Riportiamo qui di seguito la comunicazione della Provincia di Padova in merito alla proroga della scadenze degli adempimenti ambientali qui sotto specificati.
Vista l’emergenza provocata dal virus COVID-19, le scadenze dei seguenti adempimenti ambientali, disposte con atto della Provincia di Padova e successive al 22 febbraio 2020, sono differite al 15 giugno 2020:
• Piano Gestione Solventi 2019
• comunicazione dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall’A.I.A., secondo le modalità e le frequenze ivi stabilite
• trasmissione di relazioni e/o comunicazioni
• controlli periodici
• analisi connesse alla messa in esercizio degli impianti
• ogni altro adempimento disposto con atto provinciale di autorizzazione o prescrittivo, compresi quelli già prorogati e con esclusione degli atti emessi ai sensi della L. 689/81 e degli adempimenti che costituiscono presupposto per l’evasione di istanze.
La proroga non necessita di richiesta da parte delle imprese.
Per informazioni:
Provincia di Padova – Settore Ecologia – tel 049 8201811
Leggi la Determinazione dirigenziale di proroga delle scadenze ambientali
Riteniamo utile fare il punto in merito alla gestione dei rifiuti costituiti da dispositivi di protezione individuale utilizzati quali presidi di prevenzione dalla contaminazione da COVID-19, prodotti all’interno di locali diversi dalle strutture sanitarie, quindi nelle aziende, negli enti e nelle private abitazioni.
A livello nazionale non è stata emanata una disciplina univoca relativa alla gestione di tali rifiuti.
Le Regioni stanno provvedendo singolarmente con lo strumento delle Ordinanze contingibili ed urgenti.
In particolare la Regione Veneto ha provveduto con Ordinanza n. 41 del 15 aprile 2020, prevedendo quanto segue.
L’ordinanza chiarisce, inoltre, che i rifiuti rappresentati da DPI (mascherine, guanti, camici, etc) utilizzati come presidi di prevenzione al contagio da COVID-19 da privati cittadini o da lavoratori di aziende produttive, siano conferiti nel rifiuto urbano non differenziato e raccolti nell’ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.
Pertanto, in conseguenza di questo necessario chiarimento, deriva che i DPI che devono essere trattati come rifiuti sanitari pericolosi a potenziale rischio infettivo siano da considerare espressamente quelli provenienti da strutture sanitarie o simili ove vi sia la presenza di soggetti COVID positivi o derivanti dalla sanificazione degli ambienti potenzialmente infetti (si veda in tal senso quanto indicato nel nostro precedente articolo).
Sugli altri contenuti dell’Ordinanza della Regione Veneto si veda il nostro articolo di approfondimento.
Rispetto alle modalità di gestione dei rifiuti urbani del tipo qui indicato sono state emanate delle raccomandazioni dall’Istituto Superiore di Sanità .
Leggi anche come vanno trattati i rifiuti da DPI nelle strutture sanitarie.
Qui trovi anche l’Ordinanza della Regione Lombardia e l’Ordinanza della Regione Emilia Romagna.
Il presidente della Regione Veneto, ha ritenuto necessario introdurre, nella forma di una Ordinanza di carattere contingibile e urgente – modalità contemplata dall’art 191 del Testo Unico Ambientale, D. Lgs. n. 152/06 – una serie di disposizioni conseguenti alle criticità nella gestione dei rifiuti venutesi a creare per effetto dell’emergenza epidemiologica COVID-19.
Stante il presente rischio di una completa saturazione degli impianti di trattamento a causa della chiusura di molte destinazioni delle frazioni non riciclabili e, in taluni settori, anche l’interruzione delle attività produttive che utilizzano i prodotti del riciclo, si pone la necessità di aumentare in deroga la capacità di stoccaggio degli impianti autorizzati alla messa in riserva (R13) o al deposito preliminare di rifiuti (D15), nonché aumentare i quantitativi e il limite temporale per i rifiuti sottoposti a deposito temporaneo ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett bb), punto 2 del d.lgs 152/2006 e s.m.i.
Con tale provvedimento di urgenza vengono fornite delle disposizioni, in deroga alla vigente disciplina, sempre garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente, valevoli per il periodo di sei mesi dalla pubblicazione dell’ordinanza medesima ed eventualmente prorogabili.
L’ordinanza fornisce, inoltre, un necessario chiarimento circa la gestione dei rifiuti costituiti da DPI usati a scopo di prevenzione della trasmissione del contagio quali mascherine, guanti, tute, camici nei luoghi di lavoro o nelle private abitazioni.
Nel territorio della Regione Veneto sarà consentito ai soggetti titolari di autorizzazione alla gestione rifiuti di qualunque tipo (ordinaria, semplificata, AIA):
I suddetti aumenti degli stoccaggi autorizzabili non comportano un adeguamento delle garanzie finanziarie ai sensi della DGR n. 2721/2014.
Nel provvedimento in parola sono citate le condizioni che i gestori degli impianti devono continuare a rispettare per l’esercizio dell’attività anche durante il regime in deroga.
Nel periodo di vigenza dello stato emergenziale (ovvero fino al 31 luglio 2020), il deposito temporaneo di rifiuti, ex art. 183, comma 1, lett bb) del d.lgs n. 152/2006 e s.m.i., è soggetto alle seguenti limitazioni temporali e quantitative, alternative tra loro, a scelta del produttore:
L’ordinanza chiarisce, inoltre, che i rifiuti rappresentati da DPI (mascherine, guanti, camici, etc) utilizzati come presidi di prevenzione al contagio da COVID-19 da privati cittadini o da lavoratori di aziende produttive, siano conferiti nel rifiuto urbano non differenziato e raccolti nell’ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.
Pertanto, in conseguenza di questo necessario chiarimento, deriva che i DPI che devono essere trattati come rifiuti sanitari pericolosi a potenziale rischio infettivo siano da considerare espressamente quelli provenienti da strutture sanitarie o simili ove vi sia la presenza di soggetti COVID positivi o derivanti dalla sanificazione degli ambienti potenzialmente infetti (si veda in tal senso quanto indicato nel nostro precedente articolo).
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 41 del 15 aprile 2020 – Bur n. 52 del 17/04/2020
Disposizioni urgenti in material di gestione rifiuti a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID -19. Art. 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ss.mm.ii.
Con la Circolare n. 3 del 3 Marzo 2020 l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha chiarito che per i comuni, le comunità montane, le unioni di comuni, che intendono svolgere in economia, con proprie risorse, le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, non sussiste l’obbligo di iscrizione all’Albo.
Leggi la circolare num. 3 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Con Circolare n. 4 del 23 marzo 2020, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicazione dell’articolo 103, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, c.d. Decreto Cura Italia relativo all’emergenza sanitaria COVID-19.
L’articolo citato reca: “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque
denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.
L’Albo ha precisato le condizioni di applicabilità di tali termini dilatori.
Leggi la Circolare n. 4 del 23-3-2020 Albo Nazionale Gestori Ambientali
(NOTA – Articolo aggiornato in data 22/04/2020 a seguito di disposizioni più recenti sull’argomento)
Premesso che a livello nazionale non è stata emanata una disciplina univoca relativa alla gestione dei rifiuti costituiti da dispositivi di protezione individuale utilizzati quali presidi di prevenzione dalla contaminazione da COVID-19, con riferimento ai vari contesti di utilizzo, riteniamo di poter riassumere come segue le modalità di trattamento di tali DPI.
I dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, camici ecc.) utilizzati per la protezione dalla contaminazione da COVID-19 dei lavoratori o per i pazienti delle strutture sanitarie o assimilate, sono, quindi, da classificare come rifiuti potenzialmente infettivi (Circolare n. 5443 del 22/02/2020 del Ministero della Salute).
Il codice CER da attribuire è il:
18 01 03* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
La caratteristica di pericolo è: HP9
Il trasporto dei rifiuti è soggetto alla normativa ADR.
I rifiuti devono essere confezionati negli imballaggi idonei a contenere i rifiuti infettivi rispondenti alla disposizione d’imballaggio P621: imballi omologati di tipo Y – Fusti (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G); Casse/scatole (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2).
La classificazione da utilizzare per il trasporto ADR è:
UN 3291 rifiuti (bio)medicali n.a.s.
Classe: 6.2
Gruppo di imballaggio: II
Il limite per il trasporto in esenzione parziale, secondo la sezione 1.1.3.6 ADR, è di 333 kg (categoria di trasporto 2).
Ricordiamo alcune delle disposizioni relative al deposito temporaneo e alle registrazioni dei rifiuti sanitari contenute nel D.P.R. 254/03, rinviando al testo completo della norma per ogni altra precisazione:
I locali dove hanno soggiornato persone positive al COVID-19 devono essere decontaminati secondo le indicazioni date dal Ministero della Salute. È comunque opportuno disinfettare periodicamente anche i locali degli ambienti di lavoro a prescindere dalla presenza di soggetti positivi al virus.
Novatech S.r.l. offre il servizio di disinfezione dei locali degli ambienti di lavoro.
Contattaci per ogni informazione.
Leggi la circolare del Ministero della Salute “COVID-19 Nuove indicazioni e chiarimenti”, n. 5443 del 22/02/2020.
Il Consiglio di amministrazione di CONAI, ha deliberato l’aumento del contributo ambientale per gli imballaggi in carta e in vetro.
I relativi contributi subiranno i seguenti aumenti:
Le motivazioni formulate da CONAI a fronte di tali aumenti sono:
Tali aumenti avranno effetti anche sulle procedure forfettarie/semplificate, i cui valori saranno comunicati entro la fine di marzo.
Per ogni approfondimento: www.conai.org
Per effetto delle disposizioni contenute nel c.d. decreto “Cura Italia” (D.L. 17/03/2020 – GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020), conseguente all’emergenza COVID-19, vengono sospesi i termini di alcuni procedimenti amministrativi e prorogate le scadenze di provvedimenti autorizzativi di vario ordine e grado, compresi quelli aventi carattere ambientale.
Viene, inoltre, prorogato o differito il termine per la formazione del silenzio-assenso nei procedimenti amministrativi.
L’art. 103 prevede:
“1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento.
2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020“.
Leggi anche l’articolo sulla proroga delle scadenze ambientali (MUD, A.N.G.A., RAEE, Pile/batterie).
DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18
Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
L’emergenza COVID-19 produce effetti anche nel campo degli adempimenti di carattere ambientale.
Slittano, infatti, anche alcune scadenze ambientali per effetto dell’entrata in vigore del decreto “Cura Italia” (D.L. 17/03/2020 – GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020).
Scadenze prorogate:
DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18
Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Novatech srl propone il corso di formazione per gli operatori addetti agli ecocentri gestiti da società/cooperative incaricate della gestione dei centri di raccolta comunali/intercomunali, previsto dal decreto 8 aprile 2008, art. 2, comma 4, – “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche”.
DESTINATARI
Operatori addetti agli ecocentri gestiti da società/cooperative incaricate della gestione dei centri di raccolta comunali/intercomunali.
CONTENUTI
Parte ambiente (8 ore)
Parte sicurezza (8 ore)
DURATA E OBBLIGO DI FREQUENZA:
Il corso è articolato in quattro giornate da 4 ore/cad., secondo il programma sopra specificato, per la durata complessiva di 16 ore.
La qualificazione degli operatori richiede la frequenza obbligatoria di almeno il 75% delle ore previste.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Iscrizioni attraverso l’allegato modulo da restituire a: info@novatech-srl.it
Alla fine del corso le slides proiettate saranno rese disponibili e sarà rilasciato l’attestato di partecipazione.