Si ricorda che il 30 giugno 2020 è in scadenza il termine per la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale MUD riferito all’anno 2019.
La normativa vigente prevede che la presentazione della Dichiarazione MUD effettuata dopo il termine previsto, ma entro 60 giorni dalla scadenza, quindi entro il 29 agosto 2020, comporta una sanzione da Euro 26,00 ad Euro 160,00.
La presentazione successiva ai 60 giorni dalla scadenza, l’omessa dichiarazione e la dichiarazione incompleta o inesatta comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600,00 euro a 15.500,00 euro (così come previsto dall’art. 258, comma 1, del D. Lgs. 152/2006).
Novatech S.r.l., come ogni anno, assiste le aziende nella pratica di raccolta dati, analisi, compilazione e presentazione del MUD.
Il servizio offerto da Novatech è sempre comprensivo di un’attenta verifica sulla correttezza delle modalità di tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari di trasporto dei rifiuti, quindi è anche un importante momento di controllo dell’attività svolta nell’anno.
Per ogni informazione:
mud@novatech-srl.it
tel. 049 8936673
Non riesce ad arrivare ad un punto definitivo la vexata quaestio sull’assoggettabilità all’IVA della Tariffa di Igiene Ambientale (TIA2).
Segnaliamo in tal senso la recente sentenza della Suprema Corte in un contenzioso promosso da un utente di VERITAS (la società pubblica che si occupa della gestione dei rifiuti nel territorio Veneziano). Mentre i precedenti gradi di giudizio avevano dato ragione all’utente ,stabilendo la non applicabilità dell’IVA nelle fatture della tariffa di igiene ambientale, la Cassazione ha ribaltato l’esito con una sentenza che obbliga al pagamento dell’IVA.
La sentenza ha assegnato natura di corrispettivo alla tariffa, parametrando l’entità del dovuto alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti. «Ne consegue che la natura privatistica della tariffa consente di ritenere il prelievo assoggettabile ad IVA”, si legge.
Molti enti gestori, adottando una interpretazione cautelativa, hanno sempre fatturato e applicato l’Iva, specialmente nella considerazione che l’Agenzia delle Entrate, con risoluzioni n. 25 del 5 febbraio 2003 e n. 250 del 17/6/2008, aveva affermato che l’IVA era applicabile sulla TIA, proprio in considerazione della sua denominazione (tariffa, sinonimo di corrispettivo).
Con Sentenza n. 8631 del 7 maggio 2020, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno formalmente qualificato la TIA 2 come corrispettivo del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
Quindi, si tratta di corrispettivo con carattere sinallagmatico e, conseguentemente, con applicazione dell’IVA.
La sentenza fa seguito ad una storia di analoghi provvedimenti che nel tempo hanno affermato e disatteso il principio di applicazione dell’IVA alla TIA.
Sarà questa la parola fine?
Cass. Sez. Un. sent. n. 8631 del 7 maggio 2020.
Come previsto dalla disciplina nazionale, – art. 184-ter – comma 3-septies D. Lgs. n. 152/06, vedi sotto* – è stato istituito il Registro nazionale delle autorizzazioni end of waste.
Il registro – denominato REcer– risponde alla finalità di rendere disponibili, conformemente ai principi di trasparenza e pubblicità, tutti i provvedimenti autorizzatori (ordinari e semplificati) rilasciati dalle autorità nell’ambito della disciplina cessazione della qualifica del rifiuto.
Con D. M. 21/04/2020, G.U. 05/06/2020, recante e “Modalità di organizzazione e di funzionamento del registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e degli esiti delle procedure semplificate concluse per lo svolgimento di operazioni di recupero” , si aggiunge un tassello al regime che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto – c.d. end of waste.
Il registro verrà inserito in senso alla piattaforma telematica Monitor Piani istituita dal Ministero presso l’Albo nazionale gestori ambientali, già operativa e finalizzata al monitoraggio dei piani regionali di gestione dei rifiuti.
Il REcer sarà interoperabile con il Catasto Rifiuti e con il Registro Elettronico Nazionale, e sarà costituito da due sezioni:
I provvedimenti autorizzatori verranno inseriti direttamente dalle autorità competenti, contestualmente alla comunicazione al Ministero.
Ai dati del REcer avrà accesso anche l’ISPRA (o la delegata Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente) ai fini dei controlli a campione sulla conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti (compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero e le sostanze o oggetti in uscita) agli atti autorizzatori rilasciati e alle condizioni generali di cessazione della qualifica di rifiuto definite dalla legge.
L’effettiva operatività del REcer sarà comunicata con apposito link sul sito web del Ministero dell’Ambiente.
* art. 184-ter – comma 3-septies. “Al fine del rispetto dei princìpi di trasparenza e di pubblicità, è istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare il registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse ai sensi del presente articolo. Le autorità competenti, al momento del rilascio, comunicano al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati nonché gli esiti delle procedure semplificate avviate per l’inizio di operazioni di recupero di rifiuti ai fini del presente articolo. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le modalità di funzionamento e di organizzazione del registro di cui al presente comma. A far data dall’effettiva operatività del registro di cui al presente comma, la comunicazione di cui al comma 3-bis si intende assolta con la sola comunicazione al registro. Alle attività di cui al presente comma le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.”
Leggi il D.M. 21/04/2020
Vedi i precedenti articoli sulla disciplina dell’end of waste:
L’I.S.S. (Istituto Superiore di Sanità) ritorna a fornire chiarimenti in merito alla corretta gestione e smaltimento dei dispositivi di protezione individuale utilizzati per la prevenzione del contagio da COVID-19.
Oltre a quanto già indicato nei nostri precedenti articoli:
riportiamo anche queste utili indicazioni che riepilogano le modalità di trattamento dei DPI a seconda dei luoghi di provenienza delle stesse e forniscono indicazioni anche in merito al codice CER da attribuire nelle casistiche in cui debbano essere trattati come rifiuti speciali.
Leggi il Rapporto ISS COVID-19, n. 26/2020.
Sono stati definiti, con D.M. del 10 marzo 2020, i c.d. CAM – Criteri Ambientali Minimi – relativi alla gestione e fornitura di servizi di verde pubblico e ristorazione.
I CAM sono definiti come i criteri minimi affinché un appalto possa essere definito verde in base alle indicazioni del PAN-GPP (Piano d’Azione Nazionale del Green Public Procurement) definito a livello nazionale nel 2011.
L’applicazione dei criteri ambientali minimi si pone l’intento di rispondere all’esigenza della pubblica amministrazione di razionalizzare i propri consumi, ridurre la spesa e contenere e ridurre gli impatti ambientali connessi alla proprie prestazioni.
Il Codice degli appalti (D. Lgs n. 50/2016) rende obbligatoria l’applicazione dei CAM da parte di tutte le stazioni appaltanti.
Con questo provvedimento sono stati definiti in particolare i CAM relativi a:
Per i servizi di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, i CAM riguardano in particolare:
Leggi il DM del 10 marzo 2020 – Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde.
Tra le proroghe contenute nel provvedimento di rilancio dell’economia emanato dal Governo ( art. 133, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ) è contenuto anche il rinvio dell’operatività della c.d. plastic tax.
La MACSI – imposta sui manufatti con singolo impiego – introdotta dall’ultima legge di bilancio, è uno strumento di tassazione sulle materie prime destinate alla produzione di prodotti monouso in plastica (leggi ns articolo). L’importo era stato stabilito in 0,45 €/kg di materia plastica contenuta nei MACSI.
La nuova data di entrata in vigore della plastic tax è il 1 gennaio 2021.
Leggi l’art. 133, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 – Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
L’Albo Nazionale Gestori Ambientali, con circolare n. 5 del 22 maggio 2020, ha chiarito che i provvedimenti di iscrizione nelle varie categorie dell’Albo con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, sono prorogati fino al 29 ottobre 2020.
Ciò in conseguenza di quanto disposto con il c.d. Decreto Cura Italia, art. 103, convertito in L. n. 27 del 24/04/2020.
La circolare precisa, inoltre, che le imprese dovranno in questo periodo:
a) rispettare le condizioni ed essere in possesso di tutti i requisiti previsti; l’accertata inosservanza può dare luogo all’apertura di procedimenti disciplinari e alle relative sanzioni;
b) prestare, per i casi previsti (iscrizioni nella categorie 1, relativamente alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi, 5, 8, 9 e 10), apposita fideiussione, o appendice alla fideiussione già prestata, a copertura del periodo intercorrente dalla data di scadenza dell’iscrizione e quella del 29 ottobre 2020;
c) comunicare le variazioni dell’iscrizione
Leggi la Circolare n. 5 del 22 maggio 2020.
Il decreto “Cura Italia” è stato convertito in legge (L. n. 27 del 24-04-2020).
Con la conversione del Decreto Legge n. 18 17/03/2020 – GU Serie Generale n. 70 del 17-03-2020), che già aveva disposto alcuni rinvi per le scadenze di carattere ambientale (leggi questo articolo e questo articolo) e che vengono in questa sede confermate, si dispongono ulteriori rinvii delle scadenze dei provvedimenti, l’ulteriore sospensione dei procedimenti amministrativi e il significativo aumento dei quantitativi e tempi concessi per il deposito temporaneo di rifiuti speciali.
In sede di conversione del D. L. n. 18 del 17 marzo 2020 viene modificato l’art. 103 che già prevedeva la proroga della validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza dovuto al Coronavirus.
Pertanto, tutti i provvedimenti di tal genere con scadenza dal 31 gennaio 2020 al 31 luglio 2020, conserveranno la loro validità per ulteriori 90 giorni dalla data che dichiarerà la cessazione dello stato di emergenza.
Viene, inoltre, ribadita la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi per il periodo dal 23 febbraio al 15 aprile, con proroga al 15 maggio (ai sensi del D.L. n. 23/2020).
Ciò comporta che non si computa il periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 15 maggio per il calcolo dei termini ordinatori, perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento dei procedimenti amministrativi che siano pendenti dalla data del 23 febbraio o iniziati successivamente a tale data.
Viene, inoltre, introdotto con l’art. 113-bis l‘aumento dei quantitativi e dei termini di durata del deposito temporaneo di rifiuti:
“Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, il deposito temporaneo di rifiuti, di cui all’articolo 183, comma 1, lettera bb), numero 2), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è consentito fino ad un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a diciotto mesi.”
Il deposito temporaneo sarà, pertanto, ammesso nel limite di 60 metri cubi di rifiuti (di cui 20 metri cubi di rifiuti pericolosi) e per un termine massimo di diciotto mesi.
In tal senso si era già espressa la Regione Veneto con propria ordinanza contingibile e urgente (leggi articolo).
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi. (GU Serie Generale n.110 del 29-04-2020 – Suppl. Ordinario n. 16)
E’ stato pubblicato nella G.U. n. 83 dell’8/04/2020 il decreto 19 novembre 2019, n. 182 che disciplina il regime della cessazione della qualifica di rifiuto (c.d. end of waste) dei pneumatici fuori uso.
Vengono, pertanto, definiti per legge i criteri e le condizioni dettagliate affinchè possa essere applicata agli pneumatici la disciplina generale di cui all’art. 184-ter del D. Lgs. n. 152/2006 “Cessazione della qualifica di rifiuto”.
Il settore del ricambio e della demolizione dei veicoli genera annualmente circa 400mila tonnellate di pneumatici fuori uso. Il sistema di raccolta uno contro uno consente una raccolta capillare degli stessi che possono essere utilmente reimpiegati, dopo il processo di recupero, nei settori della cantieristica stradale, dell’edilizia, dell’arredo urbano, etc.
Ricordiamo che l’aspetto virtuoso del concetto di end of waste consiste nella sottoposizione del rifiuto ad un’operazione di recupero il cui principale risultato è quello di permettere al rifiuto di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero altrimenti utilizzati per assolvere ad una particolare funzione all’interno dell’impianto o nell’economia in generale (Cass. Pen. n. 19211 del 21 aprile 2017).
Leggi il D.M. 19 novembre 2019, n. 182 – Regolamento recante la disciplina dei tempi e delle modalità attuative dell’obbligo di gestione degli pneumatici fuori uso, ai sensi dell’articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.