fbpx

Archivio per Categoria In Evidenza

Etichettatura ambientale imballaggi: chiarimenti e rinvio al 1 gennaio 2022.

Il Ministero della Transizione Ecologica, ha fornito in una nota interpretativa alcuni chiarimenti rispetto alle più frequenti questioni afferenti l’etichettatura ambientale degli imballaggi.

L’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi.

Com’è noto, a partire dal 26 settembre 2020, per mezzo delle disposizione del D. Lgs. n. 116/2020 è stata resa obbligatoria l’apposizione di “simboli ambientali” agli imballaggi allo scopo di agevolarne la corretta destinazione finale all’atto della raccolta differenziata (vedi il nostro precedente articolo).

La disposizione contenuta nel suddetto testo di legge è piuttosto sintetica ed ha suscitato un’intesa attività interpretativa  che è stata svolta da CONAI attraverso la redazione di linee guida e di FAQ fornite dal Consorzio mediante il sito tematico etichetta-conai.com.

La circolare Ministeriale di charimento.

Con la  circolare 17 maggio n.  44802 contenente “Chiarimenti su alcune problematiche connesse
all’obbligatorietà dell’etichettatura ambientale degli imballaggi di cui all’art. 219, comma 5 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”, il MiTe  giunge a ratificare alcune delle questione già affrontate appunto da CONAI ad esempio sulla responsabilità dei soggetti della filiera degli imballaggi, sull’export e su altri aspetti tecnici legati all’etichettatura stessa.

Il rinvio a gennaio 2022 e la gestione delle scorte di magazzino.

Alla circolare è poi seguito il testo del c.d. decreto sostegni-bis (D.L. 25 maggio 2021, n. 73) che prevede un rinvio al 1 gennaio 2022 degli obblighi inerenti l’etichettatura in questione (sia per la parte legata alle indicazioni al consumatore – che era già stata oggetto di proroga con il c.d. “decreto milleproroghe” di fine 2020 – sia per la parte relativa al materiale di cui è costituito l’imballo).

Di fondamentale importanza il chiarimento fornito dalla circolare che prevede la possibilità di immettere sul mercato le scorte di magazzino non conformi alle nuove disposizioni: “i prodotti privi dei requisiti prescritti dall’art. 219, comma 5 e già immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2022, potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.”

MUD 2020: ultima chiamata o quasi…

E’ in scadenza il 16 giugno la presentazione del MUD, la dichiarazione annuale dei rifiuti prodotti e gestiti dalle aziende.

Il MUD deve essere presentato alla CCIAA competente per territorio, attraverso le modalità messe a disposizione dalle società camerali (software per la compilazione e sito del MUD telematico).

Ricordiamo che in caso di ritardata presentazione avvenuta entro il termine di 60 giorni, è prevista l’irrogazione di una sanzione ridotta da € 26,00 a € 160,00; oltre tale termine la sanzione per la mancata o ritardata presentazione risulta da € 2.000,00 a € 10.000,00.

Per approfondire chi sono i soggetti obbligati e come Novatech può aiutarti in questa importante scadenza, non esitare a contattare i nostri uffici.

Albo Nazionale Gestori Ambientali: proroga provvedimenti di iscrizione.

A causa del protrarsi dell’emergenze epidemiologica legata da COVID-19, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali con nuova circolare del 6 maggio 2021, è ulteriormente intervento sulla proroga di validità dei provvedimenti di iscrizione all’Albo stesso.

Dato il differimento dello stato di emergenza (con Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52) al 31 luglio 2021, ne consegue che i provvedimenti di iscrizione all’Albo in scadenza nel periodo dal 31 gennaio 2020 al 31 luglio 2021 conservano validità per ulteriori 90 giorni dalla cessazione dello stato di emergenza. Pertanto rimangono validi fino al 29 ottobre 2021.

Resta ferma la validità ed efficacia dei provvedimenti di rinnovo deliberati nel suddetto periodo.

Leggi la circolare 6 maggio 2021

 

Hai dubbi su qualche pratica o aspetto che regola l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali? Visita le pagine dei nostri servizi dedicati e contatta i nostri esperti

 

Pneumatici fuori uso: dichiarazione annuale.

Si ricordano le seguenti scadenze del 31 maggio 2021 per gli operatori del settore dei pneumatici:

  • entro il 31 maggio i produttori e gli importatori di pneumatici devono inviare al MiTe la dichiarazione annuale degli pneumatici immessi sul mercato del ricambio nel 2020 e delle quantità, tipologie e destinazioni di recupero / smaltimento degli PFU provenienti dal mercato del ricambio e gestiti nel 2020.
  • Sempre entro il 31 maggio i produttori e gli importatori di pneumatici che aderiscono a una società consortile per la gestione degli PFU devono effettuare il conguaglio annuale del contributo PFU relativo al 2020.

Si veda a tal proposito il sito tematico pneumaticifuoriuso.it

Direttiva SUP – Single Use Plastics. Cosa prevede?

Cos’è la Direttiva SUP?

Se ne parla già da un po’ di tempo, ed ora il tempo inizia a stringere: i prodotti di plastica monouso avranno dura vita a seguito degli ultimi sviluppi della normativa europea.

Com’è noto, una delle principali fonti di inquinamento dell’ambiente acquatico è costituita dai rifiuti di prodotti di plastica monouso.

La UE, con la Direttiva 2019/904 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, approvata a maggio 2019, intende porre un forte freno a questa tendenza vietando o limitando l’immissione in commercio di numerosi articoli “single use” costituiti di plastica in modo da ridurne l’incidenza sull’ambiente e sulla salute delle specie acquatiche e umana.

Quali sono i prodotti “single use” che saranno vietati o limitati?

Nell’individuare quali prodotti limitare o vietare la UE ha fatto riferimento ai 10 articoli maggiormente rinvenuti sulle spiagge europee:

  • Bastoncini cotonati per la pulizia delle orecchie
  • Posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette)
  • Piatti (sia in plastica che in carta con film plastico)
  • Cannucce
  • Mescolatori per bevande
  • Aste per palloncini (esclusi per uso industriale o professionale)
  • Contenitori con o senza coperchio (tazze, vaschette con relative chiusure) in polistirene espanso (EPS) per consumo immediato (fast-food) o asporto (take-away) di alimenti senza ulteriori preparazioni
  • Contenitori per bevande e tazze in EPS
  • Tutti gli articoli monouso in plastica oxodegradabile (polimeri ai quali vengono aggiunti additivi per accelerarne la successiva biodegradazione, tecnica che non ha dimostrati effetti ambientali apprezzabili e da taluni ritenuta tossica).

I polimeri naturali ammessi.

La Direttiva SUP prevede che gli unici polimeri esclusi dal divieto sono quelli naturali non modificati chimicamente. Bioplastiche e plastiche vegetali – siano esse derivate da fonti rinnovabili (totalmente o parzialmente) o da quelle petrolchimiche – rientrano tra i polimeri modificati chimicamente e quindi fra i materiali vietati.

Saranno ammessi quindi prodotti costituiti di naturali completamente organici quali fibre di canna da zucchero, bambù, canapa, cellulosa, riso, caucciù e cocco non modificate chimicamente.

Le eccezioni costituite da bottiglie in plastica, bicchieri e tazze per bevande.

Da notare che le bottiglie di plastica ed i bicchieri non compaiono nell’elenco di oggetti vietati.

Rispetto alle bottiglie di plastica la loro esclusione è giustificata dalla volontà di valorizzare la riciclabilità del PET  di cui sono costituite.  La Direttiva introduce, infatti,  l’obiettivo di raccolta e riciclo del 77% al 2025 e del 90% al 2029 dei contenitore in PET per bevande.

Invece per le tazze e bicchieri per bevande calde e fredde viene lasciato ai paesi membri, in fase di recepimento, la facoltà di decidere che tipo di azioni intraprendere.

 

DIRETTIVA (UE) 2019/904 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 giugno 2019
sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente.

Rifiuti: chiarimenti sulla nuova classificazione ed effetti sulla TARI.

Le modifiche alle definizioni di rifiuti urbani e speciali

Lo scorso anno – a seguito delle modifiche normative introdotte dal D. Lgs. n. 116/2020 – sono state riviste le definizioni di rifiuti urbani e speciali con conseguenze sull’applicazione della Tariffa Rifiuti –  TARI (L. 147/2013, commi dal 641 al 668). Vedi in tal senso il nostro precedente articolo.

In particolare, è stata eliminata la categoria dei rifiuti assimilati agli urbani (erano quei rifiuti analoghi per tipologia e natura agli urbani ma prodotti da utenze diverse da quelle domestiche) con effetti significativi per le realtà produttive da cui essi venivano prodotti.

Le precisazioni del MiTE

Dopo diversi mesi dall’entrata in vigore di tali disposizioni, il Ministero della Transizione Ecologica, in accordo con il Ministero delle Finanze, ha emanato una circolare interpretativa sul tema della classificazione dei rifiuti urbani e speciali prevista dal cd. Testo Unico Ambientale (d.lgs. n. 152/2006), come modificato dal d.lgs. n. 116/2020.

Il provvedimento determina importanti conseguenze per le attività industriali, in particolare per quanto riguarda l’applicazione della TARI di cui all’articolo 1, commi 639 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Inoltre, l’interpretazione fornita dai suddetti ministeri ha conseguenze rispetto alla gestione dei rifiuti su registri di carico e scarico, ai formulari di trasporto, al MUD, ed al deposito temporaneo. Tali adempimenti sono da intendersi estesi anche a tali tipologie di rifiuti che diventano, a tutti gli effetti, rifiuti speciali.

Le superfici dove si svolgono lavorazioni industriali non sono più soggette alla TARI.

La Circolare indica espressamente quali sono le superfici escluse dall’applicazione della TARI:

  • le superfici dedicate alle lavorazioni industriali
  • i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti

L’esclusione riguarda sia con la quota fissa che la quota variabile.

Quali aree restano soggette alla TARI?

Le altre aree delle imprese, come mense o uffici o locali funzionalmente connessi alle stesse, che producono rifiuti urbani continuano a pagare la tariffa rifiuti in entrambe le due parti di cui è costituita: fissa e variabile.

Scelta del gestore a cui affidare i rifiuti urbani.

Le utenze non domestiche, e quindi anche le attività industriali, relativamente ai rifiuti urbani prodotti hanno la possibilità di

  • servirsi per la gestione dei rifiuti urbani del gestore del servizio pubblico, corrispondendo l’intera TARI;
  • rivolgersi ad operatori privati ed ottenere lo sgravio della parte variabile della TARI di fronte all’attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di avvio a recupero dei rifiuti. In tali casi però rimane impregiudicato il versamento della parte fissa della TARI che fa riferimento ai servizi generali indivisibili forniti dal gestore pubblico.

Da sottolineare che la scelta di non avvalersi del servizio pubblico ha un vincolo di durata di almeno 5 anni e dovrà essere comunicata al Comune o al gestore del servizio rifiuti entro il 31 maggio di ogni anno con valenza dall’anno successivo.

Viene fatta salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell’utenza non domestica, di riprendere l’erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Leggi la Circolare del MiTe del 12 aprile 2021

Albo Nazionale Gestori Ambientali: le ultime news.

Ecco le ultime disposizioni dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali relative a chiarimenti su codici CER e su verifiche periodiche dei Responsabili Tecnici.
Hai dubbi su questi argomenti? Scopri cosa possiamo fare per te!

Proroga del “Regime transitorio per i Responsabili tecnici”.

La Delibera n. 1 del 10 marzo 2021 fornisce chiarimenti in merito ai requisiti dei Responsabili tecnici ammessi al regime transitorio.
In particolare prevede che il termine del 16 ottobre 2022, entro il quale i responsabili tecnici che hanno fruito del regime transitorio conseguente alla revisione normativa avvenuta con D.M. n. 120/2014, debbono sostenere la verifica di aggiornamento è prorogato per un periodo di tempo pari almeno alla durata della sospensione delle verifiche stesse. Con successivo provvedimento verrà stabilito il nuovo termine.

 

Attribuzione dei codici CER ai prodotti assorbenti per la persona

La circolare n. 4 del 15 marzo fornisce chiarimenti sulla corretta attribuzione dei codici CER derivanti da prodotti assorbenti per la persona (PAP) nella categoria 1.

Imballaggi in bio-plastica: ecco il contributo ambientale.

Il Consorzio Biorepack – nuovo consorzio della filiera Conai –  ha definito il contributo ambientale sugli imballaggi costituiti in bio-polimeri che abbiano caratteristiche di compostabilità o biodegradabilità.

Cos’è il consorzio Biorepack?

Come già riportato in precedente articolo, Biorepack – Consorzio Nazionale per il riciclo organico degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile”, è il nuovo consorzio per la gestione a fine vita degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile certificati conformi alla norma UNI EN 13432. Compito del Consorzio è l’avvio a riciclo, nel circuito della raccolta differenziata della frazione organica, degli imballaggi che a fine vita sono trasformati, con specifico trattamento industriale, in compost.

Ricordiamo che devono iscriversi al nuovo consorzio Biorepack:

  • i fornitori (produttori/importatori) di materiali di imballaggio in plastica biodegradabile e compostabile
  • i fabbricanti/trasformatori di imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile e/o dei relativi semilavorati, nonché gli importatori di imballaggi vuoti in plastica biodegradabile e compostabile e/o dei relativi semilavorati

Cosa sono i biopolimeri?

I biopolimeri o bioplastiche sono polimeri ottenuti da processi industriali e che sono caratterizzati da una elevata biodegradabilità o da compostabilità.
Possono essere:

  • di origine sintetica come ad esempio i derivati da alcuni poliesteri, da alcune poliesteriammidi, da alcol polivinilico
  • di origine vegetale come l’amido e le miscele di amido, l’acido polilattico (PLA) derivato da zuccheri, la cellulosa o la lignina, i poliidrossialcanoati (PHA) e altri.

Cosa si intende per biodegradabile o compostabile?

Per plastica biodegradabile e compostabile si intende quella certificata da parte di organismi accreditati, conforme alle norme europee armonizzate:

  • UNI EN 13432:2002 standard sulla certificazione di compostabilità degli imballaggi,
  • UNI EN 14995:2007  per i manufatti diversi dagli imballaggi.

Cosa succede dal 1 luglio?

Gli imballaggi ottenuti mediante impiego di polimeri aventi caratteristiche di biodegradabilità o compostabilità, conformi alle norme UNI EN sopra richiamate, avranno dal 1 luglio 2021 un loro contributo ambientale pari a € 294,00/ton.

Attualmente –  fino al 30 giugno 2021-  ad essi viene applicato il contributo ambientale Conai previsto per la fascia C della plastica, pari a € 660,00/ton.

 

Ogni altra informazione, nonchè la modulistica per l’iscrizione al Consorzio, è disponibile sui siti dedicati:

www.biorepack.org

ww.conai.org

Hai bisogno di aiuto sulle tematiche CONAI e Consorzi di Filiera?
I nostri consulenti sono disponibili! Contattaci.

Vi.Vi.Fir: come funziona il portale per la vidimazione dei formulari.

Abbiamo provato il funzionamento del portale online di vidimazione dei formulari di trasporto dei rifiuti.
Vi raccontiamo cosa abbiamo scoperto e come possiamo aiutarvi a prendere confidenza con il nuovo sistema messo a disposizione dalle Camere di Commercio.

Conviene vidimare i formulari online?

Certo! La prima forma di risparmio è riferibile al tuo tempo: con questo metodo non dovrai più programmare uscite dalla tua sede di lavoro per recarti presso sportelli affrontando code e tempi di attesa.
Inoltre, eviterai le emissioni in atmosfera legate allo spostamento.

Cosa serve per accedere al portale?

Il sistema di vidimazione online è gratuito ed accessibile, previa autenticazione, a tutte le imprese ed enti che debbano fare uso di un formulario di trasporto dei rifiuti.
L’utente che vuole accedere deve essere in possesso di un sistema di autenticazione quale CNS o SPID intestati al titolare d’impresa o rappresentante dell’ente.
All’interno del portale possono poi essere inseriti dei delegati o sub-delegati (interni o esterni all’organizzazione) che possono provvedere alla vidimazione per conto dell’azienda/ente.

Come avviene la vidimazione dematerializzata?

Il sistema prevede due possibilità:

  • vidimazione online dei Fir attraverso portale
  • interoperabilità attraverso software gestionali già in dotazione all’azienda/ente

Come funziona la vidimazione online?

All’interno del portale, dopo aver effettuato le operazioni preliminari di configurazione (definizione dei soggetti che possono accedere e delle unità locali dell’azienda/ente che si vogliono inserire) si procede con la creazione di “blocchi virtuale di formulari“, funzione utile, ad esempio, per associare un gruppo di fir alla targa di un mezzo di trasporto rifiuti.

Come si presentano i Fir generati da Vi.Vi.Fir?

I Fir generati dal sistema e scaricabili in formato pdf si presentano esattamente uguali a quelli cartacei attualmente utilizzati e stampati dalle tipografie autorizzate conformi al D.M. 145/98.
Riportano sia in alto che in basso il codice univoco del formulario attribuito dal sistema, la data di vidimazione e la CCCIA di riferimento e  si distinguono per la presenza,  nel margine in basso a destra, di un QR-Code che consente la lettura del Fir con smartphone o altri dispositivi elettronici.

Attenzione: non sono variate le informazioni da inserire e le modalità di compilazione del Fir. La compilazione avverrà manualmente una volta stampati i Fir oppure attraverso propri gestionali in dotazione all’azienda/ente.

Quante sono le copie del formulario da stampare e utilizzare?

Il formulario deve essere stampato in due copie:

  • una resta al produttore del rifiuto
  • l’altra accompagna il rifiuto durante il trasporto fino all’impianto di destinazione, ove il Fir viene conservato.

Gli altri soggetti coinvolti nella transazione (trasportatore, intermediario) devono dotarsi di una fotocopia del Fir completato in tutte le sue parti.

Cos’è la funzione “verifica”?

Nella homepage del portale Vi.Vi.Fir è presente la voce del menu “verifica”, pubblica e quindi accessibile a chiunque senza registrazione, che consente a chiunque di visualizzare le informazioni riferite alla vidimazione di un Fir avendo a disposizione il numero univoco dello stesso.

Tutto chiaro?
Se sei in difficoltà, affidati ai nostri consulenti per questo o altri temi: saranno in grado di aiutarti a risolvere i tuoi dubbi in tema di rifiuti, registrazione e formulari di trasporto.

Questo il sito per la vidimazione telematica dei formulari: vivifir.ecocamere.it

Albo Nazionale Gestori Ambientali: proroga scadenze e altro.

Nel mese di febbraio l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha emanato tre circolari.

  • Circolare n. 1 del 4 febbraio 2021 – che reca una errata corrige all’allegato A della delibera n. 3 del 24.06.2020 – “Efficacia e validità dei provvedimenti di rinnovo dell’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali. Modifiche alla deliberazione n. 1 del 10 febbraio 2016”.

 

 

  • Circolare n, 3 del 11 febbraio 2021 – con la quale sono stati prorogati i termini di validità delle iscrizioni all’ANGA a seguito della proroga dello stato di emergenza sanitaria. Pertanto, ne consegue che le iscrizioni in scadenza nell’arco temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino al 29 luglio 2021; ferma restando l’efficacia dei rinnovi deliberati nel periodo suddetto.
LinkedIn