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Archivio per Categoria In Evidenza

Scheda dati sicurezza: novità dal 2021.

Il regolamento (UE) 2020/878, che entra in vigore il 16/07/2020 e dovrà essere applicato a partire dal 1 gennaio 2021, prevede l’aggiornamento delle prescrizioni per la compilazione delle schede dati di sicurezza contenute nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).

Le schede di sicurezza, compilate secondo il precedente regolamento n. 830/2015, potranno essere fornite fino al 31 dicembre 2022.

Le principali novità introdotte riguardano dei chiarimenti sull’identificatore unico di formula, nuove prescrizioni per le nanoforme delle sostanze e per le sostanze e miscele aventi proprietà di interferenza con il sistema endocrino.

Leggi il Reg. UE 2020/878

MUD 2020: ancora 60 giorni per presentarlo con sanzione ridotta.

Si ricorda che il 30 giugno 2020  è in scadenza il termine per la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale  MUD  riferito all’anno 2019.

La normativa vigente prevede che la presentazione della Dichiarazione MUD effettuata dopo il termine previsto, ma entro 60 giorni dalla scadenza, quindi entro il 29 agosto 2020, comporta una sanzione da Euro 26,00 ad Euro 160,00.

La presentazione successiva ai 60 giorni dalla scadenza, l’omessa dichiarazione e la dichiarazione incompleta o inesatta comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600,00 euro a 15.500,00 euro (così come previsto dall’art. 258, comma 1, del D. Lgs. 152/2006).

Novatech S.r.l., come ogni anno, assiste le aziende nella pratica di raccolta dati, analisi, compilazione e presentazione del MUD.

Il servizio offerto da Novatech è sempre comprensivo di un’attenta verifica sulla correttezza delle modalità di tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari di trasporto dei rifiuti, quindi è anche un importante momento di controllo dell’attività svolta nell’anno.

Per ogni informazione:

mud@novatech-srl.it

tel. 049 8936673

Tariffa rifiuti: con o senza IVA?

Non riesce ad arrivare ad un punto definitivo la vexata quaestio sull’assoggettabilità all’IVA della Tariffa di Igiene Ambientale (TIA2).

Segnaliamo in tal senso la recente sentenza della Suprema Corte in un contenzioso promosso da un utente di VERITAS (la società pubblica che si occupa della gestione dei rifiuti nel territorio Veneziano). Mentre i precedenti gradi di giudizio avevano dato ragione all’utente ,stabilendo la non applicabilità dell’IVA nelle fatture della tariffa di igiene ambientale, la Cassazione ha ribaltato l’esito con una sentenza che obbliga al pagamento dell’IVA.

La sentenza ha assegnato natura di corrispettivo alla tariffa, parametrando l’entità del dovuto alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti. «Ne consegue che la natura privatistica della tariffa consente di ritenere il prelievo assoggettabile ad IVA”, si legge.

Molti enti gestori, adottando una interpretazione cautelativa, hanno sempre fatturato e applicato l’Iva, specialmente nella considerazione che l’Agenzia delle Entrate, con risoluzioni n. 25 del 5 febbraio 2003 e n. 250 del 17/6/2008, aveva affermato che l’IVA era applicabile sulla TIA, proprio in considerazione della sua denominazione (tariffa, sinonimo di corrispettivo).

Con Sentenza n. 8631 del 7 maggio 2020, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno formalmente qualificato la TIA 2 come corrispettivo del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
Quindi, si tratta di corrispettivo con carattere sinallagmatico e, conseguentemente, con applicazione dell’IVA.

La sentenza fa seguito ad una storia di analoghi provvedimenti che nel tempo hanno affermato e disatteso il principio di applicazione dell’IVA alla TIA.

Sarà questa la parola fine?

 

Cass. Sez. Un. sent. n. 8631 del 7 maggio 2020.

 

F-gas: estensione delle certificazioni in scadenza nel periodi di emergenza COVID.

L’articolo 103, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dalla legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020, prevede una estensione della validità dei certificati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese sui gas fluorurati a effetto serra, ai sensi del D.P.R. n. 146/2018.
Con riferimento a tale disposto è stata pubblicata una circolare del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare che chiarisce gli aspetti applicativi di tale disposto.
La circolare chiarisce che, i certificati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese ai sensi degli articoli 7 e 8 del D.P.R. n. 146/2018, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. 
Al fine di rendere valida l’estensione delle certificazioni, gli Organismi di certificazione accreditati e designati provvederanno, previo accesso alla loro pagina riservata del Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate www.fgas.it , per i certificati da loro rilasciati, dichiarati validi (ad eccezione di quelli sospesi e/o revocati) e in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 (compresi), ad estendere la validità di detti certificati sino al 31 luglio 2020.

End of waste: istituito il registro nazionale delle autorizzazioni.

Come previsto dalla disciplina nazionale, – art. 184-ter – comma 3-septies D. Lgs. n. 152/06, vedi sotto* – è stato istituito il Registro nazionale delle autorizzazioni end of waste.

Il registro – denominato REcer– risponde alla finalità di rendere disponibili, conformemente ai principi di trasparenza e pubblicità, tutti i provvedimenti autorizzatori (ordinari e semplificati) rilasciati dalle autorità nell’ambito della disciplina cessazione della qualifica del rifiuto.

Con D. M. 21/04/2020, G.U. 05/06/2020, recante e “Modalità di organizzazione e di funzionamento del registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e degli esiti delle procedure semplificate concluse per lo svolgimento di operazioni di recupero” , si aggiunge un tassello al regime che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto – c.d. end of waste.

Il registro verrà inserito in senso alla  piattaforma telematica Monitor Piani istituita dal Ministero presso l’Albo nazionale gestori ambientali, già operativa e finalizzata al monitoraggio dei piani regionali di gestione dei rifiuti.

Il REcer sarà interoperabile con il Catasto Rifiuti e con il Registro Elettronico Nazionale, e sarà costituito da due sezioni:

  1. Autorizzazioni ordinarie (provvedimenti ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 e del Titolo III-bis della Parte seconda del D.lgs. 152/2006)
  2. Procedure semplificate (esiti delle procedure concluse ai sensi dell’articolo 184-ter “Cessazione della qualifica di rifiuto”).

I provvedimenti autorizzatori verranno inseriti direttamente dalle autorità competenti, contestualmente alla comunicazione al Ministero.

Ai dati del REcer avrà accesso anche l’ISPRA (o la delegata Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente) ai fini dei controlli a campione sulla conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti (compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero e le sostanze o oggetti in uscita) agli atti autorizzatori rilasciati e alle condizioni generali di cessazione della qualifica di rifiuto definite dalla legge.

L’effettiva operatività del REcer sarà comunicata con apposito link sul sito web del Ministero dell’Ambiente.

 

* art. 184-ter – comma 3-septies.  “Al fine del rispetto dei princìpi di trasparenza e di pubblicità, è istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare il registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse ai sensi del presente articolo. Le autorità competenti, al momento del rilascio, comunicano al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati nonché gli esiti delle procedure semplificate avviate per l’inizio di operazioni di recupero di rifiuti ai fini del presente articolo. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le modalità di funzionamento e di organizzazione del registro di cui al presente comma. A far data dall’effettiva operatività del registro di cui al presente comma, la comunicazione di cui al comma 3-bis si intende assolta con la sola comunicazione al registro. Alle attività di cui al presente comma le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.”

Leggi il D.M. 21/04/2020

Vedi i precedenti articoli sulla disciplina dell’end of waste:

 

 

Guanti e mascherine: le indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità.

L’I.S.S. (Istituto Superiore di Sanità) ritorna a fornire chiarimenti in merito alla corretta gestione e smaltimento dei dispositivi di protezione individuale utilizzati per la prevenzione del contagio da COVID-19.

Oltre a quanto già indicato nei nostri precedenti articoli:

riportiamo anche queste utili indicazioni che riepilogano le modalità di trattamento dei DPI a seconda dei luoghi di provenienza delle stesse e forniscono indicazioni anche in merito al codice CER da attribuire nelle casistiche in cui debbano essere trattati come rifiuti speciali.

Leggi il Rapporto ISS COVID-19, n. 26/2020.

Criteri Ambientali Minimi: pubblicati i CAM dei servizi di verde pubblico e ristorazione.

Sono stati definiti, con D.M. del 10 marzo 2020, i c.d. CAM – Criteri Ambientali Minimi – relativi alla gestione e fornitura di servizi di verde pubblico e ristorazione.

I CAM sono definiti come i criteri minimi affinché un appalto possa essere definito verde in base alle indicazioni del PAN-GPP (Piano d’Azione Nazionale del Green Public Procurement) definito a livello nazionale nel 2011.

L’applicazione dei criteri ambientali minimi si pone l’intento di rispondere all’esigenza della pubblica amministrazione di razionalizzare i propri consumi, ridurre la spesa e contenere e ridurre gli impatti ambientali connessi alla proprie prestazioni.

Il Codice degli appalti (D. Lgs n. 50/2016) rende obbligatoria l’applicazione dei CAM da parte di tutte le stazioni appaltanti.

Con questo provvedimento sono stati definiti in particolare i CAM relativi a:

  • servizio di progettazione di nuova area verde o riqualificazione di area già esistente;
  • servizio di gestione e manutenzione del verde;
  • fornitura di prodotti per la gestione del verde (materiale florovivaistico, prodotti fertilizzanti e impianti di irrigazione)

Per i servizi di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, i CAM riguardano in particolare:

  • la ristorazione scolastica,
  • la ristorazione per gli uffici, università e caserme;
  • la ristorazione per strutture ospedaliere, assistenziali, socio-sanitarie e detentive.

 

Leggi il DM del 10 marzo 2020 – Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde.

Plastic tax: rinvio nel decreto Rilancio.

Tra le proroghe contenute nel provvedimento di rilancio dell’economia emanato dal Governo ( art. 133, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ) è contenuto anche il rinvio dell’operatività della  c.d. plastic tax.

La MACSI – imposta sui manufatti con singolo impiego – introdotta dall’ultima legge di bilancio, è uno strumento di tassazione sulle materie prime destinate alla produzione di prodotti monouso in plastica (leggi ns articolo). L’importo era stato stabilito in 0,45 €/kg di materia plastica contenuta nei MACSI.

La nuova data di entrata in vigore della plastic tax è il 1 gennaio 2021.

 

Leggi l’art. 133, D.L. 19 maggio 2020, n. 34  – Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

 

Albo Nazionale Gestori Ambientali: proroga delle scadenze.

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali, con circolare n.  5 del 22 maggio 2020, ha chiarito che i provvedimenti di iscrizione nelle varie categorie dell’Albo con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, sono prorogati fino al 29 ottobre 2020.

Ciò in conseguenza di quanto disposto con il c.d. Decreto Cura Italia, art. 103, convertito in L. n. 27 del 24/04/2020.

La circolare precisa, inoltre, che le imprese dovranno in questo periodo:

a) rispettare le condizioni ed essere in possesso di tutti i requisiti previsti; l’accertata inosservanza può dare luogo all’apertura di procedimenti disciplinari e alle relative sanzioni;
b) prestare, per i casi previsti (iscrizioni nella categorie 1, relativamente alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi, 5, 8, 9 e 10), apposita fideiussione, o appendice alla fideiussione già prestata, a copertura del periodo intercorrente dalla data di scadenza dell’iscrizione e quella del 29 ottobre 2020;
c) comunicare le variazioni dell’iscrizione

Leggi la Circolare  n.  5 del 22 maggio 2020.

Decreto Cura-Italia: aumento del deposito temporaneo e ulteriori proroghe e sospensioni nella legge di conversione.

Il decreto “Cura Italia” è stato convertito in legge (L. n. 27 del 24-04-2020).

Con la conversione del  Decreto Legge n. 18  17/03/2020 – GU Serie Generale n. 70 del 17-03-2020), che già aveva disposto alcuni rinvi per le scadenze di carattere ambientale (leggi questo articolo e questo articolo)  e che vengono  in questa sede confermate, si dispongono ulteriori rinvii delle scadenze dei provvedimenti, l’ulteriore sospensione dei procedimenti amministrativi e il significativo aumento dei quantitativi e tempi concessi per il deposito temporaneo di rifiuti speciali.

Prorogata la validità dei provvedimenti.

In sede di conversione del D. L. n. 18 del 17 marzo 2020 viene modificato l’art. 103 che già prevedeva la proroga della validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza dovuto al Coronavirus.

Pertanto, tutti i provvedimenti di tal genere con scadenza dal 31 gennaio 2020 al 31 luglio 2020, conserveranno la loro validità per ulteriori 90 giorni dalla data che dichiarerà la cessazione dello stato di emergenza.

Sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi.

Viene, inoltre, ribadita la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi per il periodo dal 23 febbraio al 15 aprile, con proroga al 15 maggio (ai sensi del D.L. n. 23/2020).

Ciò comporta che non si computa il periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 15 maggio per il calcolo dei termini ordinatori, perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento dei procedimenti amministrativi che siano pendenti dalla data del 23 febbraio o iniziati successivamente a tale data.

Aumento del deposito temporaneo di rifiuti.

Viene, inoltre, introdotto con l’art. 113-bis l‘aumento dei quantitativi e dei termini di durata del deposito temporaneo di rifiuti:

“Fermo restando il rispetto  delle  disposizioni  in  materia  di prevenzione incendi,  il  deposito  temporaneo  di  rifiuti,  di  cui all’articolo 183, comma  1,  lettera  bb),  numero  2),  del  decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  è consentito  fino  ad  un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale  massimo  non può avere durata superiore a diciotto mesi.”

Il deposito temporaneo sarà, pertanto, ammesso nel limite di 60 metri cubi di rifiuti (di cui 20  metri cubi di rifiuti pericolosi) e per un termine massimo di diciotto mesi.

In tal senso si era già espressa la Regione Veneto con propria ordinanza contingibile e urgente (leggi articolo).

LEGGE 24 aprile 2020, n. 27 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi.  (GU Serie Generale n.110 del 29-04-2020 – Suppl. Ordinario n. 16)

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