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Archivio per Categoria In Evidenza

Corso di formazione riservato alle aziende per addetti ai centri di raccolta

MODULO DI ADESIONE

Novatech srl propone il corso di formazione per gli operatori addetti agli ecocentri gestiti da società/cooperative incaricate della gestione dei centri di raccolta comunali/intercomunali, previsto dal decreto 8 aprile 2008, art. 2, comma 4, – “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche”.

DESTINATARI

Operatori addetti agli ecocentri gestiti da società/cooperative incaricate della gestione dei centri di raccolta comunali/intercomunali.

CONTENUTI 

Parte ambiente (8 ore)

  • Il quadro normativo in materia di gestione dei rifiuti
  • Classificazione dei rifiuti ed elenco europeo dei rifiuti
  • Formulario di identificazione, registro di carico e scarico e MUD
  • Tecniche di deposito, recupero e smaltimento dei rifiuti
  • L’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali
  • Domande e interventi dei partecipanti
  • Test di apprendimento (parte ambiente)

Parte sicurezza (8 ore)

  • Cenni sulla normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di circolazione dei veicoli
  • Igiene e sicurezza, procedure di emergenza in caso di incidente
  • Pratiche di disinfestazione
  • I requisiti tecnico gestionali dei centri di raccolta stabiliti dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, e successive modifiche
  • Compiti dell’addetto al centro di raccolta e rapporti con l’utenza
  • Domande e interventi dei partecipanti
  • Test di apprendimento (parte sicurezza)

DURATA E OBBLIGO DI FREQUENZA:

Il corso è articolato in quattro giornate da 4 ore/cad., secondo il programma sopra specificato, per la durata complessiva di 16 ore.
La qualificazione degli operatori richiede la frequenza obbligatoria di almeno il 75% delle ore previste.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

  • singolo partecipante: € 300,00 + IVA 22 % = € 366,00
  • quota scontata del 10% dal secondo partecipante appartenente alla medesima azienda: € 270,00 + IVA 22 % = € 329,40

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Iscrizioni attraverso l’allegato modulo da restituire a: info@novatech-srl.it

Alla fine del corso le slides proiettate saranno rese disponibili e sarà rilasciato l’attestato di partecipazione.

MODULO DI ADESIONE

MUD 2020: servizio di compilazione e presentazione. Scadenza 30 giugno 2020.

La scadenza per la presentazione del MUD 2020 (dati anno 2019) è stata prorogata dal Decreto Cura Italia dal 30 aprile al 30 giugno 2020 (vedi notizia).

Novatech S.r.l., come ogni anno, assiste le aziende nella pratica di raccolta dati, analisi, compilazione e presentazione del MUD.

Il servizio offerto da Novatech è sempre comprensivo di un’attenta verifica sulla correttezza delle modalità di tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari di trasporto dei rifiuti, quindi è anche un importante momento di controllo dell’attività svolta nell’anno.

Evidenziamo che in alcuni casi anche le aziende/enti che non l’avessero presentato negli anni scorsi potrebbero essere obbligati all’invio qualora ricadenti nei soggetti obbligati. Invitiamo, pertanto, a contattare i nostri uffici in caso di incertezze rispetto a tale obbligo.

Sanzioni

Se il MUD non è presentato, o è presentato in modo incompleto o inesatto, è dovuta la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 a 15.500 euro.

Per i soggetti obbligati alla comunicazione veicoli fuori uso la sanzione da pagare va da 3.000 a 18.000 euro (articolo 13, comma 7, D. Lgs. n. 209/2003).

La sanzione è compresa fra i 26 e 160 euro, se l’invio avviene entro i 60 giorni successivi alla scadenza.

Contatti

I nostri uffici sono disponibili per dare assistenza e formulare i preventivi in merito a tale importante adempimento.
Data l’ormai imminente scadenza, si richiede l’invio della documentazione nel più breve termine possibile.

Per ogni informazione:

mud@novatech-srl.it

tel. 049 8936673

Albo Nazionale Gestori Ambientali: la disciplina della cessazione di incarico di Responsabile Tecnico

Con Delibera n. 1 del 30 gennaio 2020 l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha disciplinato le conseguenze derivanti dalle ipotesi di cessazione dell’incarico di Responsabile Tecnico.

La Delibera disciplina le procedure legate al verificarsi della cessazione dell’incarico di responsabile tecnico dell’impresa per la gestione dei rifiuti, per qualunque causa (dimissione dall’incarico, recesso dell’impresa, venire meno dei requisiti di idoneità previsti dall’art. 13, comma 1, del D.M. n. 120/2014).

Al verificarsi di tale evento è previsto un periodo transitorio di 90 gg, durante il quale le funzioni di R.T. sono svolte dal legale rappresentante dell’impresa, per consentire alla stessa di provvedere alla nomina di un nuovo incaricato e di svolgere le formalità richieste dall’Albo per la formalizzazione dell’incarico.

Comunicazione della cessazione dell’incarico.

È previsto che l’impresa dia comunicazione alla Sezione regionale di appartenenza della cessazione dell’incarico nel termine di 30 giorni consecutivi dal verificarsi dell’evento.

Il Responsabile Tecnico stesso, in fase di cessazione, deve darne comunicazione, oltre che all’impresa, anche alla Sezione Regionale a mezzo PEC. Prima di tali comunicazioni il R.T. non risulta esonerato dalla responsabilità derivante dall’incarico.

Da tale avvenuta comunicazione alla Sezione Regionale decorrono i 90 gg del periodo transitorio.

Perdita della qualifica di R.T. per mancanza dei requisiti di aggiornamento.

Qualora la perdita della qualifica sia dovuta al mancato aggiornamento dell’idoneità del R.T. previsto dall’art 13, comma 1, del D. M. n. 120/2014, l’Albo comunicherà all’impresa l’avvicinarsi di tale scadenza con due comunicazioni (60 giorni e 30 giorni prima). Scaduti tali termini comunicherà all’impresa la decadenza del R.T.

Dalla data di scadenza dell’idoneità del R.T. decorreranno i 90 giorni di periodo transitorio.

La mancata nomina di un nuovo R.T., trascorso il termine transitorio di 90 gg, è causa di sospensione dalle categorie dell’Albo a cui l’impresa è iscritta e di successiva cancellazione della stessa dalle categorie cui fa riferimento la nomina di R.T.

La data di entrata in vigore della Delibera è il 4 maggio 2020.

Leggi la Delibera n. 1 del 30.01.2020 – Disciplina relativa alla cessazione dell’incarico di responsabile tecnico

CONAI: pubblicata la guida 2020.

E’ disponibile la nuova guida CONAI edizione 2020.

Come sempre la guida è costituita da due volumi:

Le novità contenute nella guida sono riassunte qui.

F-gas: in vigore le sanzioni per le violazioni sui gas serra.

Con D. Lgs. n. 163 del 5 dicembre 2019, pubblicato sulla G.U. del 2/1/2020, è stata introdotta la disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi sui gas fluorurati a effetto serra, di cui al regolamento (UE) n. 517/2014, e dei relativi regolamenti di esecuzione della Commissione europea, attuati con decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146.

Tra le sanzioni previste sono comprese anche quelle riferite agli obblighi connessi al Registro F-Gas e alla Banca Dati F-Gas.

Le sanzioni variano da 150 euro a 100.000 euro,  in base alle violazioni, nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di recupero dei gas fluorurati dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore della categoria M1 e N1, avvalendosi di personale non in possesso del prescritto attestato e se non hanno effettuato l’iscrizione dell’impresa o del personale nel Registro telematico nazionale Fgas.

Rinviamo per la lettura dell’intero provvedimento sia al testo in Gazzetta Ufficiale che a quanto riassunto all’interno del portale F-Gas stesso.

Albo Nazionale Gestori Ambientali: diritti annuali entro il 30 aprile.

Ricordiamo che entro il 30 aprile 2020, le imprese iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, sono tenute al versamento dei diritti annuali di iscrizione.

Per provvedere al pagamento, le aziende iscritte possono collegarsi al sito www.albonazionalegestoriambientali.it, all’interno della propria area personale, nella sezione “diritti”.

Le modalità ammesse per il versamento sono MAV elettronico bancario o carta di credito.

Gli uffici di Novatech Srl restano a disposizione per assistere le aziende nelle pratiche legate all’iscrizione, aggiornamenti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali e per l’incarico di Responsabile Tecnico per la gestione dei rifiuti.

Tel. 049 89336673
consulenza@novatech-srl.it

 

 

 

MUD 2020: La scadenza ritorna al 30 aprile.

Il MUD 2020 – Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, torna alla tradizionale scadenza del 30 aprile 2020.

Resta in vigore il modello utilizzato per la precedente dichiarazione, stabilito con D.P.C.M. 24 dicembre 2018 (G.U. n. 45 del 22/02/2019, S.O. n. 8).

Ricordiamo, in proposito, i soggetti obbligati alla presentazione del MUD, definiti dall’articolo 189, comma 3, del D.lgs. 152/2006:

  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  • Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi – cosí come previsto dall’articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g) -;
  • Intermediari di rifiuti senza detenzione;
  • Trasportatori di rifiuti;
  • Gestori di impianti di trattamento rifiuti,
  • Comuni.

Sono esclusi dall’obbligo di presentazione del MUD, ai sensi dell’art. 69, comma 1, L. 28/12/2015, n. 221

  • le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile;
  • i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02 (Servizi di saloni di barbieri e parrucchiere; Servizi degli istituti di bellezza; Attività di tatuaggio e piercing).

Il modello è articolato in sei diverse comunicazioni, da compilare o meno a seconda dei soggetti obbligati.

 

Come ogni anno, Novatech Srl offre un servizio di compilazione del MUD e verifica accurata di tutta la documentazione correlata.

Per ogni ulteriore informazione ed un preventivo personalizzato, contattaci ai seguenti recapiti:

tel. 049 8936673
mud@novatech-srl.it

Plastic tax: nella legge di bilancio 2020 la MACSI come misura per il contrasto alle plastiche monouso.

Tra le disposizioni di legge contenute nella legge di bilancio 2020 (L. 27/12/ 2019, n. 160 – G.U. n. 304 del 30/12/19)  è prevista l’istituzione dell’imposta sui manufatti in plastica monouso (abbreviata con MACSI e già ribattezzata come c.d. plastic tax).

L’imposta andrà a colpire i prodotti costruiti con polimeri plastici destinati al contenimento, manipolazione, protezione o consegna di merci o prodotti alimentari.

La tassa ammonterà a 0,45 euro/kg di materia plastica e la sua applicazione è prevista a partire dal   dal 1 luglio 2020.

Contestualmente, la manovra di bilancio prevede un credito d’imposta corrispondente al 10 % delle spese che verranno sostenute nel 2020 per l’adeguamento tecnologico degli impianti allo scopo di produrre manufatti compostabili e biodegradabili.

Questa misura fiscale viene vista positivamente dal presidente nazionale di Legambiente il quale la considera: “un intervento doppiamente utile per contrastare il problema della plastica in mare che, dopo i cambiamenti climatici, è la seconda emergenza globale ambientale, e per riconvertire la produzione in una chiave green”.

L’Europa produce 60 milioni di tonnellate di plastica, ma appena il 30% viene riciclato.

LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 .
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.

Albo Nazionale Gestori Ambientali: chiarimenti sull’iscrizione delle macchine operatrici.

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali, ha pubblicato una circolare a chiarimento delle richieste inerenti l’ambito di ammissibilità delle macchine operatrici nelle categorie dell’Albo legate al trasporto di rifiuti.

Ne deriva che le macchine operatrici possono essere iscritte all’Albo:

  • nella categoria 2-bis per il trasporto di rifiuti connessi al ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere;
  • nella categoria 1 per l’attività di spazzamento meccanizzato (relativamente alle macchine spazzatrici e per le tipologie di rifiuti con codici 200302 e 200303);
  • nella categoria 1 per l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle aree e strade urbane, extraurbane e autostrade di cui all’art. 184, comma 2, lett. d) del D. Lgs. n. 152/06 e per la raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e sulle rive dei corsi d’acqua.

Definizione di “Macchine operatrici” da art 58 Codice della Strada:

“1. Le macchine operatrici sono macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri, equipaggiate, eventualmente, con speciali attrezzature. In quanto veicoli possono circolare su strada per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, nei limiti e con le modalità  stabilite dal regolamento di esecuzione.

2. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici si distinguono in:

a) macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico;
b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali spanditrici di sabbia e simili;
c) carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di cose.

3. Le macchine operatrici semoventi, in relazione alle loro caratteristiche, possono essere attrezzate con un numero di posti, per gli addetti, non superiore a tre, compreso quello del conducente.

4. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità  di 40 km/h; le macchine operatrici semoventi a ruote non pneumatiche o a cingoli non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità  di 15 km/h.”

Leggi il testo della circolare n. 11 del 17/12/2019

CONAI: tutte le novità per il 2020.

L’anno 2019 ha visto numerose iniziative che hanno avuto come protagonista il CONAI e il sistema di gestione della filiera di recupero degli imballaggi nei sei materiali sui quali si applica il contributo ambientale.

Ricordiamo che, da inizio 2019 è intervenuta la modificata del meccanismo di applicazione del contributo ambientale CONAI, variando il momento della cosiddetta “prima cessione” (leggi notizia).

I consorziati sono stati sempre più spesso chiamati a rispondere ad iniziative del CONAI volte a verificare la corretta applicazione dei meccanismi contributivi (ad es.  con richieste di partecipazione sondaggi, questionari o con controlli diretti e indiretti).

Riportiamo qui di seguito le principali novità che avranno effetto dal 1 gennaio 2020.

NOVITÀ SUL CONTRIBUTO CONAI PLASTICA

Continua l’attività di ridefinizione da parte di CONAI delle fasce contributive sugli imballaggi in plastica coerentemente con l’evoluzione delle tecnologie a disposizione negli impianti di riciclo/recupero dei materiali di imballaggio.

Sono state pubblicate le liste aggiornate suddivise per fasce, in vigore dall’1.1.2020:

Lista_imballaggi_plastica_nelle_fasce_contributive_2020.

Tutte le informazioni relative alla diversificazione del contributo ambientale CONAI sugli imballaggi in plastica sono riportate alla pagina: Contributo diversificato Plastica

È stata, inoltre, predisposta un’apposita sezione FAQ sul tema “Contributo diversificato plastica”: Domande Frequenti (FAQ).

 

NUOVE SOGLIE DI DICHIARAZIONE ED ALTRE NOVITÀ

Sono, inoltre, state pubblicate alcune circolari applicative inerenti:

  • la variazione delle soglie che determinano la periodicità delle dichiarazioni obbligatorie (circolare 5/12/2019)
  • una nuova forma di procedura semplificata per la dichiarazione delle importazioni di imballaggi (circolare 2/12/2019)
  • l’estensione della procedura semplificata prevista per i commercianti di imballaggi ad alcuni produttori (circolare 4/12/2019)
  • una nuova procedura di esenzione e applicazione del Contributo ambientale Conai per i “rotoli di foglio di alluminio” e per i “rotoli di pellicola di plastica per alimenti” (circolare 29/11/2019)
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