fbpx

Archivio per Categoria In Evidenza

Terre e rocce di scavo: nuova disciplina nazionale.

Con D.P.R. 13-6-2017 n. 120 pubblicato nella Gazz. Uff. 7 agosto 2017, n. 183 è stato emanato il nuovo “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.”, entrato in vigore il 22/08/2017.

Il  regolamento era atteso da tempo considerata la necessità di coordinamento e semplificazione dei numerosi provvedimenti succedutisi nel tempo sul tema.

Sono numerose le novità introdotte da questa disciplina che ha lo scopo principale di agevolare l’individuazione dei casi in cui è possibile escludere la qualifica di rifiuto alle terre e rocce scavate e applicare alle stesse la definizione di sottoprodotto.
Nel contempo il decreto definisce i criteri e requisiti necessari per disciplinare il deposito intermedio delle terre, il loro trasporto, le eventuali analisi nonchè il deposito temporaneo nel sito di scavo delle terre qualificabili come rifiuti, etc.

La normativa distingue:

  • cantieri di grandi dimensioni: in cui sono prodotte terre e rocce superiori a 6 mila metri cubi; ulteriormente distinguibili in cantieri soggetti a VIA/AIA e cantieri non soggetti a tali procedure;
  • cantieri di piccole dimensioni:   in cui sono prodotte terre e rocce al di sotto del limite di 6 mila metri cubi.

Di particolare rilievo è l’onere da parte del produttore delle terre di inviare preventivamente allo scavo (secondo una tempistica che può essere di 15 giorni prima o di 90 gg prima per i cantieri soggetti a VIA/AIA) al Comune ed all’ARPA territorialmente competente  un “piano di utilizzo” delle terre (art. 9)  o una autodichiarazione di sussistenza  delle condizioni che qualificano la terra come sottoprodotto (art. 21).

Per quanto riguarda la Regione Veneto, con particolare riferimento alla dichiarazione di utilizzo prevista dall’articolo 21 della nuova norma, si veda quanto specificato da ARPAV nella pagina dedicata:
Terre e rocce da scavo- Dichiarazioni ai sensi dell’ art. 21 del DPR n. 120/2017

Da notare, inoltre, la previsione dell’art. 23 che stabilisce, per le terre e rocce che mantengono la qualifica di rifiuto, un regime di deposito temporaneo che fa eccezione alla disciplina generale prevista dall’art. 183, comma 1, lett bb) del D. Lgs. n. 152/06 prevedendo volumi di terre più elevati rispetto a quelli ordinariamente consentiti (4.000 metri cubi di terre di cui al massimo 800 mc di pericolose).

 

Leggi il  D.P.R. 13-6-2017 n. 120   “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.”

Valutazione di impatto ambientale: nuova disciplina nazionale e regionale per il Veneto.

Con D. Lgs. n. 104/2017 del 16/06/2017, pubblicato sulla G.U. n. 156 del 06/07/2017, prende vita una importante riforma del procedimento di rilascio della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), in recepimento a quanto prescritto dalla Direttiva 2014/52/UE (che fissava il termine del 16/05/17 per l’adeguamento delle normative nazionali a quanto da essa prescritto).

Il decreto entra in vigore il 21 luglio 2017 ma, per arrivare alla piena operatività delle nuove regole, bisognerà attendere i decreti ministeriali attuativi, che devono essere adottati entro il 19 settembre, cioè entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del D.lgs. 104/2017.

Il testo, introdotto con il D. Lgs. 104/2017, modifica gli articoli del D. Lgs. n. 152/2006 relativi alla valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati; è prevista l’applicabilità delle nuove regole ai procedimenti avviati a partire dal 16 maggio 2017.

Tra le novità introdotte si segnalano:

  • tempistiche più rapide per la procedura di VIA,
  • accorpamento di tutti i pareri ambientali in un “provvedimento unico” (per la VIA regionale è obbligatorio),
  • allargamento delle opere soggette a VIA statale,
  • nuova procedura sul progetto di fattibilità

 

Nel contempo, con D.G.R.V. n. 640 del 23/06/2017, il Veneto attua quanto previsto dalla L.R. 4/2016, norma con cui si rivedeva completamente la disciplina regionale sulla VIA, senza, tuttavia, tenere in considerazione quanto disciplinato dalla nuova normativa nazionale.

Con il suddetto provvedimento, la Regione Veneto provvede a stabilire la disciplina attuativa delle procedure in materia di VIA previste dalla L.R. n. 4/2016, nonché a stabilire gli indirizzi e le modalità di funzionamento delle conferenze di servizi relative ai procedimenti di VIA, in conformità con quanto stabilito dalla medesima legge regionale e dalla normativa statale in materia, così come recentemente modificata.

 

Leggi:

D. Lgs. n. 104/2017  – Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114. (GU Serie Generale n.156 del 06-07-2017)

Direttiva 2014/52/UE -DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 aprile 2014 che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati

D.G.R.V. n. 640 del 23/06/2017 – Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”. Disciplina attuativa delle procedure di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 (ai sensi dell’art. 4, comma 3, lettera b)) ed indirizzi e modalità di funzionamento delle conferenze di servizi di cui agli articoli 10 e 11 (ai sensi dell’art. 4, comma 3, lettera g)). Delibera n. 40/CR del 14/04/2017.

 

 

CONAI – Modifiche alle procedure di dichiarazione importazioni.

Con la presente vogliamo segnalare alcune significative novità che CONAI ha introdotto nelle dichiarazioni di pertinenza a partire dal 1 luglio 2017 con riferimento alla procedure di importazione di imballaggi.

Com’è noto le importazioni dall’estero di merci imballate (imballaggi pieni)  e/o di imballaggi vuoti  devono essere dichiarate al CONAI al fine di assoggettamento al Contributo Ambientale.

Fino al 30/06/2017 le dichiarazioni afferenti tali importazioni avvenivano esclusivamente attraverso le procedure (ordinaria o semplificate) previste nel modulo “6.2- import”.

A partire dal 01/07/2017 le dichiarazioni di competenza dei periodi successivi (mensile entro il 20/08/2017; trimestrale entro il 20/10/2017 ed annuale entro il 20/01/2018) dovranno avvenire come segue:

  • attraverso i moduli “6.1 imballaggi vuoti” (uno per ciascuna tipologia di materiale di imballaggio) per le dichiarazioni di tutte le importazioni di imballaggi vuoti/materiale di imballaggi per uso diretto dell’importatore
  • attraverso il modulo “6.2 import imballaggi pieni” andranno dichiarati i pesi dei soli imballaggi di confezionamento delle merci importate (procedura ordinaria) o, in alternativa, si potrà applicare –  solo in presenza di obiettive ragioni tecniche  che impediscano l’applicazione della procedura ordinaria –  la procedura semplificata basata sul valore in euro delle importazioni di imballaggi pieni.

Da notare che per il materiale “plastica” sono state introdotte  –  come già anticipato (leggi notizia ) – delle diversificazioni del contributo a seconda del circuito di recupero a cui afferiscono. Pertanto, nella relativa modulistica saranno specificate le relative fasce contributive diversificate a seconda della tipologia di plastica importata.

Per una analisi sul corretto adempimento delle procedure CONAI, da parte della Vostra azienda,  e per ogni chiarimento, contattateci ai seguenti recapiti:

consulenza@novatech-srl.it
tel. 049 8933673

 

CONAI: riduzione del contributo su acciaio e vetro da gennaio 2018

Riportiamo qui di seguito il comunicato stampa con il quale CONAI annuncia la riduzione dei contributi ambientali sugli imballaggi di acciaio e di vetro secondo le tempistiche ivi indicate.

Milano, 22 giugno 2017 – Il Consiglio di Amministrazione CONAI, sentito il parere del Consorzio Ricrea, ha deliberato la diminuzione del Contributo Ambientale per gli imballaggi in acciaio che, dagli attuali 13,00 Euro/ton, passerà 8,00 Euro/ton. La riduzione sarà operativa a partire dal 1° gennaio 2018.

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, deliberato una ulteriore diminuzione del contributo per il vetro, che dal 1° luglio 2017 scende già da 17,30 Euro/ton a 16,30, e che dal 1° gennaio 2018 si ridurrà a 13,30 Euro/ton.

Si tratta di un segnale dell’impegno del sistema consortile ad ottimizzare le risorse ed a contenere i costi per le imprese Consorziate – produttrici e utilizzatrici di imballaggi – garantendo il ritiro dei rifiuti urbani di imballaggio sull’intero territorio nazionale ed il riconoscimento ai Comuni dei corrispettivi previsti dal vigente Accordo Quadro ANCI-CONAI.

fonte: www.conai.org

 

 

Nuovi criteri di attribuzione per la caratteristica di pericolosità “ecotossico” (HP14).

Sulla Gazzetta Ufficiale Europea L 150 del 14 giugno 2017 è stato pubblicato il regolamento (UE) n. 2017/997 dell’8 giugno 2017, che modifica l’allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

L’allegato III della direttiva 2008/98/CE contiene le caratteristiche di pericolo H per i rifiuti. Per quanto riguarda l’attribuzione della caratteristica di pericolo H14 si doveva fare riferimento ai criteri presenti nell’allegato IV della direttiva 67/548/CEE.

Quando è stato pubblicato il regolamento (UE) n. 1357/2014 –  che ha sostituito l’allegato III della direttiva 2008/98/CE – per l’attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 si è ritenuto opportuno fare ancora riferimento all’allegato IV della direttiva 67/548/CEE in attesa di uno studio supplementare.

Con la pubblicazione di questo nuovo regolamento (UE) n. 2017/997, terminato lo studio supplementare, sono stati definiti i nuovi criteri per l’attribuzione della caratteristica di pericolo HP 14 “Ecotossico”.

Il regolamento entra in vigore il 25 giugno 2017, ma si applica a decorrere dal 5 luglio 2018.

La caratteristica HP14 deve essere attribuita ai rifiuti che soddisfano le seguenti condizioni:

  • I rifiuti che contengono una sostanza classificata come sostanza che riduce lo strato di ozono con indicazione di pericolo H420 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 , se la concentrazione di tale sostanza è pari o superiore al limite di concentrazione dello 0,1 %.
  • I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità acuta per l’ambiente acquatico con indicazione di pericolo H400 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, se la somma delle concentrazioni di tali sostanze è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 %.
    A tali sostanze si applica un valore soglia dello 0,1 %.
  • I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l’ambiente acquatico 1, 2 o 3 con il codice di indicazione di pericolo H410, H411 o H412 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 1 (H410) moltiplicata per 100, aggiunta alla somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 2 (H411) moltiplicata per 10, aggiunta alla somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 3 (H412), è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 %. Alle sostanze classificate con il codice H410 si applica un valore soglia dello 0,1 % e alle sostanze classificate con il codice H411 o H412 si applica un valore soglia dell’1 %.
  • I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l’ambiente acquatico 1, 2, 3 o 4 con il codice di indicazione di pericolo H410, H411, H412 o H413 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l’ambiente acquatico è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 %. Alle sostanze classificate con il codice H410 si applica un valore soglia dello 0,1 % e alle sostanze classificate con il codice H411, H412 o H413 si applica un valore soglia dell’1 %.

Leggi il regolamento (UE) n. 2017/997 

Responsabile tecnico Albo Gestori Ambientali: nuovi requisiti e modalità di accesso alla professione.

L’Albo Nazionale  Gestori Ambientali ha pubblicato due delibere sui nuovi requisiti della figura di Responsabile Tecnico della gestione dei rifiuti per le varie categorie dell’Albo nonchè sui criteri  di svolgimento della “verifica” di accesso alla professione e di aggiornamento periodico.

Già il D.M. 120/2014 agli art. 12 e 13 prevedeva i compiti, le responsabilità , i requisiti e la formazione del responsabile tecnico.

In particolare il D.M. de quo prevede che l’idoneità di cui all’articolo 12, comma 4, lettera c), sia attestata mediante una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza quinquennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento.

Le Delibere disciplinano, pertanto, nel dettaglio sia i requisti del  responsabile tecnico che i criteri e le modalità di svolgimento delle suddette verifiche.

La nuova disciplina entrerà in vigore il 16 ottobre 2017 e prevede un periodo transitorio di cinque anni – fino al 16 ottobre 2022 – durante il quale i responsabili tecnici delle imprese ed enti iscritti alla data di entrata in vigore possono continuare a svolgere il ruolo, anche per altre imprese iscritte o che si iscrivono nella stessa categoria, stessa classe o classi inferiori.

Leggi la Delibera n. 6 del 30 maggio 2017 Requisiti del Responsabile Tecnico

Leggi la Delibera n. 7 del 30 maggio 2017 Criteri e modalità di svolgimento delle verifiche

Leggi il D.M. 120/2014 Regolamento Albo Nazionale Gestori Ambientali

 

Sottoprodotti D.M. n. 264/16: ulteriore Circolare del Ministero dell’Ambiente

Con circolare 30 maggio 2017 il Ministero dell’Ambiente interviene con una ulteriore circolare sul tema dei sottoprodotti, a seguito di quanto già espresso dapprima con il D.M. n. 264/16 recante “Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti” (leggi notizia) e poi con la successiva circolare interpretativa del 3 marzo 2017 (leggi notizia).

Data la complessità della materia e i molteplici risvolti interpretativi cui si presta, il Ministero ha ritenuto necessario predisporre un Allegato tecnico-giuridico che tratta punto per punto le condizioni stabilite dall’art. 184-bis del D.L.vo 152/06 per la sussistenza del concetto di “sottoprodotto” e che prende in considerazione articolo per articolo i contenuti del D.M. 264/2016.

Il Ministero ha ampiamente espresso nel testo della circolare il carattere non cogente dei criteri ivi indicati per la dimostrazione dei requisiti di sottoprodotti:

“…il regolamento non ha compiuto la scelta di prevedere strumenti probatori “necessari” per dimostrare la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per la qualifica di “sottoprodotto”. Le disposizioni del decreto son infatti esplicite nell’escludere l’effetto vincolante del sistema ivi disciplinato, precisando che le modalità di prova nello stesso indicate non vanno in alcun modo intese come esclusive. È lasciata all’operatore la possibilità di scegliere mezzi di prova individuati in autonomia, e diversi dal quelli previsti dal regolamento.”

“…solo laddove il regolamento contiene elementi di chiarimento sull’applicazione di vigenti disposizioni normative a carattere cogente, tali previsioni devono ritenersi vincolanti.”

…l’utilizzazione degli strumenti indicati dal decreto rimane frutto di adesione volontaria e non può in alcun modo essere considerata condizione necessaria per il legittimo svolgimento di una attività di gestione di sottoprodotti, per l’autorizzazione della quale non potrà mai richiedersi l’obbligatoria adesione alle procedure e strumenti disciplinati dal regolamento”.

Leggi la circolare 30 maggio 2017 prot.n. 7619

CONAI: 20 anni di rifiuti di imballaggio riciclati.

Il CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) compie 20 anni.

I dati che emergono dal 2° rapporto di sostenibilità, presentato in occasione dell’assemblea pubblica di CONAI del 18 maggio u.s., evidenziano risultati molto positivi rispetto alle attività svolte dal Consorzio nato per garantire un sistema integrato di prevenzione, recupero e riciclo dei sei materiali da imballaggio: acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro.

“In 20 anni CONAI e i Consorzi di Filiera hanno avviato a riciclo 50 milioni di tonnellate di rifiuti di imballaggio sull’intero territorio nazionale. Un dato che è in continua crescita negli anni – partendo dalle 190mila tonnellate del 1998 fino ai 4 milioni del 2016 – e che ha permesso nei 20 anni di operatività del Consorzio Nazionale Imballaggi il mancato smaltimento in discarica di 130 milioni di metri cubi di imballaggi, evitando la costruzione di 130 nuovi impianti di medie dimensioni.

Nel 2016, grazie all’avvio a riciclo dei rifiuti di imballaggio, è stata risparmiata energia primaria per 19 TWh, pari al consumo di 11 centrali termoelettriche di potenza superiore a 1 GWh, mentre il recupero energetico ha consentito la produzione di energia elettrica per 140 GWh.

Inoltre, grazie all’avvio a riciclo sono state risparmiate emissioni di CO2 per 3,6 milioni di tonnellate, con un valore complessivo in 20 anni pari a 40,6 milioni di tonnellate.

Dal punto di vista economico, invece, il riciclo gestito da CONAI e dai Consorzi di Filiera ha generato nel solo 2016 benefici per 901 milioni di euro, a cui si possono aggiungere ulteriori 104 milioni di euro di benefici indiretti derivati dalla mancata emissione di 3,6 milioni di tonnellate di CO2. Dal 1998 ad oggi, il beneficio economico generato dal risparmio di CO2 è quantificabile in 1,2 miliardi di euro.

Questi dati portano con sé anche un risvolto occupazionale e di sviluppo della filiera consistente: secondo il più recente rapporto a cura della Fondazione Sviluppo Sostenibile e di FISE UNIRE, le imprese che in Italia si occupano di gestione dei rifiuti sono oltre 6.000 con 155mila addetti. A queste, vanno inoltre aggiunte ulteriori 3.000 imprese, con 180mila addetti addizionali, che vivono proprio del recupero dei materiali avviati a riciclo, come cartiere, acciaierie e vetrerie.

La filiera della gestione dei rifiuti è stata tra le poche in Italia che ha continuato a crescere anche durante gli anni più bui della crisi sia in termini di numero di imprese (dal 2008 +10%) sia in termini occupazionali.”

 

Fonte: www.conai.org

 

Presentato il 2° Rapporto di Sostenibilità CONAI

ADR 2017: dal 1 luglio obbligatorie le istruzioni scritte in italiano.

A far data dal 1 luglio 2017, diventa obbligatoria a livello europeo l’applicazione dell’Accordo ADR 2017.

L’aggiornamento prevede una revisione del modello di istruzioni scritte che entra, pertanto, in vigore a partire da tale data.

Il trasportatore si deve assicurare che ogni membro dell’equipaggio interessato comprenda correttamente le istruzioni e sia in grado di applicarle (ADR 5.4.3.2).

Le istruzioni devono essere consegnate dal trasportatore all’equipaggio del veicolo prima della partenza, in una lingua o lingue che ogni membro possa leggere e comprendere.

Per il trasporto di merci pericolose, si deve utilizzare un unico modello in quattro pagine valido per tutte le merci pericolose.

L’obbligo di fornire le istruzioni scritte all’equipaggio non ricade più sullo speditore ma sul trasportatore.

Leggi le istruzioni scritte secondo l’ADR 2017

LinkedIn