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End of waste: nuova disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto.

Con legge n. 128/2019 – di conversione del D.l. n. 101/2019 (c.d.  decreto “Crisi Aziendali”) – entrata in vigore il 3 novembre u.s., il legislatore, dando seguito alle richieste di più parti, ha introdotto una nuova disciplina sul regime del c.d. End of Waste, cessazione della qualifica di rifiuto.

L’art. 184-ter, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006, viene quindi riformulato introducendo una nuova disciplina della “cessazione della qualifica di rifiuto”, una inedita “procedura di controllo“, nonchè un Registro nazionale delle autorizzazioni al recupero.

Il legislatore ha, inoltre, fatto salve le autorizzazioni preesistenti per il recupero a fini di cessazione della qualifica di rifiuto rilasciate  in precedenza “ad personam” dagli enti competenti.

Come già riportato nei precedenti articoli (leggi qui, qui, qui e qui) la sopravvivenza di questi provvedimenti – emanati dagli enti autorizzatori al di fuori delle casistiche previste dal D.M. 05/02/1998 – era stata messa a repentaglio dal c.d. decreto “sblocca cantieri”, provocando la possibile decadenza dei provvedimenti preesistenti.

Tutto ciò sempre in attesa dell’emanazione di specifici criteri stabiliti dalla normativa comunitaria o da appositi decreti ministeriali.

GU Serie Generale n. 257 del 02-11-2019

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 3 settembre 2019, n. 101
Testo del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – 207 del 4 settembre 2019), coordinato con la legge di conversione 2 novembre 2019, n. 128 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali».

Albo Nazionale Gestori Ambientali: il calendario 2020 per le verifiche dei Responsabili Tecnici

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha pubblicato il calendario delle date programmate per l’anno 2020, nelle varie sezioni regionali, per lo svolgimento delle verifiche che permettono di accedere alla professione di Responsabile Tecnico per la Gestione dei Rifiuti.

Com’è noto, la verifica iniziale, come previsto dall’art. 13 del Regolamento sulla disciplina dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali (D.M. n. 120/2014) è necessaria per poter svolgere l’incarico di Responsabile Tecnico per la Gestione dei Rifiuti nelle categorie che prevedono come obbligatoria questa figura professionale (cat. 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10)

Il ruolo del cosiddetto R.T. è così delineato dalla disciplina stabilita dall’A.N.G.A. (in particolare dalla Delibera n. 1 del 23/01/2019):

a) coordina l’attività degli addetti dell’impresa;

b) definisce, per quanto di competenza, le procedure per gestire eventuali situazioni d’urgenza, incidenti o eventi imprevisti e per evitare l’eventuale ripetersi di dette circostanze;

c) vigila sulla corretta osservanza delle prescrizioni riportate o richiamate nei provvedimenti d’iscrizione;

d) verifica la validità delle iscrizioni e delle autorizzazioni in capo ai soggetti ai quali vengono affidati i rifiuti.

 

Riassumiamo qui di seguito le disposizioni che disciplinano i compiti, le modalità di accesso alle verifiche e i chiarimenti legati alla figura dell’R.T. pubblicate nel corso del 2019:

  • Circolare n. 10 del 16 ottobre 2019
    Chiarimenti riguardanti i responsabili tecnici dispensati dalle verifiche ai sensi dell’articolo 2, comma 5, della delibera n. 6 del 30 maggio 2017

 

  • Delibera n. 4 del 25 giugno 2019
    Criteri e modalità di svolgimento delle verifiche per i responsabili tecnici di cui all’articolo 13 del decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2014, n. 120.

 

  • Delibera n. 3 del 25 giugno 2019
    Modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017, recante requisiti del responsabile tecnico di cui agli articoli 12 e 13 del decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2014, n. 120.

 

  • Delibera n. 1 del 23 gennaio 2019
    Prime disposizioni di dettaglio dei compiti e delle responsabilità del responsabile tecnico ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2014.

End of Waste: i chiarimenti della Regione Veneto.

Come già riferito – leggi articolo – con il c.d. decreto “Sblocca Cantieri” (articolo 1, comma 19, legge n. n. 55/2019) sono state poste delle forti limitazioni al settore del recupero dei rifiuti attraverso la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto, nota come End of Waste.

Dopo gli interventi della Regione Lombardia, anche la Regione Veneto ha chiarito, con una circolare, la propria posizione con riferimento, in particolare, a quelle “autorizzazioni caso per caso” che erano state legittimamente rilasciate dalle autorità competenti e che in prima battuta, sembrava dovessero decadere – hic et nunc  o con specifici provvedimenti di revoca – per effetto del suddetto decreto.

La Regione Veneto, nella circolare del 04/10/2019, ritiene che:

– la disposizione contenuta nel cd. decreto “Sblocca Cantieri” si riferisca solo alle future autorizzazioni;
le autorizzazioni in essere all’entrata in vigore del citato decreto continuino ad esplicare la loro efficacia fino alla naturale scadenza e non debbano essere riesaminate prima di tale data.

Infine, la circolare regionale prevede che «i provvedimenti relativi alla richiesta di nuove autorizzazioni o a rinnovi di autorizzazioni vigenti dovranno essere valutati sulla base del nuovo (futuro) testo dell’articolo 184-ter, non potendosi autorizzare cessazioni di qualifica del rifiuto non previste da regolamenti comunitari o da decreti ministeriali e norme nazionali.».

 

Nel frattempo il nuovo Governo ha inserito un disposto sul tema, all’interno del disegno di legge del c.d. decreto crisi industriali”, che mira a risolvere la questione con un provvedimento di rango nazionale (leggi la notizia).

Leggi la Circolare della Regione Veneto sull’end of waste

 

End of waste: soluzione in arrivo nel “decreto crisi aziendali”, oppure no?

Nel Disegno di Legge di conversione del D.L. n. 101/2019 recante Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e la risoluzione di crisi aziendali” è inserito un emendamento al testo che attribuisce alle Regioni il compito di rilasciare e rinnovare le autorizzazioni End of waste “caso per caso” rilasciate sulla base di criteri e condizioni definiti nell’ambito degli stessi processi autorizzatori.

L’emendamento, quindi, andrebbe a sciogliere la situazione di empasse originata dal c.d. decreto “Sblocca Cantieri“, che rinviando al vecchio D.M. 5/2/1998 per definire in quali casi sia possibile rilasciare una autorizzazione alla cessazione della qualifica di rifiuto, ha di fatto fortemente limitato il rilascio di autorizzazioni end of waste alle sole ipotesi ivi previste.

In tal modo, molte autorizzazioni in scadenza o per nuove attività di riciclo risultano bloccate, in netto contrasto con il raggiungimento degli obiettivi dell’economia circolare.

Secondo il nuovo emendamento – quindi, nelle ipotesi in cui la legislazione europea o nazionale vigente non preveda criteri specifici per la disciplina dell’End of waste e fino all’adozione di criteri generali estesi ai vari settori del recupero – saranno le Regioni a regolamentare il rilascio caso per caso delle autorizzazioni, ovviamente nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6 della Dir. 2008/98/CE sulla cessazione della qualifica di rifiuto.

Tuttavia, c’è chi ritiene che questa disciplina sia ab origine caratterizzata da un difetto di incostituzionalità essendo la tutela ambientale materia di competenza esclusiva dello Stato (art. 117 comma 2 Costituzione) – questo quanto  affermato dall’ex Magistrato Gianfranco Amendola.

Restiamo in attesa di scoprire l’epilogo di questa vexata quaestio.

 

Notifica UFI delle miscele e sostanze pericolose: termine prorogato.

La Commissione Europea ha esteso di un anno il termine di applicazione del nuovo sistema di notifica per le miscele pericolose destinate al consumatore (c.d. notifica UFI – Unique Formula Identifier): il termine, pertanto, corrisponde a quello previsto per le miscele destinate ad uso professionale, ovvero il 1 gennaio 2021.

La proroga è stata disposta a seguito delle difficoltà riscontrate da parte di un elevato numero d’aziende nell’adeguarsi entro il 2020 alla scadenza originariamente prevista  (01/01/2020).

Il rinvio lascerà maggior respiro agli Stati membri, all’Agenzia Europea per le sostanze chimiche (Echa) e all’industria per conformarsi all’allegato VIII e del Regolamento CLP.

Resta invariato il termine previsto per le miscele ad uso industriale: 1 gennaio 2024.

Leggi cos’è la notifica UFI.

MOCA: la sicurezza nella filiera alimentare.

È innegabile che il tema della sicurezza alimentare sia sempre più presente e sotto la lente di ingrandimento del consumatore e dell’intera filiera alimentare dall’origine fin sulle nostre tavole e oltre.

La sicurezza non riguarda solamente gli alimenti di per sé, bensì coinvolge tutti quei materiali che con l’alimento sono destinati, per loro uso e funzionalità, a venire in contatto e sono suscettibili di migrare al cibo le sostanze in essi contenute.

Tutta la filiera alimentare, dalla produzione, al trattamento, al confezionamento, al trasporto e alla preparazione dei cibi, viene coinvolta dai MOCA (Materiali e Oggetti destinati a venire a Contatto con gli Alimenti) e dalla relativa disciplina. Ai MOCA, pertanto, si applicano i principi e i criteri di sicurezza previsti per gli alimenti.

Alcuni esempi di MOCA: imballaggi in carta, cartone, pellicole, plastiche ma anche pentole, utensili, stoviglie, macchine per la lavorazione degli alimenti a livello industriale ma anche domestico.

La disciplina europea in ambito alimentare è contenuta nel Reg. UE 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

I Moca sono disciplinati dal Reg. UE 1935/2004 che prevede un quadro normativo armonizzato per l’UE e fissa i
principi generali di sicurezza e di inerzia per tutti i MOCA.  Accanto ad esso è in vigore il Reg. UE 2023/2006 sulle Buone Pratiche di Fabbricazione (GMP). Tra le altre cose, entrambi prevedono la responsabilità dell’operatore alimentare e la rintracciabilità.

Il Reg. UE n. 10/2011 descrive le norme sulla composizione dei MOCA di plastica, compresa l’istituzione di un elenco dell’Unione di sostanze autorizzate nella fabbricazione di MOCA di plastica.

Il potenziale trasferimento delle sostanze contenute nei MOCA agli alimenti è legato ad una serie di fattori che dipendono principalmente dalla natura e dalla composizione dei materiali e delle sostanze con i quali i Moca sono prodotti, dalla natura e composizione dei cibi, dalla superficie di contatto, dal tempo e dalla temperatura di contatto tra essi ed il cibo.

I materiali e gli oggetti non devono trasferire ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da costituire un pericolo per la salute umana, comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari o causare un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche (art. 3 del citato Reg. 1935/2004).

 

Novatech Srl offre un servizio di consulenza  e adeguamento alla disciplina sui MOCA: contattaci.

End of waste – La Regione Lombardia fa salve le autorizzazioni in vigore.

La Regione Lombardia prende posizione sull’interpretazione della L. 55/2019 – c.d. decreto sblocca cantieri – il provvedimento che ha posto un serio blocco al settore dell’end of waste, la disciplina della “cessazione della qualifica di rifiuto” (leggi i nostri precedenti articoli qui e qui).

Con Circolare Prot. T1.2019.0030555 del 23/09/2019, la Regione Lombardia adotta l’interpretazione secondo cui con L. 55/2019 il legislatore  “ fa riferimento alla “concessione” di autorizzazioni e non alle autorizzazioni vigenti, né ai prodotti da recupero rifiuti già autorizzati”, facendo salve dal rischio di revoca, pertanto, le imprese già autorizzate o con autorizzazioni in scadenza.

Dal mancato rinnovo o dalla revoca delle autorizzazioni previgenti, deriverebbe un grave danno al sistema di gestione dei rifiuti e una forte penalizzazione dei processi innovativi per il recupero dei rifiuti che contribuiscono, a tutti gli effetti, all’economia circolare.

Leggi la circolare della Regione Lombardia sull’end of waste

Banca dati Fgas: dal 25 settembre comunicazione dei dati da parte delle imprese certificate

Il D.P.R. 146/2018 istituisce la Banca dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati, e stabilisce che dal 25 settembre 2019, le imprese certificate (o le persone, nel caso di imprese non soggette ad obbligo di certificazione) devono comunicare i dati relativi agli interventi di installazione, riparazione, manutenzione, controllo delle perdite e smantellamento svolti su apparecchiature contenenti gas fluorurati.

Devono essere comunicati gli interventi svolti sulle seguenti apparecchiature, a prescindere dalla quantità di FGAS in esse contenute:

  • apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d’aria;
  • pompe di calore fisse;
  • apparecchiature fisse di protezione antincendio;
  • celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero;
  • commutatori elettrici.

La comunicazione va effettuata, via telematica, alla Banca Dati nazionale gestita dalle Camere di commercio via telematica, entro 30 giorni:

A.  dall’installazione delle apparecchiature;
B.  dal primo intervento di controllo delle perdite, manutenzione o riparazione di apparecchiature già installate;
C.  dallo smantellamento delle apparecchiature.

Non è prevista alcuna iscrizione, in quanto le imprese che opereranno sulla Banca Dati sono già iscritte al Registro ed in possesso di certificato.

Per la gestione e la tenuta della Banca dati, le imprese certificate, o nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, le persone fisiche certificate, versano annualmente, entro il mese di novembre, alle Camere di commercio competenti, secondo le procedure e le modalità stabilite dalle stesse, un diritto di segreteria annuale (non legato al numero di comunicazioni) pari a 21,00 €.

A partire dal 25 settembre 2019, l’obbligo di tenuta dei registri dell’apparecchiatura, previsto dal Regolamento 517/2014 sarà quindi rispettato mediante la comunicazione alla Banca dati.

Gli operatori (ovvero i proprietari , o comunque coloro che esercitano un controllo effettivo sulle apparecchiature) non dovranno più presentare la dichiarazione al vecchio portale Fgas (leggi notizia) e avranno, invece, la possibilità di scaricare da un’apposita area riservata i dati relativi agli interventi svolti sulle proprie apparecchiature.

La Banca Dati è raggiungibile dal sito: bancadati.fgas.it

 

Ministero dell’Ambiente: nasce la Direzione generale per l’economia circolare.

Nella nuova organizzazione del Ministero dell’Ambiente è istituita la nuova Direzione generale per l’economia circolare.

Il riassetto del dicastero dell’Ambiente della tutela del territorio e del mare, enfatizza l’importante ruolo del Ministero nel traghettare il Paese verso l’attuazione dei principi dell’economia circolare deferendo a questa nuova Direzione la promozione delle politiche per la transizione ecologica e l’economia circolare, la gestione integrata del ciclo dei rifiuti, i programmi plastic free e rifiuti zero, l’implementazione dei criteri ambientali minimi (Cam), i rifiuti radioattivi e gli Ogm.

Oltre alla competenza sull’economia circolare il nuovo regolamento organizzativo assegna al ministero anche il compito di centro unico di coordinamento e di responsabilità politica per la bonifica dei siti inquinati.

Proprio per questo, è stata istituita con il nuovo regolamento anche la Direzione generale per il risanamento ambientale, che si occuperà della bonifica dei siti inquinati d’interesse nazionale (Sin) e del danno ambientale.

Inoltre, la Direzione clima ed energia assume anche le competenze sull’aria, sulla crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, sulle valutazioni d’impatto ambientale e autorizzazioni integrate ambientali.

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 giugno 2019, n. 97

Regolamento di organizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell’Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione. (GU Serie Generale n.201 del 28-08-2019)

CONAI: rimodulati i contributi su carta, legno e plastica dal 1 gennaio 2020

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