Con l’emanazione – a settembre 2015 – delle nuove versioni delle norme internazionali UNI EN ISO 9001 “qualità” e ISO 14001 “ambiente”, le aziende hanno la concreta possibilità di adottare nel proprio sistema aziendale degli strumenti strategici nella progettazione delle attività e nel perseguimento dei obiettivi.
Il restyling delle norme, realizzato dal comitato internazionale ISO, è avvenuto con l’intento di operare una revisione radicale e strutturale delle stesse, in risposta ai cambiamenti radicali intervenuti nel contesto socio-economico internazionale e allo scopo di adattare i sistemi di gestione ad un contesto sempre più complesso e mutevole.
La novità principale che permea le nuove versioni della norme è il “risk based thinking“: l’approccio basato sul rischio.
Questo approccio permette di sviluppare degli strumenti di business che l’azienda sceglierà liberamente per lo più tra quelli già noti nelle tecniche di valutazione del rischio ed utilizzati in ambito di progettazione e gestione aziendale, si veda la UNI EN ISO 31000 “Risk Management” per una gestione strategica e completa delle sue attività.
Le azioni, gli obiettivi, le pianificazioni delle azioni da perseguire scaturiranno, quindi, dall’analisi dei rischi e delle opportunità connessi alle attività dell’organizzazione.
L’azienda, attraverso la definizione del “contesto” in cui opera, non potrà più prescindere dal fare una sorta di “autoanalisi del proprio DNA” comprensiva di tutti i fattori interni ed esterni che la caratterizzano e influiscono sulla sua capacità di soddisfare i requisiti e di raggiungere i risultati desiderati.
A partire dal 15/09/2015, data di emanazione delle nuove versioni delle norme ISO 9001 e 14001, decorre un periodo di tre anni di coesistenza delle vecchie e delle nuove norme, durante il quale le organizzazioni certificate hanno modo di recepire i nuovi requisiti delle norme e di adeguare i propri sistemi di gestione qualità/ambiente.
Di fatto il 14/09/2018 tutti i certificati esistenti, emessi in base alle vecchie norme, termineranno la loro validità.
Le organizzazioni già certificate devono, pertanto, adeguare i loro sistemi di gestione e superare con esito positivo le verifiche ispettive di transizione prima del 14/09/2018, secondo le tempistiche meglio specificate dai loro rispettivi enti di certificazione.
Novatech S.r.l. offre la propria competenza e professionalità alle aziende per:
– revisionare il proprio sistema di gestione ai requisiti delle nuove norme ISO 9001 “qualità” e ISO 14001 “ambiente”
– costruire ex novo dei sistemi di gestione aderenti alle nuove norme ISO 9001 “qualità” e ISO 14001 “ambiente”.
Per un colloquio gratuito di presentazione o per ogni ulteriore informazione contattaci.
Il Consiglio di amministrazione CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, sentito il parere di Comieco, ha deliberato un adeguamento del Contributo Ambientale CONAI per gli imballaggi di carta e cartone.
A partire dal 1 gennaio 2018 entrerà, quindi, in vigore il nuovo contributo ambientale per gli imballaggi in carta che passa da 4 a 10 € a tonnellata.
Sul sito di Comieco (il consorzio di filiera degli imballaggi a base cellulosica) le ragioni dell’aumento.
Con D.P.R. 13-6-2017 n. 120 pubblicato nella Gazz. Uff. 7 agosto 2017, n. 183 è stato emanato il nuovo “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.”, entrato in vigore il 22/08/2017.
Il regolamento era atteso da tempo considerata la necessità di coordinamento e semplificazione dei numerosi provvedimenti succedutisi nel tempo sul tema.
Sono numerose le novità introdotte da questa disciplina che ha lo scopo principale di agevolare l’individuazione dei casi in cui è possibile escludere la qualifica di rifiuto alle terre e rocce scavate e applicare alle stesse la definizione di sottoprodotto.
Nel contempo il decreto definisce i criteri e requisiti necessari per disciplinare il deposito intermedio delle terre, il loro trasporto, le eventuali analisi nonchè il deposito temporaneo nel sito di scavo delle terre qualificabili come rifiuti, etc.
La normativa distingue:
Di particolare rilievo è l’onere da parte del produttore delle terre di inviare preventivamente allo scavo (secondo una tempistica che può essere di 15 giorni prima o di 90 gg prima per i cantieri soggetti a VIA/AIA) al Comune ed all’ARPA territorialmente competente un “piano di utilizzo” delle terre (art. 9) o una autodichiarazione di sussistenza delle condizioni che qualificano la terra come sottoprodotto (art. 21).
Per quanto riguarda la Regione Veneto, con particolare riferimento alla dichiarazione di utilizzo prevista dall’articolo 21 della nuova norma, si veda quanto specificato da ARPAV nella pagina dedicata:
Terre e rocce da scavo- Dichiarazioni ai sensi dell’ art. 21 del DPR n. 120/2017
Da notare, inoltre, la previsione dell’art. 23 che stabilisce, per le terre e rocce che mantengono la qualifica di rifiuto, un regime di deposito temporaneo che fa eccezione alla disciplina generale prevista dall’art. 183, comma 1, lett bb) del D. Lgs. n. 152/06 prevedendo volumi di terre più elevati rispetto a quelli ordinariamente consentiti (4.000 metri cubi di terre di cui al massimo 800 mc di pericolose).
Leggi il D.P.R. 13-6-2017 n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.”
Con D. Lgs. n. 104/2017 del 16/06/2017, pubblicato sulla G.U. n. 156 del 06/07/2017, prende vita una importante riforma del procedimento di rilascio della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), in recepimento a quanto prescritto dalla Direttiva 2014/52/UE (che fissava il termine del 16/05/17 per l’adeguamento delle normative nazionali a quanto da essa prescritto).
Il decreto entra in vigore il 21 luglio 2017 ma, per arrivare alla piena operatività delle nuove regole, bisognerà attendere i decreti ministeriali attuativi, che devono essere adottati entro il 19 settembre, cioè entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del D.lgs. 104/2017.
Il testo, introdotto con il D. Lgs. 104/2017, modifica gli articoli del D. Lgs. n. 152/2006 relativi alla valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati; è prevista l’applicabilità delle nuove regole ai procedimenti avviati a partire dal 16 maggio 2017.
Tra le novità introdotte si segnalano:
Nel contempo, con D.G.R.V. n. 640 del 23/06/2017, il Veneto attua quanto previsto dalla L.R. 4/2016, norma con cui si rivedeva completamente la disciplina regionale sulla VIA, senza, tuttavia, tenere in considerazione quanto disciplinato dalla nuova normativa nazionale.
Con il suddetto provvedimento, la Regione Veneto provvede a stabilire la disciplina attuativa delle procedure in materia di VIA previste dalla L.R. n. 4/2016, nonché a stabilire gli indirizzi e le modalità di funzionamento delle conferenze di servizi relative ai procedimenti di VIA, in conformità con quanto stabilito dalla medesima legge regionale e dalla normativa statale in materia, così come recentemente modificata.
Leggi:
D. Lgs. n. 104/2017 – Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114. (GU Serie Generale n.156 del 06-07-2017)
Direttiva 2014/52/UE -DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 aprile 2014 che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati
D.G.R.V. n. 640 del 23/06/2017 – Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”. Disciplina attuativa delle procedure di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 (ai sensi dell’art. 4, comma 3, lettera b)) ed indirizzi e modalità di funzionamento delle conferenze di servizi di cui agli articoli 10 e 11 (ai sensi dell’art. 4, comma 3, lettera g)). Delibera n. 40/CR del 14/04/2017.
Con la presente vogliamo segnalare alcune significative novità che CONAI ha introdotto nelle dichiarazioni di pertinenza a partire dal 1 luglio 2017 con riferimento alla procedure di importazione di imballaggi.
Com’è noto le importazioni dall’estero di merci imballate (imballaggi pieni) e/o di imballaggi vuoti devono essere dichiarate al CONAI al fine di assoggettamento al Contributo Ambientale.
Fino al 30/06/2017 le dichiarazioni afferenti tali importazioni avvenivano esclusivamente attraverso le procedure (ordinaria o semplificate) previste nel modulo “6.2- import”.
A partire dal 01/07/2017 le dichiarazioni di competenza dei periodi successivi (mensile entro il 20/08/2017; trimestrale entro il 20/10/2017 ed annuale entro il 20/01/2018) dovranno avvenire come segue:
Da notare che per il materiale “plastica” sono state introdotte – come già anticipato (leggi notizia ) – delle diversificazioni del contributo a seconda del circuito di recupero a cui afferiscono. Pertanto, nella relativa modulistica saranno specificate le relative fasce contributive diversificate a seconda della tipologia di plastica importata.
Per una analisi sul corretto adempimento delle procedure CONAI, da parte della Vostra azienda, e per ogni chiarimento, contattateci ai seguenti recapiti:
consulenza@novatech-srl.it
tel. 049 8933673
Riportiamo qui di seguito il comunicato stampa con il quale CONAI annuncia la riduzione dei contributi ambientali sugli imballaggi di acciaio e di vetro secondo le tempistiche ivi indicate.
Milano, 22 giugno 2017 – Il Consiglio di Amministrazione CONAI, sentito il parere del Consorzio Ricrea, ha deliberato la diminuzione del Contributo Ambientale per gli imballaggi in acciaio che, dagli attuali 13,00 Euro/ton, passerà a 8,00 Euro/ton. La riduzione sarà operativa a partire dal 1° gennaio 2018.
Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, deliberato una ulteriore diminuzione del contributo per il vetro, che dal 1° luglio 2017 scende già da 17,30 Euro/ton a 16,30, e che dal 1° gennaio 2018 si ridurrà a 13,30 Euro/ton.
Si tratta di un segnale dell’impegno del sistema consortile ad ottimizzare le risorse ed a contenere i costi per le imprese Consorziate – produttrici e utilizzatrici di imballaggi – garantendo il ritiro dei rifiuti urbani di imballaggio sull’intero territorio nazionale ed il riconoscimento ai Comuni dei corrispettivi previsti dal vigente Accordo Quadro ANCI-CONAI.
fonte: www.conai.org
Sulla Gazzetta Ufficiale Europea L 150 del 14 giugno 2017 è stato pubblicato il regolamento (UE) n. 2017/997 dell’8 giugno 2017, che modifica l’allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
L’allegato III della direttiva 2008/98/CE contiene le caratteristiche di pericolo H per i rifiuti. Per quanto riguarda l’attribuzione della caratteristica di pericolo H14 si doveva fare riferimento ai criteri presenti nell’allegato IV della direttiva 67/548/CEE.
Quando è stato pubblicato il regolamento (UE) n. 1357/2014 – che ha sostituito l’allegato III della direttiva 2008/98/CE – per l’attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 si è ritenuto opportuno fare ancora riferimento all’allegato IV della direttiva 67/548/CEE in attesa di uno studio supplementare.
Con la pubblicazione di questo nuovo regolamento (UE) n. 2017/997, terminato lo studio supplementare, sono stati definiti i nuovi criteri per l’attribuzione della caratteristica di pericolo HP 14 “Ecotossico”.
Il regolamento entra in vigore il 25 giugno 2017, ma si applica a decorrere dal 5 luglio 2018.
La caratteristica HP14 deve essere attribuita ai rifiuti che soddisfano le seguenti condizioni:
Leggi il regolamento (UE) n. 2017/997
Segnaliamo che sul portale del SISTRI (sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti) sono state pubblicate le versioni aggiornate delle seguenti guide e casi d’uso:
Per ogni approfondimento: www.sistri.it
L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha pubblicato due delibere sui nuovi requisiti della figura di Responsabile Tecnico della gestione dei rifiuti per le varie categorie dell’Albo nonchè sui criteri di svolgimento della “verifica” di accesso alla professione e di aggiornamento periodico.
Già il D.M. 120/2014 agli art. 12 e 13 prevedeva i compiti, le responsabilità , i requisiti e la formazione del responsabile tecnico.
In particolare il D.M. de quo prevede che l’idoneità di cui all’articolo 12, comma 4, lettera c), sia attestata mediante una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza quinquennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento.
Le Delibere disciplinano, pertanto, nel dettaglio sia i requisti del responsabile tecnico che i criteri e le modalità di svolgimento delle suddette verifiche.
La nuova disciplina entrerà in vigore il 16 ottobre 2017 e prevede un periodo transitorio di cinque anni – fino al 16 ottobre 2022 – durante il quale i responsabili tecnici delle imprese ed enti iscritti alla data di entrata in vigore possono continuare a svolgere il ruolo, anche per altre imprese iscritte o che si iscrivono nella stessa categoria, stessa classe o classi inferiori.
Leggi la Delibera n. 6 del 30 maggio 2017 Requisiti del Responsabile Tecnico
Leggi la Delibera n. 7 del 30 maggio 2017 Criteri e modalità di svolgimento delle verifiche
Leggi il D.M. 120/2014 Regolamento Albo Nazionale Gestori Ambientali
Con circolare 30 maggio 2017 il Ministero dell’Ambiente interviene con una ulteriore circolare sul tema dei sottoprodotti, a seguito di quanto già espresso dapprima con il D.M. n. 264/16 recante “Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti” (leggi notizia) e poi con la successiva circolare interpretativa del 3 marzo 2017 (leggi notizia).
Data la complessità della materia e i molteplici risvolti interpretativi cui si presta, il Ministero ha ritenuto necessario predisporre un Allegato tecnico-giuridico che tratta punto per punto le condizioni stabilite dall’art. 184-bis del D.L.vo 152/06 per la sussistenza del concetto di “sottoprodotto” e che prende in considerazione articolo per articolo i contenuti del D.M. 264/2016.
Il Ministero ha ampiamente espresso nel testo della circolare il carattere non cogente dei criteri ivi indicati per la dimostrazione dei requisiti di sottoprodotti:
“…il regolamento non ha compiuto la scelta di prevedere strumenti probatori “necessari” per dimostrare la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per la qualifica di “sottoprodotto”. Le disposizioni del decreto son infatti esplicite nell’escludere l’effetto vincolante del sistema ivi disciplinato, precisando che le modalità di prova nello stesso indicate non vanno in alcun modo intese come esclusive. È lasciata all’operatore la possibilità di scegliere mezzi di prova individuati in autonomia, e diversi dal quelli previsti dal regolamento.”
“…solo laddove il regolamento contiene elementi di chiarimento sull’applicazione di vigenti disposizioni normative a carattere cogente, tali previsioni devono ritenersi vincolanti.”
…l’utilizzazione degli strumenti indicati dal decreto rimane frutto di adesione volontaria e non può in alcun modo essere considerata condizione necessaria per il legittimo svolgimento di una attività di gestione di sottoprodotti, per l’autorizzazione della quale non potrà mai richiedersi l’obbligatoria adesione alle procedure e strumenti disciplinati dal regolamento”.