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Archivio per Categoria In Evidenza

Albo Nazionale Gestori Ambientali: proroga scadenze e sospensione verifiche Responsabili Tecnici.

Con circolare  n. 13 del 9 dicembre 2020, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali comunica che rimangono sospese le verifiche di idoneità per i Responsabili Tecnici Gestione Rifiuti.

Inoltre, con circolare n. 14 del 10 dicembre 2020, in attuazione di quanto previsto dalle disposizioni di proroga legate allo stato di emergenza sanitaria (L. n. 159/2020), ha stabilito la proroga di tutti i provvedimenti di iscrizione all’Albo medesimo in scadenza nell’arco temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, fino al 3 maggio 2021.

 

Articolo 103 il comma 2- sexies, legge n. 159/2020 di conversione del decreto legge n. 125/2020:

“Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque
denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2″.

 


Per ogni informazione in merito all’Albo Nazionale Gestori Ambientali e all’incarico di Responsabile Tecnico per la Gestione dei Rifiuti, contattaci.

Bioplastiche compostabili: nasce il nuovo Consorzio Biorepack.

Le recenti e frequenti evoluzioni nel settore degli imballaggi in plastica hanno portato alla nascita del nuovo, settimo, consorzio di filiera del sistema CONAI: Biorepack – Consorzio Nazionale per il riciclo organico degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile.

Sicuramente l’istituzione di questo nuovo consorzio risponde all’esigenza di collocare  sul mercato e gestire correttamente i sempre più presenti imballaggi costituiti da bio-polimeri della plastica che hanno caratteristiche di biodegradabilità e compostabilità.

Le aziende del settore dovranno ora:

  • iscriversi al nuovo consorzio Biorepack
  • applicare il relativo contributo ambientale (che sarà definito nel prossimo mese di gennaio)
  • dare le corrette informazioni ai consumatori circa la destinazione di tali imballi nella frazione organica della raccolta differenziata

Le caratteristiche di biodegradabilità e compostabilità dovranno essere certificate, in corrispondenza degli standard previsti dalle norme UNI EN 13432:2002 e/o UNI EN 14995:2007 da parte di organismi accreditati.


Hai bisogno di assistenza per la gestione dei tuoi imballaggi e per le pratiche relative a CONAI e Consorzi di Filiera? Contattaci.

Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti: pronti per il rinnovo?

Il ruolo del Responsabile Tecnico per la Gestione dei Rifiuti, figura professionale che opera nelle aziende del settore rifiuti iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, ha subito una significativa riforma con l’emanazione del D. lgs. n. 120/2014.

Tra le novità di maggior importanza si evidenzia l’introduzione di un esame vero e proprio per ottenere l’idoneità per l’accesso alla professione e l’obbligo di verifica della preparazione ed aggiornamento ogni 5 anni.

Allo scadere del periodo transitorio di 5 anni dalla riforma facciamo il punto della situazione.

Che ruolo ha il Responsabile Tecnico per la Gestione dei Rifiuti ?

“Compito del responsabile tecnico è porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa.” (art. 12 D. M. n. 120/2014)

Con la circolare n. 59 del 12 gennaio 2018  sono stati ulteriormente chiariti i compiti affidati a questa figura professionale.

L’incarico di Responsabile Tecnico può essere ricoperto dal legale rappresentante/titolare dell’impresa, da un dipendente o da un soggetto esterno all’organizzazione.

Il Responsabile Tecnico deve essere in possesso di requisiti morali e di idoneità professionale; quest’ultima deve essere dimostrata attraverso una verifica iniziale e successive verifiche periodiche con cadenza quinquennale.

Cos’è e quando scade il periodo transitorio?

La riforma ha introdotto un periodo transitorio di 5 anni durante il quale coloro che già svolgevano tale ruolo in qualità di legali rappresentanti delle aziende già iscritte alle sezioni dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali hanno potuto continuare a svolgere il ruolo senza particolari prescrizioni.

Al termine di tale periodo però, i Responsabili Tecnici devono sottoporsi ad una verifica di idoneità volta ad accertare il mantenimento del requisito di aggiornamento professionale.

Cosa fare per regolarizzare la propria posizione?

Entro la data di scadenza del periodo transitorio, il responsabile tecnico che intende continuare a svolgere il proprio ruolo all’interno dell’azienda deve sottoporsi ad una verifica di idoneità: un vero e proprio esame a quiz organizzato presso le varie sezioni dell’ANGA nelle loro sedi.

L’esame è volto a verificare il necessario aggiornamento nella preparazione del Responsabile Tecnico.

Affidamento del ruolo di Responsabile Tecnico a professionisti esperti. Il servizio che offriamo.

In alternativa alla nomina di un Responsabile Tecnico interno all’azienda, è possibile per le aziende iscritte all’Albo affidare l’incarico ad un professionista esperto che rivesta i requisiti necessari per lo svolgimento del ruolo di Responsabile Tecnico con riferimento alla categoria alla quale appartengono.

Novatech Srl offre la possibilità di affidare l’incarico di Responsabile Tecnico a propri professionisti di esperienza pluridecennale che sono in grado di coprire le categorie 1, 4 e 5 per il trasporto di rifiuti.


Scopri il servizio di Novatech Srl su Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti.


 

Responsabile Tecnico: sospese le verifiche di idoneità.

Per effetto dell’ultimo D.P.C.M. contenente le misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha disposto la sospensione delle date programmate per le verifiche di idoneità dei Responsabili Tecnici Gestione Rifiuti.

La sospensione, disposta con circolare n. 12 del  9/11/2020, avrà effetto per la durata del D.P.C.M. (fino al 3 dicembre), in attesa di nuove emanazioni.

Leggi la circolare n. 12 del  9/11/2020

Leggi il DPCM 3 novembre 2020

Trasporto rifiuti contenenti merci pericolose: nuovo accordo multilaterale M329

Il trasporto di alcuni rifiuti contenenti merci pericolose può essere fatto in deroga da alcune disposizioni ADR, grazie all’adesione dell’Italia al nuovo Accordo Multilaterale M329 il 3 novembre 2020.

Le semplificazioni previste riguardano:

  • classificazione
  • imballaggio
  • trasporto alla rinfusa
  • trasporto di alcuni rifiuti
  • marcatura degli imballaggi
  • informazioni sul documento di trasporto

L’accordo rimarrà in vigore fino al 21 settembre 2025.

ATTENZIONE!
Ricordati di scrivere nelle annotazioni del formulario:
“Trasporto in accordo con i termini del 1.5.1 ADR (M329)”

 

Quali sono  in pratica le semplificazioni previste nell’Accordo Multilaterale M329

In particolare vediamo alcune specifiche dell’accordo:

– per gli imballi vuoti non ripuliti classificati con UN 3509, è tollerata la presenza di residui all’interno dopo lo svuotamento;

– per alcuni tipi di rifiuto si possono usare:

  1. imballi omologati scaduti
  2. imballaggi non omologati,
  3. contenitori mobili per rifiuti solidi conformi alle norme da EN 840-1 a 840-4

– di trasportare alla rinfusa l’UN 3509 in veicolo o contenitore telonato invece che chiuso

–  di non applicare il marchio di pericoloso per l’ambiente sui colli

–  di semplificare le informazioni da inserire nel documento di trasporto (formulario):

  1. non specificare il nome tecnico per le rubriche n.a.s.
  2. indicare la quantità stimata di rifiuto
  3. per gli imballi vuoti non ripuliti non indicare il numero di colli, ma una descrizione generale del carico
  4. non inserire la descrizione addizionale “pericoloso per l’ambiente”

Per ogni chiarimento o informazione contattaci.


 

Documenti  di riferimento

Leggi l’accordo M329 (in lingua inglese).

Leggi l’accordo M329 (traduzione non ufficiale in italiano).

Sostanze estremamente preoccupanti (SVHC): obbligo di comunicazione al database SCIP.

Con riferimento all’adempimento costituito dalla comunicazione al database SCIP, consigliamo la rilettura dell’articolo già pubblicato e suggeriamo di contattare i nostri uffici per una opportuna verifica sulle sostanze qui considerate.

 

L’Unione Europea, tar le misure dirette a tutelare gli utilizzatori e consumatori finali dei prodotti e alla tutela dell’ambiente, prevede l’istituzione di un database europeo (SCIP – Substances of Concern In articles and Products) che raccolga i riferimenti degli articoli o insiemi di articoli che contengono sostanze estremamente preoccupanti (SVHC – substances of very high concern).

L’organo deputato alla raccolta di tali dati è l’ECHA – Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche – alla quale dovranno essere trasmesse, pertanto, le informazioni riguardanti tali articoli ed oggetti contenti le SVHC, a partire dal 5 gennaio 2021.

Tale obbligo di comunicazione era già previsto dall’art 33 del Regolamento REACh (Reg. CE n. 1907/2006) in capo ai fornitori di articoli contenenti SVHC  in concentrazione > 0,1% in peso.

Il database SCIP, risulterà uno strumento utile per gli addetti del settore rifiuti per una opportuna informazione sulla presenza di tali sostanze particolarmente pericolose e quindi per il loro adeguato trattamento. Sarà inoltre accessibile direttamente anche dagli utilizzatori degli articoli per trarne informazioni sull’uso sicuro e corretto smaltimento.

Sono soggetti all’obbligo di notifica allo SCIP i fornitori di articoli che contengono sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazione superiore a 0,1% in peso; nel dettaglio:

  • i produttori e gli assemblatori UE di articoli;
  • gli importatori UE di articoli (i fornitori extra UE non sono soggetti ad alcun obbligo);
  • i distributori UE di articoli e altri soggetti che immettono articoli sul mercato UE.
  • i rivenditori (ad eccezione di quelli che sono anche produttori/importatori) e gli altri attori della catena di approvvigionamento che forniscono articoli direttamente ai consumatori non devono invece ottemperare alla procedura di notifica.

 

L’elenco delle sostanze SVHC (cancerogene, mutagene, tossiche per la riproduzione ecc.) di cui all’art. 57 del Reg. CE n. 1907/2006 (Reg. REACh) e pubblicate, in conformità all’art. 59, paragrafo 10 dello stesso Reg. REACh, è presente nella c.d. “Candidate List” pubblicata sul sito di ECHA

Per ulteriori informazioni e per assistenza nell’adempimento dell’obbligo di comunicazione all’ECHA, si prega di contattare gli uffici di Novatech Srl.

 

Sito ECHA

Sito SCIP

Candidate list sostanze estremamente pericolose

 

Albo Nazionale Gestori Ambientali: aggiornati i quiz per le verifiche di idoneità dei Responsabili Tecnici.

E’ stata pubblicato con Circolare n. 10 del 5 ottobre 2020 l’aggiornamento dei quiz per verifiche che consentono l’accesso e il mantenimento della qualifica di Responsabile Tecnico per la gestione dei rifiuti.

Le modifiche si sono rese necessarie a causa delle modifiche alla normativa introdotte dal D. Lgs. n. 116/2020 c.d. “Decreto rifiuti ” (leggi la notizia per scoprirne i contenuti principali).

 

Leggi la Circolare dell’ANGA n. 10 del 5 ottobre 2020.

Ecomondo: la fiera dell’ambiente in versione digitale. 3-15 novembre 2020

Il tradizionale appuntamento alla Fiera di Rimini per l’edizione annuale di Ecomondo – Fiera della Green Technology e Renewable Energy – avverrà nell’edizione 2020 interamente in versione digitale.

A seguito dell’ultimo DPCM per l’emergenza sanitaria in corso, che ha comportato la sospensione di tutte le manifestazioni congressuali e fieristiche,  la manifestazione è stata rimodulata in chiave interamente digitatale divenendo una due settimane di  double digital green week.

Tutti i convegni e workshop in calendario verranno svolti attraverso la piattaforma predisposta dall’organizzazione dell’evento .

Tutte le informazioni per partecipare agli eventi attraverso la piattaforma sono disponibili a questo link.

 

Visita il sito di Ecomondo.

 

Decreto rifiuti: le modifiche al Testo Unico Ambientale

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 226 dell’11 settembre 2020, il D. Lgs. n. 116/2020 che apporta significative modifiche ed integrazioni al Testo Unico Ambientale (parte IV del D. Lgs. n. 152/06 “Gestione dei rifiuti” e relativi allegati).

Il provvedimento si pone come «Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio», facente parte del cosiddetto pacchetto per l’economia circolare.

Tra le novità introdotte, alcune sono di immediata operatività – l’entrata in vigore del provvedimento è il 26 settembre 2020 – altre richiedono successivi provvedimenti attuativi.

Analizziamo le più rilevanti sotto il profilo dell’immediata o imminente applicabilità e della rilevanza per i soggetti della filiera dei rifiuti (produttori, trasportatori, impianti di destinazione).

NUOVA DEFINIZIONE DI RIFIUTO URBANO

Nuova lettera b-ter)dell’art. 183: «rifiuti urbani:

1.i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composi-zione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies;
3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;
5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d’erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5».

In sintesi la modifica comporta che saranno definiti rifiuti urbani:

  • i rifiuti elencati nel nuovo allegato L-quater
  • se derivanti dalle attività elencate nel nuovo allegato L-quinquies.

L’introduzione di questa nuova disposizione e dei relativi allegati, comporterà la modifica dei criteri di classificazione dei rifiuti qualificati urbani e di conseguenza anche di quelli considerati speciali.

Verrà meno la categoria dei rifiuti assimilati agli urbani che rientreranno appieno nella definizione di rifiuti urbani.

Viene specificato che le attività di produzione, l’agricoltura, la silvicoltura, la pesca, il trattamento delle acque reflue, le attività di costruzione e demolizione in nessun caso possono essere considerate attività simili a quelle espressamente elencate nell’allegato L-quinquies

Per le aziende ne deriva:

  • i rifiuti derivanti dalle lavorazioni sono da considerare rifiuti speciali;
  • i rifiuti prodotti al di fuori delle lavorazioni (uffici, mense, servizi igienici) saranno considerati urbani e non più assimilati e, pertanto, gestiti come tali.

Questi ultimi potranno anche essere avviati a recupero attraverso gestori privati, dando luogo al diritto ad una riduzione della tariffa rifiuti laddove si dimostri il loro avvio a recupero.

La disposizione in parola non è di immediata applicazione bensì entrerà in vigore dal 1 gennaio 2021.

Restano da chiarire quali saranno le eventuali ripercussioni di questa modifica con riferimento alle categorie di iscrizione dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

RIFIUTI DELLE FOSSE SETTICHE E RETI FOGNARIE

Da sottolineare anche questa precisazione data dalla nuova lettera b-sexies) dell’art. 183:

«i rifiuti urbani non includono rifiuti della produzione, dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione».

Risulta, di conseguenza, in maniera espressa l’esclusione dal novero dei rifiuti urbani dei rifiuti derivanti dallo spurgo delle fosse settiche e delle reti fognarie.

Ciò è particolarmente rilevante, in termini di corretta attribuzione della categoria di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Il fatto di considerarli sempre e comunque rifiuti speciali determina che gli operatori del settore spurgo dovranno iscriversi nella categoria 4 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali (relativa al trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) e non sarà più la categoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani) o 2-bis (trasporto di rifiuti prodotti in proprio) quella di loro pertinenza per queste attività.

Sul punto si attendono indicazioni dall’Albo medesimo per capire come procedere al cambio di categoria per i soggetti già operativi ed iscritti.

 

NUOVA DEFINIZIONE DI “DEPOSITO TEMPORANEO PRIMA DELLA RACCOLTA”

Nuova lettera bb) dell’art. 183: «deposito temporaneo prima della raccolta: il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell’articolo 185-bis».

Mentre la definizione “tradizionale” di deposito temporaneo (intesa come rifiuti derivanti dalle proprie lavorazioni) non subisce significative variazioni, vengono introdotte dal nuovo art. 185-bis due nuove deroghe alla necessità di autorizzazione allo stoccaggio di rifiuti prodotti da terzi:

– comma 1, lettera b) «esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontario, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita» (
– comma 1, lettera c) «per i rifiuti da costruzione e demolizione, nonché per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione di legge, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti

ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SMALTIMENTO

Nuovo comma 5 dell’art. 188:

«Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell’allegato B alla Parte IV del presente decreto, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario (…), abbiano ricevuto un’attestazione di avvenuto smaltimento resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal titolare dell’impianto da cui risultino, almeno, i dati dell’impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata.».

Il nuovo disposto, di immediata operatività, stabilisce la sostituzione del «certificato di avvenuto smaltimento» (le cui modalità di rilascio avrebbero dovuto essere definite con un decreto ministeriale mai intervenuto) con una «attestazione di avvenuto smaltimento”.

Ne consegue che per i rifiuti con destinazione a smaltimento D13, D14, D15 – ossia impianti di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare – il produttore sarà ritenuto liberato dalla propria responsabilità sul corretto smaltimento dei rifiuti solo quando avrà ricevuto tale attestazione, unitamente alla quarta copia del FIR.

NUOVO SISTEMA DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI

Tra le disposizioni di carattere programmatico previste dal D. Lgs. n. 116/2020 è incluso anche il richiamo ad uno nuovo Sistema di tracciabilità dei rifiuti», collegato al REN, Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti.

Il comma 1 dell’art. 188-bis, rimanda ad apposito decreto del Ministeriale la definizione di nuove modalità di adempimento degli obblighi relativi ai registri di carico e scarico dei rifiuti ed ai formulari di identificazione per il trasporto in connessione con il REN.

Nel frattempo continuano ad applicarsi le regole vigenti in tema di registro di carico e scarico e formulario di identificazione dei rifiuti, con le novità di seguito specificate.

NOVITÀ IN TEMA DI REGISTRI DI CARICO SCARICO RIFIUTI E FORMULARI DI TRASPORTO RIFIUTI

Alcune novità di immediata operatività riguardano le scritture amministrative dei rifiuti speciali:

  • L’art. 190, comma 10, prevede che il termine di conservazione dei registri di carico scarico dei rifiuti sia ridotto da 5 a 3 anni dall’ultima registrazione effettuata.
  • Analogamente è previsto, all’art 193, comma 4, per la conservazione dei formulari di trasporto ridotta a 3 anni.
  • Viene chiarito che la restituzione della quarta copia del FIR da parte del trasportatore può essere effettuata a mezzo PEC (disposizione già previgente) specificando opportunamente che l’originale della quarta copia del FIR può essere conservata nei propri archivi da parte del trasportatore stesso (con il nuovo termine di 3 anni) oppure restituita al produttore con le modalità consuete
  • art. 193, comma 19: introduzione della possibilità di trasportare i rifiuti da manutenzione, piccoli interventi edilizi, pulizia, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione con un DDT (Documento di Trasporto) invece che con il FIR (analoga disposizione prevista dall’art. 230 per i casi di rifiuti da manutenzione delle infrastrutture a rete).
  • art. 193, comma 17: specifica, in maniera più che opportuna, che la responsabilità nella compilazione del FIR da parte del produttore, del trasportatore e del destinatario è riferibile esclusivamente a ciascuno solo alla parte di sua competenza. (Nella compilazione del formulario di identificazione, ogni operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza. Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nel formulario di identificazione dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili in base alla comune diligenza.”)

SOSTA DEI VEICOLI IN CONFIGURAZIONE DI TRASPORTO

Degno di segnalazione anche il disposto dell’art 193 comma 15:“Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, ivi compresi quelli effettuati con cassoni e dispositivi scarrabili, o con altre carrozzerie mobili che proseguono il trasporto, non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all’articolo 183, comma 1, aa) , purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le 72 ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione.”

La sosta dei veicoli di trasporto di rifiuti, motivata da ragioni tecniche o di trasbordo, viene consentita fino a 72 ore, diversamente dalla previgente disposizione che si limitava a 48 ore.

 

REGIME SANZIONATORIO

Interessanti le modifiche introdotte nel regime sanzionatorio della parte quarta del T.U. Ambientale in quanto oltre a prevedere delle riduzioni delle sanzioni economiche amministrative, includono una significativa novità relativa alle violazioni nella compilazione di registri e formulari.

La nuova formulazione dell’art 258 comma 13, prevede una esclusione dall’applicabilità delle sanzioni  in caso di errori materiali o violazioni formali che non vadano ad inficiare la tracciabilità dei rifiuti.

(13. Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all’annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell’ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.».)

 

Nuova anche la previsione del comma 9 relativa al caso di un’azione o omissione che viola diverse disposizioni contenute nel medesimo articolo oppure di più violazioni della stessa disposizione realizzate contestualmente o in tempi diversi. In tali casi è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa più grave, eventualmente aumentata fino al doppio, e non quindi l’applicazione della sanzione tante volte quante sono le violazioni commesse.

(9. Chi con un’azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

Leggi il D. Lgs. n 116/2020

End of Waste: in arrivo il regolamento per la carta e cartone.

Il Ministero dell’Ambiente ha approvato il nuovo decreto attuativo che regolamenta la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto nel settore della carta e cartone.

Il regolamento disciplina i criteri e le condizioni in base ai quali, a seguito di specifiche operazioni, gli scarti di carta e cartone cessano di essere rifiuti e possono essere riutilizzati nella filiera.

Maggiori dettagli nel provvedimento in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

“L’End of Waste è un tassello indispensabile per la valorizzazione del potenziale dei rifiuti e può dare un forte contributo allo sviluppo delle potenzialità del settore di riciclo – afferma il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa-. Una società del riciclo e del recupero diventa tale nel momento in cui i materiali possono essere reintrodotti sul mercato ed essere in grado di competere con le materie prime vergini, consentendo una riduzione del consumo di risorse naturali e materie prime, e la riduzione del quantitativo di rifiuti da destinare allo smaltimento”.

Il regolamento per l’End of Waste di carta e cartone si suddivide in 7 articoli (che definiscono gli ambiti di applicazione, i criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, gli scopi specifici di utilizzabilità), e 3 allegati:

–      l’allegato 1 reca i criteri generali ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, con esplicito riferimento alla norma UNI EN 643.

–       l’allegato 2 individua gli scopi specifici per cui sono utilizzabili la carta e cartone recuperati.

–      l’allegato 3 riporta il modello della dichiarazione di conformità (DDC), redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che reca l’anagrafica del produttore e le dichiarazioni del produttore sulle caratteristiche della carta e cartone recuperati.

Fonte: www.minambiente.it

 

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