/tonnellata a 45 €/tonnellata, essendo rimasto invariato il contributo aggiuntivo di 20 €/tonnellata.

Hai dubbi sull’applicazione del contributo ambientale CONAI?

Visita la pagina dedicata e contatta i nostri professionisti esperti.

Albo Nazionale Gestori Ambientali: nuovo registro per il trasporto dei rifiuti metallici.

Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha pubblicato la deliberazione n. 4 del 3 giugno 2021 con la quale istituisce il registro per le imprese che svolgono la raccolta ed il trasporto di materiali metallici destinati al recupero (in applicazione di quanto previsto all’articolo 40-ter del “decreto legge semplificazioni” n. 76/2020 convertito con legge n. 120/2020).

L’entrata in vigore del provvedimento è fissata al 1 settembre 2021.

In cosa consiste la semplificazione?

Si tratta di un’iscrizione semplificata da formalizzare con una comunicazione e che consente di abilitare l’impresa (sia italiana che estera) al trasporto dei rifiuti metallici elencati all’articolo 3 della delibera, se destinati alle attività di recupero identificate come R4, R11, R12, o R13 dell’allegato C alla parte IV del d,lgs. n. 152/2006.

La durata della validità e il ruolo di Responsabile Tecnico.

L’iscrizione ha validità di  5 anni e avverrà d’ufficio per le aziende già iscritte all’Albo con procedura ordinaria (categoria 4 e 5) o iscritte alla categoria 6 limitatamente all’esercizio del trasporto transfrontaliero.

Verranno in seguito definiti i requisiti necessari per l’esercizio del ruolo di responsabile tecnico, per questa specifica attività; nel frattempo tale ruolo verrà assunto dal legale rappresentante dell’impresa.

Leggi la Delibera n. 4 del 3 giugno 2021

 

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Emissioni in atmosfera: la Provincia di Padova proroga la validità delle Autorizzazioni a carattere generale

Come noto il D. Lgs. 152/06 e s.m.i. (all’art. 272 comma 2) prevede la possibilità per l’Autorità competente di adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria di stabilimenti, al fine di disciplinare le emissioni in atmosfera delle stesse.

L’autorizzazione generale si applica alle aziende che vi hanno aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari ai quindici anni successivi all’adesione (art. 272, comma 3).

La proroga dei provvedimenti della Provincia di Padova

Con determinazione dirigenziale n. 462 del 12/5/2021 la Provincia di Padova ha prorogato la validità delle Autorizzazioni a carattere generale alle emissioni in atmosfera vigenti e prossime alla scadenza portando la loro durata complessiva a 15 anni (come previsto dall’art. 272 comma 3 del D. Lgs. nr. 152/2006 s.m.i. e art. 3 comma 4 del D. Lgs. nr. 102/2020).

Nello specifico sono state prorogate le Autorizzazioni di cui ai provvedimenti numero:

  • 6199/EM del 13/12/2010 – Autorizzazione “generale” alle emissioni in atmosfera di stabilimenti e attività in deroga. Stabilimenti di produzione calcestruzzi, fino al 12/12/2025
  • 6201/EM del 30/06/2011 – Autorizzazione “generale” alle emissioni in atmosfera di stabilimenti e attività in deroga Stabilimenti di frantumazione inerti, fino al 29/06/2026
  • 6202/EM del 30/06/2011 – Autorizzazione “generale” alle emissioni in atmosfera di stabilimenti e attività in deroga. Stabilimenti costituiti da uno o più impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, incluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso, fino al 29/06/2026
  • 6204/EM del 30/06/2011 – Autorizzazione “generale” generica alle emissioni in atmosfera di stabilimenti e attività in deroga; attività individuate all’allegato 2 all’autorizzazione generale generica, fino al 29/06/2026
  • 6457/EM del 26/07/2012 – Autorizzazione “generale” alle emissioni in atmosfera di impianti e attività in deroga. Allevamenti zootecnici effettuati in ambienti confinati, fino al 25/07/2027

Si precisa che ogni riferimento alla precedente durata decennale, insito in ogni singolo provvedimento sopra richiamato, deve intendersi ricondotto ad una durata quindicennale rimanendo comunque invariate tutte le restanti disposizioni, prescrizioni e condizioni in esso contenute.

Le aziende che hanno aderito a tali provvedimenti per l’autorizzazione delle loro emissioni in atmosfera non devono fare nulla e i titoli autorizzatori a cui fanno riferimento si intendono prorogati come sopra.

Plastic tax: rinvio al 2022 nel decreto sostegni-bis.

Il decreto sostegni-bis (D.L. 25 maggio 2021, n. 73), oltre a prevedere misure di sostegno destinate a varie categorie per effetto della pandemia in atto, prevede anche il rinvio della c.d. plastic tax,  che giunge ormai alla terza “falsa partenza”.

L’imposta sui manufatti in plastica monouso (MACSI) era tra le disposizioni contenute nella legge di bilancio 2020 (L. 27/12/ 2019, n. 160 – G.U. n. 304 del 30/12/19).

La plastic tax ha ad oggetto i prodotti costruiti con polimeri plastici destinati al contenimento, manipolazione, protezione o consegna di merci o prodotti alimentari.

In un periodo in cui il costo delle materie prime e la scarsità delle stesse sta colpendo tutti i settori produttivi, il provvedimento di rinvio giunge come benvenuto dal mondo industriale.

Dal MiTe alcuni chiarimenti sulla gestione rifiuti ed etichettatura imballaggi.

Dal suo insediamento il Ministero della Transizione Ecologica (in sigla MiTe) è stato molto attivo nella produzione di circolari applicative su diverse tematiche del settore ambientale.

Nel mese di maggio ha diffuso due circolari molto dense di contenuti che riportiamo in breve, rinviando ad attenta lettura.

Nota di chiarimento su gestione rifiuti e altro

Circolare del 14 maggio 2021 n. 51657 che fornisce numerose interpretazioni sugli articoli del D. Lgs. n. 152/06 come modificati dal D . Lgs. n. 116/2020, sulle seguenti tematiche:

  • pianificazione nazionale e regionale nella gestione dei rifiuti;
  • nuova definizione di rifiuti urbani (sulla quale si veda anche la precedente Circolare del 12 aprile 2021);
  • gestione di sfalci e potature;
  • deposito temporaneo dei rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore;
  • nuovo registro cronologico rifiuti;
  • precisazioni su invio quarta copia formulario via PEC;
  • gestione della micro-raccolta dei rifiuti;
  • disposizioni sul deposito ed il trasporto dei rifiuti derivanti da assistenza sanitaria;
  • gestione dei rifiuti derivanti da “piccoli interventi edili”;
  • gestione dei rifiuti da fosse settiche non allacciate alla rete fognaria;
  • chiarimenti su alcune ipotesi di riduzione o di esclusione delle sanzioni amministrative applicabili in materia di tracciabilità dei rifiuti.

Nota applicativa su etichettatura ambientale imballaggi e rinvio al 1 gennaio 2022.

Circolare 17 maggio n.  44802 contenente ” Chiarimenti su alcune problematiche connesse
all’obbligatorietà dell’etichettatura ambientale degli imballaggi di cui all’art. 219, comma 5 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”.

Sull’etichettatura ambientale degli imballaggi è poi intervenuto il rinvio al 1 gennaio 2022 stabilito dal decreto sostegni-bis (D.L. 25 maggio 2021, n. 73).

 

Etichettatura ambientale imballaggi: chiarimenti e rinvio al 1 gennaio 2022.

Il Ministero della Transizione Ecologica, ha fornito in una nota interpretativa alcuni chiarimenti rispetto alle più frequenti questioni afferenti l’etichettatura ambientale degli imballaggi.

L’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi.

Com’è noto, a partire dal 26 settembre 2020, per mezzo delle disposizione del D. Lgs. n. 116/2020 è stata resa obbligatoria l’apposizione di “simboli ambientali” agli imballaggi allo scopo di agevolarne la corretta destinazione finale all’atto della raccolta differenziata (vedi il nostro precedente articolo).

La disposizione contenuta nel suddetto testo di legge è piuttosto sintetica ed ha suscitato un’intesa attività interpretativa  che è stata svolta da CONAI attraverso la redazione di linee guida e di FAQ fornite dal Consorzio mediante il sito tematico etichetta-conai.com.

La circolare Ministeriale di charimento.

Con la  circolare 17 maggio n.  44802 contenente “Chiarimenti su alcune problematiche connesse
all’obbligatorietà dell’etichettatura ambientale degli imballaggi di cui all’art. 219, comma 5 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”, il MiTe  giunge a ratificare alcune delle questione già affrontate appunto da CONAI ad esempio sulla responsabilità dei soggetti della filiera degli imballaggi, sull’export e su altri aspetti tecnici legati all’etichettatura stessa.

Il rinvio a gennaio 2022 e la gestione delle scorte di magazzino.

Alla circolare è poi seguito il testo del c.d. decreto sostegni-bis (D.L. 25 maggio 2021, n. 73) che prevede un rinvio al 1 gennaio 2022 degli obblighi inerenti l’etichettatura in questione (sia per la parte legata alle indicazioni al consumatore – che era già stata oggetto di proroga con il c.d. “decreto milleproroghe” di fine 2020 – sia per la parte relativa al materiale di cui è costituito l’imballo).

Di fondamentale importanza il chiarimento fornito dalla circolare che prevede la possibilità di immettere sul mercato le scorte di magazzino non conformi alle nuove disposizioni: “i prodotti privi dei requisiti prescritti dall’art. 219, comma 5 e già immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2022, potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.”

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