La UE annuncia l’introduzione di una nuova tassa imposta agli Stati membri che colpirà la produzione nazionale di rifiuti plastici non avviati a recupero.
Si tratta di una cosiddetta plastic tax europea, che per l’Italia potrebbe andare a sommarsi alla già annunciata plastic tax nazionale che dovrebbe colpire le materie prime plastiche secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio (L. n. 160/2019), misura la cui applicazione è stata rinviata al gennaio 2021 (leggi l’articolo).
L’introito della plastic tax europea andrà a confluire nelle misure di compensazione del Recovery Fund, il fondo speciale di sostegno alle economie nazionali, messo in campo di recente a causa della crisi pandemica.
La nuova tassa dovrebbe essere corrisposta direttamente da ciascuno stato membro con un meccanismo di calcolo €/tonn di rifiuti plastici non recuperati.
Se l’iter di approvazione non subirà intoppi, potrebbe entrare in vigore già dal 1 gennaio 2021.
È stato pubblicato con il D. Lgs. n. 102 del 30 luglio u.s. il provvedimento che integra e corregge la parte V del Testo Unico Ambientale relativa alla disciplina sulle emissioni in atmosfera da impianti di combustione.
Questa parte della normativa era già stata novellata dal D. Lgs. n. 183/2017 del 19/12/2017, avente come focus la disciplina dei medi impianti di combustione.
Il nuovo provvedimento interviene su alcuni punti della norma con l’intento di razionalizzare e semplificare le procedure autorizzatorie, rendere più efficaci i controlli, rivedere il regime sanzionatorio, sia con riferimento alle imprese, che ai privati gestori di impianti di combustione.
Interessante l’introduzione di alcune nuove definizioni all’art. 268, quali:
“f-bis) emissioni odorigene: emissioni convogliate o diffuse aventi effetti di natura odorigena”;
“mm) solvente organico: qualsiasi COV usato da solo o in combinazione con altri agenti, senza subire trasformazioni chimiche, al fine di dissolvere materie prime, prodotti o rifiuti, o usato come agente di pulizia per dissolvere contaminanti oppure come dissolvente, mezzo di dispersione, correttore di viscosita’, correttore di tensione superficiale, plastificante o conservante”
Leggi il DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 2020, n. 102 – (GU Serie Generale n. 202 del 13-08-2020)
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonche’ per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell’atmosfera, ai sensi dell’articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170.
Com’è noto l’Unione Europea ha adottato, già da luglio 2018, un insieme di direttive orientate ai principi dell’economia circolare che si pongono un obiettivo di aumentare le percentuali di riciclo dei rifiuti urbani (almeno il 55% entro il 2025, al 60% entro il 2030 e al 65% entro il 2035) e di conseguente riduzione del ricorso all’uso delle discariche, che entro il 2035 dovrà essere inferiore al 10%.
Nel corso del mese di agosto, il Consiglio dei Ministri ha definitivamente approvato i quattro decreti di adozione nel nostro sistema normativo nazionale di tale Pacchetto normativo sull’economia circolare.
I quattro decreti legislativi approvati dal Governo prevedono:
I decreti attendono ora l’approvazione del Presidente della Repubblica e successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
La categoria 2-bis dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali consente il trasporto dei rifiuti ai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Si ricorda a tutte le imprese iscritte in categoria 2-bis che, come previsto dalla normativa vigente, la durata dell’iscrizione è decennale.
Il 25 dicembre 2020 scadranno tutte le iscrizioni rilasciate dal 15 aprile 2008 al 25 dicembre 2010 (data di entrata in vigore del D.lgs. 205/2010).
E’ opportuno, pertanto, verificare la validità del proprio provvedimento di iscrizione e provvedere alla presentazione dell’istanza di rinnovo dell’iscrizione laddove necessario.
La domanda di rinnovo può essere inviata a partire da 5 mesi prima della scadenza, come previsto dal regolamento dell’Albo (D.M. 120/2014).
In tale sede è necessario verificare i dati della propria iscrizione (targhe veicoli, attività svolta e codici rifiuto autorizzati) in modo da comunicare tempestivamente le eventuali variazioni intervenute.
Novatech S.r.l. offre un servizio di consulenza e predisposizione delle pratiche di iscrizione e rinnovo all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Per ogni informazione e preventivo contattaci.
L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha reso noto il calendario con le sedi e le date di svolgimento delle nuove verifiche per l’abilitazione al ruolo di responsabile tecnico per la gestione dei rifiuti (artt. 12 e 13 D.M. n. 120/2014), che si avranno luogo da settembre a dicembre 2020.
Cliccare qui per scaricare il calendario.
Le sedute di esame rinviate nel periodo dell’emergenza COVID-19 con iscrizioni già chiuse, saranno recuperate nei mesi di luglio e settembre 2020. I candidati già iscritti saranno contattati dalle Sezioni regionali almeno 20 giorni prima della seduta.
Per ulteriori informazioni si prega di fare riferimento alla Sezione regionale presso la quale è stata effettuata l’iscrizione. Cliccare qui per l’accesso diretto ai contatti delle Sezioni regionali e provinciali.
Sono state pubblicate nelle ultime settimane alcune circolari da parte dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali:
Circolare n. 7 del 29 giugno 2020 – Chiarimenti sulla validità dei procedimenti disciplinari.
Il CONAI ha annunciato con un circolare inviata ai consorziati l’avvio di una fase sperimentale di diversificazione del Contributo Ambientale applicato agli imballaggi poliaccoppiati, come già effettuato per gli imballaggi poliaccoppiati a prevalenza carta idonei al contenimento di liquidi (CPL).
Ai fini del Contributo ambientale Conai, per imballaggi poliaccoppiati a prevalenza carta (o imballaggi accoppiati con altri materiali) si intendono gli imballaggi costituiti in modo strutturale da due o più materiali non separabili manualmente, in cui il materiale prevalente in termini di peso è la carta e il peso del materiale non cellulosico è comunque superiore al 5% del peso complessivo dell’imballaggio.
Gli imballaggi poliaccoppiati saranno classificati in base alla percentuale della componente cellulosica presente ed alla corrispondente resa in termini di riciclo, come segue:
Il percorso prevede una fase sperimentale che partirà da ottobre 2020 (con introduzione nella modulistica delle distinzioni tra le varie tipologie di imballaggi oggetto di diversificazione) e l’entrata a regime non prima di ottobre 2021.
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 182 del 21 luglio 2020 il D.M. n. 78/2020 contenente la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuti per il settore della gomma riciclata proveniente da pneumatici fuori uso.
Un altro provvedimento si aggiunge alla disciplina dell’End of Waste, frontiera per l’avanzamento dell’economia circolare in Italia.
In particolare il provvedimento stabilisce:
Leggi la nota di Ecopneus – società senza scopo di lucro per il rintracciamento, la raccolta, il trattamento e il recupero dei Pneumatici Fuori Uso (PFU), costituita dai principali produttori di pneumatici operanti in Italia –
sul “Decreto End of Waste per la gomma vulcanizzata granulare da pneumatici fuori uso e lo scenario italiano”.
Leggi il D.M. n. 78/2020 – Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso, ai sensi dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (GU Serie Generale n.182 del 21-07-2020)
Nel decreto di conversione del c.d. Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020 convertito in L. 17/07/2020 n. 77) è stata abrogata la deroga prevista ai quantitativi e alle tempistiche per il deposito temporaneo dei rifiuti speciali.
Ricordiamo che il decreto, conseguente al periodo di emergenza sanitaria, aveva aumentato sia in termini quantitativi (raddoppio dei volumi previsti) sia in termini temporali (aumentandoli a 18 mesi) gli ordinari parametri previsti dal D. Lgs. n. 152/06. Vedi il nostro precedente articolo in proposito.
Si rammenta che il deposito temporaneo è così definito, dalla vigente normativa, di cui all’art 183, comma 3 del testo unico ambientale, D. lgs. n 152/06, che rientra pienamente in auge:
“Il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini di trasporto in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in ci gli stessi sono prodotti…”
“2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi, In ogni caso, allorchè il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.”
Il regolamento (UE) 2020/878, che entra in vigore il 16/07/2020 e dovrà essere applicato a partire dal 1 gennaio 2021, prevede l’aggiornamento delle prescrizioni per la compilazione delle schede dati di sicurezza contenute nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).
Le schede di sicurezza, compilate secondo il precedente regolamento n. 830/2015, potranno essere fornite fino al 31 dicembre 2022.
Le principali novità introdotte riguardano dei chiarimenti sull’identificatore unico di formula, nuove prescrizioni per le nanoforme delle sostanze e per le sostanze e miscele aventi proprietà di interferenza con il sistema endocrino.