È stata pubblicata sul BUR Veneto n. 129 del 21 dicembre 2018 la nuova modulistica per la presentazione dell’istanza di AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) di competenza regionale di cui all’art. 29-ter del D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 s.m.i. in sostituzione di quella approvata con DGR 668/2007.
Alle imprese che acquistano
– prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica, o
– imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 (“Imballaggi – Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione – Schema di prova e criteri di valutazione per l’accettazione finale degli imballaggi”) o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell’alluminio,
viene riconosciuto, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, un credito d’imposta nella misura del 36 % delle spese sostenute e documentate per tali acquisti.
Il credito d’imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di 20.000 euro per ciascun beneficiario nel limite massimo complessivo di un milione di euro annui per gli anni 2020 e 2021.
Con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono definiti:
– i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa, europea e nazionale;
– i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta.
Dal 1 gennaio 2019 ai fini dell’obbligo di gestione dei PFU, un quantitativo di pneumatici pari in peso a cento equivale ad un quantitativo di pneumatici fuori uso pari in peso a novantacinque
(introdotto il comma 1 all’articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
Inoltre, I produttori e gli importatori di pneumatici o le loro eventuali forme associate devono utilizzare, nei due esercizi successivi, gli avanzi di gestione derivanti dal contributo ambientale per la gestione di pneumatici fuori uso, anche qualora siano stati fatti oggetto di specifico accordo di programma, protocollo d’intesa o accordo comunque denominato, ovvero per la riduzione del contributo ambientale.
(introdotto il comma 3-bis all’articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
Introdotto nel testo unico ambientale, l’ articolo 226-quater, titolato “Plastiche monouso”.
“1. Ai fini di prevenire la produzione di rifiuti da prodotti di plastica monouso e di quella dei materiali di origine fossile, nonché di prevenire l’abbandono e di favorire la loro raccolta differenziata e il relativo riciclaggio di materia, nonché di facilitare e promuovere l’utilizzo di beni di consumo ecocompatibili coerentemente con gli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione europea “Strategia europea per la plastica nell’economia circolare”, COM(2018) 28 definitivo, i produttori, su base volontaria e in via sperimentale dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2023:
2. Per le finalità e gli obiettivi di cui al comma 1 i produttori promuovono:
3. Le informazioni di cui alla lettera d) del comma 2 riguardano in particolare:
4. Al fine di realizzare attività di studio e verifica tecnica e monitoraggio da parte dei competenti istituti di ricerca, è istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con una dotazione di euro 100.000 a decorrere dall’anno 2019. Con successivo decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le specifiche modalità di utilizzazione del Fondo.”
Con Reg. 2019/37/UE, recante “Modifica e rettifica del regolamento 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari”, vengono introdotte alcune modifiche nelle sostanze utilizzabili nei materiali e negli oggetti di materia plastica destinati a venire contatto con i prodotti alimentari.
I materiali e gli oggetti conformi alla vecchia versione del Reg. 10/2011 potranno continuare ad essere immessi sul mercato fino al 31/01/2020 ed essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte.
Il Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha emanato una Delibera contenente le disposizioni di dettaglio relative a compiti e responsabilità del Responsabile Tecnico.
Il provvedimento specifica, per ogni categoria di iscrizione, il ruolo e le attività che deve rivestire il Responsabile Tecnico all’interno delle imprese presso le quali riveste tale incarico.
Delibera n. 1 del 23 gennaio 2019
La delibera n. 1 del 23 gennaio 2019 dispone nel dettaglio i compiti e le responsabilità del Responsabile tecnico.
I certificati e gli attestati emessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 842/2006, restano validi nel rispetto dei requisiti e delle condizioni in applicazione dei quali sono stati originariamente rilasciati.
Tutte le persone fisiche e le imprese che, alla data di entrata in vigore del decreto, risultano iscritte al Registro telematico nazionale, devono conseguire i pertinenti certificati entro il termine di 8 mesi dall’entrata in vigore del decreto (24 settembre 2019); analoga scadenza vale per i nuovi iscritti.
GU Serie Generale n. 7 del 09-01-2019
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 novembre 2018, n. 146
Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006.
Link al sito di F-Gas
Come annunciato da CONAI (leggi notizia e notizia) sono stati pubblicati, a valere dal 1 gennaio 2019, i moduli per le dichiarazioni relative alle nuove procedure previste per le cessioni tra produttori e/o commercianti di imballaggi vuoti e per i “piccoli commercianti” di imballaggi vuoti (disponibili anche nel sito delle dichiarazioni online).
I nuovi moduli fanno riferimento alle modifiche statutarie e consortili introdotte da CONAI, a seguito delle quali è stata modificata la definizione di “prima cessione” e quindi il commerciante di imballaggi vuoti è stato equiparato all’ultimo produttore di imballaggi ed è tenuto agli stessi adempimenti.
Fa eccezione l’ipotesi del “piccolo commerciante” di imballaggi vuoti, che può continuare ad operare come prima, previo invio della autodichiarazione di cui al modulo 6.24
Modulo 6.23 Attestazione di “cessione tra produttori e/o commercianti di imballaggi vuoti”
Modulo 6.24 Dichiarazione di “piccolo commerciante” di imballaggi vuoti
Modulo 6.25 Attribuzione fascia contributiva per casi particolari di imballaggi in plastica
La nuova disposizione prevede che i gestori degli impianti, esistenti e nuovi, di “stoccaggio e lavorazione” dei rifiuti hanno l’obbligo di predisporre un piano di emergenza interna allo scopo di:
«a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l’ambiente e per i beni;
b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
c) informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente rilevante.»
Il gestore dell’impianto, previa consultazione del personale (compreso quello delle ditte subappaltatrici a lungo termine), deve provvedere a riesaminare, sperimentare e, se necessario, ad aggiornare il piano ad «intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni».
Per gli impianti esistenti il piano di emergenza deve essere predisposto entro il 5 marzo 2019.
GU Serie Generale n.281 del 03-12-2018
LEGGE 1 dicembre 2018, n. 132
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche’ misure per la funzionalita’ del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.
Si riportano qui di seguito i riferimenti degli ultimi chiarimenti (Delibere e Circolari) pubblicati dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali:
Circolare n. 153 del 07 dicembre 2018
Calcolo dei requisiti minimi per l’iscrizione nella categoria 1, sottocategoria di cui alla Tab. D6
Circolare n. 152 del 07 dicembre 2018
Chiarimenti sul Responsabile Tecnico della categoria 10
Delibera n. 7 del 21 novembre 2018
La delibera n. 7 del 21 novembre 2018 modifica la deliberazione n. 2 del 20 luglio 2009 con la quale venivano disciplinati i criteri ed i requisiti per l’iscrizione all’Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell’attività di gestione dei centri di raccolta.
E’ ufficiale: con Decreto Legge n. 135 del 14 dicembre 2018, articolo 6, recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione” è stato soppresso il sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti, meglio noto come SISTRI.
Il provvedimento, che era stato preannunciato dal Ministro dell’Ambiente Sergio Costa nei giorni scorsi, prevede:
Leggi l’art. 6 del D.L. n. 135 del 14 dicembre 2018.
Il 1° GENNAIO 2019 entrerà in vigore in Germania la nuova legge sugli imballaggi VerpackG che andrà a sostituire l’attuale ordinanza sugli imballaggi (VerpackV) apportando cambiamenti significativi, orientati al conseguimento di una sempre maggiore trasparenza, controllo e responsabilità da parte del produttore nei confronti dell’imballaggio commercializzato.
La legge si rivolge a tutti coloro che per primi immettono sul mercato tedesco merci imballate destinate all’uso e consumo da parte del consumatore finale privato o alla loro commercializzazione.
Tutti gli operatori che effettuano delle esportazioni nel mercato tedesco di prodotti imballati saranno investiti a partire dal 1 gennaio 2019 da importanti adempimenti legati alla gestione del contributo ambientale per il riciclo degli imballaggi immessi nel territorio tedesco.
Non si può dire che si tratti di novità vere e proprie in quanto, già dal 2009, la Germania prevede l’obbligo di iscrizione ad un sistema “duale” per il riciclo degli imballaggi immessi sul territorio da parte di tutti gli operatori; tuttavia, dal prossimo 1 gennaio sono previste misure sanzionatorie estremamente pesanti (sanzioni forfetarie di € 100.000) e persino il divieto di commercializzazione in Germania per gli operatori che non ottemperino a tali obblighi.
I SOGGETTI COINVOLTI
Qualsiasi operatore che esporta in Germania (anche occasionalmente) merce imballata immettendo per primo sul mercato i prodotti (compreso l’e-commerce).
LE TIPOLOGIE DI IMBALLAGGI ASSOGGETTATI
Oggetto dell’obbligo di dichiarazione e pagamento sono i seguenti imballaggi:
Sono esclusi invece i c.d. imballaggi da trasporto; questi devono essere dichiarati dall’importatore tedesco.
Fanno eccezione gli imballaggi da trasporto utilizzati nelle spedizioni online a domicilio, i quali rientrano quindi nel campo di applicazione.
GLI OBBLIGHI
L’operatore italiano che intende esportare merce imballata sul territorio tedesco deve quindi:
IL PORTALE DI REGISTRAZIONE
Il portale per la registrazione obbligatoria degli operatori è chiamato LUCID (www.verpackungsregister.org).
Attualmente è solo in lingua tedesca, salvo la pagina per la registrazione che è tradotta anche in inglese per consentire a tutti di effettuare autonomamente la registrazione (https://lucid.verpackungsregister.org/ )
La registrazione deve essere effettuata da una postazione di proprietà del soggetto che si sta iscrivendo e non può, pertanto, essere delegata a terzi (il sistema è in grado di leggere l’indirizzo di connessione e bloccare l’accesso a soggetti terzi).
All’interno del portale andranno inseriti:
L’ENTE DI CONTROLLO E LE SANZIONI
L’ente di riferimento ed organo di controllo è la Zentrale Stelle Verpackungsregister (Organo centrale del registro degli imballaggi). (www.verpackungsregister.org).
Le sanzioni previste sono:
– in caso di mancata registrazione all’Organo centrale del registro degli imballaggi o di registrazione non conforme agli obblighi di legge, è previsto il pagamento di una somma di denaro per un massimo di € 100.000 per singolo caso, nonché il divieto di commercializzazione dell’imballaggio su tutto il territorio tedesco;
· in caso di mancata partecipazione ad un sistema di raccolta o ad una soluzione settoriale, oltre ad una sanzione di fino a € 200.000 per singolo caso, è previsto anche il divieto di commercializzazione dell’imballaggio su tutto il territorio tedesco;
· in caso di mancata comunicazione dei dati relativi agli imballaggi o di comunicazione non conforme alla normativa, è previsto il pagamento di una somma di denaro di fino a € 10.000 per singolo caso
LA SANATORIA PER IL 2018
Gli operatori che non hanno ancora stipulato un contratto con una società duale (ricordiamo che l’obbligo esiste dal 2009), possono sanare la loro posizione solo per l’anno 2018 (il pregresso non è sanabile) stipulando con una delle società duali un contratto retroattivo e mettendosi così al riparo da sanzioni.
LE SOCIETÀ DUALI
I “sistemi duali” sono società private che operano sul territorio nazionale e che garantiscono un servizio di raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio.
Si chiama “sistema duale” perché complementare al sistema di raccolta dei rifiuti urbani prodotti a livello domestico.
Attualmente sono presenti in Germania 9 società duali, che offrono condizioni contrattuali diverse tra di loro e si differenziano per il prezzo dello smaltimento dei singoli materiali.
In allegato l’elenco delle società duali attualmente presente sul mercato tedesco.
ASSISTENZA ALLE PRATICHE
La Camera di Commercio Italo-Germanica mette a disposizione, attraverso la propria società di servizi DE International Italia, un servizio di consulenza ed assistenza per gli operatori che devono affrontare gli adempimenti obbligatori prescritti dalla VerpackG comprensivo anche delle trattative contrattuali con le società duali e dell’assistenza a tutti gli adempimenti per la registrazione e successive dichiarazioni periodiche.
Contatti: www.ahk-italien.it
In alternativa, è possibile contattare la sede di Berlino della Camera di Commercio Italiana per la Germania (Desk Imballaggi), che offre alle aziende italiane un servizio gratuito e in italiano per le aziende che esportatrici in Germania di prodotti imballati.
Contatti:
Address: Hiroshimastrasse 1 – 10785 Berlin
Tel. Office: +49 (0) 30 24 31 04 25
Fax: +49 (0) 30 24 31 04 11
imballaggi@itkam.org
www.itkam.org