Per effetto di alcune modifiche statutarie e regolamentari del CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi), a partire dal 1 gennaio 2019, cambierà il momento in cui, nella filiera di commercializzazione degli imballaggi vuoti, si realizza la cosiddetta “prima cessione” dell’imballaggio finito, nei casi in cui nella filiera siano presenti uno più commercianti di imballaggi.
La prima cessione oggi.
Si considera “prima cessione” il momento del trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale, dell’imballaggio finito effettuato dall’ultimo produttore al primo utilizzatore, oppure del materiale di imballaggio effettuato da un produttore di materia prima o di semilavorati a un autoproduttore che gli risulti o si dichiari tale.
La prima cessione dal 1 gennaio 2019.
Sarà considerata “prima cessione” il momento del trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale, dell’imballaggio finito effettuato dall’ultimo produttore o commerciante di imballaggi vuoti al primo utilizzatore, diverso dal commerciante di imballaggi vuoti.
Resta invariata l’ipotesi del trasferimento del materiale di imballaggio effettuato da un produttore di materia prima o di semilavorati a un autoproduttore che gli risulti o si dichiari tale.
Conseguenze per i commercianti di imballaggi vuoti.
Ai fini dell’applicazione del Contributo Ambientale CONAI (CAC), il commerciante di imballaggi vuoti sarà, pertanto, equiparato all’ultimo produttore di imballaggi, spostando quindi il momento dell’applicazione del CAC al momento del trasferimento dell’imballaggio al primo effettivo utilizzatore.
Il commerciante di imballaggi vuoti dovrà, pertanto:
Procedura agevolata (facoltativa) per “piccoli commercianti” di imballaggi vuoti.
E’ prevista la possibilità per i commercianti di imballaggi vuoti che non superano il volume di vendite di 150 tonnellate anno per ciascuna tipologia di materiale di imballaggio di non applicare la procedura di cui sopra e quindi di continuare ad operare come hanno fatto sino ad oggi.
Per usufruire di questa opzione sarà necessario inviare a CONAI una autocertificazione.
Sono previste anche delle nuove diciture da riportare nelle fatture di vendita nei casi sopra specificati.
Tutto quanto sopra riassunto viene approfondito da CONAI nella circolare qui acclusa.
Il Ministero dell’Ambiente con D.M. 28 marzo 2018 n. 69, ha definito i criteri e le procedure affinchè il conglomerato bituminoso derivante dalla fresatura a freddo dell’asfalto o da operazioni di scavo di pavimentazioni in asfalto, possa rientrare nella disciplina dei c.d. “end of waste” cessando la qualifica di rifiuto e uscendo, pertanto, dalla relativa disciplina.
I criteri indicati nel regolamento, dovranno essere dimostrati dal produttore mediante specifica autocertificazione attestante il rispetto di tutte le condizioni e requisiti richiesti dalla normativa affinchè il prodotto finale possa essere definito “granulato di conglomerato bituminoso”.
I produttori di granulato di conglomerato bituminoso, dovranno entro il 31 ottobre 2018, provvedere all’aggiornamento delle loro autorizzazioni/comunicazioni al trattamento di rifiuti in modo da adeguarle a quanto sopra per poter fruire del regime degli end of waste. In attesa di tale aggiornamento, potranno comunque attestarne la conformità ai requisiti di legge mediante dichiarazione di conformità.
Leggi il D.M. 28/03/2018 n. 69
Con Delibera n. 4 del 4 giugno 2018, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha istituito la sotto-categoria 2-ter relativa a “iscrizione all’Albo, con procedura semplificata, delle associazioni di volontariato ed enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionali di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana di cui all’articolo 5, comma 1, del D.M. 1 febbraio 2018, fissa inoltre i criteri e i requisiti per l’iscrizione nella stessa.”.
La sotto-categoria fa riferimento alle ipotesi di raccolta e trasporto occasionali di rifiuti non pericolosi di provenienza urbana effettuati esclusivamente da enti religiosi ed associazioni di volontariato nei limiti di:
Sono previsti requisiti e procedure semplificate per accedere a questa tipologia di iscrizione.
Leggi la Delibera n. 4/2018
Sfida a Palazzo: il neo Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, lancia il guanto di sfida ai colleghi degli altri dicasteri invitandoli a seguire il suo esempio nell’impegno alla riduzione dell’uso della plastica. Entro il 4 ottobre di quest’anno, infatti, il Ministero dell’Ambiente sarà completamente “plastic free“.
Immediata l’abolizione nelle stanze di palazzo di cannucce, stoviglie, bottiglie di plastica ed altri monouso che contribuiscono ad inquinare i nostri mari al passo di un camion ogni ora.
Il ministero invita tutti i cittadini a testimoniare il loro impegno alla lotta contro l’inquinamento da plastica attraverso i canali social con foto, video o testi catalogati con gli hashtag #PFC (Plastic Free Challenge) e #IoSonoAmbiente.
Questa iniziativa si colloca nella scia degli impegni assunti dalle Nazioni Unite attraverso la campagna Clean Seas, che ha raccolto adesioni dei governi ad ogni latitudine e che sta dando origine ad iniziative di sensibilizzazione in numerose realtà produttive italiane.
Ogni anno in mare finiscono almeno 8 milioni di tonnellate di rifiuti plastici, una minaccia per gli organismi marini, per gli equilibri degli ecosistemi e anche per l’uomo, visto che nemmeno la catena alimentare è immune dai rischi di contaminazione soprattutto a causa delle microplastiche.
Con Deliberazione dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali del 24 aprile 2018 (G. U. n. 116 del 21-05-2018) è stata istituita la sottocategoria 4-bis per le “imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi ai sensi dell’art. 1 comma 124, della L 4/8/2017, n. 124”.
La Delibera fa seguito all’entrata in vigore del D.M. 1 febbraio 2018 che introduce modalità semplificate per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi. (leggi notizia)
Da notare che l’iscrizione in tale sottocategoria 4-bis non consenta la contemporanea iscrizione nelle categoria dell’Albo relativa al trasporto dei rifiuti.
Leggi la Deliberazione 24 aprile 2018
E’ stata pubblicata nella GUCE del 6.4.2018 n. L90/117 una “Rettifica della decisione 2014/955/UE della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all’elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.”
Il provvedimento contiene alcune rettifiche alla descrizione dei rifiuti speciali dovute per lo più ad un lavoro di revisione della traduzione dalla lingua inglese a quella italiana.
Si veda allegato con i CER rettificati.
Entro il 31 maggio 2018, tutti coloro che sono proprietari di apparecchiature/sistemi fissi di refrigerazione, condizionamento di aria, pompe di calore, protezione antincendio, contenenti 3 kg o più di gas fluorurati a effetto serra, dovranno obbligatoriamente compilare la “Dichiarazione F-gas” relativa ai dati dell’anno 2017.
Il proprietario delle apparecchiature o impianti è considerato operatore qualora non abbia delegato ad una terza persona l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi.
L’“effettivo controllo sul funzionamento tecnico” di un’apparecchiatura o di un impianto comprende, in linea di principio, i seguenti elementi:
Pertanto, se il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto ha delegato completamente ad una società esterna (tramite un contratto scritto) l’effettivo controllo dell’apparecchiatura o del sistema, la trasmissione dei dati contenuti nella dichiarazione deve essere fatta dalla società suddetta. In tutti gli altri casi l’operatore è il proprietario; ciò non toglie che il proprietario possa delegare (in forma scritta) a terzi la compilazione della dichiarazione.
La compilazione e la trasmissione della Dichiarazione si effettua esclusivamente tramite l’apposita Piattaforma istituita presso l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e deve essere effettuata seguendo la procedura guidata presente al seguente link:
Si precisa che, anche per quest’anno, l’entrata in vigore del nuovo Regolamento UE n. 517/2014 non ha modificato struttura, criteri e contenuti della dichiarazione F-Gas. Il valore soglia che permette di stabilire se una apparecchiatura fissa è inclusa nel campo di applicazione della dichiarazione resta quindi fissato a 3 kg di gas fluorurato ad effetto serra, non viene quindi applicata, ai fini della Dichiarazione F-Gas la nuova unità di misura espressa in CO2 equivalenti.
Informazioni utili per provvedere alla dichiarazione e le definizioni dei soggetti obbligati e delle sostanze coinvolte sono contenute al seguente indirizzo:
Novatech S.r.l. è a disposizione per assistere le aziende nella presentazione della dichiarazione annuale F-GAS.
Con il Regolamento (UE) 2017/997 del consiglio dell’8 giugno 2017, che modifica l’allegato III della direttiva 2008/98/CE e che entrerà in vigore il 5 luglio 2018, vengono stabiliti i criteri per l’attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 Ecotossico: “rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali”.
I criteri attualmente in vigore sono quelli indicati dalla Legge n.125 del 6 agosto 2015, che assume i criteri di classificazione presenti nell’accordo ADR e quelli indicati dal Regolamento n. 1357/2015, che, in attesa di studi supplementari, indica i criteri presenti nell’allegato VI della direttiva 67/548/CEE.
Secondo il Regolamento (UE) 2017/997, sono classificati come ecotossici i rifiuti che contengono:
Classificando i rifiuti secondo i criteri del Reg. (UE) 2017/997, si possono verificare le seguenti situazioni:
Pertanto, è necessario, prima del 5 luglio, rivalutare la classificazione dei rifiuti prodotti dalla propria attività.
Si precisa, inoltre, che i criteri di classificazione ADR, per la pericolosità per l’ambiente, rimangono invariati.
Quindi, potrà accadere che un rifiuto classificato HP14 secondo la Legge 125/2015, diventi non pericoloso secondo il Reg. (UE) 2017/997, ma debba comunque essere trasportato in ADR.
Novatech Srl è a disposizione per assistere le aziende in questo delicato passaggio.
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Si segnala la scadenza dell’obbligo di compilazione e presentazione della Comunicazione Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche da parte dei produttori di Apparecchiature Elettriche Elettroniche, iscritti al registro nazionale, con la quale adempiere all’obbligo di comunicazione della quantità di AEE immesse sul mercato nell’anno 2017.
La dichiarazione, che fa parte del MUD e riguarda i produttori iscritti al Registro Nazionale AEE ed ai sistemi collettivi, concerne informazioni che verranno utilizzate dal Comitato di vigilanza e controllo ai fini del calcolo delle quote di mercato e delle tariffe.
Entro il 30 aprile 2018, le aziende e gli enti iscritti al SISTRI sono tenuti al versamento del diritto annuale di iscrizione.
Le tabelle con le partizioni dei contributi sono riportate qui: importi contributo SISTRI.
Il versamento deve avvenire con le seguenti modalità:
oppure
CODICE BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX
CIN: L ABI: 07601 CAB: 03200 N. CONTO: 000002595427
Beneficiario:
TESOR. DI ROMA SUCC.LE
MIN.AMBIENTE SISTRI D.M. 17.12.2009
MIN.AMB.DG TUT.TER.VIA C.COLOMBO 44
00147 – ROMA
Una volta eseguito il versamento è necessario caricare la scansione della contabile all’interno dell’area “gestione azienda” della propria chiavetta SISTRI.
Qui di seguito l’estratto della guida contenente le modalità per eseguire questa operazione:
come caricare sulla chiavetta SISTRI il pagamento dei diritti annuali