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Archivio per Categoria In Evidenza

MOCA – Materiali ed oggetti a contatto con gli alimenti: modifiche al regolamento.

Con Reg. 2019/37/UE, recante “Modifica e rettifica del regolamento 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari”, vengono introdotte alcune modifiche nelle sostanze utilizzabili nei materiali e negli oggetti di materia plastica destinati a venire contatto con i prodotti alimentari.

I materiali e gli oggetti conformi alla vecchia versione del Reg. 10/2011 potranno continuare ad essere immessi sul mercato fino al 31/01/2020 ed essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte.

 

Regolamento 2019/37/UE

 

Albo Nazionale Gestori Ambientali: nuova delibera sui compiti e responsabilità del Responsabile Tecnico.

Il Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha emanato una Delibera contenente le disposizioni di dettaglio relative a compiti e responsabilità del Responsabile Tecnico.

Il provvedimento specifica, per ogni categoria di iscrizione, il ruolo e le attività che deve rivestire il Responsabile Tecnico all’interno delle imprese presso le quali riveste tale incarico.

 

Delibera n. 1 del 23 gennaio 2019
La delibera n. 1 del 23 gennaio 2019 dispone nel dettaglio i compiti e le responsabilità del Responsabile tecnico.

F-gas: estensione del campo di applicazione e nuovi obblighi per gli operatori.

Il 9 gennaio 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.R. n. 146 del 16 novembre 2018, che attua il Regolamento UE 517/2014 sui gas fluorati ad effetto serra e abroga il Regolamento UE 842/2006 e il precedente D.P.R n.43 del 27/01/2012.
L’articolo 15 del D.P.R conferma l’obbligo di iscrizione al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate (già previsto dal precedente D.P.R. 43/2012), per imprese e persone che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione e smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorurati nonché di controllo e recupero dei gas.
Il Registro è gestito dalle Camere di commercio capoluogo di regione e di provincia autonoma ed è suddiviso nelle seguenti sezioni:
a) Sezione degli organismi di certificazione, degli organismi di valutazione della conformità e degli organismi di attestazione;
b) Sezione delle persone fisiche e delle imprese non soggette all’obbligo di certificazione;
c) Sezione delle persone fisiche e delle imprese certificate;
d) Sezione delle persone fisiche che hanno ottenuto l’attestato;
e) Sezione delle persone fisiche con deroghe transitorie o esenzioni all’obbligo di certificazione;
f) Sezione delle persone fisiche e delle imprese certificate in un altro Stato membro che hanno trasmesso copia del proprio certificato.
Rispetto a quanto previsto dal D.P.R. 43/2012 vengono introdotte alcune sostanziali novità tra le quali:
a. Ampliamento dell’ambito di applicazione con riferimento alle apparecchiature e alle attività per le quali è richiesta l’iscrizione, a seguito dell’attuazione dei nuovi regolamenti di esecuzione 2067/2015/CE e 2066/2015/CE relativi rispettivamente alla refrigerazione e ai commutatori.
b. Ampliamento dell’ambito di applicazione con riferimento ai soggetti tenuti all’iscrizione e alla certificazione (artt. 7, 8 e 9) nonché a quelli tenuti solo all’iscrizione (art. 10).

I certificati e gli attestati emessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 842/2006, restano validi nel rispetto dei requisiti e delle condizioni in applicazione dei quali sono stati originariamente rilasciati.
Tutte le persone fisiche e le imprese che, alla data di entrata in vigore del decreto, risultano iscritte al Registro telematico nazionale, devono conseguire i pertinenti certificati entro il termine di 8 mesi dall’entrata in vigore del decreto (24 settembre 2019); analoga scadenza vale per i nuovi iscritti.

Il mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza dell’iscrizione della persona fisica e dell’impresa dal Registro telematico nazionale, previa notifica.

 

GU Serie Generale n. 7 del 09-01-2019

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 novembre 2018, n. 146

Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006.

Link al sito di F-Gas

 

CONAI: pubblicati i moduli per i commercianti di imballaggi vuoti

Come annunciato da CONAI (leggi notizia e notizia) sono stati pubblicati, a valere dal 1 gennaio 2019, i moduli per le dichiarazioni relative alle nuove procedure previste per le cessioni tra produttori e/o commercianti di imballaggi vuoti e per i “piccoli commercianti” di imballaggi vuoti (disponibili anche nel sito delle dichiarazioni online).

I nuovi moduli fanno riferimento alle modifiche statutarie e consortili introdotte da CONAI, a seguito delle quali è stata modificata la definizione di “prima cessione” e quindi il commerciante di imballaggi vuoti è stato equiparato all’ultimo produttore di imballaggi ed è tenuto agli stessi adempimenti.

Fa eccezione l’ipotesi del “piccolo commerciante” di imballaggi vuoti, che può continuare ad operare come prima, previo invio della autodichiarazione di cui al modulo 6.24

Modulo 6.23 Attestazione di “cessione tra produttori e/o commercianti di imballaggi vuoti”

Modulo 6.24 Dichiarazione di “piccolo commerciante” di imballaggi vuoti

Modulo 6.25 Attribuzione fascia contributiva per casi particolari di imballaggi in plastica

Modulo 6.26 Procedura semplificata per flussi di imballaggi/materiali di imballaggi in plastica rientranti in differenti fasce contributive

Impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti: obbligo predisposizione piano di emergenza.

Con il c.d. “decreto sicurezza” (convertito in L. n. 132/2018, art. 26-bis) è stato introdotto,  per gli impianti di lavorazione e di stoccaggio dei rifiuti, l’obbligo di predisporre un piano di emergenza interno.

La nuova disposizione prevede che i gestori degli impianti, esistenti e nuovi, di “stoccaggio e lavorazione” dei rifiuti hanno l’obbligo di predisporre un piano di emergenza interna allo scopo di:
«a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l’ambiente e per i beni; 
b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti; 
c) informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti; 
d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente rilevante.»

Il gestore dell’impianto, previa consultazione del personale (compreso quello delle ditte subappaltatrici a lungo termine), deve provvedere a riesaminare, sperimentare e, se necessario, ad aggiornare il piano ad «intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni».

Per gli impianti esistenti il piano di emergenza deve essere predisposto entro il 5 marzo 2019.

 

GU Serie Generale n.281 del 03-12-2018

LEGGE 1 dicembre 2018, n. 132

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche’ misure per la funzionalita’ del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

Albo Nazionale Gestori Ambientali: ultimi provvedimenti.

Si riportano qui di seguito i riferimenti degli ultimi chiarimenti (Delibere e Circolari) pubblicati dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali:

Circolare n. 153 del 07 dicembre 2018
Calcolo dei requisiti minimi per l’iscrizione nella categoria 1, sottocategoria di cui alla Tab. D6

Circolare n. 152 del 07 dicembre 2018
Chiarimenti sul Responsabile Tecnico della categoria 10

Delibera n. 7 del 21 novembre 2018
La delibera n. 7 del 21 novembre 2018 modifica la deliberazione n. 2 del 20 luglio 2009 con la quale venivano disciplinati i criteri ed i requisiti per l’iscrizione all’Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell’attività di gestione dei centri di raccolta.

SISTRI addio: dal 1 gennaio 2019 abolito il sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti.

E’ ufficiale: con Decreto Legge n. 135 del 14 dicembre 2018, articolo 6, recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione” è stato soppresso il sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti, meglio noto come SISTRI.

Il provvedimento, che era stato preannunciato dal Ministro dell’Ambiente Sergio Costa nei giorni scorsi, prevede:

  • la soppressione del SISTRI dal 1 gennaio 2019;
  • il venire meno dell’obbligo di pagamento dei diritti annuali di iscrizione;
  • la previsione di un futuro sistema di tracciabilità gestito direttamente del Ministero dell’Ambiente;
  • il ripristino delle versioni degli articoli del D. Lgs. n. 152/06 (Testo Unico Ambientale) antecedenti al SISTRI;
  • l’obbligo per i soggetti di garantire la tracciabilità dei rifiuti attraverso le scritture tradizionali: registro di carico-scarico rifiuti e formulari di trasporto e MUD

 

Leggi l’art. 6 del D.L. n. 135 del 14 dicembre 2018.

 

VerpackG: nuove regole per l’esportazione di merce imballata in Germania.

Il 1° GENNAIO 2019 entrerà in vigore in Germania la nuova legge sugli imballaggi VerpackG che andrà a sostituire l’attuale ordinanza sugli imballaggi (VerpackV) apportando cambiamenti significativi, orientati al conseguimento di una sempre maggiore trasparenza, controllo e responsabilità da parte del produttore nei confronti dell’imballaggio commercializzato.

La legge si rivolge a tutti coloro che per primi immettono sul mercato tedesco merci imballate destinate all’uso e consumo da parte del consumatore finale privato o alla loro commercializzazione.

Tutti gli operatori che effettuano delle esportazioni nel mercato tedesco di prodotti imballati saranno investiti a partire dal 1 gennaio 2019 da importanti adempimenti legati alla gestione del contributo ambientale per il riciclo degli imballaggi immessi nel territorio tedesco.

Non si può dire che si tratti di novità vere e proprie in quanto, già dal 2009, la Germania prevede l’obbligo di iscrizione ad un sistema “duale” per il riciclo degli imballaggi immessi sul territorio da parte di tutti gli operatori; tuttavia, dal prossimo 1 gennaio sono previste misure sanzionatorie estremamente pesanti (sanzioni forfetarie di € 100.000) e persino il divieto di commercializzazione in Germania per gli operatori che non ottemperino a tali obblighi.

I SOGGETTI COINVOLTI

Qualsiasi operatore che esporta in Germania (anche occasionalmente) merce imballata immettendo per primo sul mercato i prodotti (compreso l’e-commerce).

LE TIPOLOGIE DI IMBALLAGGI ASSOGGETTATI

Oggetto dell’obbligo di dichiarazione e pagamento sono i seguenti imballaggi:

  • imballaggi da vendita (imballaggi primari secondo la terminologia CONAI): sono quelli destinati ad essere smaltiti dal consumatore finale; sono assimilati a questi anche quelli secondari o terziari che vengano analogamente smaltiti presso esercizi commerciali (ristoranti, negozi ove vengono consumati i beni)
  • imballaggi di servizio: imballaggi destinati ad essere riempiti nel punto vendita (es. coppette, bicchieri, piattini da asporto cibo, sacchetti per frutta, verdura, pane)
  • sovraimballaggi o imballaggi secondari (contenenti più unità singole di vendita)

Sono esclusi invece i c.d. imballaggi da trasporto; questi devono essere dichiarati dall’importatore tedesco.

Fanno eccezione gli imballaggi da trasporto utilizzati nelle spedizioni online a domicilio, i quali rientrano quindi nel campo di applicazione.

GLI OBBLIGHI

L’operatore italiano che intende esportare merce imballata sul territorio tedesco deve quindi:

  • Stipulare un contratto finalizzato al recupero degli imballaggi che si prevedono di introdurre in Germania con una delle società “duali” attualmente presenti nel mercato tedesco (ognuna applica condizioni e prezzi propri essendo un mercato libero)
  • Iscriversi al portale LUCID (gratuita)
  • Inserire le stime degli imballaggi che si prevedono di introdurre nel territorio tedesco nell’anno successivo
  • Effettuare le dichiarazioni periodiche degli imballaggi immessi (con riallineamento rispetto ai quantitativi presunti precedentemente dichiarati)

IL PORTALE DI REGISTRAZIONE

Il portale per la registrazione obbligatoria degli operatori è chiamato LUCID (www.verpackungsregister.org).

Attualmente è solo in lingua tedesca, salvo la pagina per la registrazione che è tradotta anche in inglese per consentire a tutti di effettuare autonomamente la registrazione (https://lucid.verpackungsregister.org/ )

La registrazione deve essere effettuata da una postazione di proprietà del soggetto che si sta iscrivendo e non può, pertanto, essere delegata a terzi (il sistema è in grado di leggere l’indirizzo di connessione e bloccare l’accesso a soggetti terzi).

All’interno del portale andranno inseriti:

  • dati anagrafici del soggetto che si iscrive;
  • nome commerciale dei prodotti esportati (marchio);
  • le stime degli imballaggi che si intendono esportare in Germania nell’anno successivo (le stesse per le quali si saranno stipulati i contratti con le società duali);
  • dichiarazioni periodiche degli imballaggi immessi (gli stessi data andranno comunicati anche alla società duale con la quale si è stipulato un contratto; si parla quindi di doppia dichiarazione).

 

L’ENTE DI CONTROLLO E LE SANZIONI

L’ente di riferimento ed organo di controllo è la Zentrale Stelle Verpackungsregister  (Organo centrale del registro degli imballaggi). (www.verpackungsregister.org).

Le sanzioni previste sono:

–  in caso di mancata registrazione all’Organo centrale del registro degli imballaggi o di registrazione non conforme agli obblighi di legge, è previsto il pagamento di una somma di denaro per un massimo di € 100.000 per singolo caso, nonché il divieto di commercializzazione dell’imballaggio su tutto il territorio tedesco;
· in caso di mancata partecipazione ad un sistema di raccolta o ad una soluzione settoriale, oltre ad una sanzione di fino a € 200.000 per singolo caso, è previsto anche il divieto di commercializzazione dell’imballaggio su tutto il territorio tedesco;
· in caso di mancata comunicazione dei dati relativi agli imballaggi o di comunicazione non conforme alla normativa, è previsto il pagamento di una somma di denaro di fino a € 10.000 per singolo caso

LA SANATORIA PER IL 2018

Gli operatori che non hanno ancora stipulato un contratto con una società duale (ricordiamo che l’obbligo esiste dal 2009), possono sanare la loro posizione solo per l’anno 2018 (il pregresso non è sanabile) stipulando con una delle società duali un contratto retroattivo e mettendosi così al riparo da sanzioni.

 

LE SOCIETÀ DUALI

I “sistemi duali” sono società private che operano sul territorio nazionale e che garantiscono un servizio di raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio.

Si chiama “sistema duale” perché complementare al sistema di raccolta dei rifiuti urbani prodotti a livello domestico.

Attualmente sono presenti in Germania 9 società duali, che offrono condizioni contrattuali diverse tra di loro e si differenziano per il prezzo dello smaltimento dei singoli materiali.

In allegato l’elenco delle società duali attualmente presente sul mercato tedesco.

 

ASSISTENZA ALLE PRATICHE

La Camera di Commercio Italo-Germanica mette a disposizione, attraverso la propria società di servizi DE International Italia, un servizio di consulenza ed assistenza per gli operatori che devono affrontare gli adempimenti obbligatori prescritti dalla VerpackG comprensivo anche delle trattative contrattuali con le società duali e dell’assistenza a tutti gli adempimenti per la registrazione e successive dichiarazioni periodiche.

Contatti: www.ahk-italien.it

 

In alternativa, è possibile contattare la sede di Berlino della Camera di Commercio Italiana per la Germania (Desk Imballaggi), che offre alle aziende italiane un servizio gratuito e in italiano per le aziende che esportatrici in Germania di prodotti  imballati.

Contatti:

Address: Hiroshimastrasse 1 – 10785 Berlin
Tel. Office: +49 (0) 30 24 31 04 25
Fax: +49 (0) 30 24 31 04 11

imballaggi@itkam.org
www.itkam.org

Fanghi in agricoltura: limiti più severi nella legge di conversione.

Il c.d. “decreto Genova” è legge: con L. 16/11/2018 n. 230, è avvenuta la conversione del  D.L. n. 190/2018 che, oltre a prevedere misure straordinarie e urgenti per la città di Genova conseguenti al crollo del “ponte Morandi”, aveva introdotto delle misure volte a dirimere l’impasse creatasi nel settore dello spandimento dei fanghi in agricoltura a seguito di una discussa sentenza della Corte Suprema, come già riportato in nostro precedente articolo.

Ora, in sede di conversione in legge del decreto, le misure individuate vengono sostanzialmente validate ma, con un emendamento nel testo, vengono introdotti limiti più restrittivi con riferimento ad alcuni inquinanti (IPA – idrocarburi policiclici aromatici, diossine, PCB – policlorobifenili, toluene, selenio, berillio, arsenico, cromo totale, cromo VI).

Leggi il testo della L. n. 230/2018, 

 

 

Rottamazione di veicoli commerciali inquinanti: in Veneto contributi a fondo perduto per le PMI.

La Regione del Veneto ha approvato un bando  (DGR n. 1419 del 2 ottobre 2018, pubblicata il 12 ottobre 2018) per la concessione di contributi, per le annualità 2018/2019, per la rottamazione di veicoli commerciali inquinanti e sostituzione con veicoli commerciali a basso impatto ambientale di nuova immatricolazione.

 

Imprese destinatarie:
• le imprese classificate come micro, piccole e medie imprese aventi sede operativa in Veneto ed in regola con i contributi previdenziali, assistenziali (sono esclusi: i trasportatori conto terzi, i settori agricoltura, silvicoltura e pesca.)
• le imprese proprietarie di un autoveicolo per il trasporto in conto proprio di categoria N1 – N2 da destinare alla rottamazione appartenente a una delle seguenti categorie ambientali:
– euro 0 diesel
– euro 1 diesel
– euro 2 diesel
– euro 3 diesel

 

Veicoli ammissibili
il finanziamento riguarda la sostituzione del veicolo rottamato, avente le caratteristiche stabile dal bando, con un autoveicolo di nuova immatricolazione di categoria N1 – N2:
– elettrico puro
– Ibrido (full hybrid o hybrid plus in)
– metano (mono e bifuel)
– GPL (mono e bifuel)
di classe ambientale euro 6 ad esclusione dei veicoli ad alimentazione “elettrico puro”.

Sono esclusi i veicoli acquistati in leasing.

 

Date per la partecipazione al bando.

Il Bando si articolerà in due fasi:
• la prima prevede l’acquisto di mezzi entro il 31 dicembre 2018 e termine per la presentazione delle domande entro l’11 novembre 2018
• la seconda prevede l’acquisto di mezzi entro il 31 maggio 2019 e termine per la presentazione delle domande entro il 28 febbraio 2019 

 

L’agevolazione

Contributo a fondo perduto per la sostituzione di un solo veicolo, attribuito in base a massa e categoria, secondo questa tabella:

 

Regime: Il regime applicato è de minimis con possibilità di cumulo, nel rispetto dei limiti previsti dai regolamenti comunitari.

Presentazione e valutazione della domanda
Dal 12 ottobre 2018 al 28 febbraio 2019, secondo le due fasi descritte in precedenza. Ammessa una sola domanda per ciascuna impresa.
Trasmissione esclusivamente via PEC all’indirizzo ambiente@pec.regione.veneto.it
oggetto della mail: “bando veicoli commerciali 2018 – Tutela Atmosferica”.

Priorità: fermo restando l’ordine cronologico, priorità per micro imprese, successivamente piccole imprese e infine medie imprese. Dopo ogni 3 veicoli di micro imprese verranno inseriti uno di piccole imprese e uno di medie imprese.

La graduatoria resterà valida per 3 anni e potrà essere rifinanziata.

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