E’ stato pubblicato con il D.M. 13/10/2016 n. 264, entrato in vigore il 02/03/2017, il “Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti.”
In particolare il D.M. in parola riguarda i criteri affinchè le biomasse residuali destinate all’impiego per la produzione di biogas e le biomasse residuali destinate all’impiego per la produzione di energia mediante combustione (elencate nell’allegato 1 del citato D. M.) possano essere considerate sottoprodotti (e quindi escluse dal regime dei rifiuti) ai sensi dell’art. 184-bis del D. Lgs. n . 152/06.
Da notare che all’interno dell’allegato 1 sono contenuti anche alcuni dei sottoprodotti di origine animale disciplinati dal Reg. Ue 1069/09; con questo decreto vengono definite le attività e lavorazioni che possono essere considerate “normale pratica industriale” (ad es. lavaggio, essiccatura, insufflazione di aria, raffinazione, triturazione, omogeneizzazione, fermentazione naturale, centrifugazione, disidratazione, sedimentazione e chiarificazione, disgregazione fisicomeccanica).
Sono diversi i punti ancora da chiarire rispetto all’ambito di applicabilità di questo nuovo decreto e agli adempimenti formali da esso previsti.
Leggi:
DECRETO 13 ottobre 2016, n. 264
Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti. (GU Serie Generale n.38 del 15-2-2017)
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L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha rinnovato la modulistica per l’iscrizione nelle categorie 1-4-5-8-9 e per le iscrizioni con procedura semplificata.
Modulistica per l’iscrizione all’Albo e autocertificazione per il rinnovo dell’iscrizione all’Albo con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4, 5, 8, 9 e 10, di cui all’articolo 8 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120.
Delibera n. 3 del 22/02/2017
Modulistica per la comunicazione dell’iscrizione e rinnovo dell’iscrizione all’Albo, con procedura semplificata di cui all’articolo 16 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120.
CONAI, nel corso del 2016, aveva definito una particolare formula incentivante per la regolarizzazione di alcuni obblighi consortili riservata alle micro e piccole imprese importatrici di merci imballate e/o operanti la selezione/riparazione di pallet in legno.
Considerato lo straordinario interesse da parte delle aziende che, anche oltre la scadenza del 31 dicembre 2016, continuano ad inviare richieste di regolarizzazione, il Consiglio di Amministrazione CONAI, sulla base di tutti gli elementi acquisiti, ha deliberato la proroga dell’iniziativa TUTTI IN REGOLA fino al 31 marzo 2017, confermando le agevolazioni previste, fatta eccezione per la rateizzazione delle somme dovute, che non sarà più consentita.
La proroga (a carattere assolutamente eccezionale) è valida per tutte le aziende che regolarizzeranno la posizione entro e non oltre il 31 marzo prossimo.
Vai alla pagina Tutti in Regola con le novità 2017: http://www.conai.org/imprese/contributo-ambientale/tutti-in-regola
(tratto da www.conai.org)
Riportiamo qui di seguito alcuni utili documenti per gli adempimenti relativi al Conai, Consorzio Nazionale Imballaggi, per l’anno 2017.
Con Delibera n. 1 del 23 gennaio 2017, il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha prorogato il termine per la presentazione della domanda di iscrizione in categoria 6 per il trasporto transfrontaliero di rifiuti per le aziende estere che sono in possesso della ricevuta di iscrizione.
Tali aziende dovranno pertanto presentare l’istanza con la documentazione completa entro il 15 maggio 2017.
Con Deliberazione n. 5 del 3 novembre 2016 il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha ridefinito i “Criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo, con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4 e 5.”
La Delibera, che entrerà in vigore il 1 febbraio 2017, ristabilisce i requisiti di dotazione minima di mezzi e di persone per l’iscrizione nelle categorie:
I provvedimenti di iscrizione rilasciati fino a tale data conserveranno la loro validità fino alla data di scadenza indicata nel provvedimento stesso e le istanze presentate prima di tale data continueranno ad avere a riferimento i criteri precedentemente in vigore.
Le deliberazioni n. 1 del 30/01/2003, n. 3 del 14/03/2012 e n. 6 del 12/12/2012 sono abrogate a partire dalla di efficacia della delibera qui sopra citata.
Leggi il testo completo della Delibera n. 5 del 3/11/2016
Il 1 gennaio 2017 entrerà in vigore l’ADR 2017 per i trasporti internazionali; per l’applicazione dell’ADR 2017 ai trasporti nazionali bisognerà, invece, attendere la pubblicazione dell’apposita Direttiva europea e conseguente Decreto ministeriale di recepimento.
Le principali novità di questa edizione riguardano:
Leggi la sintesi delle principali novità dell’ADR 2017 elencate per capitoli.
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Il CONAI ha recentemente deliberato la diversificazione del contributo ambientale all’interno della stessa tipologia di materiale di imballaggio.
La finalità è di incentivare l’uso di imballaggi maggiormente riciclabili, collegando il livello contributivo all’impatto ambientale delle fasi di fine vita/nuova vita a cominciare dagli imballaggi in plastica, il materiale più complesso per la varietà delle tipologie e per le tecnologie di selezione e di riciclo.
A tal proposito sono state definite tre categorie di imballaggi in plastica:
Godranno di un’agevolazione sul Contributo Ambientale gli imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito “Domestico” e di un’agevolazione maggiore quelli selezionabili e riciclabili da circuito “Commercio & Industria”. Pagheranno un Contributo più alto gli imballaggi che presentano maggiori difficoltà nella gestione del fine vita/nuova vita.
La definizione del nuovo Contributo Ambientale per gli imballaggi in plastica e delle relative agevolazioni sarà basata sull’impatto ambientale delle fasi di fine vita/nuova vita degli imballaggi una volta che divengono rifiuti.
I nuovi valori contributivi, che verranno definiti in maniera graduale, saranno comunicati almeno 6 mesi prima dell’entrata in vigore del nuovo sistema di dichiarazione.
Quando entrerà in vigore
Nel corso del 2017 è previsto un periodo di test di circa 6 mesi in cui le aziende potranno effettuare la dichiarazione del Contributo Ambientale CONAI usando il nuovo sistema di dichiarazione anche se sarà mantenuto un unico valore del CAC plastica.
In fase di test, eventuali errori di imputazione delle tipologie di imballaggio dichiarate non avranno conseguenze a carico delle aziende.
Aggiornamento delle liste degli imballaggi agevolati:
La selezionabilità e la riciclabilità evolvono nel tempo in funzione dell’evoluzione delle tipologie di imballaggi immessi al consumo e delle modifiche che possono intervenire nell’impiantistica di selezione e riciclo.
Per monitorare tale evoluzione e aggiornare periodicamente l’elenco degli imballaggi agevolati, il Consiglio di Amministrazione CONAI ha istituito un apposito Comitato Tecnico Permanente di Valutazione che, anche con il supporto di esperti di settore, proporrà allo stesso Consiglio le eventuali modifiche alle liste delle categorie agevolate.
Il Comitato Tecnico Permanente di Valutazione è composto da quattro consiglieri CONAI: due espressione dei produttori di imballaggi e due degli utilizzatori.
Per ogni ulteriore informazione:
http://www.conai.org/imprese/contributo-ambientale/contributo-diversificato
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Riportiamo qui di seguito le indicazioni fornite da SISTRI nella “GUIDA RAPIDA PRODUTTORI”, versione 24/06/2016 in merito alle modalità di gestione delle differenze tra peso dichiarato in partenza (presunto) e peso riscontrato a destino.
Procedura per gestione differenze di peso.
Per ogni approfondimento: www.sistri.it
Come noto il D. Lgs. 152/06 e s.m.i. all’art. 272 comma 2 prevede la possibilità per l’Autorità competente di adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria di stabilimenti, al fine di disciplinare le emissioni in atmosfera delle stesse.
Tali autorizzazioni, consentono di esercitare l’attività per un periodo di 10 anni dalla data di invio della istanza di adesione presentata dalle aziende.
La richiesta di rinnovo delle stesse deve essere presentata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine (ossia 10 anni dalla data di spedizione della domanda di adesione; fa fede il timbro postale).
Si sottolinea l’importanza per tutte le aziende autorizzate di presentare tempestivamente la richiesta di rinnovo della propria adesione all’autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera onde non incorrere in gravi violazioni (esercizio dell’attività in assenza della prescritta autorizzazione sanzionato dall’art. 279 D. lgs. n. 152/2006).
APPROFONDIMENTI
A tal proposito la Provincia di Padova ha redatto un’apposita nota che riportiamo di seguito.
Attualmente in Provincia di Padova sono vigenti le seguenti autorizzazioni a carattere “generale” che hanno sostituito precedenti provvedimenti come di seguito elencati:
Categoria
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Autorizzazione generale VIGENTE
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Provvedimenti sostituiti
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Autorizzazione generale generica | n. 6204/EM del 30/06/2011 | n. 5200/EM del 24/10/2006n. 5560/EM del 11/09/2008 |
Stabilimenti di produzione calcestruzzi | n. 6199/EM del 13/12/2010 | n. 5300/EM del 14/03/2007n. 5564/EM del 11/09/2008 |
Stabilimenti di frantumazione inerti | n. 6201/EM del 30/06/2011 | n. 5201/EM del 24/10/2006n. 5563/EM del 11/09/2008 |
Stabilimenti costituiti da uno o più impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, incluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso | n. 6202/EM del 30/06/2011 | n. 4654/EM del 15/12/2004n. 5203/EM del 24/10/2006
n. 5562/EM del 11/09/2008 |
Impianti termici | n. 6203/EM del 30/06/2011 | n. 5200/EM del 24/10/2006n. 5659/EM del 30/09/2008 |
Allevamenti zootecnici effettuati in ambienti confinati | n. 6457/EM del 26/07/2012 | n. 5202/EM del 24/10/2006n. 5565/EM del 11/09/2008
n. 6200/EM del 30/06/2011 |
Il comma 3 dell’art. 272 del D.Lgs. 152/06 prevede che “L’autorizzazione generale si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari ai dieci anni successivi all’adesione. Non hanno effetto su tale termine le domande di adesione relative alle modifiche dello stabilimento. Almeno quarantacinque giorni prima della scadenza di tale periodo il gestore presenta una domanda di adesione all’autorizzazione generale vigente, corredata dai documenti ivi prescritti… (omissis) … In caso di mancata presentazione della domanda di adesione nei termini previsti dal presente comma lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione alle emissioni”.
Si ricorda pertanto che le Ditte che hanno presentato domanda di adesione alle varie autorizzazioni generali devono presentare richiesta di rinnovo della stessa almeno 45 giorni prima della scadenza dei 10 anni dalla data di presentazione della prima domanda di adesione (fa fede la data di spedizione).
Si precisa che:
1) la Ditta deve presentare domanda di rinnovo anche se ha presentato successive richieste di modifica (sia di tipo sostanziale che non sostanziale) dello stabilimento. La data di riferimento rimane la data di presentazione della prima domanda di adesione;
2) qualora la Ditta intenda apportare modifiche allo stabilimento, rispetto a quanto già comunicato e acquisito agli atti dalla Provincia di Padova, deve barrare nella richiesta, oltre al rinnovo decennale, anche la richiesta di modifica dell’impianto e indicare la relativa data di avvio dello stesso che dovrà essere di almeno 45 gg. successiva alla data della comunicazione;
3) le eventuali comunicazioni di cambio ragione sociale intervenute nel frattempo devono intendersi come nuova comunicazione di adesione e quindi la durata decennale dell’adesione è decorsa dal momento di presentazione di tale richiesta;
4) a partire dal 09/11/2011 la Provincia di Padova ha previsto, con parere della Commissione Tecnica Provinciale Ambiente (si veda allegato), “l’obbligo di convogliamento a camino delle emissioni diffuse per tutte le attività/impianti sottoposti alla disciplina del titolo V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.”; conseguentemente le emissioni diffuse (comprese le reimmissioni in ambiente di lavoro), dichiarate nelle precedenti adesioni alle autorizzazioni generali, dovranno essere convogliate all’esterno dello stabilimento ad un punto di emissione. Con l’eccezione di quanto disposto, l’Amministrazione, con successivo parere della Commissione Tecnica Provinciale Ambiente del 27/10/2015 (si veda allegato), ha stabilito per le Ditte che aderiscono all’autorizzazione a carattere generale di “permettere l’aspirazione ed il convogliamento delle emissioni di polveri a filtri assoluti con reimmissione dell’aria depurata in ambiente di lavoro purché tali filtri siano classificati H12, H13 o H14”.In caso di motivata impossibilità tecnica a procedere al convogliamento la Ditta dovrà presentare domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D. Lgs. 152/06 (procedura ordinaria) dichiarando la “motivata e dimostrabile impossibilità tecnica al convogliamento (sulla base delle migliori tecniche disponibili)” come previsto dal parere della Commissione Tecnica Provinciale Ambiente del 09/11/2011. Tali motivazioni verranno evidenziate allo SPISAL contestualmente all’invio di copia del provvedimento di autorizzazione.
5) gli adempimenti illustrati al punto precedente (relativi alle emissioni diffuse) non si applicano agli stabilimenti che hanno aderito a:
-autorizzazione generale di allevamenti effettuati in ambiente confinato,
-autorizzazione generale di frantumazione inerti,
-autorizzazione generale per pulisecco,
-autorizzazione generale di impianti di produzione calcestruzzi,
in quanto le stesse sono espressione di specifici pareri della Commissione Tecnica per l’Ambiente in seguito all’analisi del ciclo produttivo e stabiliscono pertanto anche apposite prescrizioni per le emissioni diffuse.
Si ricorda infine, che i gestori dovranno appurare la loro posizione in merito alla “Verifica di Assoggettabilità” alla procedura di VIA, così come previsto dall’art. 13 della L.R. 4/2016 del 18/02/2016.
Si ricorda che sono soggette al rinnovo decennale tutte le richieste di adesione presentate alla Provincia di Padova sulle quali la Provincia non ha espresso parere negativo.
Si raccomanda un’attenta lettura dell’autorizzazione generale per cui la Ditta chiede il rinnovo e in particolare delle condizioni per le quali l’adesione può essere richiesta.
La richiesta di rinnovo va presentata esclusivamente:
– tramite SUAP competente per territorio;
– con la modulistica reperibile sul sito internet http://www.provincia.pd.it/index.php?page=aut_generali;
– completa di allegati, compresa la copia (ove previsto) delle ultime analisi effettuate nei 2 o 5 anni precedenti.”
Novatech Srl è in grado di assistere le aziende nelle pratiche di rinnovo della richiesta di adesione all’autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera.
Contatti:
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