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CONAI: tutte le novità per il 2019.

Come già preannunciato negli ultimi mesi sono numerose le novità che coinvolgono le aziende in tema CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi.

Le evoluzioni nel mondo del riciclo dei rifiuti di imballaggi hanno provocato dei contraccolpi in tutte le filiere e il sistema dei Consorzi – che presiede al ciclo di recupero delle varie tipologie di materiali di imballaggio –  ha dovuto agire di conseguenza con una serie di misure che riepiloghiamo in sintesi qui di seguito.

VARIAZIONI NELLE ALIQUOTE DEL CAC (CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI)

Come già riportato in nostro precedente articolo, a partire dal 1 gennaio 2019, le aliquote relative alle sei tipologie di materiali di imballaggio varieranno nel modo seguente:

  • contributo ambientale su imballaggi in acciaio: diminuzione da € 8,00/ton a € 3,00/ton
  • contributo ambientale su imballaggi in alluminio: diminuzione da € 35,00/ton a € 15,00/ton
  • contributo ambientale su imballaggi in carta e cartone: aumento da € 10,00/ton a € 20,00/ton (si veda anche paragrafo sottostante)
  • contributo ambientale su imballaggi in plastica: aumento medio pari a € 263,00/ton (si veda paragrafo sottostante)
  • contributo ambientale su imballaggi in vetro: aumento da € 13,30/ton a € 24,00/ton

L’aumento avrà effetto anche sulle procedure forfetarie/semplificate per importazione di imballaggi pieni, sempre con decorrenza dal 1° gennaio 2019.

In particolare: – le aliquote da applicare sul valore complessivo delle importazioni (in Euro) passeranno da 0,13 a 0,16% per i prodotti alimentari imballati e da 0,06 a 0,08% per prodotti non alimentari imballati;

Il Contributo mediante il calcolo forfetario sul peso dei soli imballaggi delle merci importate (peso complessivo senza distinzione per materiale) passerà da 52,00 a 64,00 €/ton.

 

DIVERSIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE SULLA CARTA

Per la filiera carta è, inoltre, prevista la diversificazione di contributo sugli “imballaggi poliaccoppiati a prevalenza carta idonei al contenimento di liquidi”, quali ad esempio i contenitori utilizzati per la conservazione di succhi di frutta, latte e conserve, costituiti da carta e plastica o carta e alluminio.

In particolare, a fronte di un contributo ambientale per gli imballaggi in carta pari a 20,00 €/ tonnellata, dal 1° gennaio 2019 verrà applicato anche un contributo aggiuntivo su quelli poliaccoppiati idonei al contenimento di liquidi pari a 20,00 €/tonnellata, per un totale di 40,00 €/tonnellata.

Il contributo diversificato per tali imballaggi è volto a migliorare l’efficacia del processo di valorizzazione attraverso il consolidamento e lo sviluppo delle attività di raccolta e di selezione per un riciclo dedicato. Il progetto è quindi orientato allo sviluppo della raccolta e degli investimenti per le operazioni di selezione e riciclo.

In questa voce sono ricompresi, a titolo esemplificativo, i cosiddetti cartoni per bevande (latte, succhi di frutta) e le stesse tipologie di confezioni per altri prodotti alimentari (sughi, passate, legumi). Sono esclusi, invece, gli articoli di imballaggio per il catering (piatti, bicchieri, vaschette con relativi coperchi).

Si veda il documenti di sintesi sulla diversificazione del contributo ambientale sugli imballaggi in carta.

 

ULTERIORE DIVERSIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE SULLA PLASTICA

Dal 1° gennaio 2019, il nuovo schema contributivo per gli imballaggi in plastica, che conferma anche le agevolazioni già previste per il circuito commercio e industria, sarà il seguente:

  • Fascia A (imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito commercio e industria): 150,00 €/t
  • Fascia B1 (imballaggi da circuito domestico con una filiera di selezione e riciclo efficace e consolidata): 208,00 €/t
  • Fascia B2 (altri imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito domestico): 263,00 €/t
  • Fascia C (imballaggi non selezionabili/riciclabili allo stato delle tecnologie attuali): 369,00 €/t

In allegato l’elenco aggiornato esemplificativo delle tipologie di imballaggi in plastica suddivisi secondo i criteri sopra indicati.

 

NOVITÀ PER COMMERCIANTI DI IMBALLAGGI

Come già annunciato in precedenza, vedi articolo precedente, a partire dal 1 gennaio 2019 verrà spostato il momento in cui si applica il contributo ambientale CONAI (c.d. “prima cessione”) in caso di presenza nella filiera di commercianti di imballaggi vuoti.

La misura – che ha finalità legate alla lotta contro l’evasione dal CAC e tesa ad evitare sperequazioni nell’applicazione dello stesso – comporterà semplificazioni per i commercianti di imballaggi vuoti che potranno richiedere ai fornitori di non applicare il CAC in fattura, ma allo stesso tempo, dovranno farsi carico loro stessi di applicare (in prima cessione) il contributo ai propri clienti utilizzatori/riempitori di imballaggi e di riversarlo a CONAI attraverso le procedure periodiche.

Tutto il sistema si basa su autodichiarazioni che i soggetti dovranno scambiarsi per qualificare la propria natura di “commercianti” o “utilizzatori”.

CONAI non ha ancora pubblicato la modulistica necessaria, che dovrebbe essere resa nota a breve.

Si veda la circolare esplicativa delle novità per i commercianti di imballaggi vuoti.

 

 

Per ogni approfondimento: scriveteci a consulenza@novatech-srl.it

oppure consultate il sito www.conai.org

Fanghi di depurazione: sbloccato lo spandimento in agricoltura.

L’antefatto

Con sentenza della Corte di Cassazione n. 27958/2018 e sentenza del TAR Regione Lombardia n. 1782/2018 si era stabilito che i fanghi da destinare allo spandimento in agricoltura dovessero sottostare ai limiti restrittivi di soglia di contaminazione previsti in tabella I, Allegato V, Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 in materia di bonifiche, con riferimento agli idrocarburi ed ai fenoli (in quanto la disciplina speciale contenuta nel D. L. 99/1992 non prevede indicazioni per tali sostanze).

Questi pronunciamenti avevano determinato da alcuni mesi un blocco nelle attività di spandimento in agricoltura dei fanghi di depurazione dovuto all’applicazione dei limiti previsti per gli idrocarburi e i fenoli dalla sopracitata tabella ai fanghi biologici provenienti dagli impianti di depurazione delle acque reflue urbane. L’applicazione dei limiti previsti dalla disciplina delle bonifiche del suolo ai fanghi ne ha quindi determinato la paralisi della possibilità di spandimento in agricoltura (essendo presenti nei fanghi concentrazioni media di sostanze molto superiori rispetto al suolo).

Ciò ha determinato uno stato di emergenza dovuto all’intasamento degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane e la necessità di ricorrere a misure straordinarie di autorizzazione all’accumulo degli stessi presso gli impianti (si veda ad esempio Decreto Regione Lombardia n. 94 del 7/8/2018).

L’attesto decreto di emergenza

All’interno del cosiddetto “decreto Genova” (afferente le prime misure successive al crollo del c.d. “ponte Morandi”) è stato inserito anche l’atteso provvedimento di temporaneo sblocco dell’attività di spandimento dei fanghi in agricoltura.

In attesa di una organica revisione della disciplina di settore, l’art. 41 del D.L. n. 109 del 28/9/2018 è intervenuto sul tema, precisando quanto segue:

Art. 41.  Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione

1.  Al fine di superare situazioni di criticità nella gestione dei fanghi di depurazione, nelle more di una revisione organica della normativa di settore, continuano a valere, ai fini dell’utilizzo in agricoltura dei fanghi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i limiti dell’Allegato IB del predetto decreto, fatta eccezione per gli idrocarburi (C10-C40), per i quali il limite è: ≤ 1.000 (mg/kg tal quale). Ai fini della presente disposizione, per il parametro idrocarburi C10-C40, il limite di 1000 mg/kg tal quale si intende comunque rispettato se la ricerca dei marker di cancerogenicità fornisce valori inferiori a quelli definiti ai sensi della nota L, contenuta nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, richiamata nella decisione 955/2014/UE della Commissione del 16 dicembre 2008.

Resta comunque aperto il dibattito sulla questione sia per la genericità del termine “idrocarburi totali” che non fa distinzione tra quelli di natura minerale e quelli di origine biologica, tipica dei fanghi sia per il fatto che, in sede di conversione, il decreto potrebbe subire degli emendamenti.

ADR 2019: le principali novità nella versione aggiornata dell’Accordo.

A far data dal 1 gennaio 2019, entrerà in vigore la versione aggiornata dell’Accordo Europeo sul  trasporto di merci pericolose su strada: ADR 2019.

Il testo degli allegati tecnici A e B dell’Accordo viene regolarmente assoggettato a revisione biennale ad opera del gruppo di lavoro per il trasporto delle merci pericolose della Commissione Economica per l’Europa (UNECE).

Le disposizioni aggiornate saranno pienamente operative, dopo il semestre transitorio, a far data dal 1 luglio 2019.

Riportiamo qui di seguito un sintetico riassunto che elenca le novità e le modifiche apportate al testo dell’Accordo.

I nostri consulenti esperti restano a disposizione per ogni approfondimento sui temi del trasporto di merci e rifiuti pericolosi:

tel. 049 893 6673

info@novatech-srl.it

Le principali novità dell’ADR 2019

Capitolo 1.1 Esenzioni

  • Soppressa la sezione 1.1.3.1 b) relativa all’esenzione per il trasporto di merci pericolose contenute in macchinari (viene modificato l’UN 3363 merci pericolose contenute in macchinari/apparati)
  • Modificata l’esenzione per il trasporto di combustibili liquidi (1.1.3.3)

Capitolo 1.2 Definizioni

  • Bombola sovrastampata
  • Cisterna chiusa ermeticamente
  • Materia animale
  • Rivestimento di protezione (per le cisterne)

Capitolo 1.8 Misure di controllo e altre misure di supporto per l’osservanza delle disposizioni di sicurezza

  • Consulente per la sicurezza, obbligo di nomina anche per gli speditori (nomina da effettuarsi entro il 31 dicembre 2022)

Capitolo 1.10 Disposizioni riguardanti la sicurezza

  • Per le merci ad alto rischio l’autorità competente può applicare altre disposizioni di sicurezza per fini diversi da quelli del trasporto

 Capitolo 2.1 Principi generali di classificazione

  • Campioni di materiali energetici ai fini delle prove
  • Classificazione di oggetti come oggetti contenenti merci pericolose n.a.s., nuovi numeri ONU appartenenti alle classi di pericolo della merce pericolosa contenuta

Capitolo 2.2 Disposizioni particolari per le diverse classi

  • Classe 8: Materie corrosive
    -Modificati i criteri di classificazione delle materie corrosive, l’effetto che si deve considerare per determinare se una materia è corrosiva sono le lesioni cutanee irreversibili del tessuto intatto oppure la necrosi visibile attraverso l’epidermide e nel derma, che si verificano dopo l’esposizione alla materia.
    -Per la classificazione delle miscele corrosive viene proposto un approccio a tappe: 1) si hanno i dati sufficienti per classificare la miscela 2) si hanno i dati riguardanti miscele simili 3) metodo di calcolo basato sulla classificazione dei componenti la miscela
  • Classe 9: materie e oggetti pericolosi diversi
    -Pile al litio al litio ibride che contengono sia litio metallico che litio ionico

Capitolo 3.2 Lista delle merci pericolose

  • Nuovi numeri ONU
    UN 3535 solido inorganico tossico infiammabile, n.a.s., classe 6.1, PG I e II
    UN 3536 batterie al litio installate in mezzi di trasporto, classe 9
    UN 3537 oggetti contenenti un gas infiammabile, n.a.s., classe 2
    UN 3538 oggetti contenenti un gas non infiammabile, non tossico,  n.a.s., classe 2
    UN 3539 oggetti contenenti un gas tossico, n.a.s.., classe 2
    UN 3540 oggetti contenenti liquido infiammabile n.a.s., classe 3
    UN 3541 oggetti contenenti solido infiammabile n.a.s., classe 4.1
    UN 3542 oggetti contenenti materia soggette ad accensione spontanea n.a.s., classe 4.2
    UN 3543 oggetti contenenti materia che a contatto con l’acqua, sviluppa dei gas infiammabili n.a.s., classe 4.3
    UN 3544 oggetti contenenti materia comburente n.a.s., classe 5.1
    UN 3545 oggetti contenenti del perossido organico n.a.s., classe 5.2
    UN 3546 oggetti contenenti della materia tossica n.a.s., classe 6.1
    UN 3547 oggetti contenenti della materia corrosiva n.a.s., classe 8
    UN 3548 oggetti contenenti merci pericolose diverse n.a.s., classe 9
  • Numeri ONU modificati
    UN 3363 merci pericolose contenute in macchinari o merci pericolose contenute in apparati (apparecchi)

Capitolo 3.3 Disposizioni speciali applicabili ad alcune materie ed oggetti

 Principali modifiche alle disposizioni speciali:

  • Per UN 1075 gas di petrolio liquefatti sono state inserite la DS 392 sui sistemi di contenimento di gas combustibile e DS 674 sulle prove periodiche di bombole sovrastampate
  • Per l’UN 3166 veicolo alimentato a gas infiammabile …le DS 312, 385 sono state soppresse e sono state sostituite con la 388
  • Per l’UN 3171 veicolo alimentato a batteria o dispositivo alimentato a batteria la DS 240 è state soppressa ed è stata sostituita con la 388
  • Per l’UN 3316 confezioni chimiche o confezioni di pronto soccorso la disposizione speciale 251 viene ampliata
  • Per UN 3363 merci pericolose contenute in macchinari, vengono applicate le DS 301 e 672
  • Per UN 3528, UN 3529, UN 3530 motore a combustione … viene modificata la DS 363 e in parte la 667
  • Per le pile e batterie al litio UN 3090, 3480 vengono modificata le DS 188, 376, 636 e viene aggiunta la 387 relativa alle batterie che contengono sia pile al litio metallico che pile al litio ionico.
  • Per le pile e batterie al litio contenute in dispositivi UN 3091, 3481 oltre alla DS 387 viene aggiunta anche la 670 che riguarda gli equipaggiamenti provenienti da abitazioni.

Capitolo 4.1 Utilizzazione di imballaggi

  • Nuova istruzione d’imballaggio P006 per i numeri ONU da 3537 a 3548
  • Nella P520 relativa ai perossidi organici e alle materie autoreattive sono state aggiunte le disposizioni supplementari PP94 PP95 relative ai campioni energetici
  • Nuova istruzione d’imballaggio P907 per l’UN 3363 merci pericolose contenute in macchinari/apparati
  • Nuove istruzioni d’imballaggio P911 e LP906 per pile e batterie danneggiate o difettose
  • Nuova istruzione d’imballaggio LP03 per i numeri ONU da 3537 a 3548
  • E’ stata modificata la LP902 per l’UN 3268 dispositivi di sicurezza
  • E’ stata modificata la LP904 per pile e batterie danneggiate o difettose ed equipaggiamenti contenenti pile e batterie danneggiare e difettose
  • Nuova istruzione d’imballaggio LP905 per alcune serie di produzione di pile e batterie

Capitolo 5.2 Marcatura ed etichettatura

  • La denominazione ufficiale di trasporto per le merci della classe 1 deve essere ben leggibile e indelebile e deve essere redatta in una o più lingue tra cui una deve essere il francese, il tedesco o l’inglese.
  • Le frecce di orientamento devono essere applicate anche su macchie o apparecchi contenenti merci pericolose liquide, se prescritto che devono essere mantenute in un determinato orientamento

Capitolo 5.3 Placcatura e marcatura

  • Le etichette devono resistere alle intemperie e devono permettere di garantire la presenza della segnalazione durante tutta la durata del trasporto.
  • Le etichette devono essere poste sui quattro lati dei contenitori per trasporto alla rinfusa rigidi, mentre devono essere poste sui due lati lunghi dei contenitori per il trasporto alla rinfusa flessibili.

Capitolo 5.4 Documentazione

  • Quando si applica l’esenzione parziale 1.1.3.6 nel documento di trasporto deve essere indicata la quantità totale e il valore calcolato di merci pericolose per ciascuna categoria di trasporto in conformità alla 1.1.3.6.3 e alla 1.1.3.6.4.

Capitolo 7.1 Disposizioni generali e disposizioni speciali relative alla regolazione della temperatura

  • Inserita nuova sezione “Disposizioni particolari applicabili al trasporto alla rinfusa delle materie autoreattive della classe 4.1, dei perossidi organici della classe 5.2 e delle materie stabilizzate tramite regolazione della temperatura (diverse dalle materie autoreattive o dai perossidi organici)

Capitolo 7.3 Disposizioni relative al trasporto alla rinfusa

  • È aggiunta la nota alla sezione 7.3.3.1 che dice che quando è indicato un codice VC1 o VC2 in colonna 17 è possibile usare anche contenitore rispettivamente BK1 o BK2 se le condizioni indicate al 7.3.3.2 sono soddisfatte.

Capitolo 7.5 Disposizioni relative al carico, allo scarico e alla movimentazione

  • Viene ampliata la nota alla sezione 7.5.7 “Movimentazione e stivaggio” con la citazione di altre fonti dove trovare indicazioni per il corretto stivaggio.
  • Nella sezione 7.5.7.4 viene riportato che, per i contenitori che non comprendono i pezzi d’angolo a norma ISO 1496-1, è necessario verificare la compatibilità dei loro dispositivi con quelli montati sui veicoli.

CONAI: variazioni nei contributi ambientali sugli imballaggi a partire dal 1 gennaio 2019

Il CONAI ha diffuso nel corso dell’estate un comunicato di riepilogo di tutte le modifiche al Contributo Ambientale sugli imballaggi in acciaio, alluminio, carta, plastica, legno e vetro che avranno luogo a partire dal 1 gennaio 2019.

Per alcuni materiali, acciaio e alluminio, il contributo verrà ridotto. Per gli altri, sono stati deliberati degli aumenti che vengono motivati puntualmente nel documento citato.

Si riassumono così le modifiche che avranno effetto dal 1 gennaio 2019:

  • contributo ambientale su imballaggi in acciaio: diminuzione da € 8,00/ton a € 3,00/ton
  • contributo ambientale su imballaggi in alluminio: diminuzione da € 35,00/ton a € 15,00/ton
  • contributo ambientale su imballaggi in carta e cartone: aumento da € 10,00/ton a € 20,00/ton
  • contributo ambientale su imballaggi in plastica: aumento medio pari a € 263,00/ton (verrà specificata in seguito la ripartizione per le tre fasce contributive)
  • contributo ambientale su imballaggi in vetro: aumento da € 13,30/ton a € 24,00/ton

 

Comunicato CONAI su rimodulazione del contributo ambientale sugli imballaggi.

Caratteristica di pericolo HP14 – Nota dell’ ISPRA 8 agosto 2018

L’ISPRA (Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale) ha messo a disposizione una nota esplicativa utile alla corretta attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 – Ecotossico nel processo di classificazione dei rifiuti pericolosi.

La nota da riferimento alla nuova definizione della caratteristica HP14 contenuta nel Reg. UE 2017/997 (leggi la nostra notizia)

Leggi la nota dell’ISPRA “Approccio Metologico per la valutazione della caratteristica di pericolo HP14 ‐ Ecotossico”

 

SISTRI – Pubblicata la guida aggiornata “Gestione Azienda”

È disponibile nella sezione Manuali e Guide del sito di SISTRI (Sistema Informatico di Tracciabilità dei Rifiuti) la versione aggiornata della guida “Gestione Azienda”.

Leggi la Guida Gestione Azienda di SISTRI.

www.sistri.it

 

Un portale del Ministero dell’Ambiente per le valutazioni e autorizzazioni ambientali VIA-VAS-AIA

Il Ministero dell’Ambiente ha reso noto che è attiva la nuova versione del portale che consente di accedere alle procedure di VIA-VAS-AIA di competenza statale: www.va.minambiente.it

Il portale VAS-VIA-AIA costituisce un punto di accesso unico a tutte le procedure di valutazione e autorizzazione ambientale relative a piani, programmi, progetti e installazioni di competenza statale disciplinate dalla Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006.

 

CONAI: novità per commercianti di imballaggi dal 1 gennaio 2019

Per effetto di alcune modifiche statutarie e regolamentari del CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi), a partire dal 1 gennaio 2019, cambierà il momento in cui, nella filiera di commercializzazione degli imballaggi vuoti, si realizza la cosiddetta “prima cessione” dell’imballaggio finito, nei casi in cui nella filiera siano presenti uno più commercianti di imballaggi.

La prima cessione oggi.

Si considera “prima cessione” il momento del trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale, dell’imballaggio finito effettuato dall’ultimo produttore al primo utilizzatore, oppure del materiale di imballaggio effettuato da un produttore di materia prima o di semilavorati a un autoproduttore che gli risulti o si dichiari tale.

La prima cessione dal 1 gennaio 2019.

Sarà considerata “prima cessione” il momento del trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale, dell’imballaggio finito effettuato dall’ultimo produttore o commerciante di imballaggi vuoti al primo utilizzatore, diverso dal commerciante di imballaggi vuoti.

Resta invariata l’ipotesi del trasferimento del materiale di imballaggio effettuato da un produttore di materia prima o di semilavorati a un autoproduttore che gli risulti o si dichiari tale.

Conseguenze per i commercianti di imballaggi vuoti.

Ai fini dell’applicazione del Contributo Ambientale CONAI (CAC), il commerciante di imballaggi vuoti sarà, pertanto, equiparato all’ultimo produttore di imballaggi, spostando quindi il momento dell’applicazione del CAC al momento del trasferimento dell’imballaggio al primo effettivo utilizzatore.

Il commerciante di imballaggi vuoti dovrà, pertanto:

  • applicare il CAC nelle fatture di vendita al primo cliente-utilizzatore
  • dichiarare ai propri fornitori cedenti (produttori di imballaggi o commercianti di imballaggi vuoti) di farsi carico delle procedure di applicazione, dichiarazione e versamento del CAC
  • dichiarare e versare a CONAI il CAC riscosso sulle prime cessioni effettuate

Procedura agevolata (facoltativa) per “piccoli commercianti” di imballaggi vuoti.

E’ prevista la possibilità per i commercianti di imballaggi vuoti che non superano il volume di vendite di 150 tonnellate anno per ciascuna tipologia di materiale di imballaggio di non applicare la procedura di cui sopra e quindi di continuare ad operare come hanno fatto sino ad oggi.

Per usufruire di questa opzione sarà necessario inviare a CONAI una autocertificazione.

Sono previste anche delle nuove diciture da riportare nelle fatture di vendita nei casi sopra specificati.

Tutto quanto sopra riassunto viene approfondito da CONAI nella circolare qui acclusa.

www.conai.org 

End of waste: operativa dal 3 luglio 2018 la disciplina per la cessazione della qualifica di rifiuto del “conglomerato bituminoso”.

Il Ministero dell’Ambiente con D.M. 28 marzo 2018 n. 69, ha definito i criteri e le procedure affinchè il conglomerato bituminoso derivante dalla fresatura a freddo dell’asfalto o da operazioni di scavo di pavimentazioni in asfalto, possa rientrare nella disciplina dei c.d. “end of waste” cessando la qualifica di rifiuto e uscendo, pertanto, dalla relativa disciplina.

I criteri indicati nel regolamento, dovranno essere dimostrati dal produttore mediante specifica autocertificazione attestante il rispetto di tutte le condizioni e requisiti richiesti dalla normativa affinchè il prodotto finale possa essere definito “granulato di conglomerato bituminoso”.

I produttori di granulato di conglomerato bituminoso, dovranno entro il 31 ottobre 2018, provvedere all’aggiornamento delle loro autorizzazioni/comunicazioni al trattamento di rifiuti in modo da adeguarle a quanto sopra per poter fruire del regime degli end of waste. In attesa di tale aggiornamento, potranno comunque attestarne la conformità ai requisiti di legge mediante dichiarazione di conformità.

Leggi il D.M. 28/03/2018 n. 69

 

 

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