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Ministero dell’Ambiente: nasce la Direzione generale per l’economia circolare.

Nella nuova organizzazione del Ministero dell’Ambiente è istituita la nuova Direzione generale per l’economia circolare.

Il riassetto del dicastero dell’Ambiente della tutela del territorio e del mare, enfatizza l’importante ruolo del Ministero nel traghettare il Paese verso l’attuazione dei principi dell’economia circolare deferendo a questa nuova Direzione la promozione delle politiche per la transizione ecologica e l’economia circolare, la gestione integrata del ciclo dei rifiuti, i programmi plastic free e rifiuti zero, l’implementazione dei criteri ambientali minimi (Cam), i rifiuti radioattivi e gli Ogm.

Oltre alla competenza sull’economia circolare il nuovo regolamento organizzativo assegna al ministero anche il compito di centro unico di coordinamento e di responsabilità politica per la bonifica dei siti inquinati.

Proprio per questo, è stata istituita con il nuovo regolamento anche la Direzione generale per il risanamento ambientale, che si occuperà della bonifica dei siti inquinati d’interesse nazionale (Sin) e del danno ambientale.

Inoltre, la Direzione clima ed energia assume anche le competenze sull’aria, sulla crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, sulle valutazioni d’impatto ambientale e autorizzazioni integrate ambientali.

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 giugno 2019, n. 97

Regolamento di organizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell’Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione. (GU Serie Generale n.201 del 28-08-2019)

CONAI: rimodulati i contributi su carta, legno e plastica dal 1 gennaio 2020

Albo Nazionale Gestori Ambientali: le ultime novità.

Segnaliamo qui di seguito alcune significative novità disciplinate dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali con i seguenti provvedimenti.

Verifiche per l’abilitazione del Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti: Delibera n. 3 e Delibera n. 4 del 25/09/2019

Circolare n. 6 del 10 luglio 2019
Attribuzione codice EER 20 03 07. Integrazione circolare prot. n. 691 del 12 giugno 2013

Circolare n. 7 del 24 luglio 2019
Disponibilità temporanea dei veicoli. Direttive tecnico-operative

Circolare n. 8 del 24 luglio 2019
Iscrizione all’Albo di imprese con disponibilità temporanea dei veicoli

End of waste: un emendamento salverà le autorizzazioni in essere?

Come noto (vedi notizia), il discusso contenuto della L. 55/2019 ha riportato la disciplina della “cessazione della qualifica di rifiuto” (c.d. End of Waste) indietro di circa vent’anni, stabilendo che i criteri per la concessione delle autorizzazioni per il trattamento dei rifiuti – al fine di farli cessare dalla qualifica di rifiuto – siano vincolati ai soli (limitati) casi previsti dal D. M. 5/2/98 escludendo tutte le casistiche che negli ultimi decenni la tecnologia ha sviluppato.

L’effetto più discutibile di questo atteso (ma deludente e contraddittorio) provvedimento è stato di impedire il rinnovo di tutte quelle autorizzazioni che erano state rilasciate negli ultimi anni ad personam ad impianti che avevano – nel pieno spirito dell’economia circolare – adottato metodi (anche innovativi e brevettati) di recupero di rifiuti che sarebbero altrimenti stati avviati a smaltimento.

Quanto sopra, destando anche un dubbio di legittimità rispetto ai principi stabiliti dal legislatore europeo in tema di gerarchia nella gestione dei rifiuti e suscitando l’attivazione di pressoché tutte le categorie economiche affinché il legislatore nazionale provveda quanto prima alle opportune modifiche necessarie per sbloccare il settore e per fare salve le autorizzazioni già in essere ante riforma.

È notizia di questi giorni che nel disegno di legge di recepimento delle direttive europee (Legge di delegazione europea) è presente un emendamento che fa salve le “autorizzazioni End of Waste” precedentemente rilasciate dalle competenti autorità.

Dovrebbe, quindi, trovarsi la clausola di salvezza delle autorizzazioni end of waste in essere compresa la possibilità di rinnovo, nelle more dell’adozione dei decreti di settore sull’EoW e nel rispetto dei criteri generali di cui all’art 184-ter del D. Lgs. n . 152/06.

Tuttavia i tempi di recepimento della direttiva europea sono decisamente dilatati e questo non risolverebbe la vexata quaestio delle autorizzazioni esistenti sull’EoW con l’urgenza che questa richiede.

 

 

 

End of Waste sui prodotti assorbenti: ecco la norma tecnica.

Con D. M. 15/05/2019 n. 62 (G.U. 08/07/2019 n. 158) l’Italia si è dotata della disciplina per il recupero ai fini di cessazione della qualifica di rifiuto dei prodotti assorbenti per la persona (c.d. PAP) ai sensi dell’art. 184-ter, D. Lgs. n. 152/06

Il decreto stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali le plastiche eterogenee a base di poliolefine, il SAP e la cellulosa derivanti dal recupero di rifiuti di prodotti assorbenti per la persona (PAP), cessano di essere qualificati come rifiuto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il decreto si compone di 7 articoli e dei seguenti allegati:

Allegato 1 – Criteri generali ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto.

Allegato 2 – Criteri specifici per le plastiche eterogenee a base di poliolefine ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto.

Allegato 3 – Criteri specifici per il SAP ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto.

Allegato 4 – Criteri specifici per la cellulosa ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto.

Allegato 5 – Scopi specifici per cui sono utilizzabili le plastiche eterogenee a base di poliolefine, il polimero SAP ovvero la cellulosa, ad alto o a basso contenuto di SAP.

Allegato 6 – Dichiarazione di conformità (DDC)

 

Leggi il D. M. 15/05/2019 n. 62 (G.U. 08/07/2019 n. 158)

 

 

MUD – Le sanzioni per la presentazione in mora.

La data ultima per la presentazione del MUD – Modello Unico di dichiarazione ambientale – per l’anno 2019 è scaduta il 22 giugno scorso.

Ricordiamo, che l’eventuale presentazione tardiva, ma comunque entro il termine di 60 giorni dalla scadenza (quindi entro il 21 agosto 2019) comporta l’applicazione di una sanzione in misura ridotta di un importo che varia da € 26,00 a € 160,00.

La presentazione oltre tale termine è invece soggetta alla sanzione da € 2.600,00 a € 15.500,00 (così come prescritto dall’art 258, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006).

L’omissione o presentazione incompleta o inesatta della Comunicazione Veicoli fuori uso viene sanzionata dall’art. 13, c. 7, Dlgs 209/2003 “Chiunque non effettua la comunicazione prevista dall’articolo 11, comma 4, o la effettua in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da 3.000 euro a 18.000 euro”.

 

La mancata, incompleta o inesatta presentazione della Comunicazione  apparecchiature elettriche ed elettroniche dei dati di cui al  D.lgs. 49/2014  è soggetta alle sanzioni di cui all’articolo 38 dello stesso Decreto legislativo che recita “Il produttore che,  entro il termine stabilito dall’articolo 29, comma 2, non effettua l’iscrizione al Registro nazionale o non effettua le comunicazioni delle informazioni ivi previste, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000″

End of Waste – Una disciplina “tampone” per sbloccare le autorizzazioni.

Con L. n. 55/2019 – di conversione del D.L. n. 32/2019, c.d. “Sblocca cantieri” – il Ministero dell’Ambiente punta a tamponare alla situazione di paralisi nel settore dei c.d. “End of waste“(EoW): i materiali secondari derivanti da attività di recupero di rifiuti. Lo fa, però, in maniera ancora parziale, ovvero, richiamando i criteri generali previsti dalla disciplina sul recupero semplificato di rifiuti (D. M. n . 5/2/98) e richiamando la necessità di ulteriori decreti ministeriali che disciplineranno per ciascuna tipologia di rifiuti i criteri specifici per la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto.

Con questo decreto viene riscritto il comma 3 all’art 184 sulla cessazione della qualifica di rifiuti del D. Lgs. n. 152/2016.

Il blocco era dovuto ad una sentenza del Consiglio di Stato (del 28/02/2015 n. 1229/2018) che aveva inibito la possibilità per gli impianti di trattare i rifiuti ottenendo EoW, in attesa dell’emanazione di decreti specifici per ciascun settore di riferimento e senza dare la possibilità di autorizzazioni “caso per caso” ai singoli impianti dalle autorità competenti.

Fino ad oggi, quindi, le autorità potevano rilasciare autorizzazioni al trattamento di EoW esclusivamente con riferimento ai materiali per i quali è stata emanata una disciplina specifica.

Attualmente sono disponibili tre regolamenti europei in materia di EoW, direttamente applicabili in tutti gli Stati membri,  riguardanti i rottami metallici (Regolamento n. 333/2011), di vetro (Regolamento n. 1179/2012) e di rame (Regolamento n. 715/2013).

L’Italia ha adottato due decreti ministeriali sulla disciplina dell’ EoW, riferiti al CSS “Combustibile solido secondario” (DM 14 febbraio 2013, n. 22) e al conglomerato bituminoso (DM 28 marzo 2018, n. 69), comunemente noto come “fresato d’asfalto”. Si è, inoltre, in attesa del regolamento sul recupero dei prodotti assorbenti per la persona (Pap).

Com’è noto questo settore è stato fonte di significative polemiche in ambito nazionale in quanto in contrasto con un’esigenza molto sentita nel settore del recupero dei rifiuti e legata ad un importante ambito di attuazione della tanto declamata economia circolare.

 

L. n. 55/2019 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.

Art. 184, comma 3. D. Lgs. n. 152/06

 

 

 

 

Plastica monouso: l’UE contro i prodotti usa e getta.

Continuano le misure introdotte dalla UE destinate alla progressiva riduzione dell’utilizzo della plastica monouso che si inserisce nel più generale concetto della circolarità economica nella gestione dei rifiuti.

L’ultimo provvedimento risale al 5 giugno 2019, direttiva n. 2019/904/UE sulla “riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente”.

La Direttiva fa parte della Strategia europea per la plastica nell’economica circolare e dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 3 luglio 2021.

La disciplina europea prevede tutta una serie di misure che spaziano dal divieto di produzione e commercializzazione di diversi prodotti in plastica monouso, alla responsabilità estesa del produttore, al divieto di introduzione sul mercato di prodotti in plastica oxo-degradabile, alla corretta marcatura ambientale dei prodotti, etc.

Secondo la Commissione europea, oltre l’80% dei rifiuti marini è costituito da plastica. I prodotti soggetti a queste misure costituiscono il 70% di tutti i rifiuti marini. A causa della sua lenta decomposizione, la plastica si accumula nei mari, negli oceani e sulle spiagge dell’UE e del mondo. I residui di plastica si trovano in diverse specie animali come tartarughe marine, foche, balene e uccelli, ma anche in molluschi, pesci e crostacei, quindi anche nella catena alimentare dell’uomo.

Direttiva n. 2019/904/UE

Terre e rocce da scavo – pubblicate le Linee guida ISPRA

L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), in collaborazione con il Sistema Nazionale a Rete per la Protezione dell’Ambiente (SNPA), ha pubblicato delle linee guida in materia di terre e rocce da scavo.

Tale documento risulta utile per gli operatori del settore integrando in un unico documento il quadro nazionale complessivo attuale della disciplina sulle terre e rocce. Inoltre, in esso si prendono in considerazione alcuni aspetti rilevanti quali la definizione e i confini della “normale pratica industriale”, la programmazione delle ispezioni da parte degli enti di controllo, l’utilizzo delle terre come sottoprodotti.

 

Leggi le Linee guida in materia di terre e rocce di scavo.

RAEE – Novità derivanti dalla disciplina Europea

Con L. n. 37 del 03/05/2019 sono state recepite nell’ordinamento nazionale le «Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea – Legge europea 2018» .

Nel testo degli artt. da 18 al 21 sono contenute le disposizioni di carattere ambientale; tra queste alcune novità vanno ad incidere sulla disciplina nazionale in materia di RAEE – Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (art. 19).

Le principali modifiche riguardano:

  • Monitoraggio dell’ISPRA sul tasso di raccolta dei RAEE
    L’art. 14 del d.lgs. n. 49/2014 individua gli obiettivi di raccolta differenziata dei RAEE e stabilisce che il monitoraggio sul raggiungimento di tali obiettivi sia effettuato da ISPRA. La nuova previsione normativa prevede che, al fine di consentire ad ISPRA di effettuare il monitoraggio, “i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i terzi che agiscono in loro nome” (cioè i sistemi collettivi) provvedono a comunicare, annualmente e gratuitamente, ad ISPRA le seguenti informazioni:
    – RAEE ricevuti presso i distributori,
    – RAEE ricevuti presso impianti di raccolta e trattamento,
    – RAEE oggetto di raccolta differenziata.
  • Rimborso dei contributi per il finanziamento della gestione dei RAEE
    L’art. 23, comma 3 del d.lgs. n. 49/2014, prevedeva un rimborso a favore dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, del contributo previsto sui RAEE domestici qualora questi venissero avviati a recupero al di fuori dei sistemi collettivi. Tale previsione viene abrogata dall’art 19 della Legge citata.
    Il Ministero dell’ambiente dovrà, invece, prevedere e disciplinare “dei meccanismi o procedure di rimborso dei contributi ai produttori qualora le AEE siano trasferite per l’immissione sul mercato al di fuori del territorio nazionale”.
  • Marcatura delle apparecchiature elettriche ed elettroniche
    In merito alla marcatura delle AEE viene stabilito che, qualora a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto, non sia possibile apporre sull’apparecchiatura il marchio del produttore (come previsto dall’articolo 28 del d.gs. n. 49/2014) e il simbolo (previsto dall’allegato IX del d.gs. n. 49/2014) “gli stessi sono apposti sull’imballaggio, sulle istruzioni per l’uso e sulla garanzia, anche se in formato digitale” dell’AEE stessa.

 

Leggi la LEGGE 3 maggio 2019, n. 37
Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2018. (disposizioni di carattere ambientale artt. 18-21)

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