In arrivo il nuovo Regolamento Europeo per il trasporto transfrontaliero di rifiuti.
Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 30 aprile 2024 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il Regolamento (CE) n. 1013/2006.
Il Regolamento stabilisce:
A quali spedizioni si applica il nuovo Regolamento sul Transfrontaliero?
Il provvedimento si applica:
Quali le spedizioni escluse?
Sono, invece, esclusi dall’ambito d’applicazione:
Il Regolamento entra in vigore il 20 maggio 2024 e si applicherà a decorrere dal 21 maggio 2026, fatta eccezioni per alcune disposizioni previste dall’art. 85 che presentano scadenze differite.
REGOLAMENTO (UE) 2024/1157 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell’11 aprile 2024, relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il Regolamento (CE) n. 1013/2006.
Com’è noto, il 15 aprile 2024, è scaduto l’ultimo termine del regime transitorio per lo svolgimento del ruolo di responsabile Tecnico della gestione rifiuti, per le imprese iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (termine scaduto il 16 ottobre 2023 con ulteriore periodo di 180 gg per il superamento dell’esame di idoneità da parte dell’R.T. – Delibera n. 5 dell’11/10/2023)
Le aziende che, a seguito di tale termine, si trovino prive del requisito necessario per poter rimanere iscritte nelle categorie dell’Albo che richiedono la nomina di un idoneo R.T., saranno avviate verso un provvedimento di cancellazione.
Decorso il termine del 15 aprile 2024 previsto dall’articolo 1, comma 1, della deliberazione n° 5
dell’11 ottobre 2023, le Sezioni entro la data del 30 aprile 2024 provvedono a deliberare l’avvio dei
procedimenti disciplinari per la cancellazione dall’Albo di quelle categorie che non abbiano un responsabile tecnico idoneo ( ai sensi degli articoli 20, comma 1, lettera b) e 21, comma 1, del D.M. 120/2014).
Decorso il termine di 30 giorni senza che l’impresa abbia provveduto alla nomina di un nuovo
responsabile tecnico in possesso dei requisiti previsti, le Sezioni regionali e provinciali dell’Albo
provvedono a deliberare la cancellazione delle suddette categorie ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera b)
del D.M. 120/2014 e notificano a mezzo PEC all’interessato il relativo provvedimento.
Circolare n 1 del 15 aprile 2024 – Modalità e tempistiche di notifica dei provvedimenti di cancellazione per mancata nomina di un Responsabile tecnico idoneo
Il ruolo di responsabile Tecnico può essere svolto anche da professionisti esterni all’azienda in possesso dei requisiti di idoneità.
Rivolgiti a Novatech Srl per l’incarico di Responsabile Tecnico. Professionisti esperti saranno in grado di garantire alla tua azienda il requisito per poter svolgere il ruolo di operatore iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Contattaci da qui.
Le diverse funzioni verranno rilasciate nell’arco dei prossimi mesi.
A partire dal 16 aprile operatori e delegati potranno testare:
I produttori di software potranno accedere ai servizi e alla documentazione relativi a:
L’ambiente DEMO sarà operativo anche dopo l’avvio a regime del RENTRI.
fonte: https://www.rentri.gov.it/news/rentri-avvio-della-fase-di-test-del-rentri
Il fine vita dei pneumatici avrà un nuovo strumento di gestione: il nuovo Registro nazionale dei produttori e degli importatori di pneumatici.
Istituito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per facilitare e garantire la gestione dei pneumatici fuori uso (PFU), con decreto in corso di pubblicazione, era atteso da tempo; il D.M. 182/2019, in vigore dal 23 aprile 2020, cosiddetto “Regolamento PFU” ne prevedeva l’istituzione già a partire dal 2021.
I soggetti obbligati saranno tenuti all’iscrizione al Registro per via telematica, attraverso un apposito portale messo a disposizione dalle Camere di commercio.
Gli operatori, le amministrazioni e i cittadini potranno consultare sul portale le informazioni sulla gestione dei PFU, le statistiche e gli elenchi di imprese iscritte.
Attraverso l’area riservata, le imprese trasmetteranno le informazioni per l’iscrizione e le comunicazioni periodiche relative ai dati sugli pneumatici immessi sul mercato e su quelli raccolti al termine del loro utilizzo. Attualmente le dichiarazioni vengono inviate via PEC o raccomandata al Ministero, entro scadenze previste dal D.M. 182/19:
Come è spiegato nel provvedimento, anche i soggetti che immettono pneumatici sul mercato nazionale attraverso la vendita a distanza adempiono agli obblighi di gestione e rendono visibile nel proprio sito internet il numero di iscrizione al Registro, che deve essere comunicato alle piattaforme on-line dai soggetti che utilizzano le stesse per la vendita a distanza.
Le imprese iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali sono tenute al versamento del diritto annuale entro il 30 aprile, con riferimento alla loro categoria di iscrizione.
Le imprese iscritte nelle vigenti categorie dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali devono provvedere entro il 30 aprile di ogni anno al pagamento di un diritto annuale da corrispondere per ogni categoria di iscrizione.
Il pagamento del diritto annuale deve essere effettuato con modalità telematica.
Il versamento, in caso di iscrizione in più categorie, può essere cumulativo.
Le modalità di pagamento ammesse possono variare per ogni Sezione (corrispondente alla Regione) di iscrizione.
Vediamo come procedere al pagamento:
In caso di inadempienza la Sezione competente provvederà, con decorrenza comunicata all’impresa tramite PEC, a sospendere d’ufficio l’iscrizione all’Albo per la categoria interessata, che permane fino a quando non venga data prova alla Sezione dell’effettuazione del pagamento.
Durante il periodo di sospensione l’impresa non può svolgere l’attività della categoria sospesa.
Inoltre, non verranno rilasciate né visure, né certificati, né verranno deliberate variazioni e/o rinnovi. Qualora nel frattempo l’impresa abbia provveduto a versare quanto dovuto, il provvedimento di sospensione non avrà più efficacia.
Il provvedimento di sospensione, così come gli altri provvedimenti telematici, rimarrà comunque presente, come documento scaricabile, nella tabella di monitoraggio delle pratiche, all’interno dell’area riservata dell’impresa.
Decorso il termine entro il quale l’impresa sospesa può provvedere al pagamento, l’impresa verrà cancellata d’ufficio.
Consulta il sito dell’A.N.G.A.: www.albonazionalegestoriambientali.it
Come anticipato, è stato di recente approvato il nuovo modello per la presentazione del MUD riferito all’anno 2023, con scadenza per quest’anno al 1 luglio 2024.
Il DPCM n. 52 del 26/01/2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2024, reca il nuovo Modello Unico di Dichiarazione Ambientale per il 2024, il quale sostituisce completamente il previgente.
Il termine per la presentazione del MUD, in accordo con quanto sancito dalla Legge n. 70/1994, essendo stato sostituito il modello di dichiarazione, è stabilito a centoventi giorni dalla data di pubblicazione del decreto, vale a dire il 30 giugno. Essendo il 30 giugno 2024 giorno festivo, il termine, come comunicato dal MASE, è prorogato al 1° luglio 2024.
I soggetti obbligati alla presentazione del MUD avranno quindi un po’ più di tempo rispetto all’ordinaria scadenza del 30 aprile per provvedere all’invio della dichiarazione con le consuete modalità (invio telematico).
Per la categoria dei produttori di rifiuti speciali non ci sono particolari novità nel nuovo modello del MUD. Le modifiche introdotte riguardano, infatti, i soggetti pubblici (Comuni e altri) che sono soggetti alla presentazione del MUD.
Se vuoi esplorare i contenuti del nuovo modello: visita il sito del MASE e consulta la sintesi delle modifiche introdotte.
Hai bisogno di assistenza per la predisposizione ed invio del MUD 2024?
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Anche quest’anno si avvicina il periodo per la presentazione del MUD, la cui scadenza, per quest’anno, è prorogata al 1 luglio 2024.
Cos’è il MUD
E’ una dichiarazione, il cui contenuto è stato più volte ampliato negli ultimi anni, da presentare annualmente alla Camera di Commercio (per mezzo di un sistema telematico) che riepiloga i rifiuti prodotti, trasportati, gestiti dagli enti e dagli operatori dei settori industriale e artigianale.
Il MUD si articola in varie sezioni con contenuti diversi e obbligatori o meno a seconda dei soggetti presi in considerazione.
Hai bisogno di aiuto nella compilazione ed invio del MUD?
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I gel disinfettanti sono, ancora oggi, una presenza costante nelle nostre aziende.
Le scuole e altri enti, ad esempio, hanno i magazzini pieni di scatoloni di questi prodotti a base alcolica.
Come tutti i rifiuti a base organica, questo tipo di presidio medico-chirurgico ha una scadenza e occorre gestire il suo smaltimento nel modo più aderente alla legislazione attuale.
Novatech supporta la gestione di questo rifiuto nel modo più veloce ed efficiente possibile.
Lo smaltimento di tali presidi medici scaduti va svolto nella piena conformità alle normative vigenti, essendo classificabili come rifiuti speciali con codice CER 160305.
Ad esempio, nel caso di un’azienda, una scuola o altro ente che necessita lo smaltimento di tali detergenti e gel disinfettanti in scadenza (o già scaduti), Novatech si occupa di organizzare tutto il processo: dal confezionamento ed etichettatura degli scatoloni, al trasporto e fino allo smaltimento secondo i termini di legge.
Novatech offre una gestione completa che comprende l’imballaggio, il trasporto e lo smaltimento nel rispetto della legislazione.
Contattaci per conoscere meglio questo servizio.
Un Regolamento Europeo introduce una disciplina aggiornata che impone restrizioni e divieti di utilizzo di gas fluorurati con effetto serra a partire dall’11 marzo 2024.
Non è una novità che misure di sempre maggior restrizione verranno messe in campo per limitare la dispersione nell’atmosfera di gas lesivi dello strato di ozono e che contribuiscono all’effetto serra.
Il nuovo Regolamento UE n. 2024/573 del 7 febbraio 2024 sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) è un passo avanti verso gli obiettivi climatici dell’UE per il 2030 e per la neutralità climatica entro il 2050.
Gli effetti della sua applicazione saranno l’eliminazione di 500 milioni di tonnellate di emissioni di CO2 equivalente entro il 2050 (pari alle emissioni annue di Francia e Belgio).
Il Regolamento – in quanto tale di diretta applicazione negli Stati membri – comprende un pacchetto di divieti e limitazioni, nonchè ulteriori obblighi di formazione e certificazione delle imprese.
E’ previsto anche l’inserimento di questa tematica nel meccanismo del cosiddetto “whistle-blowing” con lo scopo di tutelare i lavoratori che sono venuti a conoscenza di violazioni nello svolgimento delle proprie funzioni lavorative.
I principali effetti del Regolamento saranno:
Leggi il REGOLAMENTO (UE) 2024/573 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 7 febbraio 2024 sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014
Come già anticipato (leggi il nostro articolo), a partire dal 1 gennaio 2024 l’obbligo della notifica UFI al Centro Antiveleni, diviene operativo anche per le miscele destinate esclusivamente ad un uso industriale.
Notifica UFI: di cosa si tratta?
A partire dal 2021 è entrato in vigore l’obbligo della cosiddetta notifica UFI (Unique Formula Identifier) o notifica PCN (Poison Centres Notification) all’Agenzia Europea delle sostanze Chimiche (ECHA) per le miscele pericolose immesse sul mercato destinate ad uso professionale e da parte dei consumatori, come stabilito dal Regolamento (UE) 1272/2008 CLP (Allegato VIII).
Per le miscele pericolose notificate dovrà essere stampato sull’etichetta un codice identificativo, in sigla codice UFI – Unique Formula Identifier (codice alfanumerico di 16 caratteri e il corrispondente codice a barre).
Dal codice UFI i centri antiveleni potranno ottenere alle informazioni necessarie sulla composizione della miscela per poter intervenire in caso di emergenza.
È obbligatorio fare la notifica UFI per prodotti classificati come suscettibili di provocare pericoli fisici o per la salute ai sensi del regolamento dell’UE relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio – Regolamento (UE) 1272/2008 CLP (Allegato VIII).
La novità del 1 gennaio 2024
A partire dall’inizio di quest’anno la notifica al centro antiveleni diviene obbligatoria anche per le miscele pericolose destinate ad uso esclusivo industriale così come l’obbligo di stampa dell’UFI in etichetta, prima dell’immissione sul mercato.
Hai bisogno di supporto per la notifica UFI? Per ogni informazione contatta il nostro servizio di consulenza per le sostanze pericolose.