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Archivio per Categoria In Evidenza

Trasporto transfrontaliero di rifiuti in Italia: prorogato il termine per l’iscrizione all’Albo.

Con Deliberazione dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali del 2 maggio 2017, è stato nuovamente prorogato il termine per la presentazione delle istanze di iscrizione all’Albo per le imprese estere che effettuano il trasporto transfrontaliero di rifiuti nel territorio italiano (categoria 6).

Il termine che inizialmente era il 15 febbraio 2017 -già prorogato al 15 maggio 2017 – è nuovamente slittato al 30 settembre 2017.

Tale scadenza riguarda le aziende estere, aventi una sede secondaria o un domicilio eletto in Italia, che avevano già presentato all’Albo l’istanza di iscrizione in via provvisoria e quindi già esercenti l’attività di trasporto di rifiuti nel territorio italiano e che intendono conseguire l’iscrizione all’Albo in via definitiva.

Per le aziende estere che debbano iscriversi ex novo e che vogliano, pertanto, autorizzarsi per il trasporto di rifiuti in Italia, vale la medesima procedura e documentazione (e non ha rilievo la scadenza qui citata).

Per verificare la procedura di iscrizione e la documentazione necessaria:

categoria 6 Albo Nazionale Gestori Ambientali (sezione Veneto).

 

 

Dichiarazione FGas 2017 (dati anno 2016): entro il 31 maggio.

Entro il 31 maggio 2017, tutti coloro che sono proprietari di apparecchiature/sistemi fissi di refrigerazione, condizionamento di aria, pompe di calore, protezione antincendio, contenenti 3 kg o più di gas fluorurati a effetto serra, dovranno obbligatoriamente compilare la Dichiarazione F-gas” relativa ai dati dell’anno 2016.

Il proprietario delle apparecchiature o impianti è considerato operatore qualora non abbia delegato ad una terza persona l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi.

L’“effettivo controllo sul funzionamento tecnico” di un’apparecchiatura o di un impianto comprende, in linea di principio, i seguenti elementi:

  • libero accesso all’impianto, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento e la possibilità di concedere l’accesso a terzi;
  • controllo sul funzionamento e la gestione ordinari (ad esempio, prendere la decisione di accensione e spegnimento);
  • il potere (compreso il potere finanziario) di decidere in merito a modifiche tecniche (ad esempio, la sostituzione di un componente, l’installazione di un sistema di rilevamento permanente delle perdite), alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell’apparecchiatura o nell’impianto e all’esecuzione di controlli (ad esempio, controlli delle perdite) o riparazioni.

Pertanto, se il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto ha delegato completamente ad una società esterna (tramite un contratto scritto) l’effettivo controllo dell’apparecchiatura o del sistema, la trasmissione dei dati contenuti nella dichiarazione deve essere fatta dalla società suddetta. In tutti gli altri casi l’operatore è il proprietario; ciò non toglie che il proprietario possa delegare (in forma scritta) a terzi la compilazione della dichiarazione.

La compilazione e la trasmissione della Dichiarazione si effettua esclusivamente tramite l’apposita Piattaforma istituita presso l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e deve essere effettuata seguendo la procedura guidata presente al seguente link:

compila la dichiarazione 

Si precisa che, per quest’anno,  l’entrata in vigore del nuovo Regolamento UE n.517/2014 non ha modificato struttura, criteri e contenuti della dichiarazione F-Gas. Il valore soglia che permette di stabilire se una apparecchiatura fissa è inclusa nel campo di applicazione della dichiarazione resta quindi fissato a 3 kg di gas fluorurato ad effetto serra, non viene quindi applicata, ai fini della Dichiarazione F-Gas la nuova unità di misura espressa in CO2 equivalenti.

Informazioni utili per provvedere alla dichiarazione e le definizioni dei soggetti obbligati e delle sostanze coinvolte sono contenute al seguente indirizzo:

approfondimenti

CONAI: diversificazione del contributo ambientale sugli imballaggi in plastica.

Il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) ha annunciato negli ultimi mesi la prossima applicazione di un sistema maggiormente articolato per l’applicazione del contributo ambientale sugli imballaggi in plastica, con applicazione di agevolazioni per gli imballaggi maggiormente riciclabili.

Il contributo sugli imballaggi in plastica non sarà più, pertanto, unico ma modulato sulla base di tre criteri guida: la selezionabilità degli imballaggi, la loro riciclabilità e, per gli imballaggi che soddisfano questi due criteri, l’ulteriore criterio del circuito di destinazione prevalente una volta che divengono rifiuti.

La definizione del nuovo Contributo Ambientale per gli imballaggi in plastica e delle relative agevolazioni sarà basata sull’impatto ambientale delle fasi di fine vita/nuova vita degli imballaggi una volta che divengono rifiuti.

A seguito di questa classificazione, verranno definiti dei contributi agevolati per gli imballaggi selezionabili e riciclabili derivanti dal circuito domestico e dal circuito commercio e industria, mentre continueranno a pagare il contributo pieno gli altri imballaggi non rispondenti a tali criteri.

Queste novità avranno ripercussioni sulle procedure di applicazione del contributo ambientale sugli imballaggi in plastica con conseguente aggiornamento delle relative modulistiche (mod. 6.1; 6.2; 6.5; 6.6 e 6.10).

CONAI dovrebbe rendere noti entro l’estate i nuovi valori dei contributi suddivisi per fasce la cui applicazione effettiva avverrà a partire dal 1 gennaio 2018.

Per approfondimenti:

www.conai.org

Guida tecnica al contributo semplificato

Lista esemplificativa degli imballaggi suddivisi nelle tre fasce contributive

 

Sottoprodotti: nota ministeriale esplicativa del D.M. n. 264/16

Il Ministero dell’Ambiente ha pubblicato una nota esplicativa con riferimento al D.M. n. 264/16 “Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti.”.

Nota 3 marzo 2017 – “Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti”.

 

SISTRI: entro il 2 maggio versamento diritti annuali.

 

Entro il 2 maggio 2017, le aziende e gli enti iscritti al SISTRI sono tenuti al versamento del diritto annuale di iscrizione.

Il versamento deve avvenire con le seguenti modalità:

  • mediante versamento sul conto corrente postale n. 2595427, intestato alla Tesoreria di Roma Succ.le Min. Ambiente SISTRI D.M. 17.12.2009 Min. Amb. DG Tut. Ter. Via C. Colombo, 44 – 00147 ROMA

oppure

  • mediante bonifico bancario alle coordinate: IBAN: IT56L 07601 03200 000002595427

CODICE BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX

CIN:  L   ABI: 07601   CAB: 03200   N. CONTO: 000002595427

Beneficiario:

TESOR. DI ROMA SUCC.LE

MIN.AMBIENTE SISTRI D.M. 17.12.2009

MIN.AMB.DG TUT.TER.VIA C.COLOMBO 44

00147 – ROMA

 

Nella causale di versamento occorrerà indicare:

  • contributo SISTRI/anno 2017;
  • il codice fiscale dell’azienda/ente iscritto;
  • il numero di pratica comunicato dal SISTRI al momento dell’iscrizione (es. WEB_….)

Dopo aver effettuato il pagamento dei contributi spettanti, i soggetti iscritti dovranno comunicare, accedendo con il proprio dispositivo USB SISTRI all’applicazione “GESTIONE AZIENDE”, i seguenti estremi di pagamento:

  • il numero VCC-VCY della ricevuta del bollettino postale,
  • il numero del “Codice Riferimento Operazione” (CRO o TRN) del bonifico bancario;
  • l’importo del versamento;
  • il numero di pratica a cui si riferisce il versamento.

Nei casi di prima iscrizione, gli Operatori dovranno comunicare l’avvenuto pagamento del contributo SISTRI telefonando al numero verde 800 00 38 36.

Modalità di calcolo dei dipendenti
Nel calcolo dei dipendenti devono rientrate tutti gli addetti dell’impresa, considerando tutte le unità locali, anche quelle che non producono rifiuti speciali pericolosi.
Sono da computare (ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera c), del dm 52/2011), con riferimento all’anno in corso, tutti gli addetti con posizione di lavoro

  • dipendente a tempo pieno e a tempo parziale
  • con contratto di lavoro di apprendistato o di inserimento
  • con contratto di lavoro “indipendente”, cioè autonomo ma con caratteristiche di continuità superiore a 30 giorni/anno.

Nel computo sono da considerare anche i lavoratori temporaneamente assenti per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa integrazione.

I lavoratori stagionali sono considerati come frazioni di unità lavorative annue con riferimento alle giornate effettivamente retribuite, In caso di frazioni si arrotonda all’intero superiore e inferiore più vicino.

Gli importi dei contributi suddivisi per categoria sono qui riportati.

MUD 2017 (dati 2016) -Denuncia annuale dei rifiuti entro il 30 aprile.

Entro il 30 aprile 2017 (La scadenza è il 30 aprile: essendo un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo, ovvero al 2 maggio) gli enti e  le aziende obbligate alla presentazione del MUD dovranno provvedere all’invio della dichiarazione annuale dei rifiuti prodotti e/o gestiti nel corso dell’anno 2016.

Novatech S.r.l. offre un servizio di consulenza, compilazione e presentazione del MUD con controllo di tutta la documentazione correlata (registri e formulari).

Per ogni ulteriore informazione o preventivi personalizzati contattare i seguenti recapiti:

tel. 049 8936673
consulenza@novatech-srl.it

Comunicazione Produttori di AEE: 30 aprile 2017.

Si segnala la scadenza dell’obbligo di compilazione e presentazione della Comunicazione Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche da parte dei produttori di Apparecchiature Elettriche Elettroniche, iscritti al registro nazionale, con la quale adempiere all’obbligo di comunicazione della quantità di AEE immesse sul mercato nell’anno 2016.

CLP: inserito l’allegato VIII sulle informazioni di emergenza sanitaria.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L78 del 23 marzo 2017 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2017/542 del 22 marzo 2017 che modifica il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele mediante l’aggiunta di un allegato relativo alle informazioni armonizzate in materia di risposta di emergenza sanitaria.

Il nuovo Regolamento inserisce l’allegato VIII Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) che uniforma le informazioni di emergenza sanitaria relative alle miscele pericolose immesse sul mercato che devono essere trasmesse dagli importatori e dagli utilizzatori a valle agli organismi designati. Ogni miscela deve essere identificata da un identificatore unico di formula, “UFI”, che deve comparire nell’etichetta.

La scadenza dell’obbligo di conformarsi all’allegato  VIII varia a seconda a chi è destinato l’uso:

  • uso da parte dei consumatori:  a decorrere dal 1o gennaio 2020;
  • uso professionale: a decorrere dal 1o gennaio 2021;
  • uso industriale: a decorrere dal 1o gennaio 2024.

Regolamento (UE) 2017/542

Sottoprodotti: pubblicato il regolamento che definisce i criteri per le biomasse.

E’ stato pubblicato con il D.M. 13/10/2016 n. 264, entrato in vigore il 02/03/2017, il “Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti.”

In particolare il D.M. in parola riguarda i criteri affinchè le biomasse residuali destinate all’impiego per la produzione di biogas e le biomasse residuali destinate all’impiego per la produzione di energia mediante combustione (elencate nell’allegato 1 del citato D. M.) possano essere considerate sottoprodotti (e quindi escluse dal regime dei rifiuti) ai sensi dell’art. 184-bis del D. Lgs. n . 152/06.

Da notare che all’interno dell’allegato 1 sono contenuti anche alcuni dei sottoprodotti di origine animale disciplinati dal Reg. Ue 1069/09; con questo decreto vengono definite le attività e lavorazioni che possono essere considerate “normale pratica industriale” (ad es. lavaggio, essiccatura, insufflazione di aria, raffinazione, triturazione, omogeneizzazione, fermentazione naturale, centrifugazione, disidratazione, sedimentazione e chiarificazione, disgregazione fisicomeccanica).

Sono diversi i punti ancora da chiarire rispetto all’ambito di applicabilità di questo nuovo decreto e agli adempimenti formali da esso previsti.

Leggi:
DECRETO 13 ottobre 2016, n. 264

Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti.  (GU Serie Generale n.38 del 15-2-2017)

Per ogni approfondimento in merito:

tel 049 8936673

Albo Gestori Ambientali: rinnovati i moduli per l’iscrizione.

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha rinnovato la modulistica per l’iscrizione nelle categorie 1-4-5-8-9 e per le iscrizioni con procedura semplificata.

Delibera n. 2 del 22/02/2017

Modulistica per l’iscrizione all’Albo e autocertificazione per il rinnovo dell’iscrizione all’Albo con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4, 5, 8, 9 e 10, di cui all’articolo 8 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120.

Delibera n. 3 del 22/02/2017
Modulistica per la comunicazione dell’iscrizione e rinnovo dell’iscrizione all’Albo, con procedura semplificata di cui all’articolo 16 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120.

 

 

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