Sarà un team di tre operatori a gestire il futuro “nuovo” SISTRI: AlmavivA e TIM, con Agriconsulting, si sono aggiudicate la gara per il Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) indetta da Consip per conto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
“L’innovativa proposta progettuale presentata dal Raggruppamento temporaneo d’impresa composto da AlmavivA, TIM e Agriconsulting ha ottenuto il massimo punteggio tecnico e si caratterizza per la semplicità e velocità del sistema: grazie all’utilizzo di interfacce di facile accesso tramite smartphone ed app, sarà possibile una migliore esperienza d’uso anche al fine di ampliare il bacino degli utilizzatori dei servizi, stimato in una platea potenziale di 600.000 operatori“.
Questo quanto dichiarato attraverso comunicato stampa pubblicato da AlmavivA, la società di information technology che si occuperà della gestione e dello sviluppo delle applicazioni per l’informatizzazione degli adempimenti e la completa dematerializzazione del sistema.
Sui tempi di realizzazione del sistema rinnovato non ci sono, al momento, indicazioni.
Resta vigente, fino a fine 201,6 il sistema transitorio del cosiddetto “doppio binario”: utilizzo del “vecchio” SISTRI e registrazione cartacea per i rifiuti pericolosi.
Ai sensi del regolamento CLP (regolamento europeo che disciplina la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle miscele e delle sostanze pericolose – Reg. CE n. 1272/2008), i produttori e fornitori di sostanze e miscele pericolose hanno l’obbligo di trasmettere ai propri clienti/acquirenti le Schede Dati di Sicurezza (SdS) conformi ai contenuti del regolamento (UE) 2015/830.
Inoltre, l’etichettatura che compare sull’imballaggio dev’essere conforme al CLP e coerente con le informazioni contenuti nella scheda dati di sicurezza (per le miscele già immesse nel mercato, l’obbligo di rietichettatura scatta dal 1 giugno 2017).
Si segnala che anche l’utilizzatore a valle è tenuto a verificare la conformità della SdS alle prescrizioni della citata normativa ed ha l’obbligo di comunicare al proprio fornitore le eventuali irregolarità presenti nella SdS.
IL SERVIZIO DI NOVATECH SRL
Novatech Srl è in grado di assistere i produttori di sostanze e miscele con le seguenti attività:
– verifica della conformità normativa delle schede dati di sicurezza dei prodotti acquistati
– redazione e/o aggiornamento delle schede dati di sicurezza per sostanze e miscele pericolose (in lingua italiano/inglese)
– predisposizione dell’etichettatura
Leggi il regolamento (UE) 2015/830
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A partire dal 22 luglio 2016 i gestori della grande distribuzione organizzata sono tenuti al ritiro “uno contro zero” dei rifiuti di apparecchiature elettriche-elettroniche di piccole dimensioni (sotto i 25 cm) conferiti dalla clientela senza alcun obbligo di acquisto di una AEE equivalente (diversamente dal principio dell'”uno contro uno”).
La disciplina di questo nuovo obbligo in capo ai distributori di AEE è contenuta nel D.M. 31/05/2016 n. 121 e riguarda i commercianti con superficie di vendita a partire da 400 mq. Per i punti vendita di dimensioni inferiori, e per la grande distribuzione online, il ritiro gratuito dei piccoli Raee resta facoltativo.
Sono esclusi dall’obbligo di ritiro i RAEE professionali mentre sono inclusi quelli cosiddetti “dual use”, utilizzabili sia in ambito privato che professionale.
Leggi tutti i dettagli nel decreto D.M. 31/05/2016 n. 121.
Sono state pubblicate in data 18 luglio sul sito del SISTRI alcune guide aggiornate per l’utilizzo del sistema ed alcuni casi d’uso.
In particolare:
Segnaliamo, in particolare, un utile e sintetico riepilogo delle procedure da effettuare nel caso di utilizzo non contestuale dei dispositivi oppure di utilizzo contestuale degli stessi.
Novatech S.r.l. offre un servizio di assistenza alle aziende sugli adempimenti e le procedure legate al Consorzio Nazionale Gestione Imballaggi (CONAI).
Il CONAI è un consorzio obbligatorio dei produttori, utilizzatori ed importatori di imballaggi istituito (dapprima con D. Lgs. n. 22/97 ed attualmente disciplinato dal D. Lgs. n. 152/06) allo scopo di disciplinare il circuito di produzione e successivo recupero degli imballaggi.
Sono previste sei tipologie di materiali di imballaggio che vengono assoggettate ad un contributo Ambientale diversificato per le diverse tipologie (carta/cartone, legno, ferro, acciaio, vetro, plastica).
Oltre all’obbligo di adesione, per le aziende coinvolte sono previste procedure legate all’applicazione del CAC (Contributo Ambientale CONAI) all’atto dell’immissione sul territorio a seguito di produzione e/o importazione.
Novatech S.r.l. è in grado di verificare l’ottemperanza agli obblighi di legge e la regolarità delle procedure CONAI e di formare le aziende ad una corretta gestione di questi adempimenti obbligatori.
Per ogni approfondimento: contattaci
L’Italia ha aderito all’Accordo Multilaterale M287, che permette di applicare alcune deroghe al trasporto dei rifiuti in ADR.
Oltre alle deroghe che erano presenti nell’accordo M222, scaduto il 1 agosto 2015, l’accordo prevede:
L’accordo è valido fino al 1 agosto 2020 e può essere applicato nei trasporti nazionali e nei trasporti internazionali in Austria, Liechtenstein e Repubblica Ceca.
Quando si applica l’accordo, si deve aggiungere nel documento di trasporto la seguente dicitura “Trasporto in conformità alle disposizione dell’1.5.1 ADR (M287)”.
Testo dell’Accordo M287 – english
Testo dell’Accordo M287 – italiano
Il CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) ha promosso una campagna di regolarizzazione delle micro/piccole imprese che risultino non in regola con alcuni degli adempimenti previsti dal Consorzio.
L’agevolazione è rivolta alle micro/piccole imprese importatrici di merci imballate e alle micro/piccole imprese operanti la selezione/ riparazione di pallet in legno, iscritte e non iscritte al CONAI.
Per l’individuazione delle piccole e microimprese si fa riferimento alla Raccomandazione della Commissione Europea n. 1442 del 6 maggio 2003, recepita nel nostro ordinamento dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 Aprile 2005, che definisce:
– piccola impresa, un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo (attivo dello Stato Patrimoniale) non superiori a 10 milioni di Euro;
– microimpresa, un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo (attivo dello Stato Patrimoniale) non superiori a 2 milioni di Euro.
Per impresa importatrice di merci imballate si intende l’impresa che acquista dall’estero (sia Paesi UE che extra UE) merci imballate per uso diretto o per rivenderle in Italia, immettendo quindi sul territorio nazionale gli imballaggi che contengono le merci.
Per impresa operante la selezione/riparazione di pallet in legno si intende l’impresa operante nel settore dei pallet in legno, che svolge attività di riparazione e/o selezione (seppure secondaria e a prescindere dall’eventuale e contestuale attività di produttore o commerciante di imballaggi nuovi/usati) e reimmette al consumo pallet in legno usati, riparati o semplicemente selezionati.
Le imprese ammesse alla regolarizzazione agevolata potranno definire la posizione versando al CONAI il contributo ambientale dovuto dal 1° gennaio 2013 senza interessi di mora (invece del versamento dei contributi relativi ai 10 anni precedenti aumentati degli interessi di mora), anche mediante rateizzazione fino a 5 anni e senza interessi di dilazione.
Le richieste di regolarizzazione dovranno pervenire al CONAI entro e non oltre il 31 dicembre 2016 mentre le relative dichiarazioni del contributo ambientale dovranno essere inviate al CONAI nei 30 giorni successivi alla richiesta stessa.
Leggi i dettagli dell’iniziativa “Tutti in regola“.
Novatech Srl offre un servizio di verifica della regolarità contributiva e delle procedure di CONAI e di assistenza alla procedure di regolarizzazione della propria posizione.
Per ogni ulteriore informazione:
consulenza@novatech-srl.it
tel. 049 8936673
E’ stato pubblicato in G. U. del 24/05/2016, il D.M. n. 78 del 30/03/2016 “Regolamento recante disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti in attuazione dell’art. 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 15”.
Tale Decreto sostituisce l’originario Decreto 10/11/2011 n. 219 e successive modifiche.
Il nuovo Regolamento SISTRI, in verità non è altro che un decreto di riordino delle previgenti disposizioni il quale fa continui rinvii ad emanandi decreti attuativi, in attesa del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti previsto dall’art. 11, comma 9-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
Il nuovo regolamento entrerà in vigore l’8 giugno 2016.
Leggi il DECRETO 30 marzo 2016, n. 78
Entro il 31 maggio 2016, tutti coloro che sono proprietari di apparecchiature/sistemi fissi di refrigerazione, condizionamento di aria, pompe di calore, protezione antincendio, contenenti 3 kg o più di gas fluorurati a effetto serra, dovranno obbligatoriamente compilare la “Dichiarazione F-gas” relativa ai dati dell’anno 2015.
Il proprietario delle apparecchiature o impianti è considerato operatore qualora non abbia delegato ad una terza persona l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi.
L’“effettivo controllo sul funzionamento tecnico” di un’apparecchiatura o di un impianto comprende, in linea di principio, i seguenti elementi:
Pertanto, se il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto ha delegato completamente ad una società esterna (tramite un contratto scritto) l’effettivo controllo dell’apparecchiatura o del sistema, la trasmissione dei dati contenuti nella dichiarazione deve essere fatta dalla società suddetta. In tutti gli altri casi l’operatore è il proprietario; ciò non toglie che il proprietario possa delegare (in forma scritta) a terzi la compilazione della dichiarazione.
La compilazione e la trasmissione della Dichiarazione si effettua esclusivamente tramite l’apposita Piattaforma istituita presso l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e deve essere effettuata seguendo la procedura guidata presente al seguente link:
Informazioni utili per provvedere alla dichiarazione e le definizioni dei soggetti obbligati e delle sostanze coinvolte sono contenute al seguente indirizzo:
Entro il 30 aprile 2016, le aziende e gli enti iscritti al SISTRI sono tenuti al versamento del diritto annuale di iscrizione.
Il versamento deve avvenire con le seguenti modalità:
oppure
CODICE BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX
CIN: L ABI: 07601 CAB: 03200 N. CONTO: 000002595427
Beneficiario:
TESOR. DI ROMA SUCC.LE
MIN.AMBIENTE SISTRI D.M. 17.12.2009
MIN.AMB.DG TUT.TER.VIA C.COLOMBO 44
00147 – ROMA
Nella causale di versamento occorrerà indicare:
Dopo aver effettuato il pagamento dei contributi spettanti, i soggetti iscritti dovranno comunicare, accedendo con il proprio dispositivo USB SISTRI all’applicazione “GESTIONE AZIENDE”, i seguenti estremi di pagamento:
Nei casi di prima iscrizione, gli Operatori dovranno comunicare l’avvenuto pagamento del contributo SISTRI telefonando al numero verde 800 00 38 36.
Modalità di calcolo dei dipendenti
Nel calcolo dei dipendenti devono rientrate tutti gli addetti dell’impresa, considerando tutte le unità locali, anche quelle che non producono rifiuti speciali pericolosi.
Sono da computare (ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera c), del dm 52/2011), con riferimento all’anno in corso, tutti gli addetti con posizione di lavoro
Nel computo sono da considerare anche i lavoratori temporaneamente assenti per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa integrazione.
I lavoratori stagionali sono considerati come frazioni di unità lavorative annue con riferimento alle giornate effettivamente retribuite, In caso di frazioni si arrotonda all’intero superiore e inferiore più vicino.
Sanzioni
L’omesso versamento del contributo è punito con sanzione amministrativa. Fino al 31 dicembre 2016 tale sanzione è ridotta del 50%.
Tabella dei contributi annuali SISTRI